mercoledì 10 marzo 2010

attentato allo stato

IL CODICE PENALE
Art. 289: attentato allo Stato
Volendo andare fino in fondo rispetto a “se ti metti di traverso sei finito” con cui Berlusconi ha apostrofato il presidente della Repubblica Napolitano, si potrebbe configurare esattamente il reato che nel codice di procedura penale è all’articolo 289: “Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali”.
Non è affatto qualcosa da prendersi sotto gamba: è punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche
temporaneamente: 1) al presidente della Repubblica o al governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.
il fatto quotidiano 9 marzo 2010

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