tratto da https://regionelazio.app.box.com/v/ecoambientelatinamodcapping/file/1789066530996
Per le motivazioni di cui in narrativa, che s’intendono integralmente richiamate,
questa Autorità Competente
COMUNICA
l’avvio del procedimento con riserva per la modifica sostanziale dell’A.I.A. G01217/2015
sottoposta a revoca parziale con Decreto n. G11542/2024
e contestualmente
CONVOCA
la I^ Seduta della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, co. 2, della L. n. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea e modalità
sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, relativa al procedimento di modifica sostanziale del capping
per il giorno Mercoledì 2 Aprile 2025 alle ore 11:00
Si rammenta che ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico partecipante abilitato ad esprimere
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche
indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI,
TRANSIZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITÀ, PARCHI
• Con Provvedimento Prefettizio della Prefettura della Provincia di Latina n. 43585 del 12/07/2022, la Società Ecoambiente S.r.l.
è risultata destinataria di un provvedimento di informazione interdittiva antimafia. Nello specifico, la Prefettura di Latina informava "(…) che
gli elementi oggettivi raccolti e sopra riferiti suffragano il quadro indiziario della presenza di possibili situazioni di infiltrazioni mafiose tendenti a
condizionare l'attività dell'impresa ECOAMBIENTE SRL, con sede legale in Latina, via Monfalcone km 2500. La presente informazione ha carattere di
interdittiva antimafia ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 (…)”;
• Con contestuale Provvedimento prot. n. 0000117 del 12/07/2022, il Prefetto della Provincia di Latina, ai sensi dell’art. 32, DL 90/2014
convertito in L.114/2014, per il sito di discarica di Albano Laziale, gestito dalla Ecoambiente s.r.l. ha nominato due Amministratori prefettizi
per “straordinaria e temporanea gestione”, mentre invece per la discarica di Borgo Montello – Comune di Latina, cui è riferita l’istanza in oggetto
indicata, il Prefetto in parola non ha applicato la misura straordinaria e temporanea, trattandosi di una discarica presso la quale il conferimento
rifiuti è cessato dal 2016;
• Il Provvedimento Interdittivo, in ogni caso, è applicato al soggetto giuridico Ecoambiente s.r.l. nella sua interezza e consistenza, essendo i due
siti di discarica, Albano Laziale e Latina, articolazioni meramente operative della stessa società;
• Con nota prot. reg. 0428531 del 27/03/2024, la Scrivente Area A.I.A. rilevava quanto segue:
o “Con atto prefettizio della Prefettura della Provincia di Latina n. 43585 del 12/07/2022, Codesta Società è risultata destinataria di un
provvedimento di interdittiva antimafia;
o Relativamente al progetto di capping mediante l’utilizzo della F.O.S., codificata con il codice EER 190503 si evidenzia che lo stesso presume
ulteriori conferimenti presso la discarica di rifiuti (per operazione R10) derivanti dal trattamento del rifiuto urbano indifferenziato EER
200301, prodotti dai Comuni conferitori;
o L’attuazione, quindi, del suddetto progetto comporterebbe per la società Ecoambiente S.r.l. la possibilità di incassare proventi per il
conferimento di F.O.S. (frazione organica stabilizzata (FOS) che proviene dal trattamento meccanico-biologico sul rifiuto urbano
indifferenziato EER 20.03.01 effettuato negli impianti preposti. I suddetti impianti stipulano contratti con i Comuni (quali enti pubblici sulla
base di tariffazione regionale) da cui ricevono fondi per conferire la F.O.S. trattata in discarica e, a loro volta, sono retribuiti dal gestore della
stessa;
o Conseguentemente, i proventi della F.O.S. accettata in discarica, pur pervenendo alla società Ecoambiente dai gestori privati, sono però
generati dalle erogazioni dei Comuni a detti impianti e, nella catena finanziaria, mediante questo passaggio intermedio, il flusso finanziario
sarebbe introitato da Ecoambiente s.r.l., con margini di ricavo che sarebbero frutto di un circuito sorto dal denaro pubblico, ovvero quello dei
Comuni;
o La fattispecie descritta, violando sostanzialmente il principio della natura cautelare del provvedimento interdittivo antimafia di cui al D. Lgs.
n.159/2011, non può essere consentita da questa Autorità competente, Per le motivazioni di cui in premessa Questa Autorità competente
▪ 1. Intende provvedere all’avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata alla Ecoambiente S.r.l. con Determinazione dirigenziale n. B3693 del 13/08/2009;
▪ 2. Preliminarmente è fatto obbligo a Codesta Società di relazionare la Scrivente in merito alla situazione complessiva degli invasi
di discarica, delle misure di sicurezza intraprese nonché della gestione del percolato, al fine di ottenere un quadro esaustivo ed
attualizzato dell’impianto di che trattasi;
▪ 3. È richiesto in ogni caso a Codesta Società uno schema riassuntivo delle garanzie finanziarie prestate e scadute, nonché da
prestare, onde poterne ridefinire gli importi (…);
▪ 4. È fatto altresì obbligo a Codesta Società di predisporre un nuovo progetto relativo al capping definitivo dell’intero sito di
discarica senza l’utilizzo della F.O.S., nonché di prevedere l’inserimento di eventuali modifiche non sostanziali se previste
all’interno del medesimo procedimento di riesame/rinnovo;
▪ 5. La documentazione da consegnare deve essere conforme al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 288/2006 e s.m.i. Si
rappresenta che gli adempimenti relativi alla sistemazione finale della discarica, al collaudo nonché al mantenimento delle
condizioni di sicurezza e alla successiva gestione post-operativa, costituiscono obbligazioni prioritarie in capo al Gestore in quanto
lo stesso ha l’onere di provvedere a tutte le attività necessarie a tutelare l’ambiente, il territorio e la salute pubblica;
▪ Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate Questa Autorità competente richiede a
Codesta Società di provvedere alle richieste di cui ai punti 1,2,3,4 della presente, entro e non oltre il 26 aprile 2024. A seguito
dell’istruttoria/esame della documentazione ricevuta, Questa Autorità ne comunicherà l’esito e, qualora non si rinvengano motivi
ostativi all’avvio del procedimento de qua, Codesta Società potrà presentare istanza formale di riesame con valenza di rinnovo
dell’A.I.A. rilasciata con DD. n. B3693 del 13/08/2009”;
• Con nota prot. reg. n. 0994138 del 05/08/2024 questa Autorità Competente comunicava alla Società Ecoambiente S.r.l. l’avvio del
procedimento di revoca parziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. G01217 del 12/02/2015, in
considerazione della vigenza di un’informazione interdittiva antimafia adottata con Provvedimento Prefettizio della Prefettura della
Provincia di Latina n. 43585 del 12/07/2022.
TENUTO CONTO CHE:
• Con riferimento alle garanzie di gestione post-operativa del Lotto A (invasi S1, S2 e S3) e del Lotto B (c.d. “nuovo invaso”), con nota
acquisita al prot. reg. n. 1055842 del 29/08/2024, questa Autorità Competente ha preso atto “della ricezione delle seguenti polizze
fidejussorie, firmate digitalmente e rilasciate dalla Revo Insurance S.p.A. con Sede Legale presso Viale dell’Agricoltura 7, Verona, come di seguito riportate:
o Polizza n. 2109048 – Post-gestione Lotto A (La chiusura del Lotto A è stata formalizzata con DD. n.B03017/2012) Importo
garantito € 1.943.604,57 – Decorrenza dal giorno 18/07/2024 – Scadenza in data 29/05/2031;
o Polizza n. 2109043 - Post-gestione Lotto B - Importo garantito € 7.715.502,00 – Decorrenza dal giorno 18/07/2024 – Scadenza in data
29/05/2031”; rilasciandone formale accettazione. Inoltre, si è ribadita “l’urgenza, da parte di Codesta Società di fornire a questo Ufficio
la rendicontazione dei costi di post-gestione del Lotto A al fine di accertare l’effettiva consistenza dell’importo da garantire che, qualora
superiore a quello già garantito pari a € 1.943.604,57, dovrà essere integrato secondo i criteri di modalità che ci si riserva di comunicare
ad esito della verifica.”;
• Per quanto attiene alla garanzia di gestione operativa del Lotto B “nuovo invaso”, quest’ultima era stata già trasmessa dalla società con nota
acquisita al prot. reg. n. 0534550 del 30/05/2022 (Polizza n. IW200383 rilasciata da Abc Asigurari Reasigurari s.a. per un importo
garantito pari ad € 1.575.969,96 con durata di 5 anni, ovvero con decorrenza a partire dal 20/05/2022 e valida fino al 19/05/2027);
• In data 03/09/2024 la società Ecoambiente s.r.l., come da verbale redatto e sottoscritto da questa Autorità Competente e agli atti d’ufficio,
consegnava la copia conforme sottoscritta in originale delle polizze fidejussorie di gestione post operativa Lotto A e Lotto B presso gli uffici
regionali, e riceveva lo svincolo della polizza di gestione post-operativa del Lotto A (n. A20180400209070061), rilasciata dalla compagnia
Argo Global in con scadenza 29/05/2024 per un importo di euro 8.205.050,76, sostituita con la succitata Polizza n. 2109048
rilasciata dalla Revo Insurance S.p.A. di importo pari ad € 1.943.604,57, con decorrenza dal giorno 18/07/2024 al 29/05/2031;
• Ciò si è reso necessario poiché la compagnia Argo Global non effettuava più estensioni di durata né rinnovi o appendici delle polizze
fidejussorie emesse trovandosi in regime di runoff;
DATO ATTO CHE:
• In data 04/09/2024, facendo seguito alla nota di avvio del procedimento di revoca parziale prot. reg. n. 0994138 del 05/08/2024,
l’Autorità Competente adottava il Decreto Dirigenziale n. G11542, recante: “Ecoambiente S.r.l. – Discarica per rifiuti non pericolosi sita in
Comune di Latina (LT) località Borgo Montello. Provvedimento di revoca parziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. G01217 del 12/02/2015
e s.m.i. ai sensi dell’art. 29decies co. 9 lett. c)”;
• In particolare, con il Provvedimento citato, si disponeva quanto segue:
o “DI ADOTTARE il presente Provvedimento di revoca parziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla società Ecoambiente
S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. G01217 del 12/02/2015 e s.m.i., per l’esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita
in Comune di Latina (LT) località Borgo Montello;
o DI STABILIRE che la parzialità della revoca dell’A.I.A. n. G01217/2015 intestata ad Ecoambiente s.r.l., rispetto all’esercizio del titolo
abilitativo, comporta comunque la piena e incondizionata vigenza delle obbligazioni di completamento della gestione operativa e del capping
nonché della gestione post operativa della discarica di che trattasi, che restano integralmente in capo alla Società, ivi compresa la prestazione
di tutte le garanzie finanziarie dovute ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003, ad oggi consegnate, e il ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale
del sito;
o DI PRESCRIVERE alla Società Ecoambiente S.r.l la presentazione nel più breve tempo possibile della relativa istanza per l’approvazione
di un progetto di capping compatibile con gli orientamenti tecnici e le indicazioni consolidatisi presso questa Autorità Competente;
o DI DARE ATTO che, a seguito della conclusione dei lavori di capping e alla chiusura della discarica, questa Autorità Competente rilascerà
formale atto amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs. n. 36/2003;
o DI DISPORRE che, a seguito della conclusione dei suddetti lavori di capping questa Autorità competente, con successivi atti, provvederà a
ulteriori prescrizioni in ordine alle attività di gestione post operativa della discarica”.
• La parzialità della revoca all’esercizio del titolo abilitativo disposta con Decreto Dirigenziale G11542 del 04/09/2024, lascia impregiudicata
l’efficacia e validità del titolo all’adempimento delle obbligazioni di completamento della gestione operativa e del capping, nonché della gestione
post operativa della discarica di che trattasi, che restano integralmente in capo alla Società, ivi compresa la prestazione di tutte le garanzie
finanziarie dovute ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e il ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale del sito;
• L’Autorità Competente, in ottemperanza al citato Decreto Dirigenziale, nel perseguimento del principio di precauzione di cui all’art. 191 del
TFUE, nonché nell’ottica della prevenzione del danno ambientale, è tenuta ad avviare il procedimento di modifica sostanziale per la
realizzazione dei lavori di capping per l’impianto di Discarica de quo. Infatti, l’A.C. ha valutato come imprescindibile l’avvio del
procedimento di modifica sostanziale per la realizzazione dei lavori di capping, senza l’utilizzo della F.O.S., preclusa a soggetti
destinatari di informazione interdittiva antimafia, e in ossequio al citato principio di precauzione di cui all’art. 191 TFUE che impone di
considerare prioritaria e non derogabile l’obbligazione di chiusura della discarica, ai fini della minimizzazione del rischio di danno ambientale.
• A seguito dell’adozione del citato Decreto di Revoca n. n. G11542 del 03/09/2024, l’A.I.A. rinnovata con D.D. n. G01217 del
12/02/2015 e s.m.i. è attualmente in prorogatio;
• Il titolo autorizzatorio, infatti, mantiene piena efficacia limitatamente alle obbligazioni lasciate impregiudicate in capo al gestore, obbligazioni
di completamento della gestione operativa e del capping, nonché della gestione post operativa della discarica di che trattasi fermo restando
che in nessun modo, ad oggi, ricorrono i presupposti di fatto e di diritto necessari all’avvio di un procedimento di riesame con valenza di
rinnovo, fino a che il provvedimento interdittivo non venga revocato dal Prefetto che lo ha comminato o a seguito di
sentenza amministrativa passata in giudicato.
Relativamente al Contenzioso instaurato dalla Società Ecoambiente s.r.l.
PRESO ATTO CHE:
• In data 27/05/2023 la Società Ecoambiente S.r.l., proponeva dinanzi al Tar Lazio ricorso R.G. n. 6112/2024 contra Regione Lazio, nei confronti
della Prefettura di Roma, della Prefettura di Latina e del Ministero dell’Interno:
o per l’annullamento parziale, previa sospensione cautelare, della nota prot. reg. n. 428531 del 27/03/2024, recante “Ecoambiente
S.r.l. – Discarica per rifiuti non pericolosi sita in Via Monfalcone, 23/b – 04010 Loc. Borgo Montello (Latina) autorizzata con D.D. n. B3693
del 13/08/2009 e s.m.i. Procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006: istanza acquisita
al prot. reg. n. 0678726 del 29/07/2020”. e di ogni altro atto ad esso presupposto consequenziale e comunque connesso.
• Con Ordinanza n. 02745/2024 del 24/06/2024 la Quinta Sezione del T.A.R. del Lazio, Sede di Roma, rigettava l’istanza cautelare
di cui al ricorso Reg. Ric. n. 6112/2024, rilevando quanto segue:
o “(...) che in ragione della possibile elusione degli effetti dell’interdittiva prefettizia antimafia del 2022, non si appalesa irragionevole la
prescrizione regionale di predisporre un nuovo progetto relativo al capping definitivo dell’intero sito di discarica prescindendo dall’utilizzo
della F.O.S., in quanto "proventi della F.O.S. accettata in discarica, pur pervenendo alla Società Ecoambiente dai gestori privati, sono generati
dalle erogazioni dei Comuni a detti impianti e, nella catena finanziaria, mediante questo passaggio intermedio, il flusso finanziario sarebbe
introitato da Ecoambiente s.r.l., con margini di ricavo che sarebbero frutto di un circuito sorto dal denaro pubblico, ovvero quello dei Comuni”;
o che la FOS (frazione organica stabilizzata), in quanto rifiuto speciale proveniente dal trattamento dei rifiuti solidi urbani consentirebbe
concretamente alla ricorrente di rientrare in un mercato che allo stato gli è inibito per effetto dell’interdittiva anzidetta; o Ritenuto, quindi,
che non appare violato il principio secondo cui il legislatore ha espressamente voluto applicare la normativa preventiva in materia antimafia
solo nei rapporti tra privato e pubbliche amministrazioni poiché nel caso di specie il progetto di capping (che consegue all’esito negativo nel
2021 del procedimento di modifica sostanziale dell’AIA per abbancamento di ulteriori volumetrie all’interno dell’invaso autorizzato) deve
essere autorizzato dalla Regione e che l’interdittiva, resa ai sensi dell’art. 84 e 91 del D.Lgs 159/2011 si riferisce anche ai provvedimenti
lato sensu autorizzatori con le Pubbliche amministrazioni (cfr. pag. 14 dell’interdittiva depositata dalla difesa regionale);
o Considerato, nondimeno, quanto al periculum dedotto (declinato anche come danno economico), che non sono stati provati danni esiziali per
la società ricorrente quale conseguenza degli atti gravati; Ritenuto, quindi, nel bilanciamento delle contrapposte posizioni, che debba darsi
prevalenza all’interesse pubblico sotteso ai provvedimenti gravati";
• In data 06/08/2024 la Società Ecoambiente S.r.l. proponeva ricorso cautelare Reg. Ric. n. 06404/2024 avverso alla citata Ordinanza n.
02745/2024 della Quinta Sezione del T.A.R. del Lazio, sede di Roma;
• Con Ordinanza resa dal Consiglio di Stato (Sezione IV) in sede giurisdizionale n. 3223 del 30/08/2024 è stato accolto l’appello
cautelare della Società Ecoambiente S.r.l. ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito da parte del T.A.R. Lazio –
sede di Roma con riferimento al provvedimento parzialmente impugnato, disponendo che il T.A.R. Lazio provveda alla sollecita fissazione
dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 co. 10 c.p.a.
• L’Autorità competente, con Decreto Dirigenziale n. G11542 del 04/09/2024, recante “Ecoambiente S.r.l. - Discarica per rifiuti non
pericolosi sita in Comune di Latina (LT) località Borgo Montello. Provvedimento di revoca parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. G01217
del 12/02/2015 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29decies co. 9 lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006” ha provveduto ad adottare la revoca parziale del titolo
autorizzatorio, consentendo le sole attività di esecuzione dei lavori di capping e di gestione post operativa;
• In data 26/09/2024 la Società Ecoambiente S.r.l. proponeva motivi aggiunti al Ricorso R.G. n. 6112/2024, per l’annullamento:
o della nota prot. reg. n. 994138 del 05/08/2024, recante “Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 8 - Comunicazione di avvio del
procedimento per la revoca parziale (art.29decies co.9, lett. c del D.Lgs. n. 152/2006), a valere anche per gli effetti dell’art. 10 bis della
medesima legge, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. G01217 del 12/02/2015 alla società Ecoambiente S.r.l., per l’esercizio della
Discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Latina (RM) località Borgo Montello”;
o del Decreto Dirigenziale n. G11542 del 04/09/2024, notificato alla Società il 09/09/2024, recante “Ecoambiente S.r.l. - Discarica
per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Latina (LT) località Borgo Montello. Provvedimento di revoca parziale dell'Autorizzazione Integrata
Ambientale n. G01217 del 12/02/2015 e s.m.i. ai sensi dell'art. 29decies co. 9 lett. c) del D. Lgs. n. 152/2006”.
o nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso;
• In data 16/12/2024 la V Sez. del TAR del Lazio, sede di Roma, pronunciava l’Ordinanza n. 22735/2024, statuendo quanto segue:
o “Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dalla Regione Lazio una documentata relazione sui fatti di causa con particolare riguardo
alle indicazioni espresse e agli orientamenti tecnici consolidati relativi all’inidoneità tecnica di procedere al capping dei siti di discarica tramite
l’utilizzo della frazione organica stabilizzata;
o Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in
via amministrativa della presente ordinanza;
o Ritenuto di dover fissare, per il prosieguo della trattazione, l'udienza pubblica del 19 febbraio 2025;
P.Q.M.
o Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia, per il prosieguo della trattazione, all'udienza pubblica del 19 febbraio 2025”.
