martedì 23 luglio 2013
L'assessore regionale Rometti il duro biomassista: non mi dimetto
Rometti risponde ai comitati: "Dimettermi io? Sulle biomasse siamo rispettosi delle leggi"
Risposta dell'assessore Silvano Rometti alle dimissioni chieste dai tanti Comitati umbri che si battono contro la proliferazione sul territorio di numerosi impianti di produzione di energie rinnovabili
Michele Lilla 22 luglio 2013
Dopo le dimissioni chieste la scorsa settimana dai molti Comitati attraverso il 'Coordinamento regionale per le energie rinnovabili', l'assessore Rometti risponde: "Basta guardare i dati per capire che non sono vere le cifre apportate dai comitati - sottolinea Rometti - e anche la nostra politica regionale è ritenuta una delle più efficaci riguardo alla tutela dell'ambiente e dei cittadini".
L'assessore con delega all'ambiente non ha usato mezzi termini per descrivere quella che ritiene una protesta strumentale, "sembra quasi una battaglia per mettersi in mostra, fatta anche di notizie falsate, in Umbria sono 14 le centrali di rinnovabile, con un regolamento tra i più restrittivi tra le regioni italiane, se prendiamo il fotovoltaico, il 95% delle centrali è sotto i 20Kwh. Inoltre siamo tra le prime sulla penisola riguardo la salvaguardia ambientale, compreso un virtuososistema di raccolta differenziata".
Rometti ci tiene a precisare come, sia le amministrazioni comunali che le varie associazioni ambientali siano in sintonia con le politiche regionali: "la stragrande maggioranza degli umbri è con noi, resta importante l'attuazione di un programma preciso ed efficace, attento a tutte le esigenze, ambientali, sociali ed economiche, cosa che stiamo cercando di fare con molta attenzione alle migliorie che ci vorranno per il futuro".
Di seguito il testo della Petizione con la richiesta di dimissioni di Rometti
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Lettera aperta alla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria
Petizione ex art.20, comma 3, dello Statuto regionale e art.61 della l.r. n.14 del 2010
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Alla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria
Agli Assessori della Giunta regionale della Regione Umbria
(posta certificata: regione.giunta@postacert.it)
Al Presidente del Consiglio regionale della Regione Umbria
Ai Consiglieri del Consiglio regionale della Regione Umbria
(posta certificata: cons.reg.umbria@arubapec.it)
LORO SEDI
* *** *
Oggetto:
Richiesta di dimissioni dell’Assessore regionale Silvano Rometti;
Istanza alla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria: (1) per la revoca o
l’annullamento d’ufficio della DGR n.40 del 23 gennaio 2012 e della DGR n.494 del 7
maggio 2012; (2) per la revoca della delega sulle energie rinnovabili o della nomina
dell’assessore regionale Silvano Rometti ex art.65, comma 2, lett. g) e h) dello Statuto della
Regione Umbria; (3) per il recepimento nel Regolamento regionale 29 luglio 2011, n.7
recante la “Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili” e nella “Strategia regionale per la produzione di energia da
fonti rinnovabili” approvata con DGR 29 luglio 2011, n.903 della Convenzione di Aarhus,
della Convenzione sulla Diversità Biologica, della Strategia Nazionale sulla Biodiversità,
della disciplina comunitaria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e per
l’attuazione del Codice per l’ambiente (D.Lgs. 152/2006) per la parte relativa ala
trasparenza (artt.14, 20-24) nei provvedimenti della Giunta Regionale.
Petizione al Consiglio regionale della Regione Umbria, ex art.20 dello Statuto della Regione
Umbria ed art.61 della l.r. n.14 del 2010, per il recepimento nella normativa regionale della
Convenzione di Aarhus, della Convenzione sulla Diversità Biologica, della Strategia
Nazionale sulla Biodiversità, della disciplina comunitaria in materia di Valutazione di
Impatto Ambientale e per l’attuazione del Codice per l’ambiente (D.Lgs. 152/2006) per la
parte relativa ala trasparenza (artt.14, 20-24) nei provvedimenti della Giunta Regionale.
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Il COORDINAMENTO REGIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI, in persona del Presidente
pro-tempore Avv. Gianfranco Angeli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Urbano
Barelli, in Perugia alla Via Cesare Beccaria n.11;
premesso che:
2
il 2 marzo 2013 e successivamente il 16 marzo quarantasei comitati ed associazioni sorti in
Umbria per contestare la dannosa localizzazione degli impianti di energia rinnovabile
hanno costituito il “Coordinamento regionale sulle energie rinnovabili”;
il suddetto Coordinamento è stato costituito per rafforzare l’opposizione al progetto di pale
eoliche sul Monte Peglia (comuni di San Venanzo e Parrano) e per il gravissimo danno al
paesaggio e alla biodiversità della zona che la sua realizzazione provocherebbe in tutto
l’Orvietano;
il Coordinamento ha tenuto a precisare sin dal momento della sua costituzione che non è
contro le energie rinnovabili in quanto tali ma contro la loro localizzazione e diffusione in
zone di pregio che non tiene conto delle peculiarità dei territori e del paesaggio ed i pericoli
per la biodiversità dell’Umbria;
per evitare che il territorio regionale sia stravolto dalle pale eoliche, dalle distese di fotovoltaico a
terra e dagli impianti industriali a biomasse e biogas, dall’uso di CDR/CSS negli impianti
energivori, il Coordinamento ha chiesto che le amministrazioni garantiscano la massima
partecipazione democratica ai procedimenti amministrativi di autorizzazione di tali impianti e,
come prevede la Convenzione di Arhus, assicurino la partecipazione dei cittadini fin dal deposito
dei progetti e non dopo che sono stati approvati;
hanno già aderito al Coordinamento le seguenti associazioni: Italia Nostra (Umbria), Amici
della Terra (Orvieto), Accademia Kronos (Umbria), ISDE (Umbria), WWF (Orvieto), Italia
Nostra (Orvieto), Italia Nostra (Castiglione del Lago), Altura (Umbria), Mountain
Wilderness (Umbria), Associazione di promozione sociale Artemide(Orvieto), Associazione
Altra Città (Orvieto), Associazione Il Ginepro (Allerona) , Associazione "ReSeT" – Rete di
Salvaguardia del Territorio (Tuscania), Associazione sviluppo sostenibile e salvaguardia
Alfina (Acquapendente), Associazione La Renara per l’ecosviluppo del territorio (Castel
Giorgio), Associazione “Un'altra Gubbio” (Gubbio), Associazione Sibilla Appenninica, CAI
(Terni), Italia Nostra (Perugia), Centro Studi Ornitologici "Antonio Valli” (Todi), Italia
Nostra (Foligno), Associazione Le Coste, Associazione Ya basta! (Perugia), Italia Nostra
(Terni), Italia Nostra Valnerina, ed i seguenti Comitati di cittadini: Comitato Tutela Monte
Peglia (S. Venanzo), Cooperativa La Terra Comune (S. Venanzo), Comitato contro l’eolico
(Parrano), Comitato Nazionale c. Fotovoltaico & Eolico Aree Verdi e Naturali
(Acquapendente), Comitato Interregionale Salvaguardia Alfina –CISA- (Orvieto), Comitato
per la Difesa della Salute e del Territorio (Castel Giorgio), Comitato tutela e valorizzazione
Valli Chiani e Migliari (Ficulle), Comitato per la qualità della vita del Basso Chiani
(Orvieto), Comitato Amici di Rocca Ripesena (Orvieto), Comitato contro il carbone ENEL
(Gualdo Cattaneo), Comitato No Biomasse (Val Fabbrica), Comitato No tubo (Umbria),
Comitato Tutela da biomasse (S.Egidio), Comitato per la tutela dell’ambiente e della salute
del comune di Arrone (Arrone), Comitato difesa ambiente Valnerina, Comitato Pro-acqua
Gualdo (Gualdo Tadino), Comitato difesa ambiente di Costano (Costano), Comitato tutela
patrimonio ambientale (Acquasparta), Comitato Spontaneo per il verde cittadino (Perugia),
Coordinamento regionale umbro rifiuti zero (Umbria), Coordinamento regionale umbro
Terre Nostre (Umbria).
Presidente pro tempore del Coordinamento per i primi sei mesi è stato nominato il
Presidente di Italia Nostra Umbria, Gianfranco Angeli;
Considerato che:
1. Sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi per le energie rinnovabili.
1.1. Il Coordinamento chiede che venga garantita un’adeguata e maggiore partecipazione pubblica
ai procedimenti amministrativi di autorizzazione all’installazione di impianti per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
3
1.2. La Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge n.108 del 16 marzo 2001, riconosce che, in
materia ambientale, “un migliore accesso alle informazioni ed una più efficace partecipazione
pubblica nei processi decisionali, possano migliorare la qualità e l’applicazione delle decisioni,
contribuire alla consapevolezza diffusa riguardo le tematiche ambientali, fornire all’opinione
pubblica l’opportunità di esprimere le proprie necessità e permettere alle autorità di prendere
atto di tali preoccupazioni”.
L’art.6, comma 4, della stessa Convenzione prevede che ogni amministrazione pubblica deve
“permettere la partecipazione del pubblico sin dai primi momenti della procedura, quando tutte
le opzioni sono aperte e possa aver luogo l’effettiva partecipazione pubblica”.
1.3. Il decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 47987, nel dettare le linee guida statali per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dedica la Parte IV all’”Inserimento
degli impianti nel paesaggio e sul territorio”.
Tra i “criteri generali” ivi indicati quali elementi per la valutazione positiva dei progetti, al punto
16.1. lett.g) è indicato “il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e
informazione preliminare all’autorizzazione”.
1.4. Con l’art.6 della direttiva 2011/92/UE, l’Unione europea ha recepito la Convenzione di Aarhus
e previsto che il pubblico debba essere informato “in una fase precoce delle procedure
decisionali in materiale ambientale” e ben prima che sul progetto si pronunci
l’amministrazione pubblica.
1.5. Insufficiente trasparenza nei procedimenti della Giunta regionale. La lista delle
delibere di Giunta, solo dopo sollecitazioni da parte dell’associazione Amici della Terra di Orvieto,
viene pubblicata nel sito della Regione nella sezione “pubblicità legale”, ma ad oggi non è possibile
ottenere i documenti se non dopo lunghe ed estenuanti ricerche. Si ricorda che la pubblicazione è
prevista sia dalla Legge n. 241/90 modificata e integrata dalla Legge n. 15 /2005 e dal D.L. n.
35/2005 (art. 1:Principi generali dell’attività amministrativa; art. 26: Obbligo di pubblicazione),
che dal D. Lgs. 150/2009 che rafforza ulteriormente le disposizioni sulla trasparenza nelle
pubbliche amministrazioni.
1.6. Carente attuazione degli artt. 14 e 20-24 del D.Lgs. n. 152/2006. L’accesso
all’informazione della Regione Umbria nell’ambito delle procedure di VIA e VAS risulta in alcuni
aspetti del tutto carente. Infatti, pur essendo previsti dalla normativa nazionale vigente (D. Lgs. n.
4/2008, di modifica del D. Lgs. n. 152/2006), la Regione non rende consultabile sul suo sito la
documentazione relativa alle istanze di VIA, VAS e assoggettabilità alla VIA (screening). Gli
obiettivi di informazione e partecipazione del pubblico nelle questioni ambientali risultano nella
pratica disattesi e non viene garantito da parte della Regione Umbria il diritto ad una
partecipazione informata dei cittadini ai processi decisionali relativi al futuro sviluppo del proprio
territorio.
* *** *
2. Sulla tutela della biodiversità.
2.1. Il Coordinamento chiede che venga data attuazione alla Convenzione sulla Diversità Biologica
ed alla Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata dalla Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 7 ottobre 2010.
4
2.2. L’art.12, comma 7, del D.Lgs. n.387 del 2003, che detta i principi fondamentali in materia di
energie rinnovabili, precisa che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ma che
nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle “disposizioni” in materia di sostegno nel
settore agricolo, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità.
La biodiversità è tra gli indicatori più rilevanti della qualità e della sostenibilità ambientale ed è
essenziale alla stabilità degli ecosistemi in quanto conferisce loro la capacità di resistere alle
variazioni e alle ‘interferenze’. La biodiversità è l’indicatore per eccellenza della sostenibilità.
2.3. La tutela della biodiversità è oggetto della Convenzione sulla Diversità Biologica (Rio de
Janeiro 1992) che è stata ratificata dall’Italia con la legge n.124 del 14 febbraio 1994.
Gli obiettivi di detta Convenzione “sono la conservazione della diversità biologica, l'utilizzazione
durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo
sfruttamento delle risorse genetiche” (art.1), mentre nel preambolo si precisa che “la
conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica rivestono un'importanza critica
per soddisfare i bisogni alimentari, sanitari ed altri della crescente popolazione del
pianeta”.
L’art.6 della citata Convenzione dispone che ciascuna parte “svilupperà strategie, piani o
programmi nazionali per la conservazione e l’uso durevole della diversità biologica”.
2.4. L’art.117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto dei
vincoli derivanti “dagli obblighi internazionali”, tra i quali rientra la citata Convenzione sulla
diversità biologica.
2.5. L’Italia ha dato esecuzione alla Convenzione sulla Diversità Biologica con l’<> sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 7 ottobre 2010, Repertorio
n.181/CSR.
Nella stessa “Strategia Nazionale per la Biodiversità” (di seguito: Strategia) si legge che “la
biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per
quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere
in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi
cambiamenti a livello globale e locale” (p.13).
2.5.1. Tre sono gli obiettivi strategici individuati nella Strategia:
il primo: “Entro il 2020 garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la
varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui
fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di
garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano.”;
il secondo: “Entro il 2020 ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l’impatto dei
cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di adattamento
alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando la resilienza
degli ecosistemi naturali e seminaturali.”;
il terzo: “Entro il 2020 integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche
economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale,
rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la
consapevolezza dei costi della loro perdita.” (p.13-14).
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La tutela della biodiversità comprende numerose aree di lavoro tra le quali l’agricoltura e l’energia.
2.5.2. Con specifico riferimento all’agricoltura, nella Strategia si legge che “il ruolo svolto
dall’agricoltura a favore della tutela e della promozione della biodiversità rischia di essere
compromesso dall’espansione urbanistica e infrastrutturale e dai fenomeni
speculativi legati alla ricerca di suoli agricoli da destinare alla realizzazione di
impianti per l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili. I dati ISTAT mostrano una
diminuzione della SAU dal 1950 al 2000 la SAU in Italia si è ridotta di circa 5 milioni di ettari di
cui il 40% è divenuto incolto improduttivo; la superficie improduttiva è attualmente valutata pari
al 15% della superficie nazionale con punte del 30% della penisola” (pag.55).
2.5.3. Più avanti, nello stesso documento, nella parte dedicata all’energia, si legge che “possono
avere effetti negativi sulla biodiversità anche la produzione di biocombustibili e la generazione di
energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili” (p.113) e si indicano i seguenti obiettivi specifici:
“1. promuovere la sostenibilità delle colture energetiche ribadendo la necessità di puntare su
filiere corte, che abbiano bilanci energetici (e di carbonio) realmente vantaggiosi,
che non siano causa di perdita di biodiversità e di suoli; (…)
3. limitare il consumo di suolo non antropizzato prediligendo ampliamenti, laddove
possibile, di infrastrutture esistenti;
4. salvaguardare le aree naturali e gli habitat;
5. integrare nella pianificazione territoriale le politiche energetiche, per una
ponderazione sincronica degli effetti sulle componenti ambientali e della
biodiversità;
6. applicare la VAS per l’integrazione delle tematiche ambientali nella formazione di piani e
programmi energetici sostenibili; (….)” (p.115).
2.5.4. Inoltre, tra le specifiche minacce alla biodiversità, la Strategia indica i “rischi per le specie
autoctone legati alla diffusione di specie vegetali alloctone a rapido accrescimento per la
produzione di biomasse per usi energetici” (pag. 136).
Un identico pericolo è segnalato anche dall’Unione europea proprio nella direttiva 2009/28/CE
sulle energie rinnovabili, laddove si legge che “occorre sorvegliare l’impatto della coltivazione
della biomassa, dovuto ad esempio a modifiche della destinazione dei terreni, incluso lo
spostamento, l’introduzione di specie esotiche invasive ed altri effetti sulla biodiversità, e gli
effetti sulla produzione alimentare” (punto 78 del considerando).
