giovedì 7 gennaio 2010

delibera n. 72 consiglio comunale del 15/12/2009

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL PIANO ATTUATIVO ZONA B SOTTOZONA B1 AREA COMPRESA TRA FIUME SISTO, CANALE BOTTE, VIA MIGLIARA 47 1/2 E VIA MIGLIARA 48. ADOZIONE.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che con deliberazione consiliare n. 37 del 10/08/2009, è stato adottato il Piano Attuativo della Zona B sottozona B1 – Area compresa tra il Fiume Sisto, canale Botte, Via Migliara 47 ½ e Via Migliara 48, secondo gli elaborati redatti dall’ Arch. Marcello Campagna , acquisiti al Prot. n. 12061 del 06/07/2009;

- Visti gli elaborati
- Tav. 1 Stralcio di PRG
- Tav. 2 Stralcio delle NTA di PRG
- Tav. 3 Adeguamento al voto di approvazione della Regione Lazio;
- Tav. 4 Consistenza edilizia e destinazione d’uso;
- Tav. 5 Zonizzazione;
- Tav. 6 Lottizzazione e comparti unitari;
- Tav. 7 Planovolumetrico;
- Tav. 8 Verifica degli standar;
- Tav. 9 Sezione delle sedi stradali;
- Tav. 10 Rete Servizi;
- Tav. 11 Relazione generale illustrativa;
- Tav. 12 Relazione finanziaria;
- Tav. 13 Norme tecniche d’attuazione;

- che la deliberazione di adozione, esecutiva, con i relativi allegati, è stata depositata nella Segreteria Comunale, per 30 giorni interi e consecutivi, a decorrere dal 28/09/2009 e fino al 28/10/2009, affinchè chiunque ne avesse interesse potesse prenderne visione;

- che il provvedimento di adozione del Piano Particolareggiato Esecutivo Zona B Sottozona B1 Area compresa tra il Fiume Sisto, Canale Botte, Via Migliara 47 ½ e Via Migliara 48 secondo gli elaborati redatti dall’ Arch. Marcello Campagna, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 28/09/2009;

- che l’effettuato deposito avvenuto in data 28/09/2009, è stato reso noto, oltre che a mezzo di manifesti murari, affissi in luoghi pubblici e sull’Albo Pretorio Comunale, anche mediante i giornali quotidiani: Il Tempo, Il Messaggero e Latina Oggi;

- che a seguito di detto deposito sono pervenute n. 09 osservazioni di cui 8 nei termini;

- che ai fini della valutazione delle osservazioni di che trattasi, si è ritenuto opportuno acquisire a riguardo il motivato parere del tecnico incaricato per la redazione del Piano in argomento, Arch. Marcello Campagna;

Considerato che, con nota registrata al Prot. Gen. del Comune al n. 21631 in data 07/12/2009, il tecnico incaricato Arch. Marcello Campagna, ha espresso il proprio motivato parere in merito alle n. 09 osservazioni presentate;

- Richiamato il parere espresso dalla Commissione Urbanistica nella seduta del 09/12/2009 e 11/12/2009;

- Richiamato lo Studio di Inserimento Paesistico (SIP) relativo allo strumento urbanistico attuativo di che trattasi redatto dall’Arch. Marcello Campagna ed acquisito agli atti con Prot. n. 21632 del 07/12/2009. Tale SIP come previsto dalle norme del P.T.P.R. adottato con deliberazione G.R.L. nn. 556 e 1025/2007, deve corredare lo Strumento Urbanistico attuativo stesso;

- Ritenuto quindi di dover controdedurre le osservazioni di che trattasi prodotte dagli interessati nei modi e forme di legge;

- Vista la legge 1150/42 e s.m.i.;

- Vista la Legge Regionale n. 38/99 e successive modificazioni;

- Vista la legge 18/04/1962 n. 167 e s.m.i.;

- Vista la legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i.;

Relazionano sul punto il Sindaco e l’Assessore delegato Mantova Massimo Vincenzo;

Per il dibattito in aula tra i consiglieri si fa riferimento all’allegata sbobinatura;


- Dato atto che si è proceduto a singola votazione per ogni osservazione riportata in atti:



Osservazione n. 1 presentata da Costruzioni EMMEBI srl, rappresentata dall’Avvocato Mansutti:
Respinta con :
Voti contrari: 10
Voti favorevoli: 1 (Novelli Sandro Marcello)
Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 10 (Subiaco Luigi, Ronci Fernando, Farris Giovanni, Calisi Marcello, Medici Carlo, Donnarumma Alfonso, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto, Tortorelli Mario Donato);


Osservazione n. 2 presentata da Società Immobiliare Agas Srl:
Respinta con :
Voti contrari: 10
Voti favorevoli: 1 (Novelli Sandro Marcello)
Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 10 (Subiaco Luigi, Ronci Fernando, Farris Giovanni, Calisi Marcello, Medici Carlo, Donnarumma Alfonso, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto, Tortorelli Mario Donato);


