martedì 26 giugno 2018

lago di Paola Sabaudia Cass. Sez. III sent. 13677 del 3 aprile 2007 (c.c. 15 dic. 2006) Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Scalfati Beni Ambientali. Lago comunicante con il mare. Natura demaniale


Cass. Sez. III sent. 13677 del 3 aprile 2007 (c.c. 15 dic. 2006)
Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Scalfati
Beni Ambientali. Lago comunicante con il mare. Natura demaniale
Il requisito della libera comunicazione con il mare di un lago costituisce requisito della demanialità del bene e ne assicura l’idoneità agli usi pubblici del mare. L'utilizzo, da anni,delle acque di un lago ai fini dell'ormeggio delle imbarcazioni, continuamente incrementato attraverso la realizzazione di nuove opere che hanno determinato sostanzialmente la realizzazione di una struttura portuale per la nautica da di porto ne comprova la natura demaniale marittima prevalente sui titoli di proprietà, vantati da altri soggetti .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/12/2006
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere – SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1339
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 39888/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCALFATI Alfredo, n. a Roma il 27/10/1956; avverso l'ordinanza 21/07/2006 del Tribunale per il riesame di Latina; Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv.ti MARVASI Tommaso e PLACANICA Cesare, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Latina, con provvedimento del 4.7.2006, disponeva il sequestro preventivo di una struttura per approdo turistico, gestita dalla s.r.l. "In Land Sea", esistente nel lago di Sabaudia (noto anche come lago di Paola) e costituita da nove pontili collegati tra loro a mezzo di un passaggio centrale e da due ulteriori pontili adiacenti la sponda del lago, per una lunghezza complessiva di mt. 944,40 ed una superficie totale di mq. 1983,81, idonei all'ormeggio di 593 imbarcazioni.
La misura di cautela reale veniva disposta in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt: a) artt. 54 e 1161 cod. nav.; b) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c; c) D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; d) L. n. 394 del 1991, artt. 13 e 30; e) art. 734 cod. pen.; f) artt. 632 e 639 bis cod. pen., trattandosi di opere realizzate in assenza di concessione demaniale, di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di nulla-osta del Parco nazionale del Circeo.
Il Tribunale di Latina - con ordinanza del 21.7.2006 - rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato Scalfati Alfredo, legale rappresentante della s.r.l. "In Land Sea". Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dello Scalfati, il quale - sotto il profilo della violazione di legge - ha eccepito:
- la prescrizione dei reati contestati, in quanto le strutture assoggettate al sequestro esisterebbero da epoca antecedente al 1984 e sarebbero state oggetto di autorizzazioni sindacali contenenti il riferimento al parere dell'Ente parco;
- la erronea affermazione della demanialità marittima del lago, oggetto invece di proprietà privata;
- la carenza del "periculum in mora", mancando i presupposti di concretezza ed attualità.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. 1. Elementi necessari per una adeguata comprensione della vicenda sono i seguenti:
- secondo lo stralcio bibliografico esistente presso l'amministrazione del Parco nazionale del Circeo, il cd. "lago di Sabaudia (o di Paola)" è lungo circa 6,7 km. e ha una superficie di circa 3,8 kmq. Esso è congiunto al mare, fino dall'epoca romana, attraverso un canale lungo circa 700 metri e, dal 1935, anche attraverso un canale più stretto (Caterattino) lungo circa 500 metri. Il livello delle acque, da centinaia di anni, è pari a quello del mare ed il regime delle stesse è condizionato delle maree, con minimo afflusso di acque dolci superficiali;
- lo Stato italiano, in data 22.4.1981, vendette l'intero ex feudo di San Felice Circeo, comprendente il lago, a tale Ottavio Giachetti e, in seguito a successivi atti di trasferimento anche mortis causa, il compendio immobiliare pervenne nel 1910 alla famiglia Scalfati;
- con decreto 2.9.1946 del Capo provvisorio dello Stato, il lago - considerato appartenente al demanio idrico - venne inserito nell'elenco delle acque pubbliche del Comune di Latina; il relativo provvedimento di iscrizione, però, venne dichiarato illegittimo dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, con sentenza del 27.7.1956, confermata dalle Sezioni Unite civili di questa Corte Suprema con sentenza del 20.6.1958;
- la Corte di Appello di Roma - Sezione usi civici, con sentenza del 7.11.2003 (gravata da ricorso per cassazione proposto dal Comune di Sabaudia, tuttora pendente), ha escluso la demanialità civica del lago, rivendicata dai Comuni di Sabaudia e Terracina;
- con decreto del 9.5.1961 il Direttore marittimo di Civitavecchia, di concerto con l'Intendente di finanza di Latina, incluse il lago nel demanio marittimo quale bacino di acqua comunicante con il mare. Tale decreto, però, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza del 9.12.1980, confermata dalla 1^ Sezione civile di questa Corte Suprema con la sentenza n. 1863 del 19.3.1984.
