Ripartiamo dai fatti sul Lago di Paola a Sabaudia per evitare che ipolemizzatori di professione confondano “le acque” oltre alla storia e
alla verità. Nel Lago di Paola, come raccontano storia (con monumenti,
documenti e reperti) e leggende, da sempre è avvenuta la pesca da
parte delle varie popolazioni fin dai tempi dei romani. Passando alla
storia recente e ai documenti ufficiali si può comprendere se le acquedel Lago siano pubbliche o private. Con il decreto del capo
provvisorio dello stato del 2 settembre 1946, c'è l'approvazione del
terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di
Latina, che comprende i Laghi di Fogliano, dei Monaci, di Caprolace e
di Paola, con la motivazione “i quattro specchi d’acqua sono dei veri
laghi, la loro natura di acque pubbliche è consacrata dalla legge
(art. 822 Codice civile) e che perciò l’attitudine ad uso di pubblico
generale interesse, voluta dall’art. 1 del testo unico 11 dicembre
1933, n. 1775, è stata ritenuta esistente dal legislatore che ha
indicato i laghi tra i beni di pubblico demanio.Nella specie, la
dimostrazione dell’attitudine ad usi di pubblico interesse è facile,
perché gli stessi opponenti hanno riferito sulle fiorenti industrie di
pesca esistenti sui laghi pontini, e non è esatto che l’attitudine
alla pesca questi laghi non l’abbiano per loro natura, perché le loro
caratteristiche fisiche dimostrano il contrario.” “ per il lago di
Paola potrà quindi trasferire il solo diritto d’uso nei limiti
consentiti dalla legge e l’avv. Scalfati potrà far valere un eventuale
diritto alla pesca a norma e nei termini consentiti dal testo unico
sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604”. Tutte le opposizioni
dell'Avvocato Scalfati vengono respinte e nel Decreto si elencano i
motivi. La sentenza n. 21/1957 del 9 luglio 1958 del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche, avverso il DCPS del 2 settembre 1946
di cui sopra, spiega perchè oggi le acque del Lago di Paola siano
certamente pubbliche o meglio abbiano tutte le caratteristiche di
legge per essere dichiarate tali. Sopratutto se sono vere e
attendibili le notizie, anche dell'ultimo periodo, comprese quelle
attribuite agli eredi, riportati negli organi di informazione.
Dichiarazioni che riguardano la pesca, le attività esistenti, la
qualità. Ognuno può inventarsi le competenze che vuole, salire sulla
cattedra, fare sfoggio di cultura, però, purtroppo, i documenti li
sappiamo leggere e l'italiano pure. Torniamo ai fatti: i giornali
riportano dell'ennesima moria dei pesci, ci sono foto, filmati
evidenti un po' difficili da mistificare come qualcuno vorrebbe. Ho
fatto un comunicato che, in sostanza, riprende la richiesta ufficiale
del Sindaco di Sabaudia (quindi non un ambientalista, ma il massimo
responsabile della salute pubblica) che scrive al Ministero e alla
Regione (quindi alle altre realtà sanitarie superiori) “ con cadenza
piuttosto sistematica negli ultimi decenni, a fenomeni temporanei di
anossia, di maggiore o minore intensità,”. “si è verificata una moria
di pesce di una certa rilevanza”, Vi è quindi la necessità che le
Amministrazioni competenti – per territorio o per materia – concorrano
ad individuare soluzioni ed intese, amministrative e tecniche, per
garantire la migliore possibile tutela del patrimonio floristico e
faunistico lacuale.”, “Questo lago, in passato assunto spesso alle
cronache nazionali e per il quale si sono immaginati chissà quali
interessi celati, suscitando le ire di tanti, oggi ha bisogno di un
aiuto concreto, oggi ha necessità di essere considerato davvero una
preziosità a cui non si può rinunciare. Come Sindaco non posso non
amplificare il grido di allarme che viene da più parti e trasmettere a
Voi la nostra preoccupazione per la salute di questo importante
bacino". Capisco che se certe cose le scrive il Sindaco in un atto
ufficiale vanno bene, se le scrive un cittadino no e lo si attacca con
modi non proprio signorili. La domanda è: aveva ragione il Sindaco?
Quale esito hanno avuto le analisi? Sono stati emessi documenti,
ordinanza, segnalazioni? Ci sono stati altri fenomeni di inquinamento?
