mercoledì 26 giugno 2013

perchè la centrale a turbogas di Aprilia è assoggettabile ai rischi di incidenti rilevante

Relazione sulla dimostrazione dell’assoggettabilità della centrale a turbogas di Sorgenia ad Aprilia alla direttiva Seveso Indice a. legenda - per Direttiva Seveso III si intende la direttiva vigente con il testo coordinato con le varie modifiche e integrazioni avvenute; - per chiarezza si allegano note (in corsivo con caratteri ridotti) e documenti allegati (elencati in rosso) 1. premessa La direttiva Seveso (con varie modifiche e integrazioni) attualmente Direttiva Seveso III (d’ora in poi per brevità Direttiva Seveso III) è stata recepita con il D.Lgs. 334/1999 “attuazione della direttiva 96/86/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” (anch’esso con varie modifiche e integrazioni) da ultimo modificato con il decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238 (allegato 1 alla presente relazione è il testo coordinato della Direttiva Seveso III con le varie modifiche e integrazioni), disciplina le attività soggette a rischio di incidente rilevante (brevemente R.I.R.) e i relativi adempimenti a carico dei gestori degli impianti soggetti a R.I.R. nonché dei vari Enti di controllo e per il rilascio dei vari pareri e autorizzazioni. Le attività soggette alla direttiva Seveso III sono elencate nell’allegato A alla direttiva Seveso III (vedere allegato 2 alla presente relazione con evidenziato in giallo l’attività oggetto della presente relazione) sono anche soggette al controllo antincendio e ai relativi adempimenti. In base alla tipologia e quantità materiale le attività possono essere soggette agli articoli 6 e 7 (con adempimenti meno importanti) della Direttiva Seveso III, se superiori alle quantità previste, oppure all’articolo 8 (con adempimenti più significativi) della Direttiva Seveso III. L’attività soggette all’articolo 6 della direttiva Seveso III deve inviare apposita documentazione 180 giorni prima della costruzione dei nuovi stabilimenti. Omissione sanzione arresto 1 anno (vedere art. 27 Direttiva Seveso III). Diffida con termine di 60 giorni per adempimenti e in caso di ulteriore inadempimento sospensione dell’attività. Infine chiusura dello stabilimento. Le attività soggetto all’articolo 8 della direttiva Seveso IIII deve redigere il rapporto di sicurezza da aggiornare ogni 5 anni, o in caso di modifiche sostanziali dell’attività. Omissione sanzione arresto 1 anno (vedere art. 27 Direttiva Seveso III). Diffida con termine di 60 giorni per adempimenti e in caso di ulteriore inadempimento sospensione dell’attività. Infine chiusura dello stabilimento. Le attività soggette all’articolo 8 deve ottenere il nulla osta di fattibilità (vedere articolo 9 direttiva Seveso III) di cui all’articolo 21 comma 3 della direttiva Seveso III. Prima di iniziare l’attività il Gestore deve presentare il rapporto di sicurezza. Le attività soggette all’articolo / devono redigere il piano di emergenza interno, di cui all’art. 11, e quello esterno di cui alla direttiva 20, della Direttiva Seveso III. Sanzioni per inadempimento da lire 30 milioni a lire 180 milioni (art. 27 direttiva Seveso). L’art. 14 della direttiva Seveso obbliga, ove necessario, gli enti territoriali ad apportare varianti ai piano di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici comunali (piani regolatori). La popolazione interessata dalla presenza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nel caso di realizzazione di nuovi stabilimenti R.I.R. (vedere articoli 23 e 9 della direttiva Seveso), oltre alla creazione di nuovi stabilimenti e insediamenti esistenti soggetti alla direttiva Seveso. Il parere di compatibilità ambientale e territoriale viene rilasciato in base alla direttiva Seveso e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001 (vedere comma 4 articolo 5 DM 9 maggio 2001). Le attività soggette a rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale nel comune di Aprilia (LT) con riferimento all’articolo 8 della direttiva Seveso: codice ministero NN012 ragione sociale ISAGRO spa attività Deposito di Fitofarmaci; località Campoverde di Aprilia codice ministero NN020 ragione sociale RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA spa attività Stabilimento Chimico o Petrolchimico; località Campoverde di Aprilia codice ministero DN001 ragione sociale ABBOTT spa attività Stabilimento Chimico o Petrolchimico; codice ministero DN003 ragione sociale ACRAF spa attività Stabilimento Chimico o Petrolchimico; Si possono individuare 3 livelli di assoggettabilità della centrale a turbogas di Sorgenia ad Aprilia alla direttiva Seveso (D. Lgs. 334/1999): a)l’attività è compresa nell’allegato A al D.Lgs. 334/99; b)per la presenza di altre attività nel comune di Aprilia alla Direttiva Seveso andava richiesto il parere di compatibilità territoriale e ambientale; c)per la quantità di materiali pericolosi superiore a quanto stabilito negli allegati I parte 1e parte 2 al D.Lgs. 334/1999. a) La centrale a turbogas è compresa nell’elenco delle attività soggette a rischio di incidente rilevante (vedere allegato A al D.Lgs. 334/99 (come modificato dal D.Lgs. 238/05)al punto 4. Con riferimento all’articolo 5 comma 2 del predetto D.Lgs. 334/99 viene compresa l’attività progettata nella centrale a turbogas in quanto comprende “ stabilimenti per la produzione, trasformazione o il trattamento di gas energetici…”). Pertanto il gestore è tenuto all’individuazione dei rischi di incidente rilevante deve integrare il documento di valutazione dei rischi (vedere decreto legislativo 81/2008 che ha sostituito il D.Lgs. 626/1994) con le misure di sicurezza, l’informazione, formazione, addestramento, equipaggiamento dei lavoratori. b) Le attività soggette a rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale nel comune di Aprilia (LT) con riferimento all’articolo 8 della direttiva Seveso: codice ministero NN012 ragione sociale ISAGRO spa attività Deposito di Fitofarmaci; località Campoverde di Aprilia codice ministero NN020 ragione sociale RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA spa attività Stabilimento Chimico o Petrolchimico; località Campoverde di Aprilia codice ministero DN001 ragione sociale ABBOTT spa attività Stabilimento Chimico o Petrolchimico; codice ministero DN003 ragione sociale ACRAF spa attività Stabilimento Chimico o Petrolchimico. c)per la quantità di materiali pericolosi superiore a quanto stabilito negli allegati I parte 1e parte II al D.Lgs. 334/1999, per la parte 1 e parte 2 secondo i dati pubblici relativi al progetto della centrale a turbogas (vedere documento “Sorgenia Spa – centrale termoelettrica a ciclo combinato di Aprilia (Latina)”) e (verbale della riunione del 15 gennaio 2013 della conferenza dei servizi convocata ai fini del rinnovo dell’AIA del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare allegato3). In base all’allegato I parte 1 si verificano per le singole sostanze se superano o meno i limiti ivi previsti, nell’allegato I parte 2 si verificano per categorie di sostanze ivi compresi i rifiuti. SVOLGIMENTO a)l’attività è soggetta alla Direttiva Seveso e a tutti i riferimenti di legge, compreso metodo di calcolo e valutazione come disciplinato dall’art. 2 della Direttiva Seveso. Tale aspetto viene confermato nella sentenza del TAR di Latina con riferimento al progetto della centrale a turbogas proposto dalla società AceaElectrabel spa nel comune di Pontinia. L’AIA per la centrale a turbogas è stata rilasciata dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con provvedimento GAB/DEC/2006/144 del 16 maggio 2006 e non c’è riferimento al parere di compatibilità. Nello stesso procedimento AIA viene riportato il documento N° 55/01/2006 del 2 ottobre 2006 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico dove a pag. 12 (allegato 4) vengono riportate le prescrizioni del Ministero dell’Interno che al punto 1. prevedono: visto… è necessario il rilascio da parte del Sindaco di una dichiarazione attestante che il sito della centrale rispetta la compatibilità territoriale prevista dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001. Nota: nel provvedimento GAB/DEC/2006/144 del 16 maggio 2006 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio non vengono riportate le prescrizioni del Ministero dell’Interno elencato nella nota N° 55/01/2006 del 2 ottobre 2006 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico dove a pag. 12 vengono riportate le prescrizioni del Ministero dell’Interno che al punto 1. prevedono: visto… è necessario il rilascio da parte del Sindaco di una dichiarazione attestante che il sito della centrale rispetta la compatibilità territoriale. Nei documenti allegati e nei provvedimenti non c’è traccia del parere di compatibilità né rilasciato dal Sindaco di Aprilia né dal Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco in assenza del parere rilasciato dal Sindaco di Aprilia. La documentazione antincendio allegata alla richiesta di rinnovo dell’AIA (Prot. DVA-2010-0027772 del 16/11/2010 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale valutazioni ambientali) si dichiara allegato il CPI (certificato di Prevenzione Incendi). La dichiarazione è insufficiente in quanto viene allegato il parere di conformità del Comando dei Vigili del Fuoco (difatti nel frontespizio del documento sotto al termine certificato di Prevenzione Incendi cui si aggiunge parere di conformità) dell’8/6/2010 dove si indicano le prescrizioni e gli obblighi tra i quali la richiesta del certificato di prevenzione incendi al termine dei lavori. Si rileva la stranezza che la domanda per il parere di conformità ai fini antincendio è stata presentata il 30 aprile 2010 addirittura successiva al rilascio della prima AIA. Questo particolare, oltre alla mancanza del parere di compatibilità territoriale richiesto dal Ministero dell’Interno, pone qualche dubbio proprio sulla questione antincendio e attività soggetta a rischio di incidente rilevante. Inoltre non essendo richiamati i prescritti pareri favorevoli né comprendendo l’AIA tali aspetti la stessa sarebbe palesemente viziata. Nella documentazione allegata (allegato 5) al verbale del 15 gennaio 2013 del MATTM U.prot.DVA-2013-1218 del 17/01/2013 “rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio della centrale termoelettrica della Società Sorgenia Power Spa sita nel comune di Aprilia” nel documento della Società Sorgenia trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco Vs Rif pratica n. 102403 prot. 9527 pag. 17-18-19-20 riporta quantità e rifiuti diversi rispetto a quelli elencati a pag. 51 B.11.2 produzione di rifiuti (alla capacità produttiva) nel documento (allegato 6) “commissione istruttoria IPPC parere istruttorio conclusivo” di cui al MATTM CIPPC-2012-1349 del 31/10/2012 trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda AIA) e anche dal documento allegato 8 “allegato D11 analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si chiede l’autorizzazione vedere pagina7). b)Nel documento allegato 9 “Sorgenia Spa – centrale termoelettrica a ciclo combinato di Aprilia (Latina)” paragrafo B. Applicazione del D.LGS. 334/99 alle attività della centrale termoelettrica, sostanze e/o preparati utilizzati nella centrale) con riferimento all’allegato I parte 2, si dichiarano le seguenti sostanze: n. denominazione quantità quantità limite art. 6 e 7 quantità limite art. 8 1 metano (alimentazione TG) 48.0 Nm3= 1,5t 50 200 2 soda caustica 7     3 inibitore di corrosione 3,7     4 anidride carbonica 729,6     5 fosfati 5     6 deossigenante 1     7 soluzione ammoniaca 1,4 100 200 8 oli lubrificanti 40,4     9 olio isolante 231     10 gasolio 2,3 2500 2500 11 acido cloridrico 10     Confrontando le quantità dichiarate rispetto al parere di conformità ai fini antincendio si nota che su questo documento la quantità di metano è superiore a 50 mc/h quindi superiore a quanto dichiarato nel documento di Sorgenia che quindi è interamente da rivedere. Nel prospetto redatto dal Gestore manca la verifica: la regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti del presente decreto. Il presente decreto si applica se il valore ottenuto dalla somma q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... è maggiore o uguale a 1, (vedere allegato I alla Direttiva Seveso 4. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti del presente decreto. Il presente decreto si applica se il valore ottenuto dalla somma q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... è maggiore o uguale a 1, dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2. Il presente decreto si applica, limitatamente agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, se il valore ottenuto dalla somma q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... è maggiore o uguale a 1, dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, e QLX è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2. Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all’infiammabilità e all’ecotossicità. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte: a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2; b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8; c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l’ambiente [R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53] con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9 ii). Le disposizioni pertinenti del presente decreto, si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.) lo stesso documento allegato 10 del Gestore manca poi del calcolo delle sostanze nella parte 2 dell’allegato 1 e si riporta una tabella non corretta: denominazione   classificazione D.Lgs. 334/99 Hold-up impianto quantità limite per applicazione D.Lgs. 334/99 sostanze parte prima metano F+ R12 all. I parte 1.a 1,5 t 50 t gasolio Xn, N R40, R51/53, R65, R67 all. I parte 1.a 2,3 t 2500t sostanze parte seconda soluzione ammoniaca 10% C, N R34, R50 all. I parte 2.a 1,4t 100 t Confrontando le quantità dichiarate rispetto al parere di conformità ai fini antincendio si nota che su questo documento la quantità di metano è superiore a 50 mc/h quindi superiore a quanto dichiarato nel documento di Sorgenia che quindi è interamente da rivedere. Nel prospetto redatto dal Gestore manca la verifica: la regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti del presente decreto. Il presente decreto si applica se il valore ottenuto dalla somma q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... è maggiore o uguale a 1, (vedere allegato I alla Direttiva Seveso) Mancano inoltre le quantità di rifiuti come indicato nella nota seguente la parte 2 dell’allegato I alla direttiva Seveso (Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all’articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.) E’ evidente che gli errori e le difformità riportati nei vari documenti non garantisce la regolarità del calcolo. Mancano per esempio le sostanze di cui al comma 2 dell’articolo 2 del D. Lgs. 334/99 che si possono generare in caso di incidente. Per esempio ci potrebbe essere una perdita del metano dal metanodotto che alimenta la centrale e tutte le altre sostanze che in caso di perdita si potrebbero generare. (vedere direttiva Seveso Art. 2 - Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I. 2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.) Elaborando quindi i dati considerando la quantità di metano presente dichiarata da Sorgenia, abbiamo: n. denominazione quantità quantità limite art. 6 e 7 Colonna 5 assoggettabilità art. 6 % quantità limite art. 8 Colonna 7 assoggettabilità art. 8 % 1 metano (alimentazione TG) 1,5 50 0,03 200 0,0075 2 soda caustica 7         3 inibitore di corrosione 3,7         4 anidride carbonica 729,6         5 fosfati 5         6 deossigenante 1         7 soluzione ammoniaca 1,4 100 0,014 200 0,007 8 oli lubrificanti 40,4         9 olio isolante 231         10 gasolio 2,3 2500 0,00092 2500 0,00092 11 acido cloridrico 10         21 rifiuti fanghi da trattamento 200 50 4 200 1 22 rifiuti oli esausti 4 50 0,08 200 0,02 23 assorbenti e filtri 6,6 50 0,132 200 0,033 sommano     4,25692   1,06842 Da quanto sopra risulta evidente che la centrale Sorgenia di Aprilia oltre ad essere soggetta all’articolo 5 del D.Lgs. 334/1999 (come modificato dal D.Lgs. 238/2005) è soggetta all’articolo 8 del D.Lgs. 334/1999 (come modificato dal D.Lgs. 238/2005) Continuando nell’esame della documentazione con i dati della commissione istruttoria IPPC si hanno dati ancora diversi Commissione Istruttoria IPPC Parere istruttorio conclusivo pag. 36 allegato 11 B.1.2 consumo di materie prime (alla capacità produttiva) acido cloridrico 33% 5,41 Frasi R 34-37 soda caustica 30% 8,87 Frasi C, R35 de-ox carboidratazione 100% 3 fosfato trisodico 0,1 Frasi R 36 ammine 0,4 solfato ferrico 12 X- Frasi R20/22 sodio alluminato 12 C Frasi R34 prodotto lavaggio cristalizzatore   prodotto lavaggio membrane   gas naturale 871,528 2,387748 metanodotto lunghezza 9,1 km 58,333 pag. 51 B.11.2 allegato 12 produzione di rifiuti (alla capacità produttiva) Sali da cristalizzazione 80 fanghi da trattamento 200 soluzione acquosa di scarto 130 oli esausti 4 assorbenti, materiali filtranti da sostanze pericolose 1 assorbenti, materiali filtranti da sostanze non pericolose 1 filtri aria pericolosi 2,3 filtri aria non pericolosi 2,3 Da quanto sopra si deduce la mancanza di coerenza dei vari dati in materia antincendio e di rischio di incidente rilevante che possono far pensare ad una serie di errori o comunque ad una errata o insufficiente valutazione in materia. Una situazione analoga si era verificata nell’esame del progetto della centrale a turbogas progettata dalla società AceaElectrabel spa a Pontinia. Anche in questo caso mancava il certificato di prevenzione incendi e la certificazione di compatibilità territoriale. Quando tale compatibilità è stata richiesta il comune di Pontinia ha espresso parere negativo anche perché il comune ha contestato la documentazione prodotta dal gestore in merito all’assoggettabilità alla direttiva Seveso. Il comune, in base ai dati forniti dal Gestore, ha rielaborato la verifica riscontrandone il superamento delle quantità proprio in base all’allegato I parte 2. Il Gestore ha impugnato il parere di incompatibilità territoriale, affermando tra le motivazioni che l’impianto non era soggetto agli adempimenti di cui alla Direttiva Seveso e anche la variante urbanistica per la presenza degli stabilimenti soggetti a R.I.R. Le sentenze del TAR di Latina allegato 13 e del Consiglio di Stato poi hanno di fatto annullato la variante urbanistica per la presenza di stabilimenti soggetti a R.I.R., per motivazioni di procedura, metodo, confermando però che il progetto della centrale a turbogas è soggetto alla Direttiva Seveso. CONSIDERAZIONI Risulta evidente da quanto sopra che, secondo i dati proposti dal Gestore Sorgenia per la centrale a turbogas di Aprilia, che lo stesso progetto è da assoggettare alla Direttiva Seveso. Allo stesso modo i dati riportati nel parere positivo preventivo rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Latina non è coerente con i dati progettuali esaminati dalla Commissione per il rinnovo dell’AIA. Quanto sopra evidenzia una delle mancanze importanti nell’autorizzazione AIA di cui è in corso l’esame per il rinnovo.

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