domenica 12 giugno 2011

Pontinia, acqua dopo la cessione della destra, ce la possiamo riprendere

Mentre il dato nazionale delle 12 è oltre il 10%, dati ufficiosi di
Aprilia oltre il 15%, ripercorriamo la storia della gestione nel
comune di Pontinia, sempre contrario (come si legge nei verbali della
-conferenza dei servizi fino all'avvento della giunta di destra con
Mochi, l'udc, an, FI, la destra) e l'illegittima gestione delle reti,
senza far parte della società pubblico-privata (quindi con danno
erariale?) avvenuta da parte della stessa giunta di destra, fino alle
2 delibere della passata amministrazione Tombolillo per tornare alla
gestione pubblica. Ma sempre con il voto contrario dell'udc (unico
partito che si è schierato per la privatizzazione dell'acqua). La
deliberazione della cessione delle reti da parte della giunta Mochi è
la n. 59 del 31/05/2004.senza che l’Ente abbia precedentemente
esaminato ed approvato il contratto di servizio (Convenzione di
Gestione) e gli atti propedeutici all’affidamento del servizio.
L’invio delle fatture è avvenuto senza verifica né alcuna lettura dei
consumi, come da comunicato della Società in data 28 novembre 2005
che comunicava il primo sopralluogo presso le singole utenze.
Le prime fatture sono state recapitate ben dopo dodici mesi, nel
maggio 2005, dalla data di cessione degli impianti e quindi
dall’affido del servizio alla società, la quale inoltre non ha
rispettato gli obblighi verso gli utenti previsti dall’art.55c2
(Adeguamento dei contratti esistenti) ed art.11c1 (perfezionamento del
contratto) del regolamento di servizio, non avendo informato
tempestivamente l’utente della nuova vigenza contrattuale e degli
oneri derivanti dall’art. 7.10 della convenzione di gestione;
Non è stato rispettato l’obbligo derivante dall’art. 9.3 della
convenzione di gestione prevede espressamente che,
“ al fine di favorire un rapporto equilibrato con l’utente” il gestore
è obbligato ad assicurare la diffusione della Carta dei Servizi
“attraverso la consegna di una copia ad ogni utente e la disponibilità
presso tutti i suoi uffici aperti al pubblico”;
Poi l'inizio del ritorno alla gestione pubblica con l'amministrazione
Tombolillo e le 2 delibere di consiglio comunale delibera n. 4 del 23
gennaio 2008


delibera n. 4 del 23 gennaio 2008
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTINIA
VISTO:
• La legge 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche;
• La legge regionale 22 Gennaio 1996, n. 6 - Individuazione degli
ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico
integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36- e
successive modifiche;
• La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque (Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22/12/2000);
• Il Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche;
• Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• La delibera n.7 del 21 Marzo 2000 della Conferenza dei Sindaci ATO4
avente ad oggetto “LR 6/96 Del. G.R. n. 5462 del 16.11.99-bando e
Disciplinare di gara per la scelta del Socio Privato della costituenda
spa di Gestione del SII nell’ATO4- Determinazioni”;
• La delibera n.1 del 9 Aprile 2002 della Conferenza dei Sindaci ATO4
avente ad oggetto “Costituzione società mista per l’affidamento del
servizio idrico integrato”;
• La delibera n.3 del 7 Maggio 2002 della Conferenza dei Sindaci ATO4
avente ad oggetto “Costituzione società mista di gestione del SII
nell’ATO4-Latina-Patto Parasociale”;
• La Delibera di Giunta regionale n. 6924 del 4 novembre 1997 avente
ad oggetto “Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico
Integrato”
• La CONVENZIONE DI COOPERAZIONE regolante i rapporti tra gli Enti
Locali ricadenti nello AmbitoTerritoriale Ottimale n° 4 denominato:
"Lazio Meridionale – Latina” approvata con delibera consiliare n. 60
del 22.07.1997 e riapprovata con delibera consiliare n. 31 del
30.03.1998 (nel seguito Convenzione di Cooperazione) ;
• La CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
stipulata in data 2 Agosto 2002 fra la Provincia di Latina in
rappresentanza dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale N. 4,
Lazio Meridionale – LATINA e la Società ACQUALATINA S.p.A. con sede in
Latina (giusto repertorio n°20257 Provincia di Latina) (nel seguito
Convenzione di Gestione);

PRESO ATTO CHE:
• L’art. 144 “Tutela e uso delle risorse idriche” - del decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, stabilisce:

1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte
dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.

2. Le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata
secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è effettuato
salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a
fruire di un integro patrimonio ambientale.

3. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro
razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il
rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la
vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e
la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri
idrologici.

4. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei
quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne
pregiudichino la qualità.

5. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate
da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle competenze
costituzionalmente determinato.

• L’art. 147 “Organizzazione territoriale del servizio idrico
integrato” - del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006,
stabilisce:


1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti
territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge
5 gennaio 1994, n. 36.

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti
territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico
integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di
efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare,
dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini
idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della
localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche
derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unicità della gestione e, comunque, superamento della
frammentazione verticale delle gestioni

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di
parametri fisici, demografici, tecnici.

3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per
il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi
allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli
impianti di pre-trattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.


• Quanto stabilito negli articoli sopra citati del decreto legislativo
n. 152 del 3 aprile 2006 recepisce quanto già contenuto nella
precedente legge 5 gennaio 1994, n. 36 -Disposizioni in materia di
risorse idriche;
• La L.R. n. 6 del 22/01/1996 “Individuazione degli ambiti
territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato
in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, delimita l’ambito
territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina, del
quale fa parte il comune di Pontinia e definisce, inoltre, lo schema
di “convenzione di cooperazione”, (allegato B - L.R. 6/96);
• Il 4/11/1997, con D.G.R. n. 6924 è stata approvata, dalla Regione
Lazio, la Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico
Integrato;
• La L.R. 6/96 all’art. 6 comma 3 prevede che: ”Le decisioni assunte
dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, con le maggioranze
previste dalle convenzioni di cooperazione, per il conseguimento delle
finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio
idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative. Resta
ferma, comunque, la successiva approvazione da parte dei consigli
degli enti locali convenzionati, ove espressamente prevista dalla
presente legge”;
• L’art.17 della Convenzione di Cooperazione Tipo contenuta nella LR
6/96 integralmente trascritto nella Convenzione di Cooperazione
stipulata nell’ATO4-Latina recita:

1. Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente
articolo 6 gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre la
"Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il
relativo disciplinare.

2. Gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei
rispettivi consigli la "Convenzione per la gestione del servizio
idrico integrato" ed il relativo disciplinare nei tempi previsti dalla
legge regionale n. 6 del 22.1.96.

3. La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è
definita sulla base della convenzione-tipo pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 8 della legge
regionale n. 6 del 22.1.96.

• Il Consiglio Comunale di Pontinia con delibera n. 60 del 22.07.1997
e n. 31 del 30.03.1998 , approva “lo schema di convenzione di
cooperazione tra enti locali e Ato n.4” con la quale questo comune
aderiva all’ATO4;
• La Convenzione di Cooperazione, stipulata in accordo con lo schema
previsto dalla legge regionale 22 Gennaio 1996, n. 6, assegna,
attraverso l’art.3 comma 3, le seguenti competenze agli enti locali
convenzionati:
a) La scelta delle forme del servizio idrico integrato;
b) L'affidamento del servizio idrico integrato;
c) L'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere
attinenti il servizio idrico integrato;
d) L'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi,
del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
e) La determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in
attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36
del 1994;
f) L'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare
riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti
nelle convenzioni con i soggetti gestori.

• Il 23/10/2000, il Parlamento Europeo approva la Direttiva
2000/60/CE, la quale afferma – “(1) L’acqua non è un prodotto
commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto,
difeso e trattato come tale.”;
• Il 21.03.2000 con Verbale n° 7 è stato approvato dalla Conferenza
dei Sindaci e dei Presidenti il “Bando e Disciplinare di Gara” per la
selezione del socio privato di minoranza per la costituenda S.p.A.
mista di gestione del S.I.I. nell’A.T.O. n. 4 contenente lo schema di
convenzione redatto sulla base della D.G.R. n.6924 del 4/11/1997;
• Il 26/07/2001, con delibera atto n. 8, la Conferenza dei Sindaci,
maggioranza, approva la graduatoria della gara per la scelta del socio
privato che, insieme alla parte pubblica, costituirà la società mista
“Acqualatina S.p.A.” (società costituita con il 51% di capitale
pubblico ed il 49% di capitale privato);
• Il 09/04/2002, con delibera atto n. 1, la Conferenza dei Sindaci, a
maggioranza, approva gli atti propedeutici all’affidamento del
servizio idrico (Piano d’ambito, Convenzione di gestione, disciplinare
tecnico, regolamento di servizio,etc) ed alla costituzione della
società Acqualatina Sp.A. (statuto societario, membri del Consiglio di
amministrazione);
• Il 7/05/2002, con delibera atto n. 3, la Conferenza dei Sindaci, a
maggioranza, approva la i patti parasociali tra la parte pubblica e la
parte privata della costituenda società Acqualatina S.p.A;
• Il 25/7/2002 con atto pubblico, a rogito del notaio Claudio
Maciariello di Latina del 25.07.2002, rep. n. 29852, racc. n. 10039,
veniva costituita la “Acqualatina s.p.a.”per la gestione del servizio
idrico integrato tra la “IDROLATINA srl” e tutti i comuni compresi
nell’ATO4 ad eccezione dei comuni di Bassiano, Pontinia e Ponza,
mediante sottoscrizione dell’atto costitutivo e dell’allegato statuto
societario;
• Il 02/08/2002 è stata stipulata la Convenzione per la gestione del
servizio idrico integrato tra il presidente dell’ATO 4 e la società
Acqualatina S.p.A., precedentemente approvata con atto n. 1 del
09/04/2002 della Conferenza dei Sindaci;
• Che in esecuzione dei citati atti consiliari n. 60/97 e n. 31/98,
con atto di Giunta n. 59 del 31.05.2004 è stata deliberata la consegna
degli impianti di proprietà del Comune di Pontinia ad Acqualatina spa,
avvenuta in data 23.06.2004, riservandosi di entrare eventualmente a
farne parte;
• L’11/02/2003, con delibera atto n. 1, ed il 19/02/2003 con delibera
atto n. 2, la Conferenza dei Sindaci, ha modificato i commi 1 e 2
dell’art. 22 - “Canoni di concessione delle infrastrutture per la
gestione del servizio idrico integrato” della Convenzione di
cooperazione ATO4, eliminando di fatto la ripartizione degli oneri
concessori in ragione delle attività e passività conferite dai singoli
comuni;
• Il 23/04/2003, con delibera atto n. 3, la Conferenza dei Sindaci, ha
modificato la Convenzione di cooperazione, integrandola dell’art. 6
bis, che prevede l’istituzione dell’Ufficio di Presidenza, organismo
non previsto nell’allegato B della L.R. 6/96 (convenzione tipo) e che
comporta ulteriori oneri da compensare con la tariffa del servizio
idrico;
• Il 03/12/2003, con delibera atto n. 4, la Conferenza dei Sindaci
dell’ATO 4, ha modificato l’art. 13 della Convenzione di cooperazione,
sostanzialmente eliminando il limite posto alla presenza del capitale
privato nella società mista;
• Il 12/7/2004, con delibera atto n. 8, la Conferenza dei Sindaci, ha
modificato il piano degli interventi;
• Il 16/4/2004, con delibera atto n. 4, la Conferenza dei Sindaci, ha
approvato l’articolazione tariffaria per l’anno 2004, e
contestualmente ha approvato l’accordo per regolare i rapporti tra ATO
e gestore derivanti dal periodo transitorio e dalla nuova
articolazione tariffaria;
• Il 28/9/2005, con delibera atto n. 5, la Conferenza dei Sindaci, ha
approvato l’articolazione tariffaria per l’anno 2005, ed un accordo
per regolare i rapporti tra ATO e gestore in relazione all’esercizio
2004 con il quale sostanzialmente si attribuisce ai comuni un debito
pari a euro 14.700.000;
• Il 14/7/2006 la Conferenza dei Sindaci ha approvato con delibera
atto n. 5 la Tariffa binomia per l’anno 2006 e con delibera n.6
l’articolazione tariffaria 2006, la nuova convenzione di gestione, il
nuovo disciplinare tecnico, il nuovo regolamento di servizio, il nuovo
PIANO d’ambito, etc.;
• Preso atto che in base alla delibera di Giunta Comunale n. 59 del
24.05.2004 si rileva che l’Ente si è riservato di far parte
eventualmente della società pubblica – privata Acqualatina Spa e che
pertanto risulterebbe ad oggi solo l’adesione alla convenzione di
cooperazione istitutiva dell’ATO4 non essendo approvati da questo Ente
tutti gli altri atti necessari al perfezionamento quali lo Statuto, i
patti parasociali, la costituzione del gestore con le regole interne
al suo funzionamento, la convenzione di gestione;
• La Convenzione di gestione ATO4 stipulata il 2/8/2002, nonché la
nuova Convenzione deliberata il 14/7/2006 sono significativamente
difformi dallo schema tipo approvato con Delibera giunta regionale n.
6924 il 4/11/1997, posto a base di gara per la scelta del socio
privato per la costituzione della società di gestione e che tali
difformità rappresentano un considerevole svantaggio per gli enti
pubblici e la collettività (vedasi allegato A alla presente delibera
di consiglio comunale);
• La Provincia con lettera del 20 Luglio 2006 aveva fatto richiesta
alla regione Lazio di esercitare i poteri sostitutivi previsti
dall’art.6 comma 3 bis LR6/96, nei confronti dei comuni di Aprilia,
Cori ed Amaseno che con deliberazione di consiglio non avevano
approvata la convenzione di gestione ATO4 stipulata il 2/8/2002 e le
modifiche apportate alla Convenzione di Cooperazione;
• Il 25 Gennaio 2007 Regione Lazio con DGR n.44 riconosceva che la
convenzione di gestione ATO4 non è conforme alla normativa vigente ed
in particolare che “non è assolutamente in linea con la
Convenzione-tipo adottata dalla Regione Lazio in quanto se ne discosta
con l’introduzione di nuovi quattro articoli (17bis,18bis, 30bis,
30ter) oltre a modificarne sostanzialmente altri 3 (il n.12, 30 e
34)”;
• Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Latina- con
sentenza n. 136 /2007 del 23 Febbraio 2007 ritiene “che, in forza del
citato articolo 17 (della convenzione di cooperazione ATO4), agli
organi consiliari degli enti costituenti l’ATO sia attribuito un vero
e proprio potere di approvazione della convenzione di gestione
stipulata tra il rappresentante dell’ATO e il gestore sulla base dello
schema predisposto e approvato dagli enti convenzionati attraverso la
conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle province. Una volta
ammesso che un potere di approvazione della convenzione di gestione in
capo ai consigli degli enti locali costituenti l’ATO esiste, perché
normativamente riconosciuto (previsto dallo schema di convenzione di
gestione allegato alla legge n. 6 e pertanto di questa costituente
parte integrante), è giocoforza ammettere che esso implichi anche un
potere di “disapprovazione” della convenzione. Il potere di approvare
infatti logicamente include quello di non approvare; e del resto, se i
consigli fossero necessariamente obbligati ad approvare, tale atto –
lo si ripete - non avrebbe alcuna concreta rilevanza.”
RILEVATO CHE
• Questo Consiglio Comunale non ha mai approvato o ratificato l’atto
costitutivo della società mista Acqualatina S.p.A., né i previsti
patti parasociali, come previsto all’art. 13 comma 2 della convenzione
di cooperazione ATO4;
• Il Consiglio Comunale di Pontinia, non ha mai ratificato né
approvato la convenzione di gestione del servizio idrico integrato tra
l’ATO4 e la società Acqualatina SpA;
• Questo Consiglio Comunale non ha mai approvato o ratificato le
modifiche alla Convenzione di cooperazione sopra richiamate;
• Il Presidente della Provincia di Latina ha stipulato la Convenzione
di Gestione ATO4 con la società Acqualatina S.p.A. il 2/08/2002 ai
sensi dell’art. 18 della Convenzione di Cooperazione, senza che questo
Consiglio Comunale né quelli degli altri comuni dell’ambito avessero
esercitato il loro potere di approvazione/non approvazione di detta
Convenzione di Gestione come previsto dalla normativa regionale,
dall’art. 17 della Convenzione di Cooperazione. Potere rilevato anche
con la sentenza n. 136 /2007 del TAR di Latina;
• Il 25/01/2007 con l’atto rep. 20518 l’Amministrazione Provinciale di
Latina ha stipulato la nuova convenzione di gestione tra ATO 4 e la
Società Acqualatina S.p.A. sulla base alla delibera n. 6 del 14/7/2006
della Conferenza dei sindaci dell’ATO4;
• La Convenzione di gestione stipulata in data 2 Agosto 2002 fra la
Provincia di Latina in rappresentanza dell’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale N. 4, Lazio Meridionale – LATINA e la Società
ACQUALATINA S.p.A., come la nuova di cui all’atto rep. 20518 del
25/01/2007, nonché gli atti che ne costituiscono parte integrante,
sono sostanzialmente difformi dalla convenzione tipo della regione
Lazio ,cosi come descritto in narrativa e, pertanto, devono ritenersi
illegittime;