2.5.5. La Strategia considera anche il tema del cambiamento climatico (pp.138, 185-190), e precisa
che “le azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici possono determinare
impatti sulla biodiversità: tali impatti possono variare a seconda degli habitat e delle specie
interessate e della scala spaziale e temporale presa in considerazione. Ovviamente le misure di
mitigazione e adattamento che producono impatti negativi sulla biodiversità devono essere
evitate mentre quella misure che hanno un impatto positivo sulla biodiversità rappresentano
opportunità per contrastare i cambiamenti climatici da ricercare e promuovere” (p.187).
* *** *
3. Sulla valutazione di impatto ambientale per gli impianti di energia rinnovabile.
3.1. Gli impianti di energia rinnovabile non sono ad impatto zero, pertanto il Coordinamento
chiede che venga modificata la disciplina regionale sulla Valutazione di impatto ambientale in
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modo che l’impatto di detti impianti sia sottoposto ad attenta verifica preventiva, come peraltro
prevede la normativa comunitaria.
3.2. Il comma 7 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che la valutazione di impatto
ambientale “è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20,
si ritenga che possano produrre impatti significati e negativi sull’ambiente, per: a) i progetti
elencati nell’Allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo
di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzabili per più di due anni; b) le modifiche o estensioni
dei progetti elencati nell’allegato II che possono avere impatti significativi e negativi
sull’ambiente; c) i progetti elencati nell’allegato IV.”
3.3. L’art. 10 comma 3 della L.R. Umbria n. 12 del 2010 prevede che “sono sottoposti a procedura
di VIA, previa Verifica di assoggettabilità espletata sulla base delle modalità di cui all’articolo 20
e dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e
integrazioni, i progetti di opere o interventi elencati nell’allegato IV alla Parte seconda del d.lgs.
152/2006 e successive modifiche e integrazioni.”.
3.4. L’art.2 del Regolamento regionale n.7 del 2011 sottopone a verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto ambientale solo “gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica
con potenza nominale complessiva superiore a 1 MW” e “gli impianti alimentati a biomasse di
potenza elettrica superiore ad 1 Mwe”.
3.5. La lett. c) del punto 2 dell’Allegato IV, alla Parte seconda, impone l’assoggettabilità alla VIA
dei progetti di “impianti industriale non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua
calda con potenza complessiva superiore a 1MW”.
L’Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006 elenca i progetti sottoposti alla Verifica
di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
3.6. Pertanto, sia il legislatore statale che quello regionale impongono l’assoggettabilità alla VIA
per i progetti di opere ed interventi elencati nell’Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152 del
2006, ma sulla base della stessa normativa statale e regionale, gli impianti che hanno una potenza
complessiva inferiore ad 1 MW sono esclusi dall’obbligo della VIA.
3.7. Il 13 dicembre 2011, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno
adottato la Direttiva 2011/92/UE “concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati”.
L’articolo 4, comma 2, della Direttiva 2011/92/UE prevede che “fatto salvo l’articolo 2, paragrafo
4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere
sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale
decisione, mediante: a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dallo Stato
membro. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere
a) e b).”.
Al terzo comma dell’art. 4 della Direttiva 2011/92/UE il legislatore europeo aggiunge che
“nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei
relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III”.
L’allegato III della Direttiva 2011/92/UE elenca i criteri di selezione che gli Stati membri devono
tenere conto per disciplinare le soglie o i criteri di assoggettamento di un progetto alla VIA.
3.8. Ciò premesso, l’art.6, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e l’Allegato IV alla Parte seconda dello
stesso D.Lgs. n. 152/2006, nonché l’art.10, comma 3, della L.R. Umbria n. 12 del 2010, risultano in
contrasto con la ricordata Direttiva 2011/92/UE.
7
Infatti, se è vero che la direttiva comunitaria lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie e
criteri per determinare, in maniera generale ed astratta, quali progetti, di cui all’allegato II della
stessa, debbano essere assoggettati a procedura di VIA, tuttavia, anche nel caso in cui decidano di
stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l’obbligo di prendere in
considerazione i criteri di cui all’allegato III, come peraltro prevede l’articolo 4, paragrafo 3, della
direttiva.
La lett. c) del punto 2 dell’Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo che
siano assoggettabili a VIA solo “gli impianti industriali non termici per la produzione di energia,
vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”, hanno escluso dall’obbligo di
valutazione di impatto ambientale tutti i rimanenti impianti a biomasse con una potenza inferiore
ad 1 MW, non tenendo in considerazione gli altri criteri imposti dall’Allegato III della Direttiva
2011/92/UE.
Pertanto, l’Allegato IV Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui non prevede che si
tengano in considerazione gli altri criteri imposti dall’Allegato III della Direttiva 2011/92/UE, si
pone in contrasto con la ricordata direttiva 2011/92/UE.
3.9. Tale contrasto è stato rilevato anche dal Consiglio dei Ministri con l’impugnazione della legge
della Regione Marche n.3 del 26/03/2012 con la quale sono state contestate diverse norme non
conformi alla direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell’impatto ambientale, tra le quali proprio la
norma che fissa solo soglie dimensionali per l’assoggettabilità dei progetti alla VIA.
Nell’impugnativa il Governo afferma che “una regione la quale, sulla base dell’articolo 4 della
direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengano conto solo della dimensione dei progetti, senza
prendere in considerazione anche gli altri criteri summenzionati, eccede i limiti della
discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articoli 2(1) e 4(2) della direttiva. Ne discende che le
soglie di tipo esclusivamente dimensionale, fissate negli allegati della legge regionale per le
attività corrispondenti a quelle dell’allegato II della direttiva, non sono conformi alla stessa”.
Il Consiglio dei Ministri rileva inoltre che “occorre osservare che gli incrementi delle soglie
dimensionali, di cui agli allegati B1 e B2, non prendono in considerazione tutti gli elementi
indicati nell’allegato III della direttiva, ma solo alcuni di essi (la localizzazione dei progetti
oppure le caratteristiche inquinanti degli stessi) escludendo, ad esempio, il cumulo con altri
progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza
storica, culturale o archeologica. La disposizione è, pertanto, non conforme alla direttiva.”.
Inoltre, come indicato sempre nello stesso ricorso del Governo, proprio a causa della mancata
previsione nel nostro ordinamento di ulteriori criteri oltre a quello dimensionale per la
assoggettabilità dei progetti alla VIA, la Commissione europea ha aperto la procedura di
infrazione n.2009/2086 avente ad oggetto il decreto legislativo n.152/2006, con cui è stata
recepita la normativa europea in materia di VIA e al quale la legge della Regione Umbria si è
adeguata.
3.10. Pertanto, secondo la ricordata direttiva 2011/92/UE la procedura di VIA risulta necessaria in
tutti i casi in cui si deve valutare, in base all’Allegato III della Direttiva 2011/92/UE,
l’“inquinamento e disturbi ambientali”, il “rischio di incidenti, per quanto riguarda, in
particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate”, la “capacità di carico dell’ambiente naturale,
con particolare riguardo alle seguenti zone: (…) zone nelle quali gli standard di qualità
ambientale fissati dalla legislazione dell’Unione sono già stati superati”.
Di conseguenza, l’art.10, comma 3, della L.R. Umbria n. 12 del 2010, nonché dell’art. 6, comma 7, e
dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui si prevede
l’esclusione dalla VIA degli impianti con potenza inferiore ad 1 MW, sono in contrasto con la
ricordata direttiva 2011/92/UE.
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4.Sulla DGR n.40 del 23 gennaio 2012 e DGR n.494 del 7 maggio 1012.
4.1. Il Coordinamento chiede la revoca o l’annullamento d’ufficio della DGR n.40 del 23 gennaio
2012 e della DGR n.494 del 7 maggio 1012.
4.2. Il regolamento regionale n.7 del 29 luglio 2011 recante la “Disciplina regionale per
l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” è stato
approvato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della competente
Commissione consiliare.
4.3. Le modifiche allo stesso regolamento apportate con la DGR n.40 del 23 gennaio 2012 e con la
DGR n.494 del 7 maggio 1012 non sono state sottoposte al medesimo iter procedimentale.
Entrambe le DGR sono particolarmente rilevanti in quanto consentono di realizzare gli impianti ad
una distanza di 300 metri dai “centri abitati” e dagli “edifici tutelati”, mentre in precedenza tale
distanza era stabilita in 500 metri e garantiva una maggior tutela degli abitanti delle zone
interessate.
4.4. L’art.39 della Statuto della Regione Umbria stabilisce che “la potestà regolamentare di
esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono
emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio
della Commissione Consiliare competente secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno
del Consiglio regionale”.
4.5. Se l’approvazione dei regolamenti è sottoposta al previo parere obbligatorio della competente
Commissione consiliare, stesso iter debbono seguire le modifiche al medesimo regolamento.
4.7. La richiesta di revoca o di annullamento d’ufficio delle due citate DGR fa seguito alle richieste
già avanzate dai seguenti consiglieri regionali:
i Consiglieri regionali di maggioranza Fausto Galanello, Luca Barberini, Andrea Smacchi
(Pd) con una mozione presentata al Consiglio regionale il 7 agosto 2012 – Atto n.962;
il Consigliere regionale di maggioranza Oliviero Dottorini (IdV);
il Consigliere regionale di minoranza Gianluca Cirignoni (Lega Nord);
il Consigliere regionale di maggioranza Damiano Stufara (PRC) con una mozione depositata
in data 8 ottobre 2012 – Atto n.1011;
il Consigliere regionale di maggioranza Orfei Goracci (CU) con una lettera all’assessore
regionale.
* *** *
5. Sul conflitto di interessi dell’assessore Rometti sull’energia da fonti rinnovabili.
5.1. Il Coordinamento chiede la revoca della delega sulle energie rinnovabili o della nomina
dell’assessore regionale Silvano Rometti ex art.65, comma 2, lett. g) e h) dello Statuto della Regione
Umbria.
5.2. L’art.1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215 stabilisce che “i titolari di cariche di
governo, nell’esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi
pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in
situazione di conflitto di interessi”.
Il successivo comma 3 dello stesso art.1, stabilisce che il rispetto del principio contenuto nel comma
1 debba essere assicurato dalle Regioni e dalle Province autonome.
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L’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi a carico dell’amministratore pubblico è posto
a tutela della cura dell’interesse pubblico. Quest’ obbligo costituisce un corollario del principio di
buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost.
La definizione di conflitto di interessi è contenuta nell’art.3 della legge citata, ove è previsto che
“sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di
cariche di governo partecipa all’adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un
atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero
quando l’atto o l’omissione ha un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare,
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi
controllate, secondo quando previsto dall’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno
per l’interesse pubblico”.
5.3. Nel caso delle energie rinnovabili, in data 08/03/2012, con prot. 0005863, la figlia
dell’Assessore all’Ambiente della Regione Umbria avrebbe sottoscritto ed inviato al Comune di
Bastia Umbra la “Comunicazione preventiva (art.11 D.Lgs 115/08) installazione di singoli
generatori eolici nonché di impianti solari termici o fotovoltaici” avente ad oggetto l’“Installazione
di un impianto solare fotovoltaico con moduli tangenti alla superficie del tetto della vecchia
superficie in eternit”.
L’immobile interessato sarebbe ubicato in Bastia Umbra, in Via delle Tuje n. 4, in terreno
identificato catastalmente al Foglio 18, Part. 179. La potenza dell’impianto solare fotovoltaico
sarebbe di 79,65 kW.
La richiedente sarebbe intervenuta in qualità di “Soggetto responsabile”.
La comunicazione preventiva termina dichiarando “che entro trenta giorni dal termine dei lavori
sarà depositata presso gli uffici del comune, la dichiarazione di conformità degli impianti resa ai
sensi del citato D.M. 37/2008 con gli allegati obbligatori.”.
5.4. In data 14 giugno 2012 è stata costituita la società SUN s.r.l. che opera nel settore delle energie
rinnovabili.
La società SUN s.r.l. avrebbe sede in Perugia alla Strada Pieve S.Sebastiano n.37 dove risiederebbe
l’assessore regionale ed avrebbe come socio unico la figlia dello stesso assessore regionale.
5.5. L’Assessore regionale Rometti avrebbe proposto e la Giunta Regionale dell’Umbria ha
approvato con D.G.R. n. 494/2012 del 7 maggio 2012, l’atto denominato “R.R. n. 7/2011 -
Disciplina regionale per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili. Ulteriori modifiche ed integrazioni di allegati”.
