Cass. Sez. III sent. 13677 del 3 aprile 2007 (c.c. 15
dic. 2006)
Pres.
Vitalone Est. Fiale Ric. Scalfati
Beni Ambientali. Lago
comunicante con il mare. Natura demaniale
Il requisito della libera
comunicazione con il mare di un lago costituisce requisito della demanialità
del bene e ne assicura l’idoneità agli usi pubblici del mare. L'utilizzo, da
anni,delle acque di un lago ai fini dell'ormeggio delle imbarcazioni,
continuamente incrementato attraverso la realizzazione di nuove opere che hanno
determinato sostanzialmente la realizzazione di una struttura portuale per la
nautica da di porto ne comprova la natura demaniale marittima prevalente sui
titoli di proprietà, vantati da altri soggetti .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 15/12/2006
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere – SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1339
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 39888/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCALFATI Alfredo, n. a Roma il 27/10/1956; avverso
l'ordinanza 21/07/2006 del Tribunale per il riesame di Latina; Sentita la
relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott.
FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori Avv.ti MARVASI Tommaso e PLACANICA
Cesare, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTO E
DIRITTO
Il G.I.P. del Tribunale di Latina, con provvedimento del
4.7.2006, disponeva il sequestro preventivo di una struttura per approdo
turistico, gestita dalla s.r.l. "In Land Sea", esistente nel lago di
Sabaudia (noto anche come lago di Paola) e costituita da nove pontili collegati
tra loro a mezzo di un passaggio centrale e da due ulteriori pontili adiacenti
la sponda del lago, per una lunghezza complessiva di mt. 944,40 ed una
superficie totale di mq. 1983,81, idonei all'ormeggio di 593 imbarcazioni.
La misura di cautela reale veniva disposta in relazione
agli ipotizzati reati di cui agli artt: a) artt. 54 e 1161 cod. nav.; b) D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c; c) D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181; d)
L. n. 394 del 1991, artt. 13 e 30; e) art. 734 cod. pen.; f) artt. 632 e 639
bis cod. pen., trattandosi di opere realizzate in assenza di concessione
demaniale, di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di
nulla-osta del Parco nazionale del Circeo.
Il Tribunale di Latina - con ordinanza del 21.7.2006 -
rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato Scalfati
Alfredo, legale rappresentante della s.r.l. "In Land Sea". Avverso
tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dello Scalfati, il quale -
sotto il profilo della violazione di legge - ha eccepito:
- la prescrizione dei reati contestati, in quanto le
strutture assoggettate al sequestro esisterebbero da epoca antecedente al 1984
e sarebbero state oggetto di autorizzazioni sindacali contenenti il riferimento
al parere dell'Ente parco;
- la erronea affermazione della demanialità marittima del
lago, oggetto invece di proprietà privata;
- la carenza del "periculum in mora", mancando
i presupposti di concretezza ed attualità.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. 1.
Elementi necessari per una adeguata comprensione della vicenda sono i seguenti:
- secondo lo stralcio bibliografico esistente presso
l'amministrazione del Parco nazionale del Circeo, il cd. "lago di Sabaudia
(o di Paola)" è lungo circa 6,7
km . e ha una superficie di circa 3,8 kmq. Esso è
congiunto al mare, fino dall'epoca romana, attraverso un canale lungo circa 700 metri e, dal 1935,
anche attraverso un canale più stretto (Caterattino) lungo circa 500 metri . Il livello
delle acque, da centinaia di anni, è pari a quello del mare ed il regime delle
stesse è condizionato delle maree, con minimo afflusso di acque dolci
superficiali;
- lo Stato italiano, in data 22.4.1981, vendette l'intero
ex feudo di San Felice Circeo, comprendente il lago, a tale Ottavio Giachetti
e, in seguito a successivi atti di trasferimento anche mortis causa, il
compendio immobiliare pervenne nel 1910 alla famiglia Scalfati;
- con decreto 2.9.1946 del Capo provvisorio dello Stato,
il lago - considerato appartenente al demanio idrico - venne inserito
nell'elenco delle acque pubbliche del Comune di Latina; il relativo
provvedimento di iscrizione, però, venne dichiarato illegittimo dal Tribunale
Superiore delle Acque pubbliche, con sentenza del 27.7.1956, confermata dalle
Sezioni Unite civili di questa Corte Suprema con sentenza del 20.6.1958;
-la Corte di
Appello di Roma - Sezione usi civici, con sentenza del 7.11.2003 (gravata da
ricorso per cassazione proposto dal Comune di Sabaudia, tuttora pendente), ha
escluso la demanialità civica del lago, rivendicata dai Comuni di Sabaudia e
Terracina;
-
- con decreto del 9.5.1961 il Direttore marittimo di
Civitavecchia, di concerto con l'Intendente di finanza di Latina, incluse il
lago nel demanio marittimo quale bacino di acqua comunicante con il mare. Tale
decreto, però, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte di Appello di Roma,
con sentenza del 9.12.1980, confermata dalla 1^ Sezione civile di questa Corte
Suprema con la sentenza n. 1863 del 19.3.1984.
2. Nella situazione dianzi descritta deve essere
esaminata la questione della contestata appartenenza del lago al demanio
marittimo.
Al riguardo va evidenziato che la Corte di Appello di Roma,
con la citata sentenza del 9.12.1980, ha affermato che la comunicazione del
lago medesimo con il mare non era libera, bensì rimessa ad opere e
canalizzazioni realizzate dall'uomo.
Quella Corte territoriale ha rilevato, quindi, che il
bene - tenuto conto della condizione in cui all'epoca versava - non era idoneo
ad essere utilizzato per i pubblici usi del mare, non sussistendo alcun
interesse pubblico attinente la navigazione in mancanza di punti tra i quali
creare un collegamento marittimo, e che, quanto all'approdo ed al rifugio di
natanti, l'ingresso nel bacino interno era allo stato impossibile e poteva
avvenire solo a costo di imponenti opere di ristrutturazione dei canali di
accesso.
Sempre secondo quella pronuncia di merito, nessuna
struttura destinata alla balneazione esisteva sulle sponde del lago, che
neppure era naturalmente dotato di notevole pescosità ma soltanto sede di un
vivaio utilizzato per la riproduzione di specie ittiche determinate.
La 1^ Sezione civile di questa Corte Suprema, con la
sentenza del 19.3.1984, n. 1863:
- ha affermato innanzi tutto l'irrilevanza, ai fini di
quanto previsto dall'art. 28 c.n., della circostanza che la comunicazione fra
acque esterne ed interne sia o meno assicurata dall'opera dell'uomo;
- ha evidenziato, però, che l'elemento fisico della
comunicazione con il mare può essere apprezzato solo in quanto tale
comunicazione attui la funzione di interesse pubblico che il bene è in
condizione di potere assolvere e, sul punto, ha considerato motivato ih maniera
completa e congrua l'accertamento di fatto del giudice di appello, riferito
nell'epoca in cui esso era stato effettuato alla insussistenza di interesse
alla creazione di linee di comunicazione marittima ed all'impossibilità di
ingresso nel lago di natanti, se non a seguito di opere di ristrutturazione dei
canali di accesso e alla costruzione ex novo di moli, banchine, pontili e
fondali;
- ha rilevato che i due canali di accesso al mare avevano
in atto una profondità, poco prima delle foci, di circa 80 cm . e larghezza di circa 15 metri , che nel tratto
finale si riduceva a pochi metri, rendendo particolarmente problematica
qualsiasi utilizzazione del lago ai fini della navigazione e del trasporto
marittimo. 3. In
punto di diritto, quanto al riconoscimento della demanialità marittima, questo
Collegio afferma e ribadisce i seguenti principi:
a) agli effetti dell'art. 28 c.n., lett. b), - secondo
cui fanno parte del demanio necessario marittimo i bacini di acqua salsa o
salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano
"liberamente" con il mare - l'indispensabile elemento
fisicomorfologico della comunicazione con il mare, pur essendo irrilevante che
questa sia assicurata attraverso l'opera dell'uomo che impedisca il progressivo
interramento delle acque, non costituisce di per sè solo il fattore decisivo e qualificante
della demanialità, ma esso deve essere accertato e valutato in senso
finalistico-funzionale, in quanto, cioè, si presenti tale da estendere al
bacino di acqua salmastra le stesse utilizzazioni cui può adempiere il mare,
rivelando l'idoneità attuale, e non meramente potenziale e futura, del bene,
secondo la sua oggettiva conformazione fisica, a servire ai pubblici usi del
mare, anche se in atto non sia concretamente destinato all'uso pubblico (vedi
Cass. civ.: Sez. 1^, 19.3.1984, n. 1863, Min. marina mercantile c/Scalfati, con
la già citata decisione riferita appunto al lago di Sabaudia in oggetto; Sez.
2^, 6.6.1989, n. 2745; Min. finanze c/Mion, con decisione riferita ad una valle
da pesca nella laguna veneta);
b) riguardo ai beni di cui all'art. 28 c.n., lett. b), il
requisito della libera comunicazione con il mare (necessario ai fini della loro
demanialità) non è rilevante di per sè (onde non importa che a realizzarlo sia
necessaria la periodica opera dell'uomo per impedire la naturale tendenza all'interramento
delle foci e dei canali), ma solo in quanto assicura l'idoneità dei beni stessi
(considerati in rapporto all'estensione, alle annessioni ed alle strutture e
caratteristiche idrogeologiche) agli usi pubblici del mare (vedi Cass. civ.,
Sez. 1, 27.1.1975, n. 316, Min. finanze c/Carta, con decisione riferita agli
stagni di Cabras nei pressi di Oristano); c) il requisito della libera
comunicazione con il mare durante una parte almeno dell'anno dei bacini d'acqua
salsa o salmastra non è, di per sè solo, rilevante ai fini della legittima
identificazione della loro appartenenza al demanio marittimo, attesa la
necessità dell'ulteriore requisito della idoneità oggettiva ed immediata dei
bacini stessi agli usi pubblici del mare, indipendentemente da qualsiasi
indagine sulla loro idoneità ad utilizzazioni pubbliche meramente potenziali e
future (vedi Cass. civ., Sez. 1^, 16.2.1999, n. 1300, Arena ed altri c/Min.
trasp. e navigazione, con decisione riferita ai laghi di Ganzirri presso
Messina);
d) al fine dell'applicazione dell'art. 28 c.n., lett. b),
che assegna al demanio marittimo "i bacini di acqua salsa o salmastra che
almeno una parte dell'anno comunicano liberamente col mare", occorre fare
riferimento alla situazione attuale del bene, nel senso che detta demanialità
postula la sua attitudine oggettiva ed immediata all'uso pubblico, sicché resta
irrilevante ogni indagine sull'idoneità del bene medesimo ad utilizzazioni
pubbliche meramente potenziali e future (vedi Cass. civ., Sez. 1^, 23.11.1979,
n. 6118, Min. marina c/Schiano, con decisione riferita al lago di Lucrino
presso Napoli);
e) l'uso marittimo può essere il più vario e sicuramente
ricomprende l'accesso, l'approdo, la tirata in secco dei natanti, le operazioni
attinenti alla pesca da terra e le operazioni di balneazione (vedi Cass. civ.,
Sez. 2^, 23.4.1981, n. 2417, Fortunato c/Min. finanze);
f) l'art. 29 c.n., in quanto esige per la demanialità
delle "pertinenze marittime" la loro appartenenza allo Stato, esclude
anche che simile appartenenza sia rilevante per gli stessi fini in ordine ai
beni compresi nel precedente art. 28 c.n., per i quali essa non è menzionata
(vedi Cass. civ., Sez. 1^, 27.1.1975, n. 316, Min. finanze c/Carta).
4. Nella vicenda in esame risulta accertata, allo stato,
l'utilizzabilità attuale del cd. lago di Sabaudia per i pubblici usi del mare.
La situazione dei luoghi, infatti, è assolutamente
diversa da quella posta a base della decisione assunta dalla Corte di Appello
di Roma il 9.12.1980 e confermata da questa Corte Suprema con la sentenza n.
