N.
7449/2008 R.G.N.R.
N.
13928/2008 R.G.GIP
T
R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
SEZIONE
DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI - UFFICIO 5°
(tel.
0638792047 – fax 0638792548)
ORDINANZA
APPLICATIVA DI MISURE
CAUTELARI
PERSONALI
E
DECRETO
DI SEQUESTRO PREVENTIVO
-
art. 272 e seg., 321 c.p.p. -
Il
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di
Roma, ufficio 5°, dott. Massimo Battistini,
letti
gli atti del procedimento penale recante i numeri suindicati nei
confronti di:
- 1. CERRONI Manlio nato il 18 novembre 1926 a Pisoniano (RM), ivi anagraficamente residente in via Colle n. 42, residente di fatto in Roma, Piazzale Roberto Schuman n. 29, elettivamente domiciliato presso l’avv. Giorgio Martellino con studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 7 (come da verbale di interrogatorio del 29 ottobre 2012, fald. 31, pag. 5286) già elettivamente domiciliato presso il prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (come da dichiarazione resa nell’atto di nomina del difensore depositato il 30 dicembre 2010 e pervenuto il 10 gennaio 2011, fald. n. 1, pag. 3 e 4),
difeso
dal prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14
(come da atto di nomina sopra indicato) e dell’avv. Giorgio
Martellino con studio in Roma, Piazzale delle Mdeglie d’Oro n. 7
(come atto di nomina depositato il 14 aprile 2009, fald. 2, pag.
36);
- 2. RANDO Francesco nato il 2 agosto 1937 a Genova, residente in Roma, Via Mar della Cina n. 248, sc. B, int. 9, elettivamente domiciliato presso il prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (come da dichiarazione resa nell’atto di nomina del difensore depositato il 27 gennaio 2011, fald. n. 1, pag. 5 e 6 e da atti di nomina di difensore pervenuti il 25 marzo 2011 e 18 maggio 2011 contenuti nel procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, fald. 12) già domiciliato in Roma, Via Mar della Cina n. 248, sc. B, int. 9 (come da dichiarazione contenuta nell’atto di nomina di difensore datati 2 dicembre e 7 febbraio 2011 contenuti nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, fald. 12),
difeso
dal prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14
(come da atti di nomina sopra indicati) e dall’avv. Sonia
D’Angiulli con studio in Roma, Piazza Adriana n. 20 (come da
atti di nomina sopra indicati fald. 12 e da atti di nomina depositati
il 13 novembre 2012, fald. 41, pag. 925 e fald. 31 pag. 5342).
Risulta inoltre indicazione del prof. avv. Franco Giampietro con
studio in Roma, Via Franco Sacchetti n. 114, quale difensore di
fiducia in atto del procedimento n. 18952/12 R.G.N.R. depositato il
16 novembre 2012, fald. 31 pag. 6175, senza atto di nomina);
- 3. LANDI Bruno nato il 19.09.1939 a Capalbio, residente e domiciliato in Roma via Mauriac n. 27 (come da dichiarazione resa nell’atto di nomina di difensore depositato il 20 marzo 2012 2011 contenuto nel procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, fald. 12, all. Z/3);
difeso
di fiducia dall’avv. Sonia D’Angiulli con studio in Roma, Piazza
Adriana n. 20 (come da atto di nomima sopra indicato);
- 4. SICIGNANO Giuseppe nato a Pisoniano (RM) il 07.11.1956 e residente a Cave, Via Speciano n. 98 ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Domenico Oropallo con studio in Latina, Via Fratelli Bandiera n. 6 (come da dichiarazione resa nell’istanza depoistata il 24 ottobre 2012, fald. 31, pag. 5333) già domiciliato in Cave (Roma), Via Speciano 98 (come da atto di nomina di difensore pervenuto il 20 maggio 2011 contenuto nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica di Velletri fald. 12 sottosfascicolo nomine difensori),
difeso
dall’avv. Domenico Oropallo con studio in Latina, Via Fratelli
Bandiera n. 6 (come da dichiarazione resa nell’istanza
depositata il 24 ottobre 2012, fald. 31, pag. 5333) e dall’avv.
Sonia D’Angiulli con studio in Roma, Piazza Adriana n. 20 (come
da atto di nomina di difensore pervenuto il 20 maggio 2011 contenuto
nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura
della Repubblica di Velletri, fald. 12 sottosfascicolo nomine
difensori);
- 5. FEGATELLI Luca nato il 20.12.1964 a L’Aquila e residente a Antrodoco (RI) in via Cavour, elettivamente domiciliato presso l’avv. Domenico Oropallo con studio in Latina, Via Fratelli Bandiera n. 6 (come da atto di nomina pervenuto il 31 ottobre 2012, fald. 31, pag. 5333),
difeso
di fiducia dall’avv. Domenico Orpallo con studio in Latina, Via
Fratelli Bandiera n. 6 (come da atto di nomina pervenuto il 31
ottobre 2012 fald. 31 pag. 5333);
- 6. DE FILIPPIS Raniero Vincenzo, nato a Fondi (LT) il 6 ottobre 1954 e residente a Roma in via Guglielmo Massaia n. 65, scala A2, interno 3;
- 7. GIOVANNETTI Romano nato il 1.10.1951 a Serravalle Pistoiese;
- 8. ZAGAROLI Mauro nato il 14.01.1952 a Roma e ivi residente in via Riccardo Foster n. 144, elettivamemte domiciliato presso l’avv. Emilio Ricci con studio in Roma, Via Premuda n. 18 (come da atto di nomina di difensore pervenuti il 15 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011 contenuti nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica di Velletri fald. 12 e atto di nomima depositato il 24 ottobre 2012, fald. 30, pag. 5212),
difeso
dall’avv. Emilio Ricci con studio in Roma, Via Premuda n. 18 (come
da atti nomina sopra indicati);
- 9. GUIDOBALDI Bruno nato il 25.11.1948 a Genzano di Roma ivi residente e domiciliato ex art. 161 - 162 c.p.p. in via Collepardo n. 7 (come da atto di nomina e comunicazione del domicilio dichiarato pervenuto il 7 giugno 2011 contenuto nel fascicolo del procedimento riunito proveniente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri fald. 12 sottosfascicolo relativo alle nomine dei difensori)
3
- 10. GIOVI Piero nato il 31.03.1945 a Roma, ivi anagraficamente residente in Via Aurelia n. 884, elettivamente domiciliato presso il prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14 (come da dichiarazione resa nell’atto di nomina del difensore depositato il 27 gennaio 2011 e pervenuto l’1 febbraio 2011, fald. n. 1, pag. 6 e 7),
difeso
dal prof. avv. Bruno Assumma con studio in Roma, Via Oslavia n. 14
(come da atto di nomina sopra
indicato);
- 11. BARGAGNA Giovanna nata il 25 marzo 1950 a Roma, residente a Morlupo (RM),
- 12. MAGNANTE Italia nata il 28.10.1959 a Veroli (FR) e residente a Labico (RM) in via Agrolatino nr. 128;
- 13. ERMOLLI Fabio nato il 05.2.1962 a Roma, residente e domiciliato ex art. 161 c.p.p. (a seguito di notificazione in data 29 novembre 2010 di avviso richiesta proroga indagini contenente gli avverimenti di cui all’art. 161 c.p.p., fald. 4, sottofascicolo pag. 685) in Fano (PU), Via Galantara n. 4/B;
difeso
di fiducia dall’avv. Fabio Alonzi con studio in Roma, Via Gualtiero
Serafino n. 8 (atto di nomina
depositato il 3 dicembre 2010, fald. 1, pag. 3)
- 14. VITALI Benito nato il 07.06.1935 a Ravenna, Amministratore Unico della Società Galeria Scavi S.r.l.;
- 15. MURATORI Marco nato il 04.12.1953 a Roma, Direttore dei Lavori della Cava di sabbia e ghiaia sita in località Monti dell’Ortaccio Ponte Galeria;
- 16. BELLU Stefano nato il 23.01.1947 a Roma, Amministratore Unico della Società Sestilia Fondiaria S.r.l. e consigliere di amministrazione della Società Pisana Immobiliare S.r.l;
- 17. SCAGLIONE Carmelina nata il 6.11.1944 a Roma, Presidente del C.d.A. della Società Pisana Immobiliare S.r.l;
- 18. RUSCITTI Flaviano, nato il 13.07.1962 a Roma, in qualità di consigliere di amministrazione della Società Pisana Immobiliare S.r.l.;
- 19. MAROTTA Mario nato il 3 aprile 1974 a Roma e residente in Roma, Via XXI Aprile 15;
- 20. MARRAZZO Piero nato il 29 luglio 1958 a Roma e residente a Riano (RM), via Tiberina km. 9+200;
- 21. PRESUTTI Avilio nato il 15 gennaio 1961 a Roma e ivi residente in piazza di S. Salvatore in Lauro 10, interno 2;
PONTINA
AMBIENTE S.r.l. in persona del l. r.
ing. Francesco RANDO - avv. Sonia D’Angiulli con studio in Roma,
Piazza Adriana n. 20 domiciliato in Roma, Via Mar della Cina n. 248,
sc. B, int. 9 (come da nomina
depositata nel procedimento riunito proveniente dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri, fald. 12)
E.
GIOVI S.r.l.
4
INDAGATI
in
ordine ai seguenti reati (raggruppati per oggetto omogeneo):
A)
IL REATO ASSOCIATIVO
-
CERRONI Manlio, quale promotore, organizzatore e dominus
incontrastato del sodalizio
criminale, nonché in qualità di amministratore di fatto o di
diritto delle numerose aziende che compongono il suo Gruppo
imprenditoriale;
-
LANDI Bruno, quale organizzatore dell’associazione, stretto
collaboratore del CERRONI, legale rappresentante di numerose società
riconducibili allo stesso, presidente di Federlazio Ambiente, ma
soprattutto con il ruolo di “cerniera” tra il gruppo CERRONI e le
strutture politico-amministrative della Regione Lazio, coinvolte
nell’attività istruttoria nei confronti di imprese riconducibili
al CERRONI;
-
RANDO Francesco, quale amministratore unico di molte delle imprese
riconducibili al CERRONI e storico “braccio destro” del medesimo;
-
GIOVI Piero, quale socio di molte delle imprese riconducibili al
CERRONI e storico collaboratore dello stesso;
-
SICIGNANO Giuseppe, quale supervisore delle attività operative
condotte presso gli impianti di Cecchina in Albano Laziale (discarica
e trattamento meccanico-biologico);
-
FEGATELLI Luca, quale dirigente dell’Area Rifiuti della Regione
Lazio dal 30.06.2008 (data di cessazione del Commissario
Straordinario ai Rifiuti della Regione Lazio) al 17.12.2008, di
Direttore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti dal 18.12.2008
al 28.04.2010, e da tale data di Direttore vicario e direttore del
Dipartimento Istituzionale e del Territorio della Regione Lazio, e
comunque di soggetto in grado, per la sua influenza, di determinare,
anche in modo informale, le linee di condotta dell’amministrazione
regionale in senso favorevole alle aziende del CERRONI per tutto
quanto concerne la gestione dei rifiuti;
-
DE FILIPPIS Raniero, in qualità di responsabile del Dipartimento del
Territorio della Regione Lazio dal 01/10/2007 al 14/10/2010;
-
Hermanin Giovanni, in qualità di politico di primo piano nel
panorama laziale, nonché di soggetto incardinato all’interno del
Consorzio CO.E.MA. e di figura raccordo tra Manlio CERRONI e Raniero
DE FILIPPIS;
-
GIOVANNETTI Romano, in qualità di capo segreteria dell’Assessore
alle Attività Produttive e Politiche dei Rifiuti della Regione Lazio
Pietro di Paolantonio, con il ruolo di punto di snodo tra LANDI e
l’ignaro assessore, nonché di “dirigente ombra” dell’Area
Rifiuti della Regione Lazio;
[unitamente
a DI CARLO Mario, già assessore della Regione Lazio nel corso del
2008, e Arcangelo SPAGNOLI, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento in seno al Commissario Delegato per l’Emergenza
Ambientale nel territorio della Regione Lazio fino al 30 giugno 2008,
entrambi deceduti],
A)
in ordine al delitto p. e p. dall’articolo 416 c.p. per essersi tra
di loro associati, il CERRONI in qualità di promotore, il LANDI in
qualità di organizzatore, gli altri in qualità di compartecipi, al
fine di commettere una serie indeterminata di reati di abuso di
ufficio, falso in atto pubblico, traffico di rifiuti, truffa
aggravata, frode in pubbliche forniture, gestione illecita di rifiuti
e comunque qualsiasi atto o attività illeciti necessari a consentire
il mantenimento o l’ampliamento della posizione di sostanziale
monopolio del CERRONI Manlio e delle sue aziende nel settore della
gestione dei rifiuti solidi urbani prodotti dai comuni insistenti
all’interno della Regione Lazio.
Reati
tutti descritti compiutamente nei Capi che seguono.
In
Roma, Albano Laziale ed altri luoghi sino a data odierna.
B)
ALBANO LAZIALE – FRODI, TRAFFICO DI RIFIUTI E REATI AMBIENTALI
-
RANDO Francesco in qualità di legale rappresentante della Pontina
Ambiente s.r.l. sino alla fine del mese di novembre 2012 e della E.
GIOVI s.r.l., e comunque di braccio destro del CERRONI nella gestione
delle aziende al medesimo riconducibili;
-
CERRONI Manlio e LANDI Bruno, in qualità di amministratori di fatto
della medesima società (e il secondo in qualità di quale fiduciario
del CERRONI per il Lazio meridionale, referente dei coindagati),
della discarica e dell’annesso impianto di trattamento
meccanico-biologico dei rifiuti urbani e assimilati sita in Cecchina
di Albano Laziale, di proprietà della Pontina Ambiente s.r.l.;
-
SICIGNANO Giuseppe, quale preposto all’impianto di trattamento
meccanico biologico “TMB” gestito dalla Pontina Ambiente S.r.l.,
-
GIOVI Piero, quale socio delle società detentrici di parte del
capitale sociale della medesima (P. GIOVI srl ed E. GIOVI srl) e
concorrente morale del reato;
-
ZAGAROLI Mauro in qualità di responsabile IPPC dell’impianto di
trattamento meccanico biologico “TMB” gestito dalla Pontina
Ambiente S.r.l.;
-
GUIDOBALDI Bruno, in qualità di direttore tecnico dell’impianto di
trattamento meccanico biologico “TMB” gestito dalla Pontina
Ambiente S.r.l.:
-
MAGNANTE Italia, quale segretaria e factotum delle
varie società riconducibili al CERRONI, nonché consigliere di
amministrazione della Pontina Ambiente srl:
B)
del delitto p. e p. dagli articoli 110 c.p., 81 cpv. c.p., 260 del
d.lgs n. 152/2006 perché anche in tempi diversi ed in concorso tra
loro, nelle qualifiche ut supra, al fine di conseguire un
ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di
mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente
ingenti quantitativi di rifiuti.
In
particolare, la Pontina Ambiente è autorizzata per ricevere RSU e
RSAU (codice CER 200301, rifiuti urbani non differenziati) dai comuni
limitrofi. L’attività di recupero avviene nell’impianto di
Trattamento Meccanico - Biologico (TMB), dove il rifiuto solido
urbano indifferenziato viene inizialmente separato in due aliquote,
il c.d. “materiale umido” ed il c.d. “materiale secco”.
Il
materiale umido, dopo avere trascorso un periodo in un’area di
ossidazione/stabilizzazione biologica, va a costituire la c.d.
“Frazione Organica Stabilizzata” (FOS).
La
residua frazione secca, invece, dopo ulteriori trattamenti e
raffinazioni si separa (al netto della c.d. “perdita di processo”,
costituita dalla parte di umidità che, stante il fenomeno
dell’evaporazione e dell’essiccamento, si disperde lungo il
trattamento) risulterà costituita da:
a)
Combustibile Da Rifiuto (CDR, codice CER 191210), che dovrebbe essere
avviato a termovalorizzazione in appositi impianti;
b)
metalli ferrosi e alluminio, che sono avviati a recupero;
c)
scarti di lavorazione (c.d. “sovvalli”, codice CER 191212, e
segnatamente gli altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti
dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla
voce 191211*, ossia gli scarti contenenti sostanze pericolose), che
vengono parimenti inviati a smaltimento in discarica.
Il
progetto presentato ed autorizzato della Pontina Ambiente prevedeva,
a fronte delle quantità di rifiuti in ingresso, la produzione di
altrettante aliquote in uscita secondo le seguenti percentuali:
- 43% CDR;
- 22% scarti di lavorazione;
- 13% FOS;
- 17% perdita di processo;
- 4% materiali ferrosi;
- 1% alluminio.
La tariffa
corrisposta alla Pontina Ambiente per le operazioni di recuparo e
smaltimento RSU era stata determinata con decreto commissariale n. 4
del 03 marzo 2006, sulla base dei criteri previsti dal decreto
commissariale n. 15 del 11 marzo 2005 (relativo alle modalità di
determinazione della tariffa di accesso in discarica o in impianto di
trattamento, successivamente ratificato dalla D.G.R. Lazio n. 516 del
2008), in occasione dell’autorizzazione all’adeguamento del VI
invaso della discarica, in euro 82,3277 (al netto degli oneri di
post-gestione per
un valore di 6,90 euro/T, del benefit
ambientale a favore del Comune di
Albano in 7,40 euro/T e del tributo speciale di cui alla L.R. 42/98
in 1,54 euro/T) per ogni tonnellata di rifiuti conferita
all’impianto, tariffa che la Regione avrebbe dovuto rivedere
annualmente a consuntivo.
L’importo
tariffario era stato tuttavia calcolato tenendo a riferimento una
produzione di CDR pari al 29% dei RSU in ingresso, con conseguente
invio di tale materiale a termovalorizzazione presso i due
stabilimenti di Colleferro, condotti rispettivamente dalla società
E.P. Sistemi s.p.a e dalla Mobilservice s.r.l., estranee al Gruppo
CERRONI.
La percentuale di
CDR effettivamente inviata a recupero energetico si attestava invece
su uno standard di termovalorizzazione del CDR pari a circa il 15%
(addirittura pari a poco più del 11% nel 2006, raggiungendo il
14,87% nel 2012), laddove: a) una parte del CDR non inviato a
Colleferro per la combustione veniva smaltito in discarica come
“sovvallo” (mediante attribuzione di un codice CER differente da
quello corrispondente alla caratteristica del rifiuto) quasi a “costo
zero” (salvo il pagamento della c.d. “ecotassa” e del costo di
movimentazione interna); b) una parte dei RSU in ingresso non veniva
neppure sottoposto al ciclo completo trattamento e quindi smaltito in
discarica alcor prima di essere trasformato in CDR.
Il CDR prodotto e
non termovalorizzato, ovvero i rifiuti non sottoposti a trattamento,
venivano pertanto smaltiti nella stessa discarica della Pontina
Ambiente, provocando così: da un lato, la più rapida saturazione
dei volumi di discarica, con conseguente superamento delle volumetrie
disponibili; dall’altro, la creazione di un ingiusto profitto
derivante dalla differenza tra l’importo tariffario percepito e
quanto effettivamente speso per l’invio a termovalorizzazione del
materiale (vedi capi che seguono).
Ed infatti, su
972.423 (tonnellate di RSU in ingresso nel periodo gennaio 2006 -
agosto 2012, avrebbero dovuto essere conferite ai termovalorizzatori
di Colleferro 265.697 tonnellate di CDR (pari 29% dei RSU in
ingresso), laddove in concreto ne erano stati avviate alla
termovalorizzazione solamente 111.028 tonnellate (pari a circa il
12,12%).
Reato commesso in
Albano Laziale sino all’agosto 2012.
- RANDO
Francesco, CERRONI Manlio, LANDI Bruno, SICIGNANO Giuseppe, GIOVI
Piero, ZAGAROLI Mauro, GUIDOBALDI Bruno, tutti nelle qualifiche
descritte al Capo B) che precede:
C) del reato p. e
p. dall’articolo 256 comma 1, lettera a), del d. lgs. 152/2006, 110
c.p. perché, con la condotta descritta al capo che precede e nelle
qualifiche ut supra,
in concorso tra loro effettuavano operazioni di smaltimento in
discarica di ingenti quantitativi rifiuti speciali non pericolosi con
codice CER 191210 (CDR) in assenza di autorizzazione.
Reato commesso in
Albano Laziale sino a tutto il mese di agosto 2012.
D) del reato p. e
p. dall’articolo 256 commi 1, lettera a), e 5 del d. lgs. 152/2006,
110 c.p. perché, in concorso tra loro, nella gestione dei metalli
ferrosi derivanti dalla separazione a mezzo di deferrizzatore posto
lungo la linea di produzione del CDR, non codificando correttamente i
metalli ferrosi con il CER 191202 (metalli ferrosi), bensì
miscelando gli stessi agli scarti derivanti dal trattamento
meccanico, attribuendo a tutti il CER 191212 (altri rifiuti -
compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei
rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211) e quindi
7
smaltendoli presso la discarica di
servizio come “sovvalli”, effettuavano operazioni di smaltimento
in discarica di rifiuti non pericolosi in assenza di autorizzazione
anziché destinarli al recupero, come tra l’altro previsto dagli
artt. 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti),
181 (recupero dei rifiuti) e 182 (smaltimento dei rifiuti)
del D.Lgs. 152/2006.
Reato commesso in Albano Laziale sino
all’agosto 2012.
E) del reato p. e p. dall’articolo
256 comma 4 del d. lgs. 152/2006, 110 c.p. perché, in concorso tra
loro, non osservavano le prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni all’esercizio dell’impianto di TMB. Esso, infatti,
avrebbe dovuto essere dotato di una linea di recupero e trattamento
di raffinazione dei metalli ferrosi e non ferrosi (linea 3) indicata
sul titolo autorizzativo, di fatto non realizzata nell’impianto.
