Il
decreto del governo non ha “effetto retroattivo” e per questo il gip di Taranto
Patrizia Todisco, ha rigettato l’istanza del presidente dell’
Ilva Bruno Ferrante in cui si chiedeva il
dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati, realizzati nel periodo successivo al sequestro degli impianti dell’area a caldo,
risalente al 26 luglio scorso e antecedente al decreto.
Il provvedimento di Palazzo Chigi, firmato lo scorso 3 dicembre, aveva autorizzato a proseguire la produzione e la vendita per tutto il periodo di validità dell’
Aia, ovvero tre anni a partire dall’approvazione del decreto. Prima della decisione del gip, anche la
Procura della Repubblica aveva espresso parere negativo sulla richiesta dell’azienda. A causa del blocco del materiale, la società ha calcolato un danno per il mancato introito di circa
1 miliardo di euro.
Il sequestro preventivo dei rotoli di acciaio, i cosiddetti coils, destinati alla vendita o altrasferimento in altri stabilimenti del gruppo, era stato disposto, con decreto preventivo da Todisco, su richiesta della Procura, il 22 novembre scorso. Secondo il gip le argomentazioni svolte nel parere dei pm risultano “pienamente fondate ed in quanto tali integralmente condivisibili, costituendo ‘il divieto di retroattività della legge [...] fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento cui il legislatore deve in linea di principio attenersi”. L’azienda chiedeva, invece, “l’immediata esecuzione” degli articoli 2 e 3, comma 3, del decreto legge del governo del 3 dicembre scorso mediante “la rimozione dei sigilli dei beni oggetto del provvedimento decreto di sequestro preventivo del gip di Taranto in data 22 novembre 2012 e comunque di ogni altra attività necessaria a tal fine”.
Per i pm invece le disposizioni contenute nel decreto legge “trovano applicazione solo per l’avvenire, nel senso che l’attività consentita è solo quella di produzione e conseguente commercializzazione successiva all’entrata in vigore del decreto medesimo, fermo restando che l’attività con la relativa produzione avvenuta prima dell’emanazione del decreto non è soggetta alle regole ivi contenute, perché, nel caso contrario, un atto avente forza di legge avrebbe effetto retroattivo”. Il gip cita il passaggio del decreto legge in cui si dice che ‘a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Ilva spa è immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed è in ogni caso autorizzata [...] alla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi (durata dell’Aia, ndr). Questo, secondo il giudice, “impone di escludere radicalmente che si sia voluto attribuire efficacia retroattiva alla disposizione stessa, invocata dalla società richiedente”.
Nessun commento:
Posta un commento