AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO
della delibera del Consiglio Comunale di Latina
n. 81/2013 del 23.12.2013, pubblicata il 20/01/2014 avente ad oggetto
<< Deliberazione di Consiglio Comunale n.169/2012 del
28.12.2012 (adde: con la quale) è stata
adottata la “norma di salvaguardia delle aree agricole contermini
(ai) siti di discarica nel PRG del Comune di Latina” –
Controdeduzione alle opposizioni/osservazioni
Al riguardo, onde risaltare la posizione
giuridicamente tutelabile dei ricorrenti, va rammentato che con
comunicazione prot. n.8110 del 3/09/2008 il Dipartimento di
Prevenzione della A.U.S.L. di Latina indirizzata alla Regione Lazio -
Dipartimento Istituzionale - Area Rifiuti, la deputata Commissione
insediata presso l’organismo scrivente, in margine alla Conferenza
dei Servizi progetti ai sensi dell’art.5, comma 10 D.Lgs. 59/05,
formulava le seguenti argomentazioni: <olfattivi. Si
ricorda inoltre che ai sensi del D.Lgs 81/08 la valutazione dei
rischi dovrà essere aggiornata al 01/01/2009.>>
Il provvedimento impugnato è
stato adottato nella premessa in fatto che:
1)- L’Amministrazione
Comunale, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 289/2012 del
5/06/2012 ha avviato l’iter procedimentale previsto per
l’adozione della Variante al P.R.G. per il recepimento
dell’avvenuto cambio di destinazione urbanistica dell’area
interessata da Discarica in “Servizi Generali”, con l’obiettivo
di adottare uno strumento programmatico di tutela delle aree
contermini a quelle di discarica ricadenti in Zona H-Rurale di
P.R.G..
Con il suddetto provvedimento, atteso che la
Regione Lazio, al di fuori di una programmazione e di una
pianificazione di riferimento, soltanto basandosi sul presupposto
generico dell’urgenza, ha autorizzato la costruzione di diversi
invasi di discarica destinati allo smaltimento dei rifiuti
provenienti dai territori dei Comuni della Provincia di Latina e, per
un significativo periodo, anche dai Comuni di Anzio e Nettuno e che
in conseguenza di tali provvedimenti si rende necessaria la verifica
dell’effettiva consistenza delle aree interessate da attività di
discarica già autorizzata con provvedimenti regionali, l’adozione
da parte del Comune di Latina di un indirizzo programmatico e
pianificativo della gestione e tutela delle aree destinate
all’attività nonché di quelle contermini, ricadenti in zona
H-Rurale di P.R.G., si deliberava di provvedere a tale verifica e
valutazione con riferimento all’impianto sito in Borgo Montello, di
procedere alla perimetrazione delle aree interessate dalle attività
connesse al ciclo dei rifiuti e alla riclassificazione urbanistica,
compatibile con le attività di “smaltimento, trattamento e
valorizzazione dei rifiuti” delle aree medesime e di una idonea
fascia di rispetto comprensiva di una specifica normativa tecnica, di
individuare azioni di recupero e rifunzionalizzazione per finalità
di interesse pubblico delle aree all’interno delle quali sono
ubicati gli impianti;
atteso, inoltre, che al fine del monitoraggio e
salvaguardia delle componenti ambientali e della vocazione agricola
dei suoli è intento dell’Amministrazione Comunale adottare una
norma di salvaguardia su dette aree al fine di prevenire le
conseguenze ecologiche e sanitarie subite dagli abitanti delle aree
interessate.
In adempimento alla necessità di sottoporre
l’iniziativa, ai sensi dell’art.81 dello Statuto Comunale ed in
ottemperanza alla Deliberazione n. 103/10, alle procedure di garanzia previste dal menzionato articolo,
indicendo apposita istruttoria, veniva convocata, con avviso pubblico
del 5/09/2012 a cura del Comune di Latina Area Ambiente e Territorio
Sezione Urbanistica, una riunione da tenersi il giorno 26/09/2012
presso la Sala Conferenze del Comune, per l’esame della seguente
iniziativa: <>.
MOTIVI
A) Violazione di legge e
della normativa in materia, in ispecie dell'art. 81 dello statuto
comunale, della legge n. 1150/1942, della deliberazione di Giunta
municipale n. 289/2012. Difetto di motivazione. Contraddittorietà
con precedenti provvedimenti.
B) Falsa ed errata
applicazione di legge. Eccesso di potere per sviamento,
irragionevolezza e violazione delle norme sul procedimento. Difetto
di istruttoria e di motivazione ed erroneità dei presupposti.
La
Deliberazione impugnata e i provvedimenti connessi, violando numerose
norme e principi dettati nella materia trattata, implicano di
necessità la formulazione delle seguenti censure in punto di
diritto.
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