Reato commesso in Albano Laziale sino
all’agosto 2012.
F) del reato p. e p. dall’articolo
256 comma 3, con riferimento all’articolo 208, comma 19, del d.
lgs. 152/2006, 110 c.p. perché, in concorso tra loro, esercitavano
la discarica sita in Albano Laziale, Frazione Cecchina, località
Roncigliano, in difetto di autorizzazione, avendo in particolare
abbancando rifiuti sul VI invaso, per volumi eccedenti il 10%
rispetto al quantitativo autorizzato e, quindi, soggetti alla
presentazione di nuova richiesta di autorizzazione.
Ed infatti le volumetrie abbancate, sia
in scavo che in rilevato, sul VI invaso sono risultate essere pari a
471.934 mc, laddove il progetto dell’invaso in parola, autorizzato
con Decreto della Regione Lazio 12 aprile 2002, n. 10, prevedeva una
volumetria di 420.000 mc (quindi ben 51.934,649 mc in più del volume
autorizzato), valore superiori al 10% del volume iniziale e quindi
non compreso nella definizione di variante non sostanziale,
condizione che avrebbe, quindi, necessitato la presentazione di un
nuovo progetto.
In Albano Laziale, nel periodo
febbraio/ottobre 2010.
G) del reato p. e p. dagli artt. 61 n.
7), 81-110-112 n. 1), 356 c.p. perché, nelle qualifiche descritte al
capo B), in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, nell’esecuzione dell’appalto per lo
smaltimento dei rifiuti intercorrenti tra la Pontina Ambiente srl e i
comuni di Albano Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano,
Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia, Rocca di Papa, avviando a
termovalorizzazione un quantitativo annuo di CDR inferiore a quello
dichiarato (condotta decritta al Capo B) ed incrementando
unilateralmente la tariffa per la termodistruzione, anche sul
quantitativo di CDR mai prodotto o comunque mai combusto,
commettevano frode nell’esecuzione del predetto appalto,
conseguendo, nel periodo 2006–2012 una indebita percezione di euro
10.900.910 (di cui euro 4.902.507 per il minor avviamento alla
termovalorizzazione ed euro 5.998.403 per aumento unilaterale della
tariffa di avviamento alla termovalorizzazione). Con l’aggravante
di avere cagionato un danno patrimoniale di particolare gravità.
In Albano Laziale, sino al tutto il
mese di agosto 2012
H) del reato p. e p. dagli artt.
81-110-112 n. 1), 640 commi 1 e 2, n. 1), 61 n. 7) c.p. perché,
nelle qualifiche descritte al capo B), in concorso tra loro e con
altri allo stato non identificati, con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nella
commissione del reato sub B), inducevano in errore i comuni di Albano
Laziale, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano, Lanuvio, Marino,
Nemi, Pomezia, Rocca di Papa - conferitori dei rifiuti solidi urbani
e assimilati, così conseguendo nel periodo dal 2006 al 2012 un
ingiusto profitto patrimoniale pari ad euro 10.900.910 (di cui euro
4.902.507 per il minor avviamento alla termovalorizzazione ed euro
5.998.403 per aumento unilaterale della tariffa di avviamento alla
termovalorizzazione). Con l’aggravante di avere cagionato alla
persona offesa in danno economico di rilevante gravità.
In Albano Laziale, sino al 31 agosto
2012.
8
PONTINA AMBIENTE s.r.l.
I) dell’illecito amministrativo
previsto dagli articoli 5, 25-undecies, comma 2, lettere b), numeri
1) e 2), e f), del D.L.vo 8 giugno 2001 n.231, in relazione alla
commissione dei reati di cui agli articoli 81 c.p. 256 comma 1
lettera a), 256 comma 5 e 260 del decreto legislativo n. 152/2006,
rispettivamente indicati ai capi B), C), D) ed F) che precedono,
reati commessi nell’interesse e a vantaggio della società
suindicata, da persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di
rappresentanza delle società, essendo RANDO Francesco amministratore
di diritto della Pontina Ambiente s.r.l..
Per effetto della condotta illecita,
l’ente conseguiva un profitto ingiusto pari ad € 489.385.
In Roma dal 16 agosto 2011 (epoca di
entrata in vigore della norma) sino ad agosto 2012.
L) dell’illecito amministrativo
previsto dagli articoli 5, 24, commi 1 e 2, del D.L.vo 8 giugno 2001
n.231, in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli
81 c.p. 640 commi 1 e 2 c.p., indicato al capo H) che precede, reati
commessi nell’interesse e a vantaggio della società suindicata, da
persona che rivestiva al momento del fatto funzioni di rappresentanza
delle società, essendo RANDO Francesco amministratore di diritto
della Pontina Ambiente s.r.l.. Con l’aggravante di avere l’ente
conseguito un profitto di rilevante gravità e di avere cagionato
alle persone offese un danno economico di particolare gravità (pari
ad euro 11.285.261,01).
C) ALBANO LAZIALE – IL
TERMOVALORIZZATORE
I soggetti di volta in volta indicati e
nelle rispettive qualifiche, al fine di far conseguire al consorzio
CO.E.MA. (soggetto giuridico nato il 30 gennaio 2007 dall’unione
della Pontina Ambiente s.r.l. [riconducibile al CERRONI] e della
Ecomed s.r.l. [a sua volta composta da ACEA s.p.a. e AMA s.p.a.]) un
ingiusto vantaggio patrimoniale consistente da un lato nella
possibilità di costruire e porre in esercizio un impianto di
termovalorizzazione su un terreno di proprietà della Pontina
Ambiente s.r.l., e dall’altro nell’evitare allo stesso CO.E.MA.
la perdita dei contributi pubblici per energie rinnovabili denominati
“CIP 6”, da erogarsi in favore di detto impianto da parte del GSE
(Gestore Servizi Energetici), perdita che sarebbe derivata dalla
presentazione di un nuovo progetto in epoca successiva al 31 marzo
2008 (mese in cui era stato espresso dalla Regione Lazio un parere di
compatibilità ambientale dell’opera negativo) e dal mancato inizio
della sua realizzazione in data successiva al 31 dicembre 2008,
termine ultimo di applicazione del detto regime di incentivazione
pubblica (sostituito per effetto della L. 244/2007 con i c.d.
“certificati verdi”):
- CERRONI, in qualità di dominus
del consorzio CO.E.MA., ispiratore della condotta e concorrente
extraneus;
[- SPAGNOLI, deceduto, in qualità
di funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario
Straordinario per l’emergenza rifiti della Regione Lazio]:
M) delitto p. e p. dagli articoli
48-81-110-323-479 c.p. perché, violando le disposizioni di legge
indicate alla fine delle imputazioni, in concorso tra loro, inducendo
in errore il soggetto attuatore, Stefano Laporta, sul contenuto del
provvedimento in relazione ai presupposti normativi e agli strumenti
di programmazione regionale, emanavano il 21 novembre 2007 (lo
SPAGNOLI quale RUP), il provvedimento N. 116, il quale,
nell’approvare il progetto preliminare dell’impianto di
termovalorizzazione di Albano Laziale, contrariamente al vero,
affermava che: “.....il predetto intervento – anche in
considerazione della situazione impiantistica esistente nell’ambito
territoriale ottimale della Provincia di Roma nonché, più in
generale, a livello regionale – contribuisce al soddisfacimento del
fabbisogno impiantistico necessario per consentire una più
efficiente ed
9
efficace gestione del ciclo dei
rifiuti su base regionale...”, laddove al contrario nell’ATO
2 di Roma e provincia era già attivo l’impianto di valorizzazione
di Colleferro ed era prossimo all’avvio quello insistente presso il
sito di Malagrotta (attivato il successivo 4 agosto 2008 e
attualmente spento).
Reato commesso in Roma alla data di
emanazione del provedimento.
N) delitto p. e p. dagli articoli
48-81-110-323-479 c.p. perché, violando le disposizioni di legge in
appresso indicate, in concorso tra loro, inducendo in errore il
soggetto attuatore, Stefano Laporta, sul contenuto del provvedimento
in relazione ai presupposti normativi e agli strumenti di
programmazione regionale, emanavano il 28 dicembre 2007 (lo SPAGNOLI
quale RUP), il provvedimento N. 147 di approvazione definitiva del
progetto del termovalorizzatore da situarsi in Albano Laziale,
progetto presentato solo il 14 dicembre 2007 da parte del consorzio
COEMA (soggetto giuridico nato dall’unione di ACEA s.p.a., AMA
s.p.a. - entrambe unite in Ecomed s.r.l. - e di “Pontina Ambiente
s.r.l.”, di proprietà del CERRONI), nonostante tale localizzazione
non fosse in linea, almeno sino al 24 giugno 2008 (data di emanazione
del decreto commissariale n. 24 del 24 giugno 2008, che inseriva il
progetto di Albano Laziale nella programmazione regionale), con la
programmazione impiantistica regionale (piano gestione rifiuti del
2002, decreto commissariale 65/2003, decreto commissariale 75/2003 e
decreto commissariale 95/2007, in cui specificamente si faceva
riferimento all’esigenza di realizzare un nuovo impianto ma
nell’area Roma - Fiumicino - Ciampino e non nell’area dei Colli
Albani, ed anzi, nella cui discussione espressamente si escludeva
dall’Ordine del Giorno una proposta di inclusione dell’impianto
di Albano Laziale nella programmazione regionale) ed anzi
contrariamente al vero testualmente asserendo nei “CONSIDERATO”
del provvedimento che la Pianificazione Commissariale prevedeva
espressamente la realizzazione di un nuovo impianto di valorizzazione
energetica “nell’area Roma-Fiumicino-Ciampino”, così facendo
intendere che l’impianto andasse realizzato in tale area, laddove
al contrario, il Piano Gestione Rifiuti emanato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002, nel capitolo
riguardante la termovalorizzazione (pagg. 139-141), indicava
chiaramente che l’area su cui l’impianto sarebbe stato realizzato
era quella denominata “Colli Albani – versante occidentale e
litoranea meridionale”, in cui già esisteva il termovalorizzatore
di Colleferro, gestito da soggetto estraneo al CERRONI.
Reato commesso in Roma alla data di
emanazione del provedimento.
- CERRONI, in qualità di dominus
del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente
extraneus;
- Hermanin Giovanni, in qualità
concorrente extraneus;
[- SPAGNOLI, in qualità di
funzionario (responsabile unico del procedimento) del Commissario
Straordinario per l’emergenza rifiti della Regione Lazio];
- DE FILIPPIS, in qualità di
responsabile del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio:
O) delitto p. e p. dagli articoli
110-323 c.p. perché, dopo avere il DE FILIPPIS avocato a sè il
procedimento amministrativo, in concorso tra loro emanavano il 21
maggio 2008 (formalmente il DE FILIPPIS nella sua qualifica, con
determinazione B1585, sostanzialmente lo SPAGNOLI in qualità di
estensore), un provvedimento con cui si sospendeva per 30 giorni
l’efficacia del provvedimento negativo in ordine alla valutazione
di impatto ambientale emesso in data 25 marzo 2008 a firma del
dirigente dell’Area V.I.A. della Regione Lazio, Bruno D’Amato,
relativo al predetto progetto su terreni di proprietà della stessa
Pontina Ambiente s.r.l., e ciò al solo fine di assecondare le
pretese del proponente.
Reato commesso in Roma alla data di
emanazione del provvedimento.
- CERRONI, in qualità di dominus
del consorzio CO.E.MA., ispiratore del provvedimento e concorrente
extraneus;
[-
SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del
procedimento) del Commissario Straordinario per l’emergenza rifiti
della Regione Lazio ed ispiratore della condotta illecita];
-
Hermanin Giovanni, in qualità concorrente extraneus;
-
DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del
Territorio della Regione Lazio:
P)
delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché in concorso tra
loro emanavano il 31 luglio 2008 (formalmente il DE FILIPPIS nella
sua qualifica, con determinazione B2635, come concorrenti estranei e
benficiari del provvedimento, gli altri), un provvedimento con cui si
stabiliva una ulteriore sospensione fino al 31 ottobre 2008
dell’efficacia del provvedimento negativo in ordine alla
valutazione di impatto ambientale emesso in data 25 marzo 2008 a
firma del dirigente dell’Area V.I.A. della Regione Lazio, Bruno
D’Amato, relativo al predetto progetto su terreni di proprietà
della stessa Pontina Ambiente s.r.l., laddove la precedente
sospensione era scaduta in data 21 giugno 2008 e quindi l’iter
procedimentale relativo alla valutazione di impatto ambientale del
gassificatore di Albano Laziale doveva ritenersi negativamente
concluso. Ed infatti, l’articolo 21-quater della L. 241/1990, nel
disporre che “l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento
amministrativo puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo
strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero
da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è
esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere
prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze”, non prevede la possibilità che la
sospensione, una volta scaduto il termine senza proroga o
differimento, sia nuovamente sospeso ex novo.
Reato
commesso in Roma alla data del 31 luglio 2008, con la violazione
della disposizione di legge dianzi evidenziata.
-
CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore
del provvedimento e concorrente extraneus;
-
DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del
Territorio della Regione Lazio e primo firmatario del provvedimento;
-
BARGAGNA, in qualità di responsabile della Dirzione Generale
Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio, in cui
insisteva l’Area VIA, ed estensore materiale del provvedimento:
-
FEGATELLI, in qualità di responsabile dell’Area Rifiuti della
Regione Lazio e successivo funzionario addetto all’istruttoria per
il rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata (AIA), ma in
tale occasione in qualità di concorrente extraneus che
ha contribuito materialmente alla redazione dell’atto;
-
Hermanin Giovanni, in qualità concorrente extraneus e
destinatario del provvedimento;
[-
SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del
procedimento) del Commissario Straordinario per l’emergenza rifiti
della Regione Lazio ed ispiratore della condotta illecita, ma in tale
occasione in qualità di concorrente extraneus]
Q)
delitto p. e p. dagli articoli 110-323-479 c.p. perché, in concorso
tra loro emanavano l’8 ottobre 2008 il provvedimento N. 177177 con
il quale si esprimeva giudizio di compatibilità ambientale (VIA)
positivo in riferimento all’impianto di gassificazione di Albano
Laziale, affermando, contrariamente al vero, che le integrazioni
progettuali prevedessero una riduzione di “produttività”
dell’impanto del 30-40%, laddove invece si trattava di una
riduzione di “produzione” (da 220.000 a 160.000 t.), a capacità
produttiva, e quindi a capacità inquinante pressochè invariata.
Reato
commesso in Roma l’8 ottobre 2008..
R)
delitto p. e p. dagli articoli 48-81-110-479 c.p. perché, nelle
qualifiche indicate e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al
capo che precede, in concorso tra loro, inducendo in errore
11
gli
altri firmatari del provvedimento (D’Amato, Ulivieri e Ceci),
emanavano il suddetto provvedimento 177177, formalmente datato e
protocollato in data 8 ottobre 2008, laddove invece le
intercettazioni telefoniche dimostrano che il relativo contenuto
veniva modificato ed integrato nei suoi contenuti almeno sino a tutto
il successivo 15 ottobre.
Reato
commesso in Roma alla data sopra indicata.
-
CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., ispiratore
del provvedimento e concorrente extraneus;
-
PRESUTTI Avilio, legale del consorzio CO.E.MA. e concorrente
extraneus, che ha partecipato ad alcune riunioni volte a determinare
il contenuto dell’atto e ne ha suggerito e talvolta dettato i
contenuti agli estensori;
-
FEGATELLI, in qualità di responsabile dell’Area Rifiuti della
Regione Lazio, firmatario della relazione preliminare del 21 ottobre
2008 (prot. 126248/1A/15) e materiale estensore del provvedimento;
-
MARRAZZO Piero, in qualità di Presidente della Regione Lazio;
[-
SPAGNOLI, in qualità di funzionario (responsabile unico del
procedimento) già in servizio presso il Commissario Straordinario
per l’emergenza rifiti della Regione Lazio e concorrente
extraneus;]
S)
delitto p.e p. dagli articoli 110-323-479 c.p. perché, nelle
qualifiche anzidette emanavano, formalmente il MARRAZZO, l’ordinanza
Z0003 del 22 ottobre 2008 con cui si ordinava ai sensi dell’articolo
191 del d. lgs. 152/2006 (che consente l’emanazione di ordinanze
contingibili ed urgenti al fine di consentire il “ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga
alle disposizioni vigenti”, non
anche a creare situazioni stabilizzate come la realizzazione di un
termovalorizzatore) al consorzio CO.E.MA. di avviare le attività per
la realizzazione dell’impianto di termovalorizzazione di Albano
Laziale, ordinanza illegittima in quanto il Commissario Straordinario
aveva cessato i suoi poteri in data 30 giugno 2008 ed il Presidente
della Regione Lazio era pertanto divenuto incompetente (provvedimento
annullato dal TAR Lazio con sentenza 36740/2010 per difetto assoluto
di competenza, sentenza confermata in
parte qua dal Consiglio di Stato con
sentenza 1640/2012).
Tutto
ciò all’unico fine di consentire al CO.LA.RI. di iniziare i lavori
di realizzazione del’impianto entro il 31.12.2008 (cosa che
altrimenti non sarebbe stata possibile in assenza di autorizzazione
ambientale integrata, ancora in istruttoria) e così di non decadere
dagli incentivi pubblici denominati CIP 6, la cui elargizione era
normativamente condizionata a detto requisito.
Reato
commesso in Roma il 22 ottobre 2008.
-
FEGATELLI Luca, in qualità di responsabile dell’Area Rifiuti della
Regione Lazio e di responsabile del procedimento di AIA:
T)
del delitto p. e p. dall’art. 323 cpv c.p. perché, al fine di
consentire al CO.LA.RI. di ottenere l’autorizzazione ambientale
integrata per il progetto del gassificatore di Albano Laziale,
abusando della propria funzione di responsabile dell’Area Rifiuti
della Regione Lazio e di responsabile del procedimento AIA,
indirizzava alla ASL Roma H un provvedimento (nota 87775 del 13
maggio 2009) in cui paventava la sussistenza in capo al pubblico
ufficiale firmatario (prof. Messineo) di profili di illiceità penale
se non avesse smesso di esprimere parere negativo in ordine alla
realizzazione dell’impianto, e segnatamente asserendo quanto segue:
12
In
particolare, la ASL RMH:
1)
in sede di conferenza di servizi, convocata per il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale per il gassificatore di
Albano Laziale il 20.04.2009, l’ASL RMH aveva confermato il proprio
parere negativo (sulla falsariga di quanto già asserito con note del
27.11.2008 - prot. n. 5558 - e del 18.03.2009 - prot. n. 1324/dip),
lamentando: che la necessità di approvvigionamento idrico
dell’impianto era incompatibile con lo stato di crisi idrica della
zona (tanto da rendere necessaria la nomina di un Commissario per
l’emergenza idrica); che il consumo medio stimato non teneva conto
che la zona era soggetta a periodi di siccità (con conseguente
necessità, si sottende, di attingere alle risorse idriche
sotterranee); che il c.d. “principio di precauzione” avrebbe
imposto di non autorizzare l’impianto;
2)
dopo che la conferenza di servizi, a maggioranza, aveva deciso di
esprimere parere favorevole, emanava la successiva nota n. 32175
dell’8 maggio 2009 (a firma del Direttore Agostino Messineo) in cui
osservava che “l’impianto di cui
trattasi appare di tipologia assolutamente innovativa per quanto
riguarda il sistema di raffreddamento ad aria mai – a nostra
cognizione – adottato in situazioni similari”.
A
fronte di tali valutazioni, il FEGATELLI rispondeva nel modo
anzidetto, e ciò in palese violazione del c.d. “principio di
precauzione”, espresso dall’articolo 191 del Trattato UE,
dall’articolo 3-ter del
D. lgs. 152/20061
(“Principio dell'azione
ambientale”), (“la tutela
dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale
deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle
persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una
adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione,
dell'azione preventiva, della correzione [omissis]”),
dell’articolo 178 comma 1 del D. lgs. 152/2006 (“la
gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità,
di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel
consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi
inquina paga”) e dall’articolo
301 del D. lgs. 152/2006 (che della disposizine europea riproduce il
contenuto), di portata immediatamente precettiva, che avrebbe imposto
la maggior cautela possibile nell’individuazione della tecnologia
più adatta alla realizzazione del gassificatore, in particolare
stabilendo che “in applicazione del
principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del
Trattato CE [NDR: a seguito della
nuova numerazione del Trattato dopo Lisbona, il vecchio art. 174 è
diventato 191], in caso di pericoli,
anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve
essere assicurato un alto livello di protezione”, e
che l'applicazione del suddetto principio “concerne
il rischio che comunque possa essere individuato a sèguito di una
preliminare valutazione scientifica obiettiva”.
1
Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Reato
commesso in Roma alla data sopra indicata.
-
CERRONI, in qualità di dominus del consorzio CO.E.MA., destinatario
del provvedimento e concorrente extraneus;
-
FEGATELLI, in qualità di responsabile dell’Area Rifiuti della
Regione Lazio e firmatario del provvedimento;
-
DE FILIPPIS, in qualità di responsabile del Dipartimento del
Territorio della Regione Lazio e firmatario del provvedimento:
U)
delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché in concorso tra
loro, abusando il FEGATELLI della sua qualifica di pubblico
ufficiale, emanavano la determinazione n. B3694 del 13 agosto 2009,
con cui, quale atto conclusivo, veniva rilasciata l’A.I.A. per
l’impianto in questione. E ciò, soprattutto in considerazione del
passaggio, previsto dalle integrazioni progettuali, da una tecnologia
di raffreddamento ad acqua ad una di raffreddamento ad aria, mai
utilizzata in altre parti del mondo. Ciò in palese violazione del
c.d. “principio di precauzione”, espresso dall’articolo 191 del
Trattato UE, dall’articolo 3-ter del D. lgs. 152/20062
(“Principio dell'azione ambientale”), (“la tutela
dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale
deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle
persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una
adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione,
dell'azione preventiva, della correzione [omissis]”),
dell’articolo 178 comma 1 del D. lgs. 152/2006 (“la gestione
dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione,
di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti
nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina
paga”) e dall’articolo 301 del D. lgs. 152/2006 (che della
disposizine europea riproduce il contenuto), di portata
immediatamente precettiva, che avrebbe imposto la maggior cautela
possibile nell’individuazione della tecnologia più adatta alla
realizzazione del gassificatore, in particolare stabilendo che “in
applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174,
paragrafo 2, del Trattato CE [NDR: a seguito della nuova
numerazione del Trattato dopo Lisbona, il vecchio art. 174 è
diventato 191], in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la
salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello
di protezione”, e che l'applicazione del suddetto principio
“concerne il rischio che comunque possa essere individuato a
sèguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva”.
2
Articolo inserito dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4
Reato
commesso in Roma il 13 agosto 2009.
D)
MONTI DELL’ORTACCIO
-
Benito VITALI, nato a Ravenna il 07.06.1935, Amministratore Unico
della Società Galeria Scavi S.r.l.
-
Marco MURATORI, nato a Roma il 04.12.1953, Direttore dei Lavori della
Cava di sabbia e ghiaia sita in località Monti dell’Ortaccio Ponte
Galeria;
-
Stefano BELLU, nato a Roma il 23.01.1947, Amministratore Unico della
Società Sestilia Fondiaria S.r.l. e consigliere di amministrazione
della Società Pisana Immobiliare S.r.l;.
-
Carmelina SCAGLIONE, nata a Roma il 6.11.1944, Presidente del C.d.A.
della Società Pisana Immobiliare S.r.l;.
-
Flaviano RUSCITTI, nato a Roma il 13.07.1962, in qualità di
consigliere di amministrazione della Società Pisana Immobiliare
S.r.l;
-
RANDO Francesco, nato a Genova il 12.08.1937, in qualità di legale
rappresentante della E. GIOVI srl;
14
V)
del reato di cui agli artt. 110 c.p., 44, comma 1, lettera b), del
D.P.R. n. 380/2001, per avere in concorso tra loro realizzato in
località Monti dell’Ortaccio, mediante lo sbancamento di ingenti
quantitativi di terreno (oltre 3.100.000 metri cubi) e la
realizzazione dell’ nvaso di una futura discarica, una
trasformazione urbanistica in assenza di permesso a costruire.
Reato
commesso in Roma, località Monti dell’Ortaccio, fino a data
odierna.
Z)
reato di cui agli artt. 632 e 639-bis c.p. perchè, al fine di
procurarsi un ingiusto profitto, abbassando illegittimamente la quota
del fondo di scavo della cava sita in località Monti del Lumacaro
(in possesso di autorizzazione alla cavazione di terra) al di sotto
dei limiti consentiti, determinavano la deviazione della falda
acquifera sotterranea, appartenente al demanio idrico, che così
allagava l’invaso della cava.
Reato
commesso in Roma fino a data odierna.
-
RANDO Francesco, nato a Genova il 12.08.1937, in qualità di legale
rappresentante della E. GIOVI srl;
-
CERRONI Manlio, in qualità di legale rappresentante del Consorzio
CO.LA.RI., e amministratore di fatto della E. GIOVI srl:
AA)
del delitto p. e p. dagli articoli 110 c.p., 260 del d.lgs n.
152/2006 perché in concorso tra loro, nelle qualifiche ut
supra, al fine di conseguire un
ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di
mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente
ingenti quantitativi di rifiuti.
In
particolare, attraverso le operazioni di sbancamento descritte al
Capo V) che precede, asportavano “terre e rocce da scavo” per una
cubatura di 3.124.030,24 mc dal 1990 alla data del 30 settembre 2012,
di cui 1.278.575,28 mc realizzati dal 2005 alla data del 30 settembre
2012, pari, rispettivamente, a 5.310.851,408 e 2.173.577,976
tonnellate, abusivamente smaltite, previo trasporto, presso la
discarica di Malagrotta.
Tali
terre e rocce da scavo vanno classificate come rifiuti, in quanto
escavati in assenza di autorizzazione alla cavazione e smaltiti in un
luogo diverso da quello di produzione, e segnatamente di rifiuti da
classificarsi come “rifiuti pericolosi”.
Ed
infatti, le terre e rocce da scavo possono essere classificate come
rifiuti speciali contraddistinti al codice CER 170504 solo qualora le
stesse siano incluse in un progetto specificamente approvato
dall’autorità di controllo (art. 186 comma 2 del d. lgs. 152/2006)
e i rifiuti siano adeguatamente caratterizzati al fine di esclludere
la presenza di classi di pericolo (art. 186 comma 1 lettera f) del d.
lgs. 152/2006), laddove altrimenti, secondo la tabella dei codici di
cui al D. Lgs. 152/2006, agli stessi si applica il c.d. “codice a
specchio” 170503*, così indicato allorquando le terre e rocce da
scavo siano configurabili come pericolose.
Dal
delitto gli indagati conseguivano un ingiusto profitto pari al
risparmio per il costo dello smaltimento della terra abusivamente
estratta.
Reato
commesso in Roma sino almeno al 30 settembre 2012.
BB)
del reato p. e p. dall’art. 256 comma 1 lettera b) per avere
effettuato attività di trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi
(le terre e rocce da scavo di cui al Capo che precede, non sottoposte
ad idonea caratterizzazione), in assenza di autorizzazione.
Reato
commesso in Roma sino al 30 settembre 2012.
“E.
GIOVI SRL”:
CC)
dell’illecito amministrativo previsto dagli articoli 5,
25-undecies, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), e f), del D.L.vo 8
giugno 2001 n.231, in relazione alla commissione dei reati di cui
agli articoli 81 c.p. 256 comma 1 lettera a), 256 comma 5 e 260 del
decreto legislativo n. 152/2006,
15
rispettivamente
indicati ai capi AA) e BB) che precedono, reati commessi
nell’interesse e a vantaggio della società suindicata,
proprietaria del terreno, da persona che rivestiva al momento del
fatto funzioni di rappresentanza delle società, essendo RANDO
Francesco amministratore di diritto della E. GIOVI s.r.l..
Per
effetto della condotta illecita, l’ente conseguiva un profitto di
euro 7.990.652,5344, pari al costo dello smaltimento/recupero della
terra abusivamente estratta (importo complessivo del profitto
andrebbe debitamente ridotto in relazione alla perseguibilità
dell’illecito amministrativo solo dall’agosto 2011, e
nicrementato per il periodo successivo al giugno 2012, mentre il dato
si riferisce al periodo giugno 2011/giugno 2012).
In
Roma dal 16 agosto 2011 (epoca di entrata in vigore della norma) sino
al settembre 2012.
TANCREDI
Fabio, Benito VITALI, CERRONI Manlio:
DD)
del delitto p. e p. dagli artt. 110-323 c.p. perché, il primo in
qualità di dirigente del X Dipartimento del Comune di Roma, il
secondo in qualità di legale rappresentante della Galeria Scavi srl,
il terzo in qualità di destinatario di fatto del provvedimento (gli
ultimi due quali concorrenti extranei),
al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel consentire
al gruppo imprenditoriale facente capo a CERRONI di proseguire le
attività di scavo in località Monti del Lumacaro, in violazione
delle disposizioni previste dalla L.R. Lazio n° 17/2004 (che non
solo non contempla il “tacito rinnovo” di una autorizzazione alla
coltivazione di una cava, ma che anzi, all’art. 34, prescrive la
presentazione della domanda di proroga al fine di completare il piano
di coltivazione e le opere di ripristino, previo conseguimento del
parere favorevole della C.R.C.), emanavano in data 20/04/2011 la
Determinazione n° 747 (prot. n° 27140), di rinnovo
dell’autorizzazione all’attività estrattiva in Località “Monti
del Lumacaro” in favore della Soc. Galeria Scavi S.r.l., già
scaduta già il 18 febbraio 2006. In altre parole, laddove la
Determinazione Dirigenziale n° 80/2003 autorizzava l’attività
estrattiva per soli 3 anni, detto termine veniva portato a 10 anni,
con validità retroattiva, dalla D.D. n° 747/2011 a firma del
TANCREDI.
In
Roma alla data sopra indicata.
F)
LE TARIFFE E LE ORDINAZE REGIONALI SULLO SMALTIMENTO DEI RIFUITI DEI
COMUNI DI ANZIO E NETTUNO
CERRONI
Manlio, LANDI Bruno, FEGATELLI Luca:
EE)
delitto p.e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché in concorso tra
loro, il FEGATELLI nella qualità di pubblico ufficiale descritta al
capo A) (intraneus)
e gli altri in qualità di concorrenti extranei
e destinatari degli effetti
favorevoli della condotta illecita, in violazione dell’articolo 29,
comma 2, della L.R. Lazio n. 27/1998 (a mente del quale il
provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle
discariche “deve contenere, tra
l'altro, la determinazione delle tariffe e della quota percentuale
della tariffa dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto
gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede
dell'impianto o della discarica stessi”),
omettendo di determinare la tariffa in ingresso dei rifiuti per la
discarica relativa alla RIDA Ambiente s.r.l. di Aprilia, società che
effettua il recupero dei rifiuti per la produzione di CDR e titolare
di autorizzazione ambientale integrata dal 2009 (determinazione B0322
emessa in data 09.02.2009), non consentivano alla stessa di
contrattare con le amministrazioni pubbliche locali l’eventuale
accettazione di RSU nei suoi impianti.
In
tal modo, intenzionalmente procuravano alle società gestrici delle
discariche di Albano Laziale (Pontina Ambiente s.r.l.) e soprattutto
Borgo Montello, nel comune di Latina (Ecoambiente s.r.l., peraltro
sprovvista di un impianto di trattamento meccanico biologico),
entrambi riconducibili al gruppo societario controllato da Manlio
CERRONI, e dirette concorrenti della RIDA Ambiente, un ingiusto
profitto patrimoniale consistente nella possibilità di gestire i
rifiuti provenienti dai comuni
16
della
zona in regime di sostanziale monopolio e ad una tariffa superiore a
quella della concorrente di otto euro a tonnellata. In tal modo
arrecavano, nel contempo, un danno ingiusto al titolare della RIDA
AMBIENTE, Fabio Altissimi.
Reato
commesso in Roma sino al 28 luglio 2010, epoca di emanazione della
determinazione n. C1841 con cui veniva determinata la tariffa
provvisoria di accesso per la RIDA Ambiente srl in misura pari ad €
82,72/tonnellata di rifiuto urbano in ingresso all’impianto (al
netto di ecotassa, benefit ed iva, qualora dovuti) in seno a
procedura di revisione dell’autorizzazione ambientale integrata,
provvedimento a firma del dirigente dell’Area Rifiuti del
Dipartimento Economico Occupazionale, Dr. Ascenzo.
Raniero
DE FILIPPIS, Luca FEGATELLI
FF)
delitto p. e p. dagli articoli 81-323 c.p. perché in progressione
criminosa con il reato di cui al capo che precede, il primo in
qualità di Capo del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio,
il secondo in qualità di concorrente extraneus,
ispiratore e co-redattore del
provvedimento, violando le disposizioni di legge in appresso
indicate, emanavano la determinazione N. B1456 del 18.03.2010 con la
quale rigettavano la richiesta di determinazione della tariffa di
ingresso dei RSU per la discarica di Aprilia gestita dalla RIDA
Ambiente, a ciò al fine di cagionare un danno ingiusto al suo
titolare, Altissimi Fabio, concorrente del gruppo imprenditoriale del
CERRONI (discarica sita in Borgo Montello, Ecoambiente srl).
Reato
commesso in violazione dell’articolo 29 comma 2 della legge
regionale 9 luglio 1998, n. 27, a mente del quale “il
provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle
discariche di cui al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la
determinazione delle tariffe e della quota percentuale della tariffa
dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore
dell'impianto o della discarica a favore del comune sede
dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra
il dieci ed il venti per cento della tariffa”,
laddove al contrario, pur avendo rilasciato l’autorizzazione
ambientale integrata all’impianto in data 09.02.2009 con
determinazione B0322, la Regione sollecitava controlli tecnici
sull’impianto da parte dell’ARPA, in esito ai quali rigettava la
richiesta di determinazione della tariffa sulla base “della
merceologica regionale e provinciale, richiamata nella nota prot. n.
3974 del 11.01.2010, dalla quale si evidenzia una percentuale di
materia putrescibile pari ad almeno il 30% del rifiuto prodotto”
e posto che “come evidenziato dalle
note ARPA Lazio n. 8059 del 05.02.2010 e n. 16185 del 04.03.2010, è
proprietaria e gestisce un impianto non adeguato alle BAT di settore
per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati che allo stato,
sulla base della merceologica provinciale di riferimento, presentano
una percentuale di materia putrescibile pari a 31.4%”,
laddove i rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) erano gli
stessi oggetto di trattamento e smaltimento da parte di società
riconducibili al CERRONI (TMB Malagrotta1 e Malagrotta2, TMB Ecologia
Viterbo, TMB Albano Laziale, discariche di Guidonia e soprattutto
Borgo Montello, in provincia di Latina), regolarmente in possesso di
tariffa di ingresso, impianti ai quali la tariffa era stata peraltro
concessa senza alcuna integrazione tecnica.
Reato
commesso in Roma il 18 marzo 2010.
CERRONI
Manlio, LANDI Bruno, Raniero DE FILIPPIS, Luca FEGATELLI
GG)
delitto p. e p. dagli artt. 110-81-476-479-323 c.p. per avere in
concorso tra loro, DE FILIPPIS e FEGATELLI in qualità di pubblici
ufficiali nelle qualifiche descritte al Capo A), e gli altri in
qualità di concorrenti extranei e
beneficiari indiretti degli effetti del provvedimento, sottoscritto
il provvedimento n. 075689 del 11.08.2010, indirizzato al direttore
del Dipartimento Economico Occupazionale Dr. Magrini, con cui
chiedevano di annullarsi in via di autotutela il provvedimento prot.
N. C1841 del 28 luglio 2010 di cui al Capo che precede, con cui detto
Ufficio determinava la tariffa provvisoria di ingresso all’impianto
della RIDA Ambiente s.r.l. sito in Aprilia, ivi falsamente affermando
che la legge regionale anzidetta non consentisse di procedersi alla
determinazione in via
17
provvisoria
della tariffa, laddove al contrario altre aziende, e segnatamente la
Viterbo Ecologica s.r.l., riconducibile al CERRONI, operava da tempo
in base ad una siffatta tariffa (e ciò a conferma del fatto che la
legge regionale non escludeva tale possibilità), e ciò al solo fine
di consentire alla concorrente discarica gestita dal CERRONI in Borgo
Montello (tramite la società Ecoambiente s.r.l.) di continuare a
gestire in regime di sostanziale
monopolio
lo smaltimento dei rifiuti sollidi urbani del basso Lazio e parimenti
di arrecare un danno ingiusto alla RIDA Ambiente. Reato commesso in
violazione dell’articolo 29 comma 2 della legge regionale 9 luglio
1998, n. 27, a mente del quale “il provvedimento di
autorizzazione all'esercizio degli impianti e delle discariche di cui
al comma 1 deve contenere, tra l'altro, la determinazione delle
tariffe e della quota percentuale della tariffa dovuta dagli
eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della
discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica
stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento
della tariffa”, posto che la RIDA Ambiente era già in possesso
di autorizzazione ambientale integrata dal 2009 (determinazione B0322
del 09.02.2009) e di autorizzazione ex art. 208 d. lgs. 152/2008 sin
dal 2006 (decreto n. 15 del 21/04/2006).
Reato
commesso in Roma l11.08.2010.
Luca
FEGATELLI, Bruno LANDI , Manlio CERRONI:
HH)
delitto p. e p. dagli articoli 48-110-323 c.p. perché in concorso
tra loro, il FEGATELLI nella qualità di pubblico ufficiale
(intraneus) estensore della delibera della Giunta Regionale
del Lazio n. 373 del 07.08.2010, avente ad oggetto la “Autorizzazione
alla prosecuzione del conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel
territorio dei Comuni di Anzio e Nettuno presso la discarica sita in
Latina, loc. Borgo Montello, gestita dalla Ecoambiente S.r.l”, e
gli altri in qualità di concorrenti extranei e destinatari
degli effetti favorevoli della condotta illecita (Bruno LANDI in
qualità di legale rappresentante della ECOAMBIENTE srl, CERRONI in
qualità di amministratore di fatto della stessa), inducendo in
errore i componenti della Giunta Regionale del Lazio ad emanare il
citato provvedimento con cui, in violazione di norme di legge (artt.
7 d.lgs. 36/2003 e 182 d. lgs. 152/2006), intenzionalmente
procuravano alla compagine gestrice della discarica di Borgo Montello
un ingiusto vantaggio patrimoniale e contemporaneamente arrecavano ai
comuni di Anzio e Nettuno un danno ingiusto consistente nella
maggiore tariffa di smaltimento corrisposta alla discarica di Borgo
Montello piuttosto che a quella di RIDA Ambiente di Aprilia.
In
particolare, il provvedimento, nel premettere:
-
che i Decreti Commissariali nn. 67 del 30 luglio 2003, 78 del 30
settembre 2003, 3 del 9 gennaio 2004, 39 del 31 marzo 2004, 116 del
30 settembre 2004, 48 dell’ 8 luglio 2005, 30 del 28 giugno 2006,
51 del 16 ottobre 2006, 94 del 16 ottobre 2007, 1 del 28 febbraio
2008 , 17 del 30 aprile 2008 e 30 del 27 giugno 2008 avevano
autorizzato i comuni di Anzio e Nettuno a conferire i rifiuti urbani
prodotti all’interno dei suddetti territori comunali presso la
discarica di Latina, località Borgo Montello, gestita dalla società
Ecoambiente S.r.l.;
-
che “al fine di dare continuità all’azione amministrativa
avviata dal Commissario Delegato (,) ha emanato n. 3 (tre)
Ordinanze Presidenziali - nn. Z0002 del 30 gennaio 2009, Z0008 del 31
luglio 2009 e Z0001 del 27 gennaio 2010, ai sensi dell’art. 191 del
D.Lgs 152/2006”, con le quali si era disposta la prosecuzione
dell’autorizzazione a detto conferimento,
autorizzava
la prosecuzione del conferimento per il periodo di un anno sulla base
del falso presupposto secondo cui “la soluzione in oggetto
risulta essere la più idonea in quanto la Discarica in questione è
la più vicina ai sopra citati Comuni, nel rispetto dunque, del c.d.
principio comunitario della prossimità, recepito nell’ordinamento
italiano all’art. 182 del D.Lgs. 152/06 e che eventuali soluzioni
alternative provocherebbero impatti negativi sull’ambiente e sul
traffico veicolare”, laddove al contrario l’articolo 7 del
decreto legislativo n. 36/2003, testualmente richiamato dallo stesso
articolo 182 del decreto legislativo n. 152/2006, stabilisce che “i
rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento”
(così vietando lo smaltimento del c.d. “tal quale”).
18
La
discarica di Borgo Montello infatti era sprovvista di impianto di
trattamento meccanico-biologico, mentre quella gestita da RIDA
Ambiente in Aprilia (la cui tariffa era nel frattempo stata concessa
in via provvisoria in data 28 luglio 2010 proprio dalla Regione
Lazio, come da Capo che precede) ne era in possesso, offrendo il
servizio, inclusivo di trattamento meccanico biologico, ad un prezzo
di otto euro a tonnellata inferiore, servizio che non poteva
espletare a cagione delle condotte descritte ai capi EE) ed FF) che
precedono.
Reato
commesso in Roma il 7 agosto 2010.
Luca
FEGATELLI, in qualità di Dirigente pro tempore della Direzione
Regionale Energia e Rifiuti della Regione Lazio
II)
delitto p. e p. dagli artt. 81-476-479-323 c.p. per avere redatto e
sottoscritto la nota 158623 del 13 agosto 2009, indirizzata
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, in cui (in risposta alla segnalazione dell’AGCOM
n. AS550 del 15.07.2009) falsamente si affermava:
E
che, in ordine all’avvio degi RSU da parte di Comuni alle
successive fasi di recupero:
Laddove,
al contrario:
1)
RIDA Ambiente non poteva operare nel settore del recupero dei rifiuti
urbani in assenza di determinazione della tariffa da parte della
Regione;
2)
La Regione Lazio, attraverso il meccanismo delle ordinanze
contingibili ed urgenti, e quindi della delibera di G.R. 373/2010,
imponeva ai Comuni dove smaltire i propri RSU.
Reato
commesso in Roma il 13 agosto 2009.
Luca
FEGATELLI, in qualità di Capo del Dipartimento Istituzionale della
Regione Lazio, ma qui in veste di concorrente extraneus;
Romano
GIOVANNETTI, in qualità di segretario dell’assessore all’Ambiente
della Regione Lazio, ma qui in veste di concorrente extraneus;
Mario
MAROTTA, in qualità di responsabile della direzione Generale
Attività Produttive e Rifiuti e firmatario del provvedmiento;
Bruno
LANDI , in qualità di concorrente extraneus,
legale rappresentante delle aziende destinatarie dei provvedimenti di
revisione tariffaria in istruttoria da parte dell’Ascenzo:
LL)
del delitto p. e p. dagli articoli 110-323 c.p. perché in concorso
tra loro e nelle qualifiche descritte, al fine di arrecare un danno
ad Ascenzo Riccardo, asseritamente reo di avere rallentato l’iter
procedimentale delle istanze di revisione tariffaria di società
riconducibili al Gruppo CERRONI (ma soprattutto di avere concesso la
tariffa provvisoria alla RIDA Ambiente srl), sfruttando la
possibilità offerta dalla riorganizzazione degli uffici regionali di
operare degli spostamenti di dirigenti, intenzionalmente operavano
uno spostamento punitivo del medesimo Ascenzo dal posto rivestito
della direzione Rifiuti della Regione Lazio all’Area Polizia
Mineraria, acque minerali e termali, energia, sostituendolo con altro
dirigente.
