Urbanistica e opere strategiche, se ne occuperà solo lo Stato
di Paola Mammarella http://www.edilportale.com/news/2016/01/normativa/urbanistica-e-opere-strategiche-se-ne-occuper%C3%A0-solo-lo-stato_49971_15.htmlDdl Costituzionale: verrà cancellata la competenza concorrente anche per professioni, porti e aeroporti, tutela dell’ambiente
28/01/2016 – Regole certe e meno contenziosi. È questo l’obiettivo del disegno di legge per la Riforma della Costituzione, che riscriverà le competenze legislative dello Stato e delle Regioni.
Non ci saranno, in pratica, materie concorrenti, ma una suddivisione netta pensata per evitare sovrapposizioni normative, incertezze e ricorsi che possono rallentare la realizzazione delle opere e l’attività dei professionisti.
Tra le materie che saranno di esclusiva competenza dello Stato ci sono:
- le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio,
- le infrastrutture strategiche, le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale, i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale,
- l’ordinamento delle professioni,
- la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, dell’ambiente e dell’ecosistema,
-il sistema nazionale e coordinamento della protezione civile
- la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia,
- programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.
Le Regioni si occuperanno invece di pianificazione del territorio regionale, mobilità interna e dotazione infrastrutturale.
Su proposta del Governo, lo Stato potrà intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, dell'unità giuridica o economica.
Al momento, invece, Stato e Regioni hanno competenza concorrente in materia di professioni, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione. Questo significa che spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Tutto questo ha portato ad una situazione normativa frastagliata , diversa da regione a regione, e a conflitti di competenza tra Stato ed enti locali, che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità di diverse disposizioni regionali.
La conseguenza pratica è stata lo scoraggiamento delle iniziative imprenditorialivote ad esempio alla realizzazione di infrastrutture. L’incertezza normativa spesso si ripercuote sui tempi e sui costi di realizzazione dell’opera. Ma non solo, perché l’eterogeneità delle leggi mette in difficoltà chi è interessato ad operare in più zone: si devono infatti fare i conti con disposizioni sempre diverse.
D’altro canto, però, le leggi regionali hanno sempre avuto l’obiettivo di creare regole maggiormente rispondenti alle specificità territoriali.
Il ddl costituzionale risponde comunque al bisogno di semplificazione e uniformitàdelle regole, chiesto da professionisti e imprese.
Si inseriscono in questa scia i modelli unici per l’edilizia. Scia e permesso di costruire, CIL e CILA e Superdia sono già stati unificati con l’emanazione di moduli standardizzati. Manca all’appello il Regolamento edilizio unico che metterà la parola fine all’intricato panorama normativo caratterizzato finora da sensibili differenze tra Comune e Comune.
Non ci saranno, in pratica, materie concorrenti, ma una suddivisione netta pensata per evitare sovrapposizioni normative, incertezze e ricorsi che possono rallentare la realizzazione delle opere e l’attività dei professionisti.
Tra le materie che saranno di esclusiva competenza dello Stato ci sono:
- le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio,
- le infrastrutture strategiche, le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale, i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale,
- l’ordinamento delle professioni,
- la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, dell’ambiente e dell’ecosistema,
-il sistema nazionale e coordinamento della protezione civile
- la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia,
- programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.
Le Regioni si occuperanno invece di pianificazione del territorio regionale, mobilità interna e dotazione infrastrutturale.
Su proposta del Governo, lo Stato potrà intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale, dell'unità giuridica o economica.
Al momento, invece, Stato e Regioni hanno competenza concorrente in materia di professioni, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione. Questo significa che spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Tutto questo ha portato ad una situazione normativa frastagliata , diversa da regione a regione, e a conflitti di competenza tra Stato ed enti locali, che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità di diverse disposizioni regionali.
La conseguenza pratica è stata lo scoraggiamento delle iniziative imprenditorialivote ad esempio alla realizzazione di infrastrutture. L’incertezza normativa spesso si ripercuote sui tempi e sui costi di realizzazione dell’opera. Ma non solo, perché l’eterogeneità delle leggi mette in difficoltà chi è interessato ad operare in più zone: si devono infatti fare i conti con disposizioni sempre diverse.
D’altro canto, però, le leggi regionali hanno sempre avuto l’obiettivo di creare regole maggiormente rispondenti alle specificità territoriali.
Il ddl costituzionale risponde comunque al bisogno di semplificazione e uniformitàdelle regole, chiesto da professionisti e imprese.
Si inseriscono in questa scia i modelli unici per l’edilizia. Scia e permesso di costruire, CIL e CILA e Superdia sono già stati unificati con l’emanazione di moduli standardizzati. Manca all’appello il Regolamento edilizio unico che metterà la parola fine all’intricato panorama normativo caratterizzato finora da sensibili differenze tra Comune e Comune.
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