lunedì 29 maggio 2017

Nuovi modelli unici per l’edilizia, tutte le novità

di Alessandra Marra http://www.edilportale.com/news/2017/05/normativa/nuovi-modelli-unici-per-l-edilizia-tutte-le-novit%C3%A0_58264_15.html

Dal 30 giugno i progettisti troveranno la nuova modulistica standardizzata sui siti dei Comuni

Chi avvia interventi edilizi, come i lavori di ristrutturazione della propria casa, potrà contare su una modulistica più semplice e valida su tutto il territorio nazionale, tempi certi e una riduzione dei costi e degli adempimenti.

Infatti, con l’Accordo del 4 maggio 2017 tra Governo, Regioni ed enti locali, siglato in Conferenza Unificata, è stata raggiunta l’intesa sui nuovi moduli unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali.

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Nuovi moduli unici per l’edilizia: le novità

La modulistica per i titoli abilitativi edilizi (CILA, SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire, CIL per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, Comunicazione di fine lavori) è stata adeguata alle novità introdotte al Dlgs 126/2016 e Dlgs 222/2016.

Inoltre, è stata adottata la modulistica per la SCIA ai fini dell’agibilità, che, secondo il Governo, consentirà di eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.

I nuovi moduli unici per l’edilizia saranno operativi dal 30 giugno 2017. Potranno subire degli aggiustamenti per adeguarsi a delle specifiche esigenze locali, ma in questo caso le Regioni dovranno completare i lavori entro il 20 giugno 2017.

Rispetto al passato, vengono ridotti gli adempimenti a carico dei cittadini: non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli.

Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività ma esse vengono acquisite dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP): è sufficiente presentare una domanda (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni).

Modulo Unico SCIA

Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni:
- la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.);
- la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico.

Infine è prevista una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere generato “in automatico” dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari.

Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.

CILA e Agibilità

I moduli della CILA e dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l’asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo).

Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli appositi campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).

Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i “soggetti coinvolti” e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.

Modelli standardizzati: obblighi e sanzioni per i Comuni

L’articolo 2 del Dlgs 126/ 2016 prevede specifici divieti e sanzioni per i Comuni che non si adeguano: la mancata pubblicazione sul sito istituzionale dei moduli entro il 30 giugno costituirà illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi.

Anche la richiesta d’informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare.

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