Sono stati concessi dei rimborsi per l'inquinamento? Con piacere leggo
che “Gli attuali proprietari
nel condividere tali posizioni, rivendicano di essersi battuti sin dal
primo giorno della nuova gestione, iniziata solo due anni orsono, per
il risanamento reale del Lago di Paola. È evidente che il bacino ha
bisogno di cure e non è scontato che nelle prossime settimane non ci
sia il rischio di fenomeni di moria più significativi.” “gli attuali
intestatari non si oppongono più a che il Lago diventi bene pubblico e
"allo studio c'è proprio un accordo con la Regione sul passaggio
consensuale dello specchio dal privato al pubblico". Se chi fa certi
discorsi conosce (avendoli letti e compresi) la sentenza n. 21/1957
del 9 luglio 1958 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e il
DCPS del 2 settembre 1946 sa che tale passaggio deve avvenire qualora
ci siano le condizioni che le acque in oggetto siano pubbliche senza
alcun compenso, gratuitamente, senza compensi. Sono certo che tutte le
parti in causa sono concordi per il bene pubblico e comune e in
particolare per quello del Lago di Paola. E spero che finalmente ci
sia un confronto sereno, con il rispetto di chi la pensa in modo
diverso, come farebbero delle persone civili.
Errata attribuzione delle norme. Quattro parole per far capire, solo quattro parole per aiutare a capire l’attuale rischiosa circostanza posta dal Tribunale superiore delle acque pubbliche sulla navigabilità a motore sul lago di Paola e, poi, per analogia, da far valere sugli altri laghi protetti della Provincia (vedi lago Lungo).
Il richiamo è sull’ormai noto art. 6 della LR 06 luglio 1998, n. 24 che non si riferisce alla superficie acquea ma alla fascia di rispetto di300 metri dalla costa dei laghi. La LR 24/98 non poteva neppure confermare il P.T.P del 1999, di un anno dopo. Inoltre, a proposito della confusione che si vuole ingenerare facendo credere pretestuosamente abrogato il divieto di navigazione a motore.Paradossalmente si vogliono accomunare le caratterische paesistiche di tutti i laghi.Si fa riferimento al Piano Territoriale Paesistico – Ambito territoriale n. 6 – Bassa Sabina, di cui alla nota della Regione Lazio a firma di Iacovone n. 78525 del 02.02.2004 dove i laghi artificiali del Salto e del Turano, in provincia di Rieti, all’art. 22 del P.T.P. n. 6sono stati inseriti nella zona di tutela orientata.Il lago di Paola e pure il lago Lungo, in provincia di Latina, nel P.T.P. n. 13 sono stati inseriti nella zona di tutela integrale, dove rispettivamente agli articoli 28 e 69 è specificatamente vietata la navigazione a motore. IL DIVIETO E’ TUTTORA VIGENTE. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche deciderà nel merito il 09 dicembre 2009. Poi sarà troppo tardi! ________LE NORME Piano Territoriale Paesistico – Ambito territoriale n. 6 – Bassa Sabina.Art. 22. Norme particolari nell'area di rispetto delle rive dei laghi Salto e Turano.
Nell'area di rispetto delle rive dei laghi Salto e Turano come beni naturalistici e paesistici di notevole importanza e delle relative visuali, area delimitata e perimetrata nelle tavole E/3 come ZONA 0 di tutela orientata, sì applicano le seguenti norme particolari:1. sono vietate opere di. modifica delle quote naturali del terreno, salvo le opere autorizzate a norma dell'art.5; le attività estrattive sono disciplinate dall’art. 15 delle presenti norme.2. sono consentiti, per la navigazione negli specchi lacustri motori di. impianto precario di potenza non superiore a 4 CV.3. sono vietate stazioni di smistamento e distribuzione di carburante, di gas naturale e simili, impianti zootecnici, depositi di qualsiasi materiale anche per lavorazioni all'aperto;4. è vietata l'apertura di nuove strade, eccettuata la viabilità a fondo cieco destinata, sul percorso più breve disponibile, a servizio dell'edificazione, ed i sentieri e le piste in terra di larghezza non superiore a m.2;5. a distanza inferiore a m.250 dalle rive, ad eccezione delle perimetrazioni dei centri abitati, l'edificazione è consentita nel limite massimo di edificabilità fondiaria di 0,03 mc per mq. di terreno, senza trasferimento in esse di cubatura edificabile da aree confinanti esterne all'area di rispetto solo per edifici per servizi connessi al turismo ed allo sport ed alla abitazione degli addetti; le costruzioni ed i nuovi impianti arborei non devono impedire, anche parzialmente, la visuale del lago da qualunque punto delle strade statali, provinciali e comunali; gli edifici devono avere coperture, anche per volumi aperti, di superficie inferiore a mq.400, altezza massima dei prospetti dalla gronda al suolo inferiore a mn.4,50 e rispettare la minima reciproca distanza di m.100; i parcheggi e le aree scoperte a servizio della edificazione devono essere ombreggiati solo da alberature: sono consentiti ripari provvisori entro il termine di tre anni dal rilascio della concessione edilizia;
6. sono vietate installazioni pubblicitarie, eccettuate targhe indicatrici delle misure minime ed una sola insegna per esercizio, di superficie non superiore a mq.1,50;7. per la grande rilevanza del complesso naturalistico e paesaggistico dei laghi, e la necessità di una sua armonica ed ordinata antropizzazione, sarà disposto uno studio della fruibilità delle rive che comporterà anche vincoli alla utilizzazione idroelettrica dell'invaso. Piano Territoriale Paesistico – Ambito territoriale n. 13 Terracina Ceprano Fondi - D.G.R. 30 luglio 1999, n. 4484.Art. 22 - Ai fini della tutela ambientale le aree sono classificate in 3 categorie:
- aree di tutela integrale (I)- aree di tutela orientata (0)- aree di tutela limitata (L)Tali aree sono individuate alle tavole serie E/3 in scala 1:25.000. Art. 23 - Sono aree di tutela integrale le seguenti aree:
a) Riserva Naturale Selva del Circeob) Lago dei Monaci, Lago di Caprolace, Riserva Naturale Pantani dell'Inferno e aree adiacenti costiere e interne comprese tra il Rio Martino e lo sbocco al mare del Canale Diversivo Nocchiac) Lago di Sabaudia e sponde orientali comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell'Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnarad) Comprensorio naturalistico Promontorio del Circeo. Il tutto come delimitato negli elaboratigrafici alle tavole serie E/3. Art.28 - Nella zona I/c (Lago di Sabaudia e sponde orientali, comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell'Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara)
Sono consentite, dal punto di vista edilizio, solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e dei fabbricati esistenti.Nelle zone umide e lungo le sponde del lago debbono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazioni della vegetazione autoctona. In particolare, debbono essere salvaguardate le pregiate sughere, la palma nana e la vegetazione lacustre.Sono vietate la navigazione a motore e l'installazione di attrezzature fisse di attracco; è consentita l'installazione di piccoli pontili in legno.E' consentita la pesca con l'esclusione dell'uso di reti a strascico e sorbone. Le colture ittiche possono essere consentite.E' vietata l'installazione di campeggi.Sono consentite tutte le opere inerenti la valorizzazione dei beni archeologici di iniziativa della competente Soprintendenza. Eventuali nuovi tracciati viari possono avere solo carattere pedonale o di servizio.NORME PARTICOLARI DI PIANO TERRITORIALE PAESISTICO SUB-AMBITO 13/4 (Litorale e insediamento di Sperlonga, Laghi Lungo, S.Puoto, aree adiacenti).
Art. 63 Il Sub-Ambito di piano territoriale paesistico n. 13/4 comprende i Laghi Lungo e di S.Puoto, le loro rispettive fasce di tutela e parte delle aree limitrofe a sud-est, nonchè il nucleo urbano di Sperlonga e l'intera fascia del suo litorale. Il tutto come delimitato negli elaborati grafici tavole serie E/3 in scala 1:25.000.
Art.64 - Ai fini della tutela ambientale, le aree sono classificate in quattro categorie:
- aree di tutela integrale (I)- aree di tutela orientata (O)- aree di tutela paesaggistica (P)- aree di tutela limitata (L)Tali aree sono individuate alle tavole serie E/3 in scala 1:25.000.Art.65 - Sono aree di tutela integrale le seguenti zone:
a) Lago di S.Puoto, Lago Lungo e canale di unione tra i due laghi;b) zona della Villa della Grotta di TiberioIl tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3.Art.66 - Sono aree di tutela orientata le seguenti zone:
a) fascia di protezione della costa dal fosso di Valle Corsara fino al confine del Comune di Sperlonga e inoltre un'area più all'interno, comprendente il Puntone Capovento e parte del Monte Bazzano;b) promontorio di Torre Truglia e porticciolo turistico sottostante.Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3Art.69 - La zona di tutela integrale I/a (costituita dai Laghi di S.Puoto e Lungo, dal canale che li unisce, e da una fascia continua di rispetto di m.300 dalla riva per i due laghi e di m.150 per il canale d'unione).
Nella zona di tutela integrale del Lago di S.Puoto e del Lago Lungo è vietata la costruzione di nuovi edifici manufatti ed opere (ivi comprese strade, rilevati, sterri, sbarramenti, muri di sostegno, recinzioni in muratura, chioschi ecc.) che possano modificare le condizioni idrogeologiche, paesaggistiche e topografiche dei luoghi. Sono ammesse solo le opere precarie e temporanee relative alla manutenzione e all'uso delle infrastrutture esistenti, nonchè quelle riconosciute indispensabili per evitare il deterioramento dell'ambiente naturalistico.E' vietata la navigazione a motore al fine di proteggere l'equilibrio ecologico locale; le colture ittiche e la pesca debbono essere regolarmente in forme idonee al mantenimento degli equilibri ambientali, a cura dei Comuni di appartenenza. Per gli edifici ed i manufatti esistenti e regolarmente autorizzati sono ammessi gli interventi edilizi previsti al titolo IV, punti a), b), c), dell'art.31 della Legge n.457 del 5/8/1978, limitatamente alla destinazione di servizio per la ricerca scientifico-naturalistica da parte di Enti Pubblici e organismi riconosciuti. E' vietata altresì l'alterazione delle caratteristiche vegetazionali attraverso l'eliminazione dì specie esistenti o la loro sostituzione con esemplari non autoctoni. E' infine vietata nella zona I/a l'installazione di cartelli pubblicitari di ogni genere, fatta eccezione per la segnaletica di pubblica utilità.
