sabato 31 marzo 2018

Rifiuti, la sentenza del TAR sul ricorso della Rida ambiente e le emissioni odorigene moleste


Se ne è parlato nei giorni della sentenza n. 2870/2018  (6949/2013 REC. RIC) pubblicata il 13 marzo con la quale il TAR di Latina ha respinto il ricorso di Rida Ambiente.
Considerate le lamentele generali dei cittadini, e delle amministrazioni quando queste sono sensibili ai diritti civili e sociali e contrari alle servitù inutili, contro discariche, biogas, biomasse, turbogas, compostaggio, spargimento di digestato proveniente da biogas e biomasse la sentenza conferma dei punti importanti.
Intanto non è vero (come per esempio fanno credere in genere amministratori non esattamente capaci ed esperti) che non si possano imporre dei limiti non previsti dalle leggi o più restrittive di queste nelle conferenze di approvazione dei progetti.
Inoltre conferma l’obbligo della mancata emissione nociva ordorigena molesta.
Scrive infatti il TAR: Per inquinamento atmosferico, le emissioni odorigene, le stesse debbono essere ricomprese nella definizione di “inquinamento atmosferico” e di “emissioni in atmosfera”, poiché la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di “pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente”, sia di compromissione degli “altre usi legittimi dell’ambiente” (cfr TAR Veneto, sez III 5 maggio 2014 n. 573).
Secondo il TAR anche se in base alla normativa non è prevista la fissazione di limiti di emissioni, né di metodi o di parametri idonei a misurarne la portata, tuttavia, ciò non significa che, in sede di rilascio delle autorizzazioni, alle emissioni in atmosfera, non possano essere oggetto di considerazione i profili attinenti alle molestie olfattive, al fine di prevenire e contenere i pregiudizi dalle stesse causati.
Quindi per minimizzare l’inquinamento atmosferico, possono essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive facendo riferimento alle migliori tecniche disponibili.
Al di là di quella che viene spesso definita la guerra dei rifiuti tra aziende e impianti, tutti che tentano di accaparrarsi i rifiuti, umido in particolare con la regione Lazio e la provincia di Latina, per le loro competenze, che paiono fare da spettatori, ci sono diversi spunti interessanti nella sentenza.
-          La regione Lazio, secondo il TAR di Latina non ha brillato per speditezza nella procedura di approvazione dell’impianto della Rida;
-          “sono stati fissati dei valori limite delle emissioni odorigene 250 U.O.”
-          Secondo il comune di Aprilia, anche considerando la strada (di accesso all’impianto della Rida) di uso pubblico, la stessa Rida sarebbe soggetta ad un contributo in ragione del consumo notevole;
-          Secondo il TAR la richiesta alla Rida di eseguire opere sulla strada non appare né esorbitante, né sproporzionato.

Il TAR conferma inoltre dei primcipi già sanciti dalla Costituzione e anche dalle varie direttive europee ma che sembra spesso o quasi sempre dimenticato dalle amministrazioni che dovrebbero approvare (o respingere) impianti inquinanti, insalubri, cioè che ci sia “trasparenza”, “lealtà” e soprattutto “un sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti efficiente, sicuro e rispettoso dell’ambiente e del diritto alla salute dei cittadini.”
Scrive infatti il TAR: La necessità che l’amministrazione (regione Lazio) e i privati, proprietari e gestori di impianti… ai impegnino a dialogare… con il massimo della trasparenza, della chiarezza e con leale collaborazione reciproca, al fine di conseguire l’auspicabile risultato di attuare, a regime, un sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti efficiente, sicuro e rispettoso dell’ambiente e del diritto alla salute dei cittadini.
I pensieri a questo proposito vanno sui contestati provvedimenti che hanno portato all’approvazione dei nuovi volumi di Indeco ed Ecoambiente con la conclusione della procedura (che non era affatto conclusa come scrive la regione stessa) del 25.5.14. Anche alle approvazioni della provincia di Latina degli impianti energetici da rifiuti, spesso senza condizioni e garanzie.
Per evitare altri impianti inquinanti sarà notificata la sentenza ai comuni, alla provincia e alla regione, con relativa diffida


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