Premesso:
Che
con Decreto del Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-9-2010
sono state approvat- e
le
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili.
-
Che fra gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti energetiche rinnovabili
sono
ricompresi impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse,
gas di discarica, gas
residuati
dai processi di depurazione e biogas;
-
Che la normativa regionale vigente (Nome sul governo del territorio
LR 38/1999 e successive
modificazioni)
prevede, per la edificazione in zone classificate come agricole negli
strumenti
urbanistici,
che rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le
rimesse per mezzi
meccanici
riguardanti le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di
prodotti agricoli, le stalle
e
i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di
prodotti agricoli, i locali e i
servizi
per il riparo diurno degli addetti nonché gli impianti di
produzione elettrica alimentati
da
biomasse di origine agricola.
-
Che la citata LR 38/99 prevede, all’art. 55, che gli annessi
agricoli possono essere realizzati fino
ad
un massimo di 20 metri quadri per ogni 5mila metri quadri di terreno
ed un’altezza massima
di
3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali manufatti devono
essere realizzati con copertura
a
tetto. Sempre la citata normativa regionale, all’art. 57, indica
che per le zone agricole, gli
imprenditori
agricoli, così come definiti all’articolo 2135 del codice civile,
singoli o associati,
possono
presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che,
previa indicazione
dei
risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la
necessità di derogare alle
prescrizioni
relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di
cui all’articolo
55.
Rilevato
che, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile: È imprenditore
agricolo chi esercita una
delle
seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento
di animali e attività
connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le
attività
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo
stesso,
di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare
il fondo, il bosco o le
acque
dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le
attività, esercitate dal
medesimo
imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione,
commercializzazione
e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti
prevalentemente
dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
nonché le attività dirette alla
fornitura
di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature
o risorse dell'azienda
normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le
attività di valorizzazione del
territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed
ospitalità come definite dalla
legge.
Ritenuto,
con riferimento a Piani di Utilizzazione Aziendale presentati ai fini
di una eventuale
deroga
alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli
annessi agricoli di cui
all’articolo
55 della LR 38/99 per la realizzazione di impianti di produzione
elettrica alimentati da
biomasse
di origine agricola, di dover indicare i criteri e gli indirizzi cui
attenersi nella espressione
dei
pareri previsti dall’art. 57, comma 2, della citata LR 38/99 e
nella valutazione da parte
dell’organo
comunale preposto all’accoglimento o meno della richiesta di deroga
(Consiglio
Comunale).
Richiamato
l’art. 57, comma 2, della LR 38/99 il quale stabilisce che la
commissione preposta alla
espressione
del preventivo parere sui Piani di Utilizzazione Aziendale, provveda
in particolare ad
eseguire:
a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali; b) la
verifica degli aspetti
paesistico-ambientali
ed idrogeologici; c) la verifica di coerenza e di compatibilità con
i piani
sovraordinati
generali e di settore.
Evidenziato
che, al fine di evitare valutazioni di carattere discrezionale, è
opportuno prevedere, in
analogia
ed in aderenza con la sopra richiamata normativa nazionale e
regionale, che la eventuale
richiesta
di deroga per la edificazione in zona agricola di impianti di
produzione elettrica alimentati
da
biomasse di origine agricola, possa essere presa in considerazione e
valutata solo nei casi in cui
ricorrano
le condizioni di cui all’art. 2135 del Codice Civile, e cioè solo
nel caso in cui l’istanza sia
riferita
alla suddetta attività di produzione di energia elettrica mediante
la utilizzazione di prodotti
(biomasse
di origine agricola) ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o
dall'allevamento
di animali;
Richiamata
anche la normativa tributaria ed in particolare l’art. 1, comma 369
della Legge
296/2006
la quale anche prevede che, ferme restando le disposizioni tributarie
in materia di
accisa,
la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti
rinnovabili agroforestali
e
fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali
provenienti
prevalentemente
dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli
provenienti
prevalentemente
dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono
attività connesse
ai
sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si
considerano produttive di reddito
agrario".
Visto
il DPR 380/2001 e successive modificazioni;
Vista
la Legge Regionale 38/1999 e successive modificazioni;
DELIBERA
Di
approvare il seguente dispositivo che sarà sottoposto alla
attenzione ed alle valutazion1. i
del
Consiglio Comunale:
“di
stabilire, in analogia ed in aderenza alle normative nazionali e
regionali vigenti in materia di
imprenditoria
agricola e di edificazione in zona agricola, i seguenti criteri cui
uniformarsi nella
espressione
del parere di cui all’art. 57 della LR 38/99 da parte della
Commissione allo scopo
istituita
per l’esame dei Piani di Utilizzazione Agricola presentati al fine
di poter ottenere una
deroga
(Permesso di Costruire in deroga) rispetto alle prescrizioni relative
al lotto minimo ed alle
dimensioni
degli annessi agricoli di cui all’articolo 55 della medesima LR
38/99, relativamente gli
impianti
di produzione elettrica alimentati da biomasse di origine agricola.
Gli stessi criteri,
saranno
inoltre, presi a riferimento nelle valutazioni che sarà chiamato a
formulare l’organo
comunale
preposto all’accoglimento o meno della richiesta di deroga
(Consiglio Comunale):
-
Le istanze presentate per le zone agricole, da imprenditori
agricoli, così come definiti
all’articolo
2135 del codice civile, singoli o associati, istanze finalizzate
all’ottenimento di
deroghe
(Permessi di Costruire in deroga o altro titolo previsto dalla
normativa vigente che
abiliti
alla costruzione) alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle
dimensioni degli
annessi
agricoli di cui all’articolo 55 della LR 38/99, per la
realizzazione di impianti di
produzione
elettrica alimentati da biomasse di origine agricola, potranno essere
prese in
considerazione
e valutate solo nel caso in cui dette biomasse derivano
prevalentemente (e cioè
per
oltre il 50% in termini di peso della biomassa stessa) dalla
coltivazione del fondo o del
bosco
o dall’allevamento di animali;
La
Commissione istituita ai sensi dell’art. 57 della LR 38/99,
nell’esaminare i Piani - di
Utilizzazione
Aziendale che correderanno le predette istanze, e nella verifica: a)
dei
presupposti
agronomici e/o forestali; b) degli aspetti paesistico-ambientali ed
idrogeologici; c)
di
coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di
settore, dovrà altresì
accertare
che le biomasse di origine agricola di cui al punto che precede,
derivino
prevalentemente
(e cioè per oltre il 50% in termini di peso della biomassa stessa)
dalla
coltivazione
del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;
-
l’organo comunale preposto all’accoglimento o meno della
richiesta di deroga (Consiglio
Comunale),
ferme restando le proprie imprescindibili facoltà e ferme restando
le valutazioni,
anche
discrezionali, che gli competono, non potrà prendere in
considerazione le istanze di
deroga
sopra richiamate che non siano riferite ad iniziative per la
realizzazione di impianti di
produzione
elettrica alimentati da biomasse di origine agricola, per le quali
dette biomasse non
derivino
prevalentemente (e cioè per oltre il 50% in termini di peso della
biomassa stessa) dalla
coltivazione
del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;”
2.Di
stabilire che quanto contenuto ed indicato nel testo di cui al
precedente punto 1. sia
comunque
atto di indirizzo immediatamente esecutivo ed efficace nella disamina
e nella
istruttoria
e nella formulazione di preventivi pareri per le pratiche e le
iniziative relative a
Impianti
per la produzione di energia elettrica da realizzarsi in zona
agricola, utilizzanti
biomasse
di origine agricola
Immediatamente
esecutiva.
Nessun commento:
Posta un commento