IL
CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
Che
con Decreto del Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9-2010
sono state approvat-
e
le
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
-
Che fra gli impianti
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche
rinnovabili
sono
ricompresi impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse,
gas di discarica, gas
residuati
dai processi di depurazione e biogas;
-
Che la normativa
regionale vigente (Nome sul governo del territorio LR 38/1999 e
successive
modificazioni)
prevede, per la edificazione in zone classificate come agricole negli
strumenti
urbanistici,
che rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le
rimesse per mezzi
meccanici
riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di
prodotti agricoli, le stalle
e i
ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di
prodotti agricoli, i locali e i
servizi
per il riparo diurno degli addetti nonché
gli impianti di produzione elettrica alimentati
da
biomasse di origine agricola.
-
Che la citata LR
38/99 prevede, all’art. 55, che gli annessi agricoli possono essere
realizzati fino
ad un
massimo di 20 metri quadri per ogni 5mila metri quadri di terreno ed
un’altezza massima
di
3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono
essere realizzati con copertura
a
tetto. Sempre la citata normativa regionale, all’art. 57, indica
che per le zone agricole, gli
imprenditori
agricoli, così come definiti all’articolo 2135 del codice civile,
singoli o associati,
possono
presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che,
previa indicazione
dei
risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la
necessità di derogare alle
prescrizioni
relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di
cui all’articolo
55.
Rilevato
che, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile: È imprenditore
agricolo chi esercita una
delle
seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento
di animali e attività
connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le
attività
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo
stesso,
di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare
il fondo, il bosco o le
acque
dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le
attività, esercitate dal
medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione,
commercializzazione
e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente
dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
nonché le attività dirette alla
fornitura
di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature
o risorse dell'azienda
normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le
attività di valorizzazione del
territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla
legge.
Ritenuto,
con riferimento a Piani di Utilizzazione Aziendale presentati ai fini
di una eventuale
deroga
alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli
annessi agricoli di cui
all’articolo
55 della LR 38/99 per la realizzazione di impianti di produzione
elettrica alimentati da
biomasse
di origine agricola, di dover indicare i criteri e gli indirizzi cui
attenersi nella espressione
dei
pareri previsti dall’art. 57, comma 2, della citata LR 38/99 e
nella valutazione da parte
dell’organo
comunale preposto all’accoglimento o meno della richiesta di deroga
(Consiglio
Comunale).
Richiamato
l’art. 57, comma 2, della LR 38/99 il quale stabilisce che la
commissione preposta alla
espressione
del preventivo parere sui Piani di Utilizzazione Aziendale, provveda
in particolare ad
eseguire:
a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali; b) la
verifica degli aspetti
paesistico-ambientali
ed idrogeologici; c) la verifica di coerenza e di compatibilità con
i piani
sovraordinati
generali e di settore.
Evidenziato
che, al fine di evitare valutazioni di carattere discrezionale, è
opportuno prevedere, in
analogia
ed in aderenza con la sopra richiamata normativa nazionale e
regionale, che la eventuale
richiesta
di deroga per la edificazione in zona agricola di impianti di
produzione elettrica alimentati
da
biomasse di origine agricola, possa essere presa in considerazione e
valutata solo nei casi in cui
ricorrano
le condizioni di cui all’art. 2135 del Codice Civile, e cioè solo
nel caso in cui l’istanza sia
riferita
alla suddetta attività di produzione di energia elettrica mediante
la utilizzazione di prodotti
(biomasse
di origine agricola) ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o
dall'allevamento
di animali;
Richiamata
anche la normativa tributaria ed in particolare l’art. 1, comma 369
della Legge
296/2006
la quale anche prevede che, ferme restando le disposizioni tributarie
in materia di
accisa,
la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti
rinnovabili agroforestali
e
fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali
provenienti
prevalentemente
dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli
provenienti
prevalentemente
dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono
attività connesse
ai
sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si
considerano produttive di reddito
agrario".
Vista
la Deliberazione della Giunta Municipale n. 93/2014 con la quale era
stato, fra l’altro,
stabilito
di sottoporre alle valutazioni del Consiglio Comunale il dispositivo
della presente
Deliberazione;
Visto
il DPR 380/2001 e successive modificazioni;
Vista
la Legge Regionale 38/1999 e successive modificazioni;
Udita
la discussione in aula come da verbale di registrazione che verrà
inserito in atti non appena
pervenuto;
Messa
ai voti la proposta di delibera, viene approvata con:
Consiglieri
presenti: 12
Consiglieri
assenti: 5 (Mantova Massimo Vincenzo, Medici Carlo, Bilotta Ernesto,
Mochi
Giuseppe,
Subiaco Luigi);
Voti
favorevoli: 10
Voti
contrari: //
Astenuti:
2 (Donnarumma Alfonso, Torelli Paolo)
All’esito
della votazione;
DELIBERA
“di
stabilire, in analogia ed in aderenza alle normative nazionali e
regionali vigenti in materia 1. di
imprenditoria
agricola e di edificazione in zona agricola, i seguenti criteri cui
uniformarsi nella
espressione
del parere di cui all’art. 57 della LR 38/99 da parte della
Commissione allo scopo
istituita
per l’esame dei Piani di Utilizzazione Agricola presentati al fine
di poter ottenere una
deroga
(Permesso di Costruire in deroga) rispetto alle prescrizioni relative
al lotto minimo ed
alle
dimensioni degli annessi agricoli di cui all’articolo 55 della
medesima LR 38/99,
relativamente
gli impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse di
origine agricola. Gli
stessi
criteri, saranno inoltre, presi a riferimento nelle valutazioni che
sarà chiamato a formulare
l’organo
comunale preposto all’accoglimento o meno della richiesta di deroga
(Consiglio
Comunale):
Le
istanze presentate per le zone agricole, da imprenditori agricoli,
così come definit-
i
all’articolo
2135 del codice civile, singoli o associati, istanze finalizzate
all’ottenimento
di
deroghe (Permessi di Costruire in deroga o altro titolo previsto
dalla normativa
vigente
che abiliti alla costruzione) alle prescrizioni relative al lotto
minimo ed alle
dimensioni
degli annessi agricoli di cui all’articolo 55 della LR 38/99, per
la
realizzazione
di impianti di produzione elettrica alimentati da biomasse di origine
agricola,
potranno essere prese in considerazione e valutate solo nel caso in
cui dette
biomasse
derivano prevalentemente (e cioè per oltre il 50% in termini di peso
della
biomassa
stessa) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento
di animali;
-
La Commissione
istituita ai sensi dell’art. 57 della LR 38/99, nell’esaminare i
Piani di
Utilizzazione
Aziendale che correderanno le predette istanze, e nella verifica: a)
dei
presupposti
agronomici e/o forestali; b) degli aspetti paesistico-ambientali ed
idrogeologici;
c) di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali
e di
settore,
dovrà altresì accertare che le biomasse di origine agricola di cui
al punto che
precede,
derivino prevalentemente (e cioè per oltre il 50% in termini di peso
della
biomassa
stessa) dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento
di animali;
-
l’organo comunale
preposto all’accoglimento o meno della richiesta di deroga
(Consiglio
Comunale), ferme restando le proprie imprescindibili facoltà e ferme
restando
le valutazioni, anche discrezionali, che gli competono, non potrà
prendere in
considerazione
le istanze di deroga sopra richiamate che non siano riferite ad
iniziative
per
la realizzazione di impianti di produzione elettrica alimentati da
biomasse di origine
agricola,
per le quali dette biomasse non derivino prevalentemente (e cioè per
oltre il
50%
in termini di peso della biomassa stessa) dalla coltivazione del
fondo o del bosco o
dall’allevamento
di animali;”
Procedutosi
a votazione per la dichiarazione di immediata esecutività dell’atto,
con:
Consiglieri
presenti: 12
Consiglieri
assenti: 5 (Mantova Massimo Vincenzo, Medici Carlo, Bilotta Ernesto,
Mochi
Giuseppe,
Subiaco Luigi);
Voti
favorevoli: 10
Voti
contrari: //
Astenuti:
2 (Donnarumma Alfonso, Torelli Paolo)
La
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
***La
seduta si scioglie alle ore 22.00***
Atti amministrativi
Delibere
|
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