sabato 11 gennaio 2014

ordinanza cautelare e decreto sequestro. rifiuti Roma Latina 1a parte Cerroni Landi Rando Sicignano Fegatelli De Filippis Giovannetti

N. 7449/2008 R.G.N.R.
N. 13928/2008 R.G.GIP
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI - UFFICIO 5°
(tel. 0638792047 – fax 0638792548)
ORDINANZA APPLICATIVA DI MISURE
CAUTELARI PERSONALI
E
DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
- art. 272 e seg., 321 c.p.p. -
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Roma, ufficio 5°, dott. Massimo Battistini,
letti gli atti del procedimento penale recante i numeri suindicati nei confronti di:
  1. 1. CERRONI Manlio nato il 18 novembre 1926 a Pisoniano (RM), ivi anagraficamente residente in via Colle n. 42, residente di fatto in Roma, Piazzale Roberto Schuman n. 29, elettivamente domiciliato presso l’avv. Giorgio Martellino con studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 7 (come da verbale di interrogatorio del 29 ottobre 2012, fald. 31, pag. 5286) già elettivamente domiciliato presso il prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (come da dichiarazione resa nell’atto di nomina del difensore depositato il 30 dicembre 2010 e pervenuto il 10 gennaio 2011, fald. n. 1, pag. 3 e 4),

difeso dal prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (come da atto di nomina sopra indicato) e dell’avv. Giorgio Martellino con studio in Roma, Piazzale delle Mdeglie d’Oro n. 7 (come atto di nomina depositato il 14 aprile 2009, fald. 2, pag. 36);
  1. 2. RANDO Francesco nato il 2 agosto 1937 a Genova, residente in Roma, Via Mar della Cina n. 248, sc. B, int. 9, elettivamente domiciliato presso il prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (come da dichiarazione resa nell’atto di nomina del difensore depositato il 27 gennaio 2011, fald. n. 1, pag. 5 e 6 e da atti di nomina di difensore pervenuti il 25 marzo 2011 e 18 maggio 2011 contenuti nel procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, fald. 12) già domiciliato in Roma, Via Mar della Cina n. 248, sc. B, int. 9 (come da dichiarazione contenuta nell’atto di nomina di difensore datati 2 dicembre e 7 febbraio 2011 contenuti nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, fald. 12),

difeso dal prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (come da atti di nomina sopra indicati) e dall’avv. Sonia D’Angiulli con studio in Roma, Piazza Adriana n. 20 (come da atti di nomina sopra indicati fald. 12 e da atti di nomina depositati il 13 novembre 2012, fald. 41, pag. 925 e fald. 31 pag. 5342). Risulta inoltre indicazione del prof. avv. Franco Giampietro con studio in Roma, Via Franco Sacchetti n. 114, quale difensore di fiducia in atto del procedimento n. 18952/12 R.G.N.R. depositato il 16 novembre 2012, fald. 31 pag. 6175, senza atto di nomina);
  1. 3. LANDI Bruno nato il 19.09.1939 a Capalbio, residente e domiciliato in Roma via Mauriac n. 27 (come da dichiarazione resa nell’atto di nomina di difensore depositato il 20 marzo 2012 2011 contenuto nel procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, fald. 12, all. Z/3);
difeso di fiducia dall’avv. Sonia D’Angiulli con studio in Roma, Piazza Adriana n. 20 (come da atto di nomima sopra indicato);
  1. 4. SICIGNANO Giuseppe nato a Pisoniano (RM) il 07.11.1956 e residente a Cave, Via Speciano n. 98 ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Domenico Oropallo con studio in Latina, Via Fratelli Bandiera n. 6 (come da dichiarazione resa nell’istanza depoistata il 24 ottobre 2012, fald. 31, pag. 5333) già domiciliato in Cave (Roma), Via Speciano 98 (come da atto di nomina di difensore pervenuto il 20 maggio 2011 contenuto nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica di Velletri fald. 12 sottosfascicolo nomine difensori),

difeso dall’avv. Domenico Oropallo con studio in Latina, Via Fratelli Bandiera n. 6 (come da dichiarazione resa nell’istanza depositata il 24 ottobre 2012, fald. 31, pag. 5333) e dall’avv. Sonia D’Angiulli con studio in Roma, Piazza Adriana n. 20 (come da atto di nomina di difensore pervenuto il 20 maggio 2011 contenuto nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica di Velletri, fald. 12 sottosfascicolo nomine difensori);
  1. 5. FEGATELLI Luca nato il 20.12.1964 a L’Aquila e residente a Antrodoco (RI) in via Cavour, elettivamente domiciliato presso l’avv. Domenico Oropallo con studio in Latina, Via Fratelli Bandiera n. 6 (come da atto di nomina pervenuto il 31 ottobre 2012, fald. 31, pag. 5333),

difeso di fiducia dall’avv. Domenico Orpallo con studio in Latina, Via Fratelli Bandiera n. 6 (come da atto di nomina pervenuto il 31 ottobre 2012 fald. 31 pag. 5333);
  1. 6. DE FILIPPIS Raniero Vincenzo, nato a Fondi (LT) il 6 ottobre 1954 e residente a Roma in via Guglielmo Massaia n. 65, scala A2, interno 3;

  1. 7. GIOVANNETTI Romano nato il 1.10.1951 a Serravalle Pistoiese;

  1. 8. ZAGAROLI Mauro nato il 14.01.1952 a Roma e ivi residente in via Riccardo Foster n. 144, elettivamemte domiciliato presso l’avv. Emilio Ricci con studio in Roma, Via Premuda n. 18 (come da atto di nomina di difensore pervenuti il 15 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011 contenuti nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica di Velletri fald. 12 e atto di nomima depositato il 24 ottobre 2012, fald. 30, pag. 5212),

difeso dall’avv. Emilio Ricci con studio in Roma, Via Premuda n. 18 (come da atti nomina sopra indicati);
  1. 9. GUIDOBALDI Bruno nato il 25.11.1948 a Genzano di Roma ivi residente e domiciliato ex art. 161 - 162 c.p.p. in via Collepardo n. 7 (come da atto di nomina e comunicazione del domicilio dichiarato pervenuto il 7 giugno 2011 contenuto nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri fald. 12 sottosfascicolo relativo alle nomine dei difensori)
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  1. 10. GIOVI Piero nato il 31.03.1945 a Roma, ivi anagraficamente residente in Via Aurelia n. 884, elettivamente domiciliato presso il prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (come da dichiarazione resa nell’atto di nomina del difensore depositato il 27 gennaio 2011 e pervenuto l’1 febbraio 2011, fald. n. 1, pag. 6 e 7),

difeso dal prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (come da atto di nomina sopra indicato);
  1. 11. BARGAGNA Giovanna nata il 25 marzo 1950 a Roma, residente a Morlupo (RM),
  2. 12. MAGNANTE Italia nata il 28.10.1959 a Veroli (FR) e residente a Labico (RM) in via Agrolatino nr. 128;

  1. 13. ERMOLLI Fabio nato il 05.2.1962 a Roma, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. (a seguito di notificazione in data 29 novembre 2010 di avviso richiesta proroga indagini contenente gli avverimenti di cui all’art. 161 c.p.p., fald. 4, sottofascicolo pag. 685) in Fano (PU), Via Galantara n. 4/B;

difeso di fiducia dall’avv. Fabio Alonzi con studio in Roma, Via Gualtiero Serafino n. 8 (atto di nomina depositato il 3 dicembre 2010, fald. 1, pag. 3)
  1. 14. VITALI Benito nato il 07.06.1935 a Ravenna, Amministratore Unico della Società Galeria Scavi S.r.l.;
  2. 15. MURATORI Marco nato il 04.12.1953 a Roma, Direttore dei Lavori della Cava di sabbia e ghiaia sita in località Monti dell’Ortaccio Ponte Galeria;
  3. 16. BELLU Stefano nato il 23.01.1947 a Roma, Amministratore Unico della Società Sestilia Fondiaria S.r.l. e consigliere di amministrazione della Società Pisana Immobiliare S.r.l;
  4. 17. SCAGLIONE Carmelina nata il 6.11.1944 a Roma, Presidente del C.d.A. della Società Pisana Immobiliare S.r.l;
  5. 18. RUSCITTI Flaviano, nato il 13.07.1962 a Roma, in qualità di consigliere di amministrazione della Società Pisana Immobiliare S.r.l.;
  6. 19. MAROTTA Mario nato il 3 aprile 1974 a Roma e residente in Roma, Via XXI Aprile 15;
  7. 20. MARRAZZO Piero nato il 29 luglio 1958 a Roma e residente a Riano (RM), via Tiberina km. 9+200;
  8. 21. PRESUTTI Avilio nato il 15 gennaio 1961 a Roma e ivi residente in piazza di S. Salvatore in Lauro 10, interno 2;

PONTINA AMBIENTE S.r.l. in persona del l. r. ing. Francesco RANDO - avv. Sonia D’Angiulli con studio in Roma, Piazza Adriana n. 20 domiciliato in Roma, Via Mar della Cina n. 248, sc. B, int. 9 (come da nomina depositata nel procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, fald. 12)
E. GIOVI S.r.l.
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INDAGATI
in ordine ai seguenti reati (raggruppati per oggetto omogeneo):
A) IL REATO ASSOCIATIVO
- CERRONI Manlio, quale promotore, organizzatore e dominus incontrastato del sodalizio criminale, nonché in qualità di amministratore di fatto o di diritto delle numerose aziende che compongono il suo Gruppo imprenditoriale;
- LANDI Bruno, quale organizzatore dell’associazione, stretto collaboratore del CERRONI, legale rappresentante di numerose società riconducibili allo stesso, presidente di Federlazio Ambiente, ma soprattutto con il ruolo di “cerniera” tra il gruppo CERRONI e le strutture politico-amministrative della Regione Lazio, coinvolte nell’attività istruttoria nei confronti di imprese riconducibili al CERRONI;
- RANDO Francesco, quale amministratore unico di molte delle imprese riconducibili al CERRONI e storico “braccio destro” del medesimo;
- GIOVI Piero, quale socio di molte delle imprese riconducibili al CERRONI e storico collaboratore dello stesso;
- SICIGNANO Giuseppe, quale supervisore delle attività operative condotte presso gli impianti di Cecchina in Albano Laziale (discarica e trattamento meccanico-biologico);
- FEGATELLI Luca, quale dirigente dell’Area Rifiuti della Regione Lazio dal 30.06.2008 (data di cessazione del Commissario Straordinario ai Rifiuti della Regione Lazio) al 17.12.2008, di Direttore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti dal 18.12.2008 al 28.04.2010, e da tale data di Direttore vicario e direttore del Dipartimento Istituzionale e del Territorio della Regione Lazio, e comunque di soggetto in grado, per la sua influenza, di determinare, anche in modo informale, le linee di condotta dell’amministrazione regionale in senso favorevole alle aziende del CERRONI per tutto quanto concerne la gestione dei rifiuti;
- DE FILIPPIS Raniero, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio dal 01/10/2007 al 14/10/2010;
- Hermanin Giovanni, in qualità di politico di primo piano nel panorama laziale, nonché di soggetto incardinato all’interno del Consorzio CO.E.MA. e di figura raccordo tra Manlio CERRONI e Raniero DE FILIPPIS;
- GIOVANNETTI Romano, in qualità di capo segreteria dell’Assessore alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti della Regione Lazio Pietro di Paolantonio, con il ruolo di punto di snodo tra LANDI e l’ignaro assessore, nonché di “dirigente ombra” dell’Area Rifiuti della Regione Lazio;
[unitamente a DI CARLO Mario, già assessore della Regione Lazio nel corso del 2008, e Arcangelo SPAGNOLI, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in seno al Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione Lazio fino al 30 giugno 2008, entrambi deceduti],
A) in ordine al delitto p. e p. dall’articolo 416 c.p. per essersi tra di loro associati, il CERRONI in qualità di promotore, il LANDI in qualità di organizzatore, gli altri in qualità di compartecipi, al fine di commettere una serie indeterminata di reati di abuso di ufficio, falso in atto pubblico, traffico di rifiuti, truffa aggravata, frode in pubbliche forniture, gestione illecita di rifiuti e comunque qualsiasi atto o attività illeciti necessari a consentire il mantenimento o l’ampliamento della posizione di sostanziale monopolio del CERRONI Manlio e delle sue aziende nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti dai comuni insistenti all’interno della Regione Lazio.
Reati tutti descritti compiutamente nei Capi che seguono.
In Roma, Albano Laziale ed altri luoghi sino a data odierna.
B) ALBANO LAZIALE – FRODI, TRAFFICO DI RIFIUTI E REATI AMBIENTALI
- RANDO Francesco in qualità di legale rappresentante della Pontina Ambiente s.r.l. sino alla fine del mese di novembre 2012 e della E. GIOVI s.r.l., e comunque di braccio destro del CERRONI nella gestione delle aziende al medesimo riconducibili;
- CERRONI Manlio e LANDI Bruno, in qualità di amministratori di fatto della medesima società (e il secondo in qualità di quale fiduciario del CERRONI per il Lazio meridionale, referente dei coindagati), della discarica e dell’annesso impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani e assimilati sita in Cecchina di Albano Laziale, di proprietà della Pontina Ambiente s.r.l.;
- SICIGNANO Giuseppe, quale preposto all’impianto di trattamento meccanico biologico “TMB” gestito dalla Pontina Ambiente S.r.l.,
- GIOVI Piero, quale socio delle società detentrici di parte del capitale sociale della medesima (P. GIOVI srl ed E. GIOVI srl) e concorrente morale del reato;
- ZAGAROLI Mauro in qualità di responsabile IPPC dell’impianto di trattamento meccanico biologico “TMB” gestito dalla Pontina Ambiente S.r.l.;
- GUIDOBALDI Bruno, in qualità di direttore tecnico dell’impianto di trattamento meccanico biologico “TMB” gestito dalla Pontina Ambiente S.r.l.:
- MAGNANTE Italia, quale segretaria e factotum delle varie società riconducibili al CERRONI, nonché consigliere di amministrazione della Pontina Ambiente srl:
B) del delitto p. e p. dagli articoli 110 c.p., 81 cpv. c.p., 260 del d.lgs n. 152/2006 perché anche in tempi diversi ed in concorso tra loro, nelle qualifiche ut supra, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
In particolare, la Pontina Ambiente è autorizzata per ricevere RSU e RSAU (codice CER 200301, rifiuti urbani non differenziati) dai comuni limitrofi. L’attività di recupero avviene nell’impianto di Trattamento Meccanico - Biologico (TMB), dove il rifiuto solido urbano indifferenziato viene inizialmente separato in due aliquote, il c.d. “materiale umido” ed il c.d. “materiale secco”.
Il materiale umido, dopo avere trascorso un periodo in un’area di ossidazione/stabilizzazione biologica, va a costituire la c.d. “Frazione Organica Stabilizzata” (FOS).
La residua frazione secca, invece, dopo ulteriori trattamenti e raffinazioni si separa (al netto della c.d. “perdita di processo”, costituita dalla parte di umidità che, stante il fenomeno dell’evaporazione e dell’essiccamento, si disperde lungo il trattamento) risulterà costituita da:
a) Combustibile Da Rifiuto (CDR, codice CER 191210), che dovrebbe essere avviato a termovalorizzazione in appositi impianti;
b) metalli ferrosi e alluminio, che sono avviati a recupero;
c) scarti di lavorazione (c.d. “sovvalli”, codice CER 191212, e segnatamente gli altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*, ossia gli scarti contenenti sostanze pericolose), che vengono parimenti inviati a smaltimento in discarica.
Il progetto presentato ed autorizzato della Pontina Ambiente prevedeva, a fronte delle quantità di rifiuti in ingresso, la produzione di altrettante aliquote in uscita secondo le seguenti percentuali:
  1. 43% CDR;
  2. 22% scarti di lavorazione;
  3. 13% FOS;
  4. 17% perdita di processo;

  1. 4% materiali ferrosi;
  2. 1% alluminio.
La tariffa corrisposta alla Pontina Ambiente per le operazioni di recuparo e smaltimento RSU era stata determinata con decreto commissariale n. 4 del 03 marzo 2006, sulla base dei criteri previsti dal decreto commissariale n. 15 del 11 marzo 2005 (relativo alle modalità di determinazione della tariffa di accesso in discarica o in impianto di trattamento, successivamente ratificato dalla D.G.R. Lazio n. 516 del 2008), in occasione dell’autorizzazione all’adeguamento del VI invaso della discarica, in euro 82,3277 (al netto degli oneri di post-gestione per un valore di 6,90 euro/T, del benefit ambientale a favore del Comune di Albano in 7,40 euro/T e del tributo speciale di cui alla L.R. 42/98 in 1,54 euro/T) per ogni tonnellata di rifiuti conferita all’impianto, tariffa che la Regione avrebbe dovuto rivedere annualmente a consuntivo.
L’importo tariffario era stato tuttavia calcolato tenendo a riferimento una produzione di CDR pari al 29% dei RSU in ingresso, con conseguente invio di tale materiale a termovalorizzazione presso i due stabilimenti di Colleferro, condotti rispettivamente dalla società E.P. Sistemi s.p.a e dalla Mobilservice s.r.l., estranee al Gruppo CERRONI.
La percentuale di CDR effettivamente inviata a recupero energetico si attestava invece su uno standard di termovalorizzazione del CDR pari a circa il 15% (addirittura pari a poco più del 11% nel 2006, raggiungendo il 14,87% nel 2012), laddove: a) una parte del CDR non inviato a Colleferro per la combustione veniva smaltito in discarica come “sovvallo” (mediante attribuzione di un codice CER differente da quello corrispondente alla caratteristica del rifiuto) quasi a “costo zero” (salvo il pagamento della c.d. “ecotassa” e del costo di movimentazione interna); b) una parte dei RSU in ingresso non veniva neppure sottoposto al ciclo completo trattamento e quindi smaltito in discarica alcor prima di essere trasformato in CDR.
Il CDR prodotto e non termovalorizzato, ovvero i rifiuti non sottoposti a trattamento, venivano pertanto smaltiti nella stessa discarica della Pontina Ambiente, provocando così: da un lato, la più rapida saturazione dei volumi di discarica, con conseguente superamento delle volumetrie disponibili; dall’altro, la creazione di un ingiusto profitto derivante dalla differenza tra l’importo tariffario percepito e quanto effettivamente speso per l’invio a termovalorizzazione del materiale (vedi capi che seguono).
Ed infatti, su 972.423 (tonnellate di RSU in ingresso nel periodo gennaio 2006 - agosto 2012, avrebbero dovuto essere conferite ai termovalorizzatori di Colleferro 265.697 tonnellate di CDR (pari 29% dei RSU in ingresso), laddove in concreto ne erano stati avviate alla termovalorizzazione solamente 111.028 tonnellate (pari a circa il 12,12%).
Reato commesso in Albano Laziale sino all’agosto 2012.
- RANDO Francesco, CERRONI Manlio, LANDI Bruno, SICIGNANO Giuseppe, GIOVI Piero, ZAGAROLI Mauro, GUIDOBALDI Bruno, tutti nelle qualifiche descritte al Capo B) che precede:
C) del reato p. e p. dall’articolo 256 comma 1, lettera a), del d. lgs. 152/2006, 110 c.p. perché, con la condotta descritta al capo che precede e nelle qualifiche ut supra, in concorso tra loro effettuavano operazioni di smaltimento in discarica di ingenti quantitativi rifiuti speciali non pericolosi con codice CER 191210 (CDR) in assenza di autorizzazione.
Reato commesso in Albano Laziale sino a tutto il mese di agosto 2012.
D) del reato p. e p. dall’articolo 256 commi 1, lettera a), e 5 del d. lgs. 152/2006, 110 c.p. perché, in concorso tra loro, nella gestione dei metalli ferrosi derivanti dalla separazione a mezzo di deferrizzatore posto lungo la linea di produzione del CDR, non codificando correttamente i metalli ferrosi con il CER 191202 (metalli ferrosi), bensì miscelando gli stessi agli scarti derivanti dal trattamento meccanico, attribuendo a tutti il CER 191212 (altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211) e quindi
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smaltendoli presso la discarica di servizio come “sovvalli”, effettuavano operazioni di smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazione anziché destinarli al recupero, come tra l’altro previsto dagli artt. 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti), 181 (recupero dei rifiuti) e 182 (smaltimento dei rifiuti) del D.Lgs. 152/2006.
Reato commesso in Albano Laziale sino all’agosto 2012.
E) del reato p. e p. dall’articolo 256 comma 4 del d. lgs. 152/2006, 110 c.p. perché, in concorso tra loro, non osservavano le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni all’esercizio dell’impianto di TMB. Esso, infatti, avrebbe dovuto essere dotato di una linea di recupero e trattamento di raffinazione dei metalli ferrosi e non ferrosi (linea 3) indicata sul titolo autorizzativo, di fatto non realizzata nell’impianto.
Reato commesso in Albano Laziale sino all’agosto 2012.
F) del reato p. e p. dall’articolo 256 comma 3, con riferimento all’articolo 208, comma 19, del d. lgs. 152/2006, 110 c.p. perché, in concorso tra loro, esercitavano la discarica sita in Albano Laziale, Frazione Cecchina, località Roncigliano, in difetto di autorizzazione, avendo in particolare abbancando rifiuti sul VI invaso, per volumi eccedenti il 10% rispetto al quantitativo autorizzato e, quindi, soggetti alla presentazione di nuova richiesta di autorizzazione.
Ed infatti le volumetrie abbancate, sia in scavo che in rilevato, sul VI invaso sono risultate essere pari a 471.934 mc, laddove il progetto dell’invaso in parola, autorizzato con Decreto della Regione Lazio 12 aprile 2002, n. 10, prevedeva una volumetria di 420.000 mc (quindi ben 51.934,649 mc in più del volume autorizzato), valore superiori al 10% del volume iniziale e quindi non compreso nella definizione di variante non sostanziale, condizione che avrebbe, quindi, necessitato la presentazione di un nuovo progetto.
In Albano Laziale, nel periodo febbraio/ottobre 2010.
G) del reato p. e p. dagli artt. 61 n. 7), 81-110-112 n. 1), 356 c.p. perché, nelle qualifiche descritte al capo B), in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nell’esecuzione dell’appalto per lo smaltimento dei rifiuti intercorrenti tra la Pontina Ambiente srl e i comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa, avviando a termovalorizzazione un quantitativo annuo di CDR inferiore a quello dichiarato (condotta decritta al Capo B) ed incrementando unilateralmente la tariffa per la termodistruzione, anche sul quantitativo di CDR mai prodotto o comunque mai combusto, commettevano frode nell’esecuzione del predetto appalto, conseguendo, nel periodo 2006–2012 una indebita percezione di euro 10.900.910 (di cui euro 4.902.507 per il minor avviamento alla termovalorizzazione ed euro 5.998.403 per aumento unilaterale della tariffa di avviamento alla termovalorizzazione). Con l’aggravante di avere cagionato un danno patrimoniale di particolare gravità.
In Albano Laziale, sino al tutto il mese di agosto 2012
H) del reato p. e p. dagli artt. 81-110-112 n. 1), 640 commi 1 e 2, n. 1), 61 n. 7) c.p. perché, nelle qualifiche descritte al capo B), in concorso tra loro e con altri allo stato non identificati, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nella commissione del reato sub B), inducevano in errore i comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa - conferitori dei rifiuti solidi urbani e assimilati, così conseguendo nel periodo dal 2006 al 2012 un ingiusto profitto patrimoniale pari ad euro 10.900.910 (di cui euro 4.902.507 per il minor avviamento alla termovalorizzazione ed euro 5.998.403 per aumento unilaterale della tariffa di avviamento alla termovalorizzazione). Con l’aggravante di avere cagionato alla persona offesa in danno economico di rilevante gravità.
In Albano Laziale, sino al 31 agosto 2012.
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PONTINA AMBIENTE s.r.l.
I) dell’illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25-undecies, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), e f), del D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 81 c.p. 256 comma 1 lettera a), 256 comma 5 e 260 del decreto legislativo n. 152/2006, rispettivamente indicati ai capi B), C), D) ed F) che precedono, reati commessi nell’interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza delle società, essendo RANDO Francesco amministratore di diritto della Pontina Ambiente s.r.l..
Per effetto della condotta illecita, l’ente conseguiva un profitto ingiusto pari ad € 489.385.
In Roma dal 16 agosto 2011 (epoca di entrata in vigore della norma) sino ad agosto 2012.
L) dell’illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 24, commi 1 e 2, del D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 81 c.p. 640 commi 1 e 2 c.p., indicato al capo H) che precede, reati commessi nell’interesse e a vantaggio della società suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza delle società, essendo RANDO Francesco amministratore di diritto della Pontina Ambiente s.r.l.. Con l’aggravante di avere l’ente conseguito un profitto di rilevante gravità e di avere cagionato alle persone offese un danno economico di particolare gravità (pari ad euro 11.285.261,01).
C) ALBANO LAZIALE – IL TERMOVALORIZZATORE
I soggetti di volta in volta indicati e nelle rispettive qualifiche, al fine di far conseguire al consorzio CO.E.MA. (soggetto giuridico nato il 30 gennaio 2007 dall’unione della Pontina Ambiente s.r.l. [riconducibile al CERRONI] e della Ecomed s.r.l. [a sua volta composta da ACEA s.p.a. e AMA s.p.a.]) un ingiusto vantaggio patrimoniale consistente da un lato nella possibilità di costruire e porre in esercizio un impianto di termovalorizzazione su un terreno di proprietà della Pontina Ambiente s.r.l., e dall’altro nell’evitare allo stesso CO.E.MA. la perdita dei contributi pubblici per energie rinnovabili denominati “CIP 6”, da erogarsi in favore di detto impianto da parte del GSE (Gestore Servizi Energetici), perdita che sarebbe derivata dalla presentazione di un nuovo progetto in epoca successiva al 31 marzo 2008 (mese in cui era stato espresso dalla Regione Lazio un parere di compatibilità ambientale dell’opera negativo) e dal mancato inizio della sua realizzazione in data successiva al 31 dicembre 2008, termine ultimo di applicazione del detto regime di incentivazione pubblica (sostituito per effetto della L. 244/2007 con i c.d. “certificati verdi”):
- CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore della condotta e concorrente extraneus;
[- SPAGNOLI, deceduto, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario Straordinario per l’emergenza rifiti della Regione Lazio]:
M) delitto p. e p. dagli articoli 48-81-110-323-479 c.p. perché, violando le disposizioni di legge indicate alla fine delle imputazioni, in concorso tra loro, inducendo in errore il soggetto attuatore, Stefano Laporta, sul contenuto del provvedimento in relazione ai presupposti normativi e agli strumenti di programmazione regionale, emanavano il 21 novembre 2007 (lo SPAGNOLI quale RUP), il provvedimento N. 116, il quale, nell’approvare il progetto preliminare dell’impianto di termovalorizzazione di Albano Laziale, contrariamente al vero, affermava che: “.....il predetto intervento – anche in considerazione della situazione impiantistica esistente nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Roma nonché, più in generale, a livello regionale – contribuisce al soddisfacimento del fabbisogno impiantistico necessario per consentire una più efficiente ed
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efficace gestione del ciclo dei rifiuti su base regionale...”, laddove al contrario nell’ATO 2 di Roma e provincia era già attivo l’impianto di valorizzazione di Colleferro ed era prossimo all’avvio quello insistente presso il sito di Malagrotta (attivato il successivo 4 agosto 2008 e attualmente spento).
Reato commesso in Roma alla data di emanazione del provedimento.
N) delitto p. e p. dagli articoli 48-81-110-323-479 c.p. perché, violando le disposizioni di legge in appresso indicate, in concorso tra loro, inducendo in errore il soggetto attuatore, Stefano Laporta, sul contenuto del provvedimento in relazione ai presupposti normativi e agli strumenti di programmazione regionale, emanavano il 28 dicembre 2007 (lo SPAGNOLI quale RUP), il provvedimento N. 147 di approvazione definitiva del progetto del termovalorizzatore da situarsi in Albano Laziale, progetto presentato solo il 14 dicembre 2007 da parte del consorzio COEMA (soggetto giuridico nato dall’unione di ACEA s.p.a., AMA s.p.a. - entrambe unite in Ecomed s.r.l. - e di “Pontina Ambiente s.r.l.”, di proprietà del CERRONI), nonostante tale localizzazione non fosse in linea, almeno sino al 24 giugno 2008 (data di emanazione del decreto commissariale n. 24 del 24 giugno 2008, che inseriva il progetto di Albano Laziale nella programmazione regionale), con la programmazione impiantistica regionale (piano gestione rifiuti del 2002, decreto commissariale 65/2003, decreto commissariale 75/2003 e decreto commissariale 95/2007, in cui specificamente si faceva riferimento all’esigenza di realizzare un nuovo impianto ma nell’area Roma - Fiumicino - Ciampino e non nell’area dei Colli Albani, ed anzi, nella cui discussione espressamente si escludeva dall’Ordine del Giorno una proposta di inclusione dell’impianto di Albano Laziale nella programmazione regionale) ed anzi contrariamente al vero testualmente asserendo nei “CONSIDERATO” del provvedimento che la Pianificazione Commissariale prevedeva espressamente la realizzazione di un nuovo impianto di valorizzazione energetica “nell’area Roma-Fiumicino-Ciampino”, così facendo intendere che l’impianto andasse realizzato in tale area, laddove al contrario, il Piano Gestione Rifiuti emanato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002, nel capitolo riguardante la termovalorizzazione (pagg. 139-141), indicava chiaramente che l’area su cui l’impianto sarebbe stato realizzato era quella denominata “Colli Albani – versante occidentale e litoranea meridionale”, in cui già esisteva il termovalorizzatore di Colleferro, gestito da soggetto estraneo al CERRONI.
Reato commesso in Roma alla data di emanazione del provedimento.
- CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente extraneus;
- Hermanin Giovanni, in qualità concorrente extraneus;
[- SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario Straordinario per l’emergenza rifiti della Regione Lazio];
- DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio:
O) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché, dopo avere il DE FILIPPIS avocato a sè il procedimento amministrativo, in concorso tra loro emanavano il 21 maggio 2008 (formalmente il DE FILIPPIS nella sua qualifica, con determinazione B1585, sostanzialmente lo SPAGNOLI in qualità di estensore), un provvedimento con cui si sospendeva per 30 giorni l’efficacia del provvedimento negativo in ordine alla valutazione di impatto ambientale emesso in data 25 marzo 2008 a firma del dirigente dell’Area V.I.A. della Regione Lazio, Bruno D’Amato, relativo al predetto progetto su terreni di proprietà della stessa Pontina Ambiente s.r.l., e ciò al solo fine di assecondare le pretese del proponente.
Reato commesso in Roma alla data di emanazione del provvedimento.
- CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente extraneus;
[- SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario Straordinario per l’emergenza rifiti della Regione Lazio ed ispiratore della condotta illecita];
- Hermanin Giovanni, in qualità concorrente extraneus;
- DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio:
P) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché in concorso tra loro emanavano il 31 luglio 2008 (formalmente il DE FILIPPIS nella sua qualifica, con determinazione B2635, come concorrenti estranei e benficiari del provvedimento, gli altri), un provvedimento con cui si stabiliva una ulteriore sospensione fino al 31 ottobre 2008 dell’efficacia del provvedimento negativo in ordine alla valutazione di impatto ambientale emesso in data 25 marzo 2008 a firma del dirigente dell’Area V.I.A. della Regione Lazio, Bruno D’Amato, relativo al predetto progetto su terreni di proprietà della stessa Pontina Ambiente s.r.l., laddove la precedente sospensione era scaduta in data 21 giugno 2008 e quindi l’iter procedimentale relativo alla valutazione di impatto ambientale del gassificatore di Albano Laziale doveva ritenersi negativamente concluso. Ed infatti, l’articolo 21-quater della L. 241/1990, nel disporre che “l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per sopravvenute esigenze”, non prevede la possibilità che la sospensione, una volta scaduto il termine senza proroga o differimento, sia nuovamente sospeso ex novo.
Reato commesso in Roma alla data del 31 luglio 2008, con la violazione della disposizione di legge dianzi evidenziata.
- CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente extraneus;
- DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio e primo firmatario del provvedimento;
- BARGAGNA, in qualità di responsabile della Dirzione Generale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio, in cui insisteva l’Area VIA, ed estensore materiale del provvedimento:
- FEGATELLI, in qualità di responsabile dell’Area Rifiuti della Regione Lazio e successivo funzionario addetto all’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata (AIA), ma in tale occasione in qualità di concorrente extraneus che ha contribuito materialmente alla redazione dell’atto;
- Hermanin Giovanni, in qualità concorrente extraneus e destinatario del provvedimento;
[- SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario Straordinario per l’emergenza rifiti della Regione Lazio ed ispiratore della condotta illecita, ma in tale occasione in qualità di concorrente extraneus]
Q) delitto p. e p. dagli articoli 110-323-479 c.p. perché, in concorso tra loro emanavano l’8 ottobre 2008 il provvedimento N. 177177 con il quale si esprimeva giudizio di compatibilità ambientale (VIA) positivo in riferimento all’impianto di gassificazione di Albano Laziale, affermando, contrariamente al vero, che le integrazioni progettuali prevedessero una riduzione di “produttività” dell’impanto del 30-40%, laddove invece si trattava di una riduzione di “produzione” (da 220.000 a 160.000 t.), a capacità produttiva, e quindi a capacità inquinante pressochè invariata.
Reato commesso in Roma l’8 ottobre 2008..
R) delitto p. e p. dagli articoli 48-81-110-479 c.p. perché, nelle qualifiche indicate e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo che precede, in concorso tra loro, inducendo in errore
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gli altri firmatari del provvedimento (D’Amato, Ulivieri e Ceci), emanavano il suddetto provvedimento 177177, formalmente datato e protocollato in data 8 ottobre 2008, laddove invece le intercettazioni telefoniche dimostrano che il relativo contenuto veniva modificato ed integrato nei suoi contenuti almeno sino a tutto il successivo 15 ottobre.
Reato commesso in Roma alla data sopra indicata.
- CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente extraneus;
- PRESUTTI Avilio, legale del consorzio CO.E.MA. e concorrente extraneus, che ha partecipato ad alcune riunioni volte a determinare il contenuto dell’atto e ne ha suggerito e talvolta dettato i contenuti agli estensori;
- FEGATELLI, in qualità di responsabile dell’Area Rifiuti della Regione Lazio, firmatario della relazione preliminare del 21 ottobre 2008 (prot. 126248/1A/15) e materiale estensore del provvedimento;
- MARRAZZO Piero, in qualità di Presidente della Regione Lazio;
[- SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del procedimento) già in servizio presso il Commissario Straordinario per l’emergenza rifiti della Regione Lazio e concorrente extraneus;]
S) delitto p.e p. dagli articoli 110-323-479 c.p. perché, nelle qualifiche anzidette emanavano, formalmente il MARRAZZO, l’ordinanza Z0003 del 22 ottobre 2008 con cui si ordinava ai sensi dell’articolo 191 del d. lgs. 152/2006 (che consente l’emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti al fine di consentire il “ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti”, non anche a creare situazioni stabilizzate come la realizzazione di un termovalorizzatore) al consorzio CO.E.MA. di avviare le attività per la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione di Albano Laziale, ordinanza illegittima in quanto il Commissario Straordinario aveva cessato i suoi poteri in data 30 giugno 2008 ed il Presidente della Regione Lazio era pertanto divenuto incompetente (provvedimento annullato dal TAR Lazio con sentenza 36740/2010 per difetto assoluto di competenza, sentenza confermata in parte qua dal Consiglio di Stato con sentenza 1640/2012).
Tutto ciò all’unico fine di consentire al CO.LA.RI. di iniziare i lavori di realizzazione del’impianto entro il 31.12.2008 (cosa che altrimenti non sarebbe stata possibile in assenza di autorizzazione ambientale integrata, ancora in istruttoria) e così di non decadere dagli incentivi pubblici denominati CIP 6, la cui elargizione era normativamente condizionata a detto requisito.
Reato commesso in Roma il 22 ottobre 2008.
- FEGATELLI Luca, in qualità di responsabile dell’Area Rifiuti della Regione Lazio e di responsabile del procedimento di AIA:
T) del delitto p. e p. dall’art. 323 cpv c.p. perché, al fine di consentire al CO.LA.RI. di ottenere l’autorizzazione ambientale integrata per il progetto del gassificatore di Albano Laziale, abusando della propria funzione di responsabile dell’Area Rifiuti della Regione Lazio e di responsabile del procedimento AIA, indirizzava alla ASL Roma H un provvedimento (nota 87775 del 13 maggio 2009) in cui paventava la sussistenza in capo al pubblico ufficiale firmatario (prof. Messineo) di profili di illiceità penale se non avesse smesso di esprimere parere negativo in ordine alla realizzazione dell’impianto, e segnatamente asserendo quanto segue:
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In particolare, la ASL RMH:
1) in sede di conferenza di servizi, convocata per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per il gassificatore di Albano Laziale il 20.04.2009, l’ASL RMH aveva confermato il proprio parere negativo (sulla falsariga di quanto già asserito con note del 27.11.2008 - prot. n. 5558 - e del 18.03.2009 - prot. n. 1324/dip), lamentando: che la necessità di approvvigionamento idrico dell’impianto era incompatibile con lo stato di crisi idrica della zona (tanto da rendere necessaria la nomina di un Commissario per l’emergenza idrica); che il consumo medio stimato non teneva conto che la zona era soggetta a periodi di siccità (con conseguente necessità, si sottende, di attingere alle risorse idriche sotterranee); che il c.d. “principio di precauzione” avrebbe imposto di non autorizzare l’impianto;
2) dopo che la conferenza di servizi, a maggioranza, aveva deciso di esprimere parere favorevole, emanava la successiva nota n. 32175 dell’8 maggio 2009 (a firma del Direttore Agostino Messineo) in cui osservava che “l’impianto di cui trattasi appare di tipologia assolutamente innovativa per quanto riguarda il sistema di raffreddamento ad aria mai – a nostra cognizione – adottato in situazioni similari”.
A fronte di tali valutazioni, il FEGATELLI rispondeva nel modo anzidetto, e ciò in palese violazione del c.d. “principio di precauzione”, espresso dall’articolo 191 del Trattato UE, dall’articolo 3-ter del D. lgs. 152/20061 (“Principio dell'azione ambientale”), (“la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione [omissis]”), dell’articolo 178 comma 1 del D. lgs. 152/2006 (“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”) e dall’articolo 301 del D. lgs. 152/2006 (che della disposizine europea riproduce il contenuto), di portata immediatamente precettiva, che avrebbe imposto la maggior cautela possibile nell’individuazione della tecnologia più adatta alla realizzazione del gassificatore, in particolare stabilendo che “in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE [NDR: a seguito della nuova numerazione del Trattato dopo Lisbona, il vecchio art. 174 è diventato 191], in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”, e che l'applicazione del suddetto principio “concerne il rischio che comunque possa essere individuato a sèguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva”.
1 Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Reato commesso in Roma alla data sopra indicata.
- CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., destinatario del provvedimento e concorrente extraneus;
- FEGATELLI, in qualità di responsabile dell’Area Rifiuti della Regione Lazio e firmatario del provvedimento;
- DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio e firmatario del provvedimento:
U) delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché in concorso tra loro, abusando il FEGATELLI della sua qualifica di pubblico ufficiale, emanavano la determinazione n. B3694 del 13 agosto 2009, con cui, quale atto conclusivo, veniva rilasciata l’A.I.A. per l’impianto in questione. E ciò, soprattutto in considerazione del passaggio, previsto dalle integrazioni progettuali, da una tecnologia di raffreddamento ad acqua ad una di raffreddamento ad aria, mai utilizzata in altre parti del mondo. Ciò in palese violazione del c.d. “principio di precauzione”, espresso dall’articolo 191 del Trattato UE, dall’articolo 3-ter del D. lgs. 152/20062 (“Principio dell'azione ambientale”), (“la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione [omissis]”), dell’articolo 178 comma 1 del D. lgs. 152/2006 (“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”) e dall’articolo 301 del D. lgs. 152/2006 (che della disposizine europea riproduce il contenuto), di portata immediatamente precettiva, che avrebbe imposto la maggior cautela possibile nell’individuazione della tecnologia più adatta alla realizzazione del gassificatore, in particolare stabilendo che “in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE [NDR: a seguito della nuova numerazione del Trattato dopo Lisbona, il vecchio art. 174 è diventato 191], in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione”, e che l'applicazione del suddetto principio “concerne il rischio che comunque possa essere individuato a sèguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva”.
2 Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Reato commesso in Roma il 13 agosto 2009.
D) MONTI DELL’ORTACCIO
- Benito VITALI, nato a Ravenna il 07.06.1935, Amministratore Unico della Società Galeria Scavi S.r.l.
- Marco MURATORI, nato a Roma il 04.12.1953, Direttore dei Lavori della Cava di sabbia e ghiaia sita in località Monti dell’Ortaccio Ponte Galeria;
- Stefano BELLU, nato a Roma il 23.01.1947, Amministratore Unico della Società Sestilia Fondiaria S.r.l. e consigliere di amministrazione della Società Pisana Immobiliare S.r.l;.
- Carmelina SCAGLIONE, nata a Roma il 6.11.1944, Presidente del C.d.A. della Società Pisana Immobiliare S.r.l;.
- Flaviano RUSCITTI, nato a Roma il 13.07.1962, in qualità di consigliere di amministrazione della Società Pisana Immobiliare S.r.l;
- RANDO Francesco, nato a Genova il 12.08.1937, in qualità di legale rappresentante della E. GIOVI srl;
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V) del reato di cui agli artt. 110 c.p., 44, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001, per avere in concorso tra loro realizzato in località Monti dell’Ortaccio, mediante lo sbancamento di ingenti quantitativi di terreno (oltre 3.100.000 metri cubi) e la realizzazione dell’ nvaso di una futura discarica, una trasformazione urbanistica in assenza di permesso a costruire.
Reato commesso in Roma, località Monti dell’Ortaccio, fino a data odierna.
Z) reato di cui agli artt. 632 e 639-bis c.p. perchè, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, abbassando illegittimamente la quota del fondo di scavo della cava sita in località Monti del Lumacaro (in possesso di autorizzazione alla cavazione di terra) al di sotto dei limiti consentiti, determinavano la deviazione della falda acquifera sotterranea, appartenente al demanio idrico, che così allagava l’invaso della cava.
Reato commesso in Roma fino a data odierna.
- RANDO Francesco, nato a Genova il 12.08.1937, in qualità di legale rappresentante della E. GIOVI srl;
- CERRONI Manlio, in qualità di legale rappresentante del Consorzio CO.LA.RI., e amministratore di fatto della E. GIOVI srl:
AA) del delitto p. e p. dagli articoli 110 c.p., 260 del d.lgs n. 152/2006 perché in concorso tra loro, nelle qualifiche ut supra, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.
In particolare, attraverso le operazioni di sbancamento descritte al Capo V) che precede, asportavano “terre e rocce da scavo” per una cubatura di 3.124.030,24 mc dal 1990 alla data del 30 settembre 2012, di cui 1.278.575,28 mc realizzati dal 2005 alla data del 30 settembre 2012, pari, rispettivamente, a 5.310.851,408 e 2.173.577,976 tonnellate, abusivamente smaltite, previo trasporto, presso la discarica di Malagrotta.
Tali terre e rocce da scavo vanno classificate come rifiuti, in quanto escavati in assenza di autorizzazione alla cavazione e smaltiti in un luogo diverso da quello di produzione, e segnatamente di rifiuti da classificarsi come “rifiuti pericolosi”.
Ed infatti, le terre e rocce da scavo possono essere classificate come rifiuti speciali contraddistinti al codice CER 170504 solo qualora le stesse siano incluse in un progetto specificamente approvato dall’autorità di controllo (art. 186 comma 2 del d. lgs. 152/2006) e i rifiuti siano adeguatamente caratterizzati al fine di esclludere la presenza di classi di pericolo (art. 186 comma 1 lettera f) del d. lgs. 152/2006), laddove altrimenti, secondo la tabella dei codici di cui al D. Lgs. 152/2006, agli stessi si applica il c.d. “codice a specchio” 170503*, così indicato allorquando le terre e rocce da scavo siano configurabili come pericolose.
Dal delitto gli indagati conseguivano un ingiusto profitto pari al risparmio per il costo dello smaltimento della terra abusivamente estratta.
Reato commesso in Roma sino almeno al 30 settembre 2012.
BB) del reato p. e p. dall’art. 256 comma 1 lettera b) per avere effettuato attività di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi (le terre e rocce da scavo di cui al Capo che precede, non sottoposte ad idonea caratterizzazione), in assenza di autorizzazione.
Reato commesso in Roma sino al 30 settembre 2012.
E. GIOVI SRL”:
CC) dell’illecito amministrativo previsto dagli articoli 5, 25-undecies, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), e f), del D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 81 c.p. 256 comma 1 lettera a), 256 comma 5 e 260 del decreto legislativo n. 152/2006,
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rispettivamente indicati ai capi AA) e BB) che precedono, reati commessi nell’interesse e a vantaggio della società suindicata, proprietaria del terreno, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza delle società, essendo RANDO Francesco amministratore di diritto della E. GIOVI s.r.l..
Per effetto della condotta illecita, l’ente conseguiva un profitto di euro 7.990.652,5344, pari al costo dello smaltimento/recupero della terra abusivamente estratta (importo complessivo del profitto andrebbe debitamente ridotto in relazione alla perseguibilità dell’illecito amministrativo solo dall’agosto 2011, e nicrementato per il periodo successivo al giugno 2012, mentre il dato si riferisce al periodo giugno 2011/giugno 2012).
In Roma dal 16 agosto 2011 (epoca di entrata in vigore della norma) sino al settembre 2012.
TANCREDI Fabio, Benito VITALI, CERRONI Manlio:
DD) del delitto p. e p. dagli artt. 110-323 c.p. perché, il primo in qualità di dirigente del X Dipartimento del Comune di Roma, il secondo in qualità di legale rappresentante della Galeria Scavi srl, il terzo in qualità di destinatario di fatto del provvedimento (gli ultimi due quali concorrenti extranei), al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel consentire al gruppo imprenditoriale facente capo a CERRONI di proseguire le attività di scavo in località Monti del Lumacaro, in violazione delle disposizioni previste dalla L.R. Lazio n° 17/2004 (che non solo non contempla il “tacito rinnovo” di una autorizzazione alla coltivazione di una cava, ma che anzi, all’art. 34, prescrive la presentazione della domanda di proroga al fine di completare il piano di coltivazione e le opere di ripristino, previo conseguimento del parere favorevole della C.R.C.), emanavano in data 20/04/2011 la Determinazione n° 747 (prot. n° 27140), di rinnovo dell’autorizzazione all’attività estrattiva in Località “Monti del Lumacaro” in favore della Soc. Galeria Scavi S.r.l., già scaduta già il 18 febbraio 2006. In altre parole, laddove la Determinazione Dirigenziale n° 80/2003 autorizzava l’attività estrattiva per soli 3 anni, detto termine veniva portato a 10 anni, con validità retroattiva, dalla D.D. n° 747/2011 a firma del TANCREDI.
In Roma alla data sopra indicata.
F) LE TARIFFE E LE ORDINAZE REGIONALI SULLO SMALTIMENTO DEI RIFUITI DEI COMUNI DI ANZIO E NETTUNO
CERRONI Manlio, LANDI Bruno, FEGATELLI Luca:
EE) delitto p.e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché in concorso tra loro, il FEGATELLI nella qualità di pubblico ufficiale descritta al capo A) (intraneus) e gli altri in qualità di concorrenti extranei e destinatari degli effetti favorevoli della condotta illecita, in violazione dell’articolo 29, comma 2, della L.R. Lazio n. 27/1998 (a mente del quale il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche “deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi”), omettendo di determinare la tariffa in ingresso dei rifiuti per la discarica relativa alla RIDA Ambiente s.r.l. di Aprilia, società che effettua il recupero dei rifiuti per la produzione di CDR e titolare di autorizzazione ambientale integrata dal 2009 (determinazione B0322 emessa in data 09.02.2009), non consentivano alla stessa di contrattare con le amministrazioni pubbliche locali l’eventuale accettazione di RSU nei suoi impianti.
In tal modo, intenzionalmente procuravano alle società gestrici delle discariche di Albano Laziale (Pontina Ambiente s.r.l.) e soprattutto Borgo Montello, nel comune di Latina (Ecoambiente s.r.l., peraltro sprovvista di un impianto di trattamento meccanico biologico), entrambi riconducibili al gruppo societario controllato da Manlio CERRONI, e dirette concorrenti della RIDA Ambiente, un ingiusto profitto patrimoniale consistente nella possibilità di gestire i rifiuti provenienti dai comuni
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della zona in regime di sostanziale monopolio e ad una tariffa superiore a quella della concorrente di otto euro a tonnellata. In tal modo arrecavano, nel contempo, un danno ingiusto al titolare della RIDA AMBIENTE, Fabio Altissimi.
Reato commesso in Roma sino al 28 luglio 2010, epoca di emanazione della determinazione n. C1841 con cui veniva determinata la tariffa provvisoria di accesso per la RIDA Ambiente srl in misura pari ad € 82,72/tonnellata di rifiuto urbano in ingresso all’impianto (al netto di ecotassa, benefit ed iva, qualora dovuti) in seno a procedura di revisione dell’autorizzazione ambientale integrata, provvedimento a firma del dirigente dell’Area Rifiuti del Dipartimento Economico Occupazionale, Dr. Ascenzo.
Raniero DE FILIPPIS, Luca FEGATELLI
FF) delitto p. e p. dagli articoli 81-323 c.p. perché in progressione criminosa con il reato di cui al capo che precede, il primo in qualità di Capo del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio, il secondo in qualità di concorrente extraneus, ispiratore e co-redattore del provvedimento, violando le disposizioni di legge in appresso indicate, emanavano la determinazione N. B1456 del 18.03.2010 con la quale rigettavano la richiesta di determinazione della tariffa di ingresso dei RSU per la discarica di Aprilia gestita dalla RIDA Ambiente, a ciò al fine di cagionare un danno ingiusto al suo titolare, Altissimi Fabio, concorrente del gruppo imprenditoriale del CERRONI (discarica sita in Borgo Montello, Ecoambiente srl).
Reato commesso in violazione dell’articolo 29 comma 2 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, a mente del quale “il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”, laddove al contrario, pur avendo rilasciato l’autorizzazione ambientale integrata all’impianto in data 09.02.2009 con determinazione B0322, la Regione sollecitava controlli tecnici sull’impianto da parte dell’ARPA, in esito ai quali rigettava la richiesta di determinazione della tariffa sulla base “della merceologica regionale e provinciale, richiamata nella nota prot. n. 3974 del 11.01.2010, dalla quale si evidenzia una percentuale di materia putrescibile pari ad almeno il 30% del rifiuto prodotto” e posto che “come evidenziato dalle note ARPA Lazio n. 8059 del 05.02.2010 e n. 16185 del 04.03.2010, è proprietaria e gestisce un impianto non adeguato alle BAT di settore per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati che allo stato, sulla base della merceologica provinciale di riferimento, presentano una percentuale di materia putrescibile pari a 31.4%”, laddove i rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) erano gli stessi oggetto di trattamento e smaltimento da parte di società riconducibili al CERRONI (TMB Malagrotta1 e Malagrotta2, TMB Ecologia Viterbo, TMB Albano Laziale, discariche di Guidonia e soprattutto Borgo Montello, in provincia di Latina), regolarmente in possesso di tariffa di ingresso, impianti ai quali la tariffa era stata peraltro concessa senza alcuna integrazione tecnica.
Reato commesso in Roma il 18 marzo 2010.
CERRONI Manlio, LANDI Bruno, Raniero DE FILIPPIS, Luca FEGATELLI
GG) delitto p. e p. dagli artt. 110-81-476-479-323 c.p. per avere in concorso tra loro, DE FILIPPIS e FEGATELLI in qualità di pubblici ufficiali nelle qualifiche descritte al Capo A), e gli altri in qualità di concorrenti extranei e beneficiari indiretti degli effetti del provvedimento, sottoscritto il provvedimento n. 075689 del 11.08.2010, indirizzato al direttore del Dipartimento Economico Occupazionale Dr. Magrini, con cui chiedevano di annullarsi in via di autotutela il provvedimento prot. N. C1841 del 28 luglio 2010 di cui al Capo che precede, con cui detto Ufficio determinava la tariffa provvisoria di ingresso all’impianto della RIDA Ambiente s.r.l. sito in Aprilia, ivi falsamente affermando che la legge regionale anzidetta non consentisse di procedersi alla determinazione in via
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provvisoria della tariffa, laddove al contrario altre aziende, e segnatamente la Viterbo Ecologica s.r.l., riconducibile al CERRONI, operava da tempo in base ad una siffatta tariffa (e ciò a conferma del fatto che la legge regionale non escludeva tale possibilità), e ciò al solo fine di consentire alla concorrente discarica gestita dal CERRONI in Borgo Montello (tramite la società Ecoambiente s.r.l.) di continuare a gestire in regime di sostanziale
monopolio lo smaltimento dei rifiuti sollidi urbani del basso Lazio e parimenti di arrecare un danno ingiusto alla RIDA Ambiente. Reato commesso in violazione dell’articolo 29 comma 2 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, a mente del quale “il provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”, posto che la RIDA Ambiente era già in possesso di autorizzazione ambientale integrata dal 2009 (determinazione B0322 del 09.02.2009) e di autorizzazione ex art. 208 d. lgs. 152/2008 sin dal 2006 (decreto n. 15 del 21/04/2006).
Reato commesso in Roma l11.08.2010.
Luca FEGATELLI, Bruno LANDI , Manlio CERRONI:
HH) delitto p. e p. dagli articoli 48-110-323 c.p. perché in concorso tra loro, il FEGATELLI nella qualità di pubblico ufficiale (intraneus) estensore della delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 373 del 07.08.2010, avente ad oggetto la “Autorizzazione alla prosecuzione del conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio dei Comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica sita in Latina, loc. Borgo Montello, gestita dalla Ecoambiente S.r.l”, e gli altri in qualità di concorrenti extranei e destinatari degli effetti favorevoli della condotta illecita (Bruno LANDI in qualità di legale rappresentante della ECOAMBIENTE srl, CERRONI in qualità di amministratore di fatto della stessa), inducendo in errore i componenti della Giunta Regionale del Lazio ad emanare il citato provvedimento con cui, in violazione di norme di legge (artt. 7 d.lgs. 36/2003 e 182 d. lgs. 152/2006), intenzionalmente procuravano alla compagine gestrice della discarica di Borgo Montello un ingiusto vantaggio patrimoniale e contemporaneamente arrecavano ai comuni di Anzio e Nettuno un danno ingiusto consistente nella maggiore tariffa di smaltimento corrisposta alla discarica di Borgo Montello piuttosto che a quella di RIDA Ambiente di Aprilia.
In particolare, il provvedimento, nel premettere:
- che i Decreti Commissariali nn. 67 del 30 luglio 2003, 78 del 30 settembre 2003, 3 del 9 gennaio 2004, 39 del 31 marzo 2004, 116 del 30 settembre 2004, 48 dell’ 8 luglio 2005, 30 del 28 giugno 2006, 51 del 16 ottobre 2006, 94 del 16 ottobre 2007, 1 del 28 febbraio 2008 , 17 del 30 aprile 2008 e 30 del 27 giugno 2008 avevano autorizzato i comuni di Anzio e Nettuno a conferire i rifiuti urbani prodotti all’interno dei suddetti territori comunali presso la discarica di Latina, località Borgo Montello, gestita dalla società Ecoambiente S.r.l.;
- che “al fine di dare continuità all’azione amministrativa avviata dal Commissario Delegato (,) ha emanato n. 3 (tre) Ordinanze Presidenziali - nn. Z0002 del 30 gennaio 2009, Z0008 del 31 luglio 2009 e Z0001 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/2006”, con le quali si era disposta la prosecuzione dell’autorizzazione a detto conferimento,
autorizzava la prosecuzione del conferimento per il periodo di un anno sulla base del falso presupposto secondo cui “la soluzione in oggetto risulta essere la più idonea in quanto la Discarica in questione è la più vicina ai sopra citati Comuni, nel rispetto dunque, del c.d. principio comunitario della prossimità, recepito nell’ordinamento italiano all’art. 182 del D.Lgs. 152/06 e che eventuali soluzioni alternative provocherebbero impatti negativi sull’ambiente e sul traffico veicolare”, laddove al contrario l’articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2003, testualmente richiamato dallo stesso articolo 182 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilisce che “i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento” (così vietando lo smaltimento del c.d. “tal quale”).
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La discarica di Borgo Montello infatti era sprovvista di impianto di trattamento meccanico-biologico, mentre quella gestita da RIDA Ambiente in Aprilia (la cui tariffa era nel frattempo stata concessa in via provvisoria in data 28 luglio 2010 proprio dalla Regione Lazio, come da Capo che precede) ne era in possesso, offrendo il servizio, inclusivo di trattamento meccanico biologico, ad un prezzo di otto euro a tonnellata inferiore, servizio che non poteva espletare a cagione delle condotte descritte ai capi EE) ed FF) che precedono.
Reato commesso in Roma il 7 agosto 2010.
Luca FEGATELLI, in qualità di Dirigente pro tempore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti della Regione Lazio
II) delitto p. e p. dagli artt. 81-476-479-323 c.p. per avere redatto e sottoscritto la nota 158623 del 13 agosto 2009, indirizzata all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui (in risposta alla segnalazione dell’AGCOM n. AS550 del 15.07.2009) falsamente si affermava:
E che, in ordine all’avvio degi RSU da parte di Comuni alle successive fasi di recupero:
Laddove, al contrario:
1) RIDA Ambiente non poteva operare nel settore del recupero dei rifiuti urbani in assenza di determinazione della tariffa da parte della Regione;
2) La Regione Lazio, attraverso il meccanismo delle ordinanze contingibili ed urgenti, e quindi della delibera di G.R. 373/2010, imponeva ai Comuni dove smaltire i propri RSU.
Reato commesso in Roma il 13 agosto 2009.
Luca FEGATELLI, in qualità di Capo del Dipartimento Istituzionale della Regione Lazio, ma qui in veste di concorrente extraneus;
Romano GIOVANNETTI, in qualità di segretario dell’assessore all’Ambiente della Regione Lazio, ma qui in veste di concorrente extraneus;
Mario MAROTTA, in qualità di responsabile della direzione Generale Attività Produttive e Rifiuti e firmatario del provvedmiento;
Bruno LANDI , in qualità di concorrente extraneus, legale rappresentante delle aziende destinatarie dei provvedimenti di revisione tariffaria in istruttoria da parte dell’Ascenzo:
LL) del delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché in concorso tra loro e nelle qualifiche descritte, al fine di arrecare un danno ad Ascenzo Riccardo, asseritamente reo di avere rallentato l’iter procedimentale delle istanze di revisione tariffaria di società riconducibili al Gruppo CERRONI (ma soprattutto di avere concesso la tariffa provvisoria alla RIDA Ambiente srl), sfruttando la possibilità offerta dalla riorganizzazione degli uffici regionali di operare degli spostamenti di dirigenti, intenzionalmente operavano uno spostamento punitivo del medesimo Ascenzo dal posto rivestito della direzione Rifiuti della Regione Lazio all’Area Polizia Mineraria, acque minerali e termali, energia, sostituendolo con altro dirigente.
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Reato commesso in Roma alla data del 10 aprile 2011.
Fabio ERMOLLI
MM) del delitto p. e p. dall’articolo 323 c.p. per avere intenzionalmente dapprima partecipato alle procedure di selezione e quindi accettato l’incarico di dirigente dell’ARPALAZIO, Settore Rifiuti, pur avendo in essere, almeno sino a tutto il 2010, rapporti di prestazione
d’opera retribuita con società riconducibili al Manlio CERRONI, soggetto operante in regime di monopolio nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Roma e di posizione predominante del medesimo settore nel Lazio, con ciò venendo meno all’obbligo di mantenere “una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi”, sancito dall’articolo 2 del D.M. 28.11.2000, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (Pubblicato in G.U. 10 aprile 2001, n. 84), emanato in attuazione dell’articolo 58-bis del D.lgs. 29/1993 (attuale art. 54 del d. lgs. 165/2001) e dell’art. 97 Cost., di cui la prima norma costituisce espressione diretta.
In particolare, percepiva dalla Systema Ambiente s.r.l., corrente Brescia, via dei Santi 58, di cui Manlio CERRONI è legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, la somma di 152.000 euro nel 2008 e la somma di 152.000 euro nel 2010 (quale corrispettivo per la carica di direttore tecnico, rivestita peraltro in modo meramente formale dalla data di assunzione dell’incarico in ARPA), mentre nel 2009 percepiva la somma di euro 22.500 dalla VR Systema Valorizzazione Rifiuti S.r.l. in liquidazione, società dallo stesso ERMOLLI rappresentata e totalmente partecipata dalla Systema Ambiente srl.
Reato commesso in Roma dall’estate del 2008 sino a tutto il 2010.
****
Reati di cui all’arrticolo 323 c.p. commessi, per quanto riguarda i pubblici funzionari, oltre che con violazione delle disposizione di legge indicate in ciascun capo di imputazione, con sistematica violazione degli articoli in appresso indicati del del D.M. 28.11.2000, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (Pubblicato in G.U. 10 aprile 2001, n. 84), emanato in attuazione dell’art. 97 Cost. (da ritenersi di contenuto immediatamente precettivo non quale norma di organizzazione, bensì come canone di principio di “buon andamento” inteso come “divieto di favoritismi” - Cass. 25162/2008) e dell’articolo 54 del D.lgs. 165/2001, che del precetto costituzionale costituisce espressione diretta:
- art. 2 commi 1, 2 e 4, nella parte in cui dispongono che “il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione”, che “nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico”, che “ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato”, che “mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi”, che “non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”, che “non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio”;
- art. 3, che vieta al dipendente di chiedere o accettare, per sé o per altri, “regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio;
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- art. 4, secondo cui “il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati”;
- art. 5 (ERMOLLI, [SPAGNOLI], FEGATELLI), che impegna il dipendente ad informare “per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando .. [omissis] .. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate”;
- art. 7, nella parte in cui prevede che “il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio” (ERMOLLI) e che “non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati” (SPAGNOLI, BARGAGNA)
- art. 8, a mente del quale “il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri” e “si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori”.
Reati tutti avvinti dal vincolo della continuazione (art. 81 cpv. c.p.).
Competenza per territorio determinata da connessione (art. 16 c.p.p.) con il reato di cui all’articolo 260 del D. l.vo 152/2006, di competenza distrettuale (art. 51, comma 3-bis, c.p.p.),
***
  1. - rilevato che il pubblico ministero ha richiesto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di FEGATELLI Luca con riferimento ai reati di cui ai capi A), Q), R), S), GG), II), SICIGNANO Giuseppe con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H), GIOVANNETTI Romano con riferimento al reato di cui al capo A), GIOVI Piero con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H) e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di CERRONI Manlio con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H), M), N), Q), R), S), AA), GG), RANDO Francesco con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H) AA), LANDI Bruno con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H), GG) e DE FILIPPIS Raniero con riferimento ai reati di cui ai capi A), Q), R) GG);