Uditi gli interventi dei Consiglieri in aula come da allegata sbobinatura;

Messa ai voti la proposta di delibera la stessa è approvata con:

Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 4 (Donnarumma Alfonso, Ramati Maurizio, Torelli Paolo,
Di Trapano Roberto)
Su 15 Consiglieri presenti e 6 Consiglieri assenti (Sperlonga
Patrizia, Mantova Massimo Vincenzo, Nardoni Maria Teresa, Novelli
Sandro Marcello, Belli Giuseppe Silvio, Tortorelli Mario Donato)

Ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

All’esito della votazione


DELIBERA

- Di RESPINGERE le modifiche alla Convenzione di cooperazione ATO4,
richiamate in narrativa (art.13) poiché non conformi alla convenzione
di cooperazione tipo prevista dalla legge regionale 6/96 ed introdotte
successivamente SENZA L’APPROVAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI PONTINIA;

- Di NON approvare la Convenzione per la gestione del servizio idrico
integrato ATO4 approvata il 09/04/2002, con delibera atto n. 1 della
Conferenza dei Sindaci, e stipulata il 02/08/2002 fra la Provincia di
Latina in rappresentanza dell’ATO4 e la Società ACQUALATINA S.p.A. e
la nuova Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato
ATO4, approvata il 14/7/2006 con delibera atto n. 6 della Conferenza
dei Sindaci, e stipulata il 25/01/2007 fra la Provincia di Latina in
rappresentanza dell’ATO4 e la Società ACQUALATINA S.p.A., poiché
illegittime e non conformi alla normativa regionale ed in particolare
non conformi alla convenzione di gestione tipo e ritenute sfavorevoli
per la collettività come meglio specificato in narrativa;


- DI RESPINGERE l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto
della società mista Acqualatina S.p.a. e dei previsti patti
parasociali;

- DI RICHIEDERE ad Acqualatina la gestione degli impianti di proprietà comunale;


a) Di inviare il presente atto,

A:

• Regione Lazio
• Amministrazione Provinciale di Latina in qualità di Autorità d’ambito ATO4:
• Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato per gli adempimenti
di competenza;
• All’assessore con delega all’ambiente e alla cooperazione dei popoli
della Regione Lazio;
• Al Dirigente della Segreteria Tecnica Operativa dell’ATO 4, anche al
fine di inoltrare la presente deliberazione a tutti gli Enti Comunali
e Provinciali ricadenti nell’ATO4.
• Alla Procura della Corte dei Conti
• Al Ministero dell’ambiente
• Alla Commissione UE all’ambiente
• Alla Commissione UE per il mercato interno e la protezione dei consumatori
• Alla Direzione generale della Concorrenza della Commissione UE
• Alla Direzione generale della Salute e Tutela dei Consumatori della
Commissione UE



******


La seduta si chiude alle ore 22,20.




































Allegato “A”

Difformità del contratto tra Ato4 e Acqualatina spa:perché è
sconveniente per i Comuni della provincia.

Premessa

L’art. 11 della legge n°36 del 5 gennaio 1994(Rapporti tra enti locali
e soggetti gestori del servizio idrico integrato), oggi integrata dal
D.L. Testo Unico Ambiente n°152 del 03/04/2006, impone al comma 1 che
“La regione adotta una convenzione tipo e relativo disciplinare per
regolare i rapporti tra gli enti locali … ed i soggetti gestori dei
servizi idrici integrati, in conformità ai criteri ed agli indirizzi”
previsti dalla stessa legge all'articolo 4, comma 1, lettere f) e g).
Al comma 2 art.11 in particolare fissa i principi che dovranno essere
previsti nella convenzione tipo che la regione dovrà predisporre. In
particolare al comma 2 lettera b) impone che nella convenzione tipo
sia previsto “l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione”. Il legislatore nazionale quindi
impone al legislatore regionale di prevedere un contratto-tipo per
l’affidamento del servizio idrico, nel quale sia imposto al gestore,
che è il diretto responsabile della gestione oggetto di affido, di
raggiungere l’equilibrio di gestione. Affinché il gestore possa
disporre di un PIANO generale che permetta di conoscere, definire e
programmare la gestione e di conseguenza le esigenze
economiche-finanziaria per gestire il servizio idrico dell’ambito
territoriale di riferimento, la legge n°36 demanda proprio alla
regione (art.11 c2 lettera d) di definire nella convenzione tipo “i
criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione
integrata del servizio”.
Inoltre all’art.11 comma 3 il legislatore prevede che i comuni “ …
predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle
regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un
piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.
Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili,
quelle da reperire nonché i proventi da tariffa …”. Per finanziare il
piano la legge ha previsto che fosse definita una corrispondente
tariffa (art.13) “… determinata dagli enti locali, anche in relazione
al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico di
cui all'articolo 11, comma 3”.

Va sottolineato come la legge 36(art.9) introduce la necessità che “ i
comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale …
organizzano il servizio idrico integrato … al fine di garantirne la
gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di
economicità”.
Il legislatore si preoccupa che già prima della concessione di
gestione al soggetto gestore, l’insieme dei parametri costi e tariffe,
dovranno determinare l’equilibrio economico-finanziario che sarà
imposto al gestore di rispettare, “vincendo” la gara d’affido della
gestione.

La Regione Lazio con LR 22 Gennaio 1996, n. 6 (Art. 8) in attuazione
della legge n. 36/94, dà mandato alla “…Giunta regionale, sentite le
commissioni consiliari competenti, (di) approva(re) la "Convenzione
tipo per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo
disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della
legge n. 36 del 1994.”
Inoltre la legge regionale all’art.9 prevede che i comuni che decidano
di associarsi nella gestione unitaria dell’ambito di riferimento, con
una convenzione di cooperazione (come avvenuto per l’ATO4), attraverso
le forme di consultazione (conferenza dei sindaci e dei presidenti
delle province) “…e con il coordinamento della provincia nel cui
territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso
ambito, sulla base di quanto stabilito nella convenzione di
cooperazione di cui all'articolo 4” definiscono ed approvano “ la
convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il
relativo disciplinare prevedendo il programma degli interventi, il
piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo”.

Tale convenzione di gestione-tipo è stata approvata con Delibera di
giunta regionale n. 6924 del 4 novembre 1997. Così facendo la Regione
Lazio ha dettato le linee guida per l’affido di gestione del servizio
idrico ai soggetti gestori.

L’ATO4, attraverso la Conferenza dei sindaci, con delibera n. 7 del 21
Marzo 2000, approva il bando di gara per la selezione del socio
privato della costituenda mista società per azioni
(51%comuni-49%privato) per gestire il servizio idrico. Al bando di
gara si allega espressamente il contratto-tipo (convenzione di
gestione-tipo) deliberato dalla Regione.

A questo punto è opportuno procede alla comparazione della convenzione
di gestione-tipo previsto dalla legge regionale con quella approvata
dall’ATO 4 con delibera n°1 del 9/4/2002 e con quella ulteriormente
modificata dall’amministrazione provinciale di Latina e stipulata il
25/01/2007 con atto rep. 20518, nuova convenzione di gestione tra ATO4
e Società Acqualatina spa, sulla base della delibera della Conferenza
Sindaci n°6 del 14/07/2006, per verificare che siano in linea con i
principi della legge regionale e nazionale. Va peraltro rilevato che
la Convenzione di gestione tipo, seppur predisposta (LR 6/96 art.6)
attraverso le forme di consultazione previste (Conferenza dei Sindaci
e dei presidenti di provincia) e con il coordinamento della Provincia
di Latina è stata poi stipulata dalla stessa Provincia, con il
soggetto Acqualatina S.P.A. il 2 Agosto 2002, e il 25/01/2007, ancor
prima che i comuni l’abbiano verificata, discussa ed approvata nei
Consigli comunali, come previsto dalla L.R. 6/96 art.9 e dall’art.17
della convenzione di Cooperazione ATO4.

Dalla comparazione delle convenzione tipo con quella vigente nell’ATO
4, appare evidente come in quella dell’ATO 4 siano presenti ulteriori
articoli: Art. 17bis “Equilibrio economico-finanziario”, Art. 18bis
“Periodo transitorio", Art. 30bis “Ipotesi di esonero da
responsabilità del GESTORE”, Art. 30ter “Aggiornamento del PIANO”.
Inoltre la formulazione dell’articolo 12 “Tariffa” è differente quella
dell’art.34 “Risoluzione”, è molto differente da quella prevista nella
convenzione tipo. Tali differenze sono state evidenziate anche nella
Delibera di Giunta regionale n°44 del 25/01/2007, nella quale la
Regione Lazioha giudicato la convenzione di gestione ATO 4 NON
CONFORME alla Legge Regionale e per tanto ha ritenuto di non poter
obbligare i comuni ad approvarla.

Commenti agli articoli differenti tra convenzione-tipo e convenzione
di gestione ATO4

L’art. 17bis “Equilibrio economico-finanziario”, della Convenzione
ATO4 recita:”Le parti convengono che i termini e le condizioni
dell’affidamento di cui alla presente convenzione dovranno sempre
assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Gestore per l’intera
durata della convenzione stessa”. Detto articolo, non previsto nella
convenzione-tipo, appare eccessivamente a sfavore dei comuni, e quindi
anche del comune di Pontinia. L’articolo così formulato tradisce il
principio ispiratore della legge nazionale 36/94 che prevede di
redigere un contratto-tipo di gestione, dettagliato attraverso la
formazione propedeutica del piano economico-finanziario, affinché il
gestore all’atto dell’affido possa verificare la “convenienza” della
gestione. Inoltre proprio perché il servizio in questione è di
primaria importanza per la popolazione il legislatore nazionale e
regionale non lasciano che l’andamento di della gestione sia
improvvisato e pertanto prevedano che sia dettagliato nel PIANO, sia
lo stato del servizio nei comuni dell’ambito, che gli interventi
necessari da effettuare. I tutto deve essere poi assicurato attraverso
un piano economico finanziario, che attraverso la tariffa sia capace
di sopportare i costi della completa gestione. Pertanto è da ritenere
che proprio in funzione del PIANO propedeutico che l’ambito redige, il
gestore sia poi obbligato al raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione (Legge 36/94 art.11 comma 2
lettera b). Da qui il legislatore nazionale quindi impone al
legislatore regionale di prevedere un contratto-tipo per l’affidamento
del servizio idrico, nel quale sia imposto al gestore, che è il
diretto responsabile della gestione oggetto di affido, di raggiungere
l’equilibrio di gestione, come è previsto nel piano. E’ anche vero che
il legislatore regionale essendo previdente ha previsto anche i casi,
indipendenti dalle capacità del gestore, per i quali sia giustificato
il mancato equilibrio di gestione, art.12 c7 convenzione tipo.
Nell’articolo la convenzione tipo prevede che “Le tariffe possono, su
determinazione dell’AUTORITÀ DI AMBITO, variare a seguito di..”,
mentre quella ATO4 allo stesso comma prevede che:”L’AUTORITA’ DI
AMBITO aggiorna le tariffe, anche su richiesta del Gestore, a seguito
di…”. Nei motivi poi che prevedono le modifiche della tariffa, oltre
quelli previsti dalla convenzione tipo,viene aggiunto al comma 8:”
Qualsiasi modifica tariffaria dovrà comunque consentire il rispetto di
quanto previsto all’art. 17 bis”.

L’art.12comma 8, prevedendo che “qualsiasi modifica tariffaria dovrà
comunque consentire il rispetto di quanto previsto all’art. 17bis”
combinato con lo stesso art.17bis, determinano di fatto un obbligo per
l’autorità d’ambito, e quindi dei comuni, di sostenere il gestore in
ogni caso, anche quando eventualmente il mancato raggiungimento
dell’equilibrio economico-finanziario che esso deve assicurare, siano
da imputare a cattiva gestione. Tale articolo tende a far sì che il
contratto di gestione sia di fati un contratto “aperto” senza vincoli
particolari per il gestore. Ciò è diametralmente opposto alla volontà
del legislatore nazionale che attraverso la legge imponeva che la
gestione del servizio idrico integrato fosse “autosufficiente”,
proprio attraverso l’imposizione al gestore che ottiene l’affido di
gestione, dell’obbligo al raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario. Per il raggiungimento di tale equilibro, il
legislatore impone la sua formulazione matematica attraverso le
“equazioni” previste nel METODO normalizzato emanato a seguito della
legge 36/94 con decreto Ministro LL.PP. del 1/8/96. Né si po’ supporre
che il gestore all’atto della presa in carico del servizio possa
essere stato “ingannato” dal PIANO preparato dall’ATO4 (piano d’ambito
elaborato dagli studi specializzati C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.-Roma,
per conto della Provincia di Latina, consegnato alle società che hanno
partecipato alla gara per la scelta del socio privato di Acqualatina
Spa). Tale PIANO dettaglio conteneva tutta la situazione del servizio
idrico preesistente dell’ATO e conseguentemente ad esso è stato
definito il piano economico finanziario.

