lunedì 26 dicembre 2011

Emissioni moleste sentenza Cassazione 42387 del 2011

Mentre il comune di Pontinia è chiaramente orientato a conferire alla Sep la frazione umida dei rifiuti, avendo confermato provvisoriamente il conferimento alla Fatone, anziché trovare una soluzione definitiva e stabile, con maggiori costi, arriva l'ennesima sentenza in materia di emissioni moleste. L'ultima diffida della Provincia contro l'impianto di compostaggio di Mazzocchio è precisa e circostanziata e pone seri dubbi e problemi sia per la prossima riapertura dell'impianto, sia per l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione. Considerate anche le oltre centinaia di prove testimoniali contrarie richiamate. Le numerose proteste, ricoveri, esami e visite mediche non solo dei pochi residenti, ma soprattutto dei lavoratori e delle aziende circostanti che hanno subìto il rallentamento della produzione ed economico meritano una risposta dagli enti che dovrebbero tutelarli. E che dovrebbero essere sempre garanzia della salute pubblica, ma anche dell'economia locale oltre che al di sopra delle parti. Riuscirà il comune di Pontinia a dare una risposta in questo senso nel 2012? Considerato che, il comune di Pontinia, non ha mai raggiunto, dal 2006 ad oggi, il limite e l'obbligo imposto per legge, né tantomeno l'obiettivo che si è imposto nel programma elettorale. Ammesso che gli amministratori abbiano letto il programma oppure che se lo ricordino e non lo abbiano già cestinato.
Giorgio Libralato
Cass. Sez. III n. 42387 del 17 novembre 2011 (Ud 20 set. 2011)
Pres. Ferrua Est. Rosi Ric. Scarlato
Aria. Getto pericoloso di cose

Non esistendo una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, il reato di cui all'art. 674 c. p. è configurabile addirittura anche nel caso di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. L'evento del reato, infatti, consiste nella molestia, che ,nel caso sia provocata dalle emissioni di gas, fumi o vapori, prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. e nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone rappresentate da odori, se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sulI'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti
Per la sentenza estesa:
http://lexambiente.it/aria/146/7674-aria-getto-pericoloso-di-cose.html

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