Approvato dal Senato un emendamento al testo del D.L. 3 giugno 2008 n.97, in corso di conversione in legge (DdL 735 A/S), volto a prorogare, fino al 31 ottobre 2008, le disposizioni che consentono la rivalutazione delle aree edificabili o agricole possedute da privati alla data dell'1 gennaio 2008, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell'intero valore dei terreni, così rideterminato (art.2, comma 2, del D.L. 282/2002).Il Provvedimento passerà nei prossimi giorni all'esame della Camera dei Deputati, fermo restando che la conversione in legge del D.L. 97/2008 dovrà avvenire entro il 3 agosto 2008. Come noto, a seguito delle modifiche introdotte a tale disciplina dall'art.1, comma 91, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008 - cfr. News ANCE n.14 del 4 gennaio 2008) e, da ultimo, dal D.P.C.M. 30 giugno 2008, le aree edificabili ed agricole possedute da privati alla data del 1° gennaio 2008 possono essere rivalutate mediante:
la redazione ed il giuramento della perizia di stima del terreno, entro il 20 luglio 2008;
il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell'intero valore rivalutato dell'area, o della I rata relativa a tale imposta, entro il 20 luglio 2008.
A tal proposito, si evidenzia che l'art.1, comma 2, del D.P.C.M. 30 giugno 2008 ha mantenuto fermi i termini per il pagamento della II e III rata annuale di pari importo, che restano fissati, pertanto, al 30 giugno 2009 (II rata) ed al 30 giugno 2010 (III rata), con applicazione degli interessi del 3% annuo, che devono essere versati contestualmente ai predetti pagamenti.In sostanza, con l'approvazione del citato emendamento, che intende prorogare al 31 ottobre 2008 i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva del 4% e per la redazione ed il giuramento della perizia di stima, il Senato, accogliendo le diverse istanze pervenute da più parti, consente, tra l'altro, alle imprese del settore edile un più facile reperimento della materia prima, su cui avviare nuovi interventi edilizi. Si evidenzia, infine, che la rideterminazione del valore delle aree produce i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate, ai sensi dell'art.67, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni), con la vendita degli stessi immobili. A seguito della rivalutazione, infatti, il nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia di stima, assume la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della vendita, ai fini della determinazione delle plusvalenze. Fonte: ANCE
[Riproduzione riservata]
domenica 27 luglio 2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento