domenica 19 maggio 2013

discarica di Borgo Montello denuncia per emissioni moleste


Continuano sempre più forti le emissioni moleste di puzze e cattivi odori dalla discarica di Borgo Montello verso i cittadini confinanti, i lavoratori delle aziende limitrofe. Per chi la subisce costituisce un notevole peggioramento della qualità della vita, modificandone lo stato d’animo, oltre che causare il voltastomaco. E il pericolo che in ogni giorno si ripresentino esalazioni pestilenziali causa uno stato di ansia e di timore. Non si possono aprire le finestre, stendere i panni, uscire in giardino, curare i fiori e gli animali, coltivare l’orto. Vittime donne, bambini e anziani in particolar modo cioè coloro che per abitudini e condizioni di vita passano o vorrebbero trascorrere la maggior parte del loro tempo a casa e nel relativo giardino. Leggendo in modo letterale queste condizioni sembrerebbe una condizione compresa nella legge contro lo stalking e gli atti persecutori. Il giudice penale in caso di emissioni odorigene moleste applica l’art. 674 del c.p. “Getto pericoloso di cose” che punisce “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti..”
Il giudice individua la fattispecie di reato anche in caso di molestie olfattive che non violino alcun limite di legge (in quanto la legge non prevede un limite) ovvero promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e l’autorizzazione venga rispettata) intendendo per molestia la situazione di disturbo della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle normali attività della persona.
L’impatto negativo, che integra la fattispecie di reato, si verifica se il “cattivo
odore” superi la normale “tollerabilità”oppure, (utilizzando un parametro anche più rigoroso di quello previsto dall’art.844c.c. che fa riferimento ai rapporti fra proprietari di fondi nel diritto civile e introduce la nozione di “normale tollerabilità”), superi la “stretta” tollerabilità.
Il giudice penale raggiunge la prova della molestia con le dichiarazioni di testi e fa riferimento a quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti (che raccontano del cattivo odore percepito) soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia o addetti a funzioni di controllo.
Il giudice amministrativo si occupa di emissioni odorigene moleste quando valuta la legittimità di atti autorizzativi anche non specificatamente riferiti alla regolamentazione delle emissioni odorigene moleste (ad esempio quando valuta la legittimità di un’AIA o di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera).
Tali atti, in molte sentenze, sono riconosciuti corretti se contengono
prescrizioni (spesso proposte o suggerite dalle ARPA) che hanno lo scopo di
salvaguardare la popolazione dalle emissioni odorigene moleste.
Ancora, il giudice amministrativo ha ritenuto legittimi quei provvedimenti adottati dal Comune per prevenire situazioni di danno per la salute pubblica (ex art. 217 del TULS) o utilizzando l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 45 TU enti locali a protezione della popolazione dalle emissioni odorigene moleste se la molestia è comprovata da

sopralluoghi e accertamenti degli organi tecnici. File PDF - Arpat

www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2012/249-12/249.../pdf
19/dic/2012 – Il giudice penale in caso di emissioni odorigene moleste applica l'art. ... delle emissioni odorigene moleste (ad esempio quando valuta la ...

in Italia le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di "atti persecutori" (art. 612-bis c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni)[26].
La norma introduce nel codice penale l'articolo 612-bis, rubricato "atti persecutori", che al comma 1 recita:
« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita »
A ciò si aggiungono alcune norme accessorie, ossia l'aumento di pena in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore

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