2. Nella situazione dianzi descritta deve essere esaminata la questione della contestata appartenenza del lago al demanio marittimo.
Al riguardo va evidenziato che la Corte di Appello di Roma, con la citata sentenza del 9.12.1980, ha affermato che la comunicazione del lago medesimo con il mare non era libera, bensì rimessa ad opere e canalizzazioni realizzate dall'uomo.
Quella Corte territoriale ha rilevato, quindi, che il bene - tenuto conto della condizione in cui all'epoca versava - non era idoneo ad essere utilizzato per i pubblici usi del mare, non sussistendo alcun interesse pubblico attinente la navigazione in mancanza di punti tra i quali creare un collegamento marittimo, e che, quanto all'approdo ed al rifugio di natanti, l'ingresso nel bacino interno era allo stato impossibile e poteva avvenire solo a costo di imponenti opere di ristrutturazione dei canali di accesso.
Sempre secondo quella pronuncia di merito, nessuna struttura destinata alla balneazione esisteva sulle sponde del lago, che neppure era naturalmente dotato di notevole pescosità ma soltanto sede di un vivaio utilizzato per la riproduzione di specie ittiche determinate.
La 1^ Sezione civile di questa Corte Suprema, con la sentenza del 19.3.1984, n. 1863:
- ha affermato innanzi tutto l'irrilevanza, ai fini di quanto previsto dall'art. 28 c.n., della circostanza che la comunicazione fra acque esterne ed interne sia o meno assicurata dall'opera dell'uomo;
- ha evidenziato, però, che l'elemento fisico della comunicazione con il mare può essere apprezzato solo in quanto tale comunicazione attui la funzione di interesse pubblico che il bene è in condizione di potere assolvere e, sul punto, ha considerato motivato ih maniera completa e congrua l'accertamento di fatto del giudice di appello, riferito nell'epoca in cui esso era stato effettuato alla insussistenza di interesse alla creazione di linee di comunicazione marittima ed all'impossibilità di ingresso nel lago di natanti, se non a seguito di opere di ristrutturazione dei canali di accesso e alla costruzione ex novo di moli, banchine, pontili e fondali;
- ha rilevato che i due canali di accesso al mare avevano in atto una profondità, poco prima delle foci, di circa 80 cm. e larghezza di circa 15 metri, che nel tratto finale si riduceva a pochi metri, rendendo particolarmente problematica qualsiasi utilizzazione del lago ai fini della navigazione e del trasporto marittimo. 3. In punto di diritto, quanto al riconoscimento della demanialità marittima, questo Collegio afferma e ribadisce i seguenti principi:
a) agli effetti dell'art. 28 c.n., lett. b), - secondo cui fanno parte del demanio necessario marittimo i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano "liberamente" con il mare - l'indispensabile elemento fisicomorfologico della comunicazione con il mare, pur essendo irrilevante che questa sia assicurata attraverso l'opera dell'uomo che impedisca il progressivo interramento delle acque, non costituisce di per sè solo il fattore decisivo e qualificante della demanialità, ma esso deve essere accertato e valutato in senso finalistico-funzionale, in quanto, cioè, si presenti tale da estendere al bacino di acqua salmastra le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare, rivelando l'idoneità attuale, e non meramente potenziale e futura, del bene, secondo la sua oggettiva conformazione fisica, a servire ai pubblici usi del mare, anche se in atto non sia concretamente destinato all'uso pubblico (vedi Cass. civ.: Sez. 1^, 19.3.1984, n. 1863, Min. marina mercantile c/Scalfati, con la già citata decisione riferita appunto al lago di Sabaudia in oggetto; Sez. 2^, 6.6.1989, n. 2745; Min. finanze c/Mion, con decisione riferita ad una valle da pesca nella laguna veneta);
b) riguardo ai beni di cui all'art. 28 c.n., lett. b), il requisito della libera comunicazione con il mare (necessario ai fini della loro demanialità) non è rilevante di per sè (onde non importa che a realizzarlo sia necessaria la periodica opera dell'uomo per impedire la naturale tendenza all'interramento delle foci e dei canali), ma solo in quanto assicura l'idoneità dei beni stessi (considerati in rapporto all'estensione, alle annessioni ed alle strutture e caratteristiche idrogeologiche) agli usi pubblici del mare (vedi Cass. civ., Sez. 1, 27.1.1975, n. 316, Min. finanze c/Carta, con decisione riferita agli stagni di Cabras nei pressi di Oristano); c) il requisito della libera comunicazione con il mare durante una parte almeno dell'anno dei bacini d'acqua salsa o salmastra non è, di per sè solo, rilevante ai fini della legittima identificazione della loro appartenenza al demanio marittimo, attesa la necessità dell'ulteriore requisito della idoneità oggettiva ed immediata dei bacini stessi agli usi pubblici del mare, indipendentemente da qualsiasi indagine sulla loro idoneità ad utilizzazioni pubbliche meramente potenziali e future (vedi Cass. civ., Sez. 1^, 16.2.1999, n. 1300, Arena ed altri c/Min. trasp. e navigazione, con decisione riferita ai laghi di Ganzirri presso Messina);
d) al fine dell'applicazione dell'art. 28 c.n., lett. b), che assegna al demanio marittimo "i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno una parte dell'anno comunicano liberamente col mare", occorre fare riferimento alla situazione attuale del bene, nel senso che detta demanialità postula la sua attitudine oggettiva ed immediata all'uso pubblico, sicché resta irrilevante ogni indagine sull'idoneità del bene medesimo ad utilizzazioni pubbliche meramente potenziali e future (vedi Cass. civ., Sez. 1^, 23.11.1979, n. 6118, Min. marina c/Schiano, con decisione riferita al lago di Lucrino presso Napoli);
e) l'uso marittimo può essere il più vario e sicuramente ricomprende l'accesso, l'approdo, la tirata in secco dei natanti, le operazioni attinenti alla pesca da terra e le operazioni di balneazione (vedi Cass. civ., Sez. 2^, 23.4.1981, n. 2417, Fortunato c/Min. finanze);
f) l'art. 29 c.n., in quanto esige per la demanialità delle "pertinenze marittime" la loro appartenenza allo Stato, esclude anche che simile appartenenza sia rilevante per gli stessi fini in ordine ai beni compresi nel precedente art. 28 c.n., per i quali essa non è menzionata (vedi Cass. civ., Sez. 1^, 27.1.1975, n. 316, Min. finanze c/Carta).
4. Nella vicenda in esame risulta accertata, allo stato, l'utilizzabilità attuale del cd. lago di Sabaudia per i pubblici usi del mare.
La situazione dei luoghi, infatti, è assolutamente diversa da quella posta a base della decisione assunta dalla Corte di Appello di Roma il 9.12.1980 e confermata da questa Corte Suprema con la sentenza n. 1863/1984 della 1^ Sezione civile, in quanto:
- il 27.7.1984, il Sindaco di Sabaudia ha autorizzato a titolo precario la s.r.l. "In Land Sea" ad eseguire lavori di rifacimento sia di una parte dell'argine del lago sia delle passerelle in legno appoggiate sulla sponda; nonché ha concesso nulla-osta per l'ormeggio di imbarcazioni in numero non maggiore di 500 e con lunghezza non superiore a sei metri, facendo divieto di navigazione nel lago di imbarcazioni a motore;
- detta autorizzazione all'ormeggio è stata rinnovata per un anno con provvedimento del 27.5.1985;
- la preesistente banchina in legno per l'attracco delle imbarcazioni ed una recinzione metallica (che separava il percorso lungo la sponda di accesso al lago dal terreno retrostante) sono stati sostituiti da una banchina in cemento armato e da una diversa recinzione;
- negli anni successivi sono stati realizzati svariati manufatti, a terra, connessi all'attività di ormeggio, tutti privi di permesso di costruire e delle autorizzazioni correlate ai vincoli esistenti (per i quali si afferma, nell'ordinanza impugnata, la pendenza di distinti procedimenti penali);
- in data 6.5.2003 il Comune di Sabaudia ha autorizzato la demolizione di un manufatto asseritamente pericolante, costituito dalla ex chiusa sul canale romano di Torre Paola, di collegamento con il mare, nonché il dragaggio del fondo del canale limitato ai soli materiali di risulta della demolizione;
- in seguito a detta demolizione ed alla ripetuta attività di dragaggio risulta ampliata la possibilità di navigazione dal lago al mare e viceversa;
- alla data del 30.6.2000 vi erano, nella darsena, soltanto sei pontili per circa 437 metri lineari;
- sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici eseguiti il 24.1.2004 risulta che 268,70 metri degli attuali 944,40 sono stati realizzati dopo quel rilevamento, mediante realizzazione ex novo di due pontili ed ampliamento di altri due preesistenti;
- una delle passerelle attualmente esistenti, con i relativi moduli galleggianti di appoggio, risulta acquistata in data 12.4.2005;
- la s.r.l. "In Land Sea" pubblicizza la prestazione attuale sia del servizio di ormeggio con fornitura di acqua ed elettricità sui pontili, sia dei servizi di sollevamento di barche e di officina meccanica; a terra funzionano inoltre una scuola di sci nautico, un ristorante, un bar ed una bautique.
Nella situazione di fatto sopra descritta, razionalmente il Tribunale di Latina ha ravvisato "l'utilizzo, da anni, delle acque del lago ai fini dell'ormeggio delle imbarcazioni, continuamente incrementato attraverso la realizzazione di nuove opere che hanno determinato sostanzialmente la realizzazione di una struttura portuale per la nautica da diporto", sicché legittimamente lo stesso Tribunale ha ritenuto "comprovata la natura demaniale marittima del lago... prevalente sui titoli di proprietà, vantati peraltro da soggetti diversi dall'odierno indagato".
In particolare, alla stregua dei principi di diritto dianzi enunciati:
- non è dubitabile che si tratti, nel caso, di un bacino di acque salmastri, sia pure commiste in parte con acque dolci e nessuna rilevanza può comunque ascriversi al tasso di salinità;
- il bacino comunica direttamente, ininterrottamente e liberamente con il mare (anche) attraverso un canale navigabile;
- incontestabile è l'uso marittimo attuale del bacino medesimo nonché la sua attitudine oggettiva ad essere utilizzata per fini del pubblico uso del mare, poiché tra questi vanno sicuramente ricompresi l'accesso, l'approdo e la tirata in secco dei natanti;
- è irrilevante che tale attuale destinazione sia sorta e venga mantenuta per un'opera innovatrice dell'uomo.
La 1^ Sezione civile di questa Corte - con la sentenza n. 316/1975 - ha testualmente affermato che "la destinabilità immediata all'uso pubblico, che si sovrappone escludendolo all'uso privato, giustifica che un bene, per forza stessa della legge e finanche senza bisogno di formalità accertativi appartenga allo Stato, e vi appartenga in quella forma particolare per la quale neppure lo Stato come entità soggettiva può liberamente disporne contro la sua conservazione per la utilizzabilità generale da parte di tutti, sia pure con quella serie di condizioni formali che sono giustificate dalla necessità di un ordinato svolgimento dell'uso. A questa stregua perde perfino valore la genesi di una destinabilità pubblica in atto; nel senso che se, al limite, un cittadino privato effettuasse, legittimamente o non, un'opera per cui sorge un bene prima inesistente e destinarle ad uso pubblico... non vi è dubbio che il bene nuovo diventi, anzi nasca come bene demaniale, a prescindere dai rapporti economici o di altro tipo tra il cittadino e lo Stato".
5. Nella specie, in conclusione, razionalmente risulta ravvisata la sussistenza del fumus del reato di occupazione abusiva del demanio marittimo (di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.), attraverso la installazione ed il mantenimento dei pontili di approdo nonché attraverso lo stesso ormeggio delle imbarcazioni (vedi Cass., Sez. 3^: 4.3.2005, n. 8410, Di Palma; 9.4.2003, n. 16670, P.M. in proc. Bolognesi; 25.1.2000, n. 354, Carrodano).
A fronte degli accertamenti effettuati devono riconoscersi, pertanto, profili di impudenza all'affermazione del ricorrente secondo la quale unica funzione del canale di collegamento con il mare sarebbe quella di "consentire l'ossigenazione del lago".
Il reato ha natura permanente, sicché sono irrilevanti le discettazioni difensive pretesa prescrizione.
Le autorizzazioni temporanee all'ormeggio rilasciate dal Comune di Sabaudia in data 27.7.1984 e 27.5.1985 non costituiscono concessioni demaniali (all'epoca, tra l'altro, non era configurabile alcuna competenza dei Comuni in ordine al rilascio di concessioni demaniali marittime).
6. La misura di cautela reale è stata altresì disposta in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. C) installazione delle strutture di approdo senza il necessario permesso di costruire); al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (carenza dell'autorizzazione paesaggistica); L. n. 394 del 1991, artt. 13 e 30 (mancanza del nulla-osta del Parco nazionale del Circeo). In ricorso non si assume l'esistenza dei provvedimenti amministrativi anzidetti (si adombra soltanto l'esistenza di un non meglio specificato "parere" reso dall'Ente parco in relazione ai più limitati interventi autorizzati dal Comune negli anni 1984 e 1985), e quanto all'eccezione di prescrizione di tali reati, va rilevato che l'ultimo pontile è stato sicuramente installato in epoca successiva all'acquisto dei suoi componenti, documentato da una fattura del 12.4.2005.
7. Il "periculum in mora" è più che evidente, quanto alla contravvenzione demaniale, tenuto conto che la libera disponibilità dei beni sequestrati determina il protrarsi della occupazione abusiva costituente reato.
Appare ultroneo discettare, pertanto, circa l'aggravamento del carico urbanistico connesso all'incremento dei posti-barca disponibili, comunque valutabile quanto meno sotto il profilo della necessità di maggiori spazi da destinare a parcheggio dei veicoli utilizzati dai proprietari delle imbarcazioni per raggiungere il luogo di ormeggio. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 127 e 325 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2007

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