lunedì 13 maggio 2013

detrazioni Irpef 50 e 55% ristrutturazione e miglioramento energetico chiarimenti e proroghe


Bonus 50% e 55%, chiarimenti dall’Agenzia dalle Entrate

Detrazione ampia e semplificazioni per le ristrutturazioni, più tempo per le comunicazioni relative alla riqualificazione energetica

13/05/2013 - Chiarimenti su tetti massimi e adempimenti relativi ai lavori di ristrutturazione ediliziaSono questi alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella Circolare 13/E (vedere http://www.edilportale.com/normativa/circolare/2013/13-e/agenzia-delle-entrate-risposte-a-quesiti-riguardanti-detrazioni-cedolare-secca-redditi-di-lavoro_14370.html) dell’Agenzia delle Entrate, emanata per rispondere a numerosi quesiti posti dai Caf.; comunicazioni all’Enea per gli interventi di riqualificazione energetica; Interessi passivi sui mutui; cedolare secca; Ivie.Vediamo nel dettaglio i più importanti. Detrazione fiscale 36%/50% per le ristrutturazioni La dichiarazione di esecuzione dei lavori, prevista per gli interventi che superano il limite di 51.645,69 euro, non è necessaria anche se l’importo limite delle spese ammissibili è stato elevato da 48.000 a 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Inoltre, il contribuente che ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per un importo pari a 48.000 euro, fino al 25 giugno 2012, e per 96.000 euro, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26 di giugno in poi fino all’importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione del 50%. La Circolare fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione nei casi di separazione legale e di decesso del conduttore che esegue i lavori. Riqualificazione energetica degli edifici Per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti a cavallo di due periodi d’imposta (2012 e 2013) e relativi allo stesso intervento, l’invio all’Enea della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuato nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non deve per forza avvenire entro il 30 giugno 2013. Lo stesso intervallo di tempo dalla fine dei lavori, 90 giorni, è valido anche per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013 (leggi tutto http://www.edilportale.com/news/2013/05/risparmio-energetico/bonus-55-per-i-lavori-del-2012-c-%C3%A8-tempo-fino-al-30-settembre-2013_33250_27.html).Interessi passivi per mutuo cointestato tra coniugi Il coniuge cointestatario del mutuo per la costruzione dell’abitazione principale, può portare in detrazione la propria quota del 50% di interessi passivi, pur non essendo intestatario delle fatture di spesa per la costruzione, se sulle stesse è indicato che la spesa è stata sostenuta al 50% da ciascun coniuge. Cedolare secca sui contratti di locazione Per i contratti rientranti nel regime transitorio, in mancanza di revoca, l’opzione per la cedolare secca espressa nei modelli 730/2012 o Unico 2012 continua ad essere valida sino alla fine del contratto di locazione, anche se non confermata per le annualità successive con il modello 69. Tuttavia, l’opzione per la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 non vincola all’applicazione di questo regime sino alla fine del contratto d’affitto potendo il contribuente scegliere di applicare il regime ordinario anche per fatti concludenti. IVIE sugli immobili all’estero non affittati Dal 2012 gli immobili all’estero soggetti all’Ivie non affittati sono esclusi dall’applicazione dell’Irpef. Il documento di prassi delle Entrate precisa che per questi immobili non deve quindi essere compilato il quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei redditi degli immobili situati all’estero. Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro Rw. (riproduzione riservata)

Nessun commento: