lunedì 26 maggio 2025

impianto a biometano ex Mira Lanza, SS7 Appia, Mesa, Pontinia. Le raccomandazioni e prescrizioni dell'AUBAC Area Pianificazione e gestione del rischio idraulico. “Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di “Realizzazione di un Impianto per il recupero della frazione organica dei rifiuti e dei liquami bufalini, con produzione di biometano”, nel Comune di Pontinia, Provincia di Latina, in località Mesa, via Appia, Km 86,150 - Società proponente: PAN-ECO IBÉRICA - ENERGIAS RENOVÀVEIS LDA - Registro elenco progetti: n. 153/2021 - Convocazione 2ª seduta della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 884/2022 per il giorno 30/05/2025, ore 10:30”,

tratto da https://regionelazio.app.box.com/v/VIA-153-2021/folder/322974872594
AUBAC Area Pianificazione e gestione del rischio idraulico

raccomandazioni e prescrizioni.

5. Ai fini della decisione sulla VIA e della ponderazione dei relativi impatti sulle singole

componenti ambientali, con particolare riferimento a acqua, suolo e sottosuolo, si

suggerisce all’Autorità regionale competente di valutare autonomamente l’accertamento

del rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni singolarmente

enucleate ai precedenti punti, con conseguente possibilità di implementazione della

documentazione progettuale riferita alle esigenze di approfondimento rappresentate, in

riferimento a tutte le risultanze cartografiche della vigente pianificazione di bacino

idrografico ad ogni buon fine richiamate e al soddisfacimento di tutte le condizioni di

ammissibilità espresse nella correlata normativa.

6. Con riferimento alle risultanze evidenziate al punto 2, lettere b) e c), della presente, si

rappresenta che la compatibilità dell’intervento è subordinata al rispetto della <disciplina

delle aree d’attenzione idraulica> di cui all’art. 27 delle Norme di Attuazione del PAI, la

quale, per effetto combinato dei commi 4 e 5 dello stesso art. 27, subordina a sua volta

ogni determinazione relativa ad eventuali interventi <alla redazione di un adeguato studio

idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8)>, sulla cui base,

trattandosi nel caso di specie di <aree di attenzione ricadenti in territori di bonifica, dove

il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento

idrico> (…) saranno gli stessi Consorzi di Bonifica ad accertare ed a comunicare

all’Autorità l’effettivo livello di pericolosità>, come definito all’art. 7 delle Norme [5].

In applicazione del comma 7 del citato art. 27, le stesse Norme stabiliscono altresì che

nelle aree di attenzione ricadenti nei territori di bonifica <la realizzazione di eventuali

opere idrauliche, opere a carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e impiantistico,

dovrà essere preventivamente approvata dall’autorità idraulica competente> attualmente

rappresentata:

- dall’Area competente della Regione Lazio incardinata alla Direzione Regionale

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e difesa del suolo, <(...) per

gli aspetti per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali

di competenza regionale ai sensi dell’art.8 della L.R. 53/98 ed identificate con

D.G.R. n. 5079 del 12/10/99;

- dalla Provincia territorialmente competente, acquisito il parere del Consorzio di

Bonifica, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali

attribuite ai sensi dell’art. 9 della L.R. 53/98 (…)>.

Pertanto, l’accertamento di compatibilità con la pianificazione di bacino rimane sempre

subordinato a:

- valutazione del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest circa le condizioni di rischio

e di pericolosità idraulica in riferimento al complesso delle reti e dei canali di

bonifica presenti nell’area, anche in relazione all’idoneità degli studi prodotti

rispetto al soddisfacimento dei requisiti stabiliti nell’Allegato 8 del PAI, con

accertamento finale dell’effettivo livello di pericolosità come definito all’art. 7 delle

Norme;

attuazione della procedura prevista dal più volte citato art. 27, comma 7, delle stesse

Norme di attuazione del PAI, con approvazione dell’intervento da parte dell’Autorità

Idraulica territorialmente competente;

- trasmissione da parte dell’Autorità Idraulica all’Autorità di bacino distrettuale delle

valutazioni e degli atti assunti.

7. Con riferimento alle disposizioni in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione

e consumo di suolo, trattandosi di territorio regionale non interessato da specifiche norme

emanate dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, si applica la Deliberazione della

Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 2020, n. 117, ad oggetto <Approvazione delle

"Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali" - D.lgs 49/2010

- "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi

di alluvioni", in merito alla cui osservanza si rinvia alle valutazioni dell’Autorità Idraulica

territorialmente competente, riguardanti tra l’altro il rispetto delle disposizioni stabilite,

gli effetti indotti sul reticolo idrico recettore di tutti gli interventi previsti e l’efficacia

delle misure compensative necessarie [6].

8. In relazione al Piano di gestione (PGA) di cui al precedente punto 4 [7], ai sensi della

direttiva quadro acque 2000/60/CE nell’attuazione degli interventi deve essere sempre

perseguito l’obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde ovvero dovrà

essere prestata particolare attenzione a non compromettere gli obiettivi di qualità

ambientale per tutti i corpi idrici previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati

direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto; pertanto, in aggiunta a quanto

stabilito ai precedenti punti, si suggerisce quanto segue:

a. In relazione alle verifiche correlate alla vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei si

raccomanda, previa installazione di pozzi di monitoraggio delle acque,

l’implementazione del Piano di Monitoraggio per la relativa componente ambientale

con la previsione di campagne di campionamento da estendersi nell’arco dell’anno

in funzione delle diverse condizioni stagionali e anche per tutte le significative fasi

di cantierizzazione, fatte salve le impregiudicate determinazioni dell’Ente

istituzionalmente competente alla cui attenzione dovrà essere posto in sede

procedimentale per le necessarie valutazioni e i necessari controlli.

b. Al fine di consentire una adeguata valutazione delle tecnologie utilizzate per evitare

che le acque di dilavamento delle superfici interessate dallo stoccaggio di

apparecchiature e materiali strumentali alla conduzione dell’attività raggiungano le

falde o che possano percolare attraverso lesioni delle superfici impermeabilizzate

destinate allo stoccaggio di materiali e mezzi nonché alle lavorazioni devono essere

sempre presenti nella documentazione progettuale specifici approfondimenti che

riguardino:

- l’intero ciclo delle acque utilizzate nell’attività di stoccaggio con particolare

riferimento all’adduzione, alla modalità di utilizzazione e allo smaltimento;

- il recapito finale del deflusso delle acque piovane di dilavamento dei suoli

impermeabilizzati;

- la redazione di un programma di manutenzioni per quanto riguarda le opere che

risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle

pavimentazioni impermeabili.

Al riguardo, si evidenzia altresì che è sempre necessario:

- impermeabilizzare le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal

ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature

strumentali alla conduzione dell’attività di cantiere e a regime (compresi i

macchinari utilizzati negli eventuali cicli di trattamento degli stessi materiali) e

dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo nel sito; tali superfici

dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle

caratteristiche chimico - fisiche dei materiali e delle sostanze contenute negli

stessi ed essere realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili

sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti

in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento

e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione

al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;

- mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo

stoccaggio provvisorio e trattamento dei materiali e provvedere alla periodica

pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di

raccolta reflui;

- in relazione alle apparecchiature strumentali alla conduzione dell’attività,

realizzare lo stoccaggio di eventuali rifiuti liquidi/pompabili (in fusti e/o

cisterne) in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali

sversamenti.

c. Nella generalità dei casi, dovrà essere sempre verificato dal proponente se gli

scarichi eventualmente presenti o previsti nell’insediamento necessitano di

autorizzazione allo scarico; al riguardo si rappresenta che tutti gli scarichi devono

essere preventivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124 del d.lgs n.152/2006, previa

presentazione dell’istanza di autorizzazione all’Ente competente, oltre

all’acquisizione dell’autorizzazione/parere/concessione ai fini idraulici ai sensi dei

R.D. n.523/1904, per gli scarichi idrici recapitanti in corpo idrico superficiale.

In assenza di specifica autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia

sulle aree scoperte pavimentate non potranno essere effettuate lavorazioni, lavaggi,

accumulo e trasferenza di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o

depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. così come prescritto dall’art. 30

delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale

aggiornato con DGR Lazio n. 219/2011 e DCR Lazio n. 18 del 23-11-2018, salve

ss.mm.ii..

9. Opere, manufatti principali e impianti, nei punti di interferenza con i corsi d'acqua non

dovranno modificare l’attuale sezione di deflusso e tener conto del massimo

approfondimento del fondo alveo in caso di piena, sempre nel rispetto delle condizioni di

cui al successivo punto 15; la modalità di attraversamento delle opere interferenti

individuate deve consentire di attraversare i corpi idrici coinvolti senza alcuna alterazione

delle sezioni idrauliche e rispettando le necessarie distanze di sicurezza.

10. La profondità di posa di qualsiasi impianto interrato deve essere definita nel dettaglio a

seguito di una adeguata campagna geognostica e topografica in fase di progettazione

esecutiva per individuare nel dettaglio gli aspetti tecnici per la risoluzione delle eventuali

interferenze con eventuali corpi idrici presenti.

11. Non devono essere realizzati manufatti fuori terra che possano in alcun modo interferire

con le aree alluvionali.

12. Gli interventi in progetto non dovranno pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche

definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari.

13. Non dovrà essere variato l’andamento altimetrico esistente dell’area interessata

dall’intervento di posa in opera di impianti interferenti con i corpi idrici.

