giovedì 4 agosto 2011

Pontinia, eliminazione vincolo poderi delibera n. 5/ 2011

Delibera di Consiglio comunale di Pontinia n. 5 del 4 marzo 2011 "NUCLEI PODERALI, VARIANTE ALLE N.T.A. DEL P.R.G. ART. 26."
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che in data 14/03/2000 con DGRL n. 783 è stato approvato il vigente Piano Regolatore del Comune;
- che le NTA del medesimo PRG, all’art. 26, prevedono, per i nuclei poderali, la conservazione nei loro volumi e nelle loro caratteristiche dimensionali ed architettoniche del progetto di origine, compresi i particolari costruttivi, le colorazioni esterne, il tipo di infissi esterni ecc.;

CONSIDERATO che la maggior parte, se non quasi la totalità dei nuclei poderali (edifici rurali edificati negli anni trenta durante la bonificazione pontina), hanno perso, nel corso degli anni, alcune o tutte delle caratteristiche dimensionali ed architettoniche originarie a seguito di ampliamenti, ristrutturazioni, ridimensionamenti, ecc.;

CONSIDERATO, inoltre, che alcune delle particolarità che il citato art. 26 delle NTA intendeva preservare, quali ad esempio le dimensioni degli infissi esterni ed i collegamenti verticali interni ed esterni, si trovano oggi ad essere in contrasto con alcune intervenute normative, quali ad esempio i rapporti aeroilluminanti dei singoli ambienti e le norme sulla adattabilità degli edifici per il superamento delle barriere architettoniche;

CONSIDERATO che l’applicazione di tale disposizione attuativa è avvenuta ed è applicabile, come è ovvio, limitatamente ai nuclei poderali che abbiano conservato la loro integrità strutturale, non potendosi in fatto preservare quegli edifici che a seguito delle modificazioni intervenute nel tempo siano stati privati delle caratteristiche meritevoli di tutela;

RILEVATO che con DD.G.R.L. n. 556 e 1025 rispettivamente del 25/07/2007 e del 21/12/2007 è stato adottato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

RILEVATO, inoltre, che detto PTPR individua fra i beni tipizzati i “Borghi dell’architettura rurale e i beni singoli identitari dell’architettura rurale” da sottoporre a tutela;

VISTO l’art. 44 delle norme del citato PTPR nel quale fra i beni che costituiscono beni identitari del paesaggio regionale, sono indicati anche i beni singoli identitari dell’architettura rurale “individuati nelle tavole B ed elencati nel relativo repertorio” (tavole B e repertorio del medesimo PTPR);

RILEVATO ancora che il PTPR citato individua fra i beni tipizzati anche le aree agricole identitarie delle bonifiche agrarie (fra le quali l’area della bonifica pontina individuata nella tavola B e che interessa anche una porzione consistente del territorio comunale). Per dette aree trova applicazione la disciplina di tutela e di uso dei Paesaggi, ed in particolare per il Comune di Pontinia, del Paesaggio agrario di rilevante valore (art. 24 norme PTPR);

CONSIDERATO, quindi, che le norme generali e generalizzate di tutela e di salvaguardia inserite nelle NTA del PRG per i nuclei poderali sono state più compiutamente puntualizzate nel PTPR, nel quale oltre ad una specifica individuazione dei beni e delle aree da sottoporre a tutela, vengono esplicitati in maniera completa ed esaustiva i componenti e gli elementi del paesaggio da tutelare, gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio, i fattori di rischio e gli elementi di vulnerabilità;

RITENUTO, pertanto, opportuno, ai fini della salvaguardia della continuità del paesaggio agrario e del mantenimento dei caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale, fare riferimento unicamente alle norme del più volte citato PTPR;

PRESO ATTO che il PTPR stesso specifica ed individua quali siano i beni singoli e le aree identitarie dell’architettura e del paesaggio rurale, da sottoporre a tutela e salvaguardia, disciplinando nel contempo gli interventi e le metodologie di intervento ammissibili per detti beni ed aree;

PRESO ATTO, altresì, che per i beni paesaggistici tipizzati e individuati dal PTPR, ogni progetto relativo ad una trasformazione dello stato dei luoghi o a modifiche dell’aspetto esteriore degli edifici esistenti è sottoposto ad autorizzazione paesistica di cui al D. Lgs. 42/2004 e successive modificazioni;


