venerdì 8 agosto 2008

nota 1 al piano regionale di tutela delle acque

La Regione Lazio ha adottato “Il Piano Regionale di tutela delle acque” con Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007 (Supplemento ordinario al “Bollettino Ufficiale” n. 3 n. 34 del 10 dicembre 2007).
Si invitano, pertanto le amministrazioni provinciali e comunali a presentare le richieste e necessarie valutazioni.
Tra le novità importanti la diversa disciplina, rispetto all’attuale delle case sparse.
Nelle zone dove, tecnicamente, non è possibile adottare la sub-irrigazione sarà possibile solo l’ evapotraspirazione fitoassistita. Quindi non sarà più possibile installare impianti di depurazione domestica per recapitare le acque nei corsi d’acqua superficiale come invece oggi avviene, risolvendo diversi problemi, logistici, ambientali, di costi e tecnici.
La realizzazioni di piazzali impermeabili per le lavorazioni all’aperto.
L’obbligo di dotare i pozzi sistemi di misura delle quantità prelevate e
comunicare periodicamente all’autorità che ha rilasciato l’atto di assenso al
prelievo. La mancata installazione degli strumenti di misura comporta la
cementazione del pozzo considerato abbandonato o in disuso
Si segnalano alcuni punti del Piano:
Articolo 15
Misure per la tutela delle aree sensibili
1. Sono aree sensibili i laghi ed i rispettivi bacini drenanti individuati con
deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 11 aprile 2003.
Articolo 16
Misure di tutela per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
1. Sono zone vulnerabili da nitrati di origine agricola quelle individuate con deliberazione della Giunta Regionale n. 767 del 6 agosto 2004.
2. In tali zone la Regione definisce i programmi di azione sulla base delle indicazioni di cui all’allegato 7/A-IV alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Articolo 22
Misure per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e.
1. Per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, insediamenti isolati e agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e. recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del suolo, sono definite le seguenti misure:
a. gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del suolo; devono essere depurati attraverso sistemi biologici di tipo vasca Imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati;
b. gli scarichi, nuovi o esistenti, di reflui domestici originati da insediamenti isolati maggiori di 50 a.e. e inferiori a 300 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, possono recapitare in acque
superficiali. In tal caso devono essere trattati con idonei sistemi di depurazione che conseguano un abbattimento non inferiore al 70% del carico inquinante in entrata, in riferimento all’ammoniaca e ai parametri indicati nella tabella 1 dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Il raggiungimento dei suddetti limiti di emissione può essere raggiunto attraverso sistemi di trattamento di tipo biologico associati a trattamenti naturali dei reflui (fitodepurazione);
Articolo 24
Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne
1. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 113 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, le acque di lavaggio e di prima pioggia dei piazzali e aree esterne industriali dove avvengono lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o vi siano depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. devono essere convogliate e opportunamente trattate, prima dello scarico nel corpo ricettore, con sistemi di depurazione chimici, fisici, biologici o combinati, a seconda della tipologia delle sostanze presenti.
2. Detti scarichi devono essere autorizzati e le emissioni devono rispettare i limiti previsti dalle tabelle 3 e 4 dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
3. Le lavorazioni o il deposito di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, ecc. devono avvenire in piazzali impermeabili e dotati di sistemi di raccolta delle acque.
4. Le lavorazioni o depositi di materiali inerti o di materiali già presenti in condizioni naturali quali ad esempio: vetro non contaminato, minerali e materiali da cava, terre, argille, ghiaie, sabbie, limi, materiali da costruzione, mattonelle, ceramiche, manufatti di cemento, calce e gesso,
legname di vario genere, possono essere stoccati su aree non impermeabilizzate e sono esclusi dall’obbligo di trattare i reflui.
Articolo 27
Priorità degli interventi
1. Gli interventi devono prioritariamente avvenire nei bacini del Sacco, del Rio Martino e del Moscarello, che presentano le situazioni più complesse in riferimento allo stato di trattamento di scarichi urbani e industriali.
Articolo 28
Misure per la protezione e monitoraggio delle falde
3. Tutti coloro che a qualsiasi titolo prelevano acque dalle falde mediante pozzi devono installare sistemi di misura delle quantità prelevate e comunicare periodicamente all’autorità che ha rilasciato l’atto di assenso al prelievo, e in tutti i casi alla Regione Dipartimento Territorio, i prelievi effettuati e le relative modalità. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di misura e di comunicazione alla Regione.
4. La mancata installazione degli strumenti di misura comporta la cementazione del pozzo considerato abbandonato o in disuso.
Pontinia 2 agosto 2008 Ecologia e territorio Giorgio Libralato

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