sabato 18 maggio 2013

Sabaudia cambia il regolamento per la tutela delle acque dall’inquinamento


Tra i vari documenti approvati in questo periodo dal Commissario Prefettizio di Sabaudia giustamente c’è l’adeguamento del regolamento  per la tutela delle acque dall’inquinamento. In base alla deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 219 del 13 maggio 2011 non sono più ammessi, per insediamenti isolati con meno di 50 abitanti equivalenti, impianti di depurazione che scaricano sui fossati, canali, corsi d’acqua. Gli impianti di scarico di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 abitanti equivalenti, se non allacciabili a rete fognarie. Con detta norma è stato stabilito che gli scarichi nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 abitanti equivalenti, se non allacciabili a rete fognarie, devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del suolo e devono essere depurati attraverso sistemi biologici di tipo vasca Imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati. Nei  casi eccezionali, che possono essere considerati come rientranti nella eccezionalità indicata al punto 3 dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n° 219/2011, il Comune potrà provvedere alla approvazione delle proposte progettuali eventualmente presentate ed il trattamento dei reflui potrà essere effettuato, anziché unicamente attraverso evapotraspirazione fitoassistita o sub irrigazione, anche mediante impianto di depurazione che scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fermo restando l’assoluto rispetto, per la qualità dell’effluente, delle disposizioni del D.Lvo 152/2006 e di tutta la normativa di settore vigente”. Tale modifica al regolamento per la tutela alle acque per inquinamento obbligo i proprietari degli impianti di depurazione che prima potevano scaricare sui corsi d’acqua a realizzare nuove opere (sub irrigazione o evapotraspirazione). Sarà quindi opportuno informare i cittadini che rientrano in questa situazione per evitare perdite di tempo, spendere soldi e tempo sia dei privati che dei dipendenti pubblici. Per tutti i titolari degli insediamenti con autorizzazioni scadute o in scadenza dovranno avere un congruo periodo di tempo per le nuove opere, considerati i tempi di crisi e la scarsa disponibilità economica.
Giorgio Libralato Sabaudia Futura
VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 10/05/2013
OGGETTO: Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n. 42 del 27/09/2007 e deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 219 del 13/05/2011 – Scarichi dei reflui civili di insediamenti isolati inferiori a 50 abitanti equivalenti. Modifica dell’art. 39 del Regolamento Comunale per la tutela delle acque dall’inquinamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 12/A del 30 luglio 1985.
Premesso che:
con Deliberazione di Consiglio n. 12/A del 30 luglio 1985 è stato approvato il il Regolamento Comunale per la tutela delle acque dall’inquinamento;
con Deliberazione di Consiglio Regionale del Lazio n. 42 del 27/09/2007, art. 22, sono state dettate nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di scarico di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 abitanti equivalenti, se non allacciabili a rete fognarie;
con detta norma è stato stabilito che gli scarichi nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 abitanti equivalenti, se non allacciabili a rete fognarie, devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del suolo e devono essere depurati attraverso sistemi biologici di tipo vasca Imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati;
con successiva Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n° 219 del 13/05/2011, sono state meglio definite le disposizioni impartite con la richiamata Deliberazione n° 42/2007 individuando le caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione;
al punto 3 dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n° 219 del 13/05/2011 è stato, inoltre, stabilito che, “in casi eccezionali, laddove non è possibile la realizzazione dei suddetti impianti o l'adeguamento di quelli esistenti, la depurazione potrà essere effettuata con altre tipologie impiantistiche che sulla base delle migliori tecnologie disponibili assicurino performance della qualità degli scarichi in accordo ai limiti della normativa vigente”;
visto il Regolamento Comunale per la tutela delle acque dall’inquinamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 12/A del 30 luglio 1985 che all'art. 29 disciplina le immissioni speciali sul suolo e nel sottosuolo;
ritenuto opportuno modificare il suddetto articolo 29 sulla base delle disposizioni normative intervenute, nelle more di un generale aggiornamento dello stesso, precisando la casistica alla quale riferirsi affinché si configuri la possibile “eccezionalità” di cui al punto 3 dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n° 219 del 13/05/2011;
DELIBERA
 
1. di richiamare tutto quanto in premessa esposto e considerato;
 
2. l'art. 29 del Regolamento Comunale per la tutela delle acque dall’inquinamento, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 12/A del 30 luglio 1985, è sostituito dal seguente:
 
Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati non raggiunti da reti fognarie, di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti, possono essere considerati sistemi di depurazione alternativi a quelli previsti in via prioritaria dalla Deliberazione di Consiglio regionale n. 42/2007 e Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 219/2001 per le seguenti condizioni:
 
a) edifici isolati o meno anche di ampia cubatura (ovvero >5.000 mc) non residenziale (insediamenti artigianali e industriali) purché i reflui da depurare siano reflui civili e non acque di processo;
 
b) rapporto fra volume dell’insediamento e superficie disponibile > 0,4mc/mq (ove tale rapporto risultasse < 0,4 mc/mq trovano applicazione le norme relative alla sub irrigazione).
Nei suddetti casi, che possono essere considerati come rientranti nella eccezionalità indicata al punto 3 dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n° 219/2011, il Comune potrà provvedere alla approvazione delle proposte progettuali eventualmente presentate ed il trattamento dei reflui potrà essere effettuato, anziché unicamente attraverso evapotraspirazione fitoassistita o sub irrigazione, anche mediante impianto di depurazione che scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fermo restando l’assoluto rispetto, per la qualità dell’effluente, delle disposizioni del D.Lvo 152/2006 e di tutta la normativa di settore vigente”;

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