giovedì 10 luglio 2008

non serve DIA per fotovoltaico e solare termico

Risparmio energetico nell'ediliziaPubblicazione decreto in G.U. 09/07/2008
Sulla G.U. n.154 del 3.7.2008 è stato pubblicato il D. Leg.vo 115/2008 sull'efficienza ed i servizi energetici, di recepimento della direttiva europea 2006/32/CE, recante alcune disposizioni di rilevante importanza per quanto attiene la riqualificazione energetica degli edifici e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili.
Impianti solari termici e fotovoltaiciSecondo il comma 3 dell'art. 11 sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, e dunque non soggetti alla disciplina della DIA ma alla sola presentazione di una comunicazione preventiva al Comune, ad eccezione degli edifici tutelati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del D. Leg.vo 192/2005, le opere volte all'incremento dell'efficienza energetica mediante l'installazione di:
impianti solari termici e fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione della falda e che non modificano la sagoma degli edifici stessi;
singoli generatori eolici con altezza massima di 1,5 m e diametro entro il metro;
purché abbiano una superficie inferiore a quella del tetto.Le disposizioni sopra esposte trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti. Le deroghe introdotte dall'art. 11 non potranno comunque in ogni caso applicarsi alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.Come già dichiarato in sede di approvazione in Consiglio dei Ministri, il Governo prevede l'elaborazione di un nuovo provvedimento che apporti miglioramenti volti a semplificare ulteriormente le procedure per gli interventi di efficienza energetica ed estendere l'area di applicazione delle agevolazioni per gli impianti di produzione.

Nessun commento: