mercoledì 31 luglio 2013

contro la follia del biogas sponsorizzato da legambiente i comuni preparano i regolamenti

Un argine al biogas. Regolamento pozzi Comuni mettono argini al biogas http://sgonfiailbiogas.blogspot.it/2013/07/un-argine-al-biogas-regolamento-pozzi.html Buone notizie da Rignano Flaminio (RM) (30/07/13) Arriva dalle amministrazioni non succubi la risposta a quei sindaci che per connivenza, mazzette, acquiescienza, ignavia, ignoranza vanno sostenendo che "non si può fare nulla", che le biomasse e il biogas sono piaghe bibliche che bisogna subire con rassegnazione, che la legge non consente di fermale ecc. Seguire l'esempio dei comuni laziali Non sono pochi i comuni, specialmente in Lazio ma non solo, che si stanno dotando di regolamenti. Non solo di igiene pubblica. Ecco una notizia interessante Ieri in consiglio comunale di Rignano Flaminio, località di 10 mila abitanti in provincia di Roma ha posto una prima pietra alla edificazione di un muro contro il biogas e le biomasse. E' stato votato alla quasi unanimità (un astenuto) il regolamento che fissa le distanze dai pozzi pubblici e privati dalle centrali: 3000m. La tutela dei pozzi rappresenta un elemento chiave del contenimento dell'aggressione biogassista e biomassista ai territori. L'acqua serve per coltivare le biomasse dedicate ma anche per il funzionamento degli impianti. Oltre al forte consumo di acqua che a volte si traduce in veri e propri "furti di acqua" a danno di onesti agricoltori vicini la necessità di tenere lontane le centrali dai pozzi non è solo legata ai previevi ma al rischio di contaminazione. Lo spargimento dei digestati è infatti causa, specie quando viene effettuato in assenza di colture in atto in grado di assorbire i nitrati mediante le radici, di lisciviazione di nitrati nelle acque sotterranee. A Rignano Flaminio non esiste in nessun posto del territorio comunale che dista più di 3 mila m dai pozzi e già cos' le centrali sarebbero stoppate. A breve, però, per rafforzare il vallo antibiogas sarà approvato a Rignano il regolamento di igiene pubblica che fisserà le distanze dalle abitazioni. Il muro antiaggressione al territorio deve essere costruito decine e da centinaia di comuni per essere solido Quando, come speriamo, saranno centinaia i comuni che si doteranno di queste tutele vogliamo vedere quali e quanti TAR saranno in grado di smontarle. A parte il tempo necessario per farlo (visto che chi è deciso a difendersi non esita a ricorrere a tutti i gradi di giudizio possibili) anche uno sprovveduto si rende contoche una guerriglia giudiziaria generalizzata che coinvolge centinaia di comuni costituirebbe un tal caso politico che costringerebbe alla difensiva il fronte biogassista e biomassista in parlamento costringendogoverno e camere a modificare sostanzialmente le sciagurate previsisioni normative che agevolano le procedure autorizzative. Nota scritta di getto dall'Ass.Urbanistica Federico Lupi che ringraziamo molto per la disponibilità ad informare tempestivamente il popolo No biogas assetato di (buone) notizie Adottate le modifiche alle norme tecniche di attuazione del vigente piano regolatore comunale nella seduta di consiglio comunale odierna.Vista l'immediata eseguibilita' dal momento della pubblicazione all'albo pretorio on-line decorrono i 60 giorni previsti dalla LUN e smi (legge urbanistica nazionale) terminati i quali il consiglio comunale si esprimera' sulle eventuali osservazioni che sara' possibile presentare da chiunque a decorrere dal trentesimo giorno di pubblicazione delle nta adottate. Provo ad entrare nel merito del provvedimento cercando al massimo la semplicita' e la chiarezza di esposizione pur essendo consapevole della difficolta' della materia e della situazione oggettiva; prima di iniziare e' doverosa una premessa che riguarda la deliberazione odierna cioe' che si arriva alla deliberazione a seguito di una delibera di giunta comunale in cui si dava mandato agli uffici di elaborare la variazione alle n.t.a. In discussione e a seguito di una deliberazione di consiglio comunale (mozione) che faceva altrettanto, entrambe con la finalita' di tutelare al massimo la possibilta' di insediamento sul territorio comunale di impianti volti alla valorizzazione del rifiuto mediante processi anche secondari di produzione di energia elettrica con finalita' non di autoconsumo..un'ulteriore premessa riguarda senza dubbio la grande difficolta' di elaborazione di un testo rispettoso delle leggi che sovrordinano la potesta' degli enti comunali e che riducono di molto, se non del tutto, la possibilita' di diniego tout court di tali impianti; per questo la strada tracciata dalla precedente mozione consiliare impegnava gli uffici ad elaborare la variante alle n.t.a. e il regolamento di igiene e salute pubblica..proprio perche' su queste due materie la potesta' comunale e' molto piu' forte che in altre materie come ad esempio l'ambiente la cui materia e' normata dal testo unico 152/2006 e dalle varie leggi e regolamenti regionali che assegnano ai comune compiti ridotti e non attivita' decisionale