La Suprema Corte ha motivato la sentenza dello scorso 15 maggio con cui ha accolto il ricorso dei quattro attivisti e ha disposto un nuovo esame al Tribunale di Torino
di Redazione Il Fatto Quotidiano | 27 giugno 2014 La Cassazione, nel motivare il no agli arresti per i quattro No Tav dello scorso 15 maggio, ha dichiarato che non ci può essere accusa di terrorismo se non c’è un “grave danno per un Paese o un’organizzazione internazionale” e se non si è “creata un’apprezzabile possibilità di rinuncia da parte dello Stato alla prosecuzione” delle opere per l’Alta Velocità. Queste sono le motivazioni della sentenza con cui la Suprema Corte ha accolto il ricorso di quattro attivisti No Tav Claudio Alberto, Niccolò Blasi, Mattia Zanotti e Chiara Zenobi, legati all’area anarchica e in carcere da cinque mesi per aver lanciato petardi e bombe molotov durante un attacco messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2013. In particolare, la Sesta sezione penale, disponendo un nuovo esame alTribunale di Torino, spiega che “la connotazione terroristica dell’assalto di Chiomonte non può essere efficacemente contestata in base alla generica denuncia di una sproporzione di scala tra i modesti danni materiali provocati e il macroevento di rischio cui la legge condiziona la nozione di terrorismo”. Ecco perché il giudice del rinvio “dovrà verificare se per gli effetti direttamente riferibili al fatto contestato sia stata creata un’apprezzabile possibilità di rinuncia da parte dello Stato alla prosecuzione dell’opera Tav, e di un grave danno che sia effettivamente connesso a tale rinuncia, o comunque, all’azione indebitamente mirata a quel fine”.
Nello specifico la Suprema Corte critica l’ordinanza del Tribunale di Torino del 9 gennaio scorso per avere “assunto una ricostruzione dei fatti non sufficientemente argomentata, per poi desumerne comunque conseguenze giuridicamente scorrette”. La Cassazione si riferisce, ad esempio, al fatto che “dalle riprese il Tribunale ha tratto la conclusione che gli autori dell’assalto non potevano sapere chi o cosa sarebbe stato colpito dal lancio di bottiglie incendiarie, per l’ora notturna, ma soprattutto, perché gli ordigni venivano gettati in luogo non visibile degli autori del fatto, posto che l’area del cantiere era delimitata da un’alta recinzione“.
I quattro attivisti sono finiti in manette lo scorso 9 dicembre. Nei loro confronti, per la prima volta, vennero utilizzati i reati del 280 e il 280 bis, “attentato con finalità terroristiche, atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi, oltre che detenzione di armi da guerra e danneggiamenti”. http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/06/27/no-tav-cassazione-no-condanna-per-terrorismo-se-non-ce-grave-danno-allo-stato/1042482/
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