• La Regione Lazio riscontrava tale richiesta istruttoria depositando in giudizio il parere tecnico-istruttorio di Arpa Lazio
acquisito al prot. reg. n. 0037468 del 14/01/2025 nel quale l’Agenzia rappresentava quanto segue:
o “Si rammenta che la scrivente Agenzia, nell’ambito del procedimento di modifica sostanziale riguardante il medesimo impianto, aveva già
fornito a codesta Regione, con nota prot. n. 67226 del 25/10/2019, un proprio parere tecnico circa l’inidoneità di procedere al capping dei
bacini della discarica in argomento tramite l’utilizzo di rifiuto costituito da frazione organica stabilizzata (FOS.), stante l’assenza di un quadro
certo in relazione alle attività di bonifica allora in corso, tenendo anche conto del fatto che le criticità correlate allo stato di contaminazione
del sito non risultavano allo stato superate.
o Come noto infatti, l’art. 242 c. 10 del D.Lgs. n. 152/06 prevede che l’esercizio di una attività debba risultare compatibile
con il progetto di bonifica, e in tal senso, nel caso in questione, ovvero quello di una discarica che ha terminato da tempo
i conferimenti dei rifiuti, utilizzare rifiuto di FOS per procedere al capping dei bacini equivarrebbe, in buona sostanza, a
una riattivazione della coltivazione della stessa, con immediate implicazioni ambientali.
o Al riguardo occorre sottolineare che, per quanto di conoscenza della scrivente Struttura, il procedimento di bonifica presso il sito di discarica
risulta ancora in corso, e nell’ambito della CdS convocata dal Comune di Latina per l’approvazione del documento Analisi di Rischio Sanitario
Sitospecifica ai sensi del D.Lgs. 152/06, il competente Servizio di Arpa Lazio si è espresso, da ultimo, con due valutazioni tecniche (nota prot.
20/08/2022 - 0058456.U e prot. 05/07/202- 0046069.U, allegate alla presente), con cui sono state evidenziate importanti criticità che
non hanno consentito l’approvazione del citato documento, e di conseguenza di completare l’iter amministrativo definendo compiutamente
gli obiettivi di bonifica.
o Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato, rimanendo ferme le questioni ambientali richiamate in precedenza, si ribadisce quanto già
evidenziato con nota prot. n. 67226 del 25/10/2019, circa l’inidoneità di procedere al capping dei bacini della discarica in argomento tramite
l’utilizzo di rifiuto costituito da frazione organica stabilizzata.
CONSIDERATO CHE:
• Con nota prot. reg. 0087295 del 23/01/2025 questa Autorità Competente diffidava la Società Ecoambiente S.r.l. ai sensi dell’art.
29 decies co. 9 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, alla presentazione di un progetto di chiusura del sito di Discarica de quo mediante
capping con relativo cronoprogramma dei lavori, senza utilizzo della Frazione Organica Stabilizzata;
• Questa Autorità Competente, in ossequio al principio di precauzione di cui all’art. 301 del D. Lgs. n. 152/2006., preso atto dell’inadempimento
del gestore con riferimento all’obbligazione di realizzazione del capping di Discarica, ha ritenuto di non consentire ulteriori dilazioni adottando
quindi tutti gli atti di propria competenza, in particolare ai sensi dell’art. 29 decies comma 9 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006;
• La citata diffida è stata adottata infatti in considerazione del perdurante inadempimento e dei ritardi della Società nella definizione di un’istanza
per la presentazione del progetto di capping del Lotto B, secondo le ripetute indicazioni dell’Autorità competente, in quanto tale fattispecie
potrebbe determinare un concreto pericolo ambientale;
• Contestualmente, a carico della società veniva disposto un termine perentorio per ottemperare, pari a 30 (trenta) giorni
decorrenti dalla data di notifica della suddetta diffida, stabilendo altresì che, in caso di mancato riscontro, l’Autorità avrebbe
provveduto ad adottare tutti i provvedimenti consequenziali volti a garantire il rispetto della tutela ambientale, del territorio, della salute dei
cittadini, nel perseguimento del superiore interesse pubblico, non esclusa la segnalazione all’autorità giudiziaria del pericolo ambientale
costituito dal protrarsi della situazione di inadempimento rispetto al capping;
• Nella medesima diffida veniva edotta la società che, extrema ratio, l’Autorità avrebbe intrapreso la procedura di escussione delle garanzie
finanziarie di gestione operativa prestate dal gestore al fine di provvedere all’esecuzione dei lavori di capping;
PRESO ATTO CHE:
• La parte ricorrente in data 29/01/2025 chiedeva con memoria il rinvio dell’udienza riservandosi di proporre motivi aggiunti contro la citata
Diffida prot. reg. n. 0087295 del 23/01/2025
• In data 19 febbraio 2025 si teneva l’udienza di trattazione del merito sul Ricorso R.G. n. 6112/2024 presso il TAR Lazio che, in
accoglimento dell’istanza di parte ricorrente, fissava nuova udienza per il 02/07/2025.
• Codesta Società, PERALTRO, nonostante la richiesta di rinvio di cui in narrativa, ha presentato il progetto di capping richiesto
con la Diffida prot. reg. n. 0087295 del 23/01/2025, trasmettendo relativa istanza acquisita al prot. reg. n. 0201612 del
17/02/2025;
• Con la citata istanza Ecoambiente s.r.l. con la quale ribadiva la prosecuzione del contenzioso, pur intendendo adempiere alla
citata Diffida regionale, richiedendo quindi l’approvazione del capping del “Lotto B” e allegando la seguente documentazione
progettuale:
o Attestazione pagamento oneri istruttori
o Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
o Scheda A
o Scheda B
o Scheda C
o Scheda E
o PMeC
o Relazione tecnica
o Cronoprogramma
o Planimetria generale
• Con nota prot. reg. n. 0228412 del 21/02/2025 l’Autorità competente, effettuata una prima istruttoria sulla documentazione
presentata dalla società, ha richiesto le seguenti integrazioni:
o A10 - Certificato Camera di Commercio
o A11 - Copia degli atti di proprietà o dei contratti di affitto o altri documenti comprovanti la titolarità dell'Azienda nel sito
o A12 - Certificato del Sistema di Gestione Ambientale
o A13 - Estratto topografico in scala 1:25000 o 1:10000 (IGM o CTR)
o A14 - Mappa catastale in scala 1:2000 o 1:4000
o A15 - Stralcio del PRG in scala 1:2000 o 1:4000
o A16 - Zonizzazione acustica comunale
o A19 - Autorizzazione allo scarico delle acque
o A20 - Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera
o A21 - Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti
o C8 - Planimetria modificata dell'approvvigionamento e distribuzione idrica
o C9 - Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in
atmosfera
o C10 - Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi e
della rete piezometrica
o C12 - Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle
sorgenti sonore
• L’Autorità competente, fissando un termine ordinatorio di 15 gg utili per la trasmissione delle integrazioni richieste, decorrente
dalla data della presente comunicazione, precisava altresì che:
o “all’interno dell’allegato “Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale” è stata erroneamente barrata la casella “Riesame con
valenza di rinnovo (art. 29-octies c.3) del D. Lgs. 152/2006”;
o L’istanza di cui in oggetto è da considerarsi esclusivamente valutabile come modifica sostanziale e non è configurabile come riesame con
valenza di rinnovo in quanto l’AIA in capo a Codesta Società, rilasciata con D.D. n. G01217 del 12/02/2015 e s.m.i., è stata parzialmente
revocata con Decreto Dirigenziale n. G11542 del 04/09/2024, rimanendo efficace ai soli fini dell’adempimento prescritto nel citato
Decreto, ovvero l’esecuzione dei lavori di capping”;
ATTESO CHE:
• In ogni caso, l’Autorità competente, nelle more della ricezione delle integrazioni richieste alla società con la succitata nota prot. reg.
n. 0228412 del 21/02/2025 ha ritenuto la documentazione ad oggi acquisita sufficiente ad avviare il presente
procedimento e a convocare la I^ Seduta della Conferenza di servizi prevista dalla L. n. 241/1990 e del D.Lgs. n.
152/2006;
• Esaminati peraltro i contenuti della Relazione Tecnica trasmessa dalla società;
• Valutati gli elementi pregiudizievoli afferenti alla situazione societaria relativamente alla perdurante vigenza del
provvedimento di informazione interdittiva antimafia, di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
ESPRIME LA PROPRIA RISERVA SULL’ISTANZA DI CUI IN OGGETTO
PRELIMINARMENTE RILEVANDO QUANTO SEGUE:
- Per il suddetto Lotto B gli abbancamenti di rifiuti sono terminati a Giugno 2016 e quindi:
• Il lotto si presenta privo della copertura finale prevista nell’autorizzazione, e, in conformità alle indicazioni del D.Lgs 121/2020, i
rifiuti abbancati sono protetti da una copertura provvisoria in LDPE.
• Dal rilievo di dettaglio condotto nel 2024, utilizzando la tecnica del rilievo da remoto (DRONE), emerge che la superficie del
materiale abbancato ha subito delle depressioni più o meno accentuate sulla superficie, perdita della sagoma originale e della
conformazione delle scarpate.
• Confrontando il rilievo con le tavole del progetto approvato relative alla sistemazione finale dell’invaso, si può constatare l’entità
significativa dello scostamento che separa la superficie dello stato di fatto rispetto alle sagome progettuali e le quote che dovranno
essere rispettate per la chiusura definitiva della discarica mediante rimodellamento delle stesse;
- Atteso che la modifica sostanziale oggetto dell’istanza presentata dalla società Ecoambiente s.r.l. con prot. reg. n. 0201612 del 17/02/2025
ovvero come esplicitato nell’allegata Relazione tecnica consiste:
• nel rimodellamento morfologico atto a colmare le depressioni che si sono formate nel tempo derivanti dai naturali fenomeni
di assestamento del corpo rifiuti, al fine di garantire il rispetto del profilo autorizzato e di conservare inalterata la sagoma finale
dell'invaso, con l’utilizzo per lo strato di regolarizzazione alternativamente alle terre e rocce da scavo il rifiuto identificato con il
codice EER 19 12 12 - Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da
quelli di cui alla voce 19 12 11 per un volume di rifiuti pari a 47.800 mc , al netto di ulteriori volumetrie derivanti
dall'adeguamento del progetto di capping alla nuova normativa. Il rimodellamento proposto della discarica secondo i volumi in
concessione prevede la messa in opera di uno strato di regolarizzazione di circa 2.5 m e del successivo pacchetto di capping di
2.0 m previsto dalla normativa, per un totale complessivo di 4.5 m;
• Il rifiuto misto identificato con codice EER 19 12 12 come indicato nella relazione tecnica ha le seguenti caratteristiche:
o Provenienza: settore agricolo (scarti provenienti dalle fasi di movimentazione, triturazione e lavaggio della plastica).
o Classificazione: RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO, classificabile con codice e denominazione E.E.R. 19 12 12 -
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce
19 12 11 avviabile a smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi, o altro idoneo impianto autorizzato.
o Densità dedotta: il materiale, in miscela con il terreno presenta una densità dedotta dai risultati misurati su scala
reale su un sito di conferimento, variabile tra 0.9-1.1 t/mc, comparabile a quella del rifiuto.