o pianificatoria in merito.. La variazione alle n.t.a. prevede la sostituzione integrale di 3 articoli (art. 8 intervento preventivo, art. 25 zona agricola e art. 26 zona F serviz pubblici e privati) l'inserimento di un nuovo art. 11 bis - intervento preventivo per insediamenti produttivi - e il comma 7 relativo all'art.29 vincoli che inserisce un nuovo vincolo di carattere urbanistico relativo alle Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia; Art.8 e Art.11 bis Modifiche sostanziali nelle modalita' di esecuzione dell'intervento preventivo (nient'altro che una progettazione preliminare urbanistica e di processo sulla quale si dovra' esprimere il consiglio comunale) che e' esteso per tutti gli impianti produttivi previsti nei commi c1 -c7 cioe': c1) Insediamenti produttivi anche puntuali di beni materiali con produzione di fumi e vapori che vengono messi in atmosfera. c2) Insediamenti produttivi anche puntuali di beni materiali mediante trasformazioni di prodotti di base con produzione di fumi e vapori e uso della risorsa idrica rilevante. c3) Insediamenti produttivi anche puntuali come alla lettera a) e b) con rilascio in corpo idrico superficiale di risorsa idrica trattata. c4) Insediamenti che prevedono la produzione di energia elettrica, anche come processo secondario, anche puntuali mediante trasformazione termica qualsiasi sia il combustibile. c5) Piattaforme anche puntuali di stoccaggio prodotti finiti c6) Piattaforme anche puntuali di stoccaggio semilavorati c7) Piattaforme anche puntuali logistiche di immagazzinaggio,assemblaggio e spedizione Commento: tali modifiche consentono una valutazione approfondita' di compatibilita' urbanistica e di tutella del territorio, prioritariamente dal consiglio comunale che diventa l'organo supremo sulla materia e che quindi sara' al corrente costantemente sulla possibilita' di insediamento di nuovi impianti industriali sul territorio comnale e decidera' in merito ovviamente nel rispetto delle regole comunali e delle leggi sovrordinate provinciali, regionali e statali. Art. 25 zona E agricola L'art. viene integralmente sostituito anche se le modifiche riguardano esclusivamente le premesse che vengono articolate in 4 nuovi punti con la norma transitoria e l'eliminazione della dicitura "imprenditore agricolo a titolo principale" che non esiste piu' sostituita con quella aggiornata dalla legge "imprenditore agricolo", i 4 punti delle premesse che cambiano sono: La zona agricola riguarda tutte le parti del territorio destinate all'attività agricola, zootecnica, silvo-pastorale ed ad altre attività connesse e compatibili con l'agricoltura.In detta zona sono vietate tutte quelle attività incompatibili con la destinazione agricola, quali ad esempio complessi residenziali, insediamenti industriali che non siano di trasformazione di quei prodotti agricoli il cui trattamento in sito innesca potenziali percorsi virtuosi (quali possono essere i prodotti di qualità e eccellenza previsti nei disciplinari DOP,IGT, DOC etc.) commerciali, turistici, esposizione di prodotti non direttamente connessi alle attività agricole,impianti di demolizione auto ecc. E' fatto divieto di manomettere alberi ed impianti arborei, fatta eccezione per quelli classificabili legnose agrarie (piante da frutto commestibili). Sono consentite le opere di urbanizzazione e gli impianti tecnologici costruiti da Amministrazioni pubbliche o concessionarie di erogazione di energia. 2. Gli impianti tecnologici saranno solo ed esclusivamente quelli individuabili come finalizzati all’attività agro-colturale stessa. Sono pertanto tassativamente esclusi gli impianti di produzione e vendita dell'energia, sia pure ricavata in qualsiasi forma da prodotti di risulta del ciclo agricolo. La destinazione di ogni locale destinato all’impianto tecnologico deve essere riportata in apposita pianta allegata ad atto d'obbligo registrato e trascritto. 3. E' ammesso nelle aziende agricole, con il solo impiego di prodotto proveniente dalla stessa azienda ( ciclo chiuso e virtuoso ) la produzione di energia per il proprio diretto autoconsumo, così come regolato da apposito regolamento. 4. Nelle aree agricole sono espressamente vietate le attività di produzione dell'energia, anche come processo secondario, per la vendita per il tramite del trattamento e manipolazione (in qualsiasi forma) dei prodotti di provenienza zootecnica e/o agro colturale e dal ciclo dei rifiuti solidi urbani; Norma transitoria: Le attività attualmente in linea con la normativa attuale e in regola con la normativa previgente saranno consentite nella prosecuzione in situ senza possibilità di ampliamento. L'Ente assicurerà la prosecuzione dell'attività portando altresì ausilio alla delocalizzazione in altro ambito territoriale comunale. Commento: nei 4 punti viene specificato con precisione quello che e' possibile fare e non fare nelle zone agricole dalla lettura si evince che l'amministrazione senza dubbio regolamenta a favore dello sviluppo sostenibile, della decrescita, dell'accorciamento delle filiere incentivando la