19
Reato
commesso in Roma alla data del 10 aprile 2011.
Fabio
ERMOLLI
MM)
del delitto p. e p. dall’articolo 323 c.p. per avere
intenzionalmente dapprima partecipato alle procedure di selezione e
quindi accettato l’incarico di dirigente dell’ARPALAZIO, Settore
Rifiuti, pur avendo in essere, almeno sino a tutto il 2010, rapporti
di prestazione
d’opera
retribuita con società riconducibili al Manlio CERRONI, soggetto
operante in regime di monopolio nel settore dello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani di Roma e di posizione predominante del
medesimo settore nel Lazio, con ciò venendo meno all’obbligo di
mantenere “una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi”,
sancito dall’articolo 2 del D.M. 28.11.2000, recante il “Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”
(Pubblicato in G.U. 10 aprile 2001, n. 84), emanato in attuazione
dell’articolo 58-bis del D.lgs. 29/1993 (attuale art. 54 del d.
lgs. 165/2001) e dell’art. 97 Cost., di cui la prima norma
costituisce espressione diretta.
In
particolare, percepiva dalla Systema Ambiente s.r.l., corrente
Brescia, via dei Santi 58, di cui Manlio CERRONI è legale
rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, la
somma di 152.000 euro nel 2008 e la somma di 152.000 euro nel 2010
(quale corrispettivo per la carica di direttore tecnico, rivestita
peraltro in modo meramente formale dalla data di assunzione
dell’incarico in ARPA), mentre nel 2009 percepiva la somma di euro
22.500 dalla VR Systema Valorizzazione Rifiuti S.r.l. in
liquidazione, società dallo stesso ERMOLLI rappresentata e
totalmente partecipata dalla Systema Ambiente srl.
Reato
commesso in Roma dall’estate del 2008 sino a tutto il 2010.
****
Reati
di cui all’arrticolo 323 c.p. commessi, per quanto riguarda i
pubblici funzionari, oltre che con violazione delle disposizione di
legge indicate in ciascun capo di imputazione, con sistematica
violazione degli articoli in appresso indicati del del D.M.
28.11.2000, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni” (Pubblicato in G.U. 10 aprile
2001, n. 84), emanato in attuazione dell’art. 97 Cost. (da
ritenersi di contenuto immediatamente precettivo non quale norma di
organizzazione, bensì come canone di principio di “buon andamento”
inteso come “divieto di favoritismi” - Cass. 25162/2008) e
dell’articolo 54 del D.lgs. 165/2001, che del precetto
costituzionale costituisce espressione diretta:
-
art. 2 commi 1, 2 e 4, nella parte in cui dispongono che “il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di
rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione”, che “nell'espletamento dei propri compiti,
il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico”, che “ispira le proprie
decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico
che gli è affidato”, che “mantiene una posizione di
indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere
attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo
apparenti, di conflitto di interessi”, che “non svolge alcuna
attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti
d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che
possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione”, che “non utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio”;
-
art. 3, che vieta al dipendente di chiedere o accettare, per sé o
per altri, “regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico
valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre
benefìci da decisioni o attività inerenti all'ufficio;
20
-
art. 4, secondo cui “il dipendente comunica al dirigente
dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni,
anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti
dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di
partiti politici o sindacati”;
-
art. 5 (ERMOLLI, [SPAGNOLI],
FEGATELLI), che impegna il dipendente ad informare “per iscritto il
dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando .. [omissis] .. se tali rapporti siano
intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle
pratiche a lui affidate”;
-
art. 7, nella parte in cui prevede che “il dipendente non accetta
da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità
per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri
compiti d'ufficio” (ERMOLLI) e che “non sollecita ai propri
superiori il conferimento di incarichi remunerati” (SPAGNOLI,
BARGAGNA)
-
art. 8, a mente del quale “il dipendente, nell'adempimento della
prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i
cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui
dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno
prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri” e
“si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni
illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori”.
Reati
tutti avvinti dal vincolo della continuazione (art. 81 cpv. c.p.).
Competenza
per territorio determinata da connessione (art. 16 c.p.p.) con il
reato di cui all’articolo 260 del D. l.vo 152/2006, di competenza
distrettuale (art. 51, comma 3-bis, c.p.p.),
***
- - rilevato che il pubblico ministero ha richiesto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di FEGATELLI Luca con riferimento ai reati di cui ai capi A), Q), R), S), GG), II), SICIGNANO Giuseppe con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H), GIOVANNETTI Romano con riferimento al reato di cui al capo A), GIOVI Piero con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H) e l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di CERRONI Manlio con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H), M), N), Q), R), S), AA), GG), RANDO Francesco con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H) AA), LANDI Bruno con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), G), H), GG) e DE FILIPPIS Raniero con riferimento ai reati di cui ai capi A), Q), R) GG);
- - rilevato che il pubblico ministero ha formulato anche richiesta, ai sensi degli articoli 321 ss. c.p.p., 6, 19, 24 commi 1 e 2, 25-undecies e 59 del decreto legislativo n. 231/2001, di sequestro preventivo anche per equivalente delle seguenti somme:
a)
della somma di euro 10.900.910,
quale profitto dei reati di traffico di rifiuti, truffa aggravata e
frode in pubbliche forniture, contestati ai capi B), G) e H) nei
confronti della Pontina Ambiente srl;
b)
della somma di euro 7.990.652,534,
profitto (minimo) del reato di cui all’articolo 260 contestato al
Capo AA), nei confronti della E. GIOVI srl;
- - rilevato che successivamente alla richiesta di applicazione di misure cautelari reali e personali il pubblico ministero ha trasmesso: integrazione della predetta richiesta (con particolare riferimento all’evoluzione della vicenda RIDA e al capping di Malagrotta, fald. 63, pag. 4964), verbale di assunzione di s.i.t da Mauro Sanna; ulteriori due integrazioni della richiesta di misura cautelare (una relativa alla vicenda RIDA e alle esigenze cautelari e una relativa alla modifica del D.L.vo 152/2006 di cui alla D.L. 21 giugno 2013 n. 69 conv. in legge 9 agosto
21
- 2013 n. 98, fald. 64, pag. 5781) e altri atti (tra i quali richiesta di interrogatorio formulata dal CERRONI con numerosi allegati);
considerato
che per evidenti esigenze espositive e di garanzia degli indagati
appare opportuno non limitarsi a richiamare la richiesta del pubblico
ministero, ma a trascriverla, con integrale richiamo dei materiali
istruttori, dal momento che da essa possono desumersi in dettaglio i
dati fattuali e gli elementi indizianti raccolti attraverso un non
breve percorso investigativo, così da consentire una compiuta
contestazione nell’atto restrittivo, prima di procedere agli
interrogatori di garanzia. La disponibilità immediata di tutti i
dati raccolti relativamente alle ipotesi di reato consente una più
rapida e sicura visualizzazione delle attività compiute e dei loro
intrecci. Seguirà distinta e autonoma interpretazione dei fatti
(anche tramite richiamo alle prospettazioni del pubblico ministero
laddove ritenute esaurienti e condivisibili) e l’indicazione delle
circostanze che in relazione ai singoli illeciti appaiono decisive al
giudice nella sua condizione di distanza dalle dinamiche
dell’indagine e di necessaria terzietà valutativa rispetto a essa;
- - rilevato che il pubblico ministero con la suindicata richiesta quanto alla ricostruzione dei fatti, alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati e alle esigenze cautelari ha rappresentato quanto segue (si omette la trascrizione del paragrafo 1 relativo agli indagati e alle ipotesi di reato e la parte finale relativa alle richieste trattandosi di dati già sopra riportati; per evitare confusione nel sommario si omette l’indicazione delle pagine poiché riferite alla richiesta e non alla presente ordinanza):
“….SOMMARIO
1.
Indagati e imputazioni …………………………………………………………………………[x]
2.
Introduzione ……………………………………………………………………………………[x]
3.
Breve storia dei rifiuti a Roma ………………………………………………………………..[x]
4.
Segue: l’emergenza rifiuti nella Regione Lazio
……………………………………………...[x]
5.
Manlio CERRONI: il Supremo …………………………………………………………..…...[x]
6.
Segue: il ruolo di Manlio CERRONI nel ciclo dei rifiuti nella regione
Lazio……………....[x]
7.
Albano Laziale: il traffico di rifiuti, le frodi e i reati ambientali
……………………………[x]
7.1.
Brevi notazioni in punto di diritto ……………………………………………………....[x]
7.2.
L’impianto di Albano Laziale, la Pontina Ambiente, le vicende del
caso di specie......[x]
7.3.
Le indagini tecniche ……………………………………………………………………...[x]
7.4.
I riscontri sulla sussistenza del reato di traffico alla luce della
giurisprudenza di legittimità………………………………………………………………………………….…...[x]
7.5.
Truffa aggravata e frode in pubbliche forniture ……………………………….……...[x]
7.6.
I reati ambientali …………………………………………………………………………[x]
7.7.
Le violazioni del decreto legislativo n. 231/2001
...………………………………..……[x]
7.8.
Le argomentazioni difensive …………………...…………………………………..……[x]
8.
Segue: Albano Laziale: il termovalorizzatore …………………………………………..……[x]
8.1.
I contributi CIP 6 ….…………………………………………………………………….[x]
8.2.
La vicenda della valutazione di impatto
ambientale………..……………………....... [x]
8.3.
L’ordinanza contingibile ed urgente ……………………………………………….......[x]
8.4.
L’autorizzazione integrata ambientale………………………………..………………..[x]
8.5.
Segue: la linea di raffreddamento ………………………………………………….......[x]
9.
la localizzazione della nuova discarica a Monti dell’Ortaccio. I
reati urbanistici e il traffico di rifiuti
………………………………………………………………………………………
[x]
9.1
Lo studio di siting e
il nuovo commissariamento del Lazio ……….……………………[x]
9.2.
La morfologia della zona ……………………………………….………………………..[x]
22
9.3.
La richiesta di AIA/VIA per la realizzazione della discarica, i falsi
ideologici e materiali della GIOVI srl e del consorzio CO.LA.RI.
………………………………….......[x]
9.4.
Le operazioni di intercettazione telefonica ……………………….…………………….[x]
9.5.
Lo sbancamento abusivo, la natura delle terre estratte, il traffico
di rifiuti e la quantificazione del profitto
…………………………………………………………………..[
9.6.
La natura “pericolosa” dei rifiuti e il profitto confiscabile ai
sensi del decreto legislativo n. 231/2001
……………………………………………………………………….[x]
10.
Tariffe di accesso e autorizzazione allo smaltimento in discarica
…………………….[x]
10.1.
Lo smaltimento dei RSU dei comuni di Anzio e Nettuno e l’importanza
di Luca FEGATELLI in Regione Lazio…………………………………………..……………[x]
10.2.
La tariffa RIDA Ambiente …………………………..………………………….[x]
10.3.
L’allontanamento di Riccardo Ascenzo …………………………………..……[x]
10.4.
L’impianto di TMBAAS di Ecoambiente ……………………………………...[x]
11.
Il reato associativo …………………………………………….….…………………………[x]
12.
Segue: il ruolo dei singoli associati …………………………………………………………..[x]
12.2.1.
Manlio CERRONI …………………………………………………………….[X]
12.2.2.
Bruno LANDI ………………………………………..………………………[X]
12.2.3.
Francesco RANDO e Piero GIOVI…………………………….………….
[X]
12.2.4.
Arcangelo SPAGNOLI ……………………………………………………..[x]
12.2.5.
Mario DI CARLO ……………………………………………………………[x]
12.2.6.
Luca FEGATELLI …………………………………………………………..[x]
12.2.7.
Raniero DE FILIPPIS ………………………………………...……………..[x]
12.2.8.
Giovanni HERMANIN ………………………………………………………[x]
12.2.9.
Romano GIOVANNETTI ……………………………………………………[x]
12.2.10.
Giuseppe SICIGNANO ………………………..………...……….…………[x]
13.
L’abuso di ufficio ………………………………………………………………….…………[x]
13.1.
Brevi notazioni in punto di diritto ……………………………………………………[x]
13.2.
Il caso concreto …………………………………………………………………….......[x]
13.2.1.
Fabio ERMOLLI …………………………….………………………………..[x]
13.1.2.
Giovanna BARGAGNA ………………………………………………………[x]
13.2.3.
Fabio TANCREDI …………………………………………………………….[x]
13.2.4.
Piero MARRAZZO e Mario MAROTTA ..………………..…………………[x]
14.
le esigenze cautelari …………………………………………………………………………..[x]
14.1.
Il rischio di reiterazione del reato……………………………...……………….
[x]
14.2.
L’inquinamento probatorio ……………………………………..………………[x]
15.
Richieste ……………………………………………………………………………………….[x]
*****
§1.
Indagati e imputazioni [1] … omissis
§2.
Introduzione [1]
Fino
all’estate del 2011, in relazione alla discarica di Malagrotta e
più in generale al “fenomeno CERRONI”, ossia l’imprenditore
che indirettamente (per il tramite della “E. GIOVI s.r.l.”) la
gestisce, si è proceduto contestando volta per volta ai vari attori
singole ipotesi di reato, quasi sempre di natura contravvenzionale,
prevalentemente per violazione della normativa in materia di gestione
dei rifiuti.
23
Il
presente procedimento n. 7449/2008 ha invece consentito di accertare
l’esistenza di una imponente struttura informale in grado di
condizionare in modo molto significativo l’attività amministrativa
degli enti preposti alla disciplina e al controllo in materia di
rifiuti (Regione, Provincia, Comune, Commissari Straordinari per i
rifiuti) e, almeno in parte, quella politica.
L’Ufficio
ha quindi optato per un approccio molto più ampio, con una lettura
congiunta delle risultanze dei vari procedimenti e, quindi, anche
delle varie vicende che hanno interessato il CERRONI nella gestione
del ciclo dei rifiuti nel Lazio. Questa lettura congiunta ha
consentito di accertare che la vicenda in questione è come un fiume
che si dipana atteraverso mille rivoli spesso caratterizzati da reati
contro la normativa in materia di ambiente e contro la pubblica
amministrazione.
Così,
ad esempio, in seno al procedimento n. 47580/2009 ( assegnato ai
sostituti Maisto e Galanti), l’Ufficio aveva chiesto in data
1.12.2011 al GIP di procedersi nelle forme dell’incidente
probatorio ad accertare se la contaminazione delle falde idriche
sottostanti la discarica di Malagrotta fosse riconducibile ad una
falla nel c.d. “poulder” ossia il manto bituminoso che riveste le
pareti della medesima.
Il
Giudice, con provvedimento in data 11.01.2011 rigettava la richiesta.
Nella sostanza, asseriva che i dati in possesso degli inquirenti non
giustificassero l’intervento richiesto, poiché una consulenza
disposta dagli stessi pubblici ministeri evidenziava la sostanziale
mancanza di contaminazione tra le acque che si trovavano al di sotto
dei c.d. “pozzi spia” e ciò che si trovava all’interno, e che
quindi la riscontrata contaminazione fosse da attribuire ad attività
antropica di diversa natura (trattasi di zona ad elevata
concentrazione di opifici industriali.
Il
problema è costituito dal fatto che tutti i dati su cui è stata
eseguita la consulenza tecnica della Procura pervenivano non da
attività autonomamente svolta dai CC.TT. ma da dati forniti
dall’ARPALAZIO, soggetto pubblico istituzionalmente deputato al
controllo.
Le
indagini tecniche eseguite in seno al procedimento n. 7449/2008 hanno
consentito di appurare come il direttore dell’ARPA, tale ERMOLLI
Fabio, sia in realtà un ex dipendente del CERRONI (e segnatamente
della Systema Ambiente srl, società che gestisce una discarica in
provincia di Brescia, il cui legale rappresentante è proprio il
CERRONI, e della quale ERMOLLI era il direttore tecnico), collocato
al vertice della struttura pubblica quando ancora rivestiva carica
lautamente retribuite per conto del privato su cui doveva operare i
controlli, e quindi in tale posizione in grado di “pilotare” i
controlli sulla discarica di Malagrotta.
Rilevato
pertanto che dalla lettura del procedimento n. 7449/08 emergevano
ulteriori ipotesi di reato, in data 7 ottobre 2011 venivano disposti
lo stralcio in copia delle principali informative nonché degli atti
relativi alla richiesta di incidente probatorio respinto in seno al
procedimento n. 47580/2009 e la formazione di autonomo procedimento,
ossia il presente.
Parallelamente,
l’Ufficio ha preso contatti con gli altri uffici giudiziari del
distretto.
In
particolare, l’Ufficio di Procura riceveva notizia dalla P.G.
procedente che attività di indagine nei confronti dei medesimi
soggetti erano in corso presso la Procura della Repubblica di
Velletri. La suddetta Procura della Repubblica, appositamente
contattata, provvedeva a stralciare copia dell’informativa
principale redatta dal Comando Carabinieri per la Tutela
dell’Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Roma (Nr. 71/8-30 del
22/06/2011) e a trasmettere gli atti a Roma per competenza in ordine
ai reati ivi commessi.
La
lettura dell’informativa (pag. 26 ss.) appare di estrema importanza
in quanto consente da un lato di attualizzare il riscontro circa
l’attuale esistenza del sodalizio criminale, dall’altro a
monitorarne passo passo i mutamenti.
Parallelamente,
il Reparto Operativo CC. Tutela Ambiente, depositava in seno al
procedimento 7449/2008 l’informativa n. 181/11-6 di prot. del 30
gennaio 2012.
Essa,
in particolare, concerneva sostanzialmente i medesimi fatti storici
della prima parte dell’informativa depositata dal NOE presso la
Procura della Repubblica di Velletri, solo diversamente qualificata:
laddove nell’informativa dei Castelli Romani si paventavano i reati
di frode in pubbliche forniture e di truffa ai danni di ente
pubblico, qui si qualificava il fatto (anche)
24
come
traffico di rifiuti. Si procedeva pertanto a stralciare l’informativa
181/11-6 dal procedimento 7449/2008 e a formare un nuovo fascicolo,
riunito al presente procedimento.
Dalla
lettura complessiva degli atti si potrà facilmente evincere come
l’enorme capacità di influenza di Manlio CERRONI e dei suoi
proseliti abbia in un primo tempo interessato prevalentemente –
assieme alla Regione stessa - la struttura del Commissario delegato
per l’emergenza rifiuti nella Regione Lazio (sino al 30.06.2008),
che, nominato dal Governo nazionale nella persona del Presidente
della Regione, era di fatto gestito da un soggetto attuatore.
A
conferma della bontà dell’assunto accusatorio, in data 5 aprile
2012, investito della richiesta di applicazione di misura cautelare
da parte della Procura della Repubblica di Velletri per i reati di
truffa aggravata, frode in pubbliche forniture e associazione per
delinquere, il Giudice per le indagini preliminari presso quel
Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio
determinata da connessione, in relazione al luogo di commissione del
più grave reato di cui all’articolo 416 del codice penale, nonché
in relazione al luogo di consumazione del reato di cui all’articolo
356 c.p. (ovviamente quel Giudice ignorava che presso questo Ufficio
già pendeva procedimento per il reato di cui all’art. 260 D. lgs.
152/2006).
Quanto
al primo profilo, il giudice velletrano rappresentava che, in assenza
di elementi atti a dimostrare il luogo ove ha avuto origine il pactum
sceleris, “il
luogo in cui opera la prospettata associazione deve vieppiù
individuarsi in Roma, sia in considerazione della tipologia di
associazione in contestazione ove risultano coinvolti soggetti alle
dipendenze della Regione Lazio, sia in considerazione dei luoghi ove,
nel tempo, gli incontri tra gil indagati sopra indicati avvenivano e
dove si concordavano le eventuali stategie associative”.
Il
procedimento veniva pertanto trasmesso per competenza a questo
Ufficio dove veniva riunito al presente (sui contenuti, v. infra, con
riferimento alle singole ipotesi di reato).
A
quel punto le indagini tornavano all’origine, e si provvedeva a
verificare che all’interno della discarica più grande d’Europa
si verificava un fenomeno, relativo alla produzione e gestione del
combustibile da rifiuti, per molti versi analogo a quello che era
investigato ad Albano Laziale, tuttora in corso di valutazione.
Le
indagini non si arrestavano qui.
Infatti
l’Ufficio, quando dalla lettura degli atti prendeva contezza del
fatto che l’intenzione del sodalizio criminale era quella di aprire
una nuova discarica a Monti dell’Ortaccio, rivolgeva verso tale
zona la propria attenzione, e verificava l’esistenza di una
situazione davvero sorprendente: in quella area, infatti, esisteva
uno sbancamento non autorizzato, tuttora in corso di realizzazione,
di oltre 3.000.000 di metri cubi, da cui le terre da scavo asportate
venivano portate via e utilizzate all’interno della discarica di
Malagrotta.
Tornando
ancora indietro nel tempo, si verificava infine che nel corso degli
anni (rectius:
dei decenni), l’attività del Gruppo CERRONI si è sempre connotata
per la ripetitività del modus
operandi: operare sempre in modo da
realizzare gli impianti prima di ottenere le autorizzazione ovvero
sulla base di titoli autorizzativi provvisori o sperimentali, in modo
da indurre/costringere le amministrazioni ad adeguare la situazione
di diritto a quella di fatto (pena il determinarsi di una emergenza
rifiuti paragonabile a quella di Napoli), e sfruttare situazioni
emergenziali (commissariamenti e ordinanze contingibili e urgenti),
al fine di aggirare l’obbligo di rispetto della normativa nazionale
e regionale, nonché di realizzare e consolidare una posizione di
sostanziale monopolio nella Regiona Lazio (si veda quanto ad esempio
accaduto con il sito di Testa di Cane, adiacente la discarica di
Malagrotta).