Art. 18bis "Periodo transitorio". Anche tale articolo non è previsto
nella convenzione tipo e comunque rappresenta una “trappola” per i
comuni dell’ATO. In buona sostanza esso prevede che (comma2):.”per
tutto il periodo intercorrente tra la sottoscrizione della presente
convenzione e il trasferimento della totalità delle gestioni (di
seguito, il "Periodo Transitorio"), il Gestore non assumerà alcun
obbligo di attuazione del PIANO (ivi inclusi gli obblighi di
realizzazione degli investimenti, opere,impianti ed interventi e di
raggiungimento dei livelli di servizio ai sensi della presente
convenzione)” e che (comma 3) ”3 Durante il Periodo Transitorio il
Gestore sarà tenuto esclusivamente a:Effettuare la prestazione dei
servizi progressivamente trasferiti garantendo i livelli di servizio
esistenti e applicando le tariffe previste nel PIANO;Provvedere alla
manutenzione ordinaria di tutte le componenti degli impianti,curando
l’annotazione in apposito registro delle operazioni eseguite;
Attuare gli interventi eccezionali, di carattere urgente,
indispensabili per assicurare la funzionalità dei servizi e il
mantenimento dei livelli di servizio esistenti, curando l’annotazione
in apposito registro delle operazioni eseguite.”
Applicando tale articolo, per esempio nel caso in cui un piccolo
comune non ottemperi alla consegna delle reti, il gestore non ha
l’obbligo di rispettare il contratto di servizio, anche se non ha
ricadute significate nella tariffa. Mentre il gestore riscuote la
tariffa che è costruita prevedendo che il gestore abbia tutti costi
dell’intero ambito ed esegua tutta gli investimenti previsti, quello
non si obbliga a portare il servizio conforme alla tariffa almeno nei
comuni trasferiti, ma si limita a garantire “i livelli di servizio
esistenti e applicando le tariffe previste nel PIANO”. Ciò
evidentemente determina che mentre il servizio rimane uguale, la
tariffa invece aumenta come se il gestore stesso applicando gli
standard e gli obblighi previsti nel contratto. Quindi gli utenti si
trovano a pagare una tariffa maggiore per un servizio che non viene
effettuato. Se si considera che nel comune di Pontinia con l’arrivo
del gestore Acqualatina, le tariffe hanno subito un notevole aumento ,
si capisce quanto sia svantaggioso per il comune l’applicazione di
questo articolo. Al contrario si sottolinea come il pagamento dei
canoni dovuti dal gestore sia computato in proporzione alle “…aree di
cui il Gestore avrà acquisito la gestione del Servizio…”(art.13 comma
1 Convenzione ATO4).Va altresì ricordato che al comma 5 della
Convenzione ATO4, si prevede che in caso di mancato trasferimento
delle gestioni esistenti entro nove mesi, il gestore chieda
l’adeguamento del PIANO o la risoluzione del contratto. Entrambe le
cose non sono avvenute nell’ATO4. Per fare un esempio: fino al Giugno
2004 il comune di Aprilia non aveva trasferito le reti per problemi
connessi al vecchio gestore incaricato della riscossione tributi delle
tariffa del servizio idrico, ne a tutt’oggi risultano ancora
consegnati, per differenti ragioni, gli impianti di Bassiano, Ponza e
Ventotene. Nonostante la situazione di questi importanti comuni della
provincia,si è preferito “sfruttare” quanto previsto all’art. 17 bis,
per chiedere all’ATO di riequilibrare il disavanzo del gestore,
nonostante questi abbia introitato una tariffa con il livello previsto
come se gestisse tutto l’ambito.

Utilizzo degli articoli Art. 17bis Art. 18bis per equilibrare il
deficit del gestore
Proprio invocando gli articoli 17bis e 18bis, con delibera n.4 del
16/4/2004 della Conferenza dei sindaci ATO4, viene approvato un
accordo tra ATO4 ed Acqualatina per “compensare” il gestore del
deficit di gestione ed assicuragli l’equilibrio economico-finanziario.
Nell’accordo il gestore lamenta le criticità di gestione dell’anno
2003, ed in particolare che: “i volumi erogati all'utenza sono
risultati sensibilmente inferiori a quelli previsti dal PIANO,
provocando una diminuzione dei ricavi rispetto a quelli preventivati;
i costi operativi sono risultati sensibilmente maggiori rispetto a
quelli indicati nel PIANO per cause indipendenti dall’organizzazione
del gestore (elettricità, mutui, . . . )”. Ciò appare molto
discutibile poiché se è vero che in quella data, come accaduto per
esempio nel comune di Aprilia, secondo comune per numero di utenza
(circa 15.000), questo comune non “generava” riscossione di tariffa
(poiché trasferirà gli impianti solo a partire dal 1 Luglio 2004), è
anche vero che non generava costi di gestione. Eppure i costi di
gestione risultano essere superiori a quelli previsti nel PIANO che
comprendono anche Aprilia, Bassiano, Ponza e Ventotene!
L’accordo prevede:
“Articolo 1 Regolamentazione dei rapporti derivanti dal Periodo
Transitorio al 31.12.2003
Le Parti si danno atto e riconoscono che la gestione del
Servizio,durante il Periodo Transitorio al 31.12.2003, ha determinato
uno sbilancio dei costi rispetto ai ricavi che sarà determinato con
esattezza alla certificazione del bilancio civilistico del GESTORE. Le
Parti, pertanto, al fine di evitare la necessità di procedere ad una
revisione tariffaria per compensare il predetto sbilancio, convengono
che l'AUTORITA’ DI AMBITO si obbliga a rimborsare ad Acqualatina il
predetto importo determinato come sopra descritto Il pagamento
dell'importo avverrà mediante compensazione, fino a concorrenza
dell'importo stesso, con il debito di Acqualatina nei confronti
dell'AUTORITA' DI AMBITO derivante dal pagamento dei canoni di
concessione dovuti per gli anni 2003-2004-2005 e, nel caso in cui tali
importi non fossero sufficienti a compensare l'ammontare sopra
descritto, attraverso un aumento delle Quote Fisse addebitate
all'utenza.. L'AUTORITA DI AMBITO accetta la compensazione di cui al
presente articolo e si obbliga a non esigere e comunque a rinunciare a
qualsiasi pretesa, diritto, ragione e/o azione direttamente o
indirettamente connessi ai maggiori importi del canone di concessione
che saranno oggetto di compensazione.

Articolo 2 Equilibrio economico-finanziario
Le Parti si danno atto e convengono che la gestione del Servizio
nell'esercizio 2003 ha evidenziato le seguenti criticità:
• i volumi erogati all'utenza sono risultati sensibilmente inferiori
rispetto a quelli previsti nel PIANO, con conseguente ulteriore
diminuzione dei ricavi rispetto a quelli preventivati;
• i costi operativi sono risultati sensibilmente maggiori rispetto a
quelli previsti nel PIANO per cause indipendenti dall'organizzazione
del gestore (elettricità, mutui, . .. )
In considerazione delle citate criticita, le Parti stabiliscono quale
condizione per il conseguimento dell'equilibrio economico finanziario
per l'esercizio 2004:
• il contenimento dei costi ai sensi degli articoli 3.1,3.2 e 3.3 del
Metodo a 46 Milioni di Euro;
Dandosi atto e convenendo che, qualora, alla chiusura dell'esercizio
2004, il volume fatturato all'utenza fosse inferiore rispetto a quello
preventivato di 38'6 Milioni di mc, o i costi ai sensi degli articoli
3.1,3.2 e 3.3 del Metodo siano superiori a 46 Milioni di Euro, ovvero
introiti da tariffa minori dei costi 2004 ai sensi degli art. 3.1, 3.2
e 3.3 del Metodo, I'AUTORITA' DI AMBITO garantirà l'equilibrio
Economico Finanziario dell'esercizio 2004 stesso, rispetto al Piano e
apposita revisione tariffaria per il triennio 2005 - 2007, che
preveda:

1. la copertura dello sbilancio dei costi 2004 (ai sensi degli 3.1,3.2
e 3.3 del Metodo) rispetto ai ricavi 2004 sul quale va una
remunerazione pari a quella prevista dal Metodo investimenti;

2. l'assunzione dell'esercizio 2004, in coerenza con l'articolo 4 del
Metodo, come esercizio a base del calcolo del nuovo piano tariffario.
Nel caso in cui le risultanze della gestione 2004 migliorino I'equilibrio
economico - finanziario del GESTORE per effetto di:
• il superamento di un volume erogato all'utenza di 38,6Milioni di mc
• costi ai sensi degli articoli 3.1,3.2 e 3.3 del Metodo inferiori 46
Milioni di Euro
• ovvero, comunque un rapporto di concausa tra i fattori sopra
evidenziati tale da portare comunque al GESTORE un introito maggiore
dei costi 2004 ai sensi degli articoli 3.1,3.2 e 3.3 del Metodo;

Le parti convengono che tale differenza tra l'introito ed i suddetti
costi sia ripartito al 50% a vantaggio dell’Utenza sulla tariffa
dell'esercizio 2005 ed al 50% a vantaggio dei GESTORE “
Il 12/7/2004 con delibera n°8 la conferenza dei Sindaci votava un
aggiornamento tecnico del piano degli interventi stipulato in
convenzione ed approvato nel PIANO d’Ambito predisposto
precedentemente con delibera del n.1 del 9/4/2002. Pur rimanendo
inalterato l’importo dei lavori da eseguire per il trentennio di
convenzione, i lavori da eseguire nei primi 6 anni risultano
notevolmente ridotti, quindi l’impegno di spesa per gli impianti
comunali è stato procrastinato nel tempo, mentre non si è provveduto
ad adeguare il piano economico finanziario e la tariffa ricadente
sull’utenza comunale. Si tenga presente che le stesse problematiche
d’adeguamento del piano economico e finanziario e quindi delle
tariffe, da allineare al rinvio degli interventi sugli impianti, sono
state sollevate, con nota scritta, anche dal rappresentante del Comune
di Sabaudia Nicola BIANCHI (allegato n.4 delibera della conferenza dei
sindaci n°8 del 12/7/2004).
Analoga situazione di riequilibrio del deficit del gestore si è
ripresentata nel 2005. Infatti con delibera n.5 del 28/9/2005 la
Conferenza dei sindaci approvava un’ulteriore accordo che modificava
gli impegni assunti dal gestore in convenzione nel 2002. Tale accordo
come detto nelle premesse del documento è stato necessario perché “E'
insorta contestazione, in occasione dell'avvio e definizione del
procedimento per l'adeguamento della tariffa del servizio idrico
integrato per l'anno 2005, tra I'ATO n. 4 e Acqualatina, in ordine ai
termini ed alla possibilità stessa di ottenere da parte della stessa
Acqualatina, l'incremento della tariffa previsto in convenzione per
conseguire, come per legge, l'equilibrio economico finanziario che
costituisce presupposto per l'espletamento del servizio”. Sempre nelle
premesse di questo accordo viene richiamato ancora una volta
l’art.17bis ed il precedente accordo del 16/4/2004 che attraverso tale
articolo era stato precedentemente stipulato. Con l’accordo del 2005
contenuto nella citata delibera sono riconosciuti al gestore 14.7
milioni di euro che l’ATO4 si impegna a versare per consentire
l’equilibrio economico finanziario del gestore, senza incidere
pesantemente sulle tariffe. Nelle considerazioni dell’accordo è
scritto appunto che:
”l'aumento tariffario che deriverebbe dall'applicazione delle
procedure previste dalla Convenzione di Gestione assumerebbe valori
consistenti (21,6%) e pertanto indispensabile trovare soluzioni
compatibili con le esigenze sia degli utenti per il contenimento delle
tariffe del servizio, sia di garanzia dell'equilibrio
economico-finanziario della Società;
che solo a seguito delle risultanze di tali azioni si potrà definire
un nuovo PIANO con riferimento all'esercizio 2004 come anno To (ndr To
l’anno detto zero, iniziale di gestione. per l’applicazione del METODO
normalizzato per la costruzione della tariffa del primo anno di
gestione);
che rimane comunque ferma l’intenzione delle Parti confermare gli
accordi del 16 aprile 2004 e quindi di assicurare l'equilibrio
economico - finanziario della gestione, come del resto già ben
indicato e prescritto
nella vigente Convenzione di Gestione”. Si tenga presente che
l’affermazione che paventava un aumento delle tariffe fino al 21,6 %
secondo le “procedure previste dalla Convenzione di Gestione” di fatti
le procedure cui si riferisce sono quelle previste all’art.17bis, così
come richiamate attraverso l’art. 12 comma 8 per la revisione delle
tariffe. In definitiva si sostiene che in ogni caso le tariffe devono
essere applicate per assicurare, secondo l’art.17bis, “sempre
assicurare l’equilibrio economico-finanziario del Gestore per l’intera
durata della convenzione”. Ciò è, però, in netto contrasto con le
previsioni di sviluppo della tariffa i cui aumenti sono stati fissati
per i primi sei anni di gestione, attraverso il cosiddetto
coefficiente K di limite di prezzo previsto all’art.12 comma 5 del
contratto. Per il terzo anno d’esercizio (anno 2005) il limite K
bloccava l’aumento al 4,50%, che sommato al tasso d’inflazione
programmato, generava aumenti massimi del 4,95%, cosa tra l’altro
prevista della richiamata delibera n.5 del 28/9/2005. Vale qui
precisare che nel punto e) delle premesse dell’accordo vi è una
discrepanza tra la quantità di metri cubi immessi in rete e quelli
previsti nel PIANO del 2002. Infatti nella premessa e) è scritto: “Si
sono evidenziate, in questo primo periodo di gestione ed a seguito
delle azioni di monitoraggio ed inventariamento della situazione
preesistente, le seguenti criticità: la portata media annua erogata è
di 115 milioni di metri cubi a fronte dei circa 32 fatturati nel
2004”. Come risulta dal PIANO preparato per conto dall’ATO4 dagli
studi specializzati C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.-Roma, e posto all’
Allegato B “Estratto ricognizione opere reti impianti- Ricognizione
Relazione” della convenzione del 2002, alla pagina 4 è scritto:” Il
consumo attuale è di circa 130 milioni di m3/anno ed il fabbisogno
stimato netto al 2015 sale a circa 150 milioni di m3/anno: il periodo
di massimo consumo è concentrato nei mesi di luglio ed agosto”.
Pertanto il Gestore conosceva il piano ed era stato edotto sul
quantitativo d’acqua che veniva immesso in rete, anche stimato per
eccesso, poiché il gestore nel punto e) richiamato, parla di 115
milioni di metri cubi immessi in rete, mentre l’ATO ne aveva stimati
130-150 milioni. Mentre, per metri cubi fatturabili, l’ATO aveva
stimato 45.445.000 metri cubi (Allegato A3-Estratto del Piano
Tariffario trentennale contenuto nel PIANO del 2002), nell’accordo si
parla di soli 32 milioni di metri cubi. Ciò spiega in larga parte
l’inconsistenza del dato metri cubi fatturati. Va altresì sottolineato
che nel PIANO dell’ATO i metri cubi fatturabili erano stati ipotizzati
proprio in funzione della maggiore efficienza del gestore di
recuperare l’eventuale evasione da morosità e diminuire le perdite
fisiche di rete. Questa efficienza non si è poi riscontrata nel
gestore. Infatti nell’accordo del 2005 al punto f) si prevede che
l'ATO n. 4 eroghi ad Acqualatina il debito presunto 14,7 milioni di
euro, attraverso un prestito finanziato appunto dai proventi di un
programma di recupero dispersioni fisiche(perdite di rete) ed
amministrative (utenza abusiva).

