N. 00279/2013 REG.PROV.PRES.
N. 00435/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2011, proposto da:
GDF SUEZ Produzione Spa (già AceaElectrabel Produzione spa), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Picozza, Annalisa Di Giovanni e Clotilde Lucchetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Latina, via Duca del Mare, 24;
GDF SUEZ Produzione Spa (già AceaElectrabel Produzione spa), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenio Picozza, Annalisa Di Giovanni e Clotilde Lucchetti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Latina, via Duca del Mare, 24;
contro
Comune di Pontinia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Bassoli e Luciano Falcone, con domicilio eletto presso il loro studio in Latina, via Priverno 18;
Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Direzione Regionale del Lazio, Comitato Tecnico Regionale per il Lazio, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Direzione Regionale del Lazio, Comitato Tecnico Regionale per il Lazio, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del consiglio comunale di Pontinia n. 9 del 4 marzo 2011 avente ad oggetto: “pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante in variante al vigente PRG, elaborato tecnico "rischio di incidenti Rilevanti (RIR)": adozione”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato il 28 luglio 2012, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Latina il giorno 10 aprile 2013.
Il Presidente | |
Francesco Corsaro |
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 18/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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