La D.G.R. n.494/2012 sarebbe stata proposta ed approvata dal competente assessore regionale
all’ambiente in presenza del conflitto di interessi poiché la figlia del medesimo avrebbe già agito in
qualità di “Soggetto responsabile” in un procedimento inerente l’installazione di un impianto solare
fotovoltaico.
5.6. In un caso analogo a quello in esame, il TAR Puglia ha stabilito che “è sufficiente, sul punto,
richiamare l’esistenza dell’evidente conflitto di interessi in cui versava l’Assessore regionale
all’Urbanistica dell’epoca Nicola Fusillo, fratello di Vito Fusillo, legale rappresentante della Fimco
S.p.a., società in concorrenza con la ricorrente per l’ottenimento dell’autorizzazione alla
realizzazione del centro commerciale” (TAR Puglia, Bari, sez. III, 28 novembre 2007, n.
3067/2007).
Inoltre, sempre secondo il TAR Puglia, “l’adozione e l’esecuzione degli atti illegittimi
(approvazione con modifiche del PRG e rigetto della domanda di autorizzazione) è avvenuta in
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violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali
l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi” .
5.7. Pertanto, sembra che l’Assessore all’Ambiente della Regione Umbria avrebbe proposto ed
approvato la deliberazione n. 494 del 7 maggio 2012 in conflitto di interessi con l’attività della
figlia; inoltre, essendo lo stesso Assessore il primo responsabile della mancanza di garanzie
normative di partecipazione iniziale dei cittadini alle scelte di localizzazione degli impianti di
energia rinnovabile e del mancato recepimento nella normativa regionale della Convenzione di
Aarhus, della Convenzione sulla Diversità Biologica, della Strategia Nazionale sulla Biodiversità e
della disciplina comunitaria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, ciò precisato risulta
ampiamente motivata la richiesta di sue dimissioni o, in mancanza delle stesse, legittima ed anzi
necessaria la revoca della delega sulle energie rinnovabili o della nomina dell’assessore regionale
Silvano Rometti ex art.65, comma 2, lett. g) e h) dello Statuto della Regione Umbria.
* *** *
Tutto ciò premesso e considerato nonché accertato, il Coordinamento per le energie rinnovabili,
chiede
le dimissioni dell’Assessore regionale della Giunta regionale della Regione Umbria Silvano
Rometti;
alla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria ed alla Giunta regionale della
Regione Umbria:
(1) di revocare o annullare d’ufficio la DGR n.40 del 23 gennaio 2012 e della DGR n.494 del
7 maggio 1012;
(2) in caso di mancate dimissioni, di revocare la delega sulle energie rinnovabili o della
nomina dell’assessore regionale Silvano Rometti ex art.65, comma 2, lett. g) e h) dello
Statuto della Regione Umbria;
(3) di recepire nel Regolamento regionale 29 luglio 2011, n.7 recante la “Disciplina regionale
per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e
nella “Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili” approvata con
DGR 29 luglio 2011, n.903 della Convenzione di Aarhus, della Convenzione sulla Diversità
Biologica, della Strategia Nazionale sulla Biodiversità e della disciplina comunitaria in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
al Presidente del Consiglio regionale della Regione Umbria e ai Consiglieri del Consiglio
regionale della Regione Umbria di discutere ed approvare la Petizione al Consiglio regionale
della Regione Umbria, ex art.20 dello Statuto della Regione Umbria ed art.61 della l.r. n.14
del 2010, per il recepimento nella normativa regionale della Convenzione di Aarhus, della
Convenzione sulla Diversità Biologica, della Strategia Nazionale sulla Biodiversità e della
disciplina comunitaria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.
Il Coordinamento si riserva di organizzare ogni manifestazione ed attività utile a richiamare
l'opinione pubblica sulle problematiche sopra indicate e di agire in ogni sede giudiziaria italiana ed
europea per la miglior tutela della salute, dell’ambiente, della biodiversità e del paesaggio umbro.
Perugia, 25 marzo 2013.
F.to Coordinamento regionale sulle energie rinnovabili (Il presidente pro-tempore)
Avv. Gianfranco Angeli
Postato 12 hours ago da Michele Corti
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