Come si nota attraverso queste considerazioni l’ATO è “obbligato”
ancora una volta attraverso l’articolo 17bis ad assicurare
l’equilibrio economico-finanziario del gestore, nonostante non sia
stato messo in atto una modifica del PIANO, che preveda la riduzione
delle tariffe conseguentemente alla mancata applicazione del piano
degli investimenti e l’inefficienza del gestore di recuperare il
fatturato previsto nel piano.

Tutti gli effetti negativi “scatenati” dall’applicazione
dell’art.17bis con l’accordo del 16/4/2004 si sono ripercossi anche
sulla revisione del piano e l’approvazione tariffa 2006 deliberati con
atto n.6 del 14-7-2006 dalla conferenza dei Sindaci. Con la revisione
del PIANO d’ambito vengono modificati: la Convenzione di Gestione, il
Programma degli interventi, il Piano economico finanziario trentennale
(Stato patrimoniale, Conto economico, Flussi di cassa), il Piano
tariffario trentennale, il Modello gestionale e organizzativo, il
Disciplinare Tecnico, il Regolamento d'utenza. Inoltre al punto 4 di
detta deliberazione si decide “di annullare l'impegno dell'Autorità
d'Ambito, assunto con la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci e
dei Presidenti Atto n. 5 del 28.09.2005, di fornire le idonee garanzie
al fine di erogare al Gestore Acqualatina s.p.a. un prestito di
14.700.000 euro, fermo restando comunque il riconoscimento del debito
verso il Gestore dei comuni del’AT04 come meglio specificato nella
delibera atto numero 5 del 28 settembre 2005”.
Come si capisce anche se non viene più richiesto all’ATO di erogare un
prestito al gestore a copertura del debito di 14,7 milioni di euro
derivanti dal primo accordo del 16/4/2004 a seguito dell’applicazione
dell’art.17bis, il debito stesso rimane! A conferma poi della cattiva
interpretazione dell’obbligo del gestore a mantenere l’equilibrio
economico finanziario attraverso una gestione efficiente, si legga il
punto 7 della delibera che così recita:”.. venga istituita una
verifica triennale (dicembre 2008) del Programma quinquennale di
Recupero Dispersioni che preveda un meccanismo di adeguamento
automatico della tariffa, in più o in meno, nel caso in cui i
risultati dello stesso differiscano, in più o in meno, rispetto alle
previsioni del Programma stesso che si allega al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale (AII.D), sia per la parte del
recupero dell'ammontare per i consumi pregressi 2003 - 2005, sia per
la variazione del volume d'affari annuo del Gestore”. Come dire
nessuna responsabilità è addebitabile al gestore sulla capacità di
ridurre le dispersioni fisiche ed amministrative, poiché in ogni caso
attraverso la tariffa l’ATO, in applicazione all’art.17bis , dovrà
comunque “sempre assicurare l’equilibrio economico-finanziario del
Gestore per l’intera durata della convenzione”! Si sottolinea inoltre
che, in seguito all’accordo del 16/4/2004 l’ATO4 instaurato per
compensare il deficit del gestore, l’ATO4 ha dovuto rinunciare al
canone di concessione annuo (pari a 1.549.371 euro) per gli anni
2003-2004-2005. Detta rinuncia ha avuto ripercussioni anche sulla
ricapitalizzazione di Acqualatina. Infatti, con delibera ATO4
dell’11/2/2003 si decideva di aumentare il capitale della mista
Acqualatina fino alla somma di € 26.442.593,24 e pertanto spettava
alla parte pubblica, in funzione del regime sociale (51% comuni ATO4 e
49% privati), corrispondere la somma €13.485.722,55. Fu poi la
Provincia che si rese disponibile a contrarre mutuo alla DD.PP al 4,8%
con 1^rata a Gennaio 2005, di rata annuale costante di € 1.058.737,00,
che doveva essere coperta con il canone di concessione annuo pari a
1.549.371,00 (la restante somma del canone serve per coprire i costi
della Segreteria tecnica operativa dell’ATO). Cosicché i comuni
attualmente si trovano ad avere un debito con la Provincia, non avendo
potuto disporre dei canoni 20003-2004-2005 per onorare il prestito
chiesto alla cassa DD.PP. . In definitiva con il combinato degli
articoli 12 comma 8, 17bis e 18bis, non previsti nella convenzione
tipo, si assicura al gestore una sorta di “garanzia” che gli permette
di sorpassare ogni inefficienza di gestione; cosa questa che il
legislatore nazionale avrebbe voluto sorpassare proprio con
l’introduzione della legge 36/94 che prevedeva una gestione
“forzatamente” efficace, efficiente ed economica.

Art. 30bis Ipotesi di esonero da responsabilità del GESTORE

Tale articolo introduce l’esonero di responsabilità del gestore anche
soprattutto nei casi in cui la responsabilità dell’inefficienza di
gestione sia da imputare all’inefficienza del gestore e non solo a
cause di forza maggiore. In particolare al comma 5 si prevede che il
gestore sia esonerato da responsabilità “nel caso in cui vengano meno,
in tutto o in parte, i presupposti sulla cui base è stato elaborato il
PIANO o sono stati effettuati gli adeguamenti e sui quali il PIANO e
gli adeguamenti si fondano (e pertanto, nelle ipotesi in cui, a titolo
meramente esemplificativo, la durata del periodo di affidamento sia
inferiore a quella prevista, non vengano approvati gli adeguamenti
delle tariffe necessari per la copertura dei costi, si verifichino
rilevanti scostamenti tra i volumi erogati e/o fatturati e quelli
previsti nel PIANO e/o una morosità superiore a quella ipotizzata nel
PIANO, l’aumento dei costi operativi gestionali rispetto a quelli
ipotizzati; non vengano rilasciate dagli enti competenti,
autorizzazioni, licenze e concessioni necessarie per l’esecuzione
degli investimenti ecc.), il Gestore non incorrerà in alcuna
responsabilità per mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla
presente convenzione (ivi compresi il mancato raggiungimento nei
termini previsti dei livelli di Servizio e la mancata realizzazione
degli interventi previsti nel PIANO), né sarà passibile di alcuna
penalità e/o sanzione, compresa l’escussione della cauzione rilasciata
ai sensi dell’art. 31 e la risoluzione di cui all’art. 34” Tutto ciò
prescinde dalle ragione analitiche che hanno portato al mancato
rispetto del Piano, imputando di fatti la causa all’inadeguatezza del
PIANO rispetto alla realtà preesistente all’inizio di gestione. Eppure
come già ricordato il gestore ha avuto un PIANO particolareggiato
elaborato dagli studi specializzati C. LOTTI & ASSOCIATI S.p.A.-Roma,
e fornito al Gestore in fase di gara. L’elaborato PIANO è stato
fornito sia in formato cartaceo che elettronico su apposito CD e
conteneva Ricognizione Monografie dei comuni, Relazione della
Ricognizione, Ricognizione Schemi Acquedottistici dell’ATO4, con
annesse tutte le tavole tecniche dei rilievi cartografici e la
schematizzazione dei sistemi acquedottistici per ogni comune. Per la
maggiore morosità venutasi a creare con l’avvento del nuovo Gestore la
causa può essere attribuita al gestore stesso, che non ha accompagnato
il trasferimento delle utente ai dettami del nuovo contratto di
fornitura. L’art.55 al comma 2 prevedeva che: “Prima della emissione
della prima fattura il Gestore informa il cliente della vigenza del
nuovo Regolamento e delle condizioni di contratto. Il cliente, ove
intenda modificare le condizioni contrattuali, dovrà entro trenta
giorni dalla comunicazione del Gestore recarsi presso uno sportello
per la sottoscrizione del nuovo contratto; in caso contrario, si
intenderanno approvate le condizioni contrattuali da parte del
cliente.” Il contratto in realtà non è stato mai inviato all’utenza
preesistente all’avvio di gestione. L’art.9 della convezione di
servizio al comma 3 prevedeva che :”al fine di favorire un rapporto
equilibrato con l’utenza il GESTORE assicura la diffusione della Carta
dei Servizi, allegata sotto la lettera E), attraverso la consegna di
una copia ad ogni utente e la disponibilità presso tutti i suoi uffici
aperti al pubblico”. Anche la consegna della carta dei servizi non è
mai avvenuta. Quindi la morosità generata è in altri termini da
imputare al gestore. Questi, se si ipotizza un costo di 3 euro per la
stampa e l’invio della documentazione prevista in convenzione (i due
documenti constano di 110 pagine!) a tutti i circa 250.000 utenti
dell’ATO, ha risparmiato ben 750.000 euro (250.000 x 3 euro)! Come si
evince ancora una volta non solo il gestore attraverso la formulazione
di articoli difformi alla convenzione tipo è stato esonerato da
responsabilità, ma ha anche avuto un risparmio di gestione. Nel caso
poi che l’ATO avesse imposto il rispetto della consegna dei documenti,
ci sarebbero stati ulteriori 750.000 euro, che attraverso l’impegno
previsto dall’art.17bis, l’ATO a sua volta avrebbe dovuto “rimborsare”
al gestore. Insomma è proprio il caso di dire che l‘equilibrio di
gestione concepito attraverso l’art.17bis porta alla situazione del
cane che si morde la coda! Tra l’altro si pensi anche che le stesse
tariffe più alte hanno ingenerato nell’utenza un risparmio della
risorsa e quindi un minore fatturato. Se si pensi che il legislatore
con la legge 36/94 voleva proprio tutelare la risorsa e diminuire i
consumi, ahimé ogni risparmio dell’utenza è vanificato dal combinato
degli articoli 30bis e 17bis, la cui applicazione di fatto
precederebbe in ogni modo un riequilibrio del deficit che il gestore
avrebbe ddal comportamento zelante dell’utente!


Art. 30ter Aggiornamento del PIANO

L’articolo è strettamente correlato al precedente, infatti
recita:”salva in ogni caso l’applicazione del precedente articolo, le
Parti procederanno all’adeguamento del PIANO (e, laddove occorra,
della tariffa) nei casi indicati all’art. 18, nei casi in cui ciò sia
necessario in considerazione del verificarsi di uno o più degli eventi
indicati nell’articolo precedente”. Ancora una volta l’inadeguatezza
del PIANO, ancorché accettato e conosciuto all’atto della gara, è
posta come condizione sufficiente al non rispetto dei vincoli
contrattuali, a prescindere da un’analisi puntuale delle
responsabilità. L’articolo dopo aver elencata la procedura
dell’aggiornamento, non lascia scampo all’ATO, infatti prevede che
“qualora una delle Parti non si adegui alle determinazioni effettuate
dal Collegio dei Periti, l’altra avrà diritto di risolvere la presente
convenzione seguendo la procedura indicata nell’art.34,
indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno
impugnato la determinazione predetta”. Vale ancora ricordare che
l’obbligo del rispetto dell’art.17bis renderebbe sconveniente all’ATO
qualsiasi atto di resistenza.

Articolo 34 Risoluzione

Anche questo articolo risulta essere notevolmente differente da quello
previsto nella convenzione tipo. Infatti oltre a prevedere
l’inadempienza del gestore è prevista al comma 2 anche la risoluzione
nel caso in cui l’ATO è inadempiente alle obbligazioni assunte in
forza della convenzione, cosicché ogni volta che il l’ATO non assicura
la coperture del deficit del gestore “scatta” l’art.17bis e di
conseguenza i comuni si trovano ad essere inadempienti! Si prevede
inoltre l’obbligo per L’ATO di coinvolgere (comma7) gli Enti
Finanziatori nella procedura di risoluzione e si prevede anche (comma
9) che questi possano “esercitare il diritto di attivarsi al fine di
prevenire la risoluzione della convenzione”. Nel caso poi (comma 11)
che “il gestore sia stato finanziato con operazioni di finanza di
progetto, l’ATO, nei casi di cui al presente articolo ed all’articolo
36, provvederà alla selezione del nuovo gestore del servizio,
introducendo quale requisito nella procedura di gara l’obbligo e la
capacità del nuovo concessionario di far fronte al debito del progetto
in essere conseguenze della risoluzione per inadempimento del
Gestore”. Come si vede i finanziatore entrano nella procedura di
inadempimento, allungandone i tempi e possono “salvare il gestore”
dall’inadempimento e quindi permettergli di continuare la gestione,
anche se si è dimostrato inaffidabile nel rispettare gli obblighi
contrattuali. Al contempo nel caso in cui il gestore abbia avviato un
progetto di finanza, cui l’ATO non ha tra l’altro partecipato, si da
modo a gestore di non rispondere della propria inaffidabilità verso i
finanziatori, “scaricando” all’ATO l’obbligo di assumere i
finanziamenti del progetto attraverso la nuova concessione di
gestione, che partirebbe quindi già con il “fardello” dei debiti
contratti dal vecchio gestore. Tale clausola inoltre potrebbe esser
utilizzata in modo strumentale dal gestore per dare a Enti
finanziatori (banche), “garanzie traslate” dall’ATO che in ogni modo
sarebbe obbligato ad assicurare il coinvolgimento dei finanziatore
nelle procedure per l’avvio di una nuova gestione, a seguito di
inadempienza del primo gestore.

delibera consiglio comunale n. 76 del 20 dicembre 2007
Il Sindaco, dopo aver parlato dei problemi più salienti relativi alla
Società Acqualatina Spa, dà lettura di due lettere che intende
spedire, allegate al presente atto, come hanno fatto altri Sindaci, ad
Acqualatina.

Per il dibattito in aula si fa riferimento all’allegata sbobinatura.

Dato atto che la prima lettera rivolta al Presidente
dell’Amministrazione Provinciale, al Responsabile della S.T.O. ATO4
Lazio Meridionale Latina, al Presidente della Società Acqualatina Spa,
al Prefetto di Latina, all’Assessore Regionale all’Ambiente e
Cooperazione tra i popoli, è relativa alla richiesta al Sig.
Presidente dell’Amministrazione Provinciale di convocare entro la fine
d’anno, in via straordinaria la Conferenza dei Sindaci dell’ATO4 per
discutere dei finanziamenti e per comunicare l’apertura del
contraddittorio da parte del Comune di Pontinia verso
l’Amministrazione Provinciale e verso l’Autorità d’Ambito per quanto
riguarda l’approvazione delle modifiche alla Convenzione di
cooperazione ATO4.
La seconda lettera indirizzata al Presidente dell’Amministrazione
Provinciale, al Responsabile della S.T.O. ATO4 Lazio Meridionale
Latina, al Responsabile della società Acqualatina Spa, a Depfa Bank
Deutsche Pfandbriefbank AG sede di Roma, a Depfa Bank PLC 1 Dublino,
al Prefetto di Latina, all’Assessore Regionale all’Ambiente e
Cooperazione tra i popoli, chiede notizie circa un mutuo di rilevante
entità, pari a 115 milioni di euro in corso tra Acqualatina S.p.A. e
Depfa Bank.