Al
termine delle indagini relative ai vari tronconi principali, posta
l’evidente connessione probatoria e la continuazione tra molti dei
reati ascritti, si procedeva alla riunine di tutti e tre i
procedimenti (il 49504/2011, ossia il primo stralcio, quello relativo
al filone velletrano e quello relativo a Monti dell’Ortaccio) al
più risalente, ossia il 7449/2008-21.
Nel
prosieguo della richiesta si procederà ad eseguire una brevissima
panoramica sulla storia della gestione dei RSU (rifiuti solidi
urbani) nel Lazio dal 1960 in poi (che poi coincide con la ascesa del
gruppo CERRONI), per poi analizzare la galassia societaria
riconducibile all’anziano imprenditore,
25
alla
sua leadership nel ciclo dei rifiuti in Italia, nella Regione Lazio
ed a Roma. Poi si analizzeranno alcuni fenomeni criminosi. Con una
premessa.
Il
mondo imprenditoriale di Manlio CERRONI è vastissimo. La presente
richiesta si limita ad approfondire quattro tronconi di indagine,
relativi a singole e specifiche vicende: discarica di Albano Laziale
– ciclo dei rfiuti, traffico ed altro; Albano Laziale –
realizzazione del gassificatore; localizzazione della discarica di
Monti del’Ortaccio; vicende relative alla tariffa dei rifiuti nella
Regione Lazio. Altre vicende, in cui pure si appalesano profili di
illegalità, costituiscono tuttora oggetto di approfondimento
investigativo, per cui non verranno prese in esame in questa sede.
Dall’analisi
di tutti i tronconi dell’indagine si trarranno le fila dei
principali reati contestati: dal reato associativo ai reati di
pubblica amministrazione contestabili ai pubblici funzionari
coinvolti.
La
presente richiesta viene altresì redatta in formato elettronico,
munita di un sistema di riferimenti incrociati tra l’indice e i
singoli paragrafi ovvero tra le varie parti dell’informativa in cui
un riferimento si renda opportuno, sì da consentire al lettore di
muoversi agevolmente al suo interno. Essa contiene anche collegamenti
ipertestuali che consentono di aprire i documenti più importanti cui
si dà conto nel corso della disamina (cliccando il tasto ctrl+tasto
sinistro del mouse sul link), per una più agevole consultazione.
Parallelamente,
per gli indagati in relazione ai quali, pur in presenza di gravi
indizi di colpevolezza, non si ritiene di richiedere l’emissione di
provvedimento cautelare (vuoi in ragione del titolo di reato, vuoi
della possibilità di usufruire della pena sospesa, vuoi per
l’assenza del requisito dell’attualità dell’esigenza cautelare
riscontrata), il testo conterrà un rinvio mobile (link ipertestuale)
ad una scheda personale esterna al provvedimento, che si allegherà
alla richiesta cartacea.
§3.
Breve storia dei rifiuti nella Regione Lazio [1]
Come
si legge nella pubblicazione: “Archivio
del Servizio della Nettezza Urbana del Comune di Roma. Inventario a
cura di MARGHERITA BETTINI PROSPERI, ILARIA BONINCONTRO, COSTANZA
LISI” 3, alla
vigilia delle Olimpiadi romane del 1960, al fine di rendere più
corretto ed efficace il sistema del trasporto e dello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, con deliberazione consiliare del 26 maggio
1959, n. 999105 l’Amministrazione capitolina indice una nuova gara
di appalto concorso per l’affidamento dei servizi di trasporto
delle immondizie della città, con esclusione della zona centrale, e
dello smaltimento di tutti i rifiuti.
3
MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITÀ CULTURALI - DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI 2003 -
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI SERVIZIO DOCUMENTAZIONE E
PUBBLICAZIONI ARCHIVISTICHE”, pagg. 51 ss.; consultabile on line
all’indirizzo:
“http://www.archivi.beniculturali.it/DGA-free/Strumenti/Strumenti_CLVII.pdf”
Il
capitolato richiedeva:
–
il trasporto dai
luoghi di produzione a quelli di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni raccolti dal Servizio di Nettezza urbana in uno dei
quattro settori in cui è suddiviso il territorio comunale;
–
lo smaltimento e la
cernita, in apposito stabilimento da costruirsi a cura e spese del
oncessionario, in terreno di proprietà dello stesso concessionario,
dei rifiuti interni raccolti nel settore di competenza; quelli
esterni (stradali e dei mercati), prodotti nel settore di competenza,
ma raccolti e trasportati a cura del Servizio; quelli interni ed
esterni, prodotti nella zona centrale, trasportati in economia dal
Comune106, distribuiti tra i quattro settori;
–
l’incenerimento
della parte dei rifiuti ritenuta inutilizzabile o comunque fortemente
inquinante a giudizio dell’Ufficio di igiene.
Delle
53 ditte invitate a partecipare, solo otto presentarono un’offerta.
Con
deliberazione consiliare del 30 giugno 1960, n. 1062, vennero
approvati i risultati della gara e si procedette all’aggiudicazione
dell’appalto.
Quattro
risultarono le ditte aggiudicatarie: la Società Agricola Recupero
Residui, SARR (per il 1° settore); la SORAIN (per il 2° settore);
la Società Alberto Cecchini & C. (per il 3° settore); la
Società Laziale Imprese e Appalti, SLIA (per il 4° settore).
26
Il
termine di scadenza dei contratti, fissato al 20 dicembre 1972, verrà
prorogato fino al 30 giugno 1973.
Tutte
tali società verranno attratte nell’orbita societaria di Manlio
CERRONI: la società SARR verrà poi incorporata da SORAIN Cecchini,
le società SORAIN e Cecchini (fra l’altro proprietarie dei siti di
Rocca Cencia e di Ponte Malnome, dove ad oggi ancora vi sono dei siti
dell’AMA e del gruppo CERRONI) si fonderanno in
SORAIN
CECCHINI (a tutt’oggi facente parte del gruppo CERRONI, di cui
costituisce una delle capogruppo).
Per
quanto concerne la SLIA, dalla relazione della Commissione
Parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti del 2000 (“RELAZIONE
SUGLI ASSETTI SOCIETARI DELLE IMPRESE OPERANTI NEL CICLO DEI
RIFIUTI”, n. 7801 rif.) si evince quanto segue:
“costituita
nell'aprile 1951 con sede a Roma, in via di Poggio Verde 34
(indirizzo comune a molte società facenti capo al citato Pierangelo
Montanucci). Tale società è attiva nel ciclo dei rifiuti, nel
trasporto conto terzi, nella progettazione e nella costruzione degli
impianti. Il presidente del consiglio d'amministrazione è Aurelio
Merlo, mentre consigliere è Pietro GIOVI (entrambi ricorrenti nelle
società facenti capo a Manlio CERRONI); il direttore generale è
Pierangelo Montanucci, mentre il vicepresidente è Giancarlo Russo
Corvace. La società ha unità locali a Brindisi, Caserta e
Terracina. Il capitale sociale è di 12 miliardi e mezzo, la cui
titolarità risulta di:
- Ponteg Srl (39,88 per cento);
- Commercama (33,33 per cento);
- Euroambiente (11,33 per cento);
- Francesco RANDO (11,11 per cento);
- Emefin (4,33 per cento);
- Venceslao Ficoneri (0,01 per cento).
La
Ponteg Srl è una società di broker servizi costituita nel luglio
1984, con sede a Roma in via Portuense 881. Il capitale sociale è di
100 milioni, di cui solo 21 versati: le quote sociali sono detenute
al 50 per cento ciascuno dalla E. GIOVI Srl e dalla P. GIOVI Srl.
L'amministratore unico dal novembre 1989 è Piero GIOVI. La società
detiene il 51 per cento del capitale sociale della Ramoco Srl.
La
E. GIOVI è stata costituita nel luglio 1980, con sede a Roma in via
Portuense 881. Il capitale sociale è di 300 milioni (96 milioni
versati), ed è detenuto da Manlio CERRONI (50 per cento), da Piero
GIOVI e Anna Maria Rachele Troiani (25 per cento ciascuno).
L'amministratore
unico è Francesco RANDO (che risulta anche essere presidente del
consiglio di amministrazione della citata Ines Sud - società facente
capo a Vincenzo Fiorillo - nonché direttore tecnico della Ramoco).
La
quasi gemella P. GIOVI è stata anch'essa costituita nel luglio 1980,
con sede a Roma nella medesima via Portuense 881. Il capitale sociale
di 300 milioni (96 versati) è qui suddiviso al 50 per cento tra
Manlio CERRONI e Piero GIOVI. L'amministratore unico è - dalla data
della fondazione - Piero GIOVI.
La
Commercama Srl, costituita nel settembre 1991, ha sede a Roma in via
Poggio Verde 34. Il capitale sociale, di 20 milioni di lire, è
detenuto dalla Emefin Srl (55 per cento) e da Carlo Merlo (45 per
cento). L'amministratore unico è Elvio Biondi (subentrato ad Aurelio
Merlo) che figura negli organismi societari di diverse aziende
appartenenti al gruppo Colucci, quali la Nuova Spra Ambiente, la
S.a.c.e. - Servizi per l'ambiente città di Caserta - e la Società
Generale.
La
Emefin, costituita nel giugno 1984, ha sede a Roma in via di Villa
Betania 84 (che risulta essere il domicilio di Pierangelo
Montanucci); il capitale sociale, di 20 milioni di lire, è detenuto
al 99 per cento da Aurelio Merlo e all'1 per cento da Ursula Renate
Janiszewski. L'amministratore unico è Aurelio Merlo”.
Segue
anche una grafica:
27
Tutte
le società appaltatrici del 1960, pertanto, finiscono sotto il
controllo di CERRONI.
Nel
1973 il servizio di trasporto viene definitivamente riassunto in
gestione diretta dal Servizio di Nettezza Urbana del Comune.
Con
deliberazione del Cosiglio comunale n. 40 del 30 gennaio 1973,
adottata per consentire la prosecuzione del servizio di trasporto
senza soluzione di continuità, l’Amministrazione acquista dagli
appaltatori circa 230 autocarri con attrezzatura speciale per il
trasporto dei rifiuti; per l’impossibilità di acquistare l’intero
parco autoveicolare delle ditte, si provvede a stipulare con i
medesimi appaltatori un contratto per il noleggio quotidiano di altri
237 autocarri, così suddivisi: 51 dalla SARR, 57 dalla SORAIN, 63
dalla Cecchini, 66 dalla SLIA, oltre ai veicoli di scorta nella
misura del 15%, al prezzo di £ 10.000 al giorno per ognuno, compreso
ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione
del conducente e del combustibile.
Il
contratto di noleggio, valido per un anno e tacitamente prorogabile
di anno in anno salvo disdetta da parte dell’Amministrazione, è
sottoposto ad una serie di condizioni, tra le quali la disponibilità
dei veicoli presso le autorimesse annesse al centro di smaltimento
sito in via di Rocca Cencia in stato di perfetta efficienza e pulizia
e la possibilità dell’Amministrazione di modificare il numero dei
veicoli a sua discrezione, previo preavviso alle ditte contraenti, di
stabilire aumenti del canone stabilito per viaggi ordinati in via
eccezionale, di procedere ad eventuali calcoli revisionali, ecc.
Tuttavia, il contratto di noleggio pesa sulle finanze comunali (spesa
presunta per il 1979 di circa 1,3 miliardi), sorgono varie
controversie e varie vertenze, si arriva alla cessazione del
contratto nel 1979 e ad un nuovo acquisto di automezzi da parte del
Comune. La consegna dei nuovi automezzi acquistati e delle
attrezzature di officina è stabilita alla data del 1° gennaio 1980.
La
manutenzione degli automezzi acquistati e di quelli già di proprietà
del Comune che fanno capo all’autorimessa di Rocca Cencia viene
affidata alla SoGeIn Spa (Società Gestioni Industriali) per l’anno
1980 (il contratto di affidamento della manutenzione ha la durata di
una anno e può essere rinnovato alla sua scadenza).
Intanto,
con deliberazione consiliare n. 2575 del 27 giugno 1979 viene
affidato alla stessa SoGeIn il servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, già espletato dalle società SORAIN Cecchini e SLIA,
con la consegna delle aree e degli stabilimenti, e delle loro
pertinenze. Gli operai già alle dipendenze di tali società vengono
assunti dalla SoGeIn.
Nell’agosto
del 1980 viene concessa alla SoGeIn anche la gestione degli impianti
di depurazione di Roma-Est e di Ostia.
Tutto
il servizio di nettezza urbana in quegli anni viene riformato.
28
Sul
declinare degli anni Settanta il Servizio risulta strutturato di
fatto in 60 zone e 17 sottozone. Il servizio erogato dalle zone è di
diretta competenza delle circoscrizioni (VII Ripartizione). Ogni zona
gestisce un’area divisa in reparti di raccolta e reparti di
spazzatura.
Il
trasporto e lo smaltimento rimangono dipendenti dal Servizio
centrale, che continua ad essere competente anche in materia di
lavori di manutenzione, collaudi, revisioni dei prezzi e servizi
amministrativi.
Gli
autocentri sono ancora quelli di Laurentino e Casilino, ovvero i
vecchi autocentri comunali. Inoltre, Ponte Malnome, sede di
stabilimento di smaltimento, affidato al Comune nel 1973 al momento
della cessazione del contratto di appalto per il trasporto dei
rifiuti, e Rocca Cencia, anch’esso sede di stabilimento di
smaltimento, di più recente costituzione, con un’area scoperta
destinata al ricovero di circa 50 automezzi di recente acquisto, e
annessa un’officina di piccole dimensioni. Nell’autocentro di
Rocca Cencia vengono parcheggiati i restanti automezzi ancora
noleggiati dalle ditte private (circa 140).
La
SOGEIN, societa' creata nel 1979 dal Comune di Roma, vede distribuito
il suo capitale sociale nel modo che segue: 67% Acea e 33% di
capitale privato, diviso fra la Sorain Cecchini di CERRONI e la Slia,
già di Aurelio Merlo e poi attratta anch’essa dal pianeta CERRONI.
La
società fallisce nel 1986 ed i lavoratori verranno assorbiti
dall’AMA (allora AMNU),
Con
la fine della SOGEIN, primo esperimento di partenariato
pubblico-privato, viene meno l’ambizione di rimettere in mano al
pubblico lo smaltimento dei rifiuti a Roma.
Il
servizio di smaltimento viene nel frattempo affidato al CO.LA.RI.
(consorzio laziale rifiuti) di Manlio CERRONI.
Gli
anni passano, e con deliberazione 511/1991, viene costituito un nuovo
soggetto pubblico-privato: il C.T.R. (Consorzio –trattamento
–rifiuti). Come si vedrà in appresso, il 27 marzo 1996 Mario DI
CARLO veniva nominato presidente del consiglio di amministrazione del
Consorzio4
(all.
462 all’informativa 181/11-6).
Contestualmente Manlio CERRONI veniva nominato amministratore
delegato del medesimo consorzio. Si trattava, pertanto, delle due
figure cardine nella gestione del soggetto giuridico.
4
Si
trattava del medesimo soggetto giuridico menzionato a Michele Baldi e
dal giornalista Paolo Mondani nel corso dell’intervista a Mario DI
CARLO nella trasmissione Report, intervista di cui si parlerà nel
paragrafo relativo allo scomparso politico.
5
Non
è l’unico esempio di parteniariato. Anche AMA International, nata
per gestire rifiuti all’Estero, verrà nel 2008 acquisita dalla
GE.SE.NU., di fatto riconducibile alla sfera di influenza di CERRONI.
Il
consorzio, sciolto nel 2002, era costituito dal CO.LA.RI. e dal
Comune di Roma. Esso aveva lo scopo di operare nel settore della
gestione dei rifiuti e si sarebbe dovuto occupare, principalmente,
della conduzione dello stabilimento di via Laurentina km. 24+500
destinato alla selezione ed al recupero del multimateriale
proveniente da raccolta differenziata.
Dopo
il C.T.R. sarà, come si vedrà a proposito del gassificatore di
Albano Laziale, la volta del CO.E.MA5,
soggetto costituito da CERRONI in partenariato con ACEA e AMA per la
realizzazione del gassificatore di Labano Laziale.
Ma
nel frattempo, era scattata l’emergenza rifiuti nella Regione
Lazio.
§4.
Segue: l’emergenza rifiuti nella Regione Lazio. Il raccordo
pubblico-privato a tutto vantaggio del secondo [1]
La
situazione di crisi in tema di gestione dei rifiuti inizia ad
investire la Regione Lazio nel 1999 (Si riporta in appresso uno
stralcio ragionato dell’informativa del Nucleo CC. Tutela Ambiente,
R.O., 181/11-7 del 27.12.2010 ).
All’epoca,
sia il presidente della Regione Lazio, sia il sindaco di Roma,
congiuntamente al Ministero dell’Ambiente, interessavano la
Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di porre in essere atti
urgenti finalizzati a fronteggiare una eventuale situazione di crisi
socio-ambientale derivante dal mancato smaltimento dei rifiuti di
Roma e provincia in occasione del Giubileo.
29
La
Presidenza del Consiglio dei Ministri, da prima con proprio decreto
datato 19 gennaio 1999 e poi con
ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999
disponeva la nomina del Presidente della Regione Lazio quale
commissario delegato alla predisposizione di interventi di emergenza
nel settore della gestione dei rifiuti.
Lo
stato di emergenza doveva terminare il 31.12.2000.
La
dichiarazione della situazione di emergenza avrebbe permesso al
Commissario Delegato di derogare ad alcune norme statali e regionali
esistenti all’epoca in materia di gestine dei rifiuti.
Grazie
all’O.P.C.M. 2992/1999 il Commissario Delegato poteva, con
particolare rilievo al settore della valorizzazione e del recupero
energetico, bandire di concerto con il Ministero dell’Ambiente gare
a livello comunitario e conseguentemente stipulare contratti con
operatori industriali che si fossero impegnati a realizzare e porre
in esercizio, entro il 31.12.2001, impianti per la produzione di
energia mediante l’impiego di CDR, nonché approvare i progetti e
autorizzare all’esercizio in deroga ad alcune delle norme allora
vigenti. Secondo l’ordinanza l’approvazione dei progetti avrebbe
sostituito ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 15 dicembre
2000, lo stato di emergenza veniva prorogato sino al 31.12.2001.
Nei
primi mesi del 2001, per la precisione in data 28 febbraio, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, preso atto anche della
intervenuta proroga (al 31.12.2001), emetteva una seconda ordinanza,
la n. 3109, con la quale venivano
apportati dei correttivi e delle integrazioni alla precedente
ordinanza 2992/1999.
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 14 gennaio
2002, lo stato di emergenza nella città di Roma e provincia veniva
prorogato sino al 31.12.2002.
Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 24 maggio
2002, lo stato di emergenza già incombente nella città di Roma e
provincia veniva esteso anche alle province di Frosinone, Latina,
Rieti e Viterbo. In pratica il particolare status veniva esteso a
tutta la Regione Lazio.
In
data 8 novembre 2002 la Presidenza del Consiglio dei Ministri
emetteva una nuova ordinanza, la 3249, con la quale il Commissario
Delegato veniva legittimato a compiere una serie di attività in
relazione alla persistente situazione emergenziale, in tema di
gestione dei rifiuti, nell’ambito del territorio della Regione
Lazio. Quest’ordinanza, tra l’altro:
-
spostava il termine fissato al 31.12.2001, previsto dall’ O.P.C.M.
2992/1999 per la messa in esercizio di impianti di valorizzazione, al
31.12.2004;
-
imponeva al commissario delegato di sentire i comuni interessati alla
localizzazione
di
impianti di gestione dei rifiuti, compresi quelli di
termovalorizzazione;
Con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato
10 gennaio 2003, lo stato di emergenza nella Regione Lazio veniva
prorogato sino al 31.12.2003.
Dopo
varie proroghe si giungeva al 2 maggio 2006 data in cui, con
ordinanza n. 3520, la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabiliva
che il Commissario Delegato, fatte salve le norme in tema di V.I.A.,
poteva rilasciare le autorizzazioni di cui al D. Lgs. 59/2005
(Autorizzazione Integrata Ambientale).
Con
atto del 2 febbraio 2007 il
Presidente del Consiglio dei Ministri emetteva una ulteriore proroga
dello stato di emergenza, valevole sino alla data del 30 giugno 2008.
Quest’ultimo
decreto, però, prevedeva che le deroghe alle norme ed i poteri
conferiti al Commissario Delegato potevano avere efficacia solo sino
al 31.12.2007. L’ulteriore periodo concesso fino al 30 giugno 2008
era funzionale solo al completamento delle azioni intraprese sino al
31.12.2007.
A
tal proposito appariva essenziale segnalare che in data 4 ottobre
2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa con la
Regione Lazio, emanava l’ordinanza 3616.
Attraverso quest’atto, che in parte ricalcava quello precedente del
2 febbraio, venivano confermati i poteri in capo al Commissario
Delegato.
30
Tale
ordinanza, in aggiunta a quanto recato nel precedente decreto
specificava il fatto che il Commissario Delegato poteva approvare in
via definitiva i progetti riguardanti gli impianti connessi al ciclo
di smaltimento dei rifiuti purché la relativa istruttoria fosse
stata avviata entro il 31 dicembre 2007 (elemento che risulterà
fondamentale per la procedura di autorizzazione del gassificatore di
Albano Laziale, come si vedrà in appresso).
