N.
00443/2016 REG.PROV.COLL.
N.
00703/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione
staccata di Latina (Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 703 del 2013, proposto
da:
Comune di Pontinia, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Falcone, Carlo Bassoli, con domicilio eletto presso Carlo Avv. Bassoli in Latina, Via Priverno N. 18;
Comune di Pontinia, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Falcone, Carlo Bassoli, con domicilio eletto presso Carlo Avv. Bassoli in Latina, Via Priverno N. 18;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi,12; Provincia di
Latina, rappresentato e difeso dagli avv. Carla Vani, Giulio
Tatarelli, con domicilio eletto presso Carla Avv. Vani in Latina, c/o
Prov. Latina Via Costa N.1; Regione Lazio, Asl Latina;
nei
confronti di
Pontinia
Rinnovabili Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Gabriele Verzelli,
Filippo Boccioletti, Luca Maria Pietrosanti, con domicilio eletto
presso Luca Maria Avv. Pietrosanti in Latina, piazza Mercato,11;
per
l'annullamento
del
provvedimento prot. n. DICA 0014495 P-4.8.2.8 del 10 luglio 2013 di
condivisione delle motivazioni espresse da Regione Lazio, Asl di
Latina e Provincia di Latina su istanza di autorizzazione integrata
ambientale per realizzazione centrale a biomasse, della potenza di 20
Mwe, nel Comune di Pontinia;
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio
di Presidenza del Consiglio dei Ministri e
di Provincia di Latina e di Pontinia Rinnovabili Srl;
Viste
le memorie difensive;
Visti
gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il dott. Antonio
Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto
e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
e DIRITTO
Con
il presente ricorso il Comune di Pontinia ha chiesto l’annullamento
del provvedimento della Presidenza del Consigliodei ministri -
Dipartimento per il coordinamento amministrativo del 5 luglio 2013
avente ad oggetto “Richiesta
di Autorizzazione Integrata Ambientale -Centrale a biomasse di
Pontinia loc. Mazzocchio, nel Comune di Pontinia - Proponente Società
Pontinia Rinnovabili a r. i.” - art. 14 quater Legge 7 agosto 1990,
n. 241.
In
detto atto si legge, tra l’altro, di ….“condividere
facendole proprie le motivazioni espresse dalla Regione Lazio, dalla
ASL Latina e dalla Provincia di Latina, relativamente all’istanza
di Autorizzazione Integrata Ambientale Centrale a biomasse …. nel
Comune di Pontinia, la cui realizzazione è subordinata al rispetto
delle prescrizioni impartite dalla Regione Lazio, dalla Provincia di
Latina e dalla ASL Latina”.
A
sostegno del ricorso sono dedotti vizi di violazione di legge ed
eccesso di potere sotto diversi profili.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri si
è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso
e richiedendone nel merito la reiezione.
Si
è altresì costituita in giudizio la Provincia di Latina.
Nell’imminenza
dell’udienza di discussione la Provincia di Latina ha depositato
memoria con cui ha rimarcato il proprio rifiuto al rilascio
dell’autorizzazione alla costruzione della rete elettrica (cfr.
nota 17.9.2015, n.50091 in atti), tenuto conto sia dell’omessa
integrazione della documentazione tecnica da parte della società
deducente, sia del mancato versamento degli oneri istruttori.
In
considerazione di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato
improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Sussistono
peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
Latina (Sezione Prima)
definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso in Latina nella camera di consiglio del
giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:
Carlo
Taglienti, Presidente
Antonio
Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto
Maria Bucchi, Consigliere
L'ESTENSORE
|
IL
PRESIDENTE
|
|
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
29/06/2016
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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