mercoledì 27 febbraio 2008

immobili non iscritti in catasto

Immobili non iscritti al catasto: più tempo per le dichiarazioni
Slitta anche il termine per le domande di accesso al Fondo per gli acquirenti di immobili da costruire
di Rossella Calabrese
www.edilportale.com

27/02/2008 - La legge di conversione del DL Milleproroghe, da ieri in discussione al Senato, oltre alle già citate misure su Norme tecniche per le costruzioni (leggi tutto) e sicurezza degli impianti (leggi tutto), contiene diverse disposizioni di interesse per il settore immobiliare.

L’articolo 26-bis concede ai titolari dei diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, sette mesi di tempo (anziché gli originari novanta giorni), dalla data di pubblicazione del relativo comunicato dell’Agenzia del territorio, per presentare gli atti di aggiornamento catastale. Scaduto tale termine, l’Agenzia provvede, con oneri a carico dell’interessato, all’iscrizione in catasto dell’immobile.

È inoltre prorogato dal 30 novembre 2007 al 31 ottobre 2008 il termine entro cui dichiarare al catasto gli immobili che hanno perso i requisiti di ruralità, fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1º gennaio 2007. queste modifiche – specifica la norma – non danno diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione.

Ricordiamo che l’Agenzia del Territorio, con il provvedimento del 9 febbraio 2007, ha definito le procedure per attuare le disposizioni del decreto fiscale (DL 262/2006 convertito nella Legge 286/2006) sull’aggiornamento del catasto terreni.

Il carattere di ruralità dipende dall’attività del proprietario: sono rurali gli immobili destinati ad abitazione, ma strumentali alle attività agricole (ai sensi del DL 557/1993, convertito dalla legge 133/1994); inoltre, il terreno cui il fabbricato è asservito deve essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario e il volume di affari derivante dalle attività agricole deve risultare superiore alla metà del reddito complessivo del soggetto che conduce il fondo. Non possono comunque essere riconosciuti rurali i fabbricati che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane “di lusso”.

Per i controlli l’Agenzia del Territorio sta utilizzando banche dati, ortofoto e informazioni fornite dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), comprese quelle prodotte dai soggetti che hanno richiesto contributi agricoli a partire dall’anno 2007, ma anche informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e dai Comuni.

Dalla scorsa estate, l’Agenzia del Territorio sta rendendo noti i Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto. Gli elenchi, comprensivi dell'eventuale data cui riferire la mancata dichiarazione al catasto, sono consultabili, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione, presso i Comuni, presso le sedi dell'Agenzia del territorio e sul sito internet dell’Agenzia.


L’articolo 18-bis del disegno di legge modifica il DLgs. 122/2005 in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, disponendo che, ai fini dell’accesso al Fondo di solidarietà, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 né aperte in data successiva all’applicabilità della disciplina in tema di garanzia fideiussoria. Nella attuale formulazione del decreto 122/2005, quest’ultimo termine coincide con la data di emanazione del decreto stesso.

Viene poi consentito l’accesso al Fondo anche nei casi in cui l’acquirente, a seguito dell’insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell’insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell’atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l’azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi dell’articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, o la liberazione dell’immobile dall’ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l’acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l’indennizzo è determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore.

Viene, infine, differito al 30 giugno 2008 il termine entro il quale gli aventi diritto devono presentare la domanda di accesso alle prestazioni del Fondo.

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