Tuttavia,
per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa
e
per
impianti
fotovoltaici,
ferme restando la pubblica utilità e le procedure
conseguenti
per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel
corso
del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la
disponibilità
del suolo su cui realizzare l’impianto (comma 4-bis,
inserito
dall’art. 27, comma 42, della l.
99/2009).
Gli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili
possono essere ubicati anche
in zone classificate agricole
dai
vigenti piani urbanistici (senza dunque la necessità della
destinazione
industriale del sito), nel qual caso l’autorizzazione unica
non
dispone la variante dello strumento urbanistico. Nell’ubicazione
degli
impianti in tali zone si dovrà tenere conto delle disposizioni in
materia
di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento
alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela
della
biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio
rurale
(comma 7).
Nulla
vieta che i Comuni prevedano, nell’esercizio della propria
discrezionalità
in materia di governo del territorio, aree specificamente
destinate
all’insediamento di tali impianti. Tuttavia, in mancanza di
una
simile previsione informativa, è indubbio che detti impianti
possano
essere localizzati senza distinzione (almeno per quanto
riguarda
la valutazione di compatibilità urbanistica) in tutte le zone
agricole.
Resta
ferma la non derogabilità delle previsioni dei piani paesaggistici
e
delle prescrizioni d’uso indicate nei provvedimenti di
dichiarazione
di
notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e
del
paesaggio, nei casi previsti.
Nessun commento:
Posta un commento