Diffida ex art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, preordinata all'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27. Omessa adozione di atti obbligatori in materia di ciclo dei rifiuti da parte di Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale.PROPOSTA N. 19323 DEL 27/05/2021
tratto da http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Delibera_di_Giunta_ciclorifiuti.pdf
DELIBERA per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, 1. di diffidare, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14, Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, affinché provvedano, entro sessanta giorni dalla notifica della presente deliberazione, alla individuazione di uno o più siti nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, per garantire l’autosufficienza della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale, come stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n.4 del 5 agosto 2020, al paragrafo 11.1; 2. di stabilire che trascorso il termine fissato di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento si procederà ad esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27.
Oggetto: Diffida ex art. 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, preordinata all’esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27. Omessa adozione di atti obbligatori in materia di ciclo dei rifiuti da parte di Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale. LA GIUNTA REGIONALE Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di trattamento smaltimento e recupero VISTO lo Statuto della Regione Lazio e in particolare l’art. 49 (Potere sostitutivo) che stabilisce: “1. La Regione, nelle materie di propria competenza, disciplina con legge l’esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempimento, da parte degli enti locali destinatari di funzioni conferite, nel compimento di atti o attività obbligatori per la tutela di interessi di livello superiore espressi da norme o dai programmi regionali e provinciali. 2. La legge regionale stabilisce, in particolare, i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo e adeguate garanzie nei confronti dell’ente locale, in conformità al principio di leale collaborazione, prevedendo un procedimento nel quale l’ente sostituito sia, comunque, messo in condizioni di interloquire e di adempiere autonomamente fino al momento dell’adozione del provvedimento sostitutivo. 3. Il potere sostitutivo è esercitato dalla Giunta regionale o sulla base di una sua decisione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali”; VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni; VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale per la gestione dei rifiuti” e s.m.i. ed in particolare l’art. 13 (Poteri sostitutivi della Regione) che stabilisce: “1. Qualora le province od i comuni omettano l'adozione di singoli atti obbligatori concernenti le funzioni ad essi attribuite o delegate dalla presente legge, l'organo regionale di controllo provvede in via sostitutiva con le modalità previste dalla normativa vigente”; VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.” e s.m.i. ed in particolare l’art. 19 (Poteri sostitutivi) che stabilisce: “1. La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte degli enti locali e delle loro forme associative nell’esercizio delle funzioni loro conferite, nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto al fine di tutelare interessi superiori e unitari espressi da norme, piani o programmi regionali. 2. Nei casi previsti dal comma 1, la Giunta regionale diffida l’ente interessato ad adempiere, assegnando allo stesso un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni, per l’adozione dell’atto o del provvedimento dovuto o necessario. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentito l’ente interessato, adotta i provvedimenti necessari o nomina un apposito commissario. …omissis… 6. Gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.”; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive integrazioni; VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” e s.m.i; VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i. che all’art. 7 dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento; VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente “Norme in materia ambientale” e, in particolare: - l’art.182, comma 3, che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”; - l’art. 182-bis comma 1 che sancisce “Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti” - l’art. 197 che sancisce “In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare: …. Omissis …d) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h), nonché sentiti l'ente di governo dell'ambito ed i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti”; - L’art. 