  1. - rilevato che il pubblico ministero ha formulato anche richiesta, ai sensi degli articoli 321 ss. c.p.p., 6, 19, 24 commi 1 e 2, 25-undecies e 59 del decreto legislativo n. 231/2001, di sequestro preventivo anche per equivalente delle seguenti somme:

a) della somma di euro 10.900.910, quale profitto dei reati di traffico di rifiuti, truffa aggravata e frode in pubbliche forniture, contestati ai capi B), G) e H) nei confronti della Pontina Ambiente srl;
b) della somma di euro 7.990.652,534, profitto (minimo) del reato di cui all’articolo 260 contestato al Capo AA), nei confronti della E. GIOVI srl;
  1. - rilevato che successivamente alla richiesta di applicazione di misure cautelari reali e personali il pubblico ministero ha trasmesso: integrazione della predetta richiesta (con particolare riferimento all’evoluzione della vicenda RIDA e al capping di Malagrotta, fald. 63, pag. 4964), verbale di assunzione di s.i.t da Mauro Sanna; ulteriori due integrazioni della richiesta di misura cautelare (una relativa alla vicenda RIDA e alle esigenze cautelari e una relativa alla modifica del D.L.vo 152/2006 di cui alla D.L. 21 giugno 2013 n. 69 conv. in legge 9 agosto
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  1. 2013 n. 98, fald. 64, pag. 5781) e altri atti (tra i quali richiesta di interrogatorio formulata dal CERRONI con numerosi allegati);

considerato che per evidenti esigenze espositive e di garanzia degli indagati appare opportuno non limitarsi a richiamare la richiesta del pubblico ministero, ma a trascriverla, con integrale richiamo dei materiali istruttori, dal momento che da essa possono desumersi in dettaglio i dati fattuali e gli elementi indizianti raccolti attraverso un non breve percorso investigativo, così da consentire una compiuta contestazione nell’atto restrittivo, prima di procedere agli interrogatori di garanzia. La disponibilità immediata di tutti i dati raccolti relativamente alle ipotesi di reato consente una più rapida e sicura visualizzazione delle attività compiute e dei loro intrecci. Seguirà distinta e autonoma interpretazione dei fatti (anche tramite richiamo alle prospettazioni del pubblico ministero laddove ritenute esaurienti e condivisibili) e l’indicazione delle circostanze che in relazione ai singoli illeciti appaiono decisive al giudice nella sua condizione di distanza dalle dinamiche dell’indagine e di necessaria terzietà valutativa rispetto a essa;
  1. - rilevato che il pubblico ministero con la suindicata richiesta quanto alla ricostruzione dei fatti, alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati e alle esigenze cautelari ha rappresentato quanto segue (si omette la trascrizione del paragrafo 1 relativo agli indagati e alle ipotesi di reato e la parte finale relativa alle richieste trattandosi di dati già sopra riportati; per evitare confusione nel sommario si omette l’indicazione delle pagine poiché riferite alla richiesta e non alla presente ordinanza):

“….SOMMARIO
1. Indagati e imputazioni …………………………………………………………………………[x]
2. Introduzione ……………………………………………………………………………………[x]
3. Breve storia dei rifiuti a Roma ………………………………………………………………..[x]
4. Segue: l’emergenza rifiuti nella Regione Lazio ……………………………………………...[x]
5. Manlio CERRONI: il Supremo …………………………………………………………..…...[x]
6. Segue: il ruolo di Manlio CERRONI nel ciclo dei rifiuti nella regione Lazio……………....[x]
7. Albano Laziale: il traffico di rifiuti, le frodi e i reati ambientali ……………………………[x]
7.1. Brevi notazioni in punto di diritto ……………………………………………………....[x]
7.2. L’impianto di Albano Laziale, la Pontina Ambiente, le vicende del caso di specie......[x]
7.3. Le indagini tecniche ……………………………………………………………………...[x]
7.4. I riscontri sulla sussistenza del reato di traffico alla luce della giurisprudenza di legittimità………………………………………………………………………………….…...[x]
7.5. Truffa aggravata e frode in pubbliche forniture ……………………………….……...[x]
7.6. I reati ambientali …………………………………………………………………………[x]
7.7. Le violazioni del decreto legislativo n. 231/2001 ...………………………………..……[x]
7.8. Le argomentazioni difensive …………………...…………………………………..……[x]
8. Segue: Albano Laziale: il termovalorizzatore …………………………………………..……[x]
8.1. I contributi CIP 6 ….…………………………………………………………………….[x]
8.2. La vicenda della valutazione di impatto ambientale………..……………………....... [x]
8.3. L’ordinanza contingibile ed urgente ……………………………………………….......[x]
8.4. L’autorizzazione integrata ambientale………………………………..………………..[x]
8.5. Segue: la linea di raffreddamento ………………………………………………….......[x]
9. la localizzazione della nuova discarica a Monti dell’Ortaccio. I reati urbanistici e il traffico di rifiuti ……………………………………………………………………………………… [x]
9.1 Lo studio di siting e il nuovo commissariamento del Lazio ……….……………………[x]
9.2. La morfologia della zona ……………………………………….………………………..[x]
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9.3. La richiesta di AIA/VIA per la realizzazione della discarica, i falsi ideologici e materiali della GIOVI srl e del consorzio CO.LA.RI. ………………………………….......[x]
9.4. Le operazioni di intercettazione telefonica ……………………….…………………….[x]
9.5. Lo sbancamento abusivo, la natura delle terre estratte, il traffico di rifiuti e la quantificazione del profitto …………………………………………………………………..[
9.6. La natura “pericolosa” dei rifiuti e il profitto confiscabile ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 ……………………………………………………………………….[x]
10. Tariffe di accesso e autorizzazione allo smaltimento in discarica …………………….[x]
10.1. Lo smaltimento dei RSU dei comuni di Anzio e Nettuno e l’importanza di Luca FEGATELLI in Regione Lazio…………………………………………..……………[x]
10.2. La tariffa RIDA Ambiente …………………………..………………………….[x]
10.3. L’allontanamento di Riccardo Ascenzo …………………………………..……[x]
10.4. L’impianto di TMBAAS di Ecoambiente ……………………………………...[x]
11. Il reato associativo …………………………………………….….…………………………[x]
12. Segue: il ruolo dei singoli associati …………………………………………………………..[x]
12.2.1. Manlio CERRONI …………………………………………………………….[X]
12.2.2. Bruno LANDI ………………………………………..………………………[X]
12.2.3. Francesco RANDO e Piero GIOVI…………………………….…………. [X]
12.2.4. Arcangelo SPAGNOLI ……………………………………………………..[x]
12.2.5. Mario DI CARLO ……………………………………………………………[x]
12.2.6. Luca FEGATELLI …………………………………………………………..[x]
12.2.7. Raniero DE FILIPPIS ………………………………………...……………..[x]
12.2.8. Giovanni HERMANIN ………………………………………………………[x]
12.2.9. Romano GIOVANNETTI ……………………………………………………[x]
12.2.10. Giuseppe SICIGNANO ………………………..………...……….…………[x]
13. L’abuso di ufficio ………………………………………………………………….…………[x]
13.1. Brevi notazioni in punto di diritto ……………………………………………………[x]
13.2. Il caso concreto …………………………………………………………………….......[x]
13.2.1. Fabio ERMOLLI …………………………….………………………………..[x]
13.1.2. Giovanna BARGAGNA ………………………………………………………[x]
13.2.3. Fabio TANCREDI …………………………………………………………….[x]
13.2.4. Piero MARRAZZO e Mario MAROTTA ..………………..…………………[x]
14. le esigenze cautelari …………………………………………………………………………..[x]
14.1. Il rischio di reiterazione del reato……………………………...………………. [x]
14.2. L’inquinamento probatorio ……………………………………..………………[x]
15. Richieste ……………………………………………………………………………………….[x]
*****
§1. Indagati e imputazioni [1] … omissis
§2. Introduzione [1]
Fino all’estate del 2011, in relazione alla discarica di Malagrotta e più in generale al “fenomeno CERRONI”, ossia l’imprenditore che indirettamente (per il tramite della “E. GIOVI s.r.l.”) la gestisce, si è proceduto contestando volta per volta ai vari attori singole ipotesi di reato, quasi sempre di natura contravvenzionale, prevalentemente per violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti.
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Il presente procedimento n. 7449/2008 ha invece consentito di accertare l’esistenza di una imponente struttura informale in grado di condizionare in modo molto significativo l’attività amministrativa degli enti preposti alla disciplina e al controllo in materia di rifiuti (Regione, Provincia, Comune, Commissari Straordinari per i rifiuti) e, almeno in parte, quella politica.
L’Ufficio ha quindi optato per un approccio molto più ampio, con una lettura congiunta delle risultanze dei vari procedimenti e, quindi, anche delle varie vicende che hanno interessato il CERRONI nella gestione del ciclo dei rifiuti nel Lazio. Questa lettura congiunta ha consentito di accertare che la vicenda in questione è come un fiume che si dipana atteraverso mille rivoli spesso caratterizzati da reati contro la normativa in materia di ambiente e contro la pubblica amministrazione.
Così, ad esempio, in seno al procedimento n. 47580/2009 ( assegnato ai sostituti Maisto e Galanti), l’Ufficio aveva chiesto in data 1.12.2011 al GIP di procedersi nelle forme dell’incidente probatorio ad accertare se la contaminazione delle falde idriche sottostanti la discarica di Malagrotta fosse riconducibile ad una falla nel c.d. “poulder” ossia il manto bituminoso che riveste le pareti della medesima.
Il Giudice, con provvedimento in data 11.01.2011 rigettava la richiesta. Nella sostanza, asseriva che i dati in possesso degli inquirenti non giustificassero l’intervento richiesto, poiché una consulenza disposta dagli stessi pubblici ministeri evidenziava la sostanziale mancanza di contaminazione tra le acque che si trovavano al di sotto dei c.d. “pozzi spia” e ciò che si trovava all’interno, e che quindi la riscontrata contaminazione fosse da attribuire ad attività antropica di diversa natura (trattasi di zona ad elevata concentrazione di opifici industriali.
Il problema è costituito dal fatto che tutti i dati su cui è stata eseguita la consulenza tecnica della Procura pervenivano non da attività autonomamente svolta dai CC.TT. ma da dati forniti dall’ARPALAZIO, soggetto pubblico istituzionalmente deputato al controllo.
Le indagini tecniche eseguite in seno al procedimento n. 7449/2008 hanno consentito di appurare come il direttore dell’ARPA, tale ERMOLLI Fabio, sia in realtà un ex dipendente del CERRONI (e segnatamente della Systema Ambiente srl, società che gestisce una discarica in provincia di Brescia, il cui legale rappresentante è proprio il CERRONI, e della quale ERMOLLI era il direttore tecnico), collocato al vertice della struttura pubblica quando ancora rivestiva carica lautamente retribuite per conto del privato su cui doveva operare i controlli, e quindi in tale posizione in grado di “pilotare” i controlli sulla discarica di Malagrotta.
Rilevato pertanto che dalla lettura del procedimento n. 7449/08 emergevano ulteriori ipotesi di reato, in data 7 ottobre 2011 venivano disposti lo stralcio in copia delle principali informative nonché degli atti relativi alla richiesta di incidente probatorio respinto in seno al procedimento n. 47580/2009 e la formazione di autonomo procedimento, ossia il presente.
Parallelamente, l’Ufficio ha preso contatti con gli altri uffici giudiziari del distretto.
In particolare, l’Ufficio di Procura riceveva notizia dalla P.G. procedente che attività di indagine nei confronti dei medesimi soggetti erano in corso presso la Procura della Repubblica di Velletri. La suddetta Procura della Repubblica, appositamente contattata, provvedeva a stralciare copia dell’informativa principale redatta dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Roma (Nr. 71/8-30 del 22/06/2011) e a trasmettere gli atti a Roma per competenza in ordine ai reati ivi commessi.
La lettura dell’informativa (pag. 26 ss.) appare di estrema importanza in quanto consente da un lato di attualizzare il riscontro circa l’attuale esistenza del sodalizio criminale, dall’altro a monitorarne passo passo i mutamenti.
Parallelamente, il Reparto Operativo CC. Tutela Ambiente, depositava in seno al procedimento 7449/2008 l’informativa n. 181/11-6 di prot. del 30 gennaio 2012.
Essa, in particolare, concerneva sostanzialmente i medesimi fatti storici della prima parte dell’informativa depositata dal NOE presso la Procura della Repubblica di Velletri, solo diversamente qualificata: laddove nell’informativa dei Castelli Romani si paventavano i reati di frode in pubbliche forniture e di truffa ai danni di ente pubblico, qui si qualificava il fatto (anche)
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come traffico di rifiuti. Si procedeva pertanto a stralciare l’informativa 181/11-6 dal procedimento 7449/2008 e a formare un nuovo fascicolo, riunito al presente procedimento.
Dalla lettura complessiva degli atti si potrà facilmente evincere come l’enorme capacità di influenza di Manlio CERRONI e dei suoi proseliti abbia in un primo tempo interessato prevalentemente – assieme alla Regione stessa - la struttura del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione Lazio (sino al 30.06.2008), che, nominato dal Governo nazionale nella persona del Presidente della Regione, era di fatto gestito da un soggetto attuatore.
A conferma della bontà dell’assunto accusatorio, in data 5 aprile 2012, investito della richiesta di applicazione di misura cautelare da parte della Procura della Repubblica di Velletri per i reati di truffa aggravata, frode in pubbliche forniture e associazione per delinquere, il Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio determinata da connessione, in relazione al luogo di commissione del più grave reato di cui all’articolo 416 del codice penale, nonché in relazione al luogo di consumazione del reato di cui all’articolo 356 c.p. (ovviamente quel Giudice ignorava che presso questo Ufficio già pendeva procedimento per il reato di cui all’art. 260 D. lgs. 152/2006).
Quanto al primo profilo, il giudice velletrano rappresentava che, in assenza di elementi atti a dimostrare il luogo ove ha avuto origine il pactum sceleris, “il luogo in cui opera la prospettata associazione deve vieppiù individuarsi in Roma, sia in considerazione della tipologia di associazione in contestazione ove risultano coinvolti soggetti alle dipendenze della Regione Lazio, sia in considerazione dei luoghi ove, nel tempo, gli incontri tra gil indagati sopra indicati avvenivano e dove si concordavano le eventuali stategie associative”.
Il procedimento veniva pertanto trasmesso per competenza a questo Ufficio dove veniva riunito al presente (sui contenuti, v. infra, con riferimento alle singole ipotesi di reato).
A quel punto le indagini tornavano all’origine, e si provvedeva a verificare che all’interno della discarica più grande d’Europa si verificava un fenomeno, relativo alla produzione e gestione del combustibile da rifiuti, per molti versi analogo a quello che era investigato ad Albano Laziale, tuttora in corso di valutazione.
Le indagini non si arrestavano qui.
Infatti l’Ufficio, quando dalla lettura degli atti prendeva contezza del fatto che l’intenzione del sodalizio criminale era quella di aprire una nuova discarica a Monti dell’Ortaccio, rivolgeva verso tale zona la propria attenzione, e verificava l’esistenza di una situazione davvero sorprendente: in quella area, infatti, esisteva uno sbancamento non autorizzato, tuttora in corso di realizzazione, di oltre 3.000.000 di metri cubi, da cui le terre da scavo asportate venivano portate via e utilizzate all’interno della discarica di Malagrotta.
Tornando ancora indietro nel tempo, si verificava infine che nel corso degli anni (rectius: dei decenni), l’attività del Gruppo CERRONI si è sempre connotata per la ripetitività del modus operandi: operare sempre in modo da realizzare gli impianti prima di ottenere le autorizzazione ovvero sulla base di titoli autorizzativi provvisori o sperimentali, in modo da indurre/costringere le amministrazioni ad adeguare la situazione di diritto a quella di fatto (pena il determinarsi di una emergenza rifiuti paragonabile a quella di Napoli), e sfruttare situazioni emergenziali (commissariamenti e ordinanze contingibili e urgenti), al fine di aggirare l’obbligo di rispetto della normativa nazionale e regionale, nonché di realizzare e consolidare una posizione di sostanziale monopolio nella Regiona Lazio (si veda quanto ad esempio accaduto con il sito di Testa di Cane, adiacente la discarica di Malagrotta).
Al termine delle indagini relative ai vari tronconi principali, posta l’evidente connessione probatoria e la continuazione tra molti dei reati ascritti, si procedeva alla riunine di tutti e tre i procedimenti (il 49504/2011, ossia il primo stralcio, quello relativo al filone velletrano e quello relativo a Monti dell’Ortaccio) al più risalente, ossia il 7449/2008-21.
Nel prosieguo della richiesta si procederà ad eseguire una brevissima panoramica sulla storia della gestione dei RSU (rifiuti solidi urbani) nel Lazio dal 1960 in poi (che poi coincide con la ascesa del gruppo CERRONI), per poi analizzare la galassia societaria riconducibile all’anziano imprenditore,
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alla sua leadership nel ciclo dei rifiuti in Italia, nella Regione Lazio ed a Roma. Poi si analizzeranno alcuni fenomeni criminosi. Con una premessa.
Il mondo imprenditoriale di Manlio CERRONI è vastissimo. La presente richiesta si limita ad approfondire quattro tronconi di indagine, relativi a singole e specifiche vicende: discarica di Albano Laziale – ciclo dei rfiuti, traffico ed altro; Albano Laziale – realizzazione del gassificatore; localizzazione della discarica di Monti del’Ortaccio; vicende relative alla tariffa dei rifiuti nella Regione Lazio. Altre vicende, in cui pure si appalesano profili di illegalità, costituiscono tuttora oggetto di approfondimento investigativo, per cui non verranno prese in esame in questa sede.
Dall’analisi di tutti i tronconi dell’indagine si trarranno le fila dei principali reati contestati: dal reato associativo ai reati di pubblica amministrazione contestabili ai pubblici funzionari coinvolti.
La presente richiesta viene altresì redatta in formato elettronico, munita di un sistema di riferimenti incrociati tra l’indice e i singoli paragrafi ovvero tra le varie parti dell’informativa in cui un riferimento si renda opportuno, sì da consentire al lettore di muoversi agevolmente al suo interno. Essa contiene anche collegamenti ipertestuali che consentono di aprire i documenti più importanti cui si dà conto nel corso della disamina (cliccando il tasto ctrl+tasto sinistro del mouse sul link), per una più agevole consultazione.
Parallelamente, per gli indagati in relazione ai quali, pur in presenza di gravi indizi di colpevolezza, non si ritiene di richiedere l’emissione di provvedimento cautelare (vuoi in ragione del titolo di reato, vuoi della possibilità di usufruire della pena sospesa, vuoi per l’assenza del requisito dell’attualità dell’esigenza cautelare riscontrata), il testo conterrà un rinvio mobile (link ipertestuale) ad una scheda personale esterna al provvedimento, che si allegherà alla richiesta cartacea.
§3. Breve storia dei rifiuti nella Regione Lazio [1]
Come si legge nella pubblicazione: “Archivio del Servizio della Nettezza Urbana del Comune di Roma. Inventario a cura di MARGHERITA BETTINI PROSPERI, ILARIA BONINCONTRO, COSTANZA LISI3, alla vigilia delle Olimpiadi romane del 1960, al fine di rendere più corretto ed efficace il sistema del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con deliberazione consiliare del 26 maggio 1959, n. 999105 l’Amministrazione capitolina indice una nuova gara di appalto concorso per l’affidamento dei servizi di trasporto delle immondizie della città, con esclusione della zona centrale, e dello smaltimento di tutti i rifiuti.
3 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 2003 - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONI ARCHIVISTICHE”, pagg. 51 ss.; consultabile on line all’indirizzo: “http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Strumenti/Strumenti_CLVII.pdf”
Il capitolato richiedeva:
il trasporto dai luoghi di produzione a quelli di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni raccolti dal Servizio di Nettezza urbana in uno dei quattro settori in cui è suddiviso il territorio comunale;
lo smaltimento e la cernita, in apposito stabilimento da costruirsi a cura e spese del oncessionario, in terreno di proprietà dello stesso concessionario, dei rifiuti interni raccolti nel settore di competenza; quelli esterni (stradali e dei mercati), prodotti nel settore di competenza, ma raccolti e trasportati a cura del Servizio; quelli interni ed esterni, prodotti nella zona centrale, trasportati in economia dal Comune106, distribuiti tra i quattro settori;
l’incenerimento della parte dei rifiuti ritenuta inutilizzabile o comunque fortemente inquinante a giudizio dell’Ufficio di igiene.
Delle 53 ditte invitate a partecipare, solo otto presentarono un’offerta.
Con deliberazione consiliare del 30 giugno 1960, n. 1062, vennero approvati i risultati della gara e si procedette all’aggiudicazione dell’appalto.
Quattro risultarono le ditte aggiudicatarie: la Società Agricola Recupero Residui, SARR (per il 1° settore); la SORAIN (per il 2° settore); la Società Alberto Cecchini & C. (per il 3° settore); la Società Laziale Imprese e Appalti, SLIA (per il 4° settore).
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Il termine di scadenza dei contratti, fissato al 20 dicembre 1972, verrà prorogato fino al 30 giugno 1973.
Tutte tali società verranno attratte nell’orbita societaria di Manlio CERRONI: la società SARR verrà poi incorporata da SORAIN Cecchini, le società SORAIN e Cecchini (fra l’altro proprietarie dei siti di Rocca Cencia e di Ponte Malnome, dove ad oggi ancora vi sono dei siti dell’AMA e del gruppo CERRONI) si fonderanno in
SORAIN CECCHINI (a tutt’oggi facente parte del gruppo CERRONI, di cui costituisce una delle capogruppo).
Per quanto concerne la SLIA, dalla relazione della Commissione Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti del 2000 (“RELAZIONE SUGLI ASSETTI SOCIETARI DELLE IMPRESE OPERANTI NEL CICLO DEI RIFIUTI”, n. 7801 rif.) si evince quanto segue:
costituita nell'aprile 1951 con sede a Roma, in via di Poggio Verde 34 (indirizzo comune a molte società facenti capo al citato Pierangelo Montanucci). Tale società è attiva nel ciclo dei rifiuti, nel trasporto conto terzi, nella progettazione e nella costruzione degli impianti. Il presidente del consiglio d'amministrazione è Aurelio Merlo, mentre consigliere è Pietro GIOVI (entrambi ricorrenti nelle società facenti capo a Manlio CERRONI); il direttore generale è Pierangelo Montanucci, mentre il vicepresidente è Giancarlo Russo Corvace. La società ha unità locali a Brindisi, Caserta e Terracina. Il capitale sociale è di 12 miliardi e mezzo, la cui titolarità risulta di:
  1. Ponteg Srl (39,88 per cento);
  2. Commercama (33,33 per cento);
  3. Euroambiente (11,33 per cento);
  4. Francesco RANDO (11,11 per cento);
  5. Emefin (4,33 per cento);
  6. Venceslao Ficoneri (0,01 per cento).

La Ponteg Srl è una società di broker servizi costituita nel luglio 1984, con sede a Roma in via Portuense 881. Il capitale sociale è di 100 milioni, di cui solo 21 versati: le quote sociali sono detenute al 50 per cento ciascuno dalla E. GIOVI Srl e dalla P. GIOVI Srl. L'amministratore unico dal novembre 1989 è Piero GIOVI. La società detiene il 51 per cento del capitale sociale della Ramoco Srl.
La E. GIOVI è stata costituita nel luglio 1980, con sede a Roma in via Portuense 881. Il capitale sociale è di 300 milioni (96 milioni versati), ed è detenuto da Manlio CERRONI (50 per cento), da Piero GIOVI e Anna Maria Rachele Troiani (25 per cento ciascuno).
L'amministratore unico è Francesco RANDO (che risulta anche essere presidente del consiglio di amministrazione della citata Ines Sud - società facente capo a Vincenzo Fiorillo - nonché direttore tecnico della Ramoco).
La quasi gemella P. GIOVI è stata anch'essa costituita nel luglio 1980, con sede a Roma nella medesima via Portuense 881. Il capitale sociale di 300 milioni (96 versati) è qui suddiviso al 50 per cento tra Manlio CERRONI e Piero GIOVI. L'amministratore unico è - dalla data della fondazione - Piero GIOVI.
La Commercama Srl, costituita nel settembre 1991, ha sede a Roma in via Poggio Verde 34. Il capitale sociale, di 20 milioni di lire, è detenuto dalla Emefin Srl (55 per cento) e da Carlo Merlo (45 per cento). L'amministratore unico è Elvio Biondi (subentrato ad Aurelio Merlo) che figura negli organismi societari di diverse aziende appartenenti al gruppo Colucci, quali la Nuova Spra Ambiente, la S.a.c.e. - Servizi per l'ambiente città di Caserta - e la Società Generale.
La Emefin, costituita nel giugno 1984, ha sede a Roma in via di Villa Betania 84 (che risulta essere il domicilio di Pierangelo Montanucci); il capitale sociale, di 20 milioni di lire, è detenuto al 99 per cento da Aurelio Merlo e all'1 per cento da Ursula Renate Janiszewski. L'amministratore unico è Aurelio Merlo”.
Segue anche una grafica:
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Tutte le società appaltatrici del 1960, pertanto, finiscono sotto il controllo di CERRONI.
Nel 1973 il servizio di trasporto viene definitivamente riassunto in gestione diretta dal Servizio di Nettezza Urbana del Comune.
Con deliberazione del Cosiglio comunale n. 40 del 30 gennaio 1973, adottata per consentire la prosecuzione del servizio di trasporto senza soluzione di continuità, l’Amministrazione acquista dagli appaltatori circa 230 autocarri con attrezzatura speciale per il trasporto dei rifiuti; per l’impossibilità di acquistare l’intero parco autoveicolare delle ditte, si provvede a stipulare con i medesimi appaltatori un contratto per il noleggio quotidiano di altri 237 autocarri, così suddivisi: 51 dalla SARR, 57 dalla SORAIN, 63 dalla Cecchini, 66 dalla SLIA, oltre ai veicoli di scorta nella misura del 15%, al prezzo di £ 10.000 al giorno per ognuno, compreso ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione del conducente e del combustibile.
Il contratto di noleggio, valido per un anno e tacitamente prorogabile di anno in anno salvo disdetta da parte dell’Amministrazione, è sottoposto ad una serie di condizioni, tra le quali la disponibilità dei veicoli presso le autorimesse annesse al centro di smaltimento sito in via di Rocca Cencia in stato di perfetta efficienza e pulizia e la possibilità dell’Amministrazione di modificare il numero dei veicoli a sua discrezione, previo preavviso alle ditte contraenti, di stabilire aumenti del canone stabilito per viaggi ordinati in via eccezionale, di procedere ad eventuali calcoli revisionali, ecc. Tuttavia, il contratto di noleggio pesa sulle finanze comunali (spesa presunta per il 1979 di circa 1,3 miliardi), sorgono varie controversie e varie vertenze, si arriva alla cessazione del contratto nel 1979 e ad un nuovo acquisto di automezzi da parte del Comune. La consegna dei nuovi automezzi acquistati e delle attrezzature di officina è stabilita alla data del 1° gennaio 1980.
La manutenzione degli automezzi acquistati e di quelli già di proprietà del Comune che fanno capo all’autorimessa di Rocca Cencia viene affidata alla SoGeIn Spa (Società Gestioni Industriali) per l’anno 1980 (il contratto di affidamento della manutenzione ha la durata di una anno e può essere rinnovato alla sua scadenza).
Intanto, con deliberazione consiliare n. 2575 del 27 giugno 1979 viene affidato alla stessa SoGeIn il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, già espletato dalle società SORAIN Cecchini e SLIA, con la consegna delle aree e degli stabilimenti, e delle loro pertinenze. Gli operai già alle dipendenze di tali società vengono assunti dalla SoGeIn.
Nell’agosto del 1980 viene concessa alla SoGeIn anche la gestione degli impianti di depurazione di Roma-Est e di Ostia.
Tutto il servizio di nettezza urbana in quegli anni viene riformato.
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Sul declinare degli anni Settanta il Servizio risulta strutturato di fatto in 60 zone e 17 sottozone. Il servizio erogato dalle zone è di diretta competenza delle circoscrizioni (VII Ripartizione). Ogni zona gestisce un’area divisa in reparti di raccolta e reparti di spazzatura.
Il trasporto e lo smaltimento rimangono dipendenti dal Servizio centrale, che continua ad essere competente anche in materia di lavori di manutenzione, collaudi, revisioni dei prezzi e servizi amministrativi.
Gli autocentri sono ancora quelli di Laurentino e Casilino, ovvero i vecchi autocentri comunali. Inoltre, Ponte Malnome, sede di stabilimento di smaltimento, affidato al Comune nel 1973 al momento della cessazione del contratto di appalto per il trasporto dei rifiuti, e Rocca Cencia, anch’esso sede di stabilimento di smaltimento, di più recente costituzione, con un’area scoperta destinata al ricovero di circa 50 automezzi di recente acquisto, e annessa un’officina di piccole dimensioni. Nell’autocentro di Rocca Cencia vengono parcheggiati i restanti automezzi ancora noleggiati dalle ditte private (circa 140).
La SOGEIN, societa' creata nel 1979 dal Comune di Roma, vede distribuito il suo capitale sociale nel modo che segue: 67% Acea e 33% di capitale privato, diviso fra la Sorain Cecchini di CERRONI e la Slia, già di Aurelio Merlo e poi attratta anch’essa dal pianeta CERRONI.
La società fallisce nel 1986 ed i lavoratori verranno assorbiti dall’AMA (allora AMNU),
Con la fine della SOGEIN, primo esperimento di partenariato pubblico-privato, viene meno l’ambizione di rimettere in mano al pubblico lo smaltimento dei rifiuti a Roma.
Il servizio di smaltimento viene nel frattempo affidato al CO.LA.RI. (consorzio laziale rifiuti) di Manlio CERRONI.
Gli anni passano, e con deliberazione 511/1991, viene costituito un nuovo soggetto pubblico-privato: il C.T.R. (Consorzio –trattamento –rifiuti). Come si vedrà in appresso, il 27 marzo 1996 Mario DI CARLO veniva nominato presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio4 (all. 462 all’informativa 181/11-6). Contestualmente Manlio CERRONI veniva nominato amministratore delegato del medesimo consorzio. Si trattava, pertanto, delle due figure cardine nella gestione del soggetto giuridico.
4 Si trattava del medesimo soggetto giuridico menzionato a Michele Baldi e dal giornalista Paolo Mondani nel corso dell’intervista a Mario DI CARLO nella trasmissione Report, intervista di cui si parlerà nel paragrafo relativo allo scomparso politico.
5 Non è l’unico esempio di parteniariato. Anche AMA International, nata per gestire rifiuti all’Estero, verrà nel 2008 acquisita dalla GE.SE.NU., di fatto riconducibile alla sfera di influenza di CERRONI.
Il consorzio, sciolto nel 2002, era costituito dal CO.LA.RI. e dal Comune di Roma. Esso aveva lo scopo di operare nel settore della gestione dei rifiuti e si sarebbe dovuto occupare, principalmente, della conduzione dello stabilimento di via Laurentina km. 24+500 destinato alla selezione ed al recupero del multimateriale proveniente da raccolta differenziata.
Dopo il C.T.R. sarà, come si vedrà a proposito del gassificatore di Albano Laziale, la volta del CO.E.MA5, soggetto costituito da CERRONI in partenariato con ACEA e AMA per la realizzazione del gassificatore di Labano Laziale.
Ma nel frattempo, era scattata l’emergenza rifiuti nella Regione Lazio.
§4. Segue: l’emergenza rifiuti nella Regione Lazio. Il raccordo pubblico-privato a tutto vantaggio del secondo [1]
La situazione di crisi in tema di gestione dei rifiuti inizia ad investire la Regione Lazio nel 1999 (Si riporta in appresso uno stralcio ragionato dell’informativa del Nucleo CC. Tutela Ambiente, R.O., 181/11-7 del 27.12.2010 ).
All’epoca, sia il presidente della Regione Lazio, sia il sindaco di Roma, congiuntamente al Ministero dell’Ambiente, interessavano la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di porre in essere atti urgenti finalizzati a fronteggiare una eventuale situazione di crisi socio-ambientale derivante dal mancato smaltimento dei rifiuti di Roma e provincia in occasione del Giubileo.
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri, da prima con proprio decreto datato 19 gennaio 1999 e poi con ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 disponeva la nomina del Presidente della Regione Lazio quale commissario delegato alla predisposizione di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti.
Lo stato di emergenza doveva terminare il 31.12.2000.
La dichiarazione della situazione di emergenza avrebbe permesso al Commissario Delegato di derogare ad alcune norme statali e regionali esistenti all’epoca in materia di gestine dei rifiuti.
Grazie all’O.P.C.M. 2992/1999 il Commissario Delegato poteva, con particolare rilievo al settore della valorizzazione e del recupero energetico, bandire di concerto con il Ministero dell’Ambiente gare a livello comunitario e conseguentemente stipulare contratti con operatori industriali che si fossero impegnati a realizzare e porre in esercizio, entro il 31.12.2001, impianti per la produzione di energia mediante l’impiego di CDR, nonché approvare i progetti e autorizzare all’esercizio in deroga ad alcune delle norme allora vigenti. Secondo l’ordinanza l’approvazione dei progetti avrebbe sostituito ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 15 dicembre 2000, lo stato di emergenza veniva prorogato sino al 31.12.2001.
Nei primi mesi del 2001, per la precisione in data 28 febbraio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, preso atto anche della intervenuta proroga (al 31.12.2001), emetteva una seconda ordinanza, la n. 3109, con la quale venivano apportati dei correttivi e delle integrazioni alla precedente ordinanza 2992/1999.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 14 gennaio 2002, lo stato di emergenza nella città di Roma e provincia veniva prorogato sino al 31.12.2002.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 24 maggio 2002, lo stato di emergenza già incombente nella città di Roma e provincia veniva esteso anche alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. In pratica il particolare status veniva esteso a tutta la Regione Lazio.
In data 8 novembre 2002 la Presidenza del Consiglio dei Ministri emetteva una nuova ordinanza, la 3249, con la quale il Commissario Delegato veniva legittimato a compiere una serie di attività in relazione alla persistente situazione emergenziale, in tema di gestione dei rifiuti, nell’ambito del territorio della Regione Lazio. Quest’ordinanza, tra l’altro:
- spostava il termine fissato al 31.12.2001, previsto dall’ O.P.C.M. 2992/1999 per la messa in esercizio di impianti di valorizzazione, al 31.12.2004;
- imponeva al commissario delegato di sentire i comuni interessati alla localizzazione
di impianti di gestione dei rifiuti, compresi quelli di termovalorizzazione;
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 10 gennaio 2003, lo stato di emergenza nella Regione Lazio veniva prorogato sino al 31.12.2003.
Dopo varie proroghe si giungeva al 2 maggio 2006 data in cui, con ordinanza n. 3520, la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabiliva che il Commissario Delegato, fatte salve le norme in tema di V.I.A., poteva rilasciare le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 59/2005 (Autorizzazione Integrata Ambientale).
Con atto del 2 febbraio 2007 il Presidente del Consiglio dei Ministri emetteva una ulteriore proroga dello stato di emergenza, valevole sino alla data del 30 giugno 2008.
Quest’ultimo decreto, però, prevedeva che le deroghe alle norme ed i poteri conferiti al Commissario Delegato potevano avere efficacia solo sino al 31.12.2007. L’ulteriore periodo concesso fino al 30 giugno 2008 era funzionale solo al completamento delle azioni intraprese sino al 31.12.2007.
A tal proposito appariva essenziale segnalare che in data 4 ottobre 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la Regione Lazio, emanava l’ordinanza 3616. Attraverso quest’atto, che in parte ricalcava quello precedente del 2 febbraio, venivano confermati i poteri in capo al Commissario Delegato.
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Tale ordinanza, in aggiunta a quanto recato nel precedente decreto specificava il fatto che il Commissario Delegato poteva approvare in via definitiva i progetti riguardanti gli impianti connessi al ciclo di smaltimento dei rifiuti purché la relativa istruttoria fosse stata avviata entro il 31 dicembre 2007 (elemento che risulterà fondamentale per la procedura di autorizzazione del gassificatore di Albano Laziale, come si vedrà in appresso).
Il decreto 3616/2007, inoltre, all’articolo 15 precisava che il Commissario Delegato, oltre ai poteri derogatori già in suo possesso, poteva operare al di fuori di quanto regolato da alcune norme del D. Lgs. 152/2006. In relazione a quest’ultimo aspetto andava posto particolare riguardo alla facoltà di deroga concessa rispetto all’articolo 208 del citato decreto legislativo, relativo alle autorizzazioni.
Nel frattempo, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002, veniva approvato il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio.
A tale atto di programmazione in materia di rifiuti si affiancheranno dei provvedimenti commissariali, e segnatamente:
- Decreto commissariale 65 del 15 luglio 2003 – Piano degli interventi di emergenza per l’intero territorio del Lazio;
- Decreto commissariale 95 del 18 ottobre 2007 – Piano degli interventi di emergenza dei rifiuti urbani nel Lazio;
- Decreto commissariale 24 del 24 giugno 2008 – Stato di attuazione delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata con DPCM del 19 febbraio 1999.
Il 30 giugno 2008 cesserà il regime commissariale e proprio in tale data verranno emessi molti dei provvedimenti favorevoli che interesseranno le aziende di Manlio CERRONI.
Non sarà l’ultimo commissariamento, come si vedrà nel prosieguo, quando si andrà a discettare della localizzazione della nuova discarica.
L’effetto principale connesso alla dichiarazione dell’emergenza ambientale sarà costituito dalla traslazione in capo al Commissario Delegato di tutti i poteri ordinariamente concessi ai vari enti pubblici in relazione alla gestine dei rifiuti, oltre alla possibilità, espressamente prevista dalle varie ordinanze presidenziali, di operare “in deroga” a molte disposizioni di legge, sia in materia di concorrenza che di rifiuti.
Va da sé che tale sistema abbia determinato palesi effetti distorsivi rispetto all’ordinaria e ordinata ripartizione, e al conseguente esercizio, delle competenze amministrative, tanto che persino la Corte dei Conti (la quale sottolinea come la Regione Lazio sia l’unica Regione che abbia un contenzioso con l’Unione europea, leggi procedura di infrazione, con riferimento al piano rifiuti) ha avuto modo di rilevare che “la caratteristica della struttura commissariale del Lazio consiste nel fatto che, per lo svolgimento delle attività di emergenza ambientale ad essa assegnate, questa non usufruisce di alcun specifico sostegno economico da parte dello Stato, provvedendo la Regione con propri fondi alle spese occorrenti per lo svolgimento del lavoro tecnico, amministrativo e gestionale. Non essendo previsti interventi statali, risulta evidente che l’emergenza è stata disposta unicamente allo scopo di determinare la sospensione dell’applicazione delle normative di settore, limitare gli obblighi di concertazione ed il principio di ripartizione delle competenze” (Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato. Programma delle attività di controllo sulla gestione per l’anno 2005. deliberazione n. 1/2005/G: “La gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari straordinari del Governo”).
Come si avrà modo di illustrare nel prosieguo (e come già ventilato nelle parole anzidette), tale fenomeno di concentrazione di potere avrà un solo beneficiario: Manlio CERRONI.
Iniziando ora ad entrare nell’oggetto specifico della richiesta, va sottolineato come in tale struttura operava, quale Responsabile Unico del procedimento, Arcangelo SPAGNOLI (ora deceduto), punto di snodo fondamentale tra la struttura commissariale, la Regione e il Gruppo CERRONI, la cui figura, sia pure esclusivamente a fine di comprendere la struttura dell’associazione criminale, si ripercorrerà nei paragrafi che seguono, e prevalentemente in quello relativo al gassificatore di Albano Laziale.
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Sul versante politico, l’uomo di fiducia di Manlio CERRONI era Mario DI CARLO (anch’egli deceduto), colui che per sua stessa ammissione aveva consentito l’autorizzazione del gassificatore di Albano Laziale6 e si sarebbe assunto la responsabilità anche di localizzare la nuova discarica a Monti dell’Ortaccio.
6 Ci si riferisce all’aggiornamento della trasmissione “L’Oro di Roma”, in appresso citata, del 28 novembre 2008, che si riporta integralmente:
PAOLO MONDANI FUORI CAMPO: Questa è la discarica di Manlio CERRONI ad Albano e la Regione Lazio ha previsto proprio qui la costruzione di un prototipo di gassificatore affidato a trattativa diretta ad un consorzio di imprese costituito dall'Ama, dall'Acea e dalla società Coema di Manlio CERRONI. Il modello seguito è quello di Malagrotta. Tutti i rifiuti vanno in discarica o bruciati dal gassificatore. In un primo momento la regione aveva dato una valutazione di impatto ambientale negativa anche per il parere contrario della Asl locale, ma poi la valutazione diventa positiva per l'intervento dell'allora Assessore ai rifiuti Mario DI CARLO, grande amico di Manlio CERRONI.
MARIO DI CARLO – ASSESSORE ALLA CASA REGIONE LAZIO: Io ho tentato, diciamo ho tentato di fare un’operazione comune, comune attraverso Acea, Ama. Cioè la mia idea è che da qui deve nascere un gruppo pubblico privato che va in borsa. Albano nasce da questo.
PAOLO MONDANI: Dall’incontro pubblico-privato…
MARIO DI CARLO – ASSESSORE ALLA CASA REGIONE LAZIO: Esatto. Albano doveva essere diciamo l’anticipo, di un’operazione più generale. Poi, Albano si farà, ma si farà sostanzialmente perché alla fine ci sono dovuto venire io lì a farla.
PAOLO MONDANI: Ci sono?
MARIO DI CARLO – ASSESSORE ALLA CASA REGIONE LAZIO: Ci sono dovuto venire io a farlo. Altrimenti, non si faceva.
PAOLO MONDANI: Ma non c’era la valutazione d’impatto ambientale?
MARIO DI CARLO – ASSESSORE ALLA CASA REGIONE LAZIO: abbiamo risolto”.
Per ben comnprendere sin dalle prime battute lo spessore del personaggio e i suoi rapporti con il CERRONI si riporta di seguito, testulamente, un frammento di conversazione estrapolato dalla trasmissione: esso dimostra, più di ogni altro commento, il rapporto di subordinazione del pubblico al privato (si rinvia peraltro alla trascrizione dell’intervista della puntata della trasmissione di approfondimento “Report” denominata “L’Oro di Roma”, intervista curata da Paolo Moldani, presente in atti); la trasmissione fu quella della nota allusione alla “coda alla vaccinara”, in cui, a fronte della dchiarazione di Manlio CERRONI, che lo considerava “come un figlio”, così testualmente rispondeva:
MARIO DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: A tutti e due ci piace andare a mangiare… che c….o ne so la coda alla vaccinara, capito? Nel mondo che vive lui c’è co chi c…o ce va, co Caltagirone a mangiare la coda alla vaccinara insomma? Lui non ce l’ha sostituti. Non ce l’hai una soluzione no? Tuo nipote c’ha 14 anni, te ce n’hai 82, quanto c…o pensi di campare ancora? Cioè quanto pensi di campare lucido?
PAOLO MONDANI: A questo punto lui ti ha chiesto di sostituirlo?
MARIO DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: No di sostituirlo, lui allora diciamo aveva visto che io non m’ero candidato alla Camera, non avevo seguito Rutelli…
PAOLO MONDANI: 2001?
MARIO DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: 2001, e quindi mi disse: “Perché non te ne vieni a lavorare con me…?”
PAOLO MONDANI:…E in futuro mi sostituirai…”
MARIO DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: Beh, “in futuro mi sostituirai” quello credo che non l’abbia mai detto a nessuno, cioè lui non pensa di essere mortale.
PAOLO MONDANI: Lui non pensa di essere mortale però diciamo quello era il senso.
MARIO DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: Si, quello era il senso”.
Nel frattempo, come cennato, uno storico dipendente del CERRONI, Fabio ERMOLLI, che aveva ricoperto l’incarico di direttore tecnico di una discarica sita in provincia di Brescia (sempre appartenente al gruppo CERRONI), viene nominato Responsabile del settore rifiuti dell’ARPA Lazio, ossia dell’ente deputato al controllo su tutte le discariche del Lazio.
32

Venuto meno il 30 giugno 2008 il Commissario Delegato, presso cui lavorava Arcangelo SPAGNOLI come RUP, e deceduto il DI CARLO7, il ruolo di cerniera all’interno della pubblica amministrazione regionale viene assunto in modo sempre più egemone da un altro sodale: Luca FEGATELLI, la cui folgorante carriera si deve verosimilmente attribuire anche alle grazie del gruppo investigato.
7 La conoscenza tra DI CARLO e CERRONI era di antica data.
Ad esempio, l’ex consigliere comunale Michele Baldi, nella predetta trasmissione ricorda come nel 1997, andando a leggere a studiare tutte quante le carte a cominciare da quelle dell’Ama e delle altre aziende pubbliche, scoprì che “l’Ama produceva miliardi e miliardi di debiti sulla raccolta differenziata dei rifiuti, una cosa che invece in tutto quanto il resto del mondo produce ricchezza per le amministrazioni comunali. C’era qualcosa che non andava. Scoprii che era stato costituito un consorzio, CTR, Consorzio Trattamento Rifiuti dall’allora presidente dell’Ama Mario DI CARLO, 50% inizialmente Ama e 50% Colari, l’azienda privata di Manlio CERRONI, il proprietario di Malagrotta che poi cambiò passando l’Ama al 51% e retrocedendo il Colari al 49%. Ma guarda caso l’Amministratore Delegato era sempre Manlio CERRONI e in questo modo il 51% pubblico si permetteva il CTR di aggirare le gare pubbliche ed erano gare importanti, quella per i cassonetti per esempio o per i mezzi compattatori”..
Egli, come si vedrà, è destinato a ricoprire nel prosieguo un ruolo fondamentale non solo per agevolare l’iter amministrativo delle autorizzazioni relative agli impianti del CERRONI, ma anche per la gestione delle tariffe e per la “tenuta” del regime di monopolio del CERRONI nel Lazio (v. par. 12.1).
Sul versante politico, dopo il cambio di maggioranza in Regione a seguito delle elezioni del marzo 2010, fa la sua comparsa Romano GIOVANNETTI, capo segreteria dell’assessore alle Attività produttive e Politiche dei rifiuti Pietro Di Paolantonio, che non tarda a divenire il più stretto collaboratore del sodalizio criminale e in particolar modo di Bruno LANDI , politico di lungo corso, legale rappresentante di numerose aziende del CERRONI (e suo braccio destro), presidente di Federlazio-Ambiente, uomo dalla navigata esperienza politica (è stato anche Presidente della Regione Lazio) ed alter ego di Manlio CERRONI.
Tramite il LANDI , si contruisce un nuovo asse: FEGATELLI (che nel frattempo diventa uno dei più importanti dirigenti regionali) e GIOVANNETTI, l’attività del quale è rivolta anche ad attrarre nell’orbita del sodalizio criminoso Mario MAROTTA, cooptato dal nuovo corso politico nell’alta dirigenza regionale come direttore dell’Area Rifiuti.
Sullo sfondo, ma non meno importanti, altri dirigenti regionali che, pur non rientRANDO nei “quadri” dell’associazione si prestano, soprattutto in momenti di particolare criticità dell’associazione, a fornire un contributo diretto e consapevole al perseguimento degli scopi della stessa. Tra questi, spicca la figura di Raniero DE FILIPPIS, responsabile del Dipartimento per il territorio della Regione Lazio.
Si arriva così al nuovo commissariamento.
Con D.P.C.M. del 22 luglio 2011 viene dichiarato lo stato di emergenza ambientale nella Regione Lazio e creata una struttura commissariale finalizzata al coordinamento dell’emergenza correlata alla chiusura della discarica di Malagrotta.
Con O.P.C.M. del 6 settembre 2011, n. 3963, al vertice della struttura viene posto il Prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro. Quale “soggetto attuatore” viene individuato il dirigente della Regione Lazio Mario MAROTTA. La mission della struttura è scegliere il sito della discarica che avrebbe sostituito Malagrotta, anche se tale scelta era limitata a sette siti individuati in uno studio preliminare della Regione Lazio (su cui si rimanda al paragrafo relativo a Monti dell’Ortaccio), nonché curare, in qualità di stazione appaltante ed avvalendosi della Direzione Attività Produttive e Rifiuti della Regione Lazio, la progettazione e realizzazione del sito nonchè la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti (TMB).
Per fare ciò, il commissario delegato può (art. 2 comma 3 dell’OPCM) ricorrere a “procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o la specificità delle prestazioni occorrenti”. Gli è inoltre consentito derogare a numerose norme sia del codice degli appalti, che dell’ambiente.
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La scelta del Prefetto Pecoraro, dopo uno studio sui siti, cade su Corcolle, suscitando proteste molto accese, a seguito delle quali il 25 maggio 2012 il Prefetto Giuseppe PECORARO si dimette ed al suo posto veniva nominato il Prefetto Goffredo SOTTILE.
Le dimissioni del Prefetto PECORARO coincidono anche con l’accantonamento del progetto, sostenuto dal medesimo, che individuava il nuovo sito di discarica nella località Corcolle nel comune di Roma.
Nell’agosto del 2012 veniva resa nota la scelta operata dal Prefetto Sottile di localizzare presso Monti dell’Ortaccio (gestito dalle società di Manlio CERRONI) la nuova discarica.
Il 27 dicembre 2012 verrà rilasciata l’autorizzazione integrata ambiantale per la realizzazione e gestione della medesima.
§5. Manlio CERRONI: il Supremo[1]
Il “fenomeno CERRONI” non può essere compreso e affrontato se non partendo dall’analisi della sua complessità.
Come si è visto, egli fin dagli anni sessanta appare fermamente al centro della gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio, direttamente o in partenariato con soggetto pubbilci come l’AMA (ex AMNU).
Si verdà in dettaglio nel paragrafo seguente l’importanza del CERRONI nell’imprenditoria legata alla gestione dei rifiuti nel Lazio. Per il momento basta evidenziare, per inquadrare il fenomeno nella sua giusta portata, come la stessa Commissione Parlamentare di inchiesta su l Ciclo dei Rifiuti, nella sua relazione del 2011 (“Relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella Regione Lazio”, pag. 24) abbia evidenziato, in merito ai gestori di impianti di trattamento dei RSU indifferenziati nella Regione Lazio, come ad eccezione della provincia di Frosinone, ed i casi di gestione diretta del servizio da parte dell’AMA, in tutti gli altri casi gli impianti sono riconducibili al gruppo CERRONI:
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Per approndire la conoscenza del soggetto e la sua importanza sotto il profilo economico-imprenditoriale questo Ufficio delegava alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, di effettuare uno screening completo delle partecipazioni di Manlio CERRONI e dei suoi sodali nel settore delle attività connesse al ciclo dei rifiuti e dell’attività economica legale in generale (si delegava in data 28.11.2011 in particolare ad “effettuare visure camerali nonché indagini complete e approfondite al fine di ricostruire tutte le partecipazioni aziendali direttamente o indirettamente riconducibili a CERRONI Manlio, verificando quali fasi del ciclo dei rifiuti siano interessate”).
Con informativa prot. N. 170914/12 del 4 aprile 2012 (proc. 49504/2011, faldone 1, pagg. 1316 ss.), la P.G. delegata rispondeva che Manlio CERRONI ha intrattenuto rapporti (cariche sociali, quote sociali, percettore di redditi) con le società di seguito elencate in ordine alfabetico:
AGENZIA LAZIO AMBIENTE - "A.L.A. S.C.A.R.L." – 06075481009 - CANCELLATA 11.10.2007
Con sede legale in Roma, via Civitavecchia 3 - “altri servizi alle famiglie
CONSIGLIERE
Al: 23/08/2004
ALBERGO LA SORGENTE S.R.L. – 05074251009 – CANCELLATA 19/06/2008
Con sede legale in Roma, piazza Riccardo Balsamo Crivelli 50
SOCIO
Dal: 06/11/1996 Al: 06/11/1996
AMA FLEET MAINTENANCE S.R.L. “AMA F.M. S.R.L.” CON UNICO SOCIO – 00950351007 – CANCELLATA 27/10/2009
Con sede legale in Roma, via Calderon De La Barca 87 - “riparazioni meccaniche di autoveicoli
SOCIO
Dal: 28/07/2000 Al: 15/06/2001
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 01/01/1982 Al: 01/01/1983
Dal: 15/05/1986 Al: 02/10/1990
AMBIENTAL GEO S. C.A.R.L. – 03349690176
Con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “attività di servizi per la persona nca
CONSIGLIERE
Dal: 04/03/2011
AMBIENTE & SERVIZI S.R.L. CON UNICO SOCIO – 01469401002 – CANCELLATA 16/05/2003
Con sede legale in Roma, viale del Poggio Fiorito, 63 - “attività di servizi per la persona nca

Per approndire la conoscenza del soggetto e la sua importanza sotto il profilo economico-imprenditoriale questo Ufficio delegava alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, di effettuare uno screening completo delle partecipazioni di Manlio CERRONI e dei suoi sodali nel settore delle attività connesse al ciclo dei rifiuti e dell’attività economica legale in generale (si delegava in data 28.11.2011 in particolare ad “effettuare visure camerali nonché indagini complete e approfondite al fine di ricostruire tutte le partecipazioni aziendali direttamente o indirettamente riconducibili a CERRONI Manlio, verificando quali fasi del ciclo dei rifiuti siano interessate”).
Con informativa prot. N. 170914/12 del 4 aprile 2012 (proc. 49504/2011, faldone 1, pagg. 1316 ss.), la P.G. delegata rispondeva che Manlio CERRONI ha intrattenuto rapporti (cariche sociali, quote sociali, percettore di redditi) con le società di seguito elencate in ordine alfabetico:
AGENZIA LAZIO AMBIENTE - "A.L.A. S.C.A.R.L." – 06075481009 - CANCELLATA 11.10.2007
Con sede legale in Roma, via Civitavecchia 3 - “altri servizi alle famiglie
CONSIGLIERE
Al: 23/08/2004
ALBERGO LA SORGENTE S.R.L. – 05074251009 – CANCELLATA 19/06/2008
Con sede legale in Roma, piazza Riccardo Balsamo Crivelli 50
SOCIO
Dal: 06/11/1996 Al: 06/11/1996
AMA FLEET MAINTENANCE S.R.L. “AMA F.M. S.R.L.” CON UNICO SOCIO – 00950351007 – CANCELLATA 27/10/2009
Con sede legale in Roma, via Calderon De La Barca 87 - “riparazioni meccaniche di autoveicoli
SOCIO
Dal: 28/07/2000 Al: 15/06/2001
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 01/01/1982 Al: 01/01/1983
Dal: 15/05/1986 Al: 02/10/1990
AMBIENTAL GEO S. C.A.R.L. – 03349690176
Con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “attività di servizi per la persona nca
CONSIGLIERE
Dal: 04/03/2011
AMBIENTE & SERVIZI S.R.L. CON UNICO SOCIO – 01469401002 – CANCELLATA 16/05/2003
Con sede legale in Roma, viale del Poggio Fiorito, 63 - “attività di servizi per la persona nca
35

RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 01/01/1983 Al: 16/05/1996
PRESIDENTE
Al: 22/07/1996
AMBIENTE GUIDONIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – 11317471008
Con sede legale in Roma, viale del Poggio Fiorito, 63 - “trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
PRESIDENTE DEL C.d.A., RAPPRESENTANTE LEGALE e CONSIGLIERE
Dal: 10/02/2011
AMICI DI PISONIANO ALTRO – 07557271009
Con sede legale in Pisoniano (RM), via Piagge 6
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 30/05/2003
AQUA PISONIS S.R.L. CON UNICO SOCIO – 07167301006
Con sede legale in Roma, via dell'Esperanto 74 - “raccolta, trattamento e fornitura di acqua
RAPPRESENTANTE LEGALE e AMMINISTRATORE UNICO
Dal: 24/07/2002
SOCIO UNICO
Dal: 24/07/2002
Dal: 27/05/2005 Al: 18/03/2009
ATTIVITÀ SANITARIE INTEGRATE MARCHE S.N.C. DI MONICA CERRONI E C - 04412711006
Con sede legale in Roma, Corso Trieste 211 - “fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
SOCIO
Dal: 28/02/2000
BEG S.P.A. – 04987421007
Con sede legale in Roma, piazza di spagna 66 - “altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
CONSIGLIERE
Dal: 24/02/2011
SOCIO
Dal: 02/08/2000
C.T.R. - CONSORZIO TRATTAMENTO RIFIUTI ALTRO – 04162121000 – CANCELLATA 30.12.2002
Con sede legale in Roma, via Pontina 549 - “trasporto di merci su strada
AMMINISTRATORE DELEGATO
Al: 15/11/1999

CALABRIA AMBIENTE S.P.A. – 02407560784
Con sede legale in Cosenza, via Monte San Michele 1/a – “recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse”
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dal: 07/05/2009
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 14/01/2002
CONSIGLIERE
Dal: 07/05/2009
CARLO GAVAZZI GREEN POWER S.P.A. – 02420520161 - CANCELLATA 03.04.2000
Con sede legale in Bergamo, via Verdi 11 c/o Studio Commerciale dr. Rondini - “produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
CONSIGLIERE
Al: 23/06/1999
CAVALLOTTI S.R.L. CON UNICO SOCIO – 07374571003 - CANCELLATA 29.12.2004
Con sede legale in Roma, via Guido d’Arezzo 28
AMMINISTRATORE UNICO
Al: 01/10/2004
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 24/01/2003 Al: 21/01/2005
CO.LA.RI. - CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI - 01603081009
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
PRESIDENTE
Dal: 24/10/1984
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 01/01/1984
REDDITI PERCEPITI al
31/12/2000 Importo: €. 642.980
31/12/2001 Importo: €. 650.736
31/12/2002 Importo: €. 655.899
31/12/2003 Importo: €. 144.608
31/12/2005 Importo: €. 150.000
31/12/2006 Importo: €. 155.000
31/12/2007 Importo: €. 160.000
31/12/2008 Importo: €. 165.000
36

31/12/2009 Importo: €. 165.000
COMPOSTAGGIO LECCHESE S.P.A. – 02976450136
Con sede legale in Valmadrera (LC), via Leonardo Vassena 6 - “attività di produzione di compost
CONSIGLIERE
Dal 18/05/2006 Al: 08/01/2010
E. GIOVI S.R.L. – 04773710589
Con sede legale in Roma, via Portuense 881 - “attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti
SOCIO
Dal: 31/12/1993
ECO - POL S.P.A. CON UNICO SOCIO – 01047520166 – CANCELLATA 19/01/2006
Con sede legale in Montichiari (BS), via Luigi Pirandello 35 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
CONSIGLIERE
Dal: 31/03/2003 Al: 19/01/2006
ECOAMBIENTE S.R.L. – 00682660550
Con sede legale in Latina, Corso della Repubblica 283 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
CONSIGLIERE
Al: 21/05/2001
ECOLOGIA 2000 S.P.A. – 04434981009
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 10/10/1991 Al: 26/01/1996
PRESIDENTE
Dal 13/12/1994 Al: 28/03/1996
CONSIGLIERE
Al: 23/12/1999
ECOLURBE S.P.A. – 03671371007 - CANCELLATA 13.11.1997
Con sede legale in Roma, via Malagrotta 257 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
PRESIDENTE e RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 28/06/1989 Al: 13/11/1997

ECOSERVIZI S.P.A. CON UNICO SOCIO – 03326630179 – CANCELLATA 19/01/2006
Con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
CONSIGLIERE
Dal: 31/03/2003 Al: 19/01/2006
EDILVIGNOLA S.R.L. – 04328901006
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “coltivazione di legumi da granella
SOCIO
Dal: 06/12/1995 Al: 30/05/1996
ESCAVA S.R.L. CON UNICO SOCIO – 12513200159 – CANCELLATA 20/01/2006
Con sede legale in Inzago (MI), via Roma 16
RAPPRESENTANTE LEGALE e AMMINISTRATORE UNICO
Dal: 01/08/2005 Al: 19/01/2006
FINECOLOGIC S.R.L. CON UNICO SOCIO – 05956081003
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “attività di servizi per la persona nca
SOCIO UNICO
Al: 09/05/2003
AMMINISTRATORE UNICO
Al: 31/03/2000
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 26/01/2000 Al: 22/02/2000
SOCIO
Dal: 22/02/2000 Al: 20/07/2001
FIUMICINO SERVIZI S.P.A. – 05928701001
Con sede legale in Fiumicino (RM), via Giorgio Giorgis 10 - “raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
CONSIGLIERE
Al: 13/08/2001
REDDITI PERCEPITI al
31/12/2001 Importo: €. 516,00
CERRONI MANLIO IMP. INDIVIDUALE – 05142661007 – CANCELLATA 30/11/1997
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “amministratori di societa’ ed enti, consulenza amministrativa aziendale
TITOLARE
Dal: 15/07/1996 Al: 30/11/1997
GESENU S.P.A. GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA – 01162430548
Con sede legale in Perugia, strada della Molinella 7 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali”
37

CONSIGLIERE
Dal: 13/07/2010
REDDITI PERCEPITI al
31/12/2000 Importo: €. 7.430
31/12/2001 Importo: €. 9.280
31/12/2002 Importo: €. 715.102
31/12/2003 Importo: €. 12.199
31/12/2004 Importo: €. 9.920
31/12/2005 Importo: €. 10.483
31/12/2006 Importo: €. 12.213
31/12/2007 Importo: €. 12.000
31/12/2008 Importo: €. 12.975
31/12/2009 Importo: €. 13.110
GIOVI IMPIANTI S.R.L. – 05625771000
Con sede legale in Roma, via Portuense 881 - “altri servizi di supporto alle imprese nca
SOCIO
Dal: 21/10/1998
HYDRO S.R.L. – 09563901009
Con sede legale in Roma, piazza di Spagna 66 – “altre attività di consulenza imprenditoriale - consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
CONSIGLIERE
Dal: 28/05/2010
IMPRESA A. CECCHINI & C. S.R.L. – 02370200582
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito n. 63 - “costruzione di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi
SOCIO
Dal: 13/06/1994
AMMINISTRATORE UNICO
Al: 21/07/1999
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 01/01/1983 Al: 16/07/1999

INVESTIMENTI ECOLOGICI S.R.L. CON UNICO SOCIO – 03548920176
Con sede legale in Roma, via Cardinal De Luca 22 - “attività delle società di partecipazione (holding)
SOCIO UNICO
Dal: 22/03/2009
AMMINISTRATORE UNICO
Dal: 11/05/2010
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 11/05/2010
IRIS S.R.L. – 11216890159 - CANCELLATA 29/04/2002
Con sede legale in Brescia, via delle Bettole 88 - “recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
CONSIGLIERE
Dal: 16/07/2001 Al: 22/11/2004
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE ENTE PUBBLICO - 80032790588
REDDITI PERCEPITI al
31/12/2000 Importo: €. 42.100
31/12/2001 Importo: €. 43.005
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ENTE PUBBLICO - 02121151001
REDDITI PERCEPITI al
31/12/2002 Importo: €. 44.091
31/12/2003 Importo: €. 45.014
31/12/2004 Importo: €. 45.995
31/12/2005 Importo: €. 46.757
31/12/2006 Importo: €. 47.491
31/12/2007 Importo: €. 48.321
31/12/2008 Importo: €. 48.321
31/12/2009 Importo: €. 49.754
LAURENTINE BONIFICHE S.R.L. – 80061270585
Con sede legale in Roma, via Bruxelles 53- “costruzioni edilizie residenziali
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 01/01/1983 Al: 01/01/1988
LAZIO GREEN ENERGY S.P.A. – 10819361006
Con sede legale in Roma, via Mario Borsa 151 – “produzione di energia elettrica
CONSIGLIERE
Dal: 27/01/2010
MARA AMBIENTE S.R.L. CON UNICO SOCIO – 02190850988
Con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “costruzione di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi
RAPPRESENTANTE LEGALE e AMMINISTRATORE UNICO
Dal: 14/05/2001
38

MEDIGLIA SERVIZI ECOLOGICI S.P.A. CON SIGLA "ME.S.ECO. S.P.A." – 12927510151
Con sede legale in Mediglia (MI), strada Provinciale 39 - “attività legali e contabilita'
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 01/01/2008
PRESIDENTE DEL C.d.A. e CONSIGLIERE
Dal: 30/04/2009
CONSIGLIERE
Dal 07/04/2004 Al: 19/01/2007
CONSIGLIERE DELEGATO
Dal 20/12/2007 Al: 19/10/2009
OFFICINE MALAGROTTA S.R.L. – 06938300586
Con sede legale in Roma, via Portuense 881 - “manutenzione e riparazione di autoveicoli
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 01/01/1985
AMMINISTRATORE UNICO
Dal: 31/01/1985
OS.LA. S.R.L. – 01906450364
Con sede legale in Sassuolo (MO), via Radici in Piano 48 - “lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne
AMMINISTRATORE UNICO
Dal 30/06/1997 Al: 28/09/1998
CONSIGLIERE
Al: 01/10/1998
P. GIOVI S.R.L. – 01301111009
Con sede legale in Roma, via Portuense 881 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
SOCIO
Dal: 31/12/1993

PARNOPPIO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – 12414920152 – CANCELLATA 03/07/2007
Con sede legale in Inzago (MI), via Roma 16 - “compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
CONSIGLIERE
Al: 18/05/2005
PETROMARINE ITALIA S.R.L. – 01273711000
Con sede legale in Roma, via Antonio Bertoloni 8 - “estrazione di gas naturale
PRESIDENTE DEL C.d.A. e CONSIGLIERE
Dal: 20/04/2009
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 01/09/2009
AMMINISTRATORE DELEGATO
Dal 18/12/2003 Al: 12/06/2009
PIRAMO S.R.L. – 01314171008 – CANCELLATA 30/12/2003
Con sede legale in Roma, via Eugenio Chiesa 27
SOCIO
Dal: 25/07/2000 Al: 25/07/2000
PONTINA AMBIENTE S.R.L. – 04941531008
Con sede in Roma, via Pontina 543 - “recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 13/02/2001 Al: 01/07/2005
PRESIDENTE C.d.A.
Dal 30/06/2004 Al: 08/08/2005
CONSIGLIERE
Al: 07/02/2007
PONTINA FONDIARIA S.R.L. – 04243421007
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “affitto e gestione di immobili di proprieta' o in leasing”
SOCIO
Dal: 31/12/1993
PULIMETAL S.R.L. CON UNICO SOCIO – 02135940985
Con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale
CONSIGLIERE
Al: 06/04/2009
R.& S.OFFICINE S.R.L. – 05675071004
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca
SOCIO
Dal: 23/12/1998
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 23/12/1998
AMMINISTRATORE UNICO
Dal: 28/05/2010
R.E.C.L.A.S.(RECUPERO ECOLOGICO LAZIO SUD) IN LIQUIDAZIONE S.P.A. – 01812680609
Con sede legale in Colfelice (FR), via Ortella km 3 - “recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
CONSIGLIERE
Dal 09/07/1999 Al: 12/07/2005
REDDITI PERCEPITI al
31/12/2000 Importo: €. 3.770
31/12/2001 Importo: €. 3.925
39

31/12/2002 Importo: €. 7.104
31/12/2003 Importo: €. 12.396
RAMOCO S.R.L. CON UNICO SOCIO -02770810105 – CANCELLATA 26/01/2006
Con sede legale in Genova, via Assarotti 42/4 - “raccolta, trattamento e fornitura di acqua
CONSIGLIERE DELEGATO
Dal: 28/04/2005 Al: 26/01/2006
CONSIGLIERE
Dal: 31/03/2003 Al: 26/01/2006
RESIDENCE DEL COLLE S.R.L. – 04017531007
Con sede legale in Roma, via Fosdinovo 18
SOCIO
Dal: 30/04/1996
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 25/01/1991 Al: 23/03/1995
RESIDENCE PISONIANO S.N.C. DI MONICA CERRONI E C. – 01617531007
Con sede legale in Roma, via Eugenio Chiesa 27 - “costruzione di edifici residenziali e non residenziali
SOCIO
Dal: 31/12/1993
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 16/12/1990 Al: 27/05/1991
RIME 1 S.R.L. – 04764321008
Con sede legale in Roma, via della Magliana 1098 - “costruzione di edifici residenziali e non residenziali
CONSIGLIERE
Dal: 20/05/2008
ROMA VOLLEY S.R.L. – 05157191007 – CANCELLATA 16/08/2010
Con sede legale in Roma, via Archimede 167 - “altre attività ricreative e di divertimento
SOCIO
Dal: 11/09/1996 Al: 11/09/1996
CONSIGLIERE
Dal: 02/08/1996 Al: 09/10/1996
CONSIGLIERE MEMBRO COMITATO ESECUTIVO
Al: 05/12/1997
CONSIGLIERE
Al: 11/03/2002
ROMAUNO S.R.L. CON UNICO SOCIO – 03918881008
Con sede legale in Roma, via GroenLANDI a 41 - “attività di programmazione e trasmissione
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 03/07/2001
PRESIDENTE DEL C.d.A. e CONSIGLIERE
Dal: 03/12/2007
ROMAUNO TV S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CON UNICO SOCIO – 05872911002 – CANCELLATA 03/08/2010
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63
RAPPRESENTANTE LEGALE e AMMINISTRATORE UNICO
Dal: 03/08/1999 Al: 10/07/2007
LIQUIDATORE
Dal: 30/05/2007 Al: 03/08/2010
ROSOLINO PILO S.R.L. CON UNICO SOCIO – 01215631001 – CANCELLATA 29/12/2004
Con sede legale in Roma, via Cardinal De Luca 22
SOCIO
Dal: 19/05/2003 Al: 19/05/2003
S.A.U. SVILUPPO AGRICOLO UMBRO S.N.C. di Piero GIOVI e C. in liquidazione – 04484331006 – CANCELLATA 17/11/2008
Con sede legale in Roma, via Guido d’Arezzo 28
SOCIO
Dal: 31/12/1993 Al: 31/12/1993
Dal: 30/05/1995 Al: 17/11/2008
SCA ENERGY S.P.A. CON UNICO SOCIO – 09600571005
Con sede legale in Roma, via Pontina 545 - “altri servizi di supporto alle imprese nca
AMMINISTRATORE UNICO
Al: 29/10/2008
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 13/07/2007 Al: 22/10/2008
SCT SORAIN CECCHINI TECNO S.R.L. – 04502101001
Con sede legale in Roma, via Pontina 545 - “fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
RAPPRESENTANTE LEGALE e PRESIDENTE DEL C.d.A.
Dal: 20/05/1998 Al: 21/01/2009
CONSIGLIERE
Dal: 29/06/2010
REDDITI PERCEPITI al
31/12/2007 Importo: €. 10.000
31/12/2009 Importo: €. 20.000
SERVICES LAZIO S.R.L. – 07487011004
Con sede legale in Roma, via GroenLANDI a 47 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
CONSIGLIERE
Dal: 29/09/2011

SLIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – 00881251003
Con sede legale in Roma, via Cortina d’Ampezzo 47 - “raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
SOCIO
Dal: 04/09/2003 Al: 13/07/2004
SOCEC A.R.L. – 80169310580
Con sede legale in Roma, via Bruxelles 51 - “servizi vari non altrove classificabili
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 01/01/1983
SOCIETA' LAURENTINA BONIFICHE S.R.L. con unico socio – 03563981004 – CANCELLATA 14/07/2009 - Con sede legale in Roma, via Emilio de’ Cavalieri 7 - “compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 01/01/1980 Al: 26/04/1999
SOCIO
Dal: 31/12/1993 Al: 02/08/2007
SORAIN CECCHINI AMBIENTE - S.C.A. S.P.A. – 03682710581
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “costruzione di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi
AMMINISTRATORE UNICO
Dal: 30/05/2009
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 01/01/1980
SOCIO
Dal: 27/07/1998
REDDITI PERCEPITI al
31/12/2000 Importo: €. 51.640
31/12/2001 Importo: €. 77.469
31/12/2002 Importo: €. 77.500
31/12/2003 Importo: €. 77.500
31/12/2004 Importo: €. 77.500
31/12/2005 Importo: €. 130.000
31/12/2006 Importo: €. 228.000
31/12/2007 Importo: €. 24.000
SORAIN CECCHINI CORCOLLE S.R.L. – 10026571009
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
SOCIO, AMMINISTRATORE UNICO e RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 27/05/2008
SORAIN CECCHINI DUE S.R.L. – 07656541005
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “costruzione di edifici residenziali e non residenziali
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 25/09/2003
SOCIO
Dal: 30/05/2005
CONSIGLIERE
Dal: 29/05/2009
PRESIDENTE DEL C.d.A.
Dal: 29/05/2009
SORAIN CECCHINI S.P.A. – 00983871005
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “coltivazione di colture agricole non permanenti
CONSIGLIERE DELEGATO
Dal 28/05/1999 Al: 20/11/2002
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 12/05/2000
PRESIDENTE DEL C.d.A.
Dal: 30/05/2011
REDDITI PERCEPITI al
31/12/2000 Importo: €. 51.640
31/12/2001 Importo: €. 25.823
31/12/2002 Importo: €. 26.000
31/12/2003 Importo: €. 26.000
31/12/2004 Importo: €. 26.000
31/12/2005 Importo: €. 26.000
31/12/2006 Importo: €. 26.000
31/12/2007 Importo: €. 26.000
31/12/2009 Importo: €. 52.000
SORAIN CECCHINI TRE S.R.L. – 10557291001
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”
SOCIO, RAPPRESENTANTE LEGALE, PRESIDENTE DEL C.d.A.
Dal: 07/07/2009
SORAIN CECCHINI UNO S.R.L. – 07656511008
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “costruzione di edifici residenziali e non residenziali
SOCIO RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 25/09/2003
PRESIDENTE DEL C.d.A. e CONSIGLIERE
Dal: 29/05/2009
41

SVR S.R.L. SYSTEMA VALORIZZAZIONE RIFIUTI in liquidazione con unico socio – 11928350153
Con sede legale in Brescia, via dei Santi 58
CONSIGLIERE
Al: 16/11/2001

SYSTEMA AMBIENTE S.R.L. – 00701150393
Con sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
PRESIDENTE DEL C.d.A. e CONSIGLIERE
Dal 29/07/1997 Al: 10/04/2000
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 21/04/2007
CONSIGLIERE
Dal: 12/05/2011
SYSTEMA FINANZIARIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – 03367720178
Con sede in Brescia, via delle Bettole 88 - “altre attività professionali, scientifiche e tecniche
RAPPRESENTANTE LEGALE, PRESIDENTE DEL C.d.A.
Dal: 29/07/1997 Al: 06/12/1999
TECNICOMPLEX SPA IN LIQ. – 02127991004 – CANCELLATA 01/12/1992
Con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 31/12/1976 Al: 08/09/1986
TRANSECO S.R.L. CON UNICO SOCIO – 10141760156
Con sede in Inzago (MI), via Secco D’Aragona 28 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
CONSIGLIERE
Dal: 03/08/2005 Al: 20/01/2006
URBE ENERGIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – 05877581008
Con sede legale in Roma, via dell’Esperanto 74 - “fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
RAPPRESENTANTE LEGALE, PRESIDENTE DEL C.d.A. e CONSIGLIERE
Dal: 03/04/2003
AMMINISTRATORE DELEGATO
Dal: 01/07/2003
URBE UNO S.R.L. – 08550721008 – CANCELLATA 08/07/2009
Con sede in roma, via Pontina 545 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
AMMINISTRATORE UNICO
Al: 18/06/2008
RAPPRESENTANTE LEGALE
Dal: 07/06/2005 Al: 07/07/2009
VALS.ECO - S.R.L. S.R.L. CON UNICO SOCIO – 02959070174 – CANCELLATA 06/12/1999
Con sede in Montichiari (BS), via Luigi Pirandello 35 - “attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
CONSIGLIERE
Dal: 21/10/1997 Al: 06/12/1999
EntRANDO nello specifico delle società (riconducibili al CERRONI) specificamente impegnate nelle fasi del ciclo dei rifiuti o ad essi collegate, emerge il quadro seguente:
1. AMBIENTE GUIDONIA S.R.L. con unico socio – 11317471008, con sede legale in Roma, viale del Poggio Fiorito, 63 – attività di “TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI”.
Il capitale sociale pari ad € 100.000,00 è detenuto dal CO.LA.RI..
Presidente del C.d.A., Rappresentante Legale e Consigliere, dall’atto della costituzione (10/02/2011) è CERRONI Manlio.
Oggetto dell’attività della società, determinato a seguito della cessione di un ramo d’azienda facente capo al Socio Unico, è “la gestione dell'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune di Guidonia Montecelio (RM), località Inviolata, sulla base dell'autorizzazione integrata ambientale n.C1869 rilasciata al CO.LA.RI. dalla Regione Lazio in data 2 agosto 2010, in corso di realizzazione sul terreno, con sovrastante impianto/complesso industriale in corso di realizzazione della superficie complessiva di circa ha.39.43.80, confinante con Strada di Bonifica, fosso di Tor Mastorta, fosso del Cupo (distinto in catasto terreni di Guidonia Montecelio nella sezione Marco Simone al foglio 2, particelle 1; 2 porz.aa; 2 porz.ab; 3; 4; 74; 76; 78; 80 porz.aa; 80 porz.ab; 216; 224 porz.aa; 224 porz.ab)”.
42

2. CALABRIA AMBIENTE S.P.A. – 02407560784, con sede legale in Cosenza, via Monte San Michele 1/a, ed un ufficio sito in Roma, via GroenLANDI a 47 - attività di “RECUPERO PER RICICLAGGIO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E INDUSTRIALI”.
Il capitale sociale pari ad € 9.300.000,00, è così ripartito:
- 35,12% (3.266.160,00 €), DUE ERRE S.p.A. in liquidazione;
- 6% (558.000,00 €), GESENU S.p.A. Gestione Servizi Nettezza Urbana;
- 58.88% (5.475.840,00 €), IMPRESA A. CECCHINI & C. S.r.l..
CERRONI Manlio è, dal 14/01/2002, il Rappresentante legale e dal 07/05/2009 ha assunto la carica anche di Presidente del C.d.A. e di Consigliere.
Oggetto dell’attività della società è la “progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione degli impianti componenti il sistema integrato di smaltimento R.S.U. "Calabria Nord" in esecuzione di quanto previsto nella convenzione per l'affidamento in concessione intervenuto con la regione Calabria in data 20 ottobre 2000 a rogito notaio Gianluca Perrella di Catanzaro del 20/10/2000 rep. 31660 reg.to a Catanzaro l'8 novembre 2000 al n. 3740, nonchè nell'atto aggiuntivo a tale convenzione intervenuto con la regione Calabria in data 18 dicembre 2001 ricevuto dal dr. ing. Pasquale Santelli ufficiale rogante del commissario delegato, società che con l'aumento del capitale sociale ex art. 14 della citata convenzione del 20.10.2000, e ex art.3 del citato atto aggiuntivo del 18.12.2001, ad € 9.300.000 avvenuto con delibera dell'assemblea straordinaria a rogito notaio Luigi Cerasi di Roma il 14 gennaio 2002, è divenuta a tutti gli effetti "società di progetto"”.
La società non ha proprietà immobiliari.
3. CO.LA.RI. - CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI – 06725630583, con sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - attività di “RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, iscritta all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. RM/001750.
Il Consorzio Laziale Rifiuti (schema in allegato 1), è composto dalle seguenti tre società che si ripartiscono il fondo consortile di € 10.332,00:
- P. GIOVI S.r.l. 20%;
- E. GIOVI S.r.l. 60%;
- OFFICINE MALAGROTTA S.r.l. 20%, (società, questa controllata a sua volta dalle due precedenti).
A sua volta il Consorzio è titolare di quote delle seguenti società:
- CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287), consociato;
- ROMAUNO S.R.L. (03918881008), 100% del capitale sociale pari a 1.352.000,00 €;
- URBE ENERGIA S.R.L. (05877581008), 100% del capitale sociale pari a 10.200,00 €;
- FIUMICINO SERVIZI S.p.A. (05928701001), 5% del capitale sociale dichiarato di 258.225,00 €, pari a 12.911,25 €;
- GIOVI SERVICES S.R.L. (09790431002), 10% del capitale sociale dichiarato di 100.000,00 €, pari a 10.000,00 €;
- MALAGROTTA DUE - M2 S.R.L. (10166921006) 35.04% del capitale sociale dichiarato di 115.000,00 €, pari a 40.300,00 €;
- AMBIENTE GUIDONIA S.R.L. (11317471008), 100% del capitale sociale pari a 100.000,00 €.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto, sin dal 24/10/1984, dal CERRONI Manlio, ed il vice presidente è GIOVI Piero8
Il Consorzio ha attive le seguenti tre unità locali:
GIOVI Piero (GVIPRI45C31H501Y), nato a Roma il 31.03.1945 ed ivi residente in via Aurelia 884. Il soggetto ha precedenti penali in tema di ATTIVITA’ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA – D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 3, in concorso con RANDO Francesco.

IMPIANTO (data di apertura 07.10.1992) sito in Roma, via di Rocca Cencia 273, nel quale viene gestita la “trasferenza di rifiuti solidi urbani provenienti dal Comune di Roma”;
- STABILIMENTO (data di apertura 29.07.1999) sito in Roma, via Pontina 543-549, frazione Tor De Cenci, nel quale è insito un “impianto di recupero per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati”;
- IMPIANTO (data di apertura 13.08.2009) sito in Roma, via del Casale Lumbroso 408, nel quale è esercitata la “gestione della centrale di gassificazione per la produzione di CDR prodotto dagli impianti di Malagrotta 1 e Malagrotta 2 in Roma”.
Attualmente il Consorzio è proprietario:
- di un fabbricato (categoria D/79) sito in Roma, via di Rocca Cencia snc (Foglio 1018, particella 4066);
9 D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
10 100% capitale sociale: BONCOMPAGNI LUDOVISI Ignazio Maria (BNCGZM67B12Z133S), nato in Svizzera e residente in Milano, via Giovannino De Grassi 1. Ultimo reddito imponibile: € 716.682, percepito come dipendente di società di gestione del risparmio (SGR).
11 TROIANI Anna Maria Rachele (TRNNMR42S62G513E), nata a Petrella Salto (RI) il 22.11.1942 e residente in Roma, via Aurelia 884. Coniuge di GIOVI Piero.
12 RANDO Francesco (RNDFNC37M12D969O), nato a Genova il 12/08/1937, residente in Roma, via Mare della Cina 248. Soggetto molto vicino alla famiglia CERRONI, compare in atti del registro come co-parte, inoltre risulta avere cariche sociali in società riconducibili al CERRONI Manlio:
  1. - PETROMARINE ITALIA S.R.L. (01273711000) – consigliere:
  2. - GIOVI SERVICES S.R.L. (09790431002) - rappresentante legale;
  3. - PONTINA AMBIENTE S.R.L. (04941531008) - rappresentante legale;

nonché in altre società il cui oggetto sociale è il trattamento e smaltimento di rifiuti:
  1. - ECO ITALIA '87 SRL (01959161009) - rappresentante legale;
  2. - ECO LATINA IMPIANTI SRL (05099781006) - rappresentante legale;
  3. - ECOPOOL DI RANDO FRANCESCO & C. SAS (04959661002) - rappresentante legale;
  4. - FINAMBIENTE SRL (02130731009) - rappresentante legale;
  5. - SO.L.E.A. - AMBIENTE S.R.L. (03676361003) - rappresentante legale.

Da visure nella banca dati SDI, il soggetto risulta denunciato più volte, anche come amministratore della società E.GIOVI S.r.l., per ATTIVITA' DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA - DLGS 152/2006 art. 256, comma 4 (Discarica Abusiva) in concorso con GIOVI Piero, nonché è stato denunciato per violazioni relative alle Imposte dirette ed indirette e dichiarazione infedele.
- di terreni (bosco e cava) siti nel Comune di Riano, località Quadro Alto, per circa 93 ettari (Foglio 7, particella 105 e 107). Tali terreni vengono acquistati, in data 14.10.2011, dalla SOCIETÀ AGRICOLA PROCOIO VECCHIO S.r.l. con socio unico10 (01513020337), con sede legale in San Giorgio Piacentino (PC), località Godi n. 24, Amministratore unico: NASALLI ROCCA DI CORNELIANO Nicolò, nato a Roma il 10.10.1966.
4. E. GIOVI S.R.L. – 04773710589, con sede legale in Roma, via Portuense 881 - attività di “TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI”, iscritta all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. RM/000508.
Il capitale sociale pari ad € 1.560.000,00, è così ripartito:
- 50% (780.000,00 €) CERRONI Manlio;
- 25% (390.000,00 €) GIOVI Piero;
- 25% (390.000,00 €) TROIANI Anna Maria Rachele11.
Amministratore unico è RANDO Francesco12.
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Direttore Tecnico è STELLA Paolo13
13 STELLA Paolo (STLPLA38R07D612O), nato a Firenze il 07.10.1938, residente a Roma in via Maria barbara Tosatti, 26. Direttore Tecnico delle seguenti unità operative:
  1. a) discarica per rifiuti non pericolosi sita in Roma, via Malagrotta n.257 e relative pertinenze tecnologiche costituite da: * impianti di captazione e utilizzazione del biogas; * impianti per la produzione di energia elettrica; * impianti per il trattamento di percolato e fanghi delle acque reflue;
  2. b) impianti per il trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani e assimilabili con produzione di CDR denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2.

La società è titolare di quote delle seguenti imprese:
- IMPRESA GIOVI S.r.l. (01118610581), 50% del capitale sociale dichiarato di 104.000,00 €, pari a 52.000,00 €;
- PETROMARINE ITALIA S.r.l. (03999850583), 19% del capitale sociale dichiarato di 727.092,00 €, pari a 138.147,48 €;
- ROMANA METANO S.r.l. (06241621009), 100% del capitale sociale dichiarato di 25.500,00 €;
- S.ECO.R. SERVIZI ECOLOGICI ROMANI S.r.l. (06299520582), 50% del capitale sociale dichiarato di 10.400,00 €, pare a 5.200,00 €;
- PONTEG S.r.l (06625940587), 98,33% del capitale sociale dichiarato di 520.000,00 €, pari a 511.316,00 €;
- CO.LA.RI. - CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI (06725630583), 60% del fondo consortile dichiarato di 10.332,00 €, pari a 6.199,20 €;
- OFFICINE MALAGROTTA S.r.l. (06938300586), 50% del capitale sociale dichiarato di 46.800,00 €, pari a 23.400,00 €;
- GIOVI CAVE S.r.l. (07460940583), 26% del capitale sociale dichiarato di 10.400,00 €, pari a 5.200,00 €;
- GIOVI SERVICES S.r.l. (09790431002), 90% del capitale sociale dichiarato di 100.000,00 €, pari a 90.000,00 €;
- MALAGROTTA DUE - M2 S.r.l. (10166921006), 59,74% del capitale sociale dichiarato di 115.000,00 €, pari a 68.697,00 €;
- FINAMBIENTE S.r.l. (80169350586), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.200,00 €;
La società ha attive le seguenti due unità locali:
- CAVA DI SABBIA E GHIAIA, sita in Roma, via del Casale Lumbroso snc, frazione Località S. Maria Nuova;
- DISCARICA, sita in Roma, via di Malagrotta 257, dove viene gestito lo smaltimento di rifiuti urbani solidi speciali ed assimilabili (Ordinanza Commissariale n. 15/07), con successiva produzione di biogas.
Presso tale sito, la società gestisce gli impianti M1 (Decreto commissariale n. 122/02) e M2 (Determinazione Dirigenziale A2959 del 15.08.2008) di trattamento meccanico biologico (TMB) con produzione di CDR (combustibile da rifiuti)
5. FIUMICINO SERVIZI S.P.A. – 05928701001, con sede legale in Fiumicino (RM), via Giorgio Giorgis 10 – attività di “RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI”, iscritta all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. RM/.
Il capitale sociale pari ad € 258.225,00, è così ripartito:
- 51% (131.694,75 €) Comune di Fiumicino;
- 29,6% (76.434,60 €) AMA S.pa.;
- 5% (12.911,25 €) CO.LA.RI.;
- 4,4% (11.361,90 €) PAOLETTI ECOLOGICA S.r.l.;
- 4 % (10.329 €) ROCCA COMMERCIALE TERMICA S.r.l..
- 3% (7.746,75 €) GESENU S.p.a.;
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- 3% (7.746,75 €) SEATOUR S.p.a.;
Il Presidente del consiglio di amministrazione è: FOSCHI Maurizio14.
14 FOSCHI Maurizio (FSCMRZ39P13H501Y) nato a Roma il 13.09.1939 ed ivi residente in Largo dell’Olgiata, isola 53, ed. 3, titolare di uno studio di ingegneria presso l’indirizzo di residenza.
15 NOTO LA DIEGA Rosario Carlo (NTLRRC40E21Z315G), nato in Etiopia il 21.05.1940 e residente a Roma, via Francesco Denza, 19. Pensionato è ed è stato il rappresentante legale di numerose società, anche di gestione dei rifiuti, ed ha percepito nel 2010 redditi per circa € 574mila, di cui € 71.948 da parte dell’INPS.
16 ANTONIELLI GRAZIANO (NTNGZN60L28G478A), nato a Perugia il 28.07.1960 ed ivi residente in frazione S. Madonnuccia Ciribifera, 10
17 CERRONI Monica (CRRMNC64C42H501N), nata a Roma il 02.03.1964 ed ivi residente in via Due Macelli, 102. La donna è ed è stata rappresentante legale di 7 società, tutte riconducibili al padre CERRONI Manlio.
La società non ha proprietà immobiliari.
6. GESENU S.P.A. GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA – 01162430548, con sede legale in Perugia, strada della Molinella 7, frazione Case Sparse di Ponte Rio - attività di “RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. PG/000179.
Il capitale sociale pari ad € 10.000.000,00, è così ripartito:
- 45% (4.500.000 €) Comune di Perugia;
- 45% (4.500.000 €) IMPRESA A. CECCHINI &C S.r.l.;
- 10% (1.000.000 €) NOTO LA DIEGA Rosario Carlo15.
Il Presidente del consiglio di amministrazione è: ANTONIELLI GRAZIANO16, Consigliere Delegato: NOTO LA DIEGA Rosario Carlo; e tra gli altri Consiglieri, vi è CERRONI Monica17, figlia di Manlio.
La società è titolare di quote delle seguenti imprese:
- SIeNERGIA S.p.A. (01175590544), 7,58% del capitale sociale dichiarato di 132.000,00 €, pari a 10.000,00 €;
- CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287);
- SECIT S.p.A. Società Ecologica Italiana (01487180158), 90% del capitale sociale dichiarato di 1.700.000,00 €, pari a 1.530.000,00 €;
- ECOCAVE S.r.l. (01802080547), 25% del capitale sociale dichiarato di 260.000,00 €, pari a 65.000,00 €;
- TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI (T.S.A.) S.p.A (01857340549), 37,92% del capitale sociale dichiarato di 1.500.000,00 €, pari a 568.800,00 €;
- AP PRODUZIONE AMBIENTE S.P.A. (01879550547), 37,9% del capitale sociale dichiarato di 171.600,00 €, pari a 65.000 €;
- CONSORZIO GESTIONI ECOLOGICHE SARDEGNA in breve "COGESA" (02005150921), 89,9% del Fondo Consortile dichiarato di 104.000 €, pari a 93.496 €;
- S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE S.p.A. (02012470544), 33% del capitale sociale dichiarato di 325.080,00 €, pari a 107.276,40 €;
- GESTIONE SERVIZI AZIENDALI S.r.l. (02063430546), 60% del capitale sociale dichiarato di 60.000,00 €, pari a 36.000,00 €;
- SEIT S.r.l. (02166190542), 35% del capitale sociale dichiarato di 60.500,00 €, pari a 21.175,00 €;
- ECOSS S.C.a.r.l. (02191280904), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.000,00 €;
- CALABRIA AMBIENTE S.p.A. (02407560784), 6% del capitale sociale dichiarato di 9.300.000,00 €, pari a 558.000,00 €;
- TIRRENOAMBIENTE S.p.A. (02658020835), 9,99% del capitale sociale dichiarato di 2.065.840,00 €, pari a 206.580,00 €;
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- CAMPIDANO AMBIENTE S.r.l. (03079970921), 40% del capitale sociale dichiarato di 1.000.000,00 €, pari a 400.000,00 €;
- GEST S.r.l. (03111240549), 70% del capitale sociale dichiarato di 100.000,00 €, pari a 70.000,00 €;
- MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA - MO.SE.MA.- S.p.A. (03189650876), 40,2% del capitale sociale dichiarato di 148.437,00 €, pari a 59.673,00 €
- CONSORZIO SIMCO (04282060872);
- SOCIETA' CONSORTILE DI RICERCA E SERVIZI - a r.l. in forma breve SO.RI.SER S.C.r.l. (04509660876), 7,69% del capitale sociale dichiarato di 32.500,00 €, pari a 2.500,00 €;
- FIUMICINO SERVIZI S.p.A. (05928701001), 3% del capitale sociale dichiarato di 258.225,00 €, pari a 7.746,75 €;
- ASA INTERNATIONAL S.p.A. (06886691002), 85% del capitale sociale dichiarato di 2.500.000,00 €, pari a 2.125.000,00 €;
- SEMPLICITTA' S.p.A. (80052640549), 8,28% del capitale sociale dichiarato di 300.000,00 €, pari a 24.839,00 €;
- CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA UMBRIA (94087290543);
La società ha attive le seguenti unità locali:
- IMPIANTO, DISCARICA, sito in Perugia, località Pietramelina, dove l’attività esercitata è quella di “compostaggio della frazione organica umida proveniente dalla selezione dei rifiuti solidi urbani e da raccolta differenziata - deposito in discarica dei sovalli provenienti dalla selezione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti non pericolosi”;
- DEPOSITO, sito in Umbertide (PG), zona industriale c/o Depuratore Comunale, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
- DEPOSITO, sito in Torgiano (PG), via Roma, 28/B, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
- IMPIANTO, DISCARICA, sito in Borgo San Dalmazzo (CN), via Ambovo, dove l’attività esercita è quella di “trattamento rifiuti solidi urbani”;
- DEPOSITO, sito in Gravina di Catania (CT), via Barriera Contrada, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso ufficio”;
- DEPOSITO, sito in Paternò (CT), Contrada C. da Cafaro, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso ufficio”;
- DEPOSITO, sito in Tremestieri Etneo (CT), via Meucci, 3, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso ufficio”;
- UFFICIO DI RAPPRESENTANZA, sito in Roma, via Giuseppe Mercalli, 80;
- DEPOSITO, sito in Santa Teresa Gallura (SS), Località Valdigalera, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
- DEPOSITO, sito in Palau (SS), Località Scopa, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
- DEPOSITO, sito in Castelsardo (SS), Località Multedu, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
- IMPIANTO, sito in Tempio Pausania (SS), zona Industriale SS 127, Km 41, dove l’attività esercitata è quella di “trattamento rifiuti solidi urbani (dall'1/1/2005); cantiere servizi igiene
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ur- bana, deposito dei mezzi necessari allo sv


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