martedì 7 gennaio 2014

Dossier "Danno Comune". L'eredità (oscura) di Malagrotta

L'immonda gestione dei rifiuti che, negli anni, ha visto come epicentro la discarica di Malagrotta, ha prodotto innumerevoli danni, non solo ambientali e alla salute dei cittadini. Tra questi c'è anche quello economico finanziario, a causa dei rapporti  tra l'ama e Co.la.ri che hanno risvolti incredibili (LEGGI IL DOSSIER "DANNO COMUNE". IL CASO AMA SPA). Ci hanno sempre raccontato che sversare rifiuti come si faceva a Malagrotta "ci conveniva" ma il consorzio di Manlio Cerroni ha presentato due richieste di arbitrato nei confronti di Ama per ottenere risarcimento rispetto alla irregolarità contrattuali, servizi extra resi e costi ulteriori sostenuti. In primo grado Ama Spa è già stata condannata a pagare oltre 75 milioni di euro alla Co.la.ri, l'azienda comunale è ricorsa in appello. Anche questa e' l'erdedita'  di malagrotta!
Per questo come Radicali abbiamo presentato un'interrogazione all'assessore Estella Marino per conoscere lo stato di avanzamento dei due arbitrati tra l'azienda pubblica ed il consorzio di Manlio Cerroni
Interrogazione sugli arbitrati COLARI-AMA  
Premesso che
-       La Società per Azioni AMA S.p.A. è stata costituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 2 agosto 2000 a seguito della trasformazione da Azienda Speciale, ai sensi dell’art. 17, commi 51 e seguenti, della legge n. 127/1997;
-       L’Ama S.p.A. costituisce il principale operatore italiano nella gestione integrata dei servizi ambientali, si occupa di servizi di igiene urbana su tutto il territorio di Roma Capitale curando la pulizia delle strade e tutti i servizi necessari alla gestione dell’intero ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento, riciclo e recupero di energia. L’Ama S.p.A. è una società a totale partecipazione di Roma Capitale (100 %);
-       In data 3 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. si è riunito per procedere all’approvazione del progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
-       In data 8 maggio 2013, tramite la deliberazione n.202, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 veniva approvato dalla Giunta di Roma Capitale.
Considerato che
-       Dal Bilancio AMA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, tra le altre cose, si legge dell’esistenza a tutt’oggi di n.2 arbitrati tra il consorzio COLARI e la stessa AMA, in particolare il documento evidenzia quanto segue:
Primo arbitrato Con domanda di arbitrato e contestuale nomina di arbitro, notificata ad AMA in data 19 novembre 2012, COLARI ha promosso un giudizio arbitrale, ai sensi dell’art.6 del contratto stipulato tra AMA e la medesima COLARI in data 30 giugno 2009, sottoponendo al vaglio del costituendo collegio la questione relativa alla stipula ed ai contenuti di un nuovo contratto avente ad oggetto il conferimento ed il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nel territorio di Roma Capitale presso gli impianti di trattamento meccanico biologico denominati Malagrotta 1 e Malagrotta 2. In particolare, sono stati sottoposti al costituendo collegio arbitrale i seguenti quesiti:
a)    L’accertamento dell’obbligo delle parti di stabilire un nuovo “oggetto” (art.2) ed una nuova durata (art.4) del contratto in conformità alle disposizioni vigenti (e quindi con un minimo di 1.500 tonnellate di rifiuti giornalieri, quanto all’oggetto, e da almeno dieci anni del raggiungimento del nuovo accordo, quanto alla durata).
b)    In alternativa, l’accertamento della nullità delle clausole di cui agli articoli 2 (oggetto) e 4 (durata) del contratto e l’integrazione delle stesse con clausole conformi alle disposizioni vigenti.
c)    L’accertamento degli ulteriori profili di inadempimento e/o responsabilità dell’AMA nei confronti di COLARI, come verranno precisati nel corso del giudizio e che si indicano, salva integrazione nell’abuso di dipendenza economica, nell’abuso di posizione dominante, nella violazione dell’obbligo di buona fede, nella interpretazione e nella esecuzione del contratto, nella violazione dei doveri di correttezza nella concorrenza, nella violazione dell’obbligo di rinegoziazione.
d)    La condanna di AMA a rifondere a COLARI tutti i costi e le spese del procedimento ivi inclusi i compensi degli arbitri e gli onerari sostenuti dalla difesa.