VISTO il vigente PRG di cui al DGRL n. 783 del 14/03/2000;
VISTO il PTPR di cui alle DD.G.R.L. n. 556 1025 rispettivamente del 25/07/2007 e del 21/12/2007;
Vista la Legge 17/08/1942 n. 1150 e successive modificazioni;
Vista la vigente normativa regionale in materia;
Visto il D.Lvo 267/2000;

Udita la discussione in aula tra i consiglieri come da verbale di registrazione allegato, dando atto che alle ore 20,25 rientra il consigliere Torelli Paolo, consiglieri presenti 15;
Messa ai voti la proposta di delibera, la stessa viene approvata all’unanimità dei:
Consiglieri presenti: 15;
Consiglieri assenti: 6 (Subiaco Luigi, Ronci Fernando, Bilotta Ernesto, Donnarumma Alfonso, Novelli Sandro Marcello, Belli Giuseppe Silvio);
All’esito della votazione;

DELIBERA

1-) Di Adottare, come in effetti adotta con il presente atto, la sotto esplicitata variazione dell’art. 26 delle norme Tecniche di Attuazione di P.R.G., “Zona E”:

- all’art. 26 delle N.T.A di P.R.G. “ Zona E” eliminare la previsione che i nuclei poderali debbano essere conservati nei loro volumi e nelle loro caratteristiche dimensionali ed architettoniche del progetto di origine, compresi i particolari costruttivi, le colorazioni esterne, il tipo di infissi esterni ecc.. Sopprimere, cioè, dall’art. 26 citato, le seguenti frasi:

“Il nucleo poderale va conservato nei suoi volumi e nelle sue caratteristiche dimensionali e architettoniche del progetto di origine, compreso i particolari costruttivi, le colorazioni esterne, il tipo di infissi esterni, ecc..
Non sono ammessi ampliamenti, sopraelevazioni né aumento del numero delle unità immobiliari, è però consentito il cambio di destinazione d’uso delle stalle adiacenti in abitazione collegata in una unica unità immobiliare con il resto del podere.
In caso di manufatti fatiscenti è permesso il restauro e la ristrutturazione degli stessi nell’identica posizione, secondo i prospetti del progetto originario documentato.
Non è permessa la demolizione per la realizzazione di manufatti diversi da quelli demoliti”

2-) Di prendere atto che con la modifica alle N.T.A. del P.R.G.. adottata al precedente punto viene eliminata la prescrizione di conservare i nuclei poderali nei loro volumi e nelle loro caratteristiche dimensionali ed architettoniche del progetto di origine, compresi i particolari costruttivi, le colorazioni esterne, il tipo di infissi esterni ecc.. Tutto ciò in ambiti che non siano sottoposti a norme di tutela e salvaguardia da altra e diversa normativa statale e/o regionale come ad esempio il PTPR richiamato nelle premesse del presente atto, ambiti per i quali troveranno applicazione le relative specifiche normative.

3-) Di prendere atto che la modifica alle NTA del PRG di cui sopra non comporta una conseguente modifica della edificabilità in zona agricola atteso che per la medesima zona agricola, relativamente alle superfici residenziali e alle superfici degli annessi agricoli, ai cambi di destinazione d’uso, agli ampliamenti e alle sopraelevazione dei manufatti esistenti, all’aumento delle unità immobiliari, ecc. trovano applicazione le norme delle NTA di PRG non modificate e la Legge Regionale n. 38/99 e successive modificazioni.

4-) Di prendere atto che la salvaguardia delle identità storiche e culturali dell’epoca di realizzazione della bonifica dell’Agro Pontino è efficacemente tutelata dalle sopravvenute norme del vigente PTPR che individua analiticamente i singoli beni e le aree meritevoli di protezione culturale, per i quali, quindi, operano norme di salvaguardia e di tutela per il mantenimento dei caratteri propri del paesaggio agrario tradizionale;

5-) Di dare mandato al Capo Settore dell’Urbanistica per gli ulteriori adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto.

Immediatamente esecutiva

In prosieguo si procede a votazione per la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto che viene approvata all’unanimità dei:
Consiglieri presenti: 15;
Consiglieri assenti: 6 (Subiaco Luigi, Ronci Fernando, Bilotta Ernesto, Donnarumma Alfonso, Novelli Sandro Marcello, Belli Giuseppe Silvio);

All’esito della votazione l’atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.

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