domenica 2 luglio 2017

Rida Ambiente e indice respirometrico il Tar accoglie il ricorso per la sospensiva contro regione Lazio e fissa camera di consiglio 11 luglio 2017

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Pubblicato il 01/07/2017
N. 03336/2017 REG.PROV.CAU.
N. 06949/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)

Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sull’istanza ex art. 56 comma 4 c.p.a. in relazione al ricorso numero di registro generale 6949 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc. Rida Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Bonura - Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173; 
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avv. Stefania Ricci, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Provincia di Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Vani, Fabio Raponi, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
Arpa Lazio non costituito in giudizio;
Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Sesselego, Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Naccarato in Roma, via Tagliamento, 76 Sc. 7, Int. 8; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota della Regione Lazio del 14 giugno 2017 e degli altri atti ivi indicati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di modifica o revoca in parte qua del decreto n. 3205/2017;
Rilevato che, proprio nella logica della maggiore e doverosa cautela in materia particolarmente complessa e segnata da profili squisitamente tecnici quale quella in esame, può essere accolta l’istanza in esame limitatamente alla subordinata di cui alla lett. b);
Ritenuto, pertanto, di dover ordinare alla Regione Lazio, e per essa all’ARPA, di ripetere i controlli sul rifiuto CER 19.05.01 da smaltire in discarica, prodotto dall’impianto della ricorrente società, attualmente confinato nella biocella n. 3, in contraddittorio con la ricorrente medesima, misurando, in sede di analisi sui campioni così raccolti, l’indice respirometrico dinamico reale (IRDR), secondo le pertinenti regole tecniche, avendo cura di produrre i risultati e gli esiti di detta attività per la già fissata camera di consiglio dell’11 luglio 2017, impregiudicata infatti la valutazione del Collegio di poter disporre alla detta camera di consiglio dell’11 luglio 2017 l’accertamento tecnico preventivo, di cui alla lett. a) della istanza in esame, alla luce anche delle risultanze dell’esito dei disposti controlli

P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cui in epigrafe ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Conferma per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’11 luglio 2017.
Onera la parte ricorrente della notificazione del presente atto, anche presso la sede reale delle Amministrazioni intimate.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 1 luglio 2017.





 Il Presidente
 Salvatore Mezzacapo





IL SEGRETARIO

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