Art.70 - La zona di tutela integrale I/b (comprende la zona della Grotta di Tiberio, sottoposta a vincolo ai sensi della legge 1089/39, e una fascia circostante di protezione di m.50). In tale zona è vietato qualsiasi intervento se non quelli relativi alla salvaguardia e alla
valorizzazione del suo valore ambientale. Per i manufatti esistenti è consentita la sola manutenzione ordinaria. 11-03-2011
L'ente Parco del Circeo vince la battaglia sul lago di Paola
A dirlo e' il Tribunale Superiore delle Acque
Depositata oggi la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque,relativa al ricorso presentato dal Comune di Sabaudia contro gli attidel Presidente del Parco Nazionale del Circeo che ricordando lavigenza di un divieto di navigazione sul Lago ne regolamentava l’uso.Il Tribunale respinge il ricorso presentato del Comune e dichiaral’azione del Presidente del Parco assolutamente legittima, pienamenteconforme alla funzione dell’Ente Parco. Viene inoltre chiarito in mododefinitivo che, come sostenuto dal Parco e dal Ministerodell’Ambiente, i vincoli paesaggistici del Piano TerritorialePaesistico essendo stati assunti quali misure di salvaguardia vanno atutti gli effetti considerati anche come vincoli ambientali. Infattiil Tribunale dichiara “priva di consistenza” l’eccezione del Comune diSabaudia sull’inefficacia del Piano Territoriale Paesistico n. 13poiché questo è “da ritenersi ancora vigente” (…) “sinoall’approvazione del piano territoriale paesistico regionale che nonconsta in atti sia stato approvato”. Afferma inoltre la piena lacorrettezza del Parco nell’interpretare a “titolo prettamenteambientale” il PTP n. 13 che individua il lago di Paola quale zona ditutela integrale e ne riporta la funzione alla legge quadro sulle areenaturali protette. In particolare secondo il Tribunale rientra tra icompiti del Presidente del parco “fornire chiarimenti sul divieto dinavigazione a motore nel lago di Paola” rientrando nelle sue funzionianche “l’interpretazione di precedenti provvedimenti della regione el’esercizio della potestà di direttiva”. Pertanto le censure diincompetenza che sono state sollevate nei confronti del Presidentesono “da disattendere”. In relazione alle accuse sollevate dal Comunedi Sabaudia in merito all’”abnormità” degli atti del presidente che“avrebbe surrettiziamente trasformato un vincolo paesaggistico in unvincolo ambientale” il Tribunale sostiene che gli atti del Presidentetrovano la loro “ragion d’essere” in ragione degli “obiettivi minimidi qualità ambientale tutelati” che sono funzionali alle esigenze diconservazione “demandate” al’Ente Parco. Tant’è che secondo ilTribunale quanto fatto dal presidente è “ineccepibile laddovericonduce il divieto alla legge quadro sulle aree naturali protette”in relazione al divieto di modifica “del regime delle acque” quando daquesta “ne risulti compromessa la salvaguardia del paesaggio e degliambienti naturali tutelati”. Dopo aver rilevato lo sforzo fatto dalparco di regolamentare le attività e tra queste anche la navigazionelasciando aperta la possibilità di ulteriori accordi “con gli EntiLocali in applicazione dei noti principi di sussidiarietà e di lealecollaborazione nel quadro dell’individuazione e del perseguimentodell’obiettivo di qualità ambientale” così come previsto dal Codicedell’Ambiente, il Tribunale dichiara che in relazione alla navigazionei provvedimenti del Presidente “sono immuni dalle censure appuntate”dal Comune di Sabaudia poiché questi non costituiscono “un divietogeneralizzato di utilizzo dei natanti con trazione a motore incontrasto con i principi di libera navigazione”. Rigettate anche leeccezioni in merito all’illogicità degli atti emanati ed alla presuntainefficacia di questi rispetto al Comune di Sabaudia poiché l’EnteParco può certamente “richiedere alle autorità competenti l’osservanzadelle prescrizioni in materia di circolazione, ivi compresa quelladegli specchi lacuali, di esercitare le potestà loro attribuite dallalegge ivi comprese quelle repressive a salvaguardia dei valoriambientali dello specchio lacuale”.