198 comma 1 che stabilisce ”I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; CONSIDERATO CHE la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario; VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 con la quale è stato approvato il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, che al paragrafo 10.9 Verifica della sostenibilità dei fabbisogni di termovalorizzazione e discarica e seguenti, verifica e dettaglia il fabbisogno impiantistico necessario per l’autosufficienza impiantistica di ciascuno dei cinque ATO e infine, nel capitolo 11 - PRESCRIZIONI SPECIFICHE DI PIANO, al paragrafo 11.1- Gli ambiti territoriali ottimali, detta precise prescrizioni per gli ATO in termini di autosufficienza impiantistica, di ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti, prevedendo quanto segue: “…..omissis….. - Trattamento: al momento l’offerta impiantistica del trattamento di rifiuto indifferenziato nella Regione si basa su due tipologie di impianti: TMB/TBM – Trattamento meccanico biologico – che tratta il rifiuto indifferenziato dove è ancora presente la frazione organica, e i TM (sono al momento in esercizio soltanto 3 impianti di questa tipologia) che trattano i rifiuti indifferenziati senza la presenza di frazione organica. Al momento non è garantita l’autosufficienza su base di ATO mentre è garantita l’autosufficienza su scala regionale. In particolare, alcuni ATO hanno maggiori capacità di trattamento rispetto a quelle richieste mentre per l’ATO Città metropolitana di Roma Capitale non risultano soddisfatte, anche ricordando che l’impianto di Albano Laziale per effetto dell’incendio del 2016 non è in esercizio; - Smaltimento: la maggiore criticità al momento presente nella Regione è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata. L’esigenza di volumi disponibili di discarica rappresenta una fase indispensabile del ciclo. Questo principio implica che ogni ATO debba essere dotato di almeno una discarica per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani. Laddove l’estensione demografica dell’ATO lo richieda (ATO Città Metropolitana di Roma Capitale) dovrà essere garantita la presenza di più siti di discarica nel rispetto della prossimità e della responsabilità del produttore. Questo in coerenza con quanto stabilito dalla l.r. 27/1998 art. 11, comma 2. Per le ragioni sopra indicate è fatto obbligo che ogni ATO debba avere uno o più impianti di trattamento e una o più discariche per il proprio territorio, le cui volumetrie siano correlate ai fabbisogni di piano per l’ATO stesso. Nella localizzazione dei nuovi impianti di ciascun ATO è necessario garantire un criterio di omogeneità territoriale, in modo da non determinare carichi ambientali laddove la capacità di trattamento degli impianti soddisfa il fabbisogno dell’intero ATO. In particolare, per l’ATO di Città metropolitana di Roma Capitale, che costituisce ATO unico in coerenza a quanto stabilito all’articolo 1, commi 2 e 44 della legge 56/2014, al fine di garantire una equa ripartizione della responsabilità del produttore e di attivare le giuste azioni finalizzate alla massimizzazione della raccolta differenziata in ogni territorio, anche al fine di minimizzare gli impatti su un unico impianto di discarica, data la dimensione demografica, è necessario prevedere più impianti di discarica, in considerazione della popolazione residente nell’ATO stesso e della prossimità al luogo di produzione. Pertanto ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera b), della l.r. 27/1998 in coerenza con gli atti già adottati da Roma Capitale, è fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Roma Capitale per rispondere all’autosufficienza di Roma Capitale ed uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale) per rispondere ad una autosufficienza della Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale), sulla base delle omogeneità delle esigenze di trattamento e smaltimento.”; ACCERTATO CHE: - a seguito dell’improvvisa chiusura ai conferimenti della discarica di Roccasecca (FR) per esaurimento del bacino IV, e della rinuncia da parte del gestore MAD srl all’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata per il Bacino V, con Determinazione n. G15189 del 14/12/2020, si è reso necessario emanare per le motivazioni in esse riportate, da parte del Presidente della Regione Lazio ben tre ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 191 del D.lgs. 152, (n. Z00010 del 1 aprile 2021, n. Z00011 del 10 aprile 2021 e n. Z00013 del 20 aprile 2021), al fine di individuare, nell’immediato, spazi impiantistici di smaltimento per il conferimento degli scarti prodotti dai soli TMB/TM che non potendo più conferire i propri scarti presso la discarica di Roccasecca in assenza dei necessari spazi impiantistici, avrebbero bloccato totalmente o parzialmente il conferimento dei rifiuti indifferenziati, con conseguente grave emergenza per interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sul territorio di Roma Capitale, della Provincia di Frosinone e di alcuni Comuni della Provincia di Latina; - la discarica di Roccasecca avrebbe, tra l’altro, dovuto essere la discarica di servizio del solo ATO Frosinone, a chiusura del ciclo dei rifiuti all’interno dell’ATO stesso garantendone l’autonomia in termini di trattamento e smaltimento; - il Piano industriale di AMA spa, inviato da Roma Capitale con nota n.29378 del 13/04/2021, assunta al prot. reg. n. del 0332184 del 13/04/2021, non include la realizzazione di discariche necessarie alla chiusura del ciclo e alla gestione degli scarti in uscita dagli impianti di trattamento dei rifiuti di Roma Capitale, e pertanto non ottempera all’obbligo previsto dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020 che stabilisce: “Pertanto ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera b), della l.r. 27/1998 in coerenza con gli atti già adottati da Roma Capitale, è fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Roma Capitale per rispondere all’autosufficienza di Roma Capitale….”; TENUTO CONTO che: - le discariche attualmente attive nel territorio regionale sono: la discarica di Ecologia Viterbo Le Fornaci a servizio dell’ATO - Viterbo che ha a disposizione una volumetria residua attualmente pari a circa 165.000 mc, e in cui sono state conferite da altri ATO Latina, ATO Frosinone e da Roma Capitale, con Ordinanze del 1 aprile e del 10 aprile dalle 320 alle 400 t/g e si conferiscono a seguito dell’Ordinanza del 20 aprile circa 200 t/g fino al 30 giugno p.v.; la discarica di Fosso Crepacuore, con una volumetria residua attualmente pari a circa 30.267 mc e pertanto non rispondente all'autosufficienza della Città metropolitana di Roma Capitale; TENUTO CONTO altresì che: - con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione prot. 1952 del 22 novembre 2019, sono stati chiesti aggiornamenti con riferimento al EU Pilot n. (2019)9541 ENVI – Gestione dei rifiuti nel Lazio e a Roma al fine di scongiurare l’avvio di una nuova procedura di infrazione; - sono seguiti ad ogni modo positivi aggiornamenti per la Regione Lazio a seguito del nuovo Piano approvato e in data 1 febbraio 2021 si è tenuta una riunione tecnica “pacchetto” concernente procedure d’infrazione e casi EU Pilot in materia ambientale, con la Direzione generale Ambiente della Commissione europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per le procedure di infrazione, MATTM, le Regioni interessate e per il EU Pilot n. (2019)9541 ENVI - Gestione dei rifiuti nel Lazio e a Roma, con la Regione Lazio ed il Comune di Roma Capitale, convocato ma non intervenuto; - come riportato nel resoconto trasmesso con nota prot. n. 179596 del 25/02/2021: “La Commissione Europea ha informato la Regione Lazio di aver aperto il caso a seguito di ripetute segnalazioni. Ha rilevato che il Piano del 2012 era rimasto in gran parte inapplicato, a causa di evidenti carenze infrastrutturali. Il Piano del 2019 è da ritenersi, invece approvato nel suo complesso, ma manca la sua messa in opera. Ultimamente non ci sono state ulteriori segnalazioni, ma è stato rilevato che trattasi di crisi cicliche. La Regione Lazio ha ricordato che il Piano è stato approvato ad agosto 2020, Sono stati stabiliti i fabbisogni territoriali e sono in corso le procedure di autorizzazione per l’adeguamento impiantistico. La Commissione ha riferito che seguirà attentamente la fase di implementazione del Piano”. - le suddette crisi cicliche sono da riferirsi alla mancata raccolta dei rifiuti urbani di Roma Capitale, riportati anche nella stampa dell’estate 2019 che hanno comportato la necessità di adozione di Ordinanze del Presidente della Regione Lazio, contingibili ed urgenti ex art 191 d.lgs. 152/2006 anche nel secondo semestre 2019: Ordinanza n. Z00001 del 05/07/2019, Ordinanza n. Z00002 del 30 settembre 2019 e Z00003 del 27/11/2019. PRESO ATTO che a tutt’oggi rimane ancora disatteso il principio dell’equa responsabilizzazione del territorio di Roma Capitale, in quanto Sub ATO come individuato da Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, e del territorio della Città Metropolitana di Roma, non in grado di assolvere autonomamente agli obiettivi di chiusura del ciclo, con conseguenti cicliche emergenze nella gestione rifiuti di Roma Capitale dovute all’assenza di disponibilità impiantistica di smaltimento per il conferimento degli scarti degli impianti di trattamento meccanico-biologico TMB, che causa un blocco nei conferimenti agli stessi impianti TMB dei rifiuti indifferenziati da parte di AMA spa, con conseguente emergenza per interruzione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti sul territorio di Roma Capitale, rischio per la salute collettiva e l’igiene pubblica e necessità di adozione di Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente, ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs.152/2006, come accaduto anche nel 2019; VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 novembre 2019, n. Z00003 “Misure per affrontare le situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente cagionate dall'irregolare gestione dei rifiuti presso il Comune di Roma Capitale - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” nella quale già si rilevava che: “CONSIDERATO che nel corso degli incontri del tavolo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che si sono svolti con la partecipazione di Roma Capitale, della Città Metropolitana, nonché della Prefettura di Roma, si è ripetutamente affermato l’esigenza che, nella prospettiva della conclusione programmata per il 31 dicembre 2019 del ciclo di vita dell’impianto di smaltimento di proprietà dell’azienda Lazioambiente S.p.a., l’amministrazione di Roma Capitale procedesse: a. nel breve periodo, ad identificare delle soluzioni per garantire l’ordinata gestione del ciclo dei rifiuti, individuando soluzioni estere per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, oltre all’aggiornamento del piano industriale di AMA S.p.a. che non garantiva il rispetto delle previsioni normative di raccolta e trattamento; b. nel medio periodo, l’ampliamento dell’impiantistica di trattamento/smaltimento al servizio del territorio di Roma, a fronte dell’impossibilità di conferire per periodi ulteriori presso altri ATO della stessa Regione, in ossequio ai principi di autosufficienza e prossimità, stabiliti dall’articolo 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per evitare il rischio che la crisi della città di Roma compromettesse il rispetto di tali principi presso gli ATO del restante territorio laziale; e si ordinava: “A ROMA CAPITALE E, IN BASE AL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE, ALLA AMA S.P.A. le seguenti azioni immediate 1) Allo scopo di garantire la continuità del servizio di trattamento dei rifiuti, in ragione dell’approssimarsi del termine di esercizio dell’impianto di smaltimento di proprietà dell’azienda Lazioambiente S.p.a. presso il Comune di Colleferro: a) di costituire, con effetto immediato, una struttura tecnica composta da 3 rappresentanti individuati rispettivamente dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e da Roma Capitale, avente il mandato di predisporre, entro 5 giorni dalla notifica della presente ordinanza, il documento tecnico contenente gli elementi preordinati all’individuazione di uno o più siti, ovvero impianti, sul territorio di Roma Capitale, da destinare a operazione di smaltimento per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani ed aventi EER 191212, EER 190501 e EER 190503 prodotti dagli impianti contrattualizzati per il trattamento dei rifiuti urbani prodotti da Roma Capitale; b) entro e non oltre 7 giorni dalla trasmissione del documento tecnico di cui al punto a), di individuare uno o più siti, ovvero impianti, sul territorio di Roma Capitale, che possano essere destinati a smaltimento per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani ed aventi EER 191212, EER 190501 e EER 190503 prodotti dagli impianti contrattualizzati per il trattamento dei rifiuti urbani prodotti da Roma Capitale; c) entro e non oltre 7 giorni dalla individuazione di cui al punto b) di uno o più siti, ovvero impianti, l’adozione, da parte del Sindaco di Roma Capitale, di ogni provvedimento necessario all’operatività degli stessi, ivi compresi eventuali provvedimenti da assumere ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”. TENUTO conto che dai Rapporti annuali sui rifiuti urbani di ISPRA si evince che: - nel 2018 Roma Capitale produce rifiuti urbani pari a 1.728.428,92 t dei 2.369.335,83 t della Città Metropolitana di Roma Capitale, e nel 2019 Roma Capitale produce rifiuti urbani pari a 1.691.887,32 t dei 2.322.580,63 t, pertanto una percentuale pari a circa il 73% dei rifiuti dell’ATO Città Metropolitana di Roma Capitale e pari a circa il 60 % dei rifiuti della Regione Lazio; - nel 2018 la Città Metropolitana di Roma Capitale produce rifiuti urbani pari a 2.369.335,83 t dei 3.026.629 t della Regione Lazio, e nel 2019 la Città Metropolitana di Roma Capitale produce rifiuti urbani pari a 2.322.580,63 t dei 2.982.549,00 t, pertanto una percentuale pari a circa il 78% dei rifiuti urbani della Regione Lazio; - il Comune di Roma Capitale ha una crescita della percentuale di raccolta differenziata estremamente bassa (nel 2017 RD 43,2%, nel 2018 RD 43,6 % e nel 2019 RD 45,2%) ancora al di sotto dei minimi stabiliti dal d.lgs. 152/2006 art 205 comma 1 pari al 65% e non allineata rispetto alle percentuali notevolmente più alte degli altri comuni della Città metropolitana di Roma Capitale appartenenti allo stesso ATO, che raggiungono in massima parte percentuali notevolmente superiori tra il 55% e l’84%, e che, pertanto, ciò comporta solo per Roma Capitale maggiori quantitativi di rifiuti indifferenziati da conferire a trattamento presso gli impianti TMB con conseguenti maggiori scarti di trattamento da conferire in discarica; CONSIDERATO che Roma Capitale aveva ottemperato al Piano approvato di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 93 del 5 dicembre 2019, e con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 31/12/2019 recante “Localizzazione del sito per la realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio di Roma Capitale” aveva individuato, in applicazione del punto 1) lett. b) dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Z00003 del 27/11/2019 soprarichiamata, quale sito per un impianto di smaltimento dei rifiuti residui dal trattamento dei rifiuti urbani, l’area ricadente in località Monte Carnevale nel territorio comunale di Roma Capitale, per una capacità totale: 1.833.000 m³ di cui il volume utile netto è pari a 1.420.598 m³; PRESO ATTO che la società proponente della discarica, NGR New Green Roma srl con dichiarazione del 20/04/2021, resa per il tramite dell’Avvocato difensore, assunta al prot. reg. n. 356544 del 21/04/2021, ha dichiarato: - rinuncia all’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), acquisita al prot. reg. n. 719253 del 14/08/2020, relativa al progetto di Discarica per rifiuti non pericolosi in località Malnome nel territorio di Roma Capitale; - rinuncia ad avvalersi ad ogni e qualsiasi fine degli effetti della determinazione n. G07493 del 25 giugno 2020, concernente “Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo al progetto di Discarica per rifiuti non pericolosi in località Malnome nel territorio di Roma Capitale. - Registro elenco progetti n. 18/2020”, con istanza di revoca della stessa. CONSIDERATO che Roma Capitale con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 86 del 23/04/2021, ha revocato la propria precedente Deliberazione n. 325 del 31/12/2019 recante “Localizzazione del sito per la realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio di Roma Capitale”, senza individuare alcun sito sostitutivo; RILEVATA l’insufficiente disponibilità di volumetrie residue nella Città Metropolitana di Roma Capitale presso la discarica di Civitavecchia Fosso Crepacuore, e quindi delle esigue volumetrie residue ancora disponibili nella Regione Lazio; RILEVATA la gravità della situazione venutasi a creare per la carenza degli impianti destinati allo smaltimento finale della notevole quantità di scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani prodotti da Roma Capitale, ai fini dell’autosufficienza di Roma Capitale, che potrebbero comportare gravi ripercussioni di natura igienico sanitaria, da prevenire in una situazione pandemica come quella attuale; TENUTO CONTO che il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n.4 del 5 agosto 2020, mappa il quadro del fabbisogno e dell’impiantistica presente nel territorio regionale stabilendo: con riferimento al trattamento di rifiuto indifferenziato, che l’offerta impiantistica nella regione (TMB/TBM e TM) garantisce l’autosufficienza a livello regionale, mentre non soddisfa il requisito dell’autosufficienza su base di ATO a causa dello scompenso tra produzione e trattamento dei rifiuti di Roma Capitale, anche in ragione del basso tasso di crescita della raccolta differenziata; con riferimento allo smaltimento la maggiore criticità al momento presente nella Regione Lazio è la scarsa disponibilità di discariche per lo smaltimento degli scarti derivanti dal trattamento del rifiuto indifferenziato e dagli scarti derivanti dal recupero della frazione differenziata e, a maggiore ragione per questa tipologia di impianto, rimane insoddisfatto il principio dell’equa responsabilizzazione del territorio di Roma Capitale, non in grado di assolvere autonomamente agli obiettivi di chiusura del ciclo; al paragrafo 11.1 “è fatto obbligo di realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Roma Capitale per rispondere all’autosufficienza di Roma Capitale ed uno o più impianti di trattamento e una o più discariche sul territorio di Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale) per rispondere ad una autosufficienza della Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale), sulla base delle omogeneità delle esigenze di trattamento e smaltimento”; RILEVATO che, ad oggi Roma Capitale e la Citta Metropolitana di Roma Capitale non si sono ancora dotate della necessaria impiantistica di trattamento e smaltimento per il fabbisogno necessario alle esigenze di Roma Capitale, stimato già nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 31/01/2019, recante “Approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio Linee Strategiche”, e successivamente approvato nel Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. 