produzione di prodotti tipici e favorendo lo sviluppo di aziende che operano in tal senso consentendo l'installazione di piccoli impianti di produzione di energia elettrica solo per finalita' di auto consumo ed esclusivamente tramite prodotti di scarto provenienti dall'azienda stessa. La norma transitoria oggetto di discussione in consiglio comunale e secondo me non capita a pieno da tutti, e' una presa d'atto delle modifiche avvenute in data odierna ma siccome le norme non possono avere carattere di retroattivita', si fanno salve tutte le eventuali aziende gia'autorizzate vietandole nel contempo possibilita' di ampliamento e prevedendo una cooperazione con l'ente qualora per i piu' vari motivi e con la finalita' di minimizzare gli impatti sul territorio si rendesse necessaria la valutazione di una delocalizzazione..in merito dico ai cittadini di stare tranquilli che nessuno delocalizzera' nulla alla tenuta comunale semplicemente perche' e' vietato dalla legge e dagli usi civici presenti nella tenuta stessa. Art.26 zona F servizi pubblici e di uso pubblico La modifica in questo caso riguarda sostanzialmente le premesse (piu' altre piccole modifiche nelle sottozone di scarsa portata applicativa e riguardanti solo edifici esistenti in zona f1 in cui sarebbe possibile insediare piccole attivita' commerciali) e non vengono in alcun modo cambiati gli indici di edificabilita' che restano ovviamente inalterati; le stesse si sono rese necessarie per chiarire maggiormente e quindi normare ulteriormente quali attivita' e' possibile insediare e quali sono vietate nella zona F e questo per diversificarle dalle zone D industria e artigianato, nello specifico: 1. Sono destinate alle attrezzature per servizi pubblici o privati. 2. In questa zona si applica il piano preventivo. 3. La zona F é suddivisa in due sottozone. Trattandosi di zone destinate a servizi di interesse generale ( pubblico e privato) quindi di svolgimento delle attività immateriali pur se produttrici di reddito sono espressamente vietati gli insediamenti di tutte quelle attività connesse alla produzione e vendita di beni materiali all'ingrosso e/o dettaglio. Ovvero di trasformazione per avviare alla vendita quanto prodotto sotto forma di energia,materiale riciclato (in qualsiasi forma e aspetto). E' fatto espresso divieto l'allocazione in zona F di attività di stoccaggio di materiali di scarto, rifiuto, rottami e in genere, di ogni azienda classificabile come insalubre. L’art.29 è così integrato: aggiunta del punto 7 vincolo relativo alla tutela della risorsa idrica e dei bacini imbriferi del territorio comunale da cui la risorsa viene captata: aree di salvaguardia; Riporto il testo: 1. 7. Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia; Il Comune di Rignano Flaminio distribuisce alla popolazione acqua potabile captata esclusivamente dalle falde presenti nel proprio territorio mediante una serie di pozzi e sorgenti di rilevante interesse pubblico. Tutti gli impianti produttivi, in grado di generare fattori certi e potenziali di degrado, che emettono scarichi,pur se depurati, che vengono immessi alla fine del ciclo in corpi ricettori superficiali debbono rispettare quanto dettato dal vigente D. Lgs 152/2006 e smi dalla DGR n.5817/99, dal piano di tutela delle acque della Regione Lazio in materia di qualità di quanto immesso. e sono soggetti alle limitazioni di seguito riportate: Il livello di purezza del depurato immesso dovrà essere definito in funzione della portata annua idraulica media del corpo ricettore costantemente monitorato. L'impianto produttivo se del tipo considerato insalubre e che tra l’altro possa prevedere processi di valorizzazione del rifiuto, potenzialmente dannoso per l’ambiente, la salute pubblica e, più in generale a rischio di incidente rilevante, non potrà essere comunque collocato in area con distanza inferiore a 3000 mt dai pozzi di captazione della risorsa idrica potabile fosse pure per uso zootecnico e/o irriguo. Non sono ammesse deroghe al predetto criterio urbanistico di tutela della risorsa idrica. Il presente paragrafo si intende aggiornato e allineato automaticamente ad ogni futura modifica delle tabelle di riferimento di cui al D.Lgs. 152/2006 e/o legislazione equipollente. Commento: l'aggiunta del vincolo urbanistico predetto, consente una maggiore tutela del territorio comunale che,vista la specificita' delle modalita' di captazione della risorsa idrica per la distribuzione alla popolazione che avviene per intero nelle falde sottostanti il territorio, si vede cosi' dotato di un vincolo alquanto restrittivo (3000mt di salvaguardia dai pozzi di rilevante interesse pubblico o altro) per l'insediamento di impianti produttivi insalubri o potenzialmente dannosi per l'ambiente e nello specifico della risorsa idrica da tutelare.. Perdonatemi le imperfezioni ortografiche e di forma le prime perche' scrivo con ipad, le seconde perche' oltre a non essere una grande penna a quest'ora sono stanco e non ho riletto il tutto Ass.re Urbanistica Federico Lupi

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