Il
decreto 3616/2007, inoltre, all’articolo 15 precisava che il
Commissario Delegato, oltre ai poteri derogatori già in suo
possesso, poteva operare al di fuori di quanto regolato da alcune
norme del D. Lgs. 152/2006. In relazione a quest’ultimo aspetto
andava posto particolare riguardo alla facoltà di deroga concessa
rispetto all’articolo 208 del citato decreto legislativo, relativo
alle autorizzazioni.
Nel
frattempo, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10
luglio 2002, veniva approvato il Piano di gestione dei rifiuti della
Regione Lazio.
A
tale atto di programmazione in materia di rifiuti si affiancheranno
dei provvedimenti commissariali, e segnatamente:
-
Decreto commissariale 65 del 15 luglio 2003 – Piano degli
interventi di emergenza per l’intero territorio del Lazio;
-
Decreto commissariale 95 del 18 ottobre 2007 – Piano degli
interventi di emergenza dei rifiuti urbani nel Lazio;
-
Decreto commissariale 24 del 24 giugno 2008 – Stato di attuazione
delle azioni volte al superamento della fase emergenziale dichiarata
con DPCM del 19 febbraio 1999.
Il
30 giugno 2008 cesserà il regime commissariale e proprio in tale
data verranno emessi molti dei provvedimenti favorevoli che
interesseranno le aziende di Manlio CERRONI.
Non
sarà l’ultimo commissariamento, come si vedrà nel prosieguo,
quando si andrà a discettare della localizzazione della nuova
discarica.
L’effetto
principale connesso alla dichiarazione dell’emergenza ambientale
sarà costituito dalla traslazione in capo al Commissario Delegato di
tutti i poteri ordinariamente concessi ai vari enti pubblici in
relazione alla gestine dei rifiuti, oltre alla possibilità,
espressamente prevista dalle varie ordinanze presidenziali, di
operare “in deroga” a molte disposizioni di legge, sia in materia
di concorrenza che di rifiuti.
Va
da sé che tale sistema abbia determinato palesi effetti distorsivi
rispetto all’ordinaria e ordinata ripartizione, e al conseguente
esercizio, delle competenze amministrative, tanto che persino la
Corte dei Conti (la quale sottolinea come la Regione Lazio sia
l’unica Regione che abbia un contenzioso con l’Unione europea,
leggi procedura di infrazione, con riferimento al piano rifiuti) ha
avuto modo di rilevare che “la
caratteristica della struttura commissariale del Lazio consiste nel
fatto che, per lo svolgimento delle attività di emergenza ambientale
ad essa assegnate, questa non usufruisce di alcun specifico sostegno
economico da parte dello Stato, provvedendo la Regione con propri
fondi alle spese occorrenti per lo svolgimento del lavoro tecnico,
amministrativo e gestionale. Non
essendo previsti interventi statali, risulta evidente che l’emergenza
è stata disposta unicamente allo scopo di determinare la sospensione
dell’applicazione delle normative di settore, limitare gli obblighi
di concertazione ed il principio di ripartizione delle competenze”
(Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato. Programma delle attività di controllo
sulla gestione per l’anno 2005. deliberazione n. 1/2005/G: “La
gestione dell’emergenza rifiuti effettuata dai Commissari
straordinari del Governo”).
Come
si avrà modo di illustrare nel prosieguo (e come già ventilato
nelle parole anzidette), tale fenomeno di concentrazione di potere
avrà un solo beneficiario: Manlio CERRONI.
Iniziando
ora ad entrare nell’oggetto specifico della richiesta, va
sottolineato come in tale struttura operava, quale Responsabile Unico
del procedimento, Arcangelo SPAGNOLI (ora deceduto), punto di snodo
fondamentale tra la struttura commissariale, la Regione e il Gruppo
CERRONI, la cui figura, sia pure esclusivamente a fine di comprendere
la struttura dell’associazione criminale, si ripercorrerà nei
paragrafi che seguono, e prevalentemente in quello relativo al
gassificatore di Albano Laziale.
31
Sul
versante politico, l’uomo di fiducia di Manlio CERRONI era Mario DI
CARLO (anch’egli deceduto), colui che per sua stessa ammissione
aveva consentito l’autorizzazione del gassificatore di Albano
Laziale6
e si sarebbe assunto la
responsabilità anche di localizzare la nuova discarica a Monti
dell’Ortaccio.
6
Ci
si riferisce all’aggiornamento della trasmissione “L’Oro di
Roma”, in appresso citata, del 28 novembre 2008, che si riporta
integralmente:
“PAOLO
MONDANI FUORI CAMPO: Questa è la discarica di Manlio CERRONI ad
Albano e la Regione Lazio ha previsto proprio qui la costruzione di
un prototipo di gassificatore affidato a trattativa diretta ad un
consorzio di imprese costituito dall'Ama, dall'Acea e dalla società
Coema di Manlio CERRONI. Il modello seguito è quello di Malagrotta.
Tutti i rifiuti vanno in discarica o bruciati dal gassificatore. In
un primo momento la regione aveva dato una valutazione di impatto
ambientale negativa anche per il parere contrario della Asl locale,
ma poi la valutazione diventa positiva per l'intervento dell'allora
Assessore ai rifiuti Mario DI CARLO, grande amico di Manlio CERRONI.
MARIO
DI CARLO – ASSESSORE ALLA CASA REGIONE LAZIO: Io ho tentato,
diciamo ho tentato di fare un’operazione comune, comune attraverso
Acea, Ama. Cioè la mia idea è che da qui deve nascere un gruppo
pubblico privato che va in borsa. Albano nasce da questo.
PAOLO
MONDANI: Dall’incontro pubblico-privato…
MARIO
DI CARLO – ASSESSORE ALLA CASA REGIONE LAZIO: Esatto. Albano doveva
essere diciamo l’anticipo, di un’operazione più generale. Poi,
Albano si farà, ma si farà sostanzialmente perché alla fine ci
sono dovuto venire io lì a farla.
PAOLO
MONDANI: Ci sono?
MARIO
DI CARLO – ASSESSORE ALLA CASA REGIONE LAZIO: Ci sono dovuto venire
io a farlo. Altrimenti, non si faceva.
PAOLO
MONDANI: Ma non c’era la valutazione d’impatto ambientale?
MARIO
DI CARLO – ASSESSORE ALLA CASA REGIONE LAZIO: abbiamo risolto”.
Per
ben comnprendere sin dalle prime battute lo spessore del personaggio
e i suoi rapporti con il CERRONI si riporta di seguito, testulamente,
un frammento di conversazione estrapolato dalla trasmissione: esso
dimostra, più di ogni altro commento, il rapporto di subordinazione
del pubblico al privato (si rinvia peraltro alla trascrizione
dell’intervista della puntata della trasmissione di approfondimento
“Report” denominata “L’Oro
di Roma”, intervista curata da Paolo Moldani, presente in
atti); la trasmissione fu quella della nota allusione alla “coda
alla vaccinara”, in cui, a fronte della dchiarazione di Manlio
CERRONI, che lo considerava “come un figlio”, così testualmente
rispondeva:
“MARIO
DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: A tutti e due ci
piace andare a mangiare… che c….o ne so la coda alla vaccinara,
capito? Nel mondo che vive lui c’è co chi c…o ce va, co
Caltagirone a mangiare la coda alla vaccinara insomma? Lui non ce
l’ha sostituti. Non ce l’hai una soluzione no? Tuo nipote c’ha
14 anni, te ce n’hai 82, quanto c…o pensi di campare ancora? Cioè
quanto pensi di campare lucido?
PAOLO
MONDANI: A questo punto lui ti ha chiesto di sostituirlo?
MARIO
DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: No di
sostituirlo, lui allora diciamo aveva visto che io non m’ero
candidato alla Camera, non avevo seguito Rutelli…
PAOLO
MONDANI: 2001?
MARIO
DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: 2001, e quindi
mi disse: “Perché non te ne vieni a lavorare con me…?”
PAOLO
MONDANI:…E in futuro mi sostituirai…”
MARIO
DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: Beh, “in
futuro mi sostituirai” quello credo che non l’abbia mai detto a
nessuno, cioè lui non pensa di essere mortale.
PAOLO
MONDANI: Lui non pensa di essere mortale però diciamo quello era il
senso.
MARIO
DI CARLO – ASSESSORE CASA E RIFIUTI REGIONE LAZIO: Si, quello era
il senso”.
Nel
frattempo, come cennato, uno storico dipendente del CERRONI, Fabio
ERMOLLI, che aveva ricoperto l’incarico di direttore tecnico di una
discarica sita in provincia di Brescia (sempre appartenente al gruppo
CERRONI), viene nominato Responsabile del settore rifiuti dell’ARPA
Lazio, ossia dell’ente deputato al controllo su tutte le discariche
del Lazio.
32
Venuto
meno il 30 giugno 2008 il Commissario Delegato, presso cui lavorava
Arcangelo SPAGNOLI come RUP, e deceduto il DI CARLO7,
il ruolo di cerniera all’interno della pubblica amministrazione
regionale viene assunto in modo sempre più egemone da un altro
sodale: Luca FEGATELLI, la cui folgorante carriera si deve
verosimilmente attribuire anche alle grazie del gruppo investigato.
7
La conoscenza tra DI CARLO e CERRONI era di antica data.
Ad
esempio, l’ex consigliere comunale Michele
Baldi, nella
predetta trasmissione ricorda come nel 1997, andando a leggere a
studiare tutte quante le carte a cominciare da quelle dell’Ama e
delle altre aziende pubbliche, scoprì che “l’Ama produceva
miliardi e miliardi di debiti sulla raccolta differenziata dei
rifiuti, una cosa che invece in tutto quanto il resto del mondo
produce ricchezza per le amministrazioni comunali. C’era qualcosa
che non andava. Scoprii che era stato costituito un consorzio, CTR,
Consorzio Trattamento Rifiuti dall’allora presidente dell’Ama
Mario DI CARLO, 50% inizialmente Ama e 50% Colari, l’azienda
privata di Manlio CERRONI, il proprietario di Malagrotta che poi
cambiò passando l’Ama al 51% e retrocedendo il Colari al 49%. Ma
guarda caso l’Amministratore Delegato era sempre Manlio CERRONI e
in questo modo il 51% pubblico si permetteva il CTR di aggirare le
gare pubbliche ed erano gare importanti, quella per i cassonetti per
esempio o per i mezzi compattatori”..
Egli,
come si vedrà, è destinato a ricoprire nel prosieguo un ruolo
fondamentale non solo per agevolare l’iter
amministrativo delle autorizzazioni
relative agli impianti del CERRONI, ma anche per la gestione delle
tariffe e per la “tenuta” del regime di monopolio del CERRONI nel
Lazio (v. par. 12.1).
Sul
versante politico, dopo il cambio di maggioranza in Regione a seguito
delle elezioni del marzo 2010, fa la sua comparsa Romano GIOVANNETTI,
capo segreteria dell’assessore alle Attività produttive e
Politiche dei rifiuti Pietro Di Paolantonio, che non tarda a divenire
il più stretto collaboratore del sodalizio criminale e in particolar
modo di Bruno LANDI , politico di lungo corso, legale rappresentante
di numerose aziende del CERRONI (e suo braccio destro), presidente di
Federlazio-Ambiente, uomo dalla navigata esperienza politica (è
stato anche Presidente della Regione Lazio) ed alter
ego di Manlio CERRONI.
Tramite
il LANDI , si contruisce un nuovo asse: FEGATELLI (che nel frattempo
diventa uno dei più importanti dirigenti regionali) e GIOVANNETTI,
l’attività del quale è rivolta anche ad attrarre nell’orbita
del sodalizio criminoso Mario MAROTTA, cooptato dal nuovo corso
politico nell’alta dirigenza regionale come direttore dell’Area
Rifiuti.
Sullo
sfondo, ma non meno importanti, altri dirigenti regionali che, pur
non rientRANDO nei “quadri” dell’associazione si prestano,
soprattutto in momenti di particolare criticità dell’associazione,
a fornire un contributo diretto e consapevole al perseguimento degli
scopi della stessa. Tra questi, spicca la figura di Raniero DE
FILIPPIS, responsabile del Dipartimento per il territorio della
Regione Lazio.
Si
arriva così al nuovo commissariamento.
Con
D.P.C.M. del 22 luglio 2011 viene dichiarato lo stato di emergenza
ambientale nella Regione Lazio e creata una struttura commissariale
finalizzata al coordinamento dell’emergenza correlata alla chiusura
della discarica di Malagrotta.
Con
O.P.C.M. del 6 settembre 2011, n. 3963,
al vertice della struttura viene posto il Prefetto di Roma Giuseppe
Pecoraro. Quale “soggetto attuatore” viene individuato il
dirigente della Regione Lazio Mario MAROTTA. La mission della
struttura è scegliere il sito della discarica che avrebbe sostituito
Malagrotta, anche se tale scelta era limitata a sette siti
individuati in uno studio preliminare della Regione Lazio (su cui si
rimanda al paragrafo relativo a Monti dell’Ortaccio), nonché
curare, in qualità di stazione appaltante ed avvalendosi della
Direzione Attività Produttive e Rifiuti della Regione Lazio, la
progettazione e realizzazione del sito nonchè la realizzazione di un
nuovo impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti (TMB).
Per
fare ciò, il commissario delegato può (art. 2 comma 3 dell’OPCM)
ricorrere a “procedure di affidamento coerenti con la somma
urgenza o la specificità delle prestazioni occorrenti”. Gli è
inoltre consentito derogare a numerose norme sia del codice degli
appalti, che dell’ambiente.
33
La
scelta del Prefetto Pecoraro, dopo uno studio sui siti, cade su
Corcolle, suscitando proteste molto accese, a seguito delle quali il
25 maggio 2012 il Prefetto Giuseppe PECORARO si dimette ed al suo
posto veniva nominato il Prefetto Goffredo SOTTILE.
Le
dimissioni del Prefetto PECORARO coincidono anche con
l’accantonamento del progetto, sostenuto dal medesimo, che
individuava il nuovo sito di discarica nella località Corcolle nel
comune di Roma.
Nell’agosto
del 2012 veniva resa nota la scelta operata dal Prefetto Sottile di
localizzare presso Monti dell’Ortaccio (gestito dalle società di
Manlio CERRONI) la nuova discarica.
Il
27 dicembre 2012 verrà rilasciata l’autorizzazione integrata
ambiantale per la realizzazione e gestione della medesima.
§5.
Manlio CERRONI: il Supremo[1]
Il
“fenomeno CERRONI” non può essere compreso e affrontato se non
partendo dall’analisi della sua complessità.
Come
si è visto, egli fin dagli anni sessanta appare fermamente al centro
della gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio, direttamente o in
partenariato con soggetto pubbilci come l’AMA (ex AMNU).
Si
verdà in dettaglio nel paragrafo seguente l’importanza del CERRONI
nell’imprenditoria legata alla gestione dei rifiuti nel Lazio. Per
il momento basta evidenziare, per inquadrare il fenomeno nella sua
giusta portata, come la stessa Commissione Parlamentare di inchiesta
su l Ciclo dei Rifiuti, nella sua relazione del 2011 (“Relazione
territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti
nella Regione Lazio”, pag. 24) abbia evidenziato, in
merito ai gestori di impianti di trattamento dei RSU indifferenziati
nella Regione Lazio, come ad eccezione della provincia di Frosinone,
ed i casi di gestione diretta del servizio da parte dell’AMA, in
tutti gli altri casi gli impianti sono riconducibili al gruppo
CERRONI:
34
Per
approndire la conoscenza del soggetto e la sua importanza sotto il
profilo economico-imprenditoriale questo Ufficio delegava alla
Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, di
effettuare uno screening
completo delle partecipazioni
di Manlio CERRONI e dei suoi sodali nel settore delle attività
connesse al ciclo dei rifiuti e dell’attività economica legale in
generale (si delegava in data 28.11.2011 in particolare ad
“effettuare visure camerali
nonché indagini complete e approfondite al fine di ricostruire tutte
le partecipazioni aziendali direttamente o indirettamente
riconducibili a CERRONI Manlio, verificando quali fasi del ciclo dei
rifiuti siano interessate”).
Con
informativa prot. N. 170914/12
del 4 aprile 2012 (proc. 49504/2011, faldone 1, pagg.
1316 ss.), la P.G. delegata rispondeva che Manlio CERRONI ha
intrattenuto rapporti (cariche sociali, quote sociali, percettore di
redditi) con le società di seguito elencate in ordine alfabetico:
|
AGENZIA
LAZIO AMBIENTE - "A.L.A. S.C.A.R.L." – 06075481009 -
CANCELLATA 11.10.2007
Con
sede legale in Roma, via Civitavecchia 3 - “altri
servizi alle famiglie”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Al:
23/08/2004
|
|
ALBERGO
LA SORGENTE S.R.L. – 05074251009 – CANCELLATA 19/06/2008
Con
sede legale in Roma, piazza Riccardo Balsamo Crivelli 50
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
06/11/1996 Al: 06/11/1996
|
|
AMA
FLEET MAINTENANCE S.R.L. “AMA F.M. S.R.L.” CON
UNICO SOCIO – 00950351007 – CANCELLATA 27/10/2009
Con
sede legale in Roma, via Calderon De La Barca 87 -
“riparazioni meccaniche di autoveicoli”
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
28/07/2000 Al: 15/06/2001
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
01/01/1982 Al: 01/01/1983
Dal:
15/05/1986 Al: 02/10/1990
|
|
AMBIENTAL
GEO S. C.A.R.L. – 03349690176
Con
sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “attività
di servizi per la persona nca”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
04/03/2011
|
|
AMBIENTE
& SERVIZI S.R.L. CON UNICO SOCIO – 01469401002 –
CANCELLATA 16/05/2003
Con
sede legale in Roma, viale del Poggio Fiorito, 63 - “attività
di servizi per la persona nca”
|
|
Per
approndire la conoscenza del soggetto e la sua importanza sotto il
profilo economico-imprenditoriale questo Ufficio delegava alla
Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Roma, di
effettuare uno screening completo delle
partecipazioni di Manlio CERRONI e dei suoi sodali nel settore delle
attività connesse al ciclo dei rifiuti e dell’attività economica
legale in generale (si delegava in data 28.11.2011 in particolare ad
“effettuare visure camerali nonché indagini complete e
approfondite al fine di ricostruire tutte le partecipazioni aziendali
direttamente o indirettamente riconducibili a CERRONI Manlio,
verificando quali fasi del ciclo dei rifiuti siano interessate”).
Con
informativa prot. N. 170914/12 del
4 aprile 2012 (proc. 49504/2011, faldone 1, pagg. 1316 ss.), la P.G.
delegata rispondeva che Manlio CERRONI ha intrattenuto rapporti
(cariche sociali, quote sociali, percettore di redditi) con le
società di seguito elencate in ordine alfabetico:
|
AGENZIA
LAZIO AMBIENTE - "A.L.A. S.C.A.R.L." – 06075481009 -
CANCELLATA 11.10.2007
Con
sede legale in Roma, via Civitavecchia 3 - “altri
servizi alle famiglie”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Al:
23/08/2004
|
|
ALBERGO
LA SORGENTE S.R.L. – 05074251009 – CANCELLATA 19/06/2008
Con
sede legale in Roma, piazza Riccardo Balsamo Crivelli 50
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
06/11/1996 Al: 06/11/1996
|
|
AMA
FLEET MAINTENANCE S.R.L. “AMA F.M. S.R.L.” CON
UNICO SOCIO – 00950351007 – CANCELLATA 27/10/2009
Con
sede legale in Roma, via Calderon De La Barca 87 -
“riparazioni meccaniche di autoveicoli”
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
28/07/2000 Al: 15/06/2001
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
01/01/1982 Al: 01/01/1983
Dal:
15/05/1986 Al: 02/10/1990
|
|
AMBIENTAL
GEO S. C.A.R.L. – 03349690176
Con
sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “attività
di servizi per la persona nca”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
04/03/2011
|
|
AMBIENTE
& SERVIZI S.R.L. CON UNICO SOCIO – 01469401002 –
CANCELLATA 16/05/2003
Con
sede legale in Roma, viale del Poggio Fiorito, 63 - “attività
di servizi per la persona nca”
|
|
35
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
01/01/1983 Al: 16/05/1996
|
|
PRESIDENTE
|
Al:
22/07/1996
|
|
AMBIENTE
GUIDONIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – 11317471008
Con
sede legale in Roma, viale del Poggio Fiorito, 63 - “trattamento
e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi”
|
|
|
PRESIDENTE
DEL C.d.A., RAPPRESENTANTE LEGALE e CONSIGLIERE
|
Dal:
10/02/2011
|
|
AMICI
DI PISONIANO ALTRO – 07557271009
Con
sede legale in Pisoniano (RM), via Piagge 6
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
30/05/2003
|
|
AQUA
PISONIS S.R.L. CON UNICO SOCIO – 07167301006
Con
sede legale in Roma, via dell'Esperanto 74 - “raccolta,
trattamento e fornitura di acqua”
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE e AMMINISTRATORE UNICO
|
Dal:
24/07/2002
|
|
SOCIO
UNICO
|
Dal:
24/07/2002
Dal:
27/05/2005 Al: 18/03/2009
|
|
ATTIVITÀ
SANITARIE INTEGRATE MARCHE S.N.C. DI MONICA CERRONI E C -
04412711006
Con
sede legale in Roma, Corso Trieste 211 - “fabbricazione
di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed
elettroterapeutiche”
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
28/02/2000
|
|
BEG
S.P.A. –
04987421007
Con
sede legale in Roma, piazza di spagna 66 - “altre
attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
24/02/2011
|
|
SOCIO
|
Dal:
02/08/2000
|
|
C.T.R.
- CONSORZIO TRATTAMENTO RIFIUTI ALTRO –
04162121000 – CANCELLATA 30.12.2002
Con
sede legale in Roma, via Pontina 549 - “trasporto
di merci su strada”
|
|
|
AMMINISTRATORE
DELEGATO
|
Al:
15/11/1999
|
|
CALABRIA
AMBIENTE S.P.A. – 02407560784
Con
sede legale in Cosenza, via Monte San Michele 1/a – “recupero
e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani,
industriali e biomasse”
|
|
|
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
|
Dal:
07/05/2009
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
14/01/2002
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
07/05/2009
|
|
CARLO
GAVAZZI GREEN POWER S.P.A. – 02420520161 - CANCELLATA 03.04.2000
Con
sede legale in Bergamo, via Verdi 11 c/o Studio Commerciale dr.
Rondini - “produzione,
trasmissione e distribuzione di energia elettrica”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Al:
23/06/1999
|
|
CAVALLOTTI
S.R.L. CON UNICO SOCIO – 07374571003 - CANCELLATA 29.12.2004
Con
sede legale in Roma, via Guido d’Arezzo 28
|
|
|
AMMINISTRATORE
UNICO
|
Al:
01/10/2004
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
24/01/2003 Al: 21/01/2005
|
|
CO.LA.RI.
- CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI - 01603081009
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “attività
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali”
|
|
|
PRESIDENTE
|
Dal:
24/10/1984
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
01/01/1984
|
|
REDDITI
PERCEPITI al
|
31/12/2000
Importo: €. 642.980
|
|
31/12/2001
Importo: €. 650.736
|
|
|
31/12/2002
Importo: €. 655.899
|
|
|
31/12/2003
Importo: €. 144.608
|
|
|
31/12/2005
Importo: €. 150.000
|
|
|
31/12/2006
Importo: €. 155.000
|
|
|
31/12/2007
Importo: €. 160.000
|
|
|
31/12/2008
Importo: €. 165.000
|
|
36
|
31/12/2009
Importo: €. 165.000
|
|
|
COMPOSTAGGIO
LECCHESE S.P.A. – 02976450136
Con
sede legale in Valmadrera (LC), via Leonardo Vassena 6 - “attività
di produzione di compost”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal
18/05/2006 Al: 08/01/2010
|
|
E.
GIOVI S.R.L. – 04773710589
Con
sede legale in Roma, via Portuense 881 - “attività
di trattamento e smaltimento dei rifiuti”
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
31/12/1993
|
|
ECO
- POL S.P.A. CON UNICO SOCIO – 01047520166 – CANCELLATA
19/01/2006
Con
sede legale in Montichiari (BS), via Luigi Pirandello 35 -
“attività
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
31/03/2003 Al: 19/01/2006
|
|
ECOAMBIENTE
S.R.L. – 00682660550
Con
sede legale in Latina, Corso della Repubblica 283 - “attività
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Al:
21/05/2001
|
|
ECOLOGIA
2000 S.P.A. – 04434981009
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “attività
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali”
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
10/10/1991 Al: 26/01/1996
|
|
PRESIDENTE
|
Dal
13/12/1994 Al: 28/03/1996
|
|
CONSIGLIERE
|
Al:
23/12/1999
|
|
ECOLURBE
S.P.A. – 03671371007 - CANCELLATA 13.11.1997
Con
sede legale in Roma, via Malagrotta 257 - “attività
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali”
|
|
|
PRESIDENTE
e RAPPRESENTANTE LEGALE
|
Dal:
28/06/1989 Al: 13/11/1997
|
|
ECOSERVIZI
S.P.A. CON UNICO SOCIO – 03326630179 – CANCELLATA 19/01/2006
Con
sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “recupero
e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani,
industriali e biomasse”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
31/03/2003 Al: 19/01/2006
|
|
EDILVIGNOLA
S.R.L. – 04328901006
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “coltivazione
di legumi da granella”
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
06/12/1995 Al: 30/05/1996
|
|
ESCAVA
S.R.L. CON UNICO SOCIO – 12513200159 – CANCELLATA 20/01/2006
Con
sede legale in Inzago (MI), via Roma 16
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE e AMMINISTRATORE UNICO
|
Dal:
01/08/2005 Al: 19/01/2006
|
|
FINECOLOGIC
S.R.L. CON UNICO SOCIO – 05956081003
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “attività
di servizi per la persona nca”
|
|
|
SOCIO
UNICO
|
Al:
09/05/2003
|
|
AMMINISTRATORE
UNICO
|
Al:
31/03/2000
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
26/01/2000 Al: 22/02/2000
|
|
SOCIO
|
Dal:
22/02/2000 Al: 20/07/2001
|
|
FIUMICINO
SERVIZI S.P.A. – 05928701001
Con
sede legale in Fiumicino (RM), via Giorgio Giorgis 10 - “raccolta
di rifiuti solidi non pericolosi”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Al:
13/08/2001
|
|
REDDITI
PERCEPITI al
|
31/12/2001
Importo: €. 516,00
|
|
CERRONI
MANLIO IMP. INDIVIDUALE – 05142661007 – CANCELLATA 30/11/1997
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “amministratori
di societa’ ed enti, consulenza amministrativa aziendale”
|
|
|
TITOLARE
|
Dal:
15/07/1996 Al: 30/11/1997
|
|
GESENU
S.P.A. GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA – 01162430548
Con
sede legale in Perugia, strada della Molinella 7 - “attività di
raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali”
|
|
37
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
13/07/2010
|
|
REDDITI
PERCEPITI al
|
31/12/2000
Importo: €. 7.430
|
|
31/12/2001
Importo: €. 9.280
|
|
|
31/12/2002
Importo: €. 715.102
|
|
|
31/12/2003
Importo: €. 12.199
|
|
|
31/12/2004
Importo: €. 9.920
|
|
|
31/12/2005
Importo: €. 10.483
|
|
|
31/12/2006
Importo: €. 12.213
|
|
|
31/12/2007
Importo: €. 12.000
|
|
|
31/12/2008
Importo: €.
12.975
|
|
|
31/12/2009
Importo: €. 13.110
|
|
|
GIOVI
IMPIANTI S.R.L. –
05625771000
Con
sede legale in Roma, via Portuense 881 - “altri
servizi di supporto alle imprese nca”
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
21/10/1998
|
|
HYDRO
S.R.L. – 09563901009
Con
sede legale in Roma, piazza di Spagna 66 – “altre
attività di consulenza imprenditoriale - consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
28/05/2010
|
|
IMPRESA
A. CECCHINI & C. S.R.L. –
02370200582
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito n. 63 - “costruzione
di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi”
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
13/06/1994
|
|
AMMINISTRATORE
UNICO
|
Al:
21/07/1999
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
01/01/1983 Al: 16/07/1999
|
|
INVESTIMENTI
ECOLOGICI S.R.L. CON UNICO SOCIO – 03548920176
Con
sede legale in Roma, via Cardinal De Luca 22 - “attività
delle società di partecipazione (holding)”
|
|
|
SOCIO
UNICO
|
Dal:
22/03/2009
|
|
AMMINISTRATORE
UNICO
|
Dal:
11/05/2010
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
11/05/2010
|
|
IRIS
S.R.L. – 11216890159 - CANCELLATA 29/04/2002
Con
sede legale in Brescia, via delle Bettole 88 - “recupero
e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani,
industriali e biomasse”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
16/07/2001 Al: 22/11/2004
|
|
ISTITUTO
NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI
DI AZIENDE ENTE PUBBLICO - 80032790588
|
|
|
REDDITI
PERCEPITI al
|
31/12/2000
Importo: €. 42.100
|
|
31/12/2001
Importo: €. 43.005
|
|
|
ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ENTE PUBBLICO - 02121151001
|
|
|
REDDITI
PERCEPITI al
|
31/12/2002
Importo: €. 44.091
|
|
31/12/2003
Importo: €. 45.014
|
|
|
31/12/2004
Importo: €. 45.995
|
|
|
31/12/2005
Importo: €. 46.757
|
|
|
31/12/2006
Importo: €. 47.491
|
|
|
31/12/2007
Importo: €. 48.321
|
|
|
31/12/2008
Importo: €. 48.321
|
|
|
31/12/2009
Importo: €. 49.754
|
|
|
LAURENTINE
BONIFICHE S.R.L. –
80061270585
Con
sede legale in Roma, via Bruxelles 53- “costruzioni
edilizie residenziali”
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
01/01/1983 Al: 01/01/1988
|
|
LAZIO
GREEN ENERGY S.P.A. – 10819361006
Con
sede legale in Roma, via Mario Borsa 151 – “produzione
di energia elettrica”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
27/01/2010
|
|
MARA
AMBIENTE S.R.L. CON UNICO SOCIO –
02190850988
Con
sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “costruzione
di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi”
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE e AMMINISTRATORE UNICO
|
Dal:
14/05/2001
|
38
|
MEDIGLIA
SERVIZI ECOLOGICI S.P.A. CON SIGLA "ME.S.ECO. S.P.A." –
12927510151
Con
sede legale in Mediglia (MI), strada Provinciale 39 - “attività
legali e contabilita'”
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
01/01/2008
|
|
PRESIDENTE
DEL C.d.A. e CONSIGLIERE
|
Dal:
30/04/2009
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal
07/04/2004 Al: 19/01/2007
|
|
CONSIGLIERE
DELEGATO
|
Dal
20/12/2007 Al: 19/10/2009
|
|
OFFICINE
MALAGROTTA S.R.L. –
06938300586
Con
sede legale in Roma, via Portuense 881 - “manutenzione
e riparazione di autoveicoli”
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
01/01/1985
|
|
AMMINISTRATORE
UNICO
|
Dal:
31/01/1985
|
|
OS.LA.
S.R.L. – 01906450364
Con
sede legale in Sassuolo (MO), via Radici in Piano 48 -
“lavorazione
e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne”
|
|
|
AMMINISTRATORE
UNICO
|
Dal
30/06/1997 Al: 28/09/1998
|
|
CONSIGLIERE
|
Al:
01/10/1998
|
|
P.
GIOVI S.R.L. –
01301111009
Con
sede legale in Roma, via Portuense 881 - “attività
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali”
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
31/12/1993
|
|
PARNOPPIO
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – 12414920152 – CANCELLATA 03/07/2007
Con
sede legale in Inzago (MI), via Roma 16 - “compravendita
di beni immobili effettuata su beni propri”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Al:
18/05/2005
|
|
PETROMARINE
ITALIA S.R.L. – 01273711000
Con
sede legale in Roma, via Antonio Bertoloni 8 - “estrazione
di gas naturale”
|
|
|
PRESIDENTE
DEL C.d.A. e CONSIGLIERE
|
Dal:
20/04/2009
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
01/09/2009
|
|
AMMINISTRATORE
DELEGATO
|
Dal
18/12/2003 Al: 12/06/2009
|
|
PIRAMO
S.R.L. – 01314171008 – CANCELLATA 30/12/2003
Con
sede legale in Roma, via Eugenio Chiesa 27
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
25/07/2000 Al: 25/07/2000
|
|
PONTINA
AMBIENTE S.R.L. – 04941531008
Con
sede in Roma, via Pontina 543 - “recupero
e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani,
industriali e biomasse”
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
13/02/2001 Al: 01/07/2005
|
|
PRESIDENTE
C.d.A.
|
Dal
30/06/2004 Al: 08/08/2005
|
|
CONSIGLIERE
|
Al:
07/02/2007
|
|
PONTINA
FONDIARIA S.R.L. – 04243421007
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “affitto
e gestione di immobili di proprieta' o in leasing”
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
31/12/1993
|
|
PULIMETAL
S.R.L. CON UNICO SOCIO – 02135940985
Con
sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “commercio
all'ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici della
lavorazione industriale”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Al:
06/04/2009
|
|
R.&
S.OFFICINE S.R.L. – 05675071004
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “riparazione
e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca”
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
23/12/1998
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
23/12/1998
|
|
AMMINISTRATORE
UNICO
|
Dal:
28/05/2010
|
|
R.E.C.L.A.S.(RECUPERO
ECOLOGICO LAZIO SUD) IN LIQUIDAZIONE S.P.A. – 01812680609
Con
sede legale in Colfelice (FR), via Ortella km 3 - “recupero
e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani,
industriali e biomasse”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal
09/07/1999 Al: 12/07/2005
|
|
REDDITI
PERCEPITI al
|
31/12/2000
Importo: €. 3.770
|
|
31/12/2001
Importo: €. 3.925
|
|
39
|
31/12/2002
Importo: €. 7.104
|
|
|
31/12/2003
Importo: €. 12.396
|
|
|
RAMOCO
S.R.L. CON UNICO SOCIO -02770810105 – CANCELLATA 26/01/2006
Con
sede legale in Genova, via Assarotti 42/4 - “raccolta,
trattamento e fornitura di acqua”
|
|
|
CONSIGLIERE
DELEGATO
|
Dal:
28/04/2005 Al: 26/01/2006
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
31/03/2003 Al: 26/01/2006
|
|
RESIDENCE
DEL COLLE S.R.L. – 04017531007
Con
sede legale in Roma, via Fosdinovo 18
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
30/04/1996
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
25/01/1991 Al: 23/03/1995
|
|
RESIDENCE
PISONIANO S.N.C. DI MONICA CERRONI E C. – 01617531007
Con
sede legale in Roma, via Eugenio Chiesa 27 - “costruzione
di edifici residenziali e non residenziali”
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
31/12/1993
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
16/12/1990 Al: 27/05/1991
|
|
RIME
1 S.R.L. – 04764321008
Con
sede legale in Roma, via della Magliana 1098 - “costruzione
di edifici residenziali e non residenziali”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
20/05/2008
|
|
ROMA
VOLLEY S.R.L. –
05157191007 – CANCELLATA 16/08/2010
Con
sede legale in Roma, via Archimede 167 - “altre
attività ricreative e di divertimento”
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
11/09/1996 Al: 11/09/1996
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
02/08/1996 Al: 09/10/1996
|
|
CONSIGLIERE
MEMBRO COMITATO ESECUTIVO
|
Al:
05/12/1997
|
|
CONSIGLIERE
|
Al:
11/03/2002
|
|
ROMAUNO
S.R.L. CON UNICO SOCIO – 03918881008
Con
sede legale in Roma, via GroenLANDI a 41 - “attività
di programmazione e trasmissione”
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
03/07/2001
|
|
PRESIDENTE
DEL C.d.A. e CONSIGLIERE
|
Dal:
03/12/2007
|
|
ROMAUNO
TV S.R.L. IN LIQUIDAZIONE CON UNICO SOCIO – 05872911002 –
CANCELLATA 03/08/2010
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE e AMMINISTRATORE UNICO
|
Dal:
03/08/1999 Al: 10/07/2007
|
|
LIQUIDATORE
|
Dal:
30/05/2007 Al: 03/08/2010
|
|
ROSOLINO
PILO S.R.L. CON UNICO SOCIO – 01215631001 – CANCELLATA
29/12/2004
Con
sede legale in Roma, via Cardinal De Luca 22
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
19/05/2003 Al: 19/05/2003
|
|
S.A.U.
SVILUPPO AGRICOLO UMBRO S.N.C. di Piero GIOVI e C. in liquidazione
– 04484331006 – CANCELLATA 17/11/2008
Con
sede legale in Roma, via Guido d’Arezzo 28
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
31/12/1993 Al: 31/12/1993
|
|
Dal:
30/05/1995 Al: 17/11/2008
|
|
|
SCA
ENERGY S.P.A. CON UNICO SOCIO – 09600571005
Con
sede legale in Roma, via Pontina 545 - “altri
servizi di supporto alle imprese nca”
|
|
|
AMMINISTRATORE
UNICO
|
Al:
29/10/2008
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
13/07/2007 Al: 22/10/2008
|
|
SCT
SORAIN CECCHINI TECNO S.R.L. –
04502101001
Con
sede legale in Roma, via Pontina 545 - “fabbricazione
di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego
generale nca”
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE e PRESIDENTE DEL C.d.A.
|
Dal:
20/05/1998 Al: 21/01/2009
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
29/06/2010
|
|
REDDITI
PERCEPITI al
|
31/12/2007
Importo: €. 10.000
|
|
31/12/2009
Importo: €. 20.000
|
|
|
SERVICES
LAZIO S.R.L. – 07487011004
Con
sede legale in Roma, via GroenLANDI a 47 - “attività
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
29/09/2011
|
|
SLIA
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – 00881251003
Con
sede legale in Roma, via Cortina d’Ampezzo 47 - “raccolta
di rifiuti solidi non pericolosi”
|
|
|
SOCIO
|
Dal:
04/09/2003 Al: 13/07/2004
|
|
SOCEC
A.R.L. – 80169310580
Con
sede legale in Roma, via Bruxelles 51 - “servizi
vari non altrove classificabili“
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
01/01/1983
|
|
SOCIETA'
LAURENTINA BONIFICHE S.R.L. con unico socio – 03563981004 –
CANCELLATA 14/07/2009 - Con sede legale in Roma, via Emilio de’
Cavalieri 7 - “compravendita
di beni immobili effettuata su beni propri”
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
01/01/1980 Al: 26/04/1999
|
|
SOCIO
|
Dal:
31/12/1993 Al: 02/08/2007
|
|
SORAIN
CECCHINI AMBIENTE - S.C.A. S.P.A. –
03682710581
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “costruzione
di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi”
|
|
|
AMMINISTRATORE
UNICO
|
Dal:
30/05/2009
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
01/01/1980
|
|
SOCIO
|
Dal:
27/07/1998
|
|
REDDITI
PERCEPITI al
|
31/12/2000
Importo: €. 51.640
|
|
31/12/2001
Importo: €. 77.469
|
|
|
31/12/2002
Importo: €. 77.500
|
|
|
31/12/2003
Importo: €. 77.500
|
|
|
31/12/2004
Importo: €. 77.500
|
|
|
31/12/2005
Importo: €. 130.000
|
|
|
31/12/2006
Importo: €. 228.000
|
|
|
31/12/2007
Importo: €. 24.000
|
|
|
SORAIN
CECCHINI CORCOLLE
S.R.L.
– 10026571009
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “coltivazione
di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in
radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da
zucchero e patate)”
|
|
|
SOCIO,
AMMINISTRATORE UNICO e RAPPRESENTANTE LEGALE
|
Dal:
27/05/2008
|
|
SORAIN
CECCHINI DUE S.R.L.
– 07656541005
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “costruzione
di edifici residenziali e non residenziali”
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
25/09/2003
|
|
SOCIO
|
Dal:
30/05/2005
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
29/05/2009
|
|
PRESIDENTE
DEL C.d.A.
|
Dal:
29/05/2009
|
|
SORAIN
CECCHINI S.P.A. –
00983871005
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “coltivazione
di colture agricole non permanenti”
|
|
|
CONSIGLIERE
DELEGATO
|
Dal
28/05/1999 Al: 20/11/2002
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
12/05/2000
|
|
PRESIDENTE
DEL C.d.A.
|
Dal:
30/05/2011
|
|
REDDITI
PERCEPITI al
|
31/12/2000
Importo: €. 51.640
|
|
31/12/2001
Importo: €. 25.823
|
|
|
31/12/2002
Importo: €. 26.000
|
|
|
31/12/2003
Importo: €. 26.000
|
|
|
31/12/2004
Importo: €. 26.000
|
|
|
31/12/2005
Importo: €. 26.000
|
|
|
31/12/2006
Importo: €. 26.000
|
|
|
31/12/2007
Importo: €. 26.000
|
|
|
31/12/2009
Importo: €. 52.000
|
|
|
SORAIN
CECCHINI TRE S.R.L. –
10557291001
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “costruzione
di edifici residenziali e non residenziali”
|
|
|
SOCIO,
RAPPRESENTANTE LEGALE, PRESIDENTE DEL C.d.A.
|
Dal:
07/07/2009
|
|
SORAIN
CECCHINI UNO S.R.L.
–
07656511008
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63 - “costruzione
di edifici residenziali e non residenziali”
|
|
|
SOCIO
RAPPRESENTANTE LEGALE
|
Dal:
25/09/2003
|
|
PRESIDENTE
DEL C.d.A. e CONSIGLIERE
|
Dal:
29/05/2009
|
41
|
SVR
S.R.L. SYSTEMA VALORIZZAZIONE RIFIUTI
in liquidazione con unico socio – 11928350153
Con
sede legale in Brescia, via dei Santi 58
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Al:
16/11/2001
|
|
SYSTEMA
AMBIENTE S.R.L. –
00701150393
Con
sede legale in Brescia, via dei Santi 58 - “attività
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali”
|
|
|
PRESIDENTE
DEL C.d.A. e CONSIGLIERE
|
Dal
29/07/1997 Al: 10/04/2000
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
21/04/2007
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
12/05/2011
|
|
SYSTEMA
FINANZIARIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – 03367720178
Con
sede in Brescia, via delle Bettole 88 - “altre
attività professionali, scientifiche e tecniche”
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE, PRESIDENTE DEL C.d.A.
|
Dal:
29/07/1997 Al: 06/12/1999
|
|
TECNICOMPLEX
SPA IN LIQ. – 02127991004 – CANCELLATA 01/12/1992
Con
sede legale in Roma, viale Poggio Fiorito 63
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
31/12/1976 Al: 08/09/1986
|
|
TRANSECO
S.R.L. CON UNICO SOCIO – 10141760156
Con
sede in Inzago (MI), via Secco D’Aragona 28 - “attività
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
03/08/2005 Al: 20/01/2006
|
|
URBE
ENERGIA S.R.L. CON UNICO SOCIO – 05877581008
Con
sede legale in Roma, via dell’Esperanto 74 - “fornitura
di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”
|
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE, PRESIDENTE DEL C.d.A. e CONSIGLIERE
|
Dal:
03/04/2003
|
|
AMMINISTRATORE
DELEGATO
|
Dal:
01/07/2003
|
|
URBE
UNO S.R.L. – 08550721008 – CANCELLATA 08/07/2009
Con
sede in roma, via Pontina 545 - “attività
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali”
|
|
|
AMMINISTRATORE
UNICO
|
Al:
18/06/2008
|
|
RAPPRESENTANTE
LEGALE
|
Dal:
07/06/2005 Al: 07/07/2009
|
|
VALS.ECO
- S.R.L. S.R.L. CON UNICO SOCIO – 02959070174 – CANCELLATA
06/12/1999
Con
sede in Montichiari (BS), via Luigi Pirandello 35 - “attività
di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei
materiali”
|
|
|
CONSIGLIERE
|
Dal:
21/10/1997 Al: 06/12/1999
|
EntRANDO nello specifico delle
società (riconducibili al CERRONI) specificamente impegnate nelle
fasi del ciclo dei rifiuti o ad essi collegate, emerge il quadro
seguente:
1. AMBIENTE GUIDONIA S.R.L. con
unico socio – 11317471008, con sede legale in Roma, viale del
Poggio Fiorito, 63 – attività di “TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI
ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI”.
Il capitale sociale pari ad €
100.000,00 è detenuto dal CO.LA.RI..
Presidente del C.d.A.,
Rappresentante Legale e Consigliere, dall’atto della costituzione
(10/02/2011) è CERRONI Manlio.
Oggetto dell’attività della società,
determinato a seguito della cessione di un ramo d’azienda facente
capo al Socio Unico, è “la gestione dell'impianto integrato per il
trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune
di Guidonia Montecelio (RM), località Inviolata, sulla base
dell'autorizzazione integrata ambientale n.C1869 rilasciata al
CO.LA.RI. dalla Regione Lazio in data 2 agosto 2010, in corso di
realizzazione sul terreno, con sovrastante impianto/complesso
industriale in corso di realizzazione della superficie complessiva di
circa ha.39.43.80, confinante con Strada di Bonifica, fosso di Tor
Mastorta, fosso del Cupo (distinto in catasto terreni di Guidonia
Montecelio nella sezione Marco Simone al foglio 2, particelle 1; 2
porz.aa; 2 porz.ab; 3; 4; 74; 76; 78; 80 porz.aa; 80 porz.ab; 216;
224 porz.aa; 224 porz.ab)”.
42
2. CALABRIA AMBIENTE S.P.A. –
02407560784, con sede legale in Cosenza, via Monte San Michele 1/a,
ed un ufficio sito in Roma, via GroenLANDI a 47 - attività di
“RECUPERO PER RICICLAGGIO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E INDUSTRIALI”.
Il capitale sociale pari ad €
9.300.000,00, è così ripartito:
- 35,12% (3.266.160,00 €), DUE
ERRE S.p.A. in liquidazione;
- 6% (558.000,00 €), GESENU
S.p.A. Gestione Servizi Nettezza Urbana;
- 58.88% (5.475.840,00 €), IMPRESA
A. CECCHINI & C. S.r.l..
CERRONI Manlio è, dal 14/01/2002, il
Rappresentante legale e dal 07/05/2009 ha assunto la carica anche di
Presidente del C.d.A. e di Consigliere.
Oggetto dell’attività della
società è la “progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione
e gestione degli impianti componenti il sistema integrato di
smaltimento R.S.U. "Calabria Nord" in esecuzione di quanto
previsto nella convenzione per l'affidamento in concessione
intervenuto con la regione Calabria in data 20 ottobre 2000 a rogito
notaio Gianluca Perrella di Catanzaro del 20/10/2000 rep. 31660
reg.to a Catanzaro l'8 novembre 2000 al n. 3740, nonchè nell'atto
aggiuntivo a tale convenzione intervenuto con la regione Calabria in
data 18 dicembre 2001 ricevuto dal dr. ing. Pasquale Santelli
ufficiale rogante del commissario delegato, società che con
l'aumento del capitale sociale ex art. 14 della citata convenzione
del 20.10.2000, e ex art.3 del citato atto aggiuntivo del 18.12.2001,
ad € 9.300.000 avvenuto con delibera dell'assemblea straordinaria a
rogito notaio Luigi Cerasi di Roma il 14 gennaio 2002, è divenuta a
tutti gli effetti "società di progetto"”.
La società non ha proprietà
immobiliari.
3. CO.LA.RI. - CONSORZIO LAZIALE
RIFIUTI – 06725630583, con sede legale in Roma, viale Poggio
Fiorito 63 - attività di “RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”, iscritta all’ “Albo Nazionale
Gestori Ambientali”, n. RM/001750.
Il Consorzio Laziale Rifiuti (schema
in allegato 1), è composto dalle seguenti tre società che si
ripartiscono il fondo consortile di € 10.332,00:
- P. GIOVI S.r.l. 20%;
- E. GIOVI S.r.l. 60%;
- OFFICINE MALAGROTTA S.r.l. 20%,
(società, questa controllata a sua volta dalle due precedenti).
A sua volta il Consorzio è titolare
di quote delle seguenti società:
- CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI
(01403130287), consociato;
- ROMAUNO S.R.L. (03918881008), 100%
del capitale sociale pari a 1.352.000,00 €;
- URBE ENERGIA S.R.L. (05877581008),
100% del capitale sociale pari a 10.200,00 €;
- FIUMICINO SERVIZI S.p.A.
(05928701001), 5% del capitale sociale dichiarato di 258.225,00 €,
pari a 12.911,25 €;
- GIOVI SERVICES S.R.L. (09790431002),
10% del capitale sociale dichiarato di 100.000,00 €, pari a
10.000,00 €;
- MALAGROTTA DUE - M2 S.R.L.
(10166921006) 35.04% del capitale sociale dichiarato di 115.000,00 €,
pari a 40.300,00 €;
- AMBIENTE GUIDONIA S.R.L.
(11317471008), 100% del capitale sociale pari a 100.000,00 €.
Il Consiglio di Amministrazione è
presieduto, sin dal 24/10/1984, dal CERRONI Manlio, ed il vice
presidente è GIOVI Piero8
Il Consorzio ha attive le seguenti
tre unità locali:
GIOVI
Piero (GVIPRI45C31H501Y),
nato a Roma il 31.03.1945 ed ivi residente in via Aurelia 884. Il
soggetto ha precedenti penali in tema di ATTIVITA’ DI GESTIONE DI
RIFIUTI NON AUTORIZZATA – D.Lgs. 152/2006, art. 256, comma 3, in
concorso con RANDO Francesco.
IMPIANTO
(data di apertura 07.10.1992) sito in Roma, via di Rocca Cencia 273,
nel quale viene gestita la “trasferenza di rifiuti solidi urbani
provenienti dal Comune di Roma”;
-
STABILIMENTO (data di apertura 29.07.1999) sito in Roma, via Pontina
543-549, frazione Tor De Cenci, nel quale è insito un “impianto di
recupero per la produzione di materia prima secondaria per
l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e
di materiali contaminati”;
-
IMPIANTO (data di apertura 13.08.2009) sito in Roma, via del Casale
Lumbroso 408, nel quale è esercitata la “gestione della centrale
di gassificazione per la produzione di CDR prodotto dagli impianti di
Malagrotta 1 e Malagrotta 2 in Roma”.
Attualmente
il Consorzio è proprietario:
-
di un fabbricato (categoria D/79)
sito in Roma, via di Rocca Cencia snc (Foglio 1018, particella 4066);
9
D/7
Fabbricati
costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività
industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni
10
100%
capitale sociale: BONCOMPAGNI LUDOVISI Ignazio Maria
(BNCGZM67B12Z133S), nato in Svizzera e residente in Milano, via
Giovannino De Grassi 1. Ultimo reddito imponibile: € 716.682,
percepito come dipendente di società di gestione del risparmio
(SGR).
11
TROIANI
Anna Maria Rachele (TRNNMR42S62G513E),
nata a Petrella Salto (RI) il 22.11.1942 e residente in Roma, via
Aurelia 884. Coniuge di GIOVI Piero.
12
RANDO
Francesco (RNDFNC37M12D969O),
nato a Genova il 12/08/1937, residente in Roma, via Mare della Cina
248. Soggetto molto vicino alla famiglia CERRONI, compare in atti del
registro come co-parte, inoltre risulta avere cariche sociali in
società riconducibili al CERRONI Manlio:
- - PETROMARINE ITALIA S.R.L. (01273711000) – consigliere:
- - GIOVI SERVICES S.R.L. (09790431002) - rappresentante legale;
- - PONTINA AMBIENTE S.R.L. (04941531008) - rappresentante legale;
nonché
in altre società il cui oggetto sociale è il trattamento e
smaltimento di rifiuti:
- - ECO ITALIA '87 SRL (01959161009) - rappresentante legale;
- - ECO LATINA IMPIANTI SRL (05099781006) - rappresentante legale;
- - ECOPOOL DI RANDO FRANCESCO & C. SAS (04959661002) - rappresentante legale;
- - FINAMBIENTE SRL (02130731009) - rappresentante legale;
- - SO.L.E.A. - AMBIENTE S.R.L. (03676361003) - rappresentante legale.
Da
visure nella banca dati SDI, il soggetto risulta denunciato più
volte, anche come amministratore della società E.GIOVI S.r.l., per
ATTIVITA' DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA - DLGS 152/2006 art. 256, comma
4 (Discarica Abusiva) in concorso con GIOVI Piero, nonché è stato
denunciato per violazioni relative alle Imposte dirette ed indirette
e dichiarazione infedele.
-
di terreni (bosco e cava) siti nel Comune di Riano, località Quadro
Alto, per circa 93 ettari (Foglio 7, particella 105 e 107). Tali
terreni vengono acquistati, in data 14.10.2011, dalla SOCIETÀ
AGRICOLA PROCOIO VECCHIO S.r.l. con socio unico10
(01513020337), con sede legale in San Giorgio
Piacentino (PC), località Godi n. 24, Amministratore unico: NASALLI
ROCCA DI CORNELIANO Nicolò, nato a Roma il 10.10.1966.
4.
E. GIOVI S.R.L. – 04773710589, con sede legale in Roma, via
Portuense 881 - attività di “TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI”, iscritta all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali”,
n. RM/000508.
Il
capitale sociale pari ad € 1.560.000,00, è così ripartito:
-
50% (780.000,00 €) CERRONI Manlio;
-
25% (390.000,00 €) GIOVI Piero;
-
25% (390.000,00 €) TROIANI Anna Maria Rachele11.
Amministratore
unico è RANDO Francesco12.
44
Direttore
Tecnico è STELLA Paolo13
13
STELLA
Paolo (STLPLA38R07D612O),
nato a Firenze il 07.10.1938, residente a Roma in via Maria barbara
Tosatti, 26. Direttore Tecnico delle seguenti unità operative:
- a) discarica per rifiuti non pericolosi sita in Roma, via Malagrotta n.257 e relative pertinenze tecnologiche costituite da: * impianti di captazione e utilizzazione del biogas; * impianti per la produzione di energia elettrica; * impianti per il trattamento di percolato e fanghi delle acque reflue;
- b) impianti per il trattamento meccanico biologico di rifiuti urbani e assimilabili con produzione di CDR denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2.
La
società è titolare di quote delle seguenti imprese:
-
IMPRESA GIOVI S.r.l. (01118610581),
50% del capitale sociale dichiarato di 104.000,00 €, pari a
52.000,00 €;
-
PETROMARINE ITALIA S.r.l.
(03999850583), 19% del capitale sociale dichiarato di 727.092,00 €,
pari a 138.147,48 €;
-
ROMANA METANO S.r.l.
(06241621009), 100% del capitale sociale dichiarato di 25.500,00 €;
-
S.ECO.R. SERVIZI ECOLOGICI ROMANI
S.r.l. (06299520582), 50% del
capitale sociale dichiarato di 10.400,00 €, pare a 5.200,00 €;
-
PONTEG S.r.l (06625940587),
98,33% del capitale sociale dichiarato di 520.000,00 €, pari a
511.316,00 €;
-
CO.LA.RI. - CONSORZIO LAZIALE
RIFIUTI (06725630583), 60% del fondo
consortile dichiarato di 10.332,00 €, pari a 6.199,20 €;
-
OFFICINE MALAGROTTA S.r.l.
(06938300586), 50% del capitale sociale dichiarato di 46.800,00 €,
pari a 23.400,00 €;
-
GIOVI CAVE S.r.l. (07460940583),
26% del capitale sociale dichiarato di 10.400,00 €, pari a 5.200,00
€;
-
GIOVI SERVICES S.r.l.
(09790431002), 90% del capitale sociale dichiarato di 100.000,00 €,
pari a 90.000,00 €;
-
MALAGROTTA DUE - M2 S.r.l.
(10166921006), 59,74% del capitale sociale dichiarato di 115.000,00
€, pari a 68.697,00 €;
-
FINAMBIENTE S.r.l.
(80169350586), 100% del capitale sociale dichiarato di 10.200,00 €;
La
società ha attive le seguenti due unità locali:
-
CAVA DI SABBIA E GHIAIA, sita in Roma, via del Casale Lumbroso snc,
frazione Località S. Maria Nuova;
-
DISCARICA, sita in Roma, via di Malagrotta 257, dove viene gestito lo
smaltimento di rifiuti urbani solidi speciali ed assimilabili
(Ordinanza Commissariale n. 15/07), con successiva produzione di
biogas.
Presso
tale sito, la società gestisce gli impianti M1 (Decreto
commissariale n. 122/02) e M2 (Determinazione Dirigenziale A2959 del
15.08.2008) di trattamento meccanico biologico (TMB) con produzione
di CDR (combustibile da rifiuti)
5.
FIUMICINO SERVIZI S.P.A. –
05928701001, con sede legale in Fiumicino (RM), via Giorgio Giorgis
10 – attività di “RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI”,
iscritta all’ “Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. RM/.
Il
capitale sociale pari ad € 258.225,00, è così ripartito:
-
51% (131.694,75 €) Comune di Fiumicino;
-
29,6% (76.434,60 €) AMA S.pa.;
-
5% (12.911,25 €) CO.LA.RI.;
-
4,4% (11.361,90 €) PAOLETTI ECOLOGICA S.r.l.;
-
4 % (10.329 €) ROCCA COMMERCIALE TERMICA S.r.l..
-
3% (7.746,75 €) GESENU S.p.a.;
45
-
3% (7.746,75 €) SEATOUR S.p.a.;
Il
Presidente del consiglio di amministrazione è: FOSCHI Maurizio14.
14
FOSCHI
Maurizio (FSCMRZ39P13H501Y)
nato a Roma il 13.09.1939 ed ivi residente in Largo dell’Olgiata,
isola 53, ed. 3, titolare di uno studio di ingegneria presso
l’indirizzo di residenza.
15
NOTO
LA DIEGA Rosario Carlo (NTLRRC40E21Z315G),
nato in Etiopia il 21.05.1940 e residente a Roma, via Francesco
Denza, 19. Pensionato è ed è stato il rappresentante legale di
numerose società, anche di gestione dei rifiuti, ed ha percepito nel
2010 redditi per circa € 574mila, di cui € 71.948 da parte
dell’INPS.
16
ANTONIELLI
GRAZIANO (NTNGZN60L28G478A),
nato a Perugia il 28.07.1960 ed ivi residente in frazione S.
Madonnuccia Ciribifera, 10
17
CERRONI
Monica (CRRMNC64C42H501N),
nata a Roma il 02.03.1964 ed ivi residente in via Due Macelli, 102.
La donna è ed è stata rappresentante legale di 7 società, tutte
riconducibili al padre CERRONI Manlio.
La
società non ha proprietà immobiliari.
6.
GESENU S.P.A. GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA –
01162430548, con sede legale in Perugia, strada della Molinella 7,
frazione Case Sparse di Ponte Rio - attività di “RACCOLTA,
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI”,
iscritta all’“Albo Nazionale Gestori Ambientali”, n. PG/000179.
Il
capitale sociale pari ad € 10.000.000,00, è così ripartito:
-
45% (4.500.000 €) Comune di Perugia;
-
45% (4.500.000 €) IMPRESA A. CECCHINI &C S.r.l.;
-
10% (1.000.000 €) NOTO LA DIEGA Rosario Carlo15.
Il
Presidente del consiglio di amministrazione è: ANTONIELLI
GRAZIANO16,
Consigliere Delegato: NOTO LA DIEGA Rosario Carlo; e tra gli altri
Consiglieri, vi è CERRONI Monica17,
figlia di Manlio.
La
società è titolare di quote delle seguenti imprese:
-
SIeNERGIA S.p.A. (01175590544), 7,58% del capitale sociale dichiarato
di 132.000,00 €, pari a 10.000,00 €;
-
CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (01403130287);
-
SECIT S.p.A. Società Ecologica Italiana (01487180158), 90% del
capitale sociale dichiarato di 1.700.000,00 €, pari a 1.530.000,00
€;
-
ECOCAVE S.r.l. (01802080547), 25% del capitale sociale dichiarato di
260.000,00 €, pari a 65.000,00 €;
-
TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI (T.S.A.) S.p.A (01857340549), 37,92% del
capitale sociale dichiarato di 1.500.000,00 €, pari a 568.800,00 €;
-
AP PRODUZIONE AMBIENTE S.P.A. (01879550547), 37,9% del capitale
sociale dichiarato di 171.600,00 €, pari a 65.000 €;
-
CONSORZIO GESTIONI ECOLOGICHE SARDEGNA in breve "COGESA"
(02005150921), 89,9% del Fondo Consortile dichiarato di 104.000 €,
pari a 93.496 €;
-
S.I.A. SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE S.p.A. (02012470544), 33% del
capitale sociale dichiarato di 325.080,00 €, pari a 107.276,40 €;
-
GESTIONE SERVIZI AZIENDALI S.r.l. (02063430546), 60% del capitale
sociale dichiarato di 60.000,00 €, pari a 36.000,00 €;
-
SEIT S.r.l. (02166190542), 35% del capitale sociale dichiarato di
60.500,00 €, pari a 21.175,00 €;
-
ECOSS S.C.a.r.l. (02191280904), 100% del capitale sociale dichiarato
di 10.000,00 €;
-
CALABRIA AMBIENTE S.p.A. (02407560784), 6% del capitale sociale
dichiarato di 9.300.000,00 €, pari a 558.000,00 €;
-
TIRRENOAMBIENTE S.p.A. (02658020835), 9,99% del capitale sociale
dichiarato di 2.065.840,00 €, pari a 206.580,00 €;
46
-
CAMPIDANO AMBIENTE S.r.l. (03079970921), 40% del capitale sociale
dichiarato di 1.000.000,00 €, pari a 400.000,00 €;
-
GEST S.r.l. (03111240549), 70% del capitale sociale dichiarato di
100.000,00 €, pari a 70.000,00 €;
-
MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA - MO.SE.MA.- S.p.A. (03189650876),
40,2% del capitale sociale dichiarato di 148.437,00 €, pari a
59.673,00 €
-
CONSORZIO SIMCO (04282060872);
-
SOCIETA' CONSORTILE DI RICERCA E SERVIZI - a r.l. in forma breve
SO.RI.SER S.C.r.l. (04509660876), 7,69% del capitale sociale
dichiarato di 32.500,00 €, pari a 2.500,00 €;
-
FIUMICINO SERVIZI S.p.A. (05928701001), 3% del capitale sociale
dichiarato di 258.225,00 €, pari a 7.746,75 €;
-
ASA INTERNATIONAL S.p.A. (06886691002), 85% del capitale sociale
dichiarato di 2.500.000,00 €, pari a 2.125.000,00 €;
-
SEMPLICITTA' S.p.A. (80052640549), 8,28% del capitale sociale
dichiarato di 300.000,00 €, pari a 24.839,00 €;
-
CONSORZIO ENERGIA CONFINDUSTRIA UMBRIA (94087290543);
La
società ha attive le seguenti unità locali:
-
IMPIANTO, DISCARICA, sito in Perugia, località Pietramelina, dove
l’attività esercitata è quella di “compostaggio della frazione
organica umida proveniente dalla selezione dei rifiuti solidi urbani
e da raccolta differenziata - deposito in discarica dei sovalli
provenienti dalla selezione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti
non pericolosi”;
-
DEPOSITO, sito in Umbertide (PG), zona industriale c/o Depuratore
Comunale, dove l’attività esercitata è quella di “cantiere
servizi igiene urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento
dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
-
DEPOSITO, sito in Torgiano (PG), via Roma, 28/B, dove l’attività
esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito
dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
-
IMPIANTO, DISCARICA, sito in Borgo San Dalmazzo (CN), via Ambovo,
dove l’attività esercita è quella di “trattamento rifiuti
solidi urbani”;
-
DEPOSITO, sito in Gravina di Catania (CT), via Barriera Contrada,
dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene
urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso
ufficio”;
-
DEPOSITO, sito in Paternò (CT), Contrada C. da Cafaro, dove
l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene
urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso
ufficio”;
-
DEPOSITO, sito in Tremestieri Etneo (CT), via Meucci, 3, dove
l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene
urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, con annesso
ufficio”;
-
UFFICIO DI RAPPRESENTANZA, sito in Roma, via Giuseppe Mercalli, 80;
-
DEPOSITO, sito in Santa Teresa Gallura (SS), Località Valdigalera,
dove l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene
urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
-
DEPOSITO, sito in Palau (SS), Località Scopa, dove l’attività
esercitata è quella di “cantiere servizi igiene urbana - deposito
dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
-
DEPOSITO, sito in Castelsardo (SS), Località Multedu, dove
l’attività esercitata è quella di “cantiere servizi igiene
urbana - deposito dei mezzi necessari allo svolgimento dell'attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani”;
-
IMPIANTO, sito in Tempio Pausania (SS), zona Industriale SS 127, Km
41, dove l’attività esercitata è quella di “trattamento rifiuti
solidi urbani (dall'1/1/2005); cantiere servizi igiene
47
ur-
bana, deposito dei mezzi necessari allo sv
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