La Protezione civile ha da oggi per legge tra le sue finalità anche il soccorso e l'assistenza degli animali colpiti da calamità naturali. Lo prevede il Decreto Legislativo n. 224, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il titolo "Codice della protezione civile". Lo rendono noto in comunicato le associazioni Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Leidaa e Oipa. Le ong animaliste considerano l'innovazione normativa il frutto della loro mobilitazione dell'ultimo anno.
"Il riferimento legislativo agli animali è necessario per riconoscere, rafforzare e qualificare quanto già avviene negli interventi in caso di terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali - dichiarano le associazioni animaliste -. Così potremo superare lo spontaneismo, rendendo sistematico il contributo del volontariato specializzato all'attività di salvataggio, di recupero, messa in sicurezza e gestione degli animali familiari, che sempre più le stesse popolazioni richiedono".
L'Articolo 1 del nuovo Codice della protezione civile definisce il servizio come "l'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi". L'articolo 2 definisce l'attività di protezione civile come "l'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali".
"Il riferimento legislativo agli animali è necessario per riconoscere, rafforzare e qualificare quanto già avviene negli interventi in caso di terremoti, alluvioni, nevicate eccezionali - dichiarano le associazioni animaliste -. Così potremo superare lo spontaneismo, rendendo sistematico il contributo del volontariato specializzato all'attività di salvataggio, di recupero, messa in sicurezza e gestione degli animali familiari, che sempre più le stesse popolazioni richiedono".
L'Articolo 1 del nuovo Codice della protezione civile definisce il servizio come "l'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi". L'articolo 2 definisce l'attività di protezione civile come "l'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali".
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