alla verità. Nel Lago di Paola, come raccontano storia (con monumenti,
documenti e reperti) e leggende, da sempre è avvenuta la pesca da
parte delle varie popolazioni fin dai tempi dei romani. Passando alla
storia recente e ai documenti ufficiali si può comprendere se le acquedel Lago siano pubbliche o private. Con il decreto del capo
provvisorio dello stato del 2 settembre 1946, c'è l'approvazione del
terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di
Latina, che comprende i Laghi di Fogliano, dei Monaci, di Caprolace e
di Paola, con la motivazione “i quattro specchi d’acqua sono dei veri
laghi, la loro natura di acque pubbliche è consacrata dalla legge
(art. 822 Codice civile) e che perciò l’attitudine ad uso di pubblico
generale interesse, voluta dall’art. 1 del testo unico 11 dicembre
1933, n. 1775, è stata ritenuta esistente dal legislatore che ha
indicato i laghi tra i beni di pubblico demanio.Nella specie, la
dimostrazione dell’attitudine ad usi di pubblico interesse è facile,
perché gli stessi opponenti hanno riferito sulle fiorenti industrie di
pesca esistenti sui laghi pontini, e non è esatto che l’attitudine
alla pesca questi laghi non l’abbiano per loro natura, perché le loro
caratteristiche fisiche dimostrano il contrario.” “ per il lago di
Paola potrà quindi trasferire il solo diritto d’uso nei limiti
consentiti dalla legge e l’avv. Scalfati potrà far valere un eventuale
diritto alla pesca a norma e nei termini consentiti dal testo unico
sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604”. Tutte le opposizioni
dell'Avvocato Scalfati vengono respinte e nel Decreto si elencano i
motivi. La sentenza n. 21/1957 del 9 luglio 1958 del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche, avverso il DCPS del 2 settembre 1946
di cui sopra, spiega perchè oggi le acque del Lago di Paola siano
certamente pubbliche o meglio abbiano tutte le caratteristiche di
legge per essere dichiarate tali. Sopratutto se sono vere e
attendibili le notizie, anche dell'ultimo periodo, comprese quelle
attribuite agli eredi, riportati negli organi di informazione.
Dichiarazioni che riguardano la pesca, le attività esistenti, la
qualità. Ognuno può inventarsi le competenze che vuole, salire sulla
cattedra, fare sfoggio di cultura, però, purtroppo, i documenti li
sappiamo leggere e l'italiano pure. Torniamo ai fatti: i giornali
riportano dell'ennesima moria dei pesci, ci sono foto, filmati
evidenti un po' difficili da mistificare come qualcuno vorrebbe. Ho
fatto un comunicato che, in sostanza, riprende la richiesta ufficiale
del Sindaco di Sabaudia (quindi non un ambientalista, ma il massimo
responsabile della salute pubblica) che scrive al Ministero e alla
Regione (quindi alle altre realtà sanitarie superiori) “ con cadenza
piuttosto sistematica negli ultimi decenni, a fenomeni temporanei di
anossia, di maggiore o minore intensità,”. “si è verificata una moria
di pesce di una certa rilevanza”, Vi è quindi la necessità che le
Amministrazioni competenti – per territorio o per materia – concorrano
ad individuare soluzioni ed intese, amministrative e tecniche, per
garantire la migliore possibile tutela del patrimonio floristico e
faunistico lacuale.”, “Questo lago, in passato assunto spesso alle
cronache nazionali e per il quale si sono immaginati chissà quali
interessi celati, suscitando le ire di tanti, oggi ha bisogno di un
aiuto concreto, oggi ha necessità di essere considerato davvero una
preziosità a cui non si può rinunciare. Come Sindaco non posso non
amplificare il grido di allarme che viene da più parti e trasmettere a
Voi la nostra preoccupazione per la salute di questo importante
bacino". Capisco che se certe cose le scrive il Sindaco in un atto
ufficiale vanno bene, se le scrive un cittadino no e lo si attacca con
modi non proprio signorili. La domanda è: aveva ragione il Sindaco?
Quale esito hanno avuto le analisi? Sono stati emessi documenti,
ordinanza, segnalazioni? Ci sono stati altri fenomeni di inquinamento?
Sono stati concessi dei rimborsi per l'inquinamento? Con piacere leggo
che “Gli attuali proprietari
nel condividere tali posizioni, rivendicano di essersi battuti sin dal
primo giorno della nuova gestione, iniziata solo due anni orsono, per
il risanamento reale del Lago di Paola. È evidente che il bacino ha
bisogno di cure e non è scontato che nelle prossime settimane non ci
sia il rischio di fenomeni di moria più significativi.” “gli attuali
intestatari non si oppongono più a che il Lago diventi bene pubblico e
"allo studio c'è proprio un accordo con la Regione sul passaggio
consensuale dello specchio dal privato al pubblico". Se chi fa certi
discorsi conosce (avendoli letti e compresi) la sentenza n. 21/1957
del 9 luglio 1958 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e il
DCPS del 2 settembre 1946 sa che tale passaggio deve avvenire qualora
ci siano le condizioni che le acque in oggetto siano pubbliche senza
alcun compenso, gratuitamente, senza compensi. Sono certo che tutte le
parti in causa sono concordi per il bene pubblico e comune e in
particolare per quello del Lago di Paola. E spero che finalmente ci
sia un confronto sereno, con il rispetto di chi la pensa in modo
diverso, come farebbero delle persone civili.
Errata attribuzione delle norme. Quattro parole per far capire, solo quattro parole per aiutare a capire l’attuale rischiosa circostanza posta dal Tribunale superiore delle acque pubbliche sulla navigabilità a motore sul lago di Paola e, poi, per analogia, da far valere sugli altri laghi protetti della Provincia (vedi lago Lungo).
Il richiamo è sull’ormai noto art. 6 della LR 06 luglio 1998, n. 24 che non si riferisce alla superficie acquea ma alla fascia di rispetto di300 metri dalla costa dei laghi. La LR 24/98 non poteva neppure confermare il P.T.P del 1999, di un anno dopo. Inoltre, a proposito della confusione che si vuole ingenerare facendo credere pretestuosamente abrogato il divieto di navigazione a motore.Paradossalmente si vogliono accomunare le caratterische paesistiche di tutti i laghi.Si fa riferimento al Piano Territoriale Paesistico – Ambito territoriale n. 6 – Bassa Sabina, di cui alla nota della Regione Lazio a firma di Iacovone n. 78525 del 02.02.2004 dove i laghi artificiali del Salto e del Turano, in provincia di Rieti, all’art. 22 del P.T.P. n. 6sono stati inseriti nella zona di tutela orientata.Il lago di Paola e pure il lago Lungo, in provincia di Latina, nel P.T.P. n. 13 sono stati inseriti nella zona di tutela integrale, dove rispettivamente agli articoli 28 e 69 è specificatamente vietata la navigazione a motore. IL DIVIETO E’ TUTTORA VIGENTE. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche deciderà nel merito il 09 dicembre 2009. Poi sarà troppo tardi! ________LE NORME Piano Territoriale Paesistico – Ambito territoriale n. 6 – Bassa Sabina.Art. 22. Norme particolari nell'area di rispetto delle rive dei laghi Salto e Turano.
Nell'area di rispetto delle rive dei laghi Salto e Turano come beni naturalistici e paesistici di notevole importanza e delle relative visuali, area delimitata e perimetrata nelle tavole E/3 come ZONA 0 di tutela orientata, sì applicano le seguenti norme particolari:1. sono vietate opere di. modifica delle quote naturali del terreno, salvo le opere autorizzate a norma dell'art.5; le attività estrattive sono disciplinate dall’art. 15 delle presenti norme.2. sono consentiti, per la navigazione negli specchi lacustri motori di. impianto precario di potenza non superiore a 4 CV.3. sono vietate stazioni di smistamento e distribuzione di carburante, di gas naturale e simili, impianti zootecnici, depositi di qualsiasi materiale anche per lavorazioni all'aperto;4. è vietata l'apertura di nuove strade, eccettuata la viabilità a fondo cieco destinata, sul percorso più breve disponibile, a servizio dell'edificazione, ed i sentieri e le piste in terra di larghezza non superiore a m.2;5. a distanza inferiore a m.250 dalle rive, ad eccezione delle perimetrazioni dei centri abitati, l'edificazione è consentita nel limite massimo di edificabilità fondiaria di 0,03 mc per mq. di terreno, senza trasferimento in esse di cubatura edificabile da aree confinanti esterne all'area di rispetto solo per edifici per servizi connessi al turismo ed allo sport ed alla abitazione degli addetti; le costruzioni ed i nuovi impianti arborei non devono impedire, anche parzialmente, la visuale del lago da qualunque punto delle strade statali, provinciali e comunali; gli edifici devono avere coperture, anche per volumi aperti, di superficie inferiore a mq.400, altezza massima dei prospetti dalla gronda al suolo inferiore a mn.4,50 e rispettare la minima reciproca distanza di m.100; i parcheggi e le aree scoperte a servizio della edificazione devono essere ombreggiati solo da alberature: sono consentiti ripari provvisori entro il termine di tre anni dal rilascio della concessione edilizia;