Osservazione n. 3 presentata da Carlo Bottoni:
Respinta con :
Voti contrari: 10
Voti favorevoli: 1 (Novelli Sandro Marcello)
Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 10 (Subiaco Luigi, Ronci Fernando, Farris Giovanni, Calisi Marcello, Medici Carlo, Donnarumma Alfonso, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto, Tortorelli Mario Donato);


Osservazione n. 4 presentata da “La Rete dei Cittadini”:
Respinta con :
Voti contrari: 10
Voti favorevoli: 1 (Novelli Sandro Marcello)
Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 10 (Subiaco Luigi, Ronci Fernando, Farris Giovanni, Calisi Marcello, Medici Carlo, Donnarumma Alfonso, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto, Tortorelli Mario Donato);


Osservazione n. 5 presentata da Maurizio Cinque:
Respinta con :
Voti contrari: 10
Voti favorevoli: 1 (Novelli Sandro Marcello)
Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 10 (Subiaco Luigi, Ronci Fernando, Farris Giovanni, Calisi Marcello, Medici Carlo, Donnarumma Alfonso, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto, Tortorelli Mario Donato);


Osservazione n. 6 presentata da Emiliozzi Romeo:
Respinta con :
Voti contrari: 10
Voti favorevoli: 1 (Novelli Sandro Marcello)
Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 10 (Subiaco Luigi, Ronci Fernando, Farris Giovanni, Calisi Marcello, Medici Carlo, Donnarumma Alfonso, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto, Tortorelli Mario Donato);


Osservazione n. 7 presentata da Bottoni Guglielmo e altri;
Respinta con :
Voti contrari: 10
Voti favorevoli: 1 (Novelli Sandro Marcello)
Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 10 (Subiaco Luigi, Ronci Fernando, Farris Giovanni, Calisi Marcello, Medici Carlo, Donnarumma Alfonso, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto, Tortorelli Mario Donato);


Osservazione n. 8 presentata da Anitori Giuseppe;
Respinta con :
Voti contrari: 10
Voti favorevoli: 1 (Novelli Sandro Marcello)
Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 10 (Subiaco Luigi, Ronci Fernando, Farris Giovanni, Calisi Marcello, Medici Carlo, Donnarumma Alfonso, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto, Tortorelli Mario Donato);


Osservazione n. 9 presentata da Padovano Sorrentino Vincenzo;
Respinta con :
Voti contrari: 10
Voti favorevoli: 1 (Novelli Sandro Marcello)
Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 10 (Subiaco Luigi, Ronci Fernando, Farris Giovanni, Calisi Marcello, Medici Carlo, Donnarumma Alfonso, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto, Tortorelli Mario Donato);


Preso atto che tutte le osservazioni sono state respinte, viene approvata la proposta di delibera nel suo complesso con:

Voti favorevoli: 10
Voti contrari: 1 (Novelli Sandro Marcello, che presenta l’allegata dichiarazione di voto),
Consiglieri presenti: 11
Consiglieri assenti: 10 (Subiaco Luigi, Ronci Fernando, Farris Giovanni, Calisi Marcello, Medici Carlo, Donnarumma Alfonso, Torelli Paolo, Belli Giuseppe Silvio, Di Trapano Roberto, Tortorelli Mario Donato);


Ciò premesso;

DELIBERA

1) di approvare e condividere in linea di massima la relazione dell’Arch. Marcello Campagna, e conseguentemente, esprimersi nel modo seguente sulle n. 09 osservazioni presentate:


Osservazione n. 1 Costruzioni EMMEBI Srl, rappresentata dall’ avvocato Mansutti. Pervenuta 28.10.2009 (Prot. 18901 del 29.10.2009).
Breve descrizione dei contenuti della osservazione.
La osservazione propone sostanzialmente un incremento dell’indice fondiario per il lotto di proprietà, incremento non esplicitato in termini di indice fondiario, ma individuato come incremento che consenta la possibilità di edificare ulteriori mc 3.646 sull’area di proprietà. Per la realizzazione di detti mc 3.646 il proponente richiede di eliminare un’area a parcheggio pubblico e su di essa individuare un ulteriore lotto edificabile.

SI RESPINGE per le considerazioni che seguono:
L’osservazione contiene una serie di imprecisioni riscontrabili direttamente dalla documentazione ad essa allegata, ed è stata proposta dall’Avvocato Mansutti che rappresenta gli Amministratori Mantovani e Bordin della Società Costruzioni Emmebi Srl. Risulta allegata una procura speciale alla “lite” che, presumibilmente, per lo meno nelle intenzioni dei soggetti interessati, dovrebbe costituire atto che legittima l’avvocato Mansutti alla presentazione della Osservazione in nome e per conto di.
Per le segnalate imprecisioni si cita a titolo di esempio il prezzo dichiarato per l’acquisto del terreno (diverso da quello delle stime fatte redigere dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Latina, stime allegate alla stessa osservazione), nonché la volumetria che, secondo l’avvocato Mansutti, i suoi assistiti si aspettavano di poter edificare (volumetria indicata pari a mc 10.053,60 a pag. 2 della osservazione e successivamente incrementata, non si sa in forza di quale ragionamento, in mc 15.645 a pag. 4 della stessa osservazione). Per quest’ultimo aspetto, quello della volumetria che la Società Costruzioni Emmebi Srl riteneva che le fosse attribuita, si veda il progetto per la realizzazione di n. 3 edifici per civile abitazione insistenti sul terreno di che trattasi, progetto presentato il 25.10.2005 Prot. 17884, e che prevede come volumetria massima realizzabile mc 10.053,60.
In sostanza nella stessa Osservazione viene precisato che le aspettative della Società Costruzioni Emmebi Srl sarebbero state mortificate e disattese perché la volumetria spettante sarebbe passata da mc 10.053,60 a mc 9.815,75. Già questo dato, senza neppure entrare nel merito della assoluta infondatezza delle così dette aspettative della Società, fa ritenere superfluo ogni altro ulteriore commento.
In conclusione, tenuto conto dell’indice territoriale attribuito al comparto del quale il terreno del proponente fa parte (indice pari a mc/mq 1,75) e tenuto altresì conto della destinazione del terreno de quo secondo il Programma di Fabbricazione del 1970 e successive varianti, non appare condivisibile quanto richiesto. Oltretutto proporre la eliminazione di aree pubbliche, peraltro destinate a standard, non si ritiene ipotesi da prendere in considerazione.

Osservazione n. 2 Società Immobiliare Agas Srl. Pervenuta 23.11.2009 (Prot. 20630 del 24.11.2009).
Breve descrizione dei contenuti della osservazione.
La osservazione propone una modifica della viabilità pubblica (con una maggiore superficie interessata dalle sedi viarie conseguente ad un prolungamento della viabilità stessa), e l’ampliamento per circa 800 mq, del lotto d’intervento previsto per il Comparto B, sub comparto B1.
SI RESPINGE per le considerazioni che seguono:
La osservazione è tutta basata su una ipotesi di possibile configurazione dell’assetto edilizio dei lotti, configurazione che, secondo i proponenti, comporterebbe una scarsa accessibilità agli edifici ipotizzati e un minor vantaggio economico derivante dall’aver ubicato parte della volumetria commerciale su edificio non prospettante su viabilità principale.
E’ evidente che le ipotesi progettuali dei proponenti non possono rappresentare il modello o il discrimine cui la pubblica Amministrazione possa fare riferimento. E’ evidente che sono possibili moltissime ulteriori e diverse configurazioni plano volumetriche per il terreno di che trattasi, configurazioni per le quali quanto evidenziato dai ricorrenti risulterebbe superato e non condivisibile.
Inoltre un eventuale ampliamento del lotto d’intervento, sia pure per una superficie modesta se rapportata alla estensione del sub comparto B1, avrebbe la conseguenza di sottrarre superficie al verde pubblico.

Osservazione n. 3 Carlo Bottoni. Pervenuta 24.11.2009 (Prot. 20777 del 25.11.2009).
Breve descrizione dei contenuti della osservazione.
La osservazione si articola su n. 5 punti:
Punto n. 1: si chiede che il Comparto B sia integralmente destinato a “Servizi”
Punto n. 2: si chiede che l’area interessata dalle previsioni di cui alla Zona A.1.1 venga destinata a finalità pubbliche.
Punto n. 3: si chiede che il Comparto “C” sia “intimamente legata alla limitrofa area industriale” (nel PRG Attività produttive esistenti)
Punto n. 4: mantenimento nel Comparto “A” della destinazione prevista dal PRG (il PRG adottato prevedeva “Completamento con strumento urbanistico attuativo e PdF del 1970”, in sede di approvazione la Regione Lazio ha indicato la necessità di mantenere a verde pubblico le aree di proprietà comunale e di inserire le restanti porzioni territoriali in “Aree di ristrutturazione”)
Punto n. 5: si chiede la riperimetrazione dell’area interessata (area posta lungo la Migliara 48, angolo Via Bramante), scorporando un fabbricato ivi esistente, la sua area di sedime ed una congrua area di pertinenza perimetrale.