Messa ai voti la proposta di invio delle note sopradescritte, a firma
del Sindaco, ai vari destinatari, la proposta è approvata con
Voti favorevoli: 10
Consiglieri astenuti: 4 (Ramati Maurizio, Torelli Paolo, Belli
Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto)
Su 14 Consiglieri presenti e 7 consiglieri assenti (Ronci Fernando,
Farris Giovanni, Mantova Massimo Vincenzo, Nardoni Maria Teresa,
Donnarumma Alfonso, Novelli Sandro Marcello, Tortorelli Mario Donato)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ciò premesso

DELIBERA

Di condividere il contenuto delle note allegate e delle quali il
Sindaco ne ha dato lettura all’Assemblea e autorizzare pertanto il
Sindaco all’invio delle stesse ai vari destinatari meglio descritti
nelle note stesse.







Prot. Pontinia _____ Dicembre 2007




RACCOMANDATA R.R.
Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale
Dott. Armando CUSANI
Coordinatore dell’ATO4
Via Costa,1
04100 – LATINA

AL RESPONSABILE della S.T.O. ATO4
Lazio Meridionale Latina
Ing. Sergio GIOVANNETTI
Piazza della Libertà, 5
04100- LATINA

Al Presidente della società Acqualatina S.p.A.
Sen. Claudio FAZZONE
Viale P.L. Nervi Centro C.le Latina Fiori
Torre 10 Mimose
04100- LATINA

A DEPFA BANK Deutsche Pfandbriefbank AG
Sede di ROMA
Via di Torre Argentina, 21 (Palazzo Origo)
00186 ROMA

A DEPFA BANK PLC 1
1 Commons Street Co DUBLIN
DUBLIN IRLANDA



p.c Al Signor Prefetto della Provincia di Latina
Dott. Bruno FRATTASI
Piazza della Libertà, 1
04100- LATINA

All’Assessore Regionale all’Ambiente e Cooperazione tra i popoli
Filiberto ZARATTI
Viale del Tintoretto, 432
00142- ROMA



Oggetto: Richiesta delucidazioni mutuo di “ Project Financing”
contratto tra Acqualatina S.p.A. e DEPFA BANK. Richiesta convocazione
assemblea straordinaria Autorità d’Ambito ATO4 – Conferenza dei
Sindaci e dei Presidenti.




PREMESSO CHE

• Per quanto desumibile dalla relazione al bilancio di Acqualatina
S.p.A. per l’anno 2006 la Società ha intenzione di contrarre mutuo di
“ Project Financing” con l’istituto bancario DEPFA BANK Deutsche
Pfandbriefbank per realizzare gli investimenti previsti nel PIANO
DEGLI INTERVENTI per l’ ambito idrico ATO4 – Lazio Meridionale-Latina;
• per quanto desumibile dal sito internet www.
projectfinancemagazine.com
(http://www.projectfinancemagazine.com/default.asp?page=1100&subtype=upgrade&status=8)
detto mutuo dell’importo di 115 milioni di euro sarebbe già stato
erogato dalla DEPFA BANK alla società Acqualatina S.p.A.;
• per quanto desumibile dal relativo articolo riportato dal periodico
QUINDICI di Federutility edizione anno 2007 n. 11 ( di seguito
trascritto), il mutuo in parola sarebbe già stato erogato – testo
articolo “ Depfa Bank e Acqualatina S.p.A. hanno firmato nei giorni
scorsi un contratto di finanziamento in project finance da 115 milioni
di euro. La società concessionaria gestisce il sistema idrico
integrato dell’Ato4 Lazio-Meridionale – controllata dai Comuni del
territorio e dal gruppo francese Veolia – e serve 530 mila abitanti
distribuiti in 38 comuni delle province di Latina, Frosinone e Roma.
Con l’accordo siglato, Depfa Bank – in qualità di mandated lead
arranger – ha messo a punto per Acqualatina un finanziamento da 105
milioni mirato a rimborsare l’esistente indebitamento del bridge loan
e a finanziare gli investimenti; nonché una linea di credito
(fideiussione ) per 9,5 milioni”;
• l’articolo 17 comma a del Disciplinare Tecnico parte integrante
della Convenzione di gestione tra ATO4 e gestore Acqualtina S.p.A.
prevede che in caso di interventi operati direttamente del Gestore “Il
Gestore impegna i capitali necessari agli interventi previsti per
ciascun anno dal Programma degli Interventi. Tali capitali possono dal
Gestore essere reperiti con qualsiasi mezzo diretto o finanziario. La
garanzia in cambio del credito concesso al Gestore, offerta con
impegno dei beni realizzandi, deve essere approvata dall’Autorità
d’Ambito che controfirma il contratto di mutuo dal Gestore stipulato
con Istituti Bancari o Finanziari, pena l’invalidità dell’atto con le
conseguenze relative tra le parti qui contraenti.”;
• ad oggi non risulta allo scrivente che l’Autorità d’Ambito
attraverso la Conferenza dei Sindaci abbia rilasciata la garanzia
prevista dall’art. 17 di cui sopra;
• questo Comune in ogni caso non ha rilasciato la garanzia prevista
dall’art. 17 di cui sopra;







CHIEDE



• al Responsabile della STO dell’ATO4, ing. Sergio Giovannetti, di
trasmettere la presente lettera a tutti i comuni dell’Ambito;
• al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di convocare entro
fine anno, in via straordinaria, la Conferenza dei sindaci dell’ATO
per discutere e deliberare del finanziamento in parola;
• alla DEPFA Bank di sospendere le procedure per la piena
formalizzazione dell’atto di mutuo di “project Financing”, fino a che
non vi è determinazione in merito da parte dell’Autorità d’Ambito
dell’ATO4 così come previsto dall’art. 17 di cui sopra.

Si fa presente che nelle more di un sollecito riscontro della presente
richiesta di convocazione della Conferenza d’Ambito ATO4, si richiede
alla società Acqualatina S.p.A. ed alla DEPFA Bank di non iscrivere il
mutuo in parola nei loro atti di bilancio, poiché la Conferenza dei
Sindaci non ha rilasciato, come previsto dall’art. 17, la garanzia in
cambio del credito concesso al gestore, pena l’invalidità dell’atto
con le conseguenze relative tra le parti contraenti.






