venerdì 2 giugno 2017

centrali impianti a biogas, biomasse, discariche, inceneritori, impianti per rifiuti Fideiussioni - Nota di approfondimento e avvertenze ai Comuni


  nessuna norma vigente, da un lato, impone alla Regione,Comune, ecc di accettare "qualsiasi" fideiussione a prescindere quindi da valutazioni di merito in ordine alla sua "qualità" e quindi
alla sua "idoneità" a fungere da garanzia. Dall'altro, nessuna norma vigente impedisce alla Regione, Comune, ecc, parimenti a quanto farebbe qualsiasi privato a tutela dei propri interessi, di richiedere
garanzie "qualificate" in termini di soggetti emitttenti e clausole contrattuali.
D'altronde la garanzia non riveste una funzione esclusivamente finanziaria anche perchè rivolta ad assicurare il necessario ripristino dell'ambiente dopo la dismissione dell'impianto, per cui questa deve essere
prestata da un soggetto con caratteristiche tali da far ragionevolmente prevedere la sua possibilità di offrire garanzie adeguate anche dopo un lungo periodo dalla loro prestazione.
Si sottolinea che è ancora vigente l'art. 57 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato che così recita: "la validità delle cauzioni
personali del fideiussore deve essere riconosciuta e dichiarata dal pubbico ufficiale che l'accetta per conto dell'amministarzione".
Poi, di recente, l'IFEL, una fondazione dell'Anci, ha diramato una nota di approfondimento e avvertenza per i Comuni in tema di fideiussioni (che forse pochi conoscono). Basterebbe seguirne le indicazioni.






Nessun commento: