Continuano
sempre più forti le emissioni moleste di puzze e cattivi odori dalla
discarica di Borgo Montello verso i cittadini confinanti, i
lavoratori delle aziende limitrofe. Per chi la subisce costituisce un
notevole peggioramento della qualità della vita, modificandone lo
stato d’animo, oltre che causare il voltastomaco. E il pericolo che
in ogni giorno si ripresentino esalazioni pestilenziali causa uno
stato di ansia e di timore. Non si possono aprire le finestre,
stendere i panni, uscire in giardino, curare i fiori e gli animali,
coltivare l’orto. Vittime donne, bambini e anziani in particolar
modo cioè coloro che per abitudini e condizioni di vita passano o
vorrebbero trascorrere la maggior parte del loro tempo a casa e nel
relativo giardino. Leggendo in modo letterale queste condizioni
sembrerebbe una condizione compresa nella legge contro lo stalking e
gli atti persecutori. Il giudice penale in caso di emissioni
odorigene moleste applica l’art. 674 del c.p. “Getto pericoloso
di cose” che punisce “Chiunque getta o versa, in un luogo di
pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso,
cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei
casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori
o di fumo, atti a cagionare tali effetti..”
Il
giudice individua la fattispecie di reato anche in caso di molestie
olfattive che non violino alcun limite di legge (in quanto la legge
non prevede un limite) ovvero promananti da impianto munito di
autorizzazione per le emissioni in atmosfera (e l’autorizzazione
venga rispettata) intendendo per molestia la situazione di disturbo
della tranquillità e della quiete, con impatto negativo sulle
normali attività della persona.
L’impatto
negativo, che integra la fattispecie di reato, si verifica se il
“cattivo
odore”
superi la normale “tollerabilità”oppure, (utilizzando un
parametro anche più rigoroso di quello previsto dall’art.844c.c.
che fa riferimento ai rapporti fra proprietari di fondi nel diritto
civile e introduce la nozione di “normale tollerabilità”),
superi la “stretta” tollerabilità.
Il
giudice penale raggiunge la prova della molestia con le dichiarazioni
di testi e fa riferimento a quanto oggettivamente percepito dai
dichiaranti (che raccontano del cattivo odore percepito) soprattutto
se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i
vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia o
addetti a funzioni di controllo.
Il
giudice amministrativo si occupa di emissioni odorigene moleste
quando valuta la legittimità di atti autorizzativi anche non
specificatamente riferiti alla regolamentazione delle emissioni
odorigene moleste (ad esempio quando valuta la legittimità di un’AIA
o di un’autorizzazione alle emissioni in atmosfera).
Tali
atti, in molte sentenze, sono riconosciuti corretti se contengono
prescrizioni
(spesso proposte o suggerite dalle ARPA) che hanno lo scopo di
salvaguardare
la popolazione dalle emissioni odorigene moleste.
Ancora,
il giudice amministrativo ha ritenuto legittimi quei provvedimenti
adottati dal Comune per prevenire situazioni di danno per la salute
pubblica (ex art. 217 del TULS) o utilizzando l’ordinanza
contingibile e urgente ex art. 45 TU enti locali a protezione della
popolazione dalle emissioni odorigene moleste se la molestia è
comprovata da
sopralluoghi e accertamenti degli organi tecnici. File PDF - Arpat
www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2012/249-12/249.../pdf
19/dic/2012
– Il giudice penale in caso di emissioni odorigene moleste
applica l'art. ... delle emissioni odorigene moleste
(ad esempio quando valuta la ...
in Italia le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di "atti persecutori" (art. 612-bis c.p.), introdotto con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (decreto Maroni)[26].
La norma introduce
nel codice
penale
l'articolo 612-bis, rubricato "atti persecutori", che al
comma 1 recita:
« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita » |
A ciò si aggiungono
alcune norme accessorie, ossia l'aumento di pena in caso di recidiva
o se il soggetto perseguitato è un minore,
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