raccomandazioni e prescrizioni.
5. Ai fini della decisione sulla VIA e della ponderazione dei relativi impatti sulle singole
componenti ambientali, con particolare riferimento a acqua, suolo e sottosuolo, si
suggerisce all’Autorità regionale competente di valutare autonomamente l’accertamento
del rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni singolarmente
enucleate ai precedenti punti, con conseguente possibilità di implementazione della
documentazione progettuale riferita alle esigenze di approfondimento rappresentate, in
riferimento a tutte le risultanze cartografiche della vigente pianificazione di bacino
idrografico ad ogni buon fine richiamate e al soddisfacimento di tutte le condizioni di
ammissibilità espresse nella correlata normativa.
6. Con riferimento alle risultanze evidenziate al punto 2, lettere b) e c), della presente, si
rappresenta che la compatibilità dell’intervento è subordinata al rispetto della <disciplina
delle aree d’attenzione idraulica> di cui all’art. 27 delle Norme di Attuazione del PAI, la
quale, per effetto combinato dei commi 4 e 5 dello stesso art. 27, subordina a sua volta
ogni determinazione relativa ad eventuali interventi <alla redazione di un adeguato studio
idraulico rispondente ai requisiti minimi stabiliti dal Piano (Allegato 8)>, sulla cui base,
trattandosi nel caso di specie di <aree di attenzione ricadenti in territori di bonifica, dove
il regime idraulico è regolato e gestito mediante canali e/o impianti di sollevamento
idrico> (…) saranno gli stessi Consorzi di Bonifica ad accertare ed a comunicare
all’Autorità l’effettivo livello di pericolosità>, come definito all’art. 7 delle Norme [5].
In applicazione del comma 7 del citato art. 27, le stesse Norme stabiliscono altresì che
nelle aree di attenzione ricadenti nei territori di bonifica <la realizzazione di eventuali
opere idrauliche, opere a carattere urbanistico, edilizio, infrastrutturale e impiantistico,
dovrà essere preventivamente approvata dall’autorità idraulica competente> attualmente
rappresentata:
- dall’Area competente della Regione Lazio incardinata alla Direzione Regionale
Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e difesa del suolo, <(...) per
gli aspetti per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali
di competenza regionale ai sensi dell’art.8 della L.R. 53/98 ed identificate con
D.G.R. n. 5079 del 12/10/99;
- dalla Provincia territorialmente competente, acquisito il parere del Consorzio di
Bonifica, per gli aspetti attinenti al dissesto idraulico, relativamente alle aste fluviali
attribuite ai sensi dell’art. 9 della L.R. 53/98 (…)>.
Pertanto, l’accertamento di compatibilità con la pianificazione di bacino rimane sempre
subordinato a:
- valutazione del Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest circa le condizioni di rischio
e di pericolosità idraulica in riferimento al complesso delle reti e dei canali di
bonifica presenti nell’area, anche in relazione all’idoneità degli studi prodotti
rispetto al soddisfacimento dei requisiti stabiliti nell’Allegato 8 del PAI, con
accertamento finale dell’effettivo livello di pericolosità come definito all’art. 7 delle
Norme;
attuazione della procedura prevista dal più volte citato art. 27, comma 7, delle stesse
Norme di attuazione del PAI, con approvazione dell’intervento da parte dell’Autorità
Idraulica territorialmente competente;
- trasmissione da parte dell’Autorità Idraulica all’Autorità di bacino distrettuale delle
valutazioni e degli atti assunti.
7. Con riferimento alle disposizioni in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione
e consumo di suolo, trattandosi di territorio regionale non interessato da specifiche norme
emanate dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, si applica la Deliberazione della
Giunta Regionale del Lazio 24 marzo 2020, n. 117, ad oggetto <Approvazione delle
"Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali" - D.lgs 49/2010
- "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi
di alluvioni", in merito alla cui osservanza si rinvia alle valutazioni dell’Autorità Idraulica
territorialmente competente, riguardanti tra l’altro il rispetto delle disposizioni stabilite,
gli effetti indotti sul reticolo idrico recettore di tutti gli interventi previsti e l’efficacia
delle misure compensative necessarie [6].
8. In relazione al Piano di gestione (PGA) di cui al precedente punto 4 [7], ai sensi della
direttiva quadro acque 2000/60/CE nell’attuazione degli interventi deve essere sempre
perseguito l’obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde ovvero dovrà
essere prestata particolare attenzione a non compromettere gli obiettivi di qualità
ambientale per tutti i corpi idrici previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati
direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto; pertanto, in aggiunta a quanto
stabilito ai precedenti punti, si suggerisce quanto segue:
a. In relazione alle verifiche correlate alla vulnerabilità dei corpi idrici sotterranei si
raccomanda, previa installazione di pozzi di monitoraggio delle acque,
l’implementazione del Piano di Monitoraggio per la relativa componente ambientale
con la previsione di campagne di campionamento da estendersi nell’arco dell’anno
in funzione delle diverse condizioni stagionali e anche per tutte le significative fasi
di cantierizzazione, fatte salve le impregiudicate determinazioni dell’Ente
istituzionalmente competente alla cui attenzione dovrà essere posto in sede
procedimentale per le necessarie valutazioni e i necessari controlli.
b. Al fine di consentire una adeguata valutazione delle tecnologie utilizzate per evitare
che le acque di dilavamento delle superfici interessate dallo stoccaggio di
apparecchiature e materiali strumentali alla conduzione dell’attività raggiungano le
falde o che possano percolare attraverso lesioni delle superfici impermeabilizzate
destinate allo stoccaggio di materiali e mezzi nonché alle lavorazioni devono essere
sempre presenti nella documentazione progettuale specifici approfondimenti che
riguardino:
- l’intero ciclo delle acque utilizzate nell’attività di stoccaggio con particolare
riferimento all’adduzione, alla modalità di utilizzazione e allo smaltimento;
- il recapito finale del deflusso delle acque piovane di dilavamento dei suoli
impermeabilizzati;
- la redazione di un programma di manutenzioni per quanto riguarda le opere che
risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle
pavimentazioni impermeabili.
Al riguardo, si evidenzia altresì che è sempre necessario:
- impermeabilizzare le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal
ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature
strumentali alla conduzione dell’attività di cantiere e a regime (compresi i
macchinari utilizzati negli eventuali cicli di trattamento degli stessi materiali) e
dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo nel sito; tali superfici
dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle
caratteristiche chimico - fisiche dei materiali e delle sostanze contenute negli
stessi ed essere realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili
sversamenti, avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti
in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento
e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione
al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- mantenere in buono stato di manutenzione le superfici e le aree destinate allo
stoccaggio provvisorio e trattamento dei materiali e provvedere alla periodica
pulizia delle stesse, ivi comprese eventuali canaline, pozzetti e vasche di
raccolta reflui;
- in relazione alle apparecchiature strumentali alla conduzione dell’attività,
realizzare lo stoccaggio di eventuali rifiuti liquidi/pompabili (in fusti e/o
cisterne) in zona dotata di idoneo sistema di raccolta per contenere eventuali
sversamenti.
c. Nella generalità dei casi, dovrà essere sempre verificato dal proponente se gli
scarichi eventualmente presenti o previsti nell’insediamento necessitano di
autorizzazione allo scarico; al riguardo si rappresenta che tutti gli scarichi devono
essere preventivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124 del d.lgs n.152/2006, previa
presentazione dell’istanza di autorizzazione all’Ente competente, oltre
all’acquisizione dell’autorizzazione/parere/concessione ai fini idraulici ai sensi dei
R.D. n.523/1904, per gli scarichi idrici recapitanti in corpo idrico superficiale.
In assenza di specifica autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia
sulle aree scoperte pavimentate non potranno essere effettuate lavorazioni, lavaggi,
accumulo e trasferenza di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o
depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. così come prescritto dall’art. 30
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale
aggiornato con DGR Lazio n. 219/2011 e DCR Lazio n. 18 del 23-11-2018, salve
ss.mm.ii..
9. Opere, manufatti principali e impianti, nei punti di interferenza con i corsi d'acqua non
dovranno modificare l’attuale sezione di deflusso e tener conto del massimo
approfondimento del fondo alveo in caso di piena, sempre nel rispetto delle condizioni di
cui al successivo punto 15; la modalità di attraversamento delle opere interferenti
individuate deve consentire di attraversare i corpi idrici coinvolti senza alcuna alterazione
delle sezioni idrauliche e rispettando le necessarie distanze di sicurezza.
10. La profondità di posa di qualsiasi impianto interrato deve essere definita nel dettaglio a
seguito di una adeguata campagna geognostica e topografica in fase di progettazione
esecutiva per individuare nel dettaglio gli aspetti tecnici per la risoluzione delle eventuali
interferenze con eventuali corpi idrici presenti.
11. Non devono essere realizzati manufatti fuori terra che possano in alcun modo interferire
con le aree alluvionali.
12. Gli interventi in progetto non dovranno pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche
definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari.
13. Non dovrà essere variato l’andamento altimetrico esistente dell’area interessata
dall’intervento di posa in opera di impianti interferenti con i corpi idrici.
14. Dovranno essere impiegate tecnologie e materiali la cui durevolezza non venga
pregiudicata da immersione in acqua.
15. Per le opere che interferiscono con corsi d’acqua demaniali e/o relative pertinenze
idrauliche e/o sono ricomprese nella fascia di rispetto (10 m) del Demanio Idrico dei corsi
d’acqua demaniali o di competenza demaniale deve essere acquisita l’autorizzazione (per
opere all’interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione
di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 con particolare riguardo alla definizione
della profondità di posa degli eventuali elementi interrati di progetto al fine di non
interferire con le dinamiche erosive del corso d’acqua.
Con riferimento a tutti gli interventi che ricadono nell’ambito del vincolo idraulico è
necessario il rilascio del nulla osta idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 da parte
dell’Autorità idraulica competente.
16. Le lavorazioni di movimentazione del terreno e la realizzazione della eventuale viabilità
di servizio non devono modificare il percorso delle acque superficiali e la sezione di
deflusso
17. La realizzazione o l’adeguamento delle recinzioni dovrà avvenire comunque
minimizzando l’interferenza con i deflussi idraulici e non costituire impedimento agli
stessi deflussi nonché alla manutenzione del reticolo minore di drenaggio, utilizzando
soluzioni tecniche appropriate (ad esempio: reti e grigliati completamente permeabili a
maglia larga, recinzioni rialzate ovvero distanziate rispetto al piano campagna, ecc.).
18. Per quanto attiene alla stabilità dei versanti e alle condizioni di sicurezza del sito
interessato dai corpi di fabbrica, dalle installazioni e dai relativi scavi, comprese opere
accessorie o di connessione comunque denominate, si raccomanda sempre, in generale,
un’analisi di verifica della compatibilità tra le opere previste e le condizioni di pericolo
esistenti nel più ampio quadrante territoriale al contorno dell’area in esame, sia in termini
di eventuali interferenze tra le opere e le attività previste dal progetto ed i fenomeni di
dissesto presenti sia in termini di valutazione degli eventuali effetti della naturale
evoluzione del dissesto sulle opere ed attività previste, da sottoporre alla valutazione degli
enti competenti per il rilascio dei nulla osta comunque denominati relativi agli aspetti
geomorfologici, strutturali, sismici ovvero correlati all’espressione dei pareri sulla
compatibilità di piani e programmi con le condizioni geomorfologiche del territorio,
nonché relative al regime autorizzativo e dei controlli in materia di norme tecniche sulle
costruzioni, ai sensi e per gli effetti della ripartizione delle attribuzioni originata dal d.lgs.
n. 112/1998 e successive norme sopravvenute.
In via complementare rispetto a tutte le considerazioni espresse, si intendono sempre fatte
salve le impregiudicate determinazioni della più volte richiamata Autorità Idraulica
territorialmente competente e dei relativi organi di supporto tecnico, il tutto sempre tenendo
presenti gli scenari di rischio recepiti nei piani di emergenza e di protezione civile [8].
Al riguardo, in relazione alle interferenze tra gli interventi previsti dal progetto e l’estensione
di ambiti di attenzione per l’accertamento della pericolosità idraulica, si raccomanda sin d’ora
che in fase di cantiere sia predisposto un adeguato sistema di allarme e sgombero relazionato
al Centro Funzionale della Regione Lazio (CFR), salve ulteriori attribuzioni per la gestione
operativa delle eventuali emergenze e per la sicurezza ai sensi di legge
In particolare, si rimandano alla stessa Autorità Idraulica competente e comunque alla Regione
Lazio, nella sua qualità di soggetto attuatore per gli interventi di riduzione del rischio idraulico,
le valutazioni di compatibilità del progetto in epigrafe rispetto ad eventuali previsioni di
interventi strutturali [9].
Il presente contributo, riferito ai principi e agli obiettivi dei Piani di competenza di questa
Autorità di Bacino Distrettuale, fornisce tutti gli elementi affinché il soggetto competente per
la VIA possa valutare autonomamente la compatibilità del progetto, comunque condizionata
al rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni sopra espresse, con detti
Piani [10].
Inoltre, il contributo è reso ai soli fini della procedura di VIA di cui al d.lgs. n. 152/2006 e non
sostituisce gli atti autorizzativi e/o i pareri di competenza di questa Autorità qualora
espressamente previsti dalla pianificazione di distretto o dalla normativa vigente.
Per eventuali approfondimenti o elementi di supporto, si suggerisce di consultare la
documentazione disponibile sul sito web istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino Centrale.
Per quanto attiene ai richiami e ai riferimenti riportati nella stesura della presente nonché nel
succitato sito web, in caso di incongruenze, refusi o meri errori materiali prevale e rimane
inalterata la validità di quanto indicato nei documenti originari agli atti dell’Autorità di bacino,
della Regione Lazio e degli Enti coinvolti nel procedimento.









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