• Nella realizzazione del Pacchetto di capping, conforme alle disposizioni di cui del D.Lgs. n.121/20 e composto da:
o Strato di regolarizzazione 0.2 m;
o Strato di materiale drenante naturale a granulometria decrescente spessore 0,50 m per drenaggio biogas;
o Geotessile di Tessuto non tessuto tipo Typar SF32;
o Strato minerale compattato di conducibilità idraulica K< 10-8 m/s di spessore 0,2 m, integrato da una geomembrana
in polietilene tipo Cover up 550 XLT, dello spessore 0.8 mm;
o Geocomposito drenante sintetico con permeabilità K>10-5 m/s tipo Enkadrain® 5006H/5- 2s/T110PP, anche a
protezione della geomembrana sottostante;
o Strato di terreno di copertura spessore uguale a 1 m.
RITENUTO CHE:
1. L’Autorità competente, con il Decreto dirigenziale n. G11542/2024 adottato a seguito della Disposizione prefettizia n.
43585 del 12/07/2022, abbia chiaramente limitato l’efficacia del titolo autorizzatorio della società in prorogatio alla sola
esecuzione dei lavori di capping;
2. Tali lavori debbano essere eseguiti esclusivamente con materiali non classificabili come rifiuti, quindi o con terre e rocce
di scavo o end of waste, stante l’assoluta preclusione nascente dalle disposizioni del suddetto Decreto dirigenziale di
“abbancare” ulteriori rifiuti anche in presenza di volumetrie eventualmente residue;
3. Una siffatta operazione di capping mediante utilizzo del Codice EER 19.12.12., configurerebbe non solo un’ultrattività del
titolo revocato, bensì anche, come ampiamente argomentato nel parere ARPA Lazio acquisito al prot. reg. n. 0037468 del
14/01/2025 e depositato nel giudizio di merito relativo al Ricorso R.G. n. 6112/2024, l’impiego di un materiale classificato
come rifiuto che inficerebbe il procedimento di bonifica in situ;
4. Le esigenze di rifinanziamento rappresentate dalla società, realizzabili mediante i proventi derivanti dal conferimento in
discarica del Codice EER 19.12.12. non sarebbero compatibili:
a) Con l’inattività del titolo A.I.A. che, allo stato attuale, a causa della vigenza del provvedimento interdittivo,
non consente alcun esercizio dello stesso per fini diversi da quelli propedeutici all’adempimento
dell’obbligazione in capo al gestore relativamente all’esecuzione del capping;
b) Con l’utilizzo quindi del tutto illegittimo del suddetto titolo, realizzando artatamente un abbancamento di
rifiuti capace non solo di saturare le volumetrie attualmente autorizzate, bensì anche saturando con il rifiuto
Codice EER 19.12.12. le volumetrie riprodotte dalla naturale degradazione dei rifiuti precedentemente
abbancati;
c) Con la realizzazione di un ingiusto profitto, in spregio alla normativa antimafia che esplicitamente inibisce
ad una società colpita da provvedimento interdittivo addirittura l’esercizio a qualunque titolo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ovvero di un titolo rilasciato dalla Pubblica Amministrazione
precedentemente all’adozione del provvedimento stesso e che, tautologicamente, dovrebbe essere revocato
sic stantibus rappresentando un atto additivo della sfera giuridico patrimoniale del soggetto.
Tenuto conto che:
Il presente avvio del procedimento è quindi formalizzato con riserva,
nelle more dell’acquisizione del relativo parere al riguardo reso da Arpa Lazio e/o, nell’auspicio che, in corso d’opera, la società
Ecoambiente s.r.l. si adegui agli indirizzi della Autorità competente rimodulando il progetto, sia sotto il profilo dei materiali
individuati per l’esecuzione dei lavori di capping che in merito al rimodellamento delle quote
Per quanto fin qui rappresentato, argomentato e premesso, posto che:
• Il procedimento amministrativo è condotto con le modalità di cui agli articoli 29-ter, e 29-quater, e pertanto dovrà concludersi secondo i
termini di cui all'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006;
• La data di adozione della presente nota costituisce dies a quo ai fini del computo dei termini perentori di conclusione del procedimento pari
a 150 giorni ai sensi dell’art. 29quater co. 10;
• Gli atti di assenso da acquisire in Conferenza, ai fini dell’approvazione del progetto di modifica sostanziale del capping sono i seguenti:
Ente Tipologia di Parere, nulla-osta o altro
atto di assenso da rendere
Normativa di riferimento
Provincia di Latina Scarichi idrici ed Emissioni in atmosfera di
impianti esistenti o di nuovi impianti produttivi.
Disciplina degli scarichi ai sensi della parte III del
D.Lgs.n.152/2006 Titolo sostituito dall’AIA,
tuttavia l’Autorizzazione allo scarico ai fini
idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904 in corpo
idrico superficiale, non è ricompresa tra le
autorizzazioni sostituite dall’A.I.A.
Emissioni in atmosfera Titolo sostituito dall’AIA
fermi restando i profili concernenti aspetti
sanitari (titolo I alla parte V del D.Lgs.
n.152/2006)
Comune di Latina Parere Sanitario di competenza di cui agli
articoli 216 e 217 del Testo Unico Leggi
Sanitarie - articolo 29-quater comma 6 D.Lgs. n.
152/2006.
Impatto Acustico/Rumore
Parere di Destinazione Urbanistica e
Conformità edilizia
Materia Sanitaria e di Igiene Pubblica di cui agli
articoli 216 e 217 del Testo Unico Leggi
Sanitarie – come riportato anche dall’articolo
29- quater comma 6 D.Lgs. n. 152/2006.
Competenza in merito ad approvazione Piani di
Zonizzazione Acustica Comunale e relativi
limiti
D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
Arpa Lazio Parere di Competenza ai sensi dell’articolo 29
quater, comma 6 D.Lgs. n.152/06 per quanto
riguarda le modalità di monitoraggio e controllo
degli impianti e delle emissioni nell'ambiente e
supporto istruttorio Regionale ai sensi della L.R.
n. 6 del 26/05/2021
PARERE OBBLIGATORIO ai sensi del Decreto
legislativo n.152/06 - articolo 29 quater, comma
6
Funzioni istruttorie ai sensi della D.G.R. n. 736
del 09/11/2021, in applicazione della L.R. n. 6 del
26/05/2021 è stato adottato il regolamento
regionale n. 21/2021 (pubblicato sul BURL n.
110 del 30/11/2021)
Asl competente Competenza generica in materia Igienico-
Sanitaria di tutela sanitaria e sicurezza sui luoghi
di lavoro
PARERE CONSULTIVO ai sensi del T.U.LL.SS.,
sia ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia
di sicurezza sul lavoro
Regione Lazio – Area Bonifica dei Siti
Inquinati
Parere consultivo in ordine al procedimento di
bonifica in corso sul sito d’interesse
Per le motivazioni di cui in narrativa, che s’intendono integralmente richiamate,
questa Autorità Competente
COMUNICA
l’avvio del procedimento con riserva per la modifica sostanziale dell’A.I.A. G01217/2015
sottoposta a revoca parziale con Decreto n. G11542/2024
e contestualmente
CONVOCA
la I^ Seduta della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, co. 2, della L. n. 241/1990, da effettuarsi in forma simultanea e modalità
sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990, relativa al procedimento di modifica sostanziale del capping
per il giorno Mercoledì 2 Aprile 2025 alle ore 11:00
Si rammenta che ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico partecipante abilitato ad esprimere
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche
indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso;
• Alla Conferenza in forma simultanea potranno partecipare il soggetto richiedente l’autorizzazione ed i suoi tecnici e rappresentanti di fiducia,
al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, nonché i soggetti portatori di interessi diffusi, pubblici o privati, che a seguito della pubblicazione
del presente avviso di indizione ne facessero richiesta;
• I Comitati, Associazioni o soggetti privati che vogliano assistere alla Conferenza di Servizi saranno ammessi in qualità di Uditori, senza diritto
di intervento in seduta ma con la facoltà, a seguito della stessa e della pubblicazione del relativo verbale sul box dedicato, di trasmettere
osservazioni al riguardo a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo aia@pec.regione.lazio.it;
• Le richieste di ammissione dovranno pervenire allo stesso indirizzo p.e.c. entro e non oltre i 5 giorni di calendario antecedenti la data della
seduta ovvero entro e non oltre venerdi 28 marzo 2025;
• Gli Uditori saranno ammessi nella misura massima di un solo soggetto per Comitato o Associazione e dovranno identificarsi a inizio seduta su
chiamata per appello del Responsabile del procedimento, fornendo le proprie credenziali nome cognome ruolo o carica nell’organismo di
appartenenza) nella modalità di indirizzo p.e.c. o indirizzo di posta elettronica riconducibili ali detti Comitati/Associazioni o come privati
cittadini;
• Si rammenta che, a norma dell’art. 14-ter, comma 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, si considererà acquisito l'assenso senza condizioni delle
Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3
la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.
Ai fini dei lavori della Conferenza, si ricorda inoltre che:
• ai sensi dell’art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata
dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza
delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, necessari alla conclusione positiva del procedimento;
• ai sensi dell’art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1
è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano
stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti;
• ai sensi dell’art. 14-quinquies, commi 1, 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la determinazione motivata di conclusione della
Conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri
a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza. Per
le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente. Possono altresì proporre opposizione le amministrazioni delle
regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva
competenza, abbia manifestato un dissenso motivato in seno alla Conferenza. La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della
determinazione motivata di conclusione della Conferenza.
La Società e gli Enti in indirizzo sono invitati a partecipare alla suddetta seduta della Conferenza di Servizi, da svolgersi sulla piattaforma Teams in
modalità telematica, previa pubblicazione del link di accesso alla Seduta di che trattasi presso il seguente indirizzo del link box, entro i
trenta minuti precedenti all’orario di inizio:
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