14. Dovranno essere impiegate tecnologie e materiali la cui durevolezza non venga

pregiudicata da immersione in acqua.

15. Per le opere che interferiscono con corsi d’acqua demaniali e/o relative pertinenze

idrauliche e/o sono ricomprese nella fascia di rispetto (10 m) del Demanio Idrico dei corsi

d’acqua demaniali o di competenza demaniale deve essere acquisita l’autorizzazione (per

opere all’interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione

di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 con particolare riguardo alla definizione

della profondità di posa degli eventuali elementi interrati di progetto al fine di non

interferire con le dinamiche erosive del corso d’acqua.

Con riferimento a tutti gli interventi che ricadono nell’ambito del vincolo idraulico è

necessario il rilascio del nulla osta idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 da parte

dell’Autorità idraulica competente.

16. Le lavorazioni di movimentazione del terreno e la realizzazione della eventuale viabilità

di servizio non devono modificare il percorso delle acque superficiali e la sezione di

deflusso

17. La realizzazione o l’adeguamento delle recinzioni dovrà avvenire comunque

minimizzando l’interferenza con i deflussi idraulici e non costituire impedimento agli

stessi deflussi nonché alla manutenzione del reticolo minore di drenaggio, utilizzando

soluzioni tecniche appropriate (ad esempio: reti e grigliati completamente permeabili a

maglia larga, recinzioni rialzate ovvero distanziate rispetto al piano campagna, ecc.).

18. Per quanto attiene alla stabilità dei versanti e alle condizioni di sicurezza del sito

interessato dai corpi di fabbrica, dalle installazioni e dai relativi scavi, comprese opere

accessorie o di connessione comunque denominate, si raccomanda sempre, in generale,

un’analisi di verifica della compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo

esistenti nel più ampio quadrante territoriale al contorno dell’area in esame, sia in termini

di eventuali interferenze tra le opere e le attività previste dal progetto ed i fenomeni di

dissesto presenti sia in termini di valutazione degli eventuali effetti della naturale

evoluzione del dissesto sulle opere ed attività previste, da sottoporre alla valutazione degli

enti competenti per il rilascio dei nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti

geomorfologici, strutturali, sismici ovvero correlati all’espressione dei pareri sulla

compatibilità di piani e programmi con le condizioni geomorfologiche del territorio,

nonché relative al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle

costruzioni, ai sensi e per gli effetti della ripartizione delle attribuzioni originata dal d.lgs.

n. 112/1998 e successive norme sopravvenute.

In via complementare rispetto a tutte le considerazioni espresse, si intendono sempre fatte

salve le impregiudicate determinazioni della più volte richiamata Autorità Idraulica

territorialmente competente e dei relativi organi di supporto tecnico, il tutto sempre tenendo

presenti gli scenari di rischio recepiti nei piani di emergenza e di protezione civile [8].

Al riguardo, in relazione alle interferenze tra gli interventi previsti dal progetto e l’estensione

di ambiti di attenzione per l’accertamento della pericolosità idraulica, si raccomanda sin d’ora

che in fase di cantiere sia predisposto un adeguato sistema di allarme e sgombero relazionato

al Centro Funzionale della Regione Lazio (CFR), salve ulteriori attribuzioni per la gestione

operativa delle eventuali emergenze e per la sicurezza ai sensi di legge

In particolare, si rimandano alla stessa Autorità Idraulica competente e comunque alla Regione

Lazio, nella sua qualità di soggetto attuatore per gli interventi di riduzione del rischio idraulico,

le valutazioni di compatibilità del progetto in epigrafe rispetto ad eventuali previsioni di

interventi strutturali [9].

Il presente contributo, riferito ai principi e agli obiettivi dei Piani di competenza di questa

Autorità di Bacino Distrettuale, fornisce tutti gli elementi affinché il soggetto competente per

la VIA possa valutare autonomamente la compatibilità del progetto, comunque condizionata

al rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni sopra espresse, con detti

Piani [10].

Inoltre, il contributo è reso ai soli fini della procedura di VIA di cui al d.lgs. n. 152/2006 e non

sostituisce gli atti autorizzativi e/o i pareri di competenza di questa Autorità qualora

espressamente previsti dalla pianificazione di distretto o dalla normativa vigente.

Per eventuali approfondimenti o elementi di supporto, si suggerisce di consultare la

documentazione disponibile sul sito web istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale

dell’Appennino Centrale.

Per quanto attiene ai richiami e ai riferimenti riportati nella stesura della presente nonché nel

succitato sito web, in caso di incongruenze, refusi o meri errori materiali prevale e rimane

inalterata la validità di quanto indicato nei documenti originari agli atti dell’Autorità di bacino,

della Regione Lazio e degli Enti coinvolti nel procedimento.

 















Nessun commento: