giovedì 15 settembre 2011

rispunta il condono edilizio nella manovra

Sì della Camera alla Manovra bis. Rispunta l’ipotesi di un condono edilizio
Tante le novità per professionisti e imprese. Proposto un condono edilizio per piccoli abusi destinati a edilizia residenziale
di Rossella Calabrese
15/09/2011 - Nella seduta di ieri la Camera ha dato il via libera al ddl di conversione della Manovra bis (DL 138/2011).
Nel primo pomeriggio l’Aula di Montecitorio, con 316 voti a favore e 302 contrari, ha approvato la fiducia posta dal Governo sul provvedimento; in serata c’è stato l’ok definitivo.

Come già detto ieri, il testo approvato è quello licenziato dalla Commissione Bilancio, senza modifiche rispetto a quello trasmesso dal Senato.

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Il provvedimento è stato firmato questa mattina dal Presidente della Repubblica e sarà a breve pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


Nel corso della discussione, la Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l’opportunità di effettuare un nuovo condono edilizio per i piccoli abusi destinati per lo più ad edilizia residenziale.

La proposta arriva dal deputato Domenico Scilipoti, del Gruppo dei Responsabili, secondo il quale “la straordinarietà della situazione economica europea e mondiale giustifica il ricorso al tanto vituperato condono fiscale” e al condono edilizio che consentano, nell’immediato, un recupero di risorse economiche. Il condono edilizio - secondo Scilipoti - permetterebbe “il reperimento delle migliori ed immediate risorse sicure e certe, difficilmente recuperabili per lo Stato sotto forma di confisca, e non influirebbe sui risparmi dei cittadini come una patrimoniale”.

Il condono edilizio riguarderebbe i piccoli abusi destinati all’edilizia residenziale, cioè tutte le opere abusive realizzate entro il 31 dicembre 2010 in ampliamento di opere regolarmente assentite. Per ultimazione si intende l'opera completamente definita nella sua volumetria e nella sua sagoma visiva (in caso di abitazioni occorre il tetto ed i muri perimetrali completi di intonaco e pitturazione esterni) ed esternamente esteticamente completate (con intonaco e pitturazione).

L’opera abusiva realizzata in ampliamento non deve essere superiore al 25% per cento della volumetria originaria o, in alternativa, e non deve costituire un ampliamento superiore a 400 metri cubi (circa 130 metri quadri); l’ampliamento si considera tale anche se questo non è costruito in aderenza alla costruzione originaria, purché sia tutto realizzato entro la distanza di metri 75 dalla costruzione originaria regolarmente assentita.

Staremo a vedere se l'ordine del giorno - che è una richiesta non troppo vincolante del Parlamento al Governo - si tradurrà in un atto concreto.

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