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Istanza di PAUR relativa al progetto di un impianto agrivoltaico T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 8 aprile 2025, 6969 - Stanizzi, pres.; Savi, est. - Bd Solar Acquapendente s.r.l. (avv. Segreti, Salamone) c. Regione Lazio (avv. Caprio) ed a. Ambiente - Irricevibilità dell’istanza di PAUR relativa al progetto di un impianto agrivoltaico - Illegittimità.
FATTO 1. Con nota prot. n. 949099 del 25 luglio 2024 la Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi Area Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito anche solo la “Regione Lazio”) ha comunicato alla ricorrente di non poter attivare la procedura di PAUR ex art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 richiesta con istanza presentata dalla medesima in data 10 luglio 2024. Ciò in quanto la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio n. 171/2023, recante “Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI ) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782”, ha previsto che “per l’avvio dei procedimenti relativi ai PAUR di cui all’articolo 27- bis del d.lgs. 152/2006 adozione di un criterio di riequilibrio territoriale finalizzato a non aggravare ulteriormente i territori della Provincia di Viterbo che consenta, in relazione al principio di proporzionalità e sussidiarietà tra province, in ogni singola provincia lo sviluppo delle FER esclusivamente fino a un massimo del 50% del totale autorizzato espresso in MWp dell'intera Regione”. 2. Avverso i suddetti provvedimenti è stato proposto il presente ricorso, affidato a cinque motivi. 3. Con il primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 – violazione e falsa applicazione dell’art 20, comma 1, D.lgs. 199/2021 - violazione dell’art 97 Cost. - eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa –sviamento di potere”. La Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 171/2023 non sarebbe stata più vigente al momento della presentazione dell’istanza di PAUR. Detta delibera, infatti, avrebbe dettato indirizzi transitori validi esclusivamente “nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021”. Poiché il 3.7.2024 è entrato in vigore il decreto di cui all’art. 20, co. 1, d.lgs. n. 199/2021, la delibera non sarebbe stata più applicabile all’atto della presentazione dell’istanza di PAUR (10.7.2024). 4. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 – violazione e falsa applicazione dell’art 20, comma 6, D.Lgs. n. 199 del 2021 – violazione del principio di massima diffusione degli impianti da fonte di energia rinnovabile - violazione dell’art 97 Cost. - eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – sviamento di potere”. La delibera n. 171/2023 sarebbe comunque illegittima per contrasto con l’art. 20, comma 6, D.lgs. 199/2021, che stabilisce il tassativo divieto, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, di disporre moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione. La delibera, infatti, porrebbe un tetto massimo al numero di procedimenti di PAUR per impianti da FER che possono essere avviati nelle province del Lazio e un blocco ai procedimenti per i progetti da localizzare nella provincia di Viterbo, così introducendo di fatto una moratoria per i procedimenti autorizzativi di PAUR, in contrasto peraltro con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. 5. Con il terzo motivo si lamenta, sempre in via subordinata, “Violazione e falsa falsa applicazione dell'art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 – violazione dell’art 97 Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto riguardanti in particolare l’applicazione Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 171/2023 - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – sviamento di potere”. La Deliberazione n. 171 del 12 maggio 2023 individuerebbe dei criteri e indirizzi transitori per l’autorizzazione di impianti eolici e fotovoltaici e non riguarderebbe, dunque, gli impianti agrivoltaici, tra cui rientra il progetto in esame. La giurisprudenza, infatti, avrebbe affermato con nettezza che gli impianti agrivoltaici appartengono ad una categoria diversa rispetto agli impianti fotovoltaici e che gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico. 6. Con il quarto motivo, in via ulteriormente subordinata, si deduce “Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 –violazione dell’art 97 Cost. – carenza assoluta di motivazione - eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili - errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – sviamento di potere”. Il provvedimento di cui alla nota prot. n. 949099 del 25 luglio 2024 sarebbe in ogni caso illegittimo in quanto adottato in difetto di istruttoria e carenza di motivazione. La Deliberazione n. 171/2023 prevedrebbe solo dei criteri e indirizzi per il rilascio del provvedimento di PAUR che, come tali, non sarebbero vincolanti per l’Amministrazione. Questa, pertanto, avrebbe avuto l’obbligo, completamente disatteso nel caso di specie, di fornire una motivazione specifica del rigetto dell’istanza di PAUR sulla base di una valutazione in concreto del progetto in esame. 7. Con il quinto motivo, in via di ulteriore subordine, si lamenta “Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006 – violazione art 10 bis L. 241/90 - violazione dell’art 97 Cost – carenza assoluta di motivazione - eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione – errata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto - eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa – sviamento di potere”. Il provvedimento di cui alla nota prot. n. 949099 del 25 luglio 2024 della Regione Lazio sarebbe in ogni caso illegittimo in quanto adottato in assenza dell’invio del preavviso di rigetto di cui all’art 10-bis, l. 241/90
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Per tutto quanto sopra chiarito, il ricorso dev’essere accolto; vanno, pertanto, annullati il provvedimento della Regione Lazio di cui al prot. n. 949099 del 25 luglio 2024, con il quale è stata comunicata a BD Solar Acquapendente s.r.l. l’irricevibilità dell’istanza di PAUR ex art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, e la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 171 del 12.5.2023, pubblicata sul BURL n. 40 in data 18.5.2023, avente ad oggetto “Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI ) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782”, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa. 43. In ragione dei discordanti pronunciamenti resi dal Tribunale in ordine ai profili esaminati nella presente sentenza sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Regione Lazio di cui al prot. n. 949099 del 25 luglio 2024, con il quale è stata comunicata a BD Solar Acquapendente s.r.l. l’irricevibilità dell’istanza di PAUR ex art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, e la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 171 del 12.5.2023, pubblicata sul BURL n. 40 in data 18.5.2023, avente ad oggetto “Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell’articolo 27- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relativo alla realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici a terra nel territorio regionale e modifiche alla composizione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI ) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2021, n. 782”, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità amministrativa.
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