AMA ha eccepito “l’incompetenza del costituendo collegio arbitrale e, quindi l’improcedibilità, prima ancora che l’inammissibilità e l’infondatezza, dell’azione proposta da COLARI per tutti i motivi di cui al presente atto, salva integrazione e/o variazione negli eventuali successivi atti del presente procedimento arbitrale” ed ha chiesto “in ogni caso, il rigetto di tutte le domande formulate da COLARI, in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto”. In particolare AMA ha evidenziato l’incompetenza ed il difetto di potestas iudicandi del collegio arbitrale poiché la clausola compromissoria è contenuta nella scrittura privata del 30 giungo 2009 priva di efficacia in quanto scaduta da oltre 3 anni, atteso che l’articolo 4 del Contratto disponeva che l’accordo avesse una durata fino al 31 dicembre 2009. In via preliminare AMA ha, altresì dedotto l’incompetenza del collegio arbitrale a conoscere delle domande proposte da COLARI volte ad accertare l’asserita responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale dell’Azienda, nonché l’asserito abuso di dipendenza ovvero di posizione dominante ovvero di compimento di atti di concorrenza sleale da parte di AMA spa in quanto tale richieste esorbitano dalla convenzione arbitrale.
In data 31 gennaio 2013 si è costituito il collegio arbitrale. Con il medesimo provvedimento il collegio ha fissato l’udienza del 20 febbraio 2013 per la comparizione delle parti e per concordare con i difensori delle stesse il calendario della procedura e le regole processuali da applicare alla stessa. Con ordinanza resa all’udienza del 20 febbraio del 2013 il collegio arbitrale ha concesso alle parti un primo termine fino al 14 marzo 2013 per il deposito di una memoria contenete la formulazione delle domande e delle eccezioni, con la compiuta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ed eccezioni stesse, la deduzione dei mezzi di prova ed il deposito dei documenti, un secondo termine fino al 4 aprile 2013 per il deposito di una ulteriore memoria contenente la compiuta presa di posizione sui fatti posti dalla controparte a fondamento delle sue domande ed eccezioni, con ogni eventuale integrazione delle proprie domande ed eccezioni, l’eventuale deduzione integrativa di mezzi di prova e deposito dei documenti. Il collegio arbitrale ha, altresì, fissato l’udienza del 10 aprile 2013 per l’esperimento del tentativo di conciliazione, ed in caso negativo dello stesso, per trattazione. In data 14 marzo 2013 sia AMA che COLARI hanno depositato le rispettive memorie autorizzate dal collegio arbitrale.
Secondo arbitrato AMA ha stipulato in data 26-01-1996 con il COLARI un contratto concernente l’affidamento e lo smaltimento dei RSU presso la discarica di Malagrotta. Con atto di nomina di arbitro notificato in data 11 maggio 2001, e successive integrazioni, il COLARI ha predisposto un arbitrato contro AMA, formulando le seguenti domande:
a)    Domanda di condanna di AMA al pagamento dei maggiori costi, riferiti al periodo 1996-settembre 2002, sopportati in conseguenza dell’imprevisto incremento dei prezzi di alcuni dei fattori di produzione sul presupposto di maggiori e imprevisti oneri sofferti in dipendenza dell’incremento dei costi di esecuzione del servizio.
b)    Domanda di condanna di AMA al pagamento dei maggiori costi sopportati in conseguenza delle limitazioni temporali poste dall’ordinanza sindacale n. 64 del 02/03/1999, con la quale, a dire dell’attrice, il consorzio è stato costretto ad istituire turni completi di lavoro nei giorni festivi.
c)    Domanda di condanna di AMA al pagamento dei maggiori oneri sostenendi per la gestione post mortem della discarica, a seguito del prolungamento da 10 a 30 anni del periodo post gestione in base alla normativa comunitaria, implementata in Italia.
d)    Richiesta del COLARI di applicazione della revisione dei prezzi contrattuali a far data dal mese di ottobre 2002.
e)    Domanda di condanna di AMA al pagamento dei maggiori costi sopportati in conseguenza dei conferimenti notturni conseguenti all’obbligata istituzione del turno lavorativo notturno.
E’ stato validamente costituito – e si è insediato – il collegio arbitrale che, a sua volta, ha nominato tre consulenti tecnici, i quali hanno depositato diversi elaborati peritali. I periti nominati hanno depositato un primo elaborato e successive perizie integrative (l’ultima in data 10/12/2006), riducendo sostanzialmente la quantificazione delle domande fatte dalla controparte. Successivamente, con lodo dell’8 febbraio 2012, il collegio arbitrale ha definito il giudizio come di seguito:
1)    Ha respinto la domanda oggetto del primo quesito formulato da COLARI.
2)    Ha accolto la domanda oggetto del secondo quesito nei limiti di cui in motivazione, condannando AMA al pagamento in favore del COLARI della somma di euro 847.067,91 oltre interessi e rivalutazioni.
3)    Ha accolto la domanda oggetto del terzo quesito nei limiti di cui in motivazione, condannando AMA al pagamento in favore del COLARI della somma di euro 76.391.533,29 oltre interessi come in motivazione.
4)    Ha preso atto della rinuncia, da parte del COLARI, alle domande oggetto del quarto quesito, dichiarando cessata la materia del contendere.
5)    Ha accolto la domanda oggetto del quinto quesito nei limiti di cui in motivazione, condannando AMA al pagamento in favore di COLARI della somma di euro 1.133.115,49 oltre interessi e rivalutazioni come in motivazione.
6)    Ha dichiarato inammissibile la domanda formulata dal COLARI nella memoria del 20 ottobre 2005.
7)    Ha liquidato con separata ordinanza gli onorari degli arbitri, gli onorari dei periti, il compenso del Segretario e le spese per il funzionamento del collegio arbitrale, ponendo l’importo complessivo a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
8)    Ha compensato le spese di lite e gli onorari di avvocato.
E’ stato redatto l’atto di impugnazione del lodo arbitrale che è stato notificato alla COLARI ed il procedimento è stato iscritto a ruolo in corte d’appello. Gli aspetti sopra rappresentati, opportunamente valutati dall’azienda, trovano riscontro nella nota integrativa alla sezione dei “conti d’ordine”. Si precisa che, con nota 09/03/2007 prot. 16165/e Roma Capitale – assessorato alle politiche economiche finanziarie e di bilancio – manlevava AMA, facendosene carico, di quanto sarebbe stato deciso giudizialmente in sede di arbitrato. Il 23 settembre 2008 l’Amministratore Delegato con nota n. 662 (inviata all’azionista e al commissario straordinario) chiedeva di conoscere le determinazioni e le eventuali disposizioni dell’amministrazione comunale in merito alla causa in oggetto anche in ragione della citata manleva per la quale l’AMA non ha ancora ricevuto risposta nonostante l’approvazione da parte dell’azionista dei bilanci degli esercizi precedenti.
Tutto ciò premesso e considerato
interroga l’Assessore al Bilancio di Roma Capitale e l’Assessore all’Ambiente di Roma Capitale per sapere:
-       Se per l’anno 2013 gli arbitrati in oggetto hanno avuto ulteriori sviluppi, e se sì quali.
-       I nomi ed i compensi degli arbitri e dei periti di parte.
-       In caso di eventuali condanne come intenda l’Ama, e quindi Roma Capitale, reperire quelle risorse economiche necessarie al risarcimento dei danni nei confronti del Consorzio COLARI.
-       Se soprattutto il secondo arbitrato (in ordine di elencazione) non comprometta economicamente l’obbligo da parte del COLARI di provvedere alla gestione post mortem e al c.d capping della discarica di Malagrotta, finanche a rallentarne i tempi di conduzione e realizzazione.
-       Se in caso di condanne l’amministrazione Marino non ritenga utile segnalare alla Corte dei Conti le motivazioni del giudizio definitivo e gli amministratori inadempienti, in quanto si potrebbe profilare il danno erariale. http://opencampidoglio.it/attiedocumenti/dossier-danno-comune-leredit-oscura-di-malagrotta

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