La “Lega di Pontinia”
pubblicato il: 27/05/2006
La “Lega di Pontinia”
di Anna Teresa Paciotti
Il Comune dichiara il dissesto finanziario? Bene, anzi male, ma i cittadini possono impugnare la Delibera per scongiurare le conseguenze, sulle proprie tasche, del dissesto. Ciò è quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la Decisione n. 2837/2006. Questo il fatto. Il Consiglio comunale di Pontinia con la deliberazione n. 20 del 2004 dichiarava lo stato di dissesto finanziario del comune. Alla decisione il Consiglio era giunto sulla base di una relazione del collegio dei revisori, dando atto di un rilevante squilibrio di bilancio. Nel dichiarare lo stato di dissesto, il Consiglio comunale dava anche atto che, se si fosse ridotta la spesa corrente di quanto era necessario per ottenere il pareggio finanziario, non si sarebbero potuti espletare i servizi indispensabili erogati dal Comune.
Alcuni cittadini, con ricorso al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, , hanno impugnato la deliberazione. I ricorrenti hanno dedotto che mancavano i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto, sostenendo che le entrate ordinarie consentivano al comune di assolvere alle funzioni e ai servizi essenziali e che non esistevano crediti liquidi ed esigibili di terzi nei confronti del comune, ai quali non si potesse far fronte correntemente. I ricorrenti hanno altresì chiesto, con il medesimo ricorso, la sospensione cautelare dell’atto impugnato, allegando che esso danneggiava la collettività locale, l’ente comunale e i relativi creditori.
Il Tribunale Amministrativo Regionale sospendeva, ai fini dei riesame, l’esecutività della deliberazione impugnata. Il Consiglio comunale con una nuova deliberazione confermava la dichiarazione di stato di dissesto. I cittadini impugnavano anche la nuova deliberazione, confutando le asserzioni e i calcoli in essa contenuti.
I TAR, con sentenza definitiva, accoglieva le impugnazioni e annullava la dichiarazione di stato di dissesto, con la motivazione che il comune aveva mantenuto due categorie di servizi (assistenza scolastica nonché assistenza, beneficenza e servizi alla persona) non qualificati come indispensabili dal decreto del Ministro dell’Interno 28 maggio 1993 «Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane». Il Comune appellava la Sentenza. Il Consiglio di Stato, pur accogliendo nel merito il ricorso del Comune, ha precisato che, nel particolare caso della dichiarazione di dissesto finanziario del comune, sussista la legittimazione a ricorrere di tutte le singole persone fisiche residenti nel comune, ciò in quanto la dichiarazione di dissesto costituisce la premessa per ulteriori provvedimenti sfavorevoli, contro i quali i cittadini non avrebbero poi modo di difendersi, ad esempio, riduzione dei servizi offerti dal comune alla cittadinanza, aumento delle tariffe dei restanti servizi, aumento dell’aliquota dell’imposta comunale sugl’immobili. Questi ulteriori provvedimenti possono certamente rendersi necessari, se veramente sussiste lo stato di dissesto, ma appare ragionevole consentire ai residenti d’impugnare la dichiarazione di dissesto quando ne neghino il presupposto stesso.
http://www.studiolegalelaw.it/new.asp?id=515
sabato 5 luglio 2008
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