Dal 2002 è iniziato l’assalto al territorio da parte di centrali elettriche e impianti incompatibili con il territorio che cittadini, associazioni, enti locali, (comune di Pontinia, tutti i comuni limitrofi Bassiano, Sermoneta, Roccagorga, Roccasecca, priverno, Sonnino, Terracina, Sabaudia, Provincia di Latina, Parco Nazionale del Circeo, Regione Lazio) istituzioni cercano di contrastare.
Se fossero sufficienti le decisioni politiche e amministrative (tutti gli Enti e le Istituzione di cui sopra si sono espressi contro, il comune di Pontinia ha adotta 6 delibere contrarie), rispetto delle decisioni e previsioni, degli strumenti amministrativi (piano energetico regionale, provinciale) di questi progetti non se ne parlerebbe nemmeno.
Se fossimo in uno Stato dove il protocollo di Kyoto e la direttiva europea 20/20/20 per la riduzione delle emissioni, per la tutela e salvaguardia della salute, per l’aumento delle energie rinnovabili, gli stessi progetti sarebbero già stati rispediti al mittente.
Se le ragioni tecniche (mancanza di condizioni geologiche, impossibilità alla realizzazione delle opere connesse) valessero i progetti delle opere connesse sarebbero già stati bocciati.
Se l’esperienza di alcuni grandi incidenti avesse insegnato qualcosa per la prevenzione degli stessi e il rispetto della vita umana (il terremoto de L’Aquila, l’esplosione di Viareggio, della centrale a gas nel Connecitcut, del gasdotto nel Texas), se venisse controllata a monte le prevenzione degli incidenti con progetti che nemmeno menzionano la normativa vigente in Italia, sui progetti ci sarebbe già il timbro “bocciato”.
Ma non è questa la nostra sitazione.
Nonostante sia la lotta impari di Davide (Pontinia) contro Golia (questi progetti incompatibili) la forza della ragione, la resistenza nella difesa dell’autodeterminazione locale e di progetti del territorio (se fossimo in uno stato Federale) la speranza della difesa rimane viva.
Anche per merito della sentenza n. 1134/2010 il Consiglio di Stato che fornisce importanti chiarimenti in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.). Ricorda quindi il Consiglio che la V.I.A. deve prendere in esame per intero la situazione dei luoghi, gli insediamenti esistenti e l’impatto che l’intervento può avere sugli stessi, a prescindere dalla classificazione urbanistica della zona (residenziale, artigianale, industriale, zona agricola, etc.) o dalla natura degli immobili e/o delle attività. Inoltre, il supremo Giudice amministrativo ha riconosciuto la piena legittimazione delle varie aziende agricole ad impugnare i provvedimenti relativi. Il Comune di Pontinia ha ricorso contro la VIA.
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 18 del 14/05/2010 è stata pubblicata la Delib. G.R. 05/03/2010, n. 169 concernente le disposizioni operative per l'applicazione delle procedure di VAS ai Piani ed ai Programmi di competenza della Regione Lazio che al punto 1.3 “ambito di applicazione”, così recita:
”1. Sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica:
a) i Piani/Programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
e al punto 8. “Di norma non sono soggetti a Valutazione Ambientale Strategica:
r) i Piani/Programmi che non costituiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA e valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
s) i Piani/Programmi per i quali, in riferimento alle finalità di conservazione delle aree naturali protette e dei siti di importanza comunitaria istituite ai sensi della LR 29/1997 e ss. mm. ii., nel territorio della Regione Lazio, di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, non si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357.”
Esattamente il caso delle centrali elettriche di Mazzocchio a Pontinia.
Appuntamento al Consiglio di Stato.
Pontinia 15 luglio 2010 Ecologia e territorio Giorgio Libralato
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