Se ne è parlato nei giorni
della sentenza n. 2870/2018 (6949/2013
REC. RIC) pubblicata il 13 marzo con la quale il TAR di Latina ha respinto il
ricorso di Rida Ambiente.
Considerate le lamentele
generali dei cittadini, e delle amministrazioni quando queste sono sensibili ai
diritti civili e sociali e contrari alle servitù inutili, contro discariche,
biogas, biomasse, turbogas, compostaggio, spargimento di digestato proveniente
da biogas e biomasse la sentenza conferma dei punti importanti.
Intanto non è vero (come per
esempio fanno credere in genere amministratori non esattamente capaci ed
esperti) che non si possano imporre dei limiti non previsti dalle leggi o più
restrittive di queste nelle conferenze di approvazione dei progetti.
Inoltre conferma l’obbligo
della mancata emissione nociva ordorigena molesta.
Scrive infatti il TAR: Per inquinamento atmosferico, le emissioni
odorigene, le stesse debbono essere ricomprese nella definizione di
“inquinamento atmosferico” e di “emissioni in atmosfera”, poiché la molestia
olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di “pericolo per
la salute umana o per la qualità dell’ambiente”, sia di compromissione degli
“altre usi legittimi dell’ambiente” (cfr TAR Veneto, sez III 5 maggio 2014 n.
573).
Secondo il TAR anche se in
base alla normativa non è prevista la fissazione di limiti di emissioni, né di
metodi o di parametri idonei a misurarne la portata, tuttavia, ciò non
significa che, in sede di rilascio delle autorizzazioni, alle emissioni in
atmosfera, non possano essere oggetto di considerazione i profili attinenti
alle molestie olfattive, al fine di prevenire e contenere i pregiudizi dalle
stesse causati.
Quindi per minimizzare l’inquinamento atmosferico,
possono essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie
olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili.
Al di là di quella che viene
spesso definita la guerra dei rifiuti tra aziende e impianti, tutti che tentano
di accaparrarsi i rifiuti, umido in particolare con la regione Lazio e la
provincia di Latina, per le loro competenze, che paiono fare da spettatori, ci
sono diversi spunti interessanti nella sentenza.
-
La regione Lazio,
secondo il TAR di Latina non ha brillato per speditezza nella procedura di
approvazione dell’impianto della Rida;
-
“sono stati
fissati dei valori limite delle emissioni odorigene 250 U.O.”
-
Secondo il comune
di Aprilia, anche considerando la strada (di accesso all’impianto della Rida) di
uso pubblico, la stessa Rida sarebbe soggetta ad un contributo in ragione del
consumo notevole;
-
Secondo il TAR la
richiesta alla Rida di eseguire opere sulla strada non appare né esorbitante, né
sproporzionato.
Il TAR conferma inoltre dei
primcipi già sanciti dalla Costituzione e anche dalle varie direttive europee
ma che sembra spesso o quasi sempre dimenticato dalle amministrazioni che
dovrebbero approvare (o respingere) impianti inquinanti, insalubri, cioè che ci
sia “trasparenza”, “lealtà” e soprattutto “un
sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti efficiente, sicuro e
rispettoso dell’ambiente e del diritto alla salute dei cittadini.”
Scrive infatti il TAR: La necessità che l’amministrazione
(regione Lazio) e i privati, proprietari e gestori di impianti… ai impegnino a
dialogare… con il massimo della trasparenza, della chiarezza e con leale
collaborazione reciproca, al fine di conseguire l’auspicabile risultato di
attuare, a regime, un sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti efficiente,
sicuro e rispettoso dell’ambiente e del diritto alla salute dei cittadini.
I pensieri a questo proposito
vanno sui contestati provvedimenti che hanno portato all’approvazione dei nuovi
volumi di Indeco ed Ecoambiente con la conclusione della procedura (che non era
affatto conclusa come scrive la regione stessa) del 25.5.14. Anche alle
approvazioni della provincia di Latina degli impianti energetici da rifiuti,
spesso senza condizioni e garanzie.
Per evitare altri impianti
inquinanti sarà notificata la sentenza ai comuni, alla provincia e alla
regione, con relativa diffida
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