martedì 8 aprile 2014

discarica di Borgo Montello ricorso al TAR contro delibera variante per togliere vincoli e far costruire impianto Ecoambiente



  1. AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO

della delibera del Consiglio Comunale di Latina n. 81/2013 del 23.12.2013, pubblicata il 20/01/2014 avente ad oggetto << Deliberazione di Consiglio Comunale n.169/2012 del 28.12.2012 (adde: con la quale) è stata adottata la “norma di salvaguardia delle aree agricole contermini (ai) siti di discarica nel PRG del Comune di Latina” – Controdeduzione alle opposizioni/osservazioni


Al riguardo, onde risaltare la posizione giuridicamente tutelabile dei ricorrenti, va rammentato che con comunicazione prot. n.8110 del 3/09/2008 il Dipartimento di Prevenzione della A.U.S.L. di Latina indirizzata alla Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale - Area Rifiuti, la deputata Commissione insediata presso l’organismo scrivente, in margine alla Conferenza dei Servizi progetti ai sensi dell’art.5, comma 10 D.Lgs. 59/05, formulava le seguenti argomentazioni: <olfattivi. Si ricorda inoltre che ai sensi del D.Lgs 81/08 la valutazione dei rischi dovrà essere aggiornata al 01/01/2009.>>
Il provvedimento impugnato è stato adottato nella premessa in fatto che:
1)- L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 289/2012 del 5/06/2012 ha avviato l’iter procedimentale previsto per l’adozione della Variante al P.R.G. per il recepimento dell’avvenuto cambio di destinazione urbanistica dell’area interessata da Discarica in “Servizi Generali”, con l’obiettivo di adottare uno strumento programmatico di tutela delle aree contermini a quelle di discarica ricadenti in Zona H-Rurale di P.R.G..
Con il suddetto provvedimento, atteso che la Regione Lazio, al di fuori di una programmazione e di una pianificazione di riferimento, soltanto basandosi sul presupposto generico dell’urgenza, ha autorizzato la costruzione di diversi invasi di discarica destinati allo smaltimento dei rifiuti provenienti dai territori dei Comuni della Provincia di Latina e, per un significativo periodo, anche dai Comuni di Anzio e Nettuno e che in conseguenza di tali provvedimenti si rende necessaria la verifica dell’effettiva consistenza delle aree interessate da attività di discarica già autorizzata con provvedimenti regionali, l’adozione da parte del Comune di Latina di un indirizzo programmatico e pianificativo della gestione e tutela delle aree destinate all’attività nonché di quelle contermini, ricadenti in zona H-Rurale di P.R.G., si deliberava di provvedere a tale verifica e valutazione con riferimento all’impianto sito in Borgo Montello, di procedere alla perimetrazione delle aree interessate dalle attività connesse al ciclo dei rifiuti e alla riclassificazione urbanistica, compatibile con le attività di “smaltimento, trattamento e valorizzazione dei rifiuti” delle aree medesime e di una idonea fascia di rispetto comprensiva di una specifica normativa tecnica, di individuare azioni di recupero e rifunzionalizzazione per finalità di interesse pubblico delle aree all’interno delle quali sono ubicati gli impianti;
atteso, inoltre, che al fine del monitoraggio e salvaguardia delle componenti ambientali e della vocazione agricola dei suoli è intento dell’Amministrazione Comunale adottare una norma di salvaguardia su dette aree al fine di prevenire le conseguenze ecologiche e sanitarie subite dagli abitanti delle aree interessate.
In adempimento alla necessità di sottoporre l’iniziativa, ai sensi dell’art.81 dello Statuto Comunale ed in ottemperanza alla Deliberazione n. 103/10, alle procedure di garanzia previste dal menzionato articolo, indicendo apposita istruttoria, veniva convocata, con avviso pubblico del 5/09/2012 a cura del Comune di Latina Area Ambiente e Territorio Sezione Urbanistica, una riunione da tenersi il giorno 26/09/2012 presso la Sala Conferenze del Comune, per l’esame della seguente iniziativa: <>.
MOTIVI
A) Violazione di legge e della normativa in materia, in ispecie dell'art. 81 dello statuto comunale, della legge n. 1150/1942, della deliberazione di Giunta municipale n. 289/2012. Difetto di motivazione. Contraddittorietà con precedenti provvedimenti.

B) Falsa ed errata applicazione di legge. Eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e violazione delle norme sul procedimento. Difetto di istruttoria e di motivazione ed erroneità dei presupposti.
 La Deliberazione impugnata e i provvedimenti connessi, violando numerose norme e principi dettati nella materia trattata, implicano di necessità la formulazione delle seguenti censure in punto di diritto.

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