1863/1984 della 1^ Sezione civile, in quanto:
- il 27.7.1984, il Sindaco di Sabaudia ha autorizzato a
titolo precario la s.r.l. "In Land Sea" ad eseguire lavori di
rifacimento sia di una parte dell'argine del lago sia delle passerelle in legno
appoggiate sulla sponda; nonché ha concesso nulla-osta per l'ormeggio di
imbarcazioni in numero non maggiore di 500 e con lunghezza non superiore a sei
metri, facendo divieto di navigazione nel lago di imbarcazioni a motore;
- detta autorizzazione all'ormeggio è stata rinnovata per
un anno con provvedimento del 27.5.1985;
- la preesistente banchina in legno per l'attracco delle
imbarcazioni ed una recinzione metallica (che separava il percorso lungo la
sponda di accesso al lago dal terreno retrostante) sono stati sostituiti da una
banchina in cemento armato e da una diversa recinzione;
- negli anni successivi sono stati realizzati svariati
manufatti, a terra, connessi all'attività di ormeggio, tutti privi di permesso
di costruire e delle autorizzazioni correlate ai vincoli esistenti (per i quali
si afferma, nell'ordinanza impugnata, la pendenza di distinti procedimenti
penali);
- in data 6.5.2003 il Comune di Sabaudia ha autorizzato
la demolizione di un manufatto asseritamente pericolante, costituito dalla ex
chiusa sul canale romano di Torre Paola, di collegamento con il mare, nonché il
dragaggio del fondo del canale limitato ai soli materiali di risulta della
demolizione;
- in seguito a detta demolizione ed alla ripetuta
attività di dragaggio risulta ampliata la possibilità di navigazione dal lago
al mare e viceversa;
- alla data del 30.6.2000 vi erano, nella darsena,
soltanto sei pontili per circa 437 metri lineari;
- sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici eseguiti il
24.1.2004 risulta che 268,70
metri degli attuali 944,40 sono stati realizzati dopo
quel rilevamento, mediante realizzazione ex novo di due pontili ed ampliamento
di altri due preesistenti;
- una delle passerelle attualmente esistenti, con i
relativi moduli galleggianti di appoggio, risulta acquistata in data 12.4.2005;
- la s.r.l. "In Land Sea" pubblicizza la
prestazione attuale sia del servizio di ormeggio con fornitura di acqua ed
elettricità sui pontili, sia dei servizi di sollevamento di barche e di
officina meccanica; a terra funzionano inoltre una scuola di sci nautico, un
ristorante, un bar ed una bautique.
Nella situazione di fatto sopra descritta, razionalmente
il Tribunale di Latina ha ravvisato "l'utilizzo, da anni, delle acque del
lago ai fini dell'ormeggio delle imbarcazioni, continuamente incrementato
attraverso la realizzazione di nuove opere che hanno determinato
sostanzialmente la realizzazione di una struttura portuale per la nautica da
diporto", sicché legittimamente lo stesso Tribunale ha ritenuto "comprovata
la natura demaniale marittima del lago... prevalente sui titoli di proprietà,
vantati peraltro da soggetti diversi dall'odierno indagato".
In particolare, alla stregua dei principi di diritto
dianzi enunciati:
- non è dubitabile che si tratti, nel caso, di un bacino
di acque salmastri, sia pure commiste in parte con acque dolci e nessuna
rilevanza può comunque ascriversi al tasso di salinità;
- il bacino comunica direttamente, ininterrottamente e
liberamente con il mare (anche) attraverso un canale navigabile;
- incontestabile è l'uso marittimo attuale del bacino
medesimo nonché la sua attitudine oggettiva ad essere utilizzata per fini del
pubblico uso del mare, poiché tra questi vanno sicuramente ricompresi
l'accesso, l'approdo e la tirata in secco dei natanti;
- è irrilevante che tale attuale destinazione sia sorta e
venga mantenuta per un'opera innovatrice dell'uomo.
La 1^ Sezione civile di questa Corte - con la sentenza n.
316/1975 - ha testualmente affermato che "la destinabilità immediata
all'uso pubblico, che si sovrappone escludendolo all'uso privato, giustifica
che un bene, per forza stessa della legge e finanche senza bisogno di formalità
accertativi appartenga allo Stato, e vi appartenga in quella forma particolare
per la quale neppure lo Stato come entità soggettiva può liberamente disporne
contro la sua conservazione per la utilizzabilità generale da parte di tutti,
sia pure con quella serie di condizioni formali che sono giustificate dalla
necessità di un ordinato svolgimento dell'uso. A questa stregua perde perfino
valore la genesi di una destinabilità pubblica in atto; nel senso che se, al
limite, un cittadino privato effettuasse, legittimamente o non, un'opera per
cui sorge un bene prima inesistente e destinarle ad uso pubblico... non vi è
dubbio che il bene nuovo diventi, anzi nasca come bene demaniale, a prescindere
dai rapporti economici o di altro tipo tra il cittadino e lo Stato".
5. Nella specie, in conclusione, razionalmente risulta
ravvisata la sussistenza del fumus del reato di occupazione abusiva del demanio
marittimo (di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.), attraverso la installazione
ed il mantenimento dei pontili di approdo nonché attraverso lo stesso ormeggio
delle imbarcazioni (vedi Cass., Sez. 3^: 4.3.2005, n. 8410, Di Palma; 9.4.2003,
n. 16670, P.M. in proc. Bolognesi; 25.1.2000, n. 354, Carrodano).
A fronte degli accertamenti effettuati devono
riconoscersi, pertanto, profili di impudenza all'affermazione del ricorrente
secondo la quale unica funzione del canale di collegamento con il mare sarebbe
quella di "consentire l'ossigenazione del lago".
Il reato ha natura permanente, sicché sono irrilevanti le
discettazioni difensive pretesa prescrizione.
Le autorizzazioni temporanee all'ormeggio rilasciate dal
Comune di Sabaudia in data 27.7.1984 e 27.5.1985 non costituiscono concessioni
demaniali (all'epoca, tra l'altro, non era configurabile alcuna competenza dei
Comuni in ordine al rilascio di concessioni demaniali marittime).
6. La misura di cautela reale è stata altresì disposta in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. C) installazione delle strutture di approdo senza il necessario permesso di costruire); al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (carenza dell'autorizzazione paesaggistica); L. n. 394 del 1991, artt. 13 e 30 (mancanza del nulla-osta del Parco nazionale del Circeo). In ricorso non si assume l'esistenza dei provvedimenti amministrativi anzidetti (si adombra soltanto l'esistenza di un non meglio specificato "parere" reso dall'Ente parco in relazione ai più limitati interventi autorizzati dal Comune negli anni 1984 e 1985), e quanto all'eccezione di prescrizione di tali reati, va rilevato che l'ultimo pontile è stato sicuramente installato in epoca successiva all'acquisto dei suoi componenti, documentato da una fattura del 12.4.2005.
6. La misura di cautela reale è stata altresì disposta in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. C) installazione delle strutture di approdo senza il necessario permesso di costruire); al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (carenza dell'autorizzazione paesaggistica); L. n. 394 del 1991, artt. 13 e 30 (mancanza del nulla-osta del Parco nazionale del Circeo). In ricorso non si assume l'esistenza dei provvedimenti amministrativi anzidetti (si adombra soltanto l'esistenza di un non meglio specificato "parere" reso dall'Ente parco in relazione ai più limitati interventi autorizzati dal Comune negli anni 1984 e 1985), e quanto all'eccezione di prescrizione di tali reati, va rilevato che l'ultimo pontile è stato sicuramente installato in epoca successiva all'acquisto dei suoi componenti, documentato da una fattura del 12.4.2005.
7. Il "periculum in mora" è più che evidente,
quanto alla contravvenzione demaniale, tenuto conto che la libera disponibilità
dei beni sequestrati determina il protrarsi della occupazione abusiva
costituente reato.
Appare ultroneo discettare, pertanto, circa
l'aggravamento del carico urbanistico connesso all'incremento dei posti-barca
disponibili, comunque valutabile quanto meno sotto il profilo della necessità
di maggiori spazi da destinare a parcheggio dei veicoli utilizzati dai proprietari
delle imbarcazioni per raggiungere il luogo di ormeggio. 8. Al rigetto del
ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento del procedimento.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio,
il 15 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2007
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