4 del 5 agosto 2020, né tantomeno hanno avviato un percorso volto alla individuazione delle aree idonee alla ubicazione della suddetta impiantistica; VALUTATO il perdurare sia della mancata autosufficienza impiantistica in termini di trattamento e soprattutto di smaltimento dei rifiuti di Roma Capitale, che produce circa il 60% dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Lazio e circa il 73% di quelli della Città Metropolitana di Roma Capitale, mentre i rifiuti prodotti da quest’ultima rappresentano una percentuale di circa il 78% dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Lazio; TENUTO CONTO di quanto rilevato dalla Sentenza TAR Lazio n° 6274 del 27 maggio 2021 la quale ha accertato essere allo stato mancante …” anche alla luce del Piano di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio approvato il 5 agosto 2020, un piano impiantistico volto a garantire l’autosufficienza nel trattamento, trasferenza e smaltimento dei rifiuti del sub ATO di Roma Capitale”; RITENUTO CHE la medesima sentenza sopra citata ha stabilito, in caso di inerzia da parte degli Enti competenti, che non è esercitabile il potere di adozione di una ordinanza ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 bensì che è applicabile l’art. 13 della legge regionale n° 27/98; RICHIAMATO l’art 19 - Poteri sostitutivi, comma 1, della legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i. che stabilisce: “1. La Giunta regionale, in caso di accertata e persistente inerzia o inadempimento da parte degli enti locali e delle loro forme associative nell’esercizio delle funzioni loro conferite, nel compimento di atti o provvedimenti obbligatori, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto al fine di tutelare interessi superiori e unitari espressi da norme, piani o programmi regionali”; RITENUTO, pertanto, a fronte del perdurare dell’inadempienza da parte di Roma Capitale e di Citta Metropolitana di Roma Capitale, a dare attuazione a quanto stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. 4 del 5 agosto 2020, al paragrafo 11.1, e di quanto prescritto dall’art. 197 del D.Lgs. 152/2006, di diffidare, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14, Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, affinché provvedano, entro sessanta giorni dalla notifica della presente deliberazione, alla individuazione di uno o più siti nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, per garantire l’autosufficienza della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale, fermo restando che, trascorso inutilmente il suddetto termine, si procederà all’esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27; DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 19, comma 6 della L.R. 14/1999, gli oneri finanziari connessi all'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti, e che la Regione Lazio in caso di esercizio dei poteri sostitutivi provvederà ad attivare le procedure amministrative necessarie; DATO ATTO, pertanto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale; DELIBERA per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano, 1. di diffidare, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale 6 Agosto 1999, n. 14, Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, affinché provvedano, entro sessanta giorni dalla notifica della presente deliberazione, alla individuazione di uno o più siti nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale, idonei alla localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, per garantire l’autosufficienza della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale, come stabilito dal Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con D.C.R. n.4 del 5 agosto 2020, al paragrafo 11.1; 2. di stabilire che trascorso il termine fissato di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento si procederà ad esercitare il potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27. Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Regionale. Copia della presente deliberazione sarà notificata dal Direttore Regionale Ciclo dei Rifiuti al Sindaco di Roma Capitale, al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale e trasmessa al Prefetto di Roma e al Ministro della Transizione Ecologica. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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