giovedì 14 febbraio 2013

Certificatori energetici, ecco il Regolamento con i requisiti

http://www.edilportale.com/news/2013/02/risparmio-energetico/certificatori-energetici-ecco-il-regolamento-con-i-requisiti_31757_27.html In dirittura d’arrivo il decreto che fissa titoli e criteri di accreditamento per i tecnici abilitati alla certificazione energetica di Rossella Calabrese 13/02/2013 - Approderà sul tavolo del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio il Regolamento che fissa i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici (scarica la bozza http://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2013/schema-di-dpr-di-attuazione-dell-articolo-4-comma-1-lettera-c)-del-dlgs-192-2005-e-successive-modificazioni_13967.html).Con l’emanazione di questo decreto si completerà finalmente l’attuazione del Dlgs 192/2005 (modificato dal Dlgs 311/2006) che recepisce la Direttiva 2002/91/CE e sarà archiviata definitivamente la procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea per il mancato recepimento della Direttiva. Il Regolamento sui requisiti dei certificatori energetici è infatti l’ultimo tassello che completa il quadro, andandosi ad aggiungere al Regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici (Dpr 59/2009) e alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26 giugno 2009). Il nuovo Regolamento - emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005 - prevede che possano svolgere l’attività di certificazione energetica: - i tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario; - gli enti pubblici o gli organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti; - le società di servizi energetica (ESCo). I tecnici dovranno frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici della durata minima di 64 ore. Tali corsi saranno tenuti, a livello nazionale, da Università, Enti di ricerca, Ordini e Collegi professionali autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; a livello regionale, i corsi saranno svolti dalle Regioni e Province autonome e da altri soggetti autorizzati dalle Regioni. I contenuti dei corsi sono illustrati nell’Allegato 1 al decreto. Per assicurare l’indipendenza e l’imparzialità di giudizio dei certificatori, i tecnici abilitati, alla sottoscrizione dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) devono dichiarare l’assenza di conflitto di interessi con i progettisti, i costruttori e i produttori di materiali coinvolti nella costruzione/ristrutturazione dell’edificio certificato. L’ACE ha valenza di atto pubblico, con la responsabilità diretta del tecnico lo firma, ai sensi dell'articolo 481 del codice penale "Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità". Le disposizioni di questo decreto si applicano nelle Regioni e Province autonome che non hanno una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino al’entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato su questo tema devono adeguare la propria normativa per renderla coerente con quella nazionale. (riproduzione riservata)

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