giovedì 2 aprile 2015
È ora di abolire la Legge Obiettivo. LE DENUNCE L’istituto contrattuale per realizzare le grandi opere è criminogeno. Ora lo dice anche Cantone. Era ora. Tanti lo sostengono dal 2002
di Ivan Cicconi
I
l presidente dell’Anac
Cantone ha definito criminogeno
l’istituto contrattuale
utilizzato per
realizzare le grandi opere della
legge obiettivo. Una magra consolazione
per chi ne ha descritto
questo carattere fin dalla sua codificazione
nel 2002. Dopo i recenti
arresti e le sciocchezze
sciorinate sul tema dal ceto politico
che, dopo 13 anni, scopre
che il contraente generale produce
quello che fin dall’inizio
era del tutto evidente, merita
comunque chiarire bene il punto.
La definizione è stata data con la
legge obiettivo (443/2001) in
questo modo: “Il contraente generale
è distinto dal concessionario
di opere pubbliche per
l’esclusione della gestione
dell’opera eseguita”. Nella relazione
introduttiva al decreto
legge 190/2002, con il quale si è
dato corpo alla definizione, si
arriva addirittura a sostenere
che questa nuova figura è
espressamente prevista nelle direttive
europee. Una pura e
semplice invenzione.
Nelle direttive i contratti tipizzati
sono il contratto di “appal -
to” e quello di “concessione”.
Della concessione è data una
definizione inequivocabile: “La
concessione di lavori pubblici è
un contratto che presenta le
stesse caratteristiche dell’appal -
to a eccezione del fatto che la
controprestazione dei lavori
consiste unicamente nel diritto
di gestire l’opera o in tale diritto
accompagnato da un prezzo”.
La differenza fondamentale con
il contratto di appalto è data
dalla “controprestazione” of -
ferta al contraente. Nell’appalto
è un “prezzo”, mentre nella
“concessione” consiste “nel diritto
di gestire l’opera”. La definizione
del contraente generale
ci propone invece un soggetto
per il quale l’oggetto del
contratto è quello della concessione
mentre il corrispettivo è
esattamente quello dell’appal -
to. La stessa definizione era già
stata sperimentata negli Anni
80 e, a fronte dei fallimenti registrati,
indusse il Parlamento
ad intervenire con la sua cancellazione,
considerando proprio
questa come uno dei pilastri
fondamentali di tangentopoli.
Le funzioni affidate dalla legge
obiettivo al contraente generale
sono esattamente quelle che il
legislatore definì nel 1987 con la
legge n. 80 (Norme straordinarie
per l’accelerazione dell’ese -
cuzione di opere pubbliche).
A proporre la norma fu il ministro
dei Trasporti dell’epoca
(Claudio Signorile, tecnico di
fiducia Ercole Incalza) con
l’esplicita motivazione di utilizzare
tale procedura per le infrastrutture
per il Treno ad Alta
velocità. I contratti erano definiti
dalla legge “concessioni di
progettazione e sola costruzione”
con l’esplicita esclusione
della gestione.
Concessioni analoghe furono
adottate anche nella sanità. In
questo caso gli analoghi compiti
affidati ai contraenti generali
assumevano la forma della cosiddetta
“concessione di committenza”.
Su queste concessioni
il Parlamento intervenne con
una legge ad hoc, la 492/1993,
con la quale si stabiliva addirittura
l’annullamento retroattivo
delle concessioni che il ministro
del Bilancio Paolo Cirino Pomicino,
di concerto con quello della
Sanità Francesco De Lorenzo,
aveva affidato a tre general contractor.
L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato,
nella relazione al Parlamento
sui meccanismi di Tangentopoli
(luglio 1992), proprio in relazione
alle distorsioni della concessione,
scriveva: “La pratica
degli affidamenti in concessione
per l’esecuzione di opere
pubbliche si è sviluppata in
aperto contrasto con le norme
comunitarie (e con la stessa
normativa nazionale di recepimento)
che limitano la figura
della concessione ai soli contratti
nei quali il corrispettivo
delle attività svolte dal concessionario
è rappresentato, in tutto
o in parte, dal diritto di gestire
l’opera realizzata. In base a
tali norme, quindi, tutte le diverse
forme di concessione a costruire,
non accompagnate dalla
gestione dell’opera, devono
ritenersi equiparate all’appalto
e come tali regolate”. Non a caso,
nel complessivo riordinamento
della materia, con l’ema -
nazione della legge quadro sui
lavori pubblici anti-tangentopoli
(l. 109/94), furono espressamente
soppresse sia la concessione
di committenza che
quella di sola costruzione.
LA LEGGE OBIETTIVO per le
grandi opere ha semplicemente
resuscitato queste concessioni
anomale attribuendo al contraente
generale una condizione
di assoluta libertà prevedendo
espressamente che il contraente
generale: “Possa liberamente affidare
a terzi l’esecuzione delle
proprie prestazioni”. Può affidare
a trattativa privata qualsiasi
attività come e a chi vuole.
La non responsabilità sulla gestione
dell’opera determina una
assenza di interesse anche sulla
qualità e affidabilità dell’opera.
Mentre nel caso dell'appaltatore
questi esegue l’opera sulla base
di un progetto esecutivo ed è
sottoposto a un controllo costante
del committente in fase di
esecuzione attraverso il direttore
dei lavori, nel caso del contraente-generale
invece il controllo
della esecuzione è in capo
a esso stesso con tutte le conseguenze
ovvie di tale paradossale
situazione.
Nei casi delle opere nelle quali i
contraenti generali hanno affidato
la direzione dei lavori alla
società dell’ing. Perotti tutti
questi caratteri anomali della relazione
contrattuale si ritrovano
interamente e puntualmente.
Come si ritrovano puntualmente
ed inevitabilmente fenomeni
di relazioni corruttive. A oltre
12 anni dalla introduzione nel
nostro ordinamento di un istituto
contrattuale palesemente
criminogeno, non solo le forze
politiche e le associazioni di rappresentanza
delle imprese e dei
lavoratori, ma addirittura l’Au -
torità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici prima e l’Autorità per
Vigilanza sui contratti pubblici
dopo non si sono mai espresse
in merito consentendo l’appli -cazione di una norma palesemente
criminogena che ha già
prodotto enormi danni erariali,
ambientali e sociali. Già nel
2006, nel programma elettorale
del centrosinistra, vi era l’impe -
gno a cancellare questa norma.
Rimase lettera morta. Chissà se
questa sarà la volta buona il fatto quotidiano 2 aprile 2015
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