Il Sindaco
Dott. Eligio Tombolillo

Come ha votato il Comune di Pontinia nelle Conferenze dei Sindaci
Conferenza dei Sindaci del 04/03/2009
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Tombolillo Eligio,
era presente.
ATTO N. 7
Chiarimenti e controdeduzioni dell’A.T.O. N. 4 alla lettera del
Direttore del Dipartimento del Territorio della Regione Lazio prot. n.
2228/02/01 del 04/12/2008
Il Sindaco durante la discussione dichiara di condividere la posizione
della Regione Lazio e di non condividere la ricostruzione del
Presidente Cusani.
Esprime il proprio dissapore nei confronti della gestione di
Acqualatina nel proprio territorio perché non ha visto nessun
miglioramento del servizio rispetto agli standard con i quali aveva
consegnato il servizio al gestore unico.
Sottolinea inoltre che legge continuamente sulla stampa notizie di
clientelismo da parte di Acqualatina che non gli piace leggere.
E’ preoccupato delle continue modifiche fatte dalla Conferenza dei
Sindaci senza passare per i Consigli Comunali.
Nel momento della votazione esce dall’aula e non prende parte alla votazione.
Conferenza dei Sindaci del 23/02/2009
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
ATTO N. 2
Azioni intraprese dall’Autorità d’Ambito a tutela dei Comuni
dell’A.T.O. N. 4 - Integrazioni all’elenco, approvato con Atto N. 6
della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia del
22/12/2008
ATTO N. 3
Correzioni errori materiali al Regolamento del S.I.I. approvato dalla
Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia in data
12/12/2008 con Atto N. 4
ATTO N. 4
Conto Consuntivo es 2008 e Conto Preventivo 2009, della S.T.O.
dell’A.T.O. N. 4 - Latina. Approvazione
Conferenza dei Sindaci del 22/12/2008
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
ATTO N. 6
Azioni intraprese dall’Autorità d’Ambito a tutela dei Comuni
dell’A.T.O. N. 4. Determinazioni e precisazioni in riferimento alla L.
R. n. 6/1996
ATTO N. 7
Informativa del Dirigente della S.T.O. dell’ATO N. 4, sulla situazione
del contenzioso ATO N. 4 - Consorzi di Bonifica. Presa d’Atto.
ATTO N. 8
Accordo diretto con gli Enti Finanziatori del SII dell’ATO4 Lazio
Meridionale Latina. Approvazione
Conferenza dei Sindaci del 12/12/2008
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
ATTO N. 1
Protocollo d’intesa per la realizzazione delle opere individuate dalla
Delibera di Giunta Regionale n. 668 del 3 agosto 2007 nell’ATO4 "Lazio
Meridionale - Latina" - Approvazione
ATTO N. 2
Modifica del Piano degli interventi deliberato dalla Conferenza dei
Sindaci e dei Presidenti dell’A.T.O. N. 4 con Atti N. 8 del 12/07/2004
e N. 6 del 14/07/2006 allegato C2 - Dettaglio delle opere per Comune.
Approvazione
Conferenza dei Sindaci del 01/12/2008
Conferenza rinviata per mancanza numero legale
Conferenza dei Sindaci del 08/05/2007
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Tombolillo Eligio,
era presente.
ATTO N. 1
STO Consuntivo 2006 e Preventivo 2007
Vota contro la deliberazione.
ATTO N. 2
Regolamento acque reflue smaltite tramite bottino ad AQL
Vota a favore della deliberazione.
ATTO N. 3
Nuovo regolamento OTUC
Vota a favore della deliberazione.
ATTO N. 4
Relazione STO su impianti di DEPURAZIONE
Nel momento della votazione risulta assente.
Conferenza dei Sindaci del 14/07/2006
Il Comune di Pontinia (Comm. Prefet. Amato Caterina) era assente a
questa Conferenza.
ATTO N. 4
Nomina dell’ufficio di Presidenza.
ATTO N. 5
Discussione e determinazione sui principi generali dell’articolazione
tariffaria binomia.
ATTO N. 6
Oggetto: Revisione del PIANO e approvazione Articolazione tariffaria anno 2006
ATTO N. 7
Approvazione Conto Consuntivo es. 2005 e Conto Preventivo 2006, della
S.T.O. dell’A.T.O. N. 4 - Latina.
Conferenza dei Sindaci del 10/07/2006
Il Comune di Pontinia (Comm. Prefet. Amato Caterina) era assente a
questa Conferenza.
ATTO N. 1
Nomina dell’Ufficio di Presidenza. Rinvio.
ATTO N. 2
Discussione e determinazione sui principi generali dell’articolazione
tariffaria binomia. Rinvio.
Discussione rinviata
ATTO N. 3
Articolazione tariffaria anno 2006 - Illustrazione. Rinvio.
Discussione rinviata
Conferenza dei Sindaci del 06/12/2005
Il Comune di Pontinia (Sindaco Mochi Giuseppe) era assente a questa Conferenza.
ATTO N. 13
Seduta deserta
Conferenza dei Sindaci del 05/10/2005
Il Comune di Pontinia (Sindaco Mochi Giuseppe) era assente a questa Conferenza.
ATTO N. 10
Specifiche di definizione sulle manutenzioni straordinarie.
ATTO N. 11
Regolamento per l’esercizio delle competenze in materia di scarichi di
acque reflue urbane, industriali e domestiche in pubblica fognatura
nell’ATO n. 4.
ATTO N. 12
Approvazione Conto Consuntivo es. 2004 e Conto Preventivo 2005, della
S.T.O. dell’A.T.O. N. 4 - Latina.
Conferenza dei Sindaci del 28/09/2005
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Mochi Giuseppe, era presente.
ATTO N. 5
Articolazione tariffaria - indirizzi e tariffa 2005.
Interviene il Sindaco di Pontinia, Mochi, rilevando che la discussione
di questi mesi è stata proficua: respinge le accuse contenute nel
documento elaborato dai Sindaci di centro sinistra. Osserva che sia le
forze politiche di centro sinistra che le forze politiche di centro
destra hanno in questi mesi avviato un dibattito interno, arrivando
alla sintesi che oggi è riportata in questa Conferenza. La proposta di
un Comitato tecnico è una garanzia per tutti. Spera che tutti i Comuni
dell’Ambito approvino la proposta presentata, al di là delle divisioni
politiche, e si dichiara disponibile a considerare eventuali concrete
proposte alternative, volte alla soluzione dei problemi.
Emendamento proposto dal Comune di Cori
Vota contro l’emendamento del Comune di Cori
L’emendamento è respinto
Votazione dell’ordine del giorno
Vota a favore la deliberazione.
ATTO N. 6
Istituzione del Comitato paritetico di cui all’accordo relativo al punto l).
Vota a favore la deliberazione.
ATTO N. 7
Specifiche sul servizio di trattamento delle acque reflue conferite
tramite autobotti.
Vota a favore la deliberazione.
ATTO N. 8
Articolazione quota di tariffa per i servizi di fognatura e
depurazione gli scarichi industriali.
Vota a favore la deliberazione.
ATTO N. 9
Tariffa per la vendita di acqua all’ingrosso.
Vota a favore la deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 14/06/2005
Rinviata - Argomento o.d.g. rinviato all’atto n. 5 del 28/09/05
Conferenza dei Sindaci del 30/05/2005
Rinviata - Argomento o.d.g. rinviato all’atto n. 5 del 28/09/05
Conferenza dei Sindaci del 27/05/2005
Rinviata - Argomento o.d.g. rinviato all’atto n. 5 del 28/09/05
Conferenza dei Sindaci del 25/05/2005
Rinviata - Argomento o.d.g. rinviato all’atto n. 5 del 28/09/05
Conferenza dei Sindaci del 15/12/2004
Il Comune di Pontinia (Sindaco Mochi Giuseppe) era assente a questa Conferenza.
ATTO N. 10
Modifica del regolamento per l’uso improprio della risorsa idrica e
proroga al 28/02/2005.
ATTO N. 11
Precisazioni sul miglioramento dell’efficienza della società
Acqualatina S.p.A (art. 6 D.M. 01.08.1996).
ATTO N. 12
Precisazioni sui mutui contratti dai Comuni in ammortamento da parte
di Acqualatina S.p.A.
ATTO N. 13
Variazioni al Programma degli interventi per i Comuni di Cori e Sermoneta.
Conferenza dei Sindaci del 12/07/2004
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal consigliere Filiberto
Scirocchi (delegato dal Sindaco Mochi Giuseppe), era presente.
ATTO N. 8
Programma degli Interventi - aggiornamento tecnico 2004.
Votazione dell’emendamento presentato dal Comune di Cori
Vota contro l’emendamento.
L’emendamento viene respinto.
Votazione dell’emendamento presentato dal Comune di Giuliano di Roma
Vota a favore del’emendamento.
L’emendamento viene approvato
Votazione dell’argomento all’ordine del giorno così come emendato
Vota a favore della deliberazione.
ATTO N. 9
Proroga del termine di autodenuncia per il Comune di Aprilia al
31/12/2004 (uso improprio della risorsa idrica).
Vota a favore della deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 28/04/2004
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal consigliere Filiberto
Scirocchi (delegato dal Sindaco Mochi Giuseppe), era presente.
ATTO N. 6
Approvazione dei Conti: consuntivo es. 2003 e preventivo 2004 della S.T.O.
Nella votazione si è astenuto.
ATTO N. 7
Regolamento dell’Organismo di Tutela degli Utenti e Consumatori
dell’A.T.O. N. 4 - Latina.
Nella votazione si è astenuto.
Conferenza dei Sindaci del 16/04/2004
Il Comune di Pontinia (Sindaco Mochi Giuseppe) era assente a questa Conferenza.
ATTO N. 4
Articolazione tariffaria - indirizzi e tariffa 2004 - determinazioni.
Votazione per la proposta del Sindaco di Roccasecca dei Volsci per
fare interventi limitati di cinque minuti.
Votazione per rinviare l’aggiornamento della seduta al mercoledì successivo
ATTO N. 5
Regolamento per l’uso improprio della risorsa idrica.
Conferenza dei Sindaci del 15/04/2004
Il Comune di Pontinia (Sindaco Mochi Giuseppe) era assente a questa Conferenza.
ATTO N. 3
Rendiconto degli investimenti 2003. Articolazione tariffaria -
Indirizzi e tariffa 2004 - Determinazioni.
A seguito del mancato raggiungimento del numero legale della seduta,
la votazione non risulta valida.
Conferenza dei Sindaci del 07/04/2004
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal consigliere Filiberto
Scirocchi (delegato dal Sindaco Mochi Giuseppe), era presente.
ATTO N. 2
Dichiarazione di seduta deserta per mancato raggiungimento del numero legale.
Seduta rinviata per il mancato raggiungimento del numero legale.
Conferenza dei Sindaci del 31/03/2004
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Mochi Giuseppe, era presente.
ATTO N. 1
Relazione della S.T.O. dell’A.T.O. N. 4.
Votazione per la proposta del Sindaco di Roccasecca dei Volsci per
fare interventi limitati di cinque minuti.
Vota contro la deliberazione.
Votazione per rinviare l’aggiornamento della seduta al mercoledì successivo
Vota a favore della deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 03/12/2003
Il Comune di Pontinia (Sindaco Mochi Giuseppe) era assente a questa Conferenza.
ATTO N. 4
Struttura tariffaria - Indirizzo tariffa 2004.
Espressione di gradimento ai sensi dell’Art. 29 della convenzione di
gestione (vendita quota di partecipazione dell’acquedotto Pugliese Spa
ad ENEL Hydro Spa)
Modifica degli art. 12 e 13 della convenzione di cooperazione.
Conferenza dei Sindaci del 23/04/2003
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
ATTO N. 3
Ufficio Presidenza: Approvazione regolamento e costituzione.
Conferenza dei Sindaci del 19/02/2003
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Tombolillo Eligio,
era presente.
ATTO N. 2
Capitalizzazione di Acqualatina Spa e utilizzo canone concessorio del
S.I.I. nell’Ato4 - Latina
SINDACO PONTINIA: Io sono penso tra i pochissimi Comuni che non hanno
firmato ancora l’accordo davanti al notaio quello firmato tra la
stragrande maggioranza dei Sindaci il 25 luglio, processione a parte,
potevamo firmarlo anche il giorno dopo o altri giorni però non siamo
mai stati convinti di questo processo messo in atto e l’abbiamo e è
stato esternato anche nelle varie conferenze fatte nel passato che
Pontinia ha espresso voto contrario proprio per questo meccanismo che
oggi anche la proposta dell’onorevole Zaccheo va a correggere certe
storture ma quello che noi abbiamo sempre contestato è la bontà di
tutto l’impianto, perché? C’è un servizio con un determinato costo che
oggi tutti i Comuni, chi più e chi meno hanno, nel momento in cui si
cambia e sembra che anche la Legge deve essere cambiata a quello che
mi risulta perché non è una Legge precisa, quando si cambia e si va in
una nuova procedura bisogna vedere i costi e i benefici, Pontinia da
un’analisi fatta sembra che i costi aumentano e i benefici non ci sono
o i benefici sono minimi, questo è quello che noi diciamo, siamo
contrari, e saremo contrari in tutte le sedi cioè ovviamente la
conferenza dei Sindaci non avrà l’appoggio di Pontinia perché è un
qualcosa molto costoso, è un qualcosa che non darà una garanzia. A
quanto mi risulta anche la tariffa base durante la gara d’appalto oggi
non è più quella tariffa ma addirittura si parla che dovrebbe superare
l’Euro, questa è una cosa veramente assurda, che cosa vado a dire ai
miei cittadini di Pontinia e gli altri Sindaci ai propri cittadini?
Quanto costa questo servizio? Quanto costa l’acqua al metro cubo?
Penso che questa è una cosa importantissima, se riusciamo a risolvere
questo dilemma sicuramente faremo un qualcosa di utile ai nostri
cittadini altrimenti faremo un carrozzone che i nostri cittadini
dovranno pagare veramente cara, e questo non troverà l’assenso del
Comune di Pontinia, grazie.
Il Presidente Martella pone all’approvazione dell’Assemblea il
contenuto della mozione d’ordine dell’On. Zaccheo, con gli emendamenti
proposti dal Sindaco del Comune di Priverno Renzi e dallo stesso On.
Zaccheo,
1) Capitalizzazione della quota pubblica di partecipazione ad
Acqualatina S.p.A. fino alla concorrenza di Euro 13.485.722,55 (51%
Capitale Sociale). Utilizzo del Canone di Concessione del Servizio
Idrico Integrato - Determinazioni su:
a) Delega alla Provincia di Latina dell’incasso di tutto il Canone di
Concessione pari a Euro 1.549.371,00 (3 Miliardi);
b) Delega alla Provincia di Latina per contrazione mutuo Cassa DD.PP.
in conto Comuni A.T.O. N. 4 - Latina fino alla concorrenza di Euro
13.485.722,55 (51% Capitale sociale); .
Vota contro la deliberazione.
2) Spese di funzionamento della S.T.O. - Conti Consuntivo es. 2002 e
Preventivo esercizio 2003 - Determinazioni.
Vota contro la deliberazione.
3) Spese di prima capitalizzazione della Soc. mista Acqualatina
S.p.A., relativamente alla quota a carico della parte pubblica, e di
funzionamento della S.T.O. - Anticipazione della Provincia di Latina -
Determinazioni.
Vota contro la deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 11/02/2003
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
ATTO N. 1
Capitalizzazione di Acqualatina Spa e utilizzo canone concessorio del
S.I.I. nell’Ato4 - Latina
Seduta rinviata al 19/02/2003
Conferenza dei Sindaci del 02/07/2002
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sig. Antonio Magnarelli
(delegato dal Sindaco Tombolillo Eligio), era presente.
ATTO N. 4
Emergenza idrica.
Il Presidente "Propongo di modificare la relazione nella seguente
mozione di ordine del giorno:
La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell’A.T.O.
N. 4 "Lazio Meridionale - Latina" premesso lo stato di grave emergenza
idrica ed al fine di dare concreta soluzione ai numerosi problemi che
essa pone, rivolge viva istanza al Presidente del TAR del Lazio -
Sezione distaccata di Latina, per ottenere la decisione sul ricorso n.
68/2002 presentato dal RTI con capogruppo Severn Trent Water
International Itd, relativo alla GARA per la selezione del socio
privato di minoranza della costituenda S.p.A. mista di gestione del
S.I.I. nell’A.T.O. N. 4, possibilmente nel mese in corso, senza che
ciò possa apparire come interferenza nell’attività sindacale dei
Magistrati amministrativi".
Vota a favore della mozione.
Conferenza dei Sindaci del 07/05/2002
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Rag. Antonio Magnarelli
(delegato dal Sindaco Tombolillo Eligio), era presente.
ATTO N. 3
Costituzione società mista per l’affidamento del S.I.I. nell’ATO4
Latina: Patto Parasociale.
Vota a favore della deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 23/04/2002
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
ATTO N. 2
Costituzione società mista per l’affidamento del S.I.I. nell’ATO4
Latina: Patto Parasociale.
Seduta deserta.
Conferenza dei Sindaci del 09/04/2002
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
ATTO N. 1
Costituzione società mista per l’affidamento del S.I.I.
"Esame ed approvazione ai sensi del comma 3 dell’art. II della legge
36/94, del "Piano d’ambito definitivo" derivante dall’offerta del
R.T.I. G.d.E. e consistente in:
a) Estratto del Programma trentennale degli interventi necessari;
b) Estratto del Piano economico e finanziario trentennale;
c) Estratto del Piano tariffario trentennale;
d) Estratto dei Modello organizzativo e gestionale della costituenda
Società mista".
Esame ed approvazione:
a) Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
b) della Carta dei Servizi
Esame ed approvazione dell’elenco del personale pubblico trasferito ai gestore
Esame ed approvazione degli schemi definitivi della convenzione di
gestione e del relativo Disciplinare tecnico
Esame ed approvazione schemi definitivi Statuto e Patto parasociale
relativi alla costituzione della Società mista di gestione del S.I.I.
nell’A.T.O. n. 4 - Latina
Il Sindaco di Nettuno propone di votare lo Statuto e di rinviare i
Patti parasociali. Il Presidente Martella si dichiara d’accordo su
quest’ultima proposta. In conseguenza dichiara che i Patti parasociali
sono ritirati dall’esame dell’Assemblea. Pertanto, l’Assemblea è
chiamata a votare solo sul seguente argomento:
Esame ed approvazione schema definitivo dello Statuto relativo alla
costituzione della Società mista di gestione del SII nell’A.T.O. n. 4
- Latina.
Nomina membri pubblici Consiglio di Amministrazione
Lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione
"Acqualatina S.p.A.". (Martella Paride, Renzi Mario, De Angelis
Candido, Toselli Sergio, Fazzone Claudio, Cusani Armando, Simeone
Giuseppe)
Lista di candidati da nominarsi quali Revisori dei conti di
"Acqualatina S.p.A.". (Per i Revisori dei conti effettivi: Rasile
Antonio, Massa Giorgio; Revisore supplente: Frasca Mauro).
Esame ed approvazione Conti Consuntivo esercizio 2001 e Preventivo
esercizio 2002
spese di funzionamento dello Segreteria tecnico-operativa
Votazione del Conto Consuntivo
Votazione del Bilancio Preventivo 2002
Protocollo d’intesa per la riutilizzazione in agricoltura delle acque
reflue degli impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e
Sermoneta: ratifica deliberazione di Giunta Provincia n. 25 del
25.02.2002
Conferenza dei Sindaci del 26/09/2001
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Tombolillo Eligio,
era presente.
ATTO N. 9
Ricorso TAR Lazio presentato dalla mandataria Società Severn Trent
Water international ltd; 2° classificata gara - Determinazione. Seduta
deserta.
Conferenza dei Sindaci del 26/07/2001
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Tombolillo Eligio,
era presente.
ATTO N. 8
Gara per la selezione del Socio privato della costituenda Società
mista di gestione del S.I.I. dell’Ato n. 4 "Lazio Meridionale -
Latina" - Valutazione verbali, approvazione e aggiudicazione.
Il rappresentante del Comune di Latina. Assessore Toselli Sergio,
anche per conto dei Comuni di. Formia, Sabaudia, Lenola, Sonnino,
Sperlonga, Fondi, Castelforte, Roccagorga, Monte S. Biagio, Terracina,
Nettuno e Anzio, presenta la seguente mozione:
PREMESSO
Che la fase di stallo, in cui si ritrova la Conferenza dei Sindaci e
dei Presidenti circa la definitiva decisione per la scelta del partner
privato nella costituenda "S.p.A. ATO 4”: sta creando grosse
difficoltà ai Comuni impossibilitati ad eseguire le proprie
programmazioni;
Che è interesse di tutti i Comuni sottoscrittori del presente
documento definire immediatamente e senza altro indugio la scelta di
cui sopra;
RITENUTO
Che ogni ulteriore eventuale ritardo non potrà che essere negativo
sotto ogni aspetto, ed in particolare per assicurare la continuità ad
un servizio indispensabile alla collettività;
Che la commissione a suo tempo nominata da questa Conferenza ha da
tempo terminato i propri lavori, elaborando a maggioranza una
graduatoria così come stabilito dalla legge;
PRESO ATTO
Delle valutazioni conclusive della commissione, i sottoscrittori
rappresentanti i Comuni dell’ATO 4 ritengono di approvare i verbali
della commissione stessa dai quali risulta "Scelta" l’ATI
(Associazione Temporanea d’Imprese) capeggiata dalla "General Des
Eaux".
La Provincia di Latina, quale coordinatore dell’ATO 4, effettuerà le
determinazioni consequenziali.
LATINA F. TO Sergio Toselli
FORMIA F. TO Simeone Giuseppe
SABAUDIA F. TO Maurizio Lucci
LENOLA F. TO Guglietta Germi
SONNINO F. TO Luciano Rufo
SPERLONGA F. TO Armando Cusani
FONDI F. TO Luigi Parisella
CASTELFORTE F. TO Fusco Pasquale
ROCCAGORGA F. TO Francesco Lauretti
,MONTE S. BIAGIO F. TO Biagio Rizzi
TERRACINA F. TO Stefano Nardi
NETTUNO F. TO Di Magno Stefano
ANZIO F. TO Umberto Succi
Il Sindaco di Pontinia. Tombolillo Eligio, critica e stigmatizza il
comportamento dei Sindaci del Polo. Dichiara la propria fiducia ai
tecnici interni rispetto ai consulenti esterni della Provincia.
Il Sindaco di Pontinia. Tombolillo Eligio, dichiara di non essere
nella condizione di poter valutare i rilievi tecnico-giuridici, di cui
al parere legale
PROPOSTA n. 1:
di approvare i verbali della Commissione di Gara dai quali risulta
"scelta", l’A.T.I. (Associazione Temporanea d’Imprese) capeggiata
dalla Generale Des Eaux".
Di rimettere gli atti al Dirigente responsabile della S.T.O.
dell’A.T.O. N. 4, per i provvedimenti di competenza.
Vota contro la proposta, ma la proposta viene approvata.
PROPOSTA n. 2:
a. di non approvare i verbali della Commissione di Gara;
b. di rinnovare la Commissione aggiudicatrice per la valutazione della
parte economica delle offerte;
c. di riportare l’esito del lavoro della Commissione all’approvazione
della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.
Vota a favore della proposta, la proposta è respinta.
Conferenza dei Sindaci del 21/06/2001
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Tombolillo Eligio,
era presente.
ATTO N. 7
Gara per la selezione del Socio privato della costituenda Società
mista di gestione del S.I.I. dell’Ato n. 4 "Lazio Meridionale -
Latina" - Valutazione verbali, approvazione e aggiudicazione.
Il Presidente Martella pone in votazione la seguente proposta:
1) di prorogare di gg. 60 la validità delle offerte di gara (21 agosto 2001);
2) di sospendere ogni decisione, sia in merito alla graduatoria
redatta dalla Commissione sia alla proposta dell’Ing. Di Marco;
3) di trasmettere tutti gli atti all’Avvocatura della Provincia perché
provveda ad indicare i successivi adempimenti al fine di giungere ad
una soluzione positiva del procedimento e stilando comunque una
graduatoria delle imprese partecipanti alla Gara;
4) di riservarsi di valutare le conclusioni del procedimento amministrativo.
Vota a favore della deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 03/05/2001
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Tombolillo Eligio,
era presente.
ATTO N. 6
Comunicazione del Presidente della Provincia di Latina relativa alla
gara per la selezione del Socio privato della costituenda Società
mista di gestione del S.I.I. dell’Ato n. 4 "Lazio Meridionale -
Latina"
Conferenza dei Sindaci del 30/04/2001
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
ATTO N. 5
Comunicazione del Presidente della Provincia di Latina relativa alla
gara per la selezione del Socio privato della costituenda Società
mista di gestione del S.I.I. dell’Ato n. 4 "Lazio Meridionale -
Latina"
Seduta deserta.
Conferenza dei Sindaci del 02/04/2001
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sig. Antonio Magnarelli
(delegato dal Sindaco Tombolillo Eligio), era presente.
ATTO N. 4
Gara per la selezione del Socio privato della costituenda Società
mista di gestione del S.I.I. dell’Ato n. 4 "Lazio Meridionale -
Latina" - Ulteriore proroga termini scadenza lavori Commissione
Tecnico Amministrativa.
Vota a favore della deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 23/03/2001
Il Comune di Pontinia, rappresentato da. Antonio Magnarelli (delegato
dal Sindaco Tombolillo Eligio), era presente.
ATTO N. 3
L. 388/2000 art. 141 comma 4 - Approvazione programma stralcio
interventi urgenti ATO4 Latina.
Vota a favore della deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 30/01/2001
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Consigliere Antonio
Magnarelli (delegato dal Sindaco Tombolillo Eligio), era presente.
ATTO N. 1
Gara per la selezione del Socio privato della costituenda Società
mista di gestione del S.I.I. dell’Ato n. 4 "Lazio Meridionale -
Latina" - Proroga termini scadenza lavori Commissione Tecnico
Amministrativa.
Vota a favore della deliberazione.
ATTO N. 2
Spese funzionamento S.T.O. conto consuntivo al 31/12/2000 e preventivo
per l’esercizio 2001.
Vota a favore della deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 26/09/2000
Il Comune di Pontinia, rappresentato dall’assessore Farris Giovanni
(delegato dal Sindaco Tombolillo Eligio), era presente.
ATTO N. 13
Gara per la selezione del Socio privato della costituenda Società
mista di gestione del S.I.I. dell’Ato n. 4 "Lazio Meridionale -
Latina". Punto G1, disciplinare di gara. Commissione Tecnico
Amministrativa di selezione. Determinazione.
Vota a favore della deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 05/07/2000
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Tombolillo Eligio,
era presente.
ATTO N. 12
Gara per la selezione del Socio privato della costituenda Società
mista di gestione del S.I.I. dell’Ato n. 4 "Lazio Meridionale -
Latina". Punto G1, disciplinare di gara. Commissione Tecnico
Amministrativa di selezione. Determinazione.
Tombolillo Sindaco di Pontinia chiede che venga precisato in modo
particolare a chi si chiederà di fare le designazioni, se al rettore,
al preside, o al professore ordinario.
Vota a favore della deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 03/07/2000
Il Comune di Pontinia, rappresentato dall’assessore Farris Giovanni
(delegato dal Sindaco Tombolillo Eligio), era presente.
ATTO N. 11
Gara per la selezione del Socio privato della costituenda Società
mista di gestione del S.I.I. dell’Ato n. 4 "Lazio Meridionale -
Latina". Punto G1, disciplinare di gara. Commissione Tecnico
Amministrativa di selezione. Determinazione.
Il Presidente dell’assemblea Giuseppe Simeone propone un aggiornamento
della seduta.
Conferenza dei Sindaci del 28/06/2000
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
ATTO N. 10
Gara per la selezione del Socio privato della costituenda Società
mista di gestione del S.I.I. dell’Ato n. 4 "Lazio Meridionale -
Latina". Punto G1, disciplinare di gara. Commissione Tecnico
Amministrativa di selezione. Determinazione.
Il Presidente Simeone quindi pone a votazione la proposta che la
Commissione tecnico amministrativa di selezione sia composta di cinque
membri.
Il Presidente Simeone Simeone, quindi, dopo una serie di interventi
del Sindaco di Amaseno Ruggeri, di Sajeva rappresentante del Comune di
Nettuno, pone a votazione la proposta che propone che la composizione
della Commissione sia la seguente: due ingegneri uno esperto in
materia ambientale ed uno esperto in materia idraulica, un economista
finanziario, un esperto in diritto societario e uno alla stazione
appaltante
Conferenza dei Sindaci del 24/05/2000
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Tombolillo Eligio,
era presente.
ATTO N. 8
Art. 10, comma 7 Convenzione di cooperazione: primo regolamento e
prima pianta organica della S.T.O. Determinazione.
Votazione dell’emendamento
Vota a favore dell’emendamento
Votazione del provvedimento nel suo complesso
Vota a favore della deliberazione.
ATTO N. 9
Regolamento della conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell’Ato n.
4 " Lazio Meridionale - Latina"
Vota a favore della deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 21/03/2000
Il Comune di Pontinia, rappresentato da Patrizia Sperlonga (delegato
dal Sindaco Tombolillo Eligio), era presente.
ATTO N. 7
L. R. 6/96 del G. R. n. 5462 del 16/11/1999. Bando e disciplinare di
gara per la scelta del socio privato della costituenda S.P.A. di
gestione del S.I.I. nell’Ato4. Determinazione.
Vota a favore della deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 10/03/2000
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
ATTO N. 4
L. R. 53/98 del G. R. n. 3689 del 25/06/99 Schema convenzione
definitiva ato n. 4/consorzi di Bonifica. Determinazioni.
ATTO N. 5
Spese funzionamento S.T.O. conto consuntivo al 31/12/99 e preventivo
per l’esercizio 2000.
ATTO N. 6
L. R. 6/96 del G. R. n. 5462 del 16/11/99. Bando e disciplinare di
gara per la scelta del socio privato della costituenda S.P.A. di
gestione del S.I.I. nell’Ato4. Determinazione.
Al termine della discussione l’Assessore Simeone propone di rinviare
l’esame, di tale punto all’o.d.g. ad una prossima seduta
Conferenza dei Sindaci del 01/02/2000
Il Comune di Pontinia, rappresentato da. Pedretti Antonio (delegato
dal Sindaco Tombolillo Eligio), era presente.
ATTO N. 1
L. R. 6/96 del G. R. n. 5462 del 16/11/99 Piano D’Ambito.
Determinazione. Vota a favore della deliberazione.
ATTO N. 2
L. R. 53/98 del G. R. n. 3689 del 25/06/99 schema convenzione
definitiva ato n. 4 / Consorzi di Bonifica. Determinazioni. Vota a
favore della deliberazione.
ATTO N. 3
Spese funzionamento S.T.O. conto consuntivo al 31/12/99 e preventivo
per l’esercizio 2000.
Vota a favore della deliberazione.
Conferenza dei Sindaci del 25/01/2000
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
Delibera del 25/01/2000
1) L. R. 6/96 del G. R. n. 5462 del 16/11/99 Piano D’Ambito. Determinazione;
2) L. R. 6/96 del G. R. n. 5462 del 16/11/99 Bando di gara per la
scelta del socio privato della costituenda ATO4 S.P.A. di gestione del
S.I.I. ed avvio delle procedure convenzionali. Determinazione;
3) L. R. 53/98 del G. R. n. 3689 del 25/06/99. Schema convenzione
definitiva ato4/Consorzi di Bonifica. Determinazioni. Dopo aver
rinviato l’esame degli altri punti all’o.d.g., decide di aggiornarsi
al 01/02/2000
Conferenza dei Sindaci del 22/09/1999
Il Comune di Pontinia, rappresentato da. Pedretti Antonio (delegato
dal Sindaco Tombolillo Eligio), era presente.
Seduta del 22/09/1999->/aprilia/article.php3?id_article=2064]
Relazione Piano d’Ambito dell’ATO n. 4 Lazio Meridionale - Latina
Subito dopo l’Assemblea con voto unanime rinvia il primo argomento
iscritto all’o.d.g.
Prima dello scioglimento della seduta l’assemblea concorda il
calendario dei lavori.
Conferenza dei Sindaci del 14/04/1999
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Tombolillo Eligio,
era presente.
Seduta del 14/04/1999
1) L. R. 18/05/98 N. 14 ART. 35 Spese funzionamento S.T.O. esercizio
1999 determinazione;
Vota a favore della deliberazione.
2) Art. 10, comma 7 Convenzione di cooperazione: primo regolamento e
prima pianta organica della S.T.O. Determinazioni;
L’Assessore Simeone, prima di dichiarare chiusa la discussione, invita
le Amministrazioni a far pervenire le proprie osservazioni scritte,
per consentire alla CONFERENZA di deliberare il regolamento e la
Pianta Organica nella prossima seduta del 27 aprile 1999.
3) Relazione sullo stato di attuazione delle ricognizione delle opere,
delle reti e delle attuali gestioni, per la definizione del "Piano
D’ambito dell’ATO n. 4"
Conferenza dei Sindaci del 07/08/1998
Seduta del 07/08/1998
Presentazione Studio Ing. Lotti & Associati SPA
Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti per la presentazione dello
studio dell’lng. C. Lotti & Associati SpA aggiudicataria del Piano
d’Ambito dell’ ATO n. 4
Relazione dell’assessore all’Ambiente Giuseppe Simeone
Conferenza dei Sindaci del 02/07/1998
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
Seduta del 02/07/1998
1) L. R. 18/05/98 N. 14 ART. 35 - adempimenti
In particolare l’Assessore Simeone chiede la ratifica della proposta
di deliberazione della Giunta Provinciale relativa alla L. R
18.05.1998 n. 14 (art. 35) - adempimenti.
2) Statuto società mista.
L’Assessore Simeone fa presente che allegato alla lettera di
convocazione è stato trasmesso un documento contenente una prima bozza
di Statuto della società mista, le modiche richieste dai vari Comuni,
e una seconda bozza di Statuto che si sottopone all’esame della
Conferenza dei Sindaci per l’approvazione.
Nella precedente conferenza dei Sindaci, andata deserta per mancanza
del numero legale, i presenti si sono costituiti in gruppo di lavoro
ed hanno proceduto ad approfondimenti di alcuni aspetti dello Statuto
che oggi è all’esame.
L’Assessore Simeone procede quindi all’esame della seconda bozza di
Statuto esaminandolo articolo per articolo, e poi procedendo ad una
votazione finale.
L’Assessore quindi mette a votazione finale tutto il testo dello
Statuto, con le modifiche approvate sopradette.
Conferenza dei Sindaci del 11/06/1998
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
Seduta del 11/06/1998
Terminato l’appello si prende atto che non c’è il numero legale per
dar corso a seduta valida
L’Assessore Simeone annuncia che la Conferenza dei Sindaci verrà
convocata per il giorno 02 luglio
Conferenza dei Sindaci del 15/10/1997
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Tombolillo Eligio,
era presente.
Seduta del 15/10/1997
Argomenti all’o.d.g.
a) Bando di appalto di servizi mediante procedura aperta per
ricognizione delle opere esistenti e predisposizione del piano
d’ambito; b) Esame bozza di statuto Società per azioni di cui all’Art.
22, lettera e) legge 142/90
Il Presidente, Assessore Giuseppe SIMEONE. in chiusura dei lavori, da
per letto il Bando di cui al punto a), per il quale non è prevista
alcuna votazione.
Mentre per lo Statuto concordando con quanto suggerito dal Segretario
Generale, chiede che i Sindaci facciano pervenire i loro suggerimenti
e le loro osservazioni, prima della prossima riunione
Conferenza dei Sindaci del 07/10/1997
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
Seduta del 07/10/1997
Il Presidente, Ass. Simeone, aggiorna la seduta a mercoledì 15 ottobre c.a.
Consiglio provinciale di Latina del 04/07/1997
Delibera n. 56 del Consiglio Provinciale del 04/07/1997
Schema definitivo convenzione regolanti i rapporti degli Enti Locali
ricadenti nell’ATO n. 4
All’appello risultano presenti i consiglieri Provinciali: Aprile
Antonio, Baccatonda Sandro, Berna Benito, Cardinale Alceste, Cicala
Carlo, De Marco Giovanni, Del Balzo Romolo, Di Marzo Amodio,
Ferraiuolo Francesco, Magni Alvaro, Maracchioni Alessandro, Mattei
Vincenzo, Mengoni Angelo, Nocella Erasmo, Pampena Carlo, Panfili Paolo
Francesco, Simonelli Nazareno Vittorio, Taddeo Franco, Tatarelli
Giuseppe, Toselli Sergio.
Assenti: (Ceccano Rinaldo, Ciotti Giancarlo, De Simone Corrado, Forte
Michele, Ialongo Giovanni, Martella Paride, Muraro Remo, Nardi
Stefano, Rufo Antonino Oscar, Sellaroli Luigi, Schiboni Giuseppe)
Considerato che dagli atti deliberativi dei Comuni ricadenti
nell’A.T.O. n. 4 e trasmessi a questa Provincia, si evince che i
Comuni inseriti nell’A.T.O. n. 4 hanno deliberato a maggioranza della
popolazione residente nell’A.T.O. medesimo, le seguenti scelte:
1) la Convenzione di Cooperazione di cui alla lettera a) Comma 1
dell’art. 4 della L. R. n. 6/96; [1]
2) la forma di gestione del servizio idrico integrato nella "Società
per Azioni" di cui all’articolo 22 lettera e) della L. S. 8 giugno
1990, n. 142, a prevalente capitale pubblico; [2]
3) di non salvaguardare nessuno degli Enti gestori attualmente esistenti;
DELIBERA
1) di revocare la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 127 del 27/12/1996;
Consiglieri Presenti e Votanti n. 24
Favorevoli n. 21
Contrari n. 3 (Ceccano Rinaldo (RIFONDAZIONECOMUNISTA), Ciotti
Giancarlo (PDS), Mattei Vincenzo (PDS))
2) di scegliere quale modalità di cooperazione per la gestione del
servizio idrico integrato fra Enti Locali ricadenti nell’Ambito
Territoriale Ottimale n. 4, "Lazio Meridionale - Latina" la
Convenzione di Cooperazione, cui alla lettera a), 1 comma
dell’articolo 4 della L. R. 22 gennaio 1996, n. 6;
Consiglieri Presenti e Votanti n. 24
Favorevoli n. 20
Contrari n. 4 (Ceccano Rinaldo (RIFONDAZIONECOMUNISTA), Ciotti
Giancarlo (PDS), Di Marzo Amodio (POPOLARI), Mattei Vincenzo (PDS))
3) di ritenere di non doversi procedere alla salvaguardia di nessun
organismo gestore esistente nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4,
“Lazio Meridionale - Latina";
Consiglieri Presenti e Votanti n. 24
Favorevoli n. 17
Contrari n. 7 (Ceccano Rinaldo (RIFONDAZIONECOMUNISTA), Cicala Carlo
(PDS), Ciotti Giancarlo (PDS), Di Marzo Amodio (POPOLARI), Mattei
Vincenzo (PDS), Nocella Erasmo (LISTA CIVICA), Pampena Carlo (PATTO
DEMOCRATICI))
4) di scegliere quale forma di gestione del Servizio Idrico integrato
nell’Ambito Territoriale Ottimale, n. 4, "Lazio Meridionale -
Latina’’: la “Società per Azioni" di cui all’articolo 22 lettera e)
della L. S. n. 142/90, a prevalente capitale pubblico; [2]
Consiglieri Presenti e Votanti n. 24
Favorevoli n. 20
Contrari n. 4 (Ceccano Rinaldo (RIFONDAZIONECOMUNISTA), Ciotti
Giancarlo (PDS), Di Marzo Amodio (POPOLARI), Mattei Vincenzo (PDS))
5) di approvare l’allegato schema di “Convenzione di cooperazione"
regolante i rapporti tra Enti Locali dell’A.T.O. "Lazio Meridionale -
Latina", che è parte integrante del presente atto;
Consiglieri Presenti e Votanti n. 24
Favorevoli n. 20
Contrari n. 4 (Ceccano Rinaldo (RIFONDAZIONECOMUNISTA), Ciotti
Giancarlo (PDS), Di Marzo Amodio (POPOLARI), Mattei Vincenzo (PDS))
6) di autorizzare il legale rappresentante della Provincia alla
stipula della Convenzione sopraddetta ed approvata Consiglieri
Presenti e Votanti n. 24
Favorevoli n. 20
Contrari n. 4 (Ceccano Rinaldo (RIFONDAZIONECOMUNISTA), Ciotti
Giancarlo (PDS), Di Marzo Amodio (POPOLARI), Mattei Vincenzo (PDS))
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta immediati
oneri di. spesa e che a quelli scaturenti dalla stipula ed attuazione
della convenzione si provvederà con successivi provvedimenti.
[1] Art. 4 (Modalità di cooperazione)
1. Al fine di garantire la gestione unitaria del servizio idrico
integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i
comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale
possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione:
a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall’articolo 24
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
[2] Art. 22. (Servizi pubblici locali)
3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle
seguenti forme:
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico
locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o
privati.
Consiglio provinciale di Latina del 27/12/1996
Delibera n. 127 del Consiglio Provinciale del 27/12/1996
Schema definitivo convenzione regolanti i rapporti degli Enti Locali
ricadenti nell’ATO n. 4
All’appello risultano presenti i consiglieri Provinciali Baccatonda
Sandro, Berna Benito, Cardinale Alceste, Ceccano Rinaldo, Cicala
Carlo, Ciotti Giancarlo, De Marco Giovanni, Di Marzo Amodio, Forte
Michele, Ialongo Giovanni, Magni Alvaro, Maracchioni Alessandro,
Mengoni Angelo, Muraro Remo, Nardi Stefano, Nocella Erasmo, Pampena
Carlo, Panfili Paolo Francesco, Schiboni Giuseppe, Sellaroli Luigi,
Simonelli Nazareno Vittorio, Tatarelli Giuseppe, Toselli Sergio e il
Presidente della Provincia Paride Martella.
Assenti: (Aprile Antonio, De Simone Corrado, Del Balzo Romolo,
Ferraiuolo Francesco, Mattei Vincenzo, Taddeo Franco, Rufo Antonino
Oscar)
DELIBERA
1) di scegliere quale modalità di cooperazione per la gestione del
servizio idrico integrato fra Enti Locali ricadenti nell’Ambito
Territoriale Ottimale n. 4, "Lazio Meridionale – Latina” la
convenzione di cooperazione, di cui alla lettera a), 1 comma
dell’articolo 4 della L. R. 22 gennaio 1996, n. 6; [1]
2) di ritenere di non doversi procedere alla salvaguardia di nessun
organismo gestore esistente nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4,
“Lazio Meridionale – Latina”;
3) di scegliere quale forma di gestione del Servizio Idrico integrato
nell’Ambito Territoriale Ottimale, n. 4, "Lazio Meridionale - Latina":
a) concessione a terzi di cui all’articolo 22 lettera b) della L. S.
n. 142/90; [2]
4) di approvare l’allegato schema di “Convenzione di cooperazione”
regolante i rapporti tra gli Enti Locali dell’A.T.O. "Lazio
Meridionale - Latina", che è parte integrante del presente atto;
LA PROPOSTA, posta in votazione, è approvata con voto unanime.
Presenti n. 20 Consiglieri (Aprile Antonio (POPOLARI), Baccatonda
Sandro (FORZA ITALIA), Berna Benito (ALLEANZA NAZIONALE), Cardinale
Alceste (ALLEANZA NAZIONALE), Cicala Carlo (PDS), De Marco Giovanni
(FORZA ITALIA), Ferraiuolo Francesco (P. POPOLARE ITALIANO), Magni
Alvaro (ALLEANZA NAZIONALE), Maracchioni Alessandro (FORZA ITALIA),
Mattei Vincenzo (PDS), Mengoni Angelo (ALLEANZA NAZIONALE), Muraro
Remo (ALLEANZA NAZIONALE), Nardi Stefano (ALLEANZA NAZIONALE), Nocella
Erasmo (LISTA CIVICA), Pampena Carlo (PATTO DEMOCRATICI), Panfili
Paolo Francesco (FORZA ITALIA), Simonelli Nazareno Vittorio (FORZA
ITALIA), Taddeo Franco (POPOLARI), Tatarelli Giuseppe (CCD), Toselli
Sergio (FORZA ITALIA))
Assenti n. 11 Consiglieri (Ceccano Rinaldo (RIFONDAZIONE COMUNISTA),
Ciotti Giancarlo (PDS), De Simone Corrado (ALLEANZA NAZIONALE), Del
Balzo Romolo (FORZA ITALIA), Di Marzo Amodio (POPOLARI), Forte Michele
(CCD), Ialongo Giovanni (P. POPOLARE ITALIANO), Martella Paride
(Presidente), Rufo Antonino Oscar (RIFONDAZIONE COMUNISTA), Schiboni
Giuseppe (FORZA ITALIA), Sellaroli Luigi (PDS),)
[1] Art. 4 (Modalità di cooperazione)
1. Al fine di garantire la gestione unitaria del servizio idrico
integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i
comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale
possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione:
a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall’articolo 24
della legge 8 giugno 1990, n. 142;
[2] cioè cedere la Gestione del Servizio Idrico ad una società
totalmente privata, come l’ATO 5 di Frosinone
Conferenza dei Sindaci del 20/09/1996
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
Delibera del 20/09/1996
O.d.G.: Approvazione Convenzione
L’Assessore SIMEONE, dopo aver dato lettura dello schema di
deliberazione di approvazione della Convenzione, dichiara: "se siamo
d’accordo tutti, ci aggiorniamo a pochi giorni (7 o 8) per cercare di
trovare l’unanimità anche sugli articoli che restano sospesi. Noi
dobbiamo arrivare all’unanimità di ciascun Consiglio Comunale per
l’approvazione di un unico schema di Convenzione. In mancanza di ciò i
Comuni saranno commissariati. Quindi, diamo per scontata tutta
l’ossatura generale della Convenzione con le riserve poste da Nettuno,
Anzio, Aprilia e Cori e con l’esclusione degli art. 12 e 13 e ci
aggiorniamo per una discussione più approfondita su questi due art. 12
e 13, cioè praticamente sulla scelta del soggetto gestore".
Conferenza dei Sindaci del 10/09/1996
Il Comune di Pontinia (Sindaco Tombolillo Eligio) era assente a questa
Conferenza.
Delibera del 10/09/1996
O.d.G.: Sono riportati nel verbale stenografico
Conferenza dei Sindaci del 07/03/1996
Il Comune di Pontinia, rappresentato dal Sindaco Tombolillo Eligio,
era presente.
Delibera del 07/03/1996
Il Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Latina, Paride
Martella apre i lavori della conferenza dei Sindaci e dei Presidenti
delle Province dell’ambito territoriale ottimale n. 4 per il Lazio
Meridionale – Latina.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1) Scelta forme di cooperazioni;
2) Eventuale salvaguardia degli attuali soggetti gestori;
3) Adempimenti conseguenti alla scelta della forma di cooperazione. Il
Presidente mette ai voti i seguenti argomenti iscritti all’ordine del
giorno:
1) Di scegliere, in via solo orientativa la forma di cooperazione
prevista dall’art.4 comma 1 lett. a). [1]
Vota a favore della deliberazione.
2) Di formare una commissione tecnica di studio.
Vota a favore della deliberazione.
[1]
Art. 4 (Modalità di cooperazione)
1. Al fine di garantire la gestione unitaria del servizio idrico
integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i
comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale
possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione:
a) stipulare una convenzione nella forma prevista dall’articolo 24
della legge 8 giugno 1990, n. 142 [2];
[2] Articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro
apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per
la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materie di
propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un
disciplinare-tipo.

Scritto da Fabrizio Consalvi comitato-provinciale-difesa-acqua
il 24/05/2004 la deliberazione della giunta comunale di Pontinia n. 59, n.
9513 di prot. gen. del 31/05/2004, avente per oggetto “consegna delle
reti idriche, di fognatura ed impianti di depurazione”. In tale
delibera al 6. capoverso di pag. 2 si recita: “in attesa di entrare a
far parte eventualmente della società pubblico – privata;”…. Omissis.
Quindi alla pagina 3, conclusiva: “ Delibera 1) di consegnare, attese
le premesse, ai sensi dell’art. 18 della convenzione di cooperazione le
reti e gli impianti comunali relativi alla gestione del servizio di
acquedotto, fognatura ed impianti di depurazione– quale soggetto
gestore del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale
n. 4 Lazio Meridionale – Latina, secondo…”
in data 23/06/2004, presso
la sede della Segreteria Tecnica Operativa dell’ATO 4, tra il Comune di
Pontinia e la società., è stato sottoscritto il “verbale di consegna”
dal mese di Maggio 2005 la società. ha inviato agli utenti del comune
le fatture per servizio idrico a seguito della cessioni d’uso degli
impianti avvenuta con atto verbale sottoscritto dai rappresentanti del
Sindaco, come da punto 2 del verbale di deliberazione della giunta
comunale n. 59 del 24/05/04 senza che l’Ente abbia precedentemente
esaminato ed approvato il contratto di servizio (Convenzione di
Gestione) e gli atti propedeutici all’affidamento del servizio. L’invio
delle fatture è avvenuto senza verifica né alcuna lettura dei consumi,
come da comunicato della Società in data 28 novembre 2005 che
comunicava il primo sopralluogo presso le singole utenze.
Le prime
fatture sono state recapitate ben dopo dodici mesi, nel maggio 2005,
dalla data di cessione degli impianti e quindi dall’affido del servizio
alla società, la quale inoltre non ha rispettato gli obblighi verso
gli utenti previsti dall’art.55c2 (Adeguamento dei contratti esistenti)
ed art.11c1 (perfezionamento del contratto) del regolamento di
servizio, non avendo informato tempestivamente l’utente della nuova
vigenza contrattuale e degli oneri derivanti dall’art. 7.10 della
convenzione di gestione;
Non è stato rispettato l’obbligo derivante
dall’art. 9.3 della convenzione di gestione prevede espressamente che,
“ al fine di favorire un rapporto equilibrato con l’utente” il gestore
è obbligato ad assicurare la diffusione della Carta dei Servizi
“attraverso la consegna di una copia ad ogni utente e la disponibilità
presso tutti i suoi uffici aperti al pubblico”;
Con la mancata
informazione preventiva all’utenza come previsto dalla convenzione e
dal regolamento di servizio ha di fatto violato l’art. 33, comma 2
lett. L, M e O del codice del consumo che, espressamente, vieta l’
adesione del consumatore a clausole che il medesimo non ha potuto
conoscere (lett. L) ovvero la modifica unilaterale di clausole o delle
condizioni di fornitura del prodotto senza alcun giustificato motivo
indicato nel contratto stesso (lett. M) e, ancora , vieta al
professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che
il consumatore possa recedere dal contratto se il prezzo risulti
eccessivamente oneroso (lett. O);
Il regolamento e la contabilità della
società con l’applicazione di tariffe e di classi di appartenenza ha
modificato le classi, le tabelle e le tariffe contrattuali in corso tra
il comune di Pontinia e gli Utenti. Nessuna informazione in proposito è
stata inviata agli Utenti che quindi non hanno potuto recedere o
modificare i dati contrattuali.
L’invio delle prime fatture nei mesi di
aprile e maggio 2005, senza il rispetto dell’informazione preventiva
sulla nuova vigenza contrattuale, ha generato momenti d’inquietudine e
di tensione nella popolazione come riportato dagli organi stampa ed ha
altresì messo in difficoltà l’ente comunale;
Tale invio ha generato
diffuse proteste per l’incongruenza dei dati ivi riportati e i dati
contrattuali in corso con il comune di Pontinia, generando disagi per l’
ubicazione degli uffici fuori sede e scarsamente serviti da mezzi
pubblici, con capienza insufficiente ad ascoltare, verificare e
correggere tutti gli errori riportati nelle fatture.
In data 16 maggio
2005 il consiglio comunale di Pontinia chiedeva il differimento del
pagamento delle fatture, nonché l’apertura di un ufficio reclami e
informazioni a Pontinia;
In seguito a tali motivate proteste la Società
in data 17/05/2005 emetteva un comunicato dove differiva il pagamento
delle fatture, nonché l’apertura di un punto informazioni a Pontinia;
Dopo circa 18 mesi dalla data di cessione degli impianti e solo dopo l’
emissione delle prime fatture la società ha provveduto alla prima
raccolta dei dati degli utenti.
Difatti come si legge nel comunicato
della Società del 25 novembre 2005 : “Nel Comune di Pontinia inizia il
progetto di rilevazione dei dai “sul campo” direttamente presso i
clienti per il completamento della banca dati Dal 28 novembre 2005 il
personale autorizzato si recherà presso i clienti e chiederà conferma
di informazioni relative a:
- dati anagrafici generali
- indirizzo
residenza, fornitura e recapito corrispondenza
- tipologia e categoria
utenza
- eventuale tipo di servizio (solo acquedotto, solo fognatura e
depurazione, oppure servizio idrico integrato).
Si ricorda che il
personale è munito di tesserino di riconoscimento e, Attenzione: non si
tratta di un normale ciclo di lettura dei contatori, pertanto, in caso
di assenza, non occorre inviare l’autolettura».

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