Ministero delle politiche agricole e forestali
Decreto 19 aprile 1999
Approvazione del codice di buona pratica agricola.
Art. 1.
1. In attuazione dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, recepito
con la legge n. 146 del 22 febbraio 1994, e' approvato il codice di buona pratica agricola di cui in
premessa, recante criteri e indicazioni di validita' nazionale, se del caso integrabile da parte delle
regioni e province autonome in relazione a esigenze locali, fermi restando i criteri e indicazioni ivi
fissati. Tale codice e' allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 1999
Il Ministro per le politiche agricole
De Castro
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro della sanita'
Bindi
Tipologia dei fertilizzanti azotati
Fanghi di depurazione: è possibile l'impiego come fertilizzanti di fanghi da processi di depurazione
di acque reflue urbane o altri reflui analoghi aventi caratteristiche tali da giustificarne un utilizzo
agronomico (adeguato contenuto in elementi della fertilità, in sostanza organica, presenza di
inquinanti entro limiti stabiliti). L'azoto contenuto nei fanghi di depurazione, estremamente
variabile, mediamente 3-5% sulla sostanza secca, è disponibile dal primo anno.
L'utilizzo agronomico di questi prodotti, per i quali valgono cautele analoghe a quelle espresse
precedentemente per i compost, è tutelato dal Decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 15 febbraio 1992; questo decreto definisce i fanghi e le
dosi impiegabili, le caratteristiche dei terreni recettori, le colture ammesse, le procedure
autorizzative richieste.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento