Delibera di consiglio comunale di Pontinia n. 67 del 20 ottobre 2011 avente per oggetto "Ambiti di applicazione della legge regionale n. 21/2009 e s.m.: determinazioni."
Si dà atto che rientra il Consigliere Mantova Massimo Vincenzo, pertanto i consiglieri presenti sono 15.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la Legge Regionale del 11-08-2009 n. 21 e s.m. (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) prevede, all’art. 2, che i Comuni, entro il termine del 31-01-2012 possono individuare, con Deliberazione di Consiglio Comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali limitare o escludere l’applicabilità della stessa Legge Regionale 21/09;
Ritenuto che nel territorio comunale non siano rinvenibili, oltre a quanto già individuato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, ambiti o immobili di particolare qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico per i quali limitare o escludere l’applicabilità della citata Legge Regionale n. 21/09 e s. m.;
Visto il PRG approvato con D.G.R. n. 783/2000;
Vista la Legge Regionale n. 21/009 e s.m.
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Udita la discussione in aula tra i consiglieri, come da verbale di registrazione, è emerso un emendamento alla proposta di delibera come di seguito si riporta:
“Di stabilire ai sensi dell’art. 3 comma 10 della L.R. 10/2011 che qualora gli interventi di ampliamento degli edifici afferiscano alla prima casa, si applicherà la riduzione del 30% del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria”;
Messo ai voti l’emendamento proposto, viene approvato all’unanimità dei 15 consiglieri presenti -
consiglieri assenti : 2 (Boschetto Stefano Maria, Belli Giuseppe Silvio);
Procedutosi a votazione della proposta di delibera, così come emendata, viene approvata con :
Consiglieri favorevoli: unanimità
Consiglieri contrari: //
Astenuti: //
Consiglieri presenti: 15
Consiglieri assenti: 2 (Boschetto Stefano Maria, Belli Giuseppe Silvio)
All’esito della votazione
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO che non sono rinvenibili, oltre a quanto già individuato dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, ambiti o immobili di particolare qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico per i quali limitare o escludere l’applicabilità della citata Legge Regionale n. 21/09 e s. m. ;
2. DI STABILIRE pertanto che la Legge Regionale n. 21/009 e s. m. è applicabile sull’intero territorio comunale nei limiti, alle condizioni, con le prescrizioni e con le modalità previste dalla medesima Legge Regionale n. 21/09 e s.m.
3. DI STABILIRE ai sensi dell’art. 3 comma 10 della L.R. 10/2011 che qualora gli interventi di ampliamento degli edifici afferiscano alla prima casa, si applicherà la riduzione del 30% del contributo dovuto in riferimento agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
In prosieguo si procede a votazione per la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto:
Consiglieri presenti:15
Consiglieri assenti: 2 (Boschetto Stefano Maria, Belli Giuseppe Silvio)
Voti favorevoli: unanimità
Voti contrari:///
All’esito della votazione l’atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.
venerdì 28 ottobre 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento