mercoledì 25 luglio 2012
Pontinia salviamo la Trasco dopo la sentenza della consulta sui servizi pubblici
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PONTINIA
oggetto: modifica alla delibera n. 22 del consiglio comunale del 28/05/2012
Considerato che:
la delibera in oggetto partiva dallo scenario normativo, tra i quali l'articolo 4 del DL 138/11 convertito con legge 148/2011 che obbligava i comuni alla ricognizione di tutti i servizi e alla valutazione della possibilità di liberalizzazione;
l'articolo 4 del decreto legge 138/2011 è stato abrogato con la decisione dalla Corte costituzionale con la sentenza 199 depositata venerdì 20 luglio;
che tale abrogazione comporta una generale riflessione su quello che resta oggi della disciplina sui servizi pubblici locali e anche un ripensamento sulle modalità con cui si è proceduto finora.
Vista la qualità dei servizi finora svolti dalla società Trasco srl e la relativa convenienza economica,
si chiede e si propone di:
ritirare la delibera in oggetto, in considerazione della decadenza dei presupposti normativi,
riconsiderare, ampliare e riqualificare l'attività della stessa Società Trasco srl anche con ampliamento delle attività svolte dalla stessa Società, per esempio con la gestione del ciclo dell'acqua che deve tornare alla gestione pubblica come altro effetto della stessa sentenza 199/2012 e dell'esito referendario del giugno 2011;
ridurre il costo del servizio della gestione pubblica dell'acqua con riferimento alla parte economica dell'esito referendario dello scorso giugno 2012.
Ringraziando per l'attenzione si inviano distinti saluti.
Pontinia 24 luglio 2012 Giorgio Libralato
(leggere interpretazione de Il Sole 24 ore del 23 luglio 2012) http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-07-23/regole-settore-servizi-pubblici-064348.shtml?uuid=Ab7zqECG
di Stefano Pozzoli L'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legge 138/2011 – decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza 199 depositata venerdì 20 luglio – comporta una generale riflessione su quello che resta oggi della disciplina sui servizi pubblici locali e anche un ripensamento sulle modalità con cui si è proceduto finora. In primo luogo, resta in vita l'articolo 3-bis dello stesso decreto 138/2011, che attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. La norma non chiarisce quali siano questi servizi a rete. Però, il fatto che l'articolo 19, comma 1, del decreto legge 95/2012 sulla spending review riconosca come funzioni fondamentali dei Comuni «l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale» e «l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi» lascia pensare a una lettura non estensiva del concetto. Restano poi in vigore tutti i vincoli per le società in house: sulle assunzioni del personale, sugli acquisti di beni e servizi, in termini di futura estensione del patto di stabilità interno alle aziende con affidamento diretto. Si tratta di limitazioni già imposte dall'articolo 18 del decreto legge 112 del 2008 e in parte riproposte dall'articolo 3-bis del decreto 138/2011. Restano in vigore, inoltre, le discipline speciali di settore: per esempio, per rifiuti e trasporto pubblico locale la via maestra resta quella dell'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica. Peraltro, alla luce delle continue bocciature di una normativa che si illude di regolamentare "tutti" i servizi pubblici locali, sarebbe opportuno ripensare l'approccio con cui, a partire dagli inizi degli anni 2000, si è cercato di affrontare il tema dei servizi a rilevanza economica. Si deve prendere atto che è irragionevole una normativa "universale" e occorre invece pensare a corrette regole di settore: il trasporto pubblico locale ha esigenze completamente diverse dal servizio idrico e da quello dei rifiuti. A partire da questa considerazione, occorre pensare a leggi che contengano idee e strategie industriali di comparto. Stefano Pozzoli - Il Sole 24 Ore -
il testo della delibera 22/2012
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 66 del 12.9.1997 è stata costituita la Società
TRA.SCO. Pontinia srl;
VISTO il nuovo scenario normativo di riferimento, che può dividersi in due ambiti:
Disposizioni attinenti le modalità di erogazione dei servizi pubblici 1) locali a rilevanza
economica di cui all’art. 4 DL 138/11 conv. con L. 148/11, che obbliga alla ricognizione
di tutti i servizi dell’Ente e valutazione delle possibilità di liberalizzazione;
2)Disposizioni inerenti la razionalizzazione delle partecipazioni societarie dei comuni di
cui all’art. 14 c. 32 DL 78/10 conv. in L. 122/2010 e art. 20 c. 9 DL 98/11 conv. in L.
111/11, che obbligano questo Ente a non poter costituire società nuove con l’obbligo di
cedere o liquidare le società partecipate entro il 31/12/12, salve alcune deroghe;
DATO ATTO che il DL 1/12 (c.d. decreto liberalizzazioni) ha introdotto ulteriori novità in
materia di servizi pubblici locali, con l’inserimento del nuovo articolo 3 bis e nella previsione di alcune modifiche ed integrazioni nell’ambito dell’art. 4 del DL 138/11 e nell’estensione di alcuni vincoli di operatività alle aziende speciali di cui all’art. 114 TUEL;
RICHIAMATO
altresì la L. 14/12 di conversione del decreto Milleproroghe, con l’inserimento del c. 11 bis nell’art. 29 del suddetto DL 216/11, che ha differito le scadenze introdotte dal c. 32 dell’art. 14 del DL 78/10 di n. 9 mesi;
RILEVATA la deliberazione della Corte dei Conti 517/11 Sez. Controllo Lombardia che,
richiamando le disposizioni di cui all’art. 13 del DL 223/2006 conv. con L. 248/2006, ribadisce l’impossibilità di gestire servizi strumentali e servizi pubblici locali a rilevanza economica nell’ambito della medesima società in house;
CONSIDERATO pertanto che per la Società TRA.SCO. Pontinia srl le novità sopra elencate incideranno nel modo appresso indicato:
-differimento del termine per la dismissione, da parte del Comune, della partecipazione in
TRA.SCO. Pontinia srl alla data del 30/09/13;
-differimento del termine inerente la cessazione degli affidamenti in house di servizi pubblici locali (trasporto scolastico, igiene ambientale, mensa scolastica, illuminazione votiva, servizi cimiteriali) al 31/12/12;
-riorganizzazione dei servizi pubblici locali a rete su area vasta (ambito o bacino ottimale)
secondo le indicazioni delle regioni (entro il 30/06/12) o, in sostituzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
-obbligo di separare, nell’ambito della propria società interamente partecipata TRA.SCO.
Pontinia srl, la gestione dei servizi strumentali da quella dei servizi pubblici locali a rilevanza economica
RILEVATO che, sulla base dei riferimenti dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il
Mercato (AGCM), i servizi strumentali gestiti dalla società TRA.SCO. Pontinia srl risultano
essere la manutenzione del verde pubblico (si richiamano in proposito i pareri AGCM AS598 -
AS592 - AS589 - AS576) e manutenzioni edifici comunali e beni comunali (si richiamano ex
multis i pareri AS597 - AS591 - AS692 - AS663 - AS590 - AS587);
RILEVATO ALTRESÍ che i contratti di servizio tra il Comune di Pontinia e TRA.SCO. Pontinia
srl concernenti la manutenzione del verde e le manutenzioni degli edifici e dei beni comunali
prevedono la scadenza del 01.07.2012;
CONSIDERATO che per procedere alla riorganizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza
economica è richiesta preventivamente la ricognizione degli stessi servizi da parte
dell’Amministrazione al fine di verificarne la possibile liberalizzazione o, in alternativa,
procedere all’affidamento ad un soggetto qualificato tramite il riconoscimento di diritti di
esclusiva e che le modalità attraverso cui effettuare la ricognizione saranno indicate da
specifico Decreto del Ministro per gli Affari Regionali;
RILEVATO che, ad oggi l’atteso decreto del Ministero degli Affari Regionali non è stato
emanato e che pertanto si rende preferibile attenderne la formalizzazione per effettuare la
deliberazione “quadro” di ricognizione dei servizi pubblici locali e definire di conseguenza le
nuove modalità di organizzazione degli stessi;
CONSIDERATO infine necessario ed improrogabile l’affidamento mediante procedure di
evidenza pubblica dei servizi strumentali sopra citati;
VISTO le previsioni del c. 32 ter dell’art. 4 del DL 138/2011 conv. con L. 148/2011 attraverso
cui si dispone che, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi
titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare
prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze previste alle condizioni di cui ai
rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del
nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del
mercato alla concorrenza;
PRESO ATTO infine delle relazioni tecnico/finanziarie rese dal consulente appositamente
incaricato con delibera di G.C. n. 159 dell’11.10.2011 “Studio Delfino e Partners” del
12.11.2011, 16.11.2011 e 9.3.2012;
RILEVATO che lo studio Delfino e Partners rileva l’obbligatorietà di separare la gestione dei
servizi strumentali dai servizi pubblici local
D E L I B E R A
-la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
-di procedere alla separazione della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica
dai servizi strumentali ad oggi affidati in house alla TRA.SCO. Pontinia srl;
-di stabilire che i servizi strumentali di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO e
MANUTENZIONE EDIFICI E BENI COMUNALI vengano affidati tramite appalto esterno
mediante espletamento di procedure di evidenza pubblica da parte del Comune di Pontinia;
-di attendere la pubblicazione del decreto del Ministero degli affari regionali al fine di avviare
l’iter normativo di generale ricognizione sulla gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali
ancora gestiti in house;
-di attendere altresì le indicazioni regionali in merito al bacino di area vasta o bacino ottimale
per alcuni servizi (es. l’igiene urbana) previste dall’art. 3 bis del DL 138/11, con delega del
processo di individuazione del nuovo modello gestionale ad un soggetto sovraordinato
rispetto al Comune di Pontinia e con possibilità di prorogare il servizio con l’attuale gestore
fino all’individuazione di una nuova soluzione organizzativa e comunque fino al 30/09/13;
con separata votazione, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile
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