sabato 19 aprile 2014

Accolto il ricorso di Acqualatina contro una delibera dell’Autorità Pagano sempre gli stessi

Latina Oggi, Sabato 19 Aprile 2014
Il Tar di Milano: i crediti non esigibili spalmati in tariffa Concreto rischio stangata per gli utenti virtuosi
la questione
Il metodo transitorio di determinazione della tariffa viene stabilito dall’Autorità per l’energia e il gas nei primi tre mesi di ogni anno e serve alle autorità d’ambito che gestiscono il servizio idrico per la determinazione della tariffa da applicare all’utente finale nell’annualità in corso. A questo punto, dopo la decisione del Tar di Milano, appare chiaro che Acqualatina chiederà l’applicazione in tariffa anche dei crediti non esigibili derivanti dalla morosità degli utenti della provincia pontina.
DI TONY ORTOLEVA
Una beffa per chi già paga. Possiamo sintetizzare così la decisione presa dal Tardi Milano rispetto al ricorso presentato da Acqualatina contro l’Autorità per 1'energia elettrica e il gas. Un ricorso contro vari articoli della delibera numero 585 del 2012, attraverso la quale veniva imposto alle autorità d'ambito la redazione di un piano economico e finanziario per la determinazione della tariffa (come avviene per il settore rifiuti) e l'obbligo di applicare quanto previsto dal Metodo tariffario transitorio, senza tenere conto di quelle che sono le peculiarità locali.In sostanza Acqualatina era contraria a questa ultima imposizione, che non permetteva di prevedere nella determinazione della tariffa le particolari difficoltà di gestione che la società incontrava sul territorio d'applicazione.
In particolare la lotta alla morosità. Il gestore pontino tenta da diversi anni, appunto, di recuperare il credito da quanti in provincia non pagano le bollette dell’acqua. Un’impresa impervia, fino a questo momento, stando anche ai dati diffusi dalla stessa società, secondo cui il costo di morosità espresso attraverso il coefficiente Unpaid ratio, a 24 mesi, è pari al 10,7%, oltre sei punti maggiore del datoInsomma Acqualatina ha cercato di scardinare la decisione dell’Autorità che impone pochi margini di autonomia ai gestori nella determinazione della tariffa. Secondo i giudici «il combinato disposto delle due prescrizioni in delibera porterebbe all’applicazione del metodo tariffario senza adeguata considerazione dei costi rappresentati dalle perdite sui crediti derivanti dalla morosità dell’utenza». Acqualatina cerca da tempo di mettere in tariffa proprio il recupero della morosità. Ma la stessa Autorità, nelle premesse della delibera impugnata, aveva stabilito come «la morosità fa parte del rischio d’impresa». Un concetto, questo, che gli stessi giudici amministrativi condividono in sentenza, salvo poi meglio specificare la loro posizione: «Tuttavia - si legge nella sentenza - qualora tutti gli strumenti legali di recupero siano stati esperiti senza successo ed il credito appaia ormai, di fatto, come concretamente non esigibile, non appaiono sussistere ostacoli di ordine logico o sistematico per il riconoscimento di tali perdite, quali costi del servizio da computarsi in tariffa». Tradotto: la morosità può essere spalmata sulle tariffe, facendo pagare i crediti non esigibili anche agli utenti che hanno sempre pagato. Come detto all’inizio, una beffa ai virtuosi.

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