martedì 29 aprile 2025

Azienda speciale per la gestione del ciclo dei rifiuti e incompatibilità incarico, la decisione dell'ANAC. DELIBERA N. 157 del 16 aprile 2025 Fasc. ANAC n. 4679/2024 Oggetto Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 in capo al Presidente del CdA dell’Azienda Speciale omissis

 tratto da https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.157-del-16-aprile-2025

Il RPCT, in particolare, avrà il compito di: 1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l’incarico la causa di inconferibilità accertata da ANAC e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all’ente nell’adozione dei provvedimenti conseguenti, comunicando riscontro all’Autorità nel termine di 45 giorni dal ricevimento del presente atto; 2. contestare la causa di inconferibilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per ciò che concerne l’art. 18, si precisa che: - il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell’incarico, erano componenti dell’organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica; - il termine di tre mesi di cui all’art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPCT nei confronti dei soggetti conferenti; - i componenti dell’organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto n. 39/2013, così come definiti dall’art. 1, comma 2; - la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell’esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali; tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo; 

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