La procura di Latina dopo la
denuncia di una ventina di cittadini residenti nei pressi di via
Moscarello per un presunto caso di inquinamento in seguito a
spargimento di materiale sul terreno ha disposto la proposta di
archiviazione della denuncia. Infatti secondo le indagini e le
analisi svolte dall'ArpaLazio in collaborazione con la Forestale, pur
avendo riscontrato l'inquinamento dell'ammendante con escherichia
coli (vedere informazioni
http://www.benessere.com/salute/disturbi/infezione_escherichia_coli.htm)
e salmonella (vedere informazioni
http://xoomer.virgilio.it/totalvet/salmonella.htm)
non si tratterebbe di discarica. La conclusione dovrebbe comunque
prevedere, considerato che dalle analisi si riscontra la difformità
delle caratteristiche dell'ammendante in base alle tabelle di legge
richieste dalla colonna 7 del punto 5 della tabella 2 e dell'art. 2
del Decreto Legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 (erroneamente
nella documentazione si fa anche riferimento ad altro decreto
legislativo n.d.r.), si dovrebbero applicare le sanzioni
stabilite dall'articolo 12 del medesimo D. Lgs. 75/2010:
Art.
12 Sanzioni
1.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul
mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003,
nel presente decreto e nei suoi allegati e nella legislazione vigente
nel Paese dell'Unione europea di produzione, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed ai suoi allegati e' punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:
a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, quando la composizione non corrisponde alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste; nel caso in cui venga calcolato il grado di irregolarità espresso come \varepsilon secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo e' applicabile, fermo restando che i criteri riportati nel citato allegato, al punto 4, lettera c), si applicano al singolo campione, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata secondo gli importi di seguito riportati:
1) valore di \varepsilon fino a - 4 (incluso): da duemilacinquecento euro a seimila euro;
2) valore di \varepsilon compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;
3) valore di \varepsilon compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;
4) valore di \varepsilon inferiore a - 12: da sedicimila euro a settantottomila euro;
b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, se le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, mancano o non sono conformi a quanto prescritto;
c) da ottomila euro a ventunomila euro, se risulta che le tolleranze di cui all'allegato 7 sono state sistematicamente messe a profitto; in particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12;
d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa in sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante, se sono immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'allegato 9. Se si rinviene una partita di fertilizzante sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilità il fabbricante e' perseguibile penalmente;
e) da cinquemila euro a diecimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;
f) da seimila euro a dodicimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2;
g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarità delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;
h) da seimila euro a dodicimila euro se non esibisce la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, richiesta dell'organo di controllo o non la conserva per almeno due anni.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2, non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, fertilizzanti in confezioni originali, se la non osservanza delle norme del presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti, purche' la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante.
4. Gli organi di controllo di cui all'articolo 11, ove constatino le irregolarità di cui alle lettere f), g), ed h) del comma 2, diffidano l'interessato ad adempiere alle prescrizioni contenute nelle norme violate entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, entro il suddetto termine, gli organi di controllo procedono ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tale ipotesi e' escluso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge.
Art.
13 Autorità
competente ad irrogare le sanzioni
1. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all'articolo 12 e' il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.
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