SI RESPINGE per le considerazioni che seguono:
Punto n. 1. Non ci si sofferma sui conteggi, sulle tabelle e sui risultati numerici cui perviene il proponente nell’esplicitare le motivazioni che sarebbero alla base del punto 1 della osservazione. Ci si limita a sottolineare che: in sede di approvazione del PRG il Comitato Tecnico Consultivo Regionale, nella adunanza del 19.05.1999, ha indicato e prescritto che, ai fini del completamento delle zone e sottozone da sottoporre a Piano Attuativo, si dovesse procedere tenendo conto degli indici edilizi già previsti nel Programma di Fabbricazione.
Partendo da tale indicazione e prescrizione è stata redatta la Tavola 3 “Adeguamento al voto di approvazione della Regione Lazio” e si è proceduto al calcolo delle “cubature” già previste dal Programma di Fabbricazione per l’area di che trattasi. Le relative elaborazioni sono riportate alle pagine 2 e seguenti della Relazione Generale Illustrativa.
Per quanto riguarda la superficie da destinare a standards, come si rileva alla pagina 7 della Relazione Generale Illustrativa, essa è aumentata passando da mq 167.006 (Dato cumulativo per le Zone 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Tavola n. 5 di PRG) a mq 183.515. E’ da rilevare che solo la Zona 3 è oggetto del Piano Particolareggiato di che trattasi e le rimanenti Zone (1, 2, 4, 5 e 6) sono rimaste, ovviamente, inalterate quanto a superfici da destinare a standards.
La dotazione di standards per ogni abitante, contrariamente a quanto evidenziato nelle osservazioni del proponente, è pari a 21,01 mq/ab. Tale valore deriva, naturalmente, dal rapporto fra il numero degli abitanti insediabili nelle Zone 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di PRG (Tavola n. 5 di PRG) pari, come sopra evidenziato a mq 183.515, e il numero degli abitanti per le medesime Zone (8.734 abitanti).
Per il punto n. 2, in considerazione del fatto che l’area di che trattasi è stata edificata sin dal lontano 1986 sia pure avvalendosi dell’istituto della concessione edilizia in deroga (costruzione di edificio per recapiti commerciali e uffici Enel), non appare proponibile ubicare sulla medesima area un parcheggio pubblico. Si rileva, inoltre, che come riportato alle pagine 13 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano particolareggiato di che trattasi, che è stata prevista una volumetria pari al 15% della volumetria totale con destinazione “Servizi e attrezzature di interesse pubblico”.
Per il punto 3 basti evidenziare che non è possibile procedere a variazioni di perimetrazione (con riferimento alle zone urbanistiche), in sede di redazione di strumento attuativo: la richiesta di inglobare un’area a destinazione residenziale, soggetta a piano particolareggiato, in altra area a destinazione industriale non si ritiene accoglibile.
Per il punto n. 4 non si ravvisa, nelle valutazioni del proponente, alcun reale e concreto riferimento ai contenuti del Piano particolareggiato di che trattasi. Quanto riportato nella osservazione proposta non ha alcun riscontro con le previsioni dello stesso Piano particolareggiato, atteso che: l’area da destinare a verde pubblico, come da conforme indicazione della Regione Lazio in sede di approvazione del PRG, è rimasta tale (verde pubblico) sia per consistenza che per destinazione; la presunta disparità di trattamento con altre tipologie edilizie è priva di qualsiasi fondamento; la proprietà e titolarità dell’area oggetto di osservazione, per stessa indicazione ed ammissione dell’osservante, è della Regione Lazio e del Comune di Pontinia e non si ha, quindi, motivo alcuno di paventare aspetti “elusivi” e/o speculativi riguardanti “interessi non leciti”.
Per il punto n. 5 si ritiene che non vi siano i presupposti per sottrarre il fabbricato oggetto di osservazione, alla disciplina e alla perimetrazione effettuata per i fabbricati e le aree confinanti. L’edificio, anche se vetusto, si presenta in pessimo stato di conservazione ed è un edificio rurale, costruito negli anni ’30, così come altre migliaia nell’Agro Pontino. La sua conservazione, nonostante il richiamo, non proprio pertinente, all’art. 17 del D. Lgs 42/2004, non appare suffragata da dati e circostanze che possano giustificarne la richiesta.

Osservazione n. 4 “La rete dei cittadini” sottoscritta da n. 8 soggetti: Paolo Cima più altri. Pervenuta il 26.11.2009 (prot. 21090 del 01.12.2009)
Breve descrizione dei contenuti della osservazione.
La osservazione si articola su n. 5 punti:
Punto n. 1: si osserva che non sono presenti elaborati grafici che prendano in considerazione Norme e prescrizioni del PTPR.
Punto n. 2: si osserva che alcuni edifici, non tutti ricadenti nell’area interessata dal PPE di che trattasi, sono oggetto di “osservazioni” formulate, dalla stessa Rete dei Cittadini, a seguito della pubblicazione del PTPR e viene invocata, a riguardo, una non meglio precisata “Norma di salvaguardia”.
Punto n. 3: si osserva che l’edificio ex mercato coperto non è stato inserito fra gli edifici di interesse storico. Ciò comporterebbe, a detta dei proponenti, un sovradimensionamento degli “edifici” circostanti in senso altimetrico (presumibilmente altezza eccessiva) e una conseguente perdita di “quinta scenografica”.
Punto n. 4: si osserva un “eccesso” di cubatura insediabile nel Comparto B. Conseguenza di tale eccesso risulterebbe essere un non equilibrato “skyline”.
Punto n. 5: si osserva la mancanza di norme esplicite che si riferiscano alla bioarchitettura.

SI RESPINGE per le considerazioni che seguono:
I cinque punti nei quali si articola l’osservazione, in effetti rappresentano una sorta di commento per alcune scelte contenute nel PPE, non concretizzandosi, sostanzialmente, alcuna formale e puntuale richiesta specifica. Si ritiene inoltre che quanto paventato nella osservazione circa disequilibri e sovradimensionamenti localizzati nell’intorno di alcuni edifici, non trovi riscontro nella pianificazione effettuata.
Per quanto riguarda le osservazioni formulate a seguito della pubblicazione del PTPR, esse seguono altro e diverso procedimento, che qui non ha motivo di essere commentato.
Si rinvia, anche, ai contenuti del SIP redatto ai sensi dell’art. 53 delle Norme del PTPR.

Osservazione n. 5 Maurizio Cinque. Pervenuta il 26.11.2009 (Prot. 21057 del 27.11.2009)
Breve descrizione dei contenuti della osservazione.
La osservazione si articola su n. 5 punti:
Punto n. 1: si osserva che il vigente PRG non riporta e graficizza le indicazioni del PTPR.
Punto n. 2: si osserva che il vigente PRG prevede, all’art. 22 lett. F delle NTA, l’individuazione di edifici a valenza storica e/o architettonica: alcuni di questi edifici sarebbero ricadenti in Zona B pianificata con il presente Piano particolareggiato.
Punto n. 3: viene indicata una anomalia “pregressa”, già presente nel PRG su due aree “pubbliche”, confinanti con l’area con destinazione produttiva. Tali aree nel PdF del 1970 e successiva variante del 21.04.1970 sarebbero state classificate come “verde pubblico protettivo”.
Punto n. 4: viene indicata una “incongruenza” per una area “pubblica” originariamente destinata a parcheggio nel PdF del 1970 e successivamente edificata con concessione edilizia in deroga del 23.07.1986.
Punto n. 5: si evidenzia che un’area privata destinata a “servizi” anche nel PRG del 2000, viene nel presente Piano Particolareggiato destinata ad area “edificabile” con una volumetria di circa 44.000 mc.
L’osservazione termina con la richiesta di revisionare ed aggiornare il Piano Particolareggiato di che trattasi in “coesione” con le norma legislative.

SI RESPINGE per le considerazioni che seguono:
Per il punto n. 1 si rileva che il PRG (approvato con DGRL n. 783/2000) non può e non poteva contenere le previsioni e le graficizzazioni del PTPR (2008). Per questo aspetto, in ogni caso, si rinvia al SIP redatto ai sensi dell’art. 53 delle Norme del PTPR.
Per il punto n. 2 si rileva che non si è a conoscenza di edifici storici o a valenza architettonica particolare ricadenti nell’area su cui si sviluppa il Piano particolareggiato di che trattasi. L’art. 22 delle NTA, inoltre, riguarda gli edifici ricadenti in Zona A e non in Zona B di PRG.
Per i punti n. 3 e 4 si rileva che eventuali “incongruenze” o “anomalie” presenti nel PRG, presunte o reali che siano, non possono formare oggetto di variazioni di perimetrazione, con riferimento alle zone urbanistiche, in sede di redazione di strumento attuativo: eventualmente la tematica proposta avrebbe potuto essere affrontata, ad esempio, in sede di variante generale al PRG.
Per il punto n. 5 si rileva che in esso vengono espresse solo delle considerazioni da parte del proponente, senza che venga esplicitata alcuna formale e puntuale richiesta specifica. Si evidenzia, per inciso, che il PRG prevede all’art. 11 delle NTA, per le zone assoggettate a Piano Particolareggiato, che le eventuali localizzazioni per le aree e i servizi pubblici riportate nelle tavole del medesimo PRG, sono da ritenersi puramente indicative e possono essere modificate in sede di elaborazione dello strumento urbanistico attuativo.

