mercoledì 29 gennaio 2014

‘Veleni in agricoltura’, denunciate anche due imprese in provincia

Ci sono anche due aziende cremonesi tra quelle destinatarie di alcune denunce presentate in questi giorni alle Procure di Cremona, Lodi e Milano dal Laboratorio ambiente della Lombardia (promosso dall’associazione Amici della Terra Lombardia e da Gaia Onlus) con richiesta di sequestro degli impianti – siti a Lodi e Cremona – di mescolamento e digestione anaerobica di rifiuti organici per produrre energia. “I liquami inquinanti e i fanghi residuati dalla produzione di energia da biogas, qualificati come rifiuti dalla normativa vigente, vengono sparsi nei campi agricoli con grave pericolo per la salute umana e per l’ambiente” fanno sapere i denuncianti. “Ad autorizzare gli agricoltori a mescolare residui organici con rifiuti per poi, una volta “digestati”, spargerli nei terreni, sono le Province di Cremona e di Lodi, in base ad una delibera della Giunta regionale allora presieduta da Roberto Formigoni.
La delibera di Giunta che approva delle “Linee guida” è in netto contrasto con le Leggi nazionali ed europee e arroga alla Regione una potestà che non possiede, ovvero decidere quali rifiuti possono essere ammessi al recupero. Rispondendo ad una interrogazione del deputato europeo Andrea Zanoni, il Commissario UE all’Ambiente conferma che, se vi è presenza di Forsu, quindi di rifiuti, tutto il “digestato” è da considerarsi rifiuto”.
Oltre a sporgere denuncia l’associazione ha inviato una lettera al presidente della Provincia Massimiliano Salini, chiedendogli di intervenire al più presto. “La Provincia di Cremona ha autorizzato la Società Cremasca Reti e  Patrimonio Spa di Castelleone a produrre biogas con reflui zootecnici misti a Forsu, il cui digestato viene sparso in agricoltura – si legge nella missiva, a firma di Stefano Apuzzo, presidente di Amici della Terra Lombardia -. La normativa vigente, confermata dalla Commissione Europea afferma che se nella biodigestione sono impiegati anche dei rifiuti, il residuo di tale attività è da qualificarsi tutto come rifiuto e come tale trattato. Segnalo che la Società su citata sversa in agricoltura rifiuti a tutti gli effetti. In definitiva, la Provincia di Cremona ha autorizzato una azienda a riversare nei campi agricoli rifiuti urbani trattati. Si chiede il Suo urgente intervento al fine di fermare tale pratica illegale”. L’associazione ha quindi chiesto a Salini un incontro per approfondire la questione.
L’associazione richiede quindi “la revoca delle Autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Cremona alla Società Cremasca Reti e  Patrimonio Spa di Castelleone, Crema, poiché operante in agroenergia impiegando impropriamente anche rifiuti come sopra esposto, nonché il relativo sequestro degli impianti stessi affinché la commissione del reato non possa essere protratta e suscettibile di ulteriori e più gravi conseguenze. Ciò alla luce della violazione dell’articolo 184-ter del D.Lgsl. 3 aprile 2006 n° 152 e dell’articolo 6 della Direttiva UE 2008/98/CE ed altre Leggi e norme in materia di protezione dell’ambiente e gestione dei rifiuti. Si ravvisa la violazione del D.Lgs. 99/92 (spandimento del digestato prodotto dalla biodigestione di rifiuti organici, Codici CER 20 01 08) e del D.Lgs. 75/2010 (normativa sui fertilizzanti e gli ammendanti in agricoltura).
Con l’autorizzazione di cui sopra si è verificata la violazione del giusto procedimento (per insussistenza dei presupposti, per difetto di istruttoria e difetto di motivazione), per abuso e sostituzione di potestà legislativa in materia di rifiuti, in quanto il D.Lgs. 152/2006 non contempla affatto in capo alle Regioni (né tantomeno alle Province) la facoltà di elaborare e proporre forme di recupero di rifiuti. Le competenze nella individuazione delle operazioni di recupero dei rifiuti sono circoscritte in capo allo Stato che le esercita specificando i requisiti tecnici della sostanza generata da tale processo di recupero e assicurandosi che non vi siano impatti negativi sulla salute umana e sull’ambiente. Solo al Ministero dell’Ambiente spetta il compito di stabilire quali rifiuti siano ammessi alle operazioni di recupero (recupero rifiuti declinato nel D.M 5 febbraio 1998). Infine, come già enunciato, non rientra nella potestà delle Regioni estendere la disciplina dell’uso agronomico dei fanghi biologici ad una diversa tipologia di rifiuti (D.Lgsl. 99/92 articolo 6 e Direttiva 86/278/CEE). Risulta, inoltre violato l’articolo 42 dello Statuto della Regione Lombardia (Legge regionale statutaria 1/2008) e l’articolo 117 della Costituzione italiana, per assoluta incompetenza della Giunta regionale ad assumere atti regolamentari in materia di tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti”.
La vicenda è approdata, anche nel parlamento italiano, con una Interrogazione al Ministro dell’Ambiente presentata dal Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente alla Camera, Massimo Felice De Rosa. Nella interrogazione parlamentare, l’onorevole De Rosa segnala come “con l’emanazione delle linee guida, la Regione Lombardia, senza averne le competenze e l’autorità per farlo, si è illegittimamente sostituita ai Ministeri competenti nello stabilire i criteri che definiscono la fine della cessazione della qualifica di rifiuto …” e evidenzia come lo spandimento del digestato in agricoltura può avere “impatti potenzialmente negativi sull’ambiente e sulla salute umana”.
All’Autorità giudiziaria, con una denuncia penale, il Presidente di Amici della Terra Lombardia, l’ex deputato Stefano Apuzzo, chiede di “accertare i reati di mescolamento non autorizzato di rifiuti, spargimento di rifiuti nell’ambiente, immissioni nocive nell’ambiente, disastro ambientale, gestione non autorizzata di impianti di rifiuti, trattamento illegittimo di rifiuti (speciali, pericolosi e non). Alla magistratura è stata anche chiesta la revoca delle Autorizzazioni concesse agli impianti delle Aziende agricole, rilasciati dalle Province di Lodi e Cremona e il sequestro degli impianti stessi per evitare che il danno e il reato possano protrarsi con ulteriori e più gravi conseguenze”.
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