6. sono vietate installazioni pubblicitarie, eccettuate targhe indicatrici delle misure minime ed una sola insegna per esercizio, di superficie non superiore a mq.1,50;7. per la grande rilevanza del complesso naturalistico e paesaggistico dei laghi, e la necessità di una sua armonica ed ordinata antropizzazione, sarà disposto uno studio della fruibilità delle rive che comporterà anche vincoli alla utilizzazione idroelettrica dell'invaso. Piano Territoriale Paesistico – Ambito territoriale n. 13 Terracina Ceprano Fondi - D.G.R. 30 luglio 1999, n. 4484.Art. 22 - Ai fini della tutela ambientale le aree sono classificate in 3 categorie:
- aree di tutela integrale (I)- aree di tutela orientata (0)- aree di tutela limitata (L)Tali aree sono individuate alle tavole serie E/3 in scala 1:25.000. Art. 23 - Sono aree di tutela integrale le seguenti aree:
a) Riserva Naturale Selva del Circeob) Lago dei Monaci, Lago di Caprolace, Riserva Naturale Pantani dell'Inferno e aree adiacenti costiere e interne comprese tra il Rio Martino e lo sbocco al mare del Canale Diversivo Nocchiac) Lago di Sabaudia e sponde orientali comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell'Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnarad) Comprensorio naturalistico Promontorio del Circeo. Il tutto come delimitato negli elaboratigrafici alle tavole serie E/3. Art.28 - Nella zona I/c (Lago di Sabaudia e sponde orientali, comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell'Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara)
Sono consentite, dal punto di vista edilizio, solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e dei fabbricati esistenti.Nelle zone umide e lungo le sponde del lago debbono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazioni della vegetazione autoctona. In particolare, debbono essere salvaguardate le pregiate sughere, la palma nana e la vegetazione lacustre.Sono vietate la navigazione a motore e l'installazione di attrezzature fisse di attracco; è consentita l'installazione di piccoli pontili in legno.E' consentita la pesca con l'esclusione dell'uso di reti a strascico e sorbone. Le colture ittiche possono essere consentite.E' vietata l'installazione di campeggi.Sono consentite tutte le opere inerenti la valorizzazione dei beni archeologici di iniziativa della competente Soprintendenza. Eventuali nuovi tracciati viari possono avere solo carattere pedonale o di servizio.NORME PARTICOLARI DI PIANO TERRITORIALE PAESISTICO SUB-AMBITO 13/4 (Litorale e insediamento di Sperlonga, Laghi Lungo, S.Puoto, aree adiacenti).
Art. 63 Il Sub-Ambito di piano territoriale paesistico n. 13/4 comprende i Laghi Lungo e di S.Puoto, le loro rispettive fasce di tutela e parte delle aree limitrofe a sud-est, nonchè il nucleo urbano di Sperlonga e l'intera fascia del suo litorale. Il tutto come delimitato negli elaborati grafici tavole serie E/3 in scala 1:25.000.
Art.64 - Ai fini della tutela ambientale, le aree sono classificate in quattro categorie:
- aree di tutela integrale (I)- aree di tutela orientata (O)- aree di tutela paesaggistica (P)- aree di tutela limitata (L)Tali aree sono individuate alle tavole serie E/3 in scala 1:25.000.Art.65 - Sono aree di tutela integrale le seguenti zone:
a) Lago di S.Puoto, Lago Lungo e canale di unione tra i due laghi;b) zona della Villa della Grotta di TiberioIl tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3.Art.66 - Sono aree di tutela orientata le seguenti zone:
a) fascia di protezione della costa dal fosso di Valle Corsara fino al confine del Comune di Sperlonga e inoltre un'area più all'interno, comprendente il Puntone Capovento e parte del Monte Bazzano;b) promontorio di Torre Truglia e porticciolo turistico sottostante.Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3Art.69 - La zona di tutela integrale I/a (costituita dai Laghi di S.Puoto e Lungo, dal canale che li unisce, e da una fascia continua di rispetto di m.300 dalla riva per i due laghi e di m.150 per il canale d'unione).
Nella zona di tutela integrale del Lago di S.Puoto e del Lago Lungo è vietata la costruzione di nuovi edifici manufatti ed opere (ivi comprese strade, rilevati, sterri, sbarramenti, muri di sostegno, recinzioni in muratura, chioschi ecc.) che possano modificare le condizioni idrogeologiche, paesaggistiche e topografiche dei luoghi. Sono ammesse solo le opere precarie e temporanee relative alla manutenzione e all'uso delle infrastrutture esistenti, nonchè quelle riconosciute indispensabili per evitare il deterioramento dell'ambiente naturalistico.E' vietata la navigazione a motore al fine di proteggere l'equilibrio ecologico locale; le colture ittiche e la pesca debbono essere regolarmente in forme idonee al mantenimento degli equilibri ambientali, a cura dei Comuni di appartenenza. Per gli edifici ed i manufatti esistenti e regolarmente autorizzati sono ammessi gli interventi edilizi previsti al titolo IV, punti a), b), c), dell'art.31 della Legge n.457 del 5/8/1978, limitatamente alla destinazione di servizio per la ricerca scientifico-naturalistica da parte di Enti Pubblici e organismi riconosciuti. E' vietata altresì l'alterazione delle caratteristiche vegetazionali attraverso l'eliminazione dì specie esistenti o la loro sostituzione con esemplari non autoctoni. E' infine vietata nella zona I/a l'installazione di cartelli pubblicitari di ogni genere, fatta eccezione per la segnaletica di pubblica utilità.
Art.70 - La zona di tutela integrale I/b (comprende la zona della Grotta di Tiberio, sottoposta a vincolo ai sensi della legge 1089/39, e una fascia circostante di protezione di m.50). In tale zona è vietato qualsiasi intervento se non quelli relativi alla salvaguardia e alla
valorizzazione del suo valore ambientale. Per i manufatti esistenti è consentita la sola manutenzione ordinaria. 11-03-2011
L'ente Parco del Circeo vince la battaglia sul lago di Paola
A dirlo e' il Tribunale Superiore delle Acque
Depositata oggi la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque,relativa al ricorso presentato dal Comune di Sabaudia contro gli attidel Presidente del Parco Nazionale del Circeo che ricordando lavigenza di un divieto di navigazione sul Lago ne regolamentava l’uso.Il Tribunale respinge il ricorso presentato del Comune e dichiaral’azione del Presidente del Parco assolutamente legittima, pienamenteconforme alla funzione dell’Ente Parco. Viene inoltre chiarito in mododefinitivo che, come sostenuto dal Parco e dal Ministerodell’Ambiente, i vincoli paesaggistici del Piano TerritorialePaesistico essendo stati assunti quali misure di salvaguardia vanno atutti gli effetti considerati anche come vincoli ambientali. Infattiil Tribunale dichiara “priva di consistenza” l’eccezione del Comune diSabaudia sull’inefficacia del Piano Territoriale Paesistico n. 13poiché questo è “da ritenersi ancora vigente” (…) “sinoall’approvazione del piano territoriale paesistico regionale che nonconsta in atti sia stato approvato”. Afferma inoltre la piena lacorrettezza del Parco nell’interpretare a “titolo prettamenteambientale” il PTP n. 13 che individua il lago di Paola quale zona ditutela integrale e ne riporta la funzione alla legge quadro sulle areenaturali protette. In particolare secondo il Tribunale rientra tra icompiti del Presidente del parco “fornire chiarimenti sul divieto dinavigazione a motore nel lago di Paola” rientrando nelle sue funzionianche “l’interpretazione di precedenti provvedimenti della regione el’esercizio della potestà di direttiva”. Pertanto le censure diincompetenza che sono state sollevate nei confronti del Presidentesono “da disattendere”. In relazione alle accuse sollevate dal Comunedi Sabaudia in merito all’”abnormità” degli atti del presidente che“avrebbe surrettiziamente trasformato un vincolo paesaggistico in unvincolo ambientale” il Tribunale sostiene che gli atti del Presidentetrovano la loro “ragion d’essere” in ragione degli “obiettivi minimidi qualità ambientale tutelati” che sono funzionali alle esigenze diconservazione “demandate” al’Ente Parco. Tant’è che secondo ilTribunale quanto fatto dal presidente è “ineccepibile laddovericonduce il divieto alla legge quadro sulle aree naturali protette”in relazione al divieto di modifica “del regime delle acque” quando daquesta “ne risulti compromessa la salvaguardia del paesaggio e degliambienti naturali tutelati”. Dopo aver rilevato lo sforzo fatto dalparco di regolamentare le attività e tra queste anche la navigazionelasciando aperta la possibilità di ulteriori accordi “con gli EntiLocali in applicazione dei noti principi di sussidiarietà e di lealecollaborazione nel quadro dell’individuazione e del perseguimentodell’obiettivo di qualità ambientale” così come previsto dal Codicedell’Ambiente, il Tribunale dichiara che in relazione alla navigazionei provvedimenti del Presidente “sono immuni dalle censure appuntate”dal Comune di Sabaudia poiché questi non costituiscono “un divietogeneralizzato di utilizzo dei natanti con trazione a motore incontrasto con i principi di libera navigazione”. Rigettate anche leeccezioni in merito all’illogicità degli atti emanati ed alla presuntainefficacia di questi rispetto al Comune di Sabaudia poiché l’EnteParco può certamente “richiedere alle autorità competenti l’osservanzadelle prescrizioni in materia di circolazione, ivi compresa quelladegli specchi lacuali, di esercitare le potestà loro attribuite dallalegge ivi comprese quelle repressive a salvaguardia dei valoriambientali dello specchio lacuale”.
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