Osservazione n. 6 Emiliozzi Romeo. Pervenuta il 26.11.2009 (Prot. 21052 del 27.11.2009).
Breve descrizione dei contenuti della osservazione.
La osservazione si articola su n. 5 punti:
Punto n. 1: si chiede che il Comparto B sia integralmente destinato a “Servizi”
Punto n. 2: si chiede che l’area interessata dalle previsioni di cui alla Zona A.1.1, venga destinata a finalità pubbliche.
Punto n. 3: si chiede che il Comparto “C” sia “intimamente legata alla limitrofa area industriale” (nel PRG Attività produttive esistenti)
Punto n. 4: mantenimento nel Comparto “A” della destinazione prevista dal PRG (il PRG adottato prevedeva “Completamento con strumento urbanistico attuativo e PdF del 1970”, in sede di approvazione la Regione Lazio ha indicato la necessità di mantenere a verde pubblico le aree di proprietà comunale e di inserire le restanti porzioni territoriali in “Aree di ristrutturazione”)
Punto n. 5: si chiede la riperimetrazione dell’area interessata (area posta lungo la Migliara 48, angolo Via Bramante), scorporando un fabbricato ivi esistente, la sua area di sedime ed una congrua area di pertinenza perimetrale.

SI RESPINGE per le considerazioni che seguono:
Punto n. 1. Non ci si sofferma sui conteggi, sulle tabelle e sui risultati numerici cui perviene il proponente nell’esplicitare le motivazioni che sarebbero alla base del punto 1 della osservazione. Ci si limita a sottolineare che: in sede di approvazione del PRG il Comitato Tecnico Consultivo Regionale, nella adunanza del 19.05.1999, ha indicato e prescritto che, ai fini del completamento delle zone e sottozone da sottoporre a Piano Attuativo, si dovesse procedere tenendo conto degli indici edilizi già previsti nel Programma di Fabbricazione.
Partendo da tale indicazione e prescrizione è stata redatta la Tavola 3 “Adeguamento al voto di approvazione della Regione Lazio” e si è proceduto al calcolo delle “cubature” già previste dal Programma di Fabbricazione per l’area di che trattasi. Le relative elaborazioni sono riportate alle pagine 2 e seguenti della Relazione Generale Illustrativa.
Per quanto riguarda la superficie da destinare a standards, come si rileva alla pagina 7 della Relazione Generale Illustrativa, essa è aumentata passando da mq 167.006 (Dato cumulativo per le Zone 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Tavola n. 5 di PRG) a mq 183.515. E’ da rilevare che solo la Zona 3 è oggetto del Piano Particolareggiato di che trattasi e le rimanenti Zone (1, 2, 4, 5 e 6) sono rimaste, ovviamente inalterate quanto a superfici da destinare a standards.
La dotazione di standards per ogni abitante, contrariamente a quanto evidenziato nelle osservazioni del proponente, è pari a 21,01 mq/ab. Tale valore deriva, naturalmente dal rapporto fra il numero degli abitanti insediabili nelle Zone 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di PRG (Tavola n. 5 di PRG) pari, come sopra evidenziato a mq 183.515, e il numero degli abitanti per le medesime Zone (8.734 abitanti).
Per il punto n. 2, in considerazione del fatto che l’area di che trattasi è stata edificata sin dal lontano 1986 sia pure avvalendosi dell’istituto della concessione edilizia in deroga (costruzione di edificio per recapiti commerciali e uffici Enel), non appare proponibile ubicare sulla medesima area un parcheggio pubblico. Si rileva, inoltre, che come riportato alle pagine 13 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano particolareggiato di che trattasi, che è stata prevista una volumetria pari al 15% della volumetria totale con destinazione “Servizi e attrezzature di interesse pubblico”.
Per il punto 3 basti evidenziare che non è possibile procedere a variazioni di perimetrazione (con riferimento alle zone urbanistiche), in sede di redazione di strumento attuativo: la richiesta di inglobare un’area a destinazione residenziale, soggetta a piano particolareggiato, in altra area a destinazione industriale non si ritiene accoglibile.
Per il punto n. 4 non si ravvisa, nelle valutazioni del proponente, alcun reale e concreto riferimento ai contenuti del Piano particolareggiato di che trattasi. Quanto riportato nella osservazione proposta non ha alcun riscontro con le previsioni dello stesso Piano particolareggiato, atteso che: l’area da destinare a verde pubblico, come da conforme indicazione della Regione Lazio in sede di approvazione del PRG, è rimasta tale (verde pubblico) sia per consistenza che per destinazione; la presunta disparità di trattamento con altre tipologie edilizie è priva di qualsiasi fondamento; la proprietà e titolarità dell’area oggetto di osservazione, per stessa indicazione ed ammissione dell’osservante, è della Regione Lazio e del Comune di Pontinia e non si ha, quindi, motivo alcuno di paventare aspetti “elusivi” e/o speculativi riguardanti “interessi non sempre leciti”.
Per il punto n. 5 si ritiene che non vi siano i presupposti per sottrarre il fabbricato oggetto di osservazione, alla disciplina e alla perimetrazione effettuata per i fabbricati e le aree confinanti. L’edificio, anche se vetusto, si presenta in pessimo stato di conservazione ed è un edificio rurale, costruito negli anni ’30, così come altre migliaia nell’Agro Pontino. La sua conservazione, nonostante il richiamo, non proprio pertinente, all’art. 17 del D. Lgs 42/2004, non appare suffragata da dati e circostanze che possano giustificarne la richiesta.

Osservazione n. 7 Bottoni Guglielmo e altri. Pervenuta 27.11.2009 (Prot. 21089 del 01.12.2009)
Breve descrizione dei contenuti della osservazione.
La richiesta è relativa alla possibilità di perimetrare la proprietà dei richiedenti in un unico comparto, all’interno del quale “traslare” le volumetrie afferenti le singole proprietà. La motivazione addotta è indicata come “accordi raggiunti fra i proprietari” confinanti
SI RESPINGE per le considerazioni che seguono:
La possibilità di trasferire cubatura da un lotto ad un altro di diverso proprietario è operazione non consentita, neppure se ciò riguardi aree sulle quali è possibile edificare fabbricati della stessa tipologia edilizia. Nella fattispecie le tipologie edilizie interessate sono, oltre tutto, diverse. La eventualità di creare un comparto non appare giustificata dalla esiguità delle aree interessate.

Osservazione n. 8 Anitori Giuseppe. Pervenuta il 26.11.2009 (Prot. 21092 del 27.11.2009)
Breve descrizione dei contenuti della osservazione.
La osservazione si articola su n. 6 punti:
Punto n. 1: si chiede che il Comparto B sia integralmente destinato a “Servizi”
Punto n. 2: si chiede che l’area interessata dalle previsioni di cui alla Zona A.1.1 (venga destinata a finalità pubbliche.
Punto n. 3: si chiede che il Comparto “C” sia “intimamente legata alla limitrofa area industriale” (nel PRG Attività produttive esistenti)
Punto n. 4: mantenimento nel Comparto “A” della destinazione prevista dal PRG (il PRG adottato prevedeva “Completamento con strumento urbanistico attuativo e PdF del 1970”, in sede di approvazione la Regione Lazio ha indicato la necessità di mantenere a verde pubblico le aree di proprietà comunale e di inserire le restanti porzioni territoriali in “Aree di ristrutturazione”)
Punto n. 5: si chiede la riperimetrazione dell’area interessata (area posta lungo la Migliara 48, angolo Via Bramante), scorporando un fabbricato ivi esistente, la sua area di sedime ed una congrua area di pertinenza perimetrale.
Punto n. 6: si suppone in alternativa a quanto richiesto al punto 1, si chiede di destinare l’area a verde pubblico di Via Giulio Cesare (di proprietà comunale) in area residenziale (edilizia seminintensiva), e di prevedere verde pubblico attrezzato e servizi pubblici nell’area del Comparto B.

SI RESPINGE per le considerazioni che seguono:
Non ci si sofferma sui conteggi, sulle tabelle e sui risultati numerici cui perviene il proponente nell’esplicitare le motivazioni che sarebbero alla base del punto 1 della osservazione. Ci si limita a sottolineare che: in sede di approvazione del PRG il Comitato Tecnico Consultivo Regionale, nella adunanza del 19.05.1999, ha indicato e prescritto che, ai fini del completamento delle zone e sottozone da sottoporre a Piano Attuativo, si dovesse procedere tenendo conto degli indici edilizi già previsti nel Programma di Fabbricazione.
Partendo da tale indicazione e prescrizione è stata redatta la Tavola 3 “Adeguamento al voto di approvazione della Regione Lazio” e si è proceduto al calcolo delle “cubature” già previste dal Programma di Fabbricazione per l’area di che trattasi. Le relative elaborazioni sono riportate alle pagine 2 e seguenti della Relazione Generale Illustrativa.
Per quanto riguarda la superficie da destinare a standards, come si rileva alla pagina 7 della Relazione Generale Illustrativa, essa è aumentata passando da mq 167.006 (Dato cumulativo per le Zone 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della Tavola n. 5 di PRG) a mq 183.515. E’ da rilevare che solo la Zona 3 è oggetto del Piano Particolareggiato di che trattasi e le rimanenti Zone (1, 2, 4, 5 e 6) sono rimaste, ovviamente inalterate quanto a superfici da destinare a standards.
La dotazione di standards per ogni abitante, contrariamente a quanto evidenziato nelle osservazioni del proponente, è pari a 21,01 mq/ab. Tale valore deriva, naturalmente dal rapporto fra il numero degli abitanti insediabili nelle Zone 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di PRG (Tavola n. 5 di PRG) pari, come sopra evidenziato a mq 183.515, e il numero degli abitanti per le medesime Zone (8.734 abitanti).
Per il punto n. 2, in considerazione del fatto che l’area di che trattasi è stata edificata sin dal lontano 1986 sia pure avvalendosi dell’istituto della concessione edilizia in deroga (costruzione di edificio per recapiti commerciali e uffici Enel), non appare proponibile ubicare sulla medesima area un parcheggio pubblico. Si rileva, inoltre, che come riportato alle pagine 13 e 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano particolareggiato di che trattasi, che è stata prevista una volumetria pari al 15% della volumetria totale con destinazione “Servizi e attrezzature di interesse pubblico”.
Per il punto 3 basti evidenziare che non è possibile procedere a variazioni di perimetrazione (con riferimento alle zone urbanistiche), in sede di redazione di strumento attuativo: la richiesta di inglobare un’area a destinazione residenziale, soggetta a piano particolareggiato, in altra area a destinazione industriale non si ritiene accoglibile.
Per il punto n. 4 non si ravvisa, nelle valutazioni del proponente, alcun reale e concreto riferimento ai contenuti del Piano particolareggiato di che trattasi. Quanto riportato nella osservazione proposta non ha alcun riscontro con le previsioni dello stesso Piano particolareggiato, atteso che: l’area da destinare a verde pubblico, come da conforme indicazione della Regione Lazio in sede di approvazione del PRG, è rimasta tale (verde pubblico) sia per consistenza che per destinazione; la presunta disparità di trattamento con altre tipologie edilizie è priva di qualsiasi fondamento, infatti l’aver previsto un numero di piani fuori terra diverso per diverse tipologie edilizie, non presuppone né comporta disparità di trattamento; la proprietà e titolarità dell’area oggetto di osservazione, per stessa indicazione ed ammissione dell’osservante, è della Regione Lazio e del Comune di Pontinia e non si ha, quindi, motivo alcuno di paventare aspetti “elusivi” e/o speculativi riguardanti “interessi non leciti”.
Per il punto n. 5 si ritiene che non vi siano i presupposti per sottrarre il fabbricato oggetto di osservazione, alla disciplina e alla perimetrazione effettuata per i fabbricati e le aree confinanti. L’edificio, anche se vetusto, si presenta in pessimo stato di conservazione ed è un edificio rurale, costruito negli anni ’30, così come altre migliaia nell’Agro Pontino. La sua conservazione, nonostante il richiamo, non proprio pertinente, all’art. 17 del D. Lgs 42/2004, non appare suffragata da dati e circostanze che possano giustificarne la richiesta.
Relativamente al punto n. 6, evidentemente da considerare come alternativo a quanto richiesto al punto 1 della stessa osservazione, si evidenzia che la avanzata proposta di rendere edificabile l’esistente area a verde attrezzato di proprietà comunale, non è in linea con gli indirizzi pianificatori che l’Amministrazione Comunale ha inteso perseguire. Si tralasciano ulteriori considerazioni sui costi che una simile proposta comporterebbe e connessi con la necessità di reperire ed acquisire nuove aree ed attrezzarle allo scopo.

Osservazione n. 9 Padovano Sorrentino Vincenzo. Pervenuta il 30.11.2009 (Prot. 21093 del 01.12.2009).
Breve descrizione dei contenuti della osservazione.
La richiesta è relativa alla possibilità di realizzare piani interrati fino al confine del lotto di proprietà e di realizzare portici ad uso privato senza conteggiarne la superficie coperta, costruendoli sino al limite del marciapiede pubblico.
SI RESPINGE per le considerazioni che seguono:
La osservazione, intempestiva quanto a termini di presentazione e per ciò stesso viziata di nullità, riguarda le modalità di realizzazione dei piani interrati e la possibilità di costruire, senza rispettare il distacco dai confini e senza rispettare il rapporto massimo di copertura dell’area di proprietà, porticati ad uso privato.
Si rileva che le modalità di realizzazione dei piani interrati sono già previste e regolate dall’art. 8 delle NTA di PRG ripreso nelle NTA del PPE di che trattasi. Non appare proponibile equiparare le superfici a porticato di uso pubblico alle analoghe superfici porticate ad uso privato.



2) Di dare mandato al Capo Settore Urbanistica e Lavori Pubblici per gli ulteriori adempimenti conseguenti alla definizione del presente atto.

4 commenti:

Anonimo ha detto...

libralato è sempre molto "bravo" a non prendere posizione su questi argomenti...


minkione

giorgio libralato ha detto...

Un tecnico prende posizione quando conosce i fatti. Non è questo il caso.

Anonimo ha detto...

I fatti li conosci solo quando te fa comodo...te possino! Furbo, eh!

giorgio libralato ha detto...

se ci si dovesse attenere alla delibera sembrerebbe